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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3015/2019 posta in deliberazione il giorno 22/01/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
Controparte_1
Avv. MATTARELLI RENATO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 21207/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva 7466/2024 cui si rinvia per il precedente svolgimento del processo questa Corte aveva così statuito:
1 Accoglie parzialmente l'appello proposto, e per l'effetto rimette la causa sul ruolo affinché, con separata ordinanza, venga disposta richiesta d'informazioni al
ex art. 213 c. p. c. per determinare l'esatto importo da Parte_1
liquidare a titolo di risarcimento del danno;
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Riserva al definitivo le statuizioni relative alle spese di giudizio.
Con coeva ordinanza questa Corte aveva statuito:
“ Ritenuto che occorre acquisire chiarimenti circa l'esatto ammontare dell'indennizzo percepito dalla IG.ra al fine di scomputare eventualmente CP_1
lo stesso dalla somma già correttamente liquidata dal Tribunale di Roma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
Ritenuto che a tal fine va ordinata l'acquisizione di informazioni dal
[...]
in ordine all'esatto ammontare dell'indennizzo ex L. 210/1992 Parte_1
effettivamente percepito dalla IG.ra ; Controparte_1
P. Q. M.
Visto l'art. 213 c. p. c.
Rimette la causa sul ruolo ed ordina al di fornire precise Parte_1 Parte_1
informazioni in ordine all'esatto ammontare dell'indennizzo ex L. 210/1992 effettivamente percepito dalla IG.ra entro l'8. 1. 2025. Controparte_1
Fissa per la verifica di tale incombente l'udienza del 22. 1. 2025, ore 9,30.”
All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
L'appello , anche su tale ultimo punto si rileva in concreto infondato.
Sebbene in astratto la doglianza della omessa compensatio lucri cum damno, fosse fondata, il non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni, Parte_1
sicchè, in concreto non vi è alcunchè da scomputare dal risarcimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
2 rigetta l'appello e condanna il alla rifusione delle spese del Parte_1
grado in favore di da distarsi in favore dell'avv. Controparte_1
MATTARELLI Renato dichiaratosi antistatario che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma,12.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3015/2019 posta in deliberazione il giorno 22/01/2025
TRA
) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
E
Controparte_1
Avv. MATTARELLI RENATO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 21207/2018 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva 7466/2024 cui si rinvia per il precedente svolgimento del processo questa Corte aveva così statuito:
1 Accoglie parzialmente l'appello proposto, e per l'effetto rimette la causa sul ruolo affinché, con separata ordinanza, venga disposta richiesta d'informazioni al
ex art. 213 c. p. c. per determinare l'esatto importo da Parte_1
liquidare a titolo di risarcimento del danno;
Conferma nel resto la sentenza impugnata;
Riserva al definitivo le statuizioni relative alle spese di giudizio.
Con coeva ordinanza questa Corte aveva statuito:
“ Ritenuto che occorre acquisire chiarimenti circa l'esatto ammontare dell'indennizzo percepito dalla IG.ra al fine di scomputare eventualmente CP_1
lo stesso dalla somma già correttamente liquidata dal Tribunale di Roma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
Ritenuto che a tal fine va ordinata l'acquisizione di informazioni dal
[...]
in ordine all'esatto ammontare dell'indennizzo ex L. 210/1992 Parte_1
effettivamente percepito dalla IG.ra ; Controparte_1
P. Q. M.
Visto l'art. 213 c. p. c.
Rimette la causa sul ruolo ed ordina al di fornire precise Parte_1 Parte_1
informazioni in ordine all'esatto ammontare dell'indennizzo ex L. 210/1992 effettivamente percepito dalla IG.ra entro l'8. 1. 2025. Controparte_1
Fissa per la verifica di tale incombente l'udienza del 22. 1. 2025, ore 9,30.”
All'udienza in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art 190 c.p.c..
L'appello , anche su tale ultimo punto si rileva in concreto infondato.
Sebbene in astratto la doglianza della omessa compensatio lucri cum damno, fosse fondata, il non ha fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni, Parte_1
sicchè, in concreto non vi è alcunchè da scomputare dal risarcimento.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
PQM
2 rigetta l'appello e condanna il alla rifusione delle spese del Parte_1
grado in favore di da distarsi in favore dell'avv. Controparte_1
MATTARELLI Renato dichiaratosi antistatario che liquida in € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.
Roma,12.3.2025
IL PRESIDENTE EST.
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