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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 13/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2/2023 LAV.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Trento
Sezione Lavoro
La Corte d'Appello di Trento, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere rel.
Dott. Marco Vezzani Consigliere aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di lavoro in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo al n. 2/2023 RG LAVORO promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avvocato Stefano Giampietro, c.f. , presso il C.F._2
cui studio in Trento, via Petrarca n. 8, elegge domicilio il tutto come da procura telematica in atti
APPELLANTE
CONTRO
pagina 1 di 20
Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trento, CF , nei cui uffici in Largo Porta Nuova n. 9 è P.IVA_2
domiciliato, giusta delibera d'incarico n. 74 d.d. 09.09.2020 in atti
APPELLATO
OGGETTO: Retribuzione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
A) rigettarsi la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito relativo indennità tecnica/di progettazione ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e in diritto, previo, se del caso, richiamo del CTU per i motivi già illustrati in narrativa.
B1) in principalità, condannarsi il , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a pagare in favore del ricorrente la somma di Euro
3.229,50 a titolo di indennità area direttiva per l'anno 2018, e la somma di Euro
2.785,51 ovvero di Euro 2.437,32, a titolo di indennità area direttiva per l'anno
2019, ovvero quelle diverse somme ritenute di giustizia.
B2) in subordine ovvero alternativa alla domanda B1), condannarsi il P_
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore
[...]
del ricorrente la somma di Euro 3.229,50 a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per essergli stato illegittimamente impedito di partecipare alla procedura di distribuzione dell'indennità area direttiva per l'anno 2018, e la pagina 2 di 20 somma di Euro 2.785,51 ovvero di Euro 2.437,32, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance per essergli stato illegittimamente impedito di partecipare alla procedura di distribuzione dell'indennità area direttiva per l'anno
2019, ovvero quelle diverse somme ritenute di giustizia ovvero determinate in via equitativa.
Con vittoria di compensi per la difesa, 15% rimborso spese forfettarie, spese imponibili, CNPA, IVA ed anticipazioni per entrambi i gradi di giudizio e con condanna del resistente al pagamento delle integrali spese di CTU per P_
entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: (omissis).
DI PARTE APPELLATA:
Contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto inammissibile e infondato per i motivi esposti.
Spese ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio rifusi.
In via istruttoria: (omissis).
*
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
– dipendente del come collaboratore Parte_1 Controparte_1
tecnico di Area direttiva, inquadrato nella categoria C evoluto, con applicazione del CPL Area non dirigenziale del comparto autonomie locali – conveniva con ricorso ex art. 414 c.p.c. d.d.
5.8.2020 davanti al Tribunale di Rovereto
l'Amministrazione datrice di lavoro, per accertare l'illegittimità del diniego di concessione di ferie arretrate e chiedere la condanna al loro pagamento, oltre alla corresponsione dell'indennità di area direttiva per il biennio 2018-2019 non pagina 3 di 20 corrisposta e, in subordine, la condanna al risarcimento in forma specifica del danno da perdita di chance subito a causa del mancato trattamento retributivo.
Relativamente alla richiesta di corresponsione della indennità per l'area direttiva nel biennio 2018-2019, lamentava che il con delibera n. 22 del P_
28.2.2018 (allegato 2 fasc. primo grado) era stato emanato l'atto di indirizzo delle attività delle strutture del per l'anno 2018. Controparte_1
Con questo era stato deliberato di riconoscere che l'assegnazione dei compiti, di cui al punto 2 della delibera, costituiva individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'articolo 36 1 Febbraio 2005 numero 2 ed era stato deliberato di attribuire per l'anno 2018 le competenze gestionali ai responsabili dei servizi degli uffici come risultanti dall'atto programmatico (allegato 3 fasc. primo grado) approvato con tale delibera.
Ai dipendenti assegnati ai vari servizi (ad esempio, Lavori pubblici, Patrimonio etc.) è stata riconosciuto il godimento dell'indennità di area direttiva prevista sia per l'anno 2018 che per il 2019, che però non era stata corrisposta a Parte_1
in considerazione dal fatto che il dipendente avrebbe percepito emolumenti in più oltre il dovuto, a titolo di indennità tecniche e di progettazione dal 2007 al
2016.
Il si costituiva in giudizio in data 18.9.2020 e chiedeva il Controparte_1
rigetto del ricorso in quanto infondato.
In relazione al pagamento dell'indennità di area direttiva, il Comune chiedeva il rigetto della domanda in quanto il lavoratore era solamente stato conteggiato all'interno della base di computo del fondo complessivo da destinare a tale misura in conformità con l'art. 10 comma 7 CPL di riferimento, ma che era stato pagina 4 di 20 escluso per scelta discrezionale del Segretario Comunale ai sensi degli artt. 9 e ss. del già menzionato accordo e dell'art. 127 CCPL di riferimento.
In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di alla ripetizione di Parte_1
quanto percepito a titolo di indennità di progettazione dal 2006 al 2017, essendogli stata liquidata per errore somma superiore rispetto a quella prevista dall'art. 119 e dall'allegato E/3 CCPL di riferimento del 2002-2005.
In replica alla domanda riconvenzionale, ne chiedeva il rigetto, Parte_1
eccependo che le difese su cui si basava il erano riferibili al CCPL del P_
2016-2018, entrato in vigore successivamente alla causa, e non quello riferito del
2002-2005. Similmente eccepiva errore applicativo dell'allegato E/3 e del conteggio delle somme dovute, oltre che del difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Istruita la causa con espletamento di consulenza tecnica, al fine di stabilire l'importo dell'indennità di progettazione in relazione al periodo 2006/2016, il
Giudice del Lavoro con sentenza n. 60/2022 accoglieva la domanda di in merito alle ferie, rigettava la domanda relativa al pagamento Parte_1
dell'indennità di area direttiva in riferimento al biennio 2018-2019 e accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale di ripetizione di quanto percepito dal lavoratore a titolo di indennità di progettazione, riconoscendo al la P_
somma di € 8.765,48.
Con ricorso del 13.1.2023, ha proposto appello avverso la Parte_1
decisione, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
La Corte di appello di Trento, con provvedimento del 24.1.2023 ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 8.6.2023.
pagina 5 di 20 Il si è costituito tardivamente con atto d.d. 7.6.2023, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato.
Successivamente, la Corte, per ragioni organizzative, ha disposto una nuova udienza per il giorno 11.1.2024, concedendo alle parti termini per memorie e repliche in luogo della discussione. All'udienza sono comparse entrambe le parti, rappresentate dai loro difensori e la Corte ha esperito tentativo di conciliazione, rinviando all'udienza del 14.3.2024, per consentire alle parti di valutare la possibilità di una definizione del giudizio.
All'udienza del 14.3.2024, il ha dichiarato di accettare la Controparte_1
proposta transattiva, mentre la difesa di non ha aderito e la Corte, Parte_1
ritenutane l'opportunità, ha formulato un'ulteriore proposta, invitando le parti ad esaminarne i termini. All'udienza del 9.5.2024 i procuratori delle parti hanno riferito che il tentativo di conciliazione era stato infruttuoso e la causa, definitivamente rinviata all'udienza del 12.12.2024, è stata decisa dalla Corte, con pubblica lettura del separato dispositivo di sentenza, che per comodità si riporta in calce.
*
Motivi della decisione
Premette la Corte che, con la presente motivazione, in virtu' del disposto di cui all'art.281 sexies cpc che “è applicabile, in assenza di un'espressa previsione che ne limiti l'operatività al solo giudizio di primo grado, anche in appello”
(Cass. 344/20), si conformerà al principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che
pagina 6 di 20 egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”:
Cass.3126/21.
Preliminarmente, va disattesa la censura di inammissibilità formulata da parte convenuta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., con riferimento al fatto che, tenuto conto delle argomentazioni svolte dall' appellante (sostanzialmente identiche a quelle svolte in primo grado e del tutto infondate in fatto e in diritto) e della circostanza che non sono offerti elementi od argomenti nuovi, esso non appare avere alcuna ragionevole probabilità di essere accolto.
In ogni caso, la Corte intende procedere all'esame della fondatezza dei motivi d'appello, rimanendo quindi assorbita la questione di rito (cfr. Cass. sez. 6 L.
Ord. 37272 del 29.11.2021, così massimata: “La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è
l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o
"in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate”).
*
Quanto ai motivi d'appello, con il primo lamenta che, in ordine Parte_1
alla domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito per indennità di
pagina 7 di 20 area tecnica degli anni 2007/2016, la sentenza è errata perché non ha tenuto conto del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'amministrazione. Ad essa incombeva dimostrare gli elementi costitutivi della domanda di ripetizione dell'indebito. Infatti, l'accertamento di ripetizione dell'indebito non comporta una diversa ripartizione dell'onere probatorio rispetto ai principi generali previsti dall'art. 2697 c.c., gravando sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, seppur negativo, ha carattere costitutivo.
Contesta, altresì, l'appellante che la CTU non poteva supplire alle carenze probatorie di controparte, dato che non può essere un mezzo di soccorso istruttorio volto a sopperire l'inerzia delle parti che non hanno provveduto a provare i fatti posti alla base delle proprie pretese.
Le censure vanno disattese per le sintetiche e assorbenti ragioni di seguito esposte.
Con riferimento alla prima doglianza, osserva la Corte che nell'ambito di rito del lavoro il legislatore attribuisce al Giudice poteri istruttori officiosi che gli consentono di disporre mezzi di prova, nel rispetto del thema decidendum, necessari per la decisione della causa: ad esempio, in materia di applicazione di
CCNL/CCPL, il GDL ha facoltà di richiedere di informazioni alle organizzazioni sindacali;
può, inoltre, richiedere informazioni e documentazione relativa ad atti in possesso della P.A. o a terzi. Tanto è affermato anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Sez. L.- Ord. n. 32265 del 10.12.2019, così massimata:
“ …Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437
pagina 8 di 20 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.)”.
Con specifico riferimento alla doglianza oggetto del motivo d'appello, la Corte di Cassazione ha affermato che “…In materia di esame contabile, ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni” (così massimata Sez. L- Ord. n. 12348 del
09.05.2023).
Pertanto, considerata l'ampiezza del quesito proposto al CTU dal primo Giudice il 16.02.21:
va rigettata la censura di nullità della consulenza tecnica d'ufficio, definita di tipo percipiente, perché il consulente era stato autorizzato dal giudice a svolgere ogni pagina 9 di 20 attività utile (e quindi anche ad acquisire documenti ed effettuare accertamenti presso soggetti privati e pubblici), svolgendo tali compiti nei limiti dei fatti allegati dalle parti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Nella relazione peritale finale, depositata il 16.05.2022 nel giudizio di primo grado, al punto 2 il CTU ha precisato il metodo seguito, descrivendo, in particolare, le modalità di acquisizione della documentazione necessaria, le difficoltà incontrate, dovute essenzialmente a scarsa collaborazione dell'Ente
(comprovata dagli innumerevoli solleciti), la necessità di assunzione di chiarimenti presso per l'interpretazione delle norme del CCLP (cfr. CP_2
punto 2 relazione in atti e allegati richiamati) e il criterio di calcolo seguito, ritenuto coerente con le previsioni del CCPL.1
Diversamente da quanto lamentato dall'appellante, risulta che nel procedimento peritale vi sono stati rituali e frequenti momenti di confronto con le parti, che hanno consentito di mettere a fuoco le contestazioni reciproche, permettendo al
Consulente di addivenire, progressivamente ad una ricostruzione degli elementi di fatto e a una valutazione sempre più fedele e aderente alla realtà. Ciò è confermato anche dal fatto che sono state depositate ben due integrazioni peritali, sulla scorta delle sollecitazioni e considerazioni delle parti e del Giudice, prima di giungere alla realizzazione dell'elaborato finale del 16.05.2022.
Al punto 3 pagg.
5-10 della relazione finale, sono dettagliatamente esposti i calcoli dai quali risulta l'indennità netta maturata dal geom. , anno Parte_1
per anno. I risultati sono stati condivisi con i CCTTPP: del puntuale pagina 10 di 20 contraddittorio il CTU ha realizzato uno specchietto riassuntivo, nel quale ha dato conto di aver accolto molte delle osservazioni di parte ricorrente, motivando l'eventuale dissenso.
In conclusione, come riportato nella sentenza, il CTU ha ricostruito due ipotesi di liquidazione delle indennità spettanti a , la cui divergenza (€ Parte_1
44.558,60 contro € 63.397,32) è stata illustrata dal CTU e richiamata dal primo
Giudice:
“…Le ragioni di tale differenza risiedono nei dubbi interpretativi circa le voci da considerare per la costituzione del Fondo di cui all'art. 2 All. E/3 ccpl Autonomie Locali;
non è chiaro, in particolare, se vadano considerati i soli importi a base d'asta relativi ai lavori principali, ovvero anche gli importi – ancorchè previsti tra le somme a disposizione – per lavori in economia. L' ha risposto al C.T.U. in termini leggermente diversi. CP_2
Con una prima risposta dd. 30.4.2021 (all 1 all'integrazione di C.T.U.) ha affermato che “ai fini della quantificazione dell'importo complessivo di progetto e conseguentemente della costituzione del fondo per la progettazione e la direzione lavori di all'art. 2 All. E/3, considerato che il medesimo art. 2 fa riferimento al costo preventivato, le entità che devono essere prese a base di calcolo sono le seguenti:
- il valore delle opere a base d'asta;
- lo stato finale dei lavori al lordo dei ribassi e considerate le spese incrementative impreviste, effetto di variante, sostenute nel corso dell'esecuzione dell'opera e non previste nella fase di gara” Con nota dd. 29/7/2021 (all. 2 all'integrazione di C.T.U.) l ha sostenuto CP_2 che “le voci da considerare riguardano gli importi a base d'asta relativi ai lavori principali nonché gli importi, ancorché previsti tra le somme a disposizione, per lavori in economia2”. Tale ultima interpretazione appare quella preferibile e – come già ritenuto dal C.T.U. – più in linea col ccpl..”.
pagina 11 di 20 La Corte condivide la scelta operata dal primo Giudice in considerazione della funzione del compenso incentivante per l'attività di progettazione e direzione lavori per la cui corresponsione gli Enti sono tenuti a costituire un fondo “pari al
2% del costo preventivato delle opere e/o lavori. Ai fini del suddetto computo si considerano:
a) l'importo del costo di progetto;
b) l'importo del costo rilevabile dalla documentazione contabile per i lavori e le opere non soggette alle procedure di approvazione del progetto di cui alla lettera a)”3 .
Per quanto fin qui esposto, la censura dell'appellante va disattesa con conferma del capo della sentenza relativo alla condanna di al rimborso di Parte_2
quanto indebitamente percepito (€ 8.765,48, in linea capitale, pari alla differenza tra quanto risultante percepito dall'appellante e quanto effettivamente a lui spettante).
*
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante si duole dell'erroneità della sentenza che, aderendo, a suo dire, alle argomentazioni difensive di controparte, ha affermato che la delibera della Giunta comunale ha il solo scopo di individuare i potenziali destinatari dell'indennità, spettando tuttavia al Segretario
Comunale il potere discrezionale di individuare i singoli beneficiari.
L'appello sul punto è fondato, in quanto risulta per tabulas che pagina 12 di 20 • con deliberazione 22 della Giunta Comunale dd. 28.2.2018 (doc. 19 appellante, allegato 2 fasc. 1^ grado) era stato emanato l'atto di indirizzo delle attività delle strutture del Comune di per l'anno 2018 ed P_ era stato deliberato di riconoscere che l'assegnazione dei compiti di cui al p.to 2 della delibera costituiva individuazione degli atti direttivi ai sensi dell'art. 36 DPReg.
1.2.2005 n. 2/L ;
• era stato deliberato di attribuire per l'anno 2018 le competenze gestionali ai responsabili dei servizi e degli uffici come risultanti dall'atto programmatico approvato con tale delibera.
• in questo atto programmatico (doc. 20 appellante, allegato 3 fasc. 1^grado) era stato individuato l'organigramma, come descritto da già in Parte_1 primo grado, documentato e non contraddetto da parte convenuta: si tratta dell'allegato 4/A (assegnazione funzioni di natura tecnico-gestionale)
... COMPETENZE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Responsabile del Servizio e coordinatore ing. cat d) base con Testimone_1
Posizione
Organizzativa
Dipendenti assegnati geom. cat. C evoluto con Area Direttiva Controparte_3
geom. cat C evoluto con Area Direttiva ... Parte_1
COMPETENZE IN MATERIA DI PATRIMONIO ...
RESPONSABILE Controparte_4
Geom. cat C evoluto con Area Direttiva ... Parte_1
Quindi appare evidente l'assegnazione, da parte della Giunta, del geom.
inquadrato in “cat C evoluto con area direttiva” ai vari servizi di cui Parte_1
era responsabile organizzativo l'ing. Testimone_1
pagina 13 di 20 Con successiva deliberazione n. 37 del 9.04.2018 (doc.21 allegato 4 fasc. 1^ grado) la Giunta ha altresì deliberato
Da tale provvedimento derivava quindi il riconoscimento della relativa indennità prevista dall'art. 10 e ss. dall'accordo di settore relativo all'area non dirigenziale del comparto autonomie locali del 8.2.2011.
Sono documentati anche gli ulteriori atti determinativi, in particolare, la determinazione del Segretario Generale n. 129 del 30.10.2018 (doc. 22 appellante- allegato 5 fasc. 1^grado), emessa in applicazione delle determinazioni giuntali, con la quale sono state individuate le posizioni di lavoro beneficiarie per l'anno 2018 dell'indennità in questione, con l'indicazione dei destinatari della stessa (10 dipendenti della cat. C evoluto e D, tra cui anche il geom. ) e dello stanziamento da di Euro 26.240,00 da ripartire tra i 10 Parte_1
dipendenti.
pagina 14 di 20 pagina 15 di 20 pagina 16 di 20 Analogo procedimento è stato poi seguito per l'anno 2019 (cfr. determina n. 82 del 24.07.2019 del Segretario Generale, doc. 23 appellante -allegato 6 fasc.
1^grado).
L'appellante, tuttavia, pur in presenza dei presupposti per la liquidazione dell'indennità, è stato erroneamente e in modo arbitrario estromesso dal riparto.
A giustificazione dell'operato dell'Ente, la difesa afferma che il Segretario
Comunale titolare di un potere discrezionale di attribuzione finale dell'indennità da ripartire: tale argomentazione è sostenibile unicamente se accompagnata dalla consapevolezza che la determina è un atto amministrativo diretto a produrre effetti economici che incidono su diritti soggettivi, quali quelli derivanti dall'espletamento delle mansioni attribuite al lavoratore dipendente dell'Ente, che trovano fonte negli accordi collettivi.
L'esclusione, pertanto, doveva essere disposta con provvedimento supportato da legittima, adeguata, verificabile motivazione.
L'esclusione, invece, è avvenuta de facto, per iniziativa del Segretario Comunale
pagina 17 di 20 Non vi è stato alcun provvedimento di revoca motivata da parte della Giunta dell'assegnazione dell'indennità ma solamente l'omessa liquidazione da parte del Segretario Comunale, per una valutazione dettata da una scelta arbitraria con la quale ha adottato una sorta di impropria e illegittima “compensazione”, che si
è tradotta in una negazione di un diritto già perfetto.
Il motivo d'appello va quindi accolto.
Il , in persona del Sindaco pro tempore, è quindi tenuto a Controparte_1
pagare a a titolo di indennità area direttiva Parte_1
per l'anno 2018 la somma di € 3.229,50 così liquidata nella misura corrispondente alla “pesatura 80”, pari cioè a quella corrisposta al dipendente sulla scorta del riconoscimento di merito contenuto della Controparte_3
dichiarazione del Segretario;
per l'anno 2019, applicato lo stesso criterio, la somma di € 2.785,51 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
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pagina 18 di 20 L'esito del giudizio e la reciproca seppur parziale soccombenza del ricorrente/ appellante giustificano la compensazione per la metà delle spese di ciascun grado del processo e la condanna dell'Ente alla rifusione in favore di della Parte_1
residua metà. la liquidazione degli importi interi di riferimento è indicata in dispositivo ed è stata effettuata sulla base dei parametri ministeriali vigenti, tenendo conto della natura e complessità della causa.
*
PQM
in parziale riforma della sentenza n. 60/2022 del Tribunale di Rovereto GDL, pubblicata il 14.07.2022
Condanna il , in persona del Sindaco pro tempore a pagare Controparte_1
a la somma di € 3.229,50 a titolo di indennità area Parte_1
direttiva per l'anno 2018 e la somma di € 2.785,51 a titolo di indennità area direttiva per l'anno 2019, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Compensa per la metà le spese di ciascun grado di giudizio e condanna il in persona del Sindaco pro tempore a rifondere a Controparte_1
la restante metà di dette spese, liquidate, per l'intero, Parte_1
quanto al primo grado in € 5.400,00 e quanto al secondo grado in € 4.200,00 oltre, per ciascun grado, rimborso spese generali 15% e accessori di legge.
Trento , 12.12.2024
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
pagina 19 di 20 pagina 20 di 20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nei Comuni del Trentino Alto Adige, al personale dipendente è riconosciuto un compenso incentivante, ai sensi del CCPL 2002-2005, (art. 119 e allegato E/3), a titolo di indennità per lo svolgimento di attività tecniche e di supporto amministrativo connesse alla progettazione e direzione 2 cfr. pareri doc.39 e doc 40 fasc. appellante CP_2 3 Così art. 2 , Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003, sostituito dal nuovo Allegato E/3 con effetto dall'1 gennaio 2011; per i comuni e le comunità, l'Allegato E/3 al CCPL 2002-2005 di data 20.10.2003 è sostituito dal seguente nuovo Allegato E/3 con effetto dall'1 gennaio 2012.