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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6415 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2375/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. BE CA Consigliere Dott. Giulia SPdaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CAPECE Avv. Giuliani presente in sostituzione Controparte_2
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
BE CA
ER d'MA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE CA - Presidente dott.ssa Giulia SPdaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2375/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio legale sito in Roma Largo Messico n. 7, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
, P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Capece Valentino Minutolo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Pontefici n.3, C.F._2 giusta delega in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato l'avv. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma, n. 7313/2020, pubblicata il 18/05/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
2 I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con sentenza n.
19141/2008, emessa il 2/10/2008 nei giudizi riuniti iscritti ai n.ri 74770/2006 e 8159/2007 R.G., il
Tribunale di Roma condannava la al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
Federico HI e dell'Avv. dell'importo complessivo di euro 361.606,53 oltre gli Parte_1 interessi dalla domanda e le spese processuali liquidate in euro 32.768,00 (di cui euro 7.831,00 per diritti ed euro 23.000,00 per onorari) oltre ancora spese generali, Iva e CPA come per legge. La pretesa creditoria azionata dagli attori, Avv. Federico HI e Avv. traeva origine Parte_1 dall'attività professionale prestata quali difensori della CE Informazioni Telematiche SP (ora
) nel procedimento arbitrale attivato dalla TI IB. A seguito Controparte_1 dell'appello proposto da , con sentenza n.6964/2014 del 13/11/2014, la Controparte_1
Corte di Appello di Roma così provvedeva: “… in totale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da e HI Federico;
condanna gli appellati al rimborso, in Parte_1 favore dell'appellante, delle spese sostenute per il doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado, in complessivi euro 9.000,00 per compenso, oltre Iva, cassa di previdenza e spese generali, nonché, quanto a questo grado, in complessivi euro 9.800,000, di cui €800,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre Iva, cassa di previdenza e spese generali”. richiedeva la CP_1 restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado e quindi proponeva ricorso monitorio ottenendo nel confronti dell'Avv. il decreto ingiuntivo n. R.G. Parte_1
8940/15 n. 7351/15 per la somma capitale di € 358.399,64, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio. L'Avv. notificava quindi a l'atto introduttivo del presente Pt_1 CP_1 giudizio nel quale riproponeva una serie di questioni già sollevate in quello precedente, rilevando peraltro di avere proposto ricorso per cassazione, ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva di
, il difetto di legittimazione processuale della stessa per difetto di procura, la nullità ed CP_1 inesistenza del decreto ingiuntivo perché non recante l'indicazione del numero, la sua omessa notifica e, nel merito, contestava di avere ricevuto da la somma da questa richiesta in CP_1 restituzione. Concludeva con richiesta di accertamento della nullità, illegittimità, inefficacia, del decreto ingiuntivo opposto, di revoca del medesimo decreto, di rigetto della domanda di pagamento proposta da col ricorso monitorio. Si costituiva deducendo l'infondatezza CP_1 CP_1 dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, Il giudice, con ordinanza riservata all'udienza di prima comparizione del 21.01.16, rigettava la richiesta di riunione al procedimento
n.r.g. 33986/2015, avente per oggetto l'opposizione proposta dall'Avv. HI contro il separato decreto ingiunto richiesto nei suoi confronti da , dichiarava provvisoriamente esecutivo il CP_1 decreto ingiuntivo ed assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. L'attore depositava fuori udienza due separate istanze, il 29.01.16 ed il 1.03 16, di sospensione della provvisoria esecutività, che il
3 giudice dichiarava inammissibili con decreto del 18.03.16, e quindi il 21.04.16 una richiesta di ordinanza provvisoria ex art 186 ter c.p.c. per l'importo di € 243.419,00 richiamando una transazione sottoscritta dalle parti. Il giudice, con ordinanza riservata all'udienza di ammissione prove del 25.05.16, dichiarava inammissibile la richiesta di ordinanza provvisoria, rilevando che
l'attore non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale, rigettava le richieste istruttorie proposte da entrambe le parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.10.18, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'attore dichiarava di presentare querela di falso avente per oggetto: 1) la relata di notifica del decreto ingiuntivo;
2) l'ordine di bonifico del
3 febbraio 2009 e la fattura n. 3/2009 nonché la sottoscrizione presente sulla medesima, prodotti dalla controparte;
richiedeva inoltre che il giudice ordinasse la acquisizione dei seguenti documenti:
1) transazione sottoscritta dagli avv.ti Valentino Capece Minutolo e Federico HI e dal legale rappresentante di a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo inter partes CP_1 nonché il fascicolo del giudizio n.r.g. 33986/2015 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione XI, dott.
2) le fatture e le note di credito emesse dall'avv. HI in favore di CE IT e di Per_1 CP_1 nonché le fatture di storno di;
3) la delibera di CDA di di autorizzazione alla CP_1 CP_1 sottoscrizione della transazione avente ad oggetto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma n.r.g.
33986/2015 estinto il 07.06.2017. Il giudice concedeva all'attore i termini per articolare le richieste istruttorie a sostegno della querela di falso e rinviava la causa all'udienza del 23.01.19 per la decisione sulla autorizzazione della sua presentazione. Con ordinanza del 29.01.19, sciogliendo la riserva presa alla riserva del 23.01.19, il giudice non autorizzava la presentazione della querela di falso e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.19. All'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore depositava sentenza della Corte di Cassazione n. 23122/19, che ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Corte di Appello e dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dell'altro ricorrente, l'Avv. HI;
richiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in subordine la riunione ex art 40 c.p.c., con riferimento al giudizio n. R.G. 64193/2018, nel quale ha proposto domanda riconvenzionale avente per oggetto la liquidazione degli onorari relativi alla medesima vicenda, e rappresentato di avere presentato in
Corte di Appello istanza di correzione di errore materiale, assumendo che questa, nel momento in cui ha riformato la condanna di primo grado, avrebbe omesso di quantificare le somme a lui dovute
a titolo di onorario;
infine depositava una nuova querela di falso, avente il medesimo oggetto della precedente. Il giudice, rigettate le richieste di parte attrice, invitava le parti a precisare le conclusioni
e tratteneva la causa in decisione. Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 20.11.19, l'attore depositava richiesta di estinzione del giudizio con condanna di controparte alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 88 c.p.c. e/o di
4 rimessione della causa sul ruolo e di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Ancora successivamente, in allegato alla comparsa conclusionale, depositava la prima pagina di una denuncia – querela e la prima e l'ultima pagina si una seconda denuncia – querela nei confronti dei legali rappresentati di e del difensore della stessa nel presente giudizio, ed una scrittura CP_1 privata in data 2.10.2007 intercorsa tra la e gli avvocati HI e Controparte_1
. Infine, in allegato alla memoria di replica, depositava un atto di intervento di in Pt_1 CP_1 una procedura esecutiva a carico dell'Avv. ed un atto di pignoramento notificato da Pt_1
allo stesso Avv. .”. CP_1 Pt_1
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta l'opposizione e per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara inammissibile ogni altra domanda proposta dall'opponente; condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 21.387,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per le valutazioni di rispettiva competenza, in ordine a quanto rilevato all'ultimo capoverso della motivazione”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'avv. che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti
e, per l'effetto: Dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza gravata;
in via subordinata, dichiarare l'incompetenza funzionale, tabellare e territoriale del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale in composizione Collegiale della XI sezione di Roma ovvero di quello di Bari annullare e revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
dichiarare l'estinzione della domanda azionata con procedimento monitorio per intervenuta transazione tra e avv. CP_1
Federico HI che per la sentenza della Corte di Appello costituisce con l'avv. un Pt_1 unico studio professionale e un unico centro di imputazione di interessi;
dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti ex art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c. e oggetto di querele di falso in ragione dell'omessa tempestiva proposizione di istanza di verificazione;
in via gradata, accogliere la domanda ex art. 1304 c.c. spiegata dall'appellante di volersi avvalere della transazione sottoscritta da con l'avv. Federico HI;
accogliere le domande riconvenzionali e CP_1 conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'avv. prof.
[...]
nei confronti di per l'attività professionale proficuamente svolta nel procedimento Pt_1 CP_1 arbitrale TI IB / CE IT così come liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e nella sentenza del Tribunale di Roma ed anche per l'attività ulteriore cui si riferisce la lettera del
5 27.07.2004 cui fa riferimento la Corte di Appello nella sentenza n. 6964/2014 e, per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento delle somme ritenute debende oltre spese forfettarie (15%) IVA
e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6 D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa di a fronte dell'attività professionale CP_1 svolta dall'avv. nel procedimento arbitrale TI IB / CE IT ed anche l'attività ulteriore Pt_1 cui si riferisce la lettera del 27.07.2004 cui fa riferimento la Corte di Appello nella sentenza n.
6964/2014; in via gradata, condannare a titolo di eccezione e di domanda riconvenzionale CP_1 al pagamento delle somme riconosciute all'avv. nella transazione la somma di € 166.826,00 Pt_1 al netto degli accessori di legge (IVA per € 43,895, CPA per € 7.674 e spese forfettarie per €
25.023,90) per un totale pari a € 243.419 in relazione alla quale è stata proposta nel corso del giudizio di primo grado ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. condannare controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cp.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c.
Ove necessario, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati in primo grado e nelle spiegate querele di falso. Si chiede di richiedere alla cancelleria del Giudice di prime cure di provvedere alla trasmissione telematica e cartacea del fascicolo di primo grado. Si chiede la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per accertare il diritto di di CP_1 azionare il credito afferente attività professionale svolta dall'avv. e dall'avv. Federico Parte_1
HI in favore di CE IT (Istituto Commercio Estero IT)”.
Si è costituita in giudizio e chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
i) rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in premessa, l'appello proposto perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
ii) rigettare l'ammissione delle prove per testi in quanto inammissibili ed irrilevanti;
iii) rigettare la sospensione per le reiterate “querele di falso” in quanto inammissibili ed in ogni caso irrilevanti;
iv) rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata perche preliminarmente immotivata e nel merito priva di ogni ragione;
v) si richiede la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata nell'importo non inferiore di euro 30.000,00: vi) Vinte le spese. vii) In via istruttoria si chiede l'ammissione dei mezzi di prova articolati”.
Con ordinanza del 16.2.2021 la Corte non ha autorizzato la presentazione della querela di falso in via incidentale da parte dell'appellante ed ha altresì rigettato le istanze istruttorie e la richiesta di
6 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza rinviando per conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del
Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del
29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello proposto dall'avv. è articolato in ventisei motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità assoluta per dichiarata incompetenza funzionale, incompetenza territoriale e tabellare del Giudice di prime cure e del Tribunale di Roma sezione IX
(in luogo della sezione XI) a decidere in composizione monocratica in merito alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquidazione di onorari con riferimento a giudizi civili dinanzi al Tribunale di Ragusa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 161 c.p.c. e dell'art. 14 comma 2
DLGS. n. 150/2011”, l'appellante impugna la sentenza di primo grado deducendone la nullità per error in procedendo in forza dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 che prevede, per quanto concerne le cause in materia di compensi degli avvocati, la decisione del Tribunale in composizione collegiale, rientrando tale tipologia di controversia nella riserva prevista per i procedimenti in camera di
7 consiglio dall'art. 50 bis secondo comma c.p.c. Inoltre secondo parte appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, appartenendo il giudizio alla sezione XI del Tribunale di Roma. Da ultimo l'Avv. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di Pt_1 prime cure non ha accolto l'istanza di riunione dallo stesso avanzata. Secondo parte appellante tra i due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo incardinati dall'avv. e dall'Avv. Pt_1
HI sarebbe riscontrabile una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) Violazione di legge: art. 29 della L. n. 794/1942.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c..”, l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendone la nullità per aver violato le forme previste dall'art. 29 della
Legge n. 794/1942, nonché gli articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. in considerazione del fatto che la controparte non avrebbe mai contestato la sua qualità di cliente dell'avvocato istante.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “3) Intervenuta transazione. Inesistenza del credito azionato. Violazione di legge: art. 1304 c.c. Violazione di legge: art. 1292 c.c.”, l'appellante rileva l'intervenuta transazione intervenuta tra e l'Avv. HI del credito azionato nel CP_1 decreto ingiuntivo opposto derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 12/11/2014.
Il giudice di prime cure, secondo parte appellante, avrebbe erroneamente ritenuto l'obbligazione restitutoria dell'avv. del tutto indipendente da quella dell'avv. HI non ritendendo Pt_1 ipotizzabile alcuna solidarietà nell'obbligazione restitutoria ed alcuna estensione soggettiva della transazione conclusa dall'Avv. HI. A detta di parte appellante il titolo azionato per la restituzione sarebbe unico in considerazione del fatto che la parcella liquidata oggetto dell'azione restitutoria è unica per entrambi i difensori.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Difetto di legittimazione attiva”, l'avv. censura Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della la quale a detta di parte appellante non avrebbe mai Controparte_1 avuto alcun rapporto con l'avvocato , che avrebbe svolto la propria attività solo in favore di Pt_1
CE IT.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Difetto di legittimazione processuale. Nullità ed inesistenza del decreto ingiuntivo”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto la nullità, inesistenza, illegittimità del decreto ingiuntivo opposto. Secondo l'avv. il decreto ingiuntivo, in quanto privo di identificazione numerica Pt_1 avrebbe dovuto essere dichiarato nullo.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Difetto di legittimazione processuale. Violazione di legge: art. 112 c.p.c”, l'appellante contesta la mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito all'eccezione di difetto di legittimazione processuale, non risultando alcun incarico dal Consiglio di
8 Amministrazione della all'avv. Capece Minutolo. CP_1
Con il settimo motivo di appello, rubricato “Difetto di legittimazione processuale sotto ulteriore e diverso profilo”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione del difetto di legittimazione processuale, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato depositato telematicamente privo dell'autenticazione della procura ad litem ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis comma 9 bis del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 introdotto dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014.
Con l'ottavo motivo di appello, rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 112 c.p.c”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi circa il difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente, in quanto esisterebbe uno studio associato , unico centro Controparte_3 di imputazione dei pagamenti. L'avv. chiede, quindi, di far valere la transazione siglata Pt_1 dall'avv. HI anche con riferimento agli importi ingiunti.
Con il nono motivo di appello, rubricato “Insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di riscontrare il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su sulla circostanza che l'avv. abbia mai ottenuto la liquidazione della somma pari ad CP_1 Pt_1 euro 358.399,64 da parte di . Secondo parte appellante quindi, il provvedimento CP_1 monitorio andava revocato, non sussistendone i presupposti per la concessione. L'avv. Pt_1 rappresenta, inoltre, di aver già disconosciuto l'asserito ordine di bonifico del 3/02/2009 e la fattura n. 3/2009.
Con il decimo motivo di appello, rubricato “Difetto di notifica”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui in giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita presso lo studio dell'avv. a mani dell'avv. Mantovani Pt_1 nonché la parte in cui è stata respinta l'eccezione di querela di falso avverso detta notifica. Nello specifico l'avv. contesta il fatto che l'avv. Mantovani (presso la quale è stata effettuata la Pt_1 notifica) sia una collaboratrice di studio rappresentando quindi la nullità della notifica del decreto ingiuntivo. L'appellante rappresenta, inoltre, che a fronte del disconoscimento e della querela di falso avanzati dallo stesso, il resistente non ha presentato opposizione né ha presentato istanza di verificazione. Ciò, a detta dell'avv. , comporterebbe l'inutilizzabilità della documentazione. Pt_1
Con l'undicesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omessa istruttoria”, l'appellante si duole del rigetto, da parte del giudice di prime cure, delle richieste di ammissione di interrogatorio formale del convenuto e della prova per testi.
9 Con il dodicesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le domande di accertamento del proprio diritto ai compensi professionali, di condanna e risarcitorie poiché nell'atto di opposizione l'avv. avrebbe Pt_1 chiesto esclusivamente la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa azionata con il ricorso monitorio. Secondo parte appellante l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale sarebbero già state spiegate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Con il tredicesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge;
art. 112 c.p.c. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che il diritto alla restituzione delle somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, sorge per il solo fatto della sentenza ed è del tutto indipendente dalle successive vicende del giudizio. Secondo l'appellante sussisterebbe una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in considerazione del fatto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni e sulle domande spiegate dall'opponente appellante. L'avv. rileva l'inesistenza di un titolo giudiziale di condanna al Pt_1 pagamento di una somma di denaro e che non esiste l'esecuzione di un pagamento riferibile a tale titolo.
Con il quattordicesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 2712 c.c. e 214 c.p.c.
Sull'attività asseritamente liquidata. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il disconoscimento da parte dell'avv. del bonifico e della fattura Pt_1 del pagamento eseguito da non fosse sorretto dalla contestazione del dato oggettivo che si CP_1 sarebbe desunto dalla ricevuta del bonifico, dalla disponibilità in capo all'opponente del conto corrente bancario ivi indicato e dall'effettuazione del corrispondente accredito sul conto. Per il giudice di prime cure, l'opponente avrebbe contestato detto accredito e la disponibilità del conto corrente indicato solo con la prima memoria 183 comma 6 c.p.c., senza tuttavia produrre alcuna documentazione. L'avv. spiega poi querela di falso sulla sottoscrizione e sull'attestazione Pt_1 rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in data 14/03/2016 del bonifico a favore dell'Avv.
[...]
effettuato con valuta in data 4/02/2009 dell'importo di euro 303.415,17 sul conto corrente Pt_1
IBAN [...]. L'appellante, inoltre, si duole del fatto che il Tribunale abbia emesso un decreto ingiuntivo sulla base di documenti in relazione ai quali l'appellante avrebbe
10 tempestivamente provveduto a presentare (sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nel verbale di udienza di prima comparizione) formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. ed ex art. 2712 c.c. per difetto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica.
Con il quindicesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 1195 c.c.”, l'appellante si duole del fatto che nessuno dei documenti fondanti l'azione restitutoria riporti come oggetto e/o causale o imputazione il riferimento all'attività prestata per l'odierno resistente di cui si chiede la restituzione.
Con il sedicesimo motivo di appello, rubricato “Ammissibilità della Querela di falso”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la querela di falso spiegata dall'avv. . Più nello specifico l'avv. ha spiegato querela di Pt_1 Pt_1 falso sull'ordine di bonifico del 3 febbraio 2009 e sulla fattura n. 3/2009 nonché sulla sottoscrizione della medesima fattura e sulla dichiarazione e sulla sussistenza del credito in capo a a seguito CP_1 dell'intervenuto pagamento del debito da parte dell'avv. Federico HI in qualità di condebitore solidale. A dire di parte appellante la fattura sarebbe priva di quietanza e sarebbe stata anch'essa disconosciuta. L'appellante contesta inoltre la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso spiegata dall'avv. sulla relata di notifica Pt_1 attestante la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma opposto ad opera dell'Ufficiale Giudiziario. Secondo parte appellante il giudice di prime cure erra nel non aver considerato che il giudizio di querela di falso è diretto ad eliminare l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e della scrittura privata che sia stata riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta, o comunque autenticata, o ancora che sia già stata oggetto di un procedimento di verificazione.
Con il diciassettesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 221 c.p.c. Incompetenza funzionale del giudice monocratico a delibare sulla querela di falso. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di delibare sulla querela di falso proposta personalmente dall'avv. . L'appellante rappresenta che la querela può proporsi anche in corso Pt_1 di causa, in qualunque stato e in qualunque grado del giudizio, inoltre evidenzia che essendo stata proposta personalmente dall'avv. non necessita di procura speciale. Quest'ultimo Parte_1 avrebbe provveduto ad indicare analiticamente le prove e gli elementi di falsità chiedendo l'ammissione di prova testimoniale. A dire dell'avv. il giudice, davanti al quale la querela Pt_1 fosse incidentalmente proposta, è tenuto a compiere esclusivamente l'indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso. Il
Giudice dinanzi al quale è stata proposta querela di falso avrebbe dovuto poi sospendere il giudizio e trasmettere gli atti al competente Tribunale in composizione collegiale.
11 Con il diciottesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 112 c.p.c.”, l'appellante censura l'omessa determinazione da parte del giudice di prime cure circa la proposta querela di falso, rappresentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. relativo alla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Secondo
l'avv. il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di Pt_1 essa in forza del principio tra il chiesto ed il pronunciato la cui violazione determina il vizio della ultrapetizione, che implica il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda.
Con il diciannovesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 221 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione in presenza del giudizio di querela di falso.
Con il ventesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, l'appellante rileva come il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulle eccezioni, sulle domande, sulle istanze spiegate e sulle domande riconvenzionali ponendo in essere una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. In particolare il giudice di prime cure avrebbe omesso di delibare l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale spiegata già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sia in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. vertente sia sulla domanda di interessi moratori sia sulla domanda pari a € 361.605,53 in ragione del fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente liquidato una sola delle due parcelle richieste da ciascuno dei due professionisti avvocati e HI senza motivare congruamente sul Pt_1 punto.
Con il ventunesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda restitutoria proposta con il ricorso monitorio.
A dire dell'avv. la domanda di restituzione sarebbe illegittima e avrebbe dovuto essere Pt_1 rigettata perché comprensiva della restituzione dell'IVA, degli oneri previdenziali della Cassa
Avvocati e della ritenuta di acconto, in quanto tali non restituibili essendo somme dovute allo Stato italiano.
Con il 22^ motivo, numerato come ventitreesimo e rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che qualifica la parcella dell'avvocato come una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di
12 veridicità. L'avv. in relazione a ciò rileva che la resistente ha omesso una puntuale e specifica Pt_1 contestazione delle voci della parcella presentata con conseguente inammissibilità delle eccezioni genericamente sollevate dalla medesima.
Con il 23^ motivo numerato come ventiquattresimo rubricato “Nel merito”, l'appellante ripercorre i fatti di causa e ripropone le conclusioni.
Con il 24^ motivo numerato come venticinquesimo motivo di appello, rubricato “Eccezione di compensazione. Domanda ed eccezione riconvenzionale”, l'appellante insiste per l'accoglimento della domanda nei confronti di per l'accertamento e la condanna alla Controparte_1 liquidazione degli onorari professionali maturati per l'attività professionale prestata nel giudizio arbitrale CE IT / IB e, in via subordinata, per l'arricchimento alla stessa derivato dall'attività professionale svolta dall'avv. . Pt_1
Con il 25^ motivo numerato come ventiseiesimo rubricato “Ineseguibilità della condanna restitutoria prima del suo passaggio in giudicato. Opposizione del giudicato derivante dall'omessa impugnazione della sentenza per omessa pronuncia”, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia valutato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato iscritto e successivamente notificato da unitamente al decreto ingiuntivo opposto prima del passaggio in giudicato della condanna CP_1 restitutoria.
Con il 26^ motivo numerato come ventisettesimo rubricato “Violazione di legge: art. 112 c.p.c.
Violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Sulle richieste di trasmissione del fascicolo”,
l'appellante contesta l'omessa valutazione da parte del Tribunale di ulteriori aspetti meritevoli di approfondimenti penali e disciplinari nel comportamento tenuto dal procuratore avv. Capece
Minutolo in relazione ai quali è stata fatta domanda di trasmissione degli atti sia alla Procura della
Repubblica sia all'Ordine professionale, sia sotto il profilo del conflitto di interessi (essendo il medesimo avv. Minutolo parte in altro giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma), sia sotto il profilo dell'uso di proposte transattive scambiate tra lo stesso e l'avv. HI nel giudizio civile, sia del doloso occultamento della transazione intervenuta tra e l'avv. HI con il CP_1 contributo dell'avv. Minutolo.
La sentenza è così motivata: “Preliminarmente si deve rilevare l'infondatezza delle eccezioni di rito proposte dall'opponente. La legittimazione attiva di deriva dal fatto che questa è stata CP_1 parte nel giudizio instaurato dall'Avv. nel quale è stata pronunciata la sentenza di primo Pt_1 grado poi riformata in appello, e che assume di avere corrisposto allo stesso Avv. la somma Pt_1 di cui ha chiesto la restituzione col ricorso monitorio. L'eccezione di difetto di valida procura risulta palesemente infondata dall'esame del doc. 1 allegato al fascicolo monitorio. L'indicazione nel provvedimento monitorio del numero, comunque ricavabile dal fascicolo telematico, non è prescritta
13 a pena di nullità. La notifica del decreto ingiuntivo risulta eseguita presso lo studio dell'Avv. , Pt_1
a mani dell'Avv. Mantovani, indicata nella relata come collaboratrice di studio. L'eccezione di inesistenza/nullità della notifica si fonda essenzialmente sulla contestazione di tale qualità. A questa eccezione si ricollega anche la querela di falso proposta dall'opponente contro la relata di notifica, la quale non è sorretta dalla specifica indicazione di profili di falsità ulteriori rispetto all'assenza nell'Avv. Mantovani della qualità di collaboratrice di studio. Al riguardo si deve considerare che la dimostrazione dell'insussistenza di tale rapporto non implica alcuna contestazione dell'efficacia probatoria privilegiata della relata di notifica, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012, relativa al rapporto di parentela), ma che il relativo onere probatorio è a carico del destinatario della notifica (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8537 del 06/04/2018;
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8418 del 05/04/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26501 del 17/12/2014;
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013). L'opponente non ha fornito alcuna prova al riguardo, mentre parte opposta ha prodotto il curriculum vitae dell'Avv. Mantovani, che conferma il rapporto di collaborazione. Infine, il vizio lamentato sarebbe palesemente estraneo all'ipotesi di inesistenza della notifica e qualunque irregolarità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo.
Ancora in via preliminare, si deve rilevare come nell'atto di opposizione l'Avv. si sia limitato Pt_1
a richiedere la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della pretesa azionata col ricorso monitorio;
sicché le domande che ha successivamente proposto, di accertamento del proprio diritto ai compensi professionali (già proposta nel precedente giudizio), di condanna e risarcitorie sono evidentemente inammissibili. Pertanto è del tutto irrilevante la scrittura privata in data 2.10.2007 intercorsa tra la
e gli avvocati HI e , peraltro già prodotta e valutata nel Controparte_1 Pt_1 precedente giudizio. Nel merito, il diritto alla restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma della sentenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del
10/07/2018) ed è del tutto indipendente dalle successive vicende del giudizio, perché si fonda esclusivamente sull'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione riformata, ragion per cui fra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, ed il ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma non sussiste né identità di oggetto, tale da configurare litispendenza, né un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione del giudizio posteriore (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014). Per la medesima ragione il presente giudizio non presenta alcun rapporto di connessione rilevante con
14 alcun altro giudizio nel quale siano nuovamente proposte domande relative ai corrispettivi professionali reclamati dall'Avv. , ragion per cui è stata rigettata la richiesta di riunione Pt_1 proposta in prima udienza. In sostanza le uniche questioni rilevanti nel presente giudizio sono:
l'esistenza di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di una somma di denaro;
l'esecuzione di un pagamento riferibile a tale titolo;
la sua successiva caducazione. La domanda restitutoria si basa su questi presupposti soltanto e prescinde totalmente anche dalla definitività della sentenza di appello, pur dovendosi rilevare che questa è passata in giudicato a seguito dell'intervenuto rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'Avv. , pronunciato con sentenza della Suprema Pt_1
Corte n.23122/2019 pubblicata il 17.9.2019; sicché si devono ritenere non pertinenti – e dopo il deposito della decisione della Suprema Corte meramente defatigatorie – le argomentazioni ampiamente svolte dall'opponente, anche in comparsa conclusionale ed in memoria di replica, sul proprio diritto ai compensi professionali. Assume carattere centrale la questione della prova del pagamento eseguito da , al quale si riferiscono la fattura emessa dall'Avv. , il CP_1 Pt_1
“dettaglio di bonifico” e l'attestazione del versamento della ritenuta di acconto all'Erario, di euro
54.984,47, prodotti nel fascicolo monitorio (doc. 3, 4 e 7). L'Avv. nell'atto di opposizione Pt_1 ha dichiarato di disconoscere il bonifico e la fattura nonché la sottoscrizione presente sulla medesima. La contestazione sollevata dall'opponente non ha impedito la concessione della provvisoria esecutività, avendo il giudice rilevato che essa non era sorretta dalla contestazione del dato oggettivo che si desumeva dalla ricevuta del bonifico, la disponibilità in capo all'opponente del conto corrente bancario ivi indicato, e dell'effettuazione di un corrispondente accredito su detto conto. Infatti solo successivamente, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente ha contestato la disponibilità del conto corrente indicato nella ricevuta del bonifico ed il relativo accredito. La opposta ha quindi prodotto, con la seconda memoria, attestazione rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in data 14.3.2016 del bonifico a favore dell'Avv. effettuato con Parte_1 valuta in data 4/2/2009 dell'importo di € 303.415,17 sul conto corrente IBAN IT 77 T03015 03200
000000295423, che risulta il medesimo indicato dall'Avv. per il pagamento di altra Parte_1 parcella emessa nell'ambito del giudizio arbitrale (doc.1 e 2 allegati alla memoria). Le tardive contestazioni dell'opponente sono rimaste non documentate, nonostante questi dovesse certamente essere in grado di produrre documentazione proveniente dalla propria banca relativa all'operatività alla data del bonifico del conto corrente indicato dalla opposta ed il relativo estratto conto. Si deve precisare che il documento prodotto da parte opposta non è né un atto pubblico né una scrittura privata, ma una copia cartacea estratta dai sistemi informatici della banca, contenente la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, classificabile fra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c,c, la cui contestazione non ha gli stessi effetti di quella della
15 scrittura privata prevista dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre in questo caso in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa la scrittura non può essere utilizzata, il giudice può accertare la rispondenza della riproduzione meccanica all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019;
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 17/02/2015).
Ne consegue che l'affermazione della vanificazione della sua efficacia probatoria per effetto del disconoscimento, in assenza di una richiesta di verificazione da parte dell'avversario, non ha alcun fondamento. Per le medesime ragioni non poteva trovare ingresso la querela di falso. In definitiva si deve ritenere raggiunta, in virtù del documento prodotto nel fascicolo monitorio, di quelli successivamente prodotti, della complessiva valutazione del quadro probatorio e dell'atteggiamento delle parti, la prova del pagamento eseguito da . Quanto alla fattura, si deve rilevare che CP_1
l'opponente, se ha inteso disconoscerne l'esistenza, cioè di averla emessa, poteva produrre un estratto della propria contabilità, e che comunque la prova del pagamento e del conseguente credito restitutorio si fonda esclusivamente sul bonifico documentato in atti. La domanda restitutoria proposta col ricorso monitorio pertanto è fondata. Sull'importo non vi sono contestazioni, salvo che per la debenza in restituzione di IVA, CPA, ritenuta di acconto, assumendo l'opponente che per tali voci la pretesa dovesse essere rivolta all'amministrazione finanziaria ed alla Cassa Avvocati. Sul punto si deve osservare in primo luogo che la questione può porsi solo con riferimento alla ritenuta di acconto, essendo questa l'unica voce che risulti versata ad un soggetto diverso dall'Avv. ; Pt_1 anche limitatamente a tale voce la contestazione si palesa infondata, poiché il pagamento è stato effettuato da quale sostituto di imposta nell'interesse dell'Avv. , il quale è CP_1 Pt_1 legittimato alla ripetizione di indebito nei confronti dell'amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8504 del 08/04/2009). L'obbligazione restitutoria dell'Avv. è del tutto Pt_1 indipendente da quella dell'Avv. HI, essendo ciascuno separatamente obbligato a restituire quanto abbia personalmente ricevuto, e non essendo quindi ipotizzabile alcuna solidaritetà nell'obbligazione restitutoria ed alcuna estensione soggettiva della transazione conclusa dall'Avv.
HI. Sono dunque evidentemente infondate le contestazioni sollevate dall'opponente, dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni, relative alla transazione intervenuta fra e CP_1
l'Avv. HI, nelle quali attribuisce all'avversario l'abuso del processo e la lite temeraria. Per queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, ed ogni altra domanda proposta dall'Avv. dichiarata inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in Pt_1 dispositivo, seguono la soccombenza. Infine si deve rilevare come la contestazione da parte dell'opponente della effettiva ricezione del pagamento solleva questioni che travalicano l'ambito civilistico e sono suscettibili di una valutazione di carattere penalistico e deontologico, giacché tale
16 contestazione implica da un lato l'affermazione che l'avversario abbia utilizzato una prova falsa dall'altro la correlativa assunzione di responsabilità di tale affermazione (a questo aspetto evidentemente si riferisce la contestazione da parte del procuratore di parte opposta della violazione da parte dell'opponente della deontologia professionale e la richiesta a questo magistrato di assumere ogni più opportuna iniziativa al riguardo, formulate nella memoria di replica); sicché questo magistrato, valutata la fondatezza dell'eccezione secondo i canoni del rito civile, deve rimettere ogni ulteriore valutazione ai titolari del potere disciplinare e dell'azione penale”.
Il primo ed il secondo motivo di appello, in quanto intimamente connessi, meritano una trattazione congiunta. Essi non colgono nel segno.
Parte appellante lamenta la nullità della sentenza di prime cure rilevando che, nel caso di specie, vertendosi in materia di liquidazione dei compensi ed onorari del difensore, la competenza in base alla normativa invocata sarebbe del tribunale in composizione collegiale e non già del giudice monocratico.
A supporto della propria doglianza richiama la normativa e la giurisprudenza della Suprema Corte.
Orbene, nel caso di specie, il giudizio ha preso le mosse da un ricorso per decreto ingiuntivo in cui richiedeva, mediante tale procedura la restituzione degli importi corrisposti in esecuzione CP_1 della sentenza di primo grado n. 19141/2008 emessa in data 2/10/2008 dal Tribunale di Roma, con cui l'odierna appellata veniva condannata al pagamento di talune somme nei confronti dei propri difensori per l'attività professionale dagli stessi espletata. Sentenza, successivamente riformata dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6964/2014. Pertanto, il procedimento attivato da CP_1
è il giudizio monitorio per la restituzione al quale ha fatto seguito l'opposizione presentata dall'avv.
. Pt_1
Trattandosi di questione afferente non già al quantum ed all'an del compenso procuratorio del ma alla ripetizione di somme non dovute le norme applicabili erano quelle del rito ordinario Pt_1
e non quelle di cui al D.lgs 150/2011.
Ma pur a voler ritenere applicabile al presente giudizio il rito speciale summenzionato va rilevato come l'adozione di un rito errato, non può condurre ad una nullità della pronuncia, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, con l'unica salvezza rappresentata dall'eventualità che detto errore sia stato causa di un pregiudizio al diritto di difesa della parte che lo invoca. A questa interpretazione – pacifica in giurisprudenza (Cass., 5 aprile 2016, n. 6543; Cass., 17 ottobre 2014, n.
22075) ritiene di allinearsi questa Corte di merito.
Sotto altro profilo, il principio cd. di ultrattività del rito (profilato come erroneo) – secondo cui la scelta adottata in primo grado vincola anche la proposizione della eventuale e successiva impugnazione – riposa sul fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato
17 è di competenza esclusiva del giudice (Cass., 9 agosto 2018, n. 20705; Cass., 11 luglio 2014, n.
15897; Cass. 14 gennaio 2005, n. 682). Sicché ogni volta che il provvedimento finale non abbia fornito alcuna indicazione concreta (come avvenuto nella specie con la sentenza del Tribunale di
Roma) le forme seguite per la trattazione del giudizio di primo grado impongono alla parte che intende proporre l'impugnazione di avvalersi della medesima disciplina che ha regolato il primo grado di giudizio (nel caso di specie l'appello). (Cass. N. 201 dell'8.1.2019; Cass. N. 31431 del 6.12.20249)
Ciò detto, nella specie nessuna violazione del diritto di difesa sussiste in capo all'appellante che oltretutto ha potuto esperire l'impugnazione davanti alla Corte di Appello avverso la sentenza del tribunale.
Meritano, inoltre, una trattazione congiunta il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, il nono e il decimo motivo di appello, tutti afferenti a questioni preliminari. Anch'essi non colgono nel segno.
Parte appellante lamenta il difetto di legittimazione attiva di . Sicchè, sin dal giudizio di CP_1 primo grado instaurato dagli avv. e HI, con il quale è stato richiesto il pagamento Pt_1 dei compensi per l'attività dagli stessi svolti, ad essere stata condannata convenuta era (già CP_1
CE Informazioni Telematiche SP), per cui la tale parte è stata, sin dall'inizio del contenzioso, individuata chiaramente dallo stesso appellante avv. in tale società. Pertanto, la doglianza Pt_1 non ha rilievo, avendo il detto chiesto nei giudizi riuniti iscritti ai n.ri 74770/2006 e Pt_1
8159/2007, decisi con sentenza n. 19141/2008 la condanna al pagamento dei compensi di . CP_1
Condivisibilmente il giudice di prime cure ha rilevato che: “la legittimazione attiva di CP_1 deriva dal fatto che questa è stata parte nel giudizio instaurato dall'Avv. nel quale è stata Pt_1 pronunciata la sentenza di primo grado poi riformata in appello, e che assume di avere corrisposto allo stesso Avv. la somma di cui ha chiesto la restituzione col ricorso monitorio”. Inoltre, Pt_1 parte appellante si duole del difetto di legittimazione processuale, deducendo la nullità ed inesistenza del decreto ingiuntivo in quanto privo di numero. La mancata indicazione del numero non configura una causa di nullità. Peraltro, come correttamente indicato dal giudice di prime cure siffatto numero
è comunque ricavabile dal fascicolo telematico, per cui non ha pregio tale doglianza.
Anche il sesto motivo ed il settimo motivo di appello non meritano accoglimento. Infatti, CP_1 risulta processualmente legittimata come si evince dalla procura ad litem allegata al doc. 1 al
[...] ricorso per decreto ingiuntivo. Difatti essa risulta rilasciata e sottoscritta dall'amministratore delegato e legale rappresentante della società odierna appellata, il dott. ne deriva che essa Persona_2
è stata rilasciata senz'altro da un soggetto legittimato. Inoltre, essa reca sia la firma per autentica in cartaceo, sia la firma per autentica in digitale del difensore di . CP_1
Conseguentemente non ha pregio la doglianza mossa dall'odierno appellante, secondo il quale il ricorso per decreto ingiuntivo depositato sarebbe privo della autenticazione della procura.
18 Il nono motivo di appello è inerente all'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio. Parte appellante disconosce di aver sottoscritto o emesso la fattura n.
3/2009 ed afferma di non aver mai ricevuto il bonifico del 3 febbraio 2009, evidenziando che la fattura
è peraltro priva di quietanza. Siffatta doglianza non ha pregio.
Il rilievo è di fatto smentito dalla contabile del dettaglio bonifico eseguito in data 3.02.2009 in favore dell'avv. per un importo complessivo pari ad € 303.415,17. Come già chiarito dal giudice di Pt_1 prime cure a fronte dell'attestazione prodotta da rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in CP_1 data 14.3.2016 del bonifico a favore dell'Avv. effettuato con valuta in data 4/2/2009 Parte_1 dell'importo di €303.415,17 sul conto corrente IBAN [...], che risulta il medesimo indicato dall'Avv. per il pagamento di altra parcella emessa nell'ambito Parte_1 del giudizio arbitrale (doc.1 e 2 allegati alla memoria), nulla è stato addotto da parte appellante.
Ed invero, come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure “le tardive contestazioni dell'opponente sono rimaste non documentate, nonostante questi dovesse certamente essere in grado di produrre documentazione proveniente dalla propria banca relativa all'operatività alla data del bonifico del conto corrente indicato dalla opposta ed il relativo estratto conto”. Parte appellante ha peraltro proposto, in via incidentale, la querela di falso all'udienza del 9.12.2020, di cui si dirà infra.
L'avv. lamenta, altresì, una presunta omessa notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo. Pt_1
In verità, il provvedimento risulta notificato a mani dell'avv. Mantovani, presso lo studio dell'appellante. Come si evince dalla relata di notifica esso è stato notificato “alla collega dello studio”. Parte appellante, peraltro, non ha supportato in alcun modo siffatta censura, diversamente da la quale ha prodotto il curriculum vitae dell'Avv. Mantovani, dal quale emerge la CP_1 collaborazione intercorrente tra la stessa e l'avv. . Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte: Pt_1
“L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023).
Non ricorrono dunque nel caso di specie i presupposti della inesistenza né della nullità della notifica.
Risulta infatti documentato che la stessa sia stata effettuata presso lo studio dell'avv. e nelle Pt_1
19 mani di una propria collega, laddove non vi è alcun riscontro su quanto affermato dall'odierno appellante al fine di supportare quanto lamentato dallo stesso.
Ad abundantiam, anche su tale aspetto è stata proposta querela di falso, sulla quale, si è già pronunciata questa Corte con ordinanza del 17.02.2021, ritenendo “che eventuali vizi di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo sono stati sanati dal raggiungimento dello scopo”, avendo avuto l'avv. contezza del ricorso e del decreto ingiuntivo. Pt_1
Il terzo, l'ottavo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il diciottesimo, il ventesimo, il ventunesimo, il ventiquattresimo e il venticinquesimo motivo di appello, poiché strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi non meritano accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che l'avv. contesta la mancata pronuncia del Tribunale Pt_1 circa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente intesa come difetto di titolarità del rapporto controverso.
E'fatto incontestato che l'avv. abbia difeso l'odierna appellata, assieme ad altri due colleghi Pt_1 tra cui l'avv. Tedescini, nell'ambito di un procedimento arbitrale;
a seguito di due distinti giudizi intrapresi contro per il pagamento delle rispettive competenze, l'uno Controparte_1 dal HI e l'altro dal , il Tribunale previa riunione dei detti giudizi condannava Pt_1 [...] al pagamento del complessivo importo di € 361.606,53 oltre interessi e spese del Controparte_1 processo. Come emerge altresì dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, che ha poi riformato integralmente la detta sentenza del tribunale romano “la difesa era stata affidata ad un collegio difensivo di tre avvocati, e che a ciascuno di essi spettava il compenso per la sola opera effettivamente prestata…” .
E' poi emerso come nel 2016 l'avv. HI abbia definito transattivamente solo la sua posizione;
e, tuttavia, il suddetto atto di transazione, pacificamente, non risulta essere mai stato depositato, né risulta in altro modo il contenuto di detta transazione.
E'dunque chiaro, per un verso che, pur trattandosi di un unico titolo, lo stesso è risultato essere fondato su due autonome e distinte domande creditorie;
e, per altro verso, che la pretesa restitutoria da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. come esperita da nasce ex se dal Controparte_1 fatto della ricezione da parte dell'avv. della somma di cui alla sentenza del Tribunale poi Pt_1 riformata.
Orbene, così chiariti i fatti di causa e per quanto concerne la presunta solidarietà passiva tra la posizione dell'avv. e quella dell'avv. HI, che permetterebbe all'odierno appellante Pt_1 di profittare della transazione intercorsa tra e il solo avv. HI in data 2/10/2007, va CP_1 ribadito che nessuna transazione è mai stata prodotta e poi che, trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo l'obbligo di restituzione dell'avv. , stante la caducazione del titolo e per Pt_1
20 quanto da questi percepito, risulta essere del tutto indipendente da quello gravante sul HI e relativo a quanto da quest'ultimo personalmente ottenuto da Controparte_1
Da ciò consegue che non possa esservi alcuna solidarietà nell'obbligazione restitutoria essendo questa fondata, si ripete, unicamente su quanto ciascun avvocato ha personalmente ed indebitamente percepito da . CP_1
Sicché si ritiene del tutto condivisibile quanto statuito dal Tribunale che infatti ha sostenuto che
“L'obbligazione restitutoria dell'Avv. è del tutto indipendente da quella dell'Avv. Pt_1
HI, essendo ciascuno separatamente obbligato a restituire quanto abbia personalmente ricevuto, e non essendo quindi ipotizzabile alcuna solidarietà nell'obbligazione restitutoria ed alcuna estensione soggettiva della transazione conclusa dall'Avv. HI”.
Inoltre, va rilevato come l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisca unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. (Sez. 1, Sentenza n. 20107 del 07/10/2015, Rv. 637280 - 01). Ed ancora che “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.” (Cass. 10.7.2020, n.14711).
Per quanto è sin qui emerso, l'avv. risulta essere del tutto estraneo all'oggetto della suddetta Pt_1 transazione, essendo pacifico che la stessa sarebbe intervenuta per definire i rapporti di credito intercorsi solo tra e l'avv. HI, a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma CP_1
n. 6964/2014 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma 19141/2018 che aveva deciso sui due giudizi riuniti.
Si tratta infatti ed in ogni caso di due posizioni debitorie distinte e concernenti crediti di natura personale, anche in considerazione dell'attività prestata del tutto autonomamente dai due legali.
Questi ultimi, del resto, avevano intrapreso inizialmente due giudizi separati al fine di vedersi riconoscere i rispettivi onorari. Solo successivamente il Tribunale di Roma ha disposto la riunione dei due diversi giudizi.
La doglianza avanzata sul punto non può che essere respinta.
21 Per quanto concerne la doglianza della mancata ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi si osserva quanto segue.
In iure va rilevato come il convincimento del giudice si formi a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e
2, in esito all'esame del materiale probatorio e mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
In merito preme ricordare che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 11176 del 2017).
Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.
In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019).
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Ciò detto deve ritenersi assorbente la condivisibile motivazione di cui all' ordinanza del
17.02.2021 e che qui si richiama con cui sono state giudicate inammissibili le istanze istruttorie avanzate dall'avv. , atteso che “… le istanze istruttorie avanzate limitatamente ai profili non Pt_1 finalizzati alla spiegata querela di falso non possono trovare accoglimento, perché sono state genericamente formulate nel presente grado d'appello con il mero richiamo ai mezzi istruttori articolati in primo grado, donde la loro inammissibilità alla stregua del principi di diritto affermati dalla S.C., secondo cui: I) «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado»; II) «le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello
22 con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ.»;
(Cass. 23 marzo 2016, n. 5812)”.
Per quanto concerne la doglianza relativa alle domande di accertamento del diritto ai compensi professionali e risarcitorie si evidenzia che dette domande non risultano essere state proposte nel giudizio di opposizione dall'avv. e sono quindi, come correttamente statuito dal Tribunale Pt_1 nel precedente grado di giudizio, inammissibili.
Parte appellante inoltre censura la sentenza di primo grado deducendone la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito alle eccezioni proposte dall'avv. . Pt_1
Sul punto si osserva quanto segue.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, imposto dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica differente rispetto a quelle invocate dall'istante.
La sua violazione viene a determinarsi nell'eventualità in cui il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta dall'attore con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda, poiché il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato si riferisce soltanto all'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione.
Orbene rileva la Corte che quanto sopra riportato, evidentemente, non sia riferibile alla vicenda che ci occupa, poiché il giudice di prime cure ha esplicitato il proprio convincimento - per cui la sentenza non è censurabile per omessa pronuncia - precisando nei termini che seguono “Nel merito, il diritto alla restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma della sentenza (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 10/07/2018) ed è del tutto indipendente dalle successive vicende del giudizio, perché si fonda esclusivamente sull'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione riformata, ragion per cui fra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, ed il ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma non sussiste né identità di oggetto, tale da configurare litispendenza, né un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da
23 giustificare la sospensione del giudizio posteriore (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12773 del
22/05/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014)”.
Del resto, la Suprema Corte, sul punto, si è così pronunciata: “Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4
c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia” Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019.
Anche il quattordicesimo motivo di appello non ha pregio. Parte appellante dichiara di spiegare querela di falso sulla sottoscrizione e sull'attestazione rilasciata dal Monte Paschi di Siena in data 14.3.2016 del bonifico a favore dell'avv. della somma di € 303.415,17 sul conto Pt_1 corrente IBAN [...]. In verità, come esplicitato da questa Corte, l'avv.
, all'udienza del 9 dicembre 2020 ha proposto querela di falso in via incidentale per accertare Pt_1 la falsità di alcuni documenti puntualmente elencati, quali: “a) la falsità «dell'asserito ordine di bonifico del 3 febbraio 2009»; b) la falsità «sulla fattura n. 3/2009 nonché della sottoscrizione della medesima fattura, nonché della dichiarazione e sulla sussistenza del credito in capo a a CP_1 seguito dell'intervenuto pagamento del debito da parte dell'avv. Federico HI in qualità di condebitore solidale»; c) la falsità «sulla relata di notifica attestante la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto ad opera dell'ufficiale giudiziario» (pagine 6 e 8 dell'Atto di querela di falso sottoscritto in udienza)”. Tra di essi non compare l'attestazione rilasciata dal Monte Paschi di
Siena, al punto che questa Corte non ha autorizzato la presentazione della querela ritenendo che i documenti impugnati non apparissero rilevanti per la decisione della causa “posto che il Tribunale nella sentenza appellata: - ha ritenuto di poter desumere la prova del pagamento eseguito da
[...] dall'attestazione rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in data 14marzo 2016 Controparte_1
(pagina 8 della sentenza impugnata), che non rientra tra i documenti impugnati per falso all'udienza del 9 dicembre 2020, e non dall'ordine di bonifico del 3 febbraio 2009 e dalla fattura n. 3/2009”.
Inoltre il giudice di prime cure ha condivisibilmente affermato che, mentre ha depositato CP_1 siffatta attestazione rilasciata dalla Monte Paschi di Siena al fine di rispondere alla contestazione dell'avv. - il quale ha sostenuto la non disponibilità del conto corrente indicato nel bonifico Pt_1 ed il relativo accredito - l'odierno appellante non ha documentato in alcun modo le proprie contestazioni “nonostante questi dovesse certamente essere in grado di produrre documentazione proveniente dalla propria banca relativa all'operatività alla data del bonifico del conto corrente indicato dalla opposta ed il relativo estratto conto”.
24 Sicché la doglianza in punto di violazione dell'art. 112 c.p.c. relativa alla mancata pronuncia del giudice sulla proposta di querela di falso non merita accoglimento, posto che il Tribunale ha affrontato siffatta questione come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado (p.
8-9). Non si configura, pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. come invece sostenuto dall'odierno appellante.
Con il quindicesimo e il ventitreesimo motivo di appello, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 1195 c.c. e si duole di una contestazione generica della parcella da parte di . Le CP_1 censure si palesano nuove e sono, pertanto, inammissibili.
I motivi sedici, diciassette, diciannove e ventisette sono connessi, in quanto tutti concernenti la querela di falso e, pertanto meritano una trattazione congiunta. Essi non colgono nel segno.
Parte appellante, nel proprio scritto difensivo ha posto più volte l'accento su tale questione ed ha lamentato una omessa pronuncia del giudice di prime cure e la mancata sospensione del giudizio.
Ebbene, come già chiarito in precedenza, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il giudice di primo grado si è espresso su tale aspetto, ritenendo che “Per le medesime ragioni non poteva trovare ingresso la querela di falsità” argomentando tale decisum, come si legge in sentenza.
Inoltre, del tutto correttamente, il Tribunale ha osservato che la contestazione dell'effettiva ricezione del pagamento sollevava questioni che “travalicano l'ambito civilistico e sono suscettibili di una valutazione di carattere penalistico e deontologico”, per cui ha debitamente risposto alle doglianze avanzate trasmettendo la sentenza alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.
Sotto tale ultimo aspetto, non si profila perciò alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
Inoltre, questa Corte si è già pronunciata sulla querela di falsità con ordinanza del 17.02.2021, ritenendo che non ricorrano le condizioni per la presentazione del mezzo né della sospensione del relativo giudizio.
Infine e per quanto concerne il ventiseiesimo motivo di appello va detto che neppure quest'ultimo mostra di avere pregio.
Il Tribunale, infatti, si è pronunciato conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione che, sul punto, ha così precisato "Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo".
(cfr. Cass. civile sez. VI - 21/11/2019, n. 30389, conforme Cass. Ord. N. 19296/2005 e Cass. Ord.n.
18062/2018). Sicché è corretto quanto affermato dal giudice di prime cure nelle pagine 6-7 della
25 sentenza di primo grado, avendo riconosciuto fondata la pretesa restitutoria avanzata da a CP_1 seguito della riforma della sentenza di primo grado n. 19141/2008, non necessitandosi affatto il passaggio in giudicato della sentenza.
In conclusione l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Nelle conclusioni parte appellante chiede la condanna per lite temeraria che tuttavia non può essere accolta atteso il rigetto dell'appello.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa (scaglione 6^ tabella XII^ compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria attesa la ridotta attività espletata per complessivi € 17.179, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge da liquidarsi in favore dell'appellata.
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1 sentenza n. 7313/2020 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata il 18/05/2020, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'avv. a rifondere in favore del le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in complessivi € 17.179 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'avv. Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
[...]
Così deciso in Roma il 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC PE -BE CA-
26
Sezione VI civile
R.G. 2375/2020
All'udienza collegiale del giorno 04/11/2025 ore 10:40
Presidente Dott. BE CA Consigliere Dott. Giulia SPdaro
Consigliere Relatore Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv. CAPECE Avv. Giuliani presente in sostituzione Controparte_2
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
BE CA
ER d'MA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. BE CA - Presidente dott.ssa Giulia SPdaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore all'udienza del 4.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2375/2020 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
, (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso il suo studio legale sito in Roma Largo Messico n. 7, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
, P.IVA , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Capece Valentino Minutolo (C.F.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via dei Pontefici n.3, C.F._2 giusta delega in atti
- APPELLATA –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato l'avv. ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma, n. 7313/2020, pubblicata il 18/05/2020, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
2 I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Con sentenza n.
19141/2008, emessa il 2/10/2008 nei giudizi riuniti iscritti ai n.ri 74770/2006 e 8159/2007 R.G., il
Tribunale di Roma condannava la al pagamento in favore dell'Avv. Controparte_1
Federico HI e dell'Avv. dell'importo complessivo di euro 361.606,53 oltre gli Parte_1 interessi dalla domanda e le spese processuali liquidate in euro 32.768,00 (di cui euro 7.831,00 per diritti ed euro 23.000,00 per onorari) oltre ancora spese generali, Iva e CPA come per legge. La pretesa creditoria azionata dagli attori, Avv. Federico HI e Avv. traeva origine Parte_1 dall'attività professionale prestata quali difensori della CE Informazioni Telematiche SP (ora
) nel procedimento arbitrale attivato dalla TI IB. A seguito Controparte_1 dell'appello proposto da , con sentenza n.6964/2014 del 13/11/2014, la Controparte_1
Corte di Appello di Roma così provvedeva: “… in totale riforma della sentenza impugnata rigetta la domanda proposta da e HI Federico;
condanna gli appellati al rimborso, in Parte_1 favore dell'appellante, delle spese sostenute per il doppio grado del giudizio, liquidate quanto al primo grado, in complessivi euro 9.000,00 per compenso, oltre Iva, cassa di previdenza e spese generali, nonché, quanto a questo grado, in complessivi euro 9.800,000, di cui €800,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre Iva, cassa di previdenza e spese generali”. richiedeva la CP_1 restituzione degli importi corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado e quindi proponeva ricorso monitorio ottenendo nel confronti dell'Avv. il decreto ingiuntivo n. R.G. Parte_1
8940/15 n. 7351/15 per la somma capitale di € 358.399,64, oltre interessi moratori e spese del procedimento monitorio. L'Avv. notificava quindi a l'atto introduttivo del presente Pt_1 CP_1 giudizio nel quale riproponeva una serie di questioni già sollevate in quello precedente, rilevando peraltro di avere proposto ricorso per cassazione, ed eccepiva il difetto di legittimazione attiva di
, il difetto di legittimazione processuale della stessa per difetto di procura, la nullità ed CP_1 inesistenza del decreto ingiuntivo perché non recante l'indicazione del numero, la sua omessa notifica e, nel merito, contestava di avere ricevuto da la somma da questa richiesta in CP_1 restituzione. Concludeva con richiesta di accertamento della nullità, illegittimità, inefficacia, del decreto ingiuntivo opposto, di revoca del medesimo decreto, di rigetto della domanda di pagamento proposta da col ricorso monitorio. Si costituiva deducendo l'infondatezza CP_1 CP_1 dell'opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, Il giudice, con ordinanza riservata all'udienza di prima comparizione del 21.01.16, rigettava la richiesta di riunione al procedimento
n.r.g. 33986/2015, avente per oggetto l'opposizione proposta dall'Avv. HI contro il separato decreto ingiunto richiesto nei suoi confronti da , dichiarava provvisoriamente esecutivo il CP_1 decreto ingiuntivo ed assegnava i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. L'attore depositava fuori udienza due separate istanze, il 29.01.16 ed il 1.03 16, di sospensione della provvisoria esecutività, che il
3 giudice dichiarava inammissibili con decreto del 18.03.16, e quindi il 21.04.16 una richiesta di ordinanza provvisoria ex art 186 ter c.p.c. per l'importo di € 243.419,00 richiamando una transazione sottoscritta dalle parti. Il giudice, con ordinanza riservata all'udienza di ammissione prove del 25.05.16, dichiarava inammissibile la richiesta di ordinanza provvisoria, rilevando che
l'attore non aveva proposto alcuna domanda riconvenzionale, rigettava le richieste istruttorie proposte da entrambe le parti e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 10.10.18, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'attore dichiarava di presentare querela di falso avente per oggetto: 1) la relata di notifica del decreto ingiuntivo;
2) l'ordine di bonifico del
3 febbraio 2009 e la fattura n. 3/2009 nonché la sottoscrizione presente sulla medesima, prodotti dalla controparte;
richiedeva inoltre che il giudice ordinasse la acquisizione dei seguenti documenti:
1) transazione sottoscritta dagli avv.ti Valentino Capece Minutolo e Federico HI e dal legale rappresentante di a definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo inter partes CP_1 nonché il fascicolo del giudizio n.r.g. 33986/2015 dinanzi al Tribunale di Roma, sezione XI, dott.
2) le fatture e le note di credito emesse dall'avv. HI in favore di CE IT e di Per_1 CP_1 nonché le fatture di storno di;
3) la delibera di CDA di di autorizzazione alla CP_1 CP_1 sottoscrizione della transazione avente ad oggetto il giudizio dinanzi al Tribunale di Roma n.r.g.
33986/2015 estinto il 07.06.2017. Il giudice concedeva all'attore i termini per articolare le richieste istruttorie a sostegno della querela di falso e rinviava la causa all'udienza del 23.01.19 per la decisione sulla autorizzazione della sua presentazione. Con ordinanza del 29.01.19, sciogliendo la riserva presa alla riserva del 23.01.19, il giudice non autorizzava la presentazione della querela di falso e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.19. All'udienza di precisazione delle conclusioni l'attore depositava sentenza della Corte di Cassazione n. 23122/19, che ha rigettato il ricorso da lui proposto avverso la sentenza della Corte di Appello e dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti dell'altro ricorrente, l'Avv. HI;
richiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in subordine la riunione ex art 40 c.p.c., con riferimento al giudizio n. R.G. 64193/2018, nel quale ha proposto domanda riconvenzionale avente per oggetto la liquidazione degli onorari relativi alla medesima vicenda, e rappresentato di avere presentato in
Corte di Appello istanza di correzione di errore materiale, assumendo che questa, nel momento in cui ha riformato la condanna di primo grado, avrebbe omesso di quantificare le somme a lui dovute
a titolo di onorario;
infine depositava una nuova querela di falso, avente il medesimo oggetto della precedente. Il giudice, rigettate le richieste di parte attrice, invitava le parti a precisare le conclusioni
e tratteneva la causa in decisione. Successivamente all'udienza di precisazione delle conclusioni, in data 20.11.19, l'attore depositava richiesta di estinzione del giudizio con condanna di controparte alla rifusione delle spese ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. ed ex art. 88 c.p.c. e/o di
4 rimessione della causa sul ruolo e di revoca della provvisoria esecuzione del decreto opposto. Ancora successivamente, in allegato alla comparsa conclusionale, depositava la prima pagina di una denuncia – querela e la prima e l'ultima pagina si una seconda denuncia – querela nei confronti dei legali rappresentati di e del difensore della stessa nel presente giudizio, ed una scrittura CP_1 privata in data 2.10.2007 intercorsa tra la e gli avvocati HI e Controparte_1
. Infine, in allegato alla memoria di replica, depositava un atto di intervento di in Pt_1 CP_1 una procedura esecutiva a carico dell'Avv. ed un atto di pignoramento notificato da Pt_1
allo stesso Avv. .”. CP_1 Pt_1
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta l'opposizione e per
l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara inammissibile ogni altra domanda proposta dall'opponente; condanna l'opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 21.387,00, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali;
dispone la trasmissione della presente sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma per le valutazioni di rispettiva competenza, in ordine a quanto rilevato all'ultimo capoverso della motivazione”.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'avv. che ha svolto le seguenti Parte_1 conclusioni: “Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, previa sospensione dell'efficacia esecutiva inaudita altera parte, accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti
e, per l'effetto: Dichiarare la nullità ed illegittimità della sentenza gravata;
in via subordinata, dichiarare l'incompetenza funzionale, tabellare e territoriale del Tribunale di Roma per essere competente il Tribunale in composizione Collegiale della XI sezione di Roma ovvero di quello di Bari annullare e revocare il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
dichiarare l'estinzione della domanda azionata con procedimento monitorio per intervenuta transazione tra e avv. CP_1
Federico HI che per la sentenza della Corte di Appello costituisce con l'avv. un Pt_1 unico studio professionale e un unico centro di imputazione di interessi;
dichiarare l'inutilizzabilità dei documenti disconosciuti ex art. 2712 c.c. ed ex art. 214 c.p.c. e oggetto di querele di falso in ragione dell'omessa tempestiva proposizione di istanza di verificazione;
in via gradata, accogliere la domanda ex art. 1304 c.c. spiegata dall'appellante di volersi avvalere della transazione sottoscritta da con l'avv. Federico HI;
accogliere le domande riconvenzionali e CP_1 conseguentemente accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dall'avv. prof.
[...]
nei confronti di per l'attività professionale proficuamente svolta nel procedimento Pt_1 CP_1 arbitrale TI IB / CE IT così come liquidata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e nella sentenza del Tribunale di Roma ed anche per l'attività ulteriore cui si riferisce la lettera del
5 27.07.2004 cui fa riferimento la Corte di Appello nella sentenza n. 6964/2014 e, per l'effetto, condannare l'appellato al pagamento delle somme ritenute debende oltre spese forfettarie (15%) IVA
e CPA, oltre spese vive documentate giusta nota spese oltre interessi legali ed interessi di mora ex artt. 3 e 4 D.LGS. n. 231/2002 nella misura fissata dall'art. 5 del D.LGS. n. 231/2002 a far data dal trentesimo giorno dal ricevimento della richiesta di pagamento sino all'effettivo soddisfo, oltre al risarcimento ex art. 6 D.LGS. n. 231/2002 per i costi sostenuti per il recupero delle somme dovute a titolo di onorari, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
in via subordinata, accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa di a fronte dell'attività professionale CP_1 svolta dall'avv. nel procedimento arbitrale TI IB / CE IT ed anche l'attività ulteriore Pt_1 cui si riferisce la lettera del 27.07.2004 cui fa riferimento la Corte di Appello nella sentenza n.
6964/2014; in via gradata, condannare a titolo di eccezione e di domanda riconvenzionale CP_1 al pagamento delle somme riconosciute all'avv. nella transazione la somma di € 166.826,00 Pt_1 al netto degli accessori di legge (IVA per € 43,895, CPA per € 7.674 e spese forfettarie per €
25.023,90) per un totale pari a € 243.419 in relazione alla quale è stata proposta nel corso del giudizio di primo grado ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. condannare controparte al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 cp.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c.
Ove necessario, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come articolati in primo grado e nelle spiegate querele di falso. Si chiede di richiedere alla cancelleria del Giudice di prime cure di provvedere alla trasmissione telematica e cartacea del fascicolo di primo grado. Si chiede la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti per accertare il diritto di di CP_1 azionare il credito afferente attività professionale svolta dall'avv. e dall'avv. Federico Parte_1
HI in favore di CE IT (Istituto Commercio Estero IT)”.
Si è costituita in giudizio e chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa;
i) rigettare integralmente, per tutti i motivi esposti in premessa, l'appello proposto perché inammissibile e infondato in fatto ed in diritto;
ii) rigettare l'ammissione delle prove per testi in quanto inammissibili ed irrilevanti;
iii) rigettare la sospensione per le reiterate “querele di falso” in quanto inammissibili ed in ogni caso irrilevanti;
iv) rigettare l'istanza di sospensione della sentenza impugnata perche preliminarmente immotivata e nel merito priva di ogni ragione;
v) si richiede la condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata nell'importo non inferiore di euro 30.000,00: vi) Vinte le spese. vii) In via istruttoria si chiede l'ammissione dei mezzi di prova articolati”.
Con ordinanza del 16.2.2021 la Corte non ha autorizzato la presentazione della querela di falso in via incidentale da parte dell'appellante ed ha altresì rigettato le istanze istruttorie e la richiesta di
6 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza rinviando per conclusioni.
All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
In primo luogo, va rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità dell'appello per indeterminatezza dei motivi e violazione dell'art. 342 cpc. Si richiama sul punto l'orientamento del
Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 cpc l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando però che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata
(cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado. Va altresì rigettata l'eccezione di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. Tale pronuncia di inammissibilità, nella versione vigente ratione temporis, deriva da una valutazione ictu oculi di infondatezza, ed ha, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i tratti propri di un apprezzamento sul merito della pretesa azionata (cfr. Cass. 6 sez. ord. 37272 del
29.11.2021). Il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello si risolve in un vaglio prognostico di manifesta infondatezza del gravame, tale da non meritare, prima facie, il dispendio di energie processuali (così Cass., SS.UU., 02.02.2016, n. 1914; App. Roma 23.01.2013; Trib. Milano
16.09.2016, n. 10176). Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi descritta dalla norma, poiché i motivi di appello e le censure alla sentenza impugnata meritano una più approfondita disamina, incompatibile con una pronuncia preliminare di natura sommaria.
L'appello proposto dall'avv. è articolato in ventisei motivi. Parte_1
Con il primo motivo di appello, rubricato “Nullità assoluta per dichiarata incompetenza funzionale, incompetenza territoriale e tabellare del Giudice di prime cure e del Tribunale di Roma sezione IX
(in luogo della sezione XI) a decidere in composizione monocratica in merito alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto la liquidazione di onorari con riferimento a giudizi civili dinanzi al Tribunale di Ragusa. Violazione e falsa applicazione dell'art. 161 c.p.c. e dell'art. 14 comma 2
DLGS. n. 150/2011”, l'appellante impugna la sentenza di primo grado deducendone la nullità per error in procedendo in forza dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 che prevede, per quanto concerne le cause in materia di compensi degli avvocati, la decisione del Tribunale in composizione collegiale, rientrando tale tipologia di controversia nella riserva prevista per i procedimenti in camera di
7 consiglio dall'art. 50 bis secondo comma c.p.c. Inoltre secondo parte appellante il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiararsi incompetente, appartenendo il giudizio alla sezione XI del Tribunale di Roma. Da ultimo l'Avv. censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di Pt_1 prime cure non ha accolto l'istanza di riunione dallo stesso avanzata. Secondo parte appellante tra i due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo incardinati dall'avv. e dall'Avv. Pt_1
HI sarebbe riscontrabile una connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Con il secondo motivo di appello, rubricato “2) Violazione di legge: art. 29 della L. n. 794/1942.
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 bis e 50 quater c.p.c..”, l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendone la nullità per aver violato le forme previste dall'art. 29 della
Legge n. 794/1942, nonché gli articoli 50 bis e 50 quater c.p.c. in considerazione del fatto che la controparte non avrebbe mai contestato la sua qualità di cliente dell'avvocato istante.
Con il terzo motivo di appello, rubricato “3) Intervenuta transazione. Inesistenza del credito azionato. Violazione di legge: art. 1304 c.c. Violazione di legge: art. 1292 c.c.”, l'appellante rileva l'intervenuta transazione intervenuta tra e l'Avv. HI del credito azionato nel CP_1 decreto ingiuntivo opposto derivante dalla sentenza della Corte di Appello di Roma del 12/11/2014.
Il giudice di prime cure, secondo parte appellante, avrebbe erroneamente ritenuto l'obbligazione restitutoria dell'avv. del tutto indipendente da quella dell'avv. HI non ritendendo Pt_1 ipotizzabile alcuna solidarietà nell'obbligazione restitutoria ed alcuna estensione soggettiva della transazione conclusa dall'Avv. HI. A detta di parte appellante il titolo azionato per la restituzione sarebbe unico in considerazione del fatto che la parcella liquidata oggetto dell'azione restitutoria è unica per entrambi i difensori.
Con il quarto motivo di appello, rubricato “Difetto di legittimazione attiva”, l'avv. censura Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della la quale a detta di parte appellante non avrebbe mai Controparte_1 avuto alcun rapporto con l'avvocato , che avrebbe svolto la propria attività solo in favore di Pt_1
CE IT.
Con il quinto motivo di appello, rubricato “Difetto di legittimazione processuale. Nullità ed inesistenza del decreto ingiuntivo”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure non ha riconosciuto la nullità, inesistenza, illegittimità del decreto ingiuntivo opposto. Secondo l'avv. il decreto ingiuntivo, in quanto privo di identificazione numerica Pt_1 avrebbe dovuto essere dichiarato nullo.
Con il sesto motivo di appello, rubricato “Difetto di legittimazione processuale. Violazione di legge: art. 112 c.p.c”, l'appellante contesta la mancata pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito all'eccezione di difetto di legittimazione processuale, non risultando alcun incarico dal Consiglio di
8 Amministrazione della all'avv. Capece Minutolo. CP_1
Con il settimo motivo di appello, rubricato “Difetto di legittimazione processuale sotto ulteriore e diverso profilo”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione del difetto di legittimazione processuale, poiché il ricorso per decreto ingiuntivo sarebbe stato depositato telematicamente privo dell'autenticazione della procura ad litem ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 bis comma 9 bis del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012 introdotto dall'art. 52 del D.L. n. 90/2014.
Con l'ottavo motivo di appello, rubricato “Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 112 c.p.c”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi circa il difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente, in quanto esisterebbe uno studio associato , unico centro Controparte_3 di imputazione dei pagamenti. L'avv. chiede, quindi, di far valere la transazione siglata Pt_1 dall'avv. HI anche con riferimento agli importi ingiunti.
Con il nono motivo di appello, rubricato “Insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di riscontrare il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante su sulla circostanza che l'avv. abbia mai ottenuto la liquidazione della somma pari ad CP_1 Pt_1 euro 358.399,64 da parte di . Secondo parte appellante quindi, il provvedimento CP_1 monitorio andava revocato, non sussistendone i presupposti per la concessione. L'avv. Pt_1 rappresenta, inoltre, di aver già disconosciuto l'asserito ordine di bonifico del 3/02/2009 e la fattura n. 3/2009.
Con il decimo motivo di appello, rubricato “Difetto di notifica”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui in giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione di inesistenza/nullità della notifica del decreto ingiuntivo eseguita presso lo studio dell'avv. a mani dell'avv. Mantovani Pt_1 nonché la parte in cui è stata respinta l'eccezione di querela di falso avverso detta notifica. Nello specifico l'avv. contesta il fatto che l'avv. Mantovani (presso la quale è stata effettuata la Pt_1 notifica) sia una collaboratrice di studio rappresentando quindi la nullità della notifica del decreto ingiuntivo. L'appellante rappresenta, inoltre, che a fronte del disconoscimento e della querela di falso avanzati dallo stesso, il resistente non ha presentato opposizione né ha presentato istanza di verificazione. Ciò, a detta dell'avv. , comporterebbe l'inutilizzabilità della documentazione. Pt_1
Con l'undicesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omessa istruttoria”, l'appellante si duole del rigetto, da parte del giudice di prime cure, delle richieste di ammissione di interrogatorio formale del convenuto e della prova per testi.
9 Con il dodicesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le domande di accertamento del proprio diritto ai compensi professionali, di condanna e risarcitorie poiché nell'atto di opposizione l'avv. avrebbe Pt_1 chiesto esclusivamente la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della pretesa azionata con il ricorso monitorio. Secondo parte appellante l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale sarebbero già state spiegate in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c..
Con il tredicesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge;
art. 112 c.p.c. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure afferma che il diritto alla restituzione delle somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, sorge per il solo fatto della sentenza ed è del tutto indipendente dalle successive vicende del giudizio. Secondo l'appellante sussisterebbe una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in considerazione del fatto che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulle eccezioni e sulle domande spiegate dall'opponente appellante. L'avv. rileva l'inesistenza di un titolo giudiziale di condanna al Pt_1 pagamento di una somma di denaro e che non esiste l'esecuzione di un pagamento riferibile a tale titolo.
Con il quattordicesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 2712 c.c. e 214 c.p.c.
Sull'attività asseritamente liquidata. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che il disconoscimento da parte dell'avv. del bonifico e della fattura Pt_1 del pagamento eseguito da non fosse sorretto dalla contestazione del dato oggettivo che si CP_1 sarebbe desunto dalla ricevuta del bonifico, dalla disponibilità in capo all'opponente del conto corrente bancario ivi indicato e dall'effettuazione del corrispondente accredito sul conto. Per il giudice di prime cure, l'opponente avrebbe contestato detto accredito e la disponibilità del conto corrente indicato solo con la prima memoria 183 comma 6 c.p.c., senza tuttavia produrre alcuna documentazione. L'avv. spiega poi querela di falso sulla sottoscrizione e sull'attestazione Pt_1 rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in data 14/03/2016 del bonifico a favore dell'Avv.
[...]
effettuato con valuta in data 4/02/2009 dell'importo di euro 303.415,17 sul conto corrente Pt_1
IBAN [...]. L'appellante, inoltre, si duole del fatto che il Tribunale abbia emesso un decreto ingiuntivo sulla base di documenti in relazione ai quali l'appellante avrebbe
10 tempestivamente provveduto a presentare (sia nella comparsa di costituzione e risposta sia nel verbale di udienza di prima comparizione) formale disconoscimento ex art. 214 c.p.c. ed ex art. 2712 c.c. per difetto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica.
Con il quindicesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 1195 c.c.”, l'appellante si duole del fatto che nessuno dei documenti fondanti l'azione restitutoria riporti come oggetto e/o causale o imputazione il riferimento all'attività prestata per l'odierno resistente di cui si chiede la restituzione.
Con il sedicesimo motivo di appello, rubricato “Ammissibilità della Querela di falso”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la querela di falso spiegata dall'avv. . Più nello specifico l'avv. ha spiegato querela di Pt_1 Pt_1 falso sull'ordine di bonifico del 3 febbraio 2009 e sulla fattura n. 3/2009 nonché sulla sottoscrizione della medesima fattura e sulla dichiarazione e sulla sussistenza del credito in capo a a seguito CP_1 dell'intervenuto pagamento del debito da parte dell'avv. Federico HI in qualità di condebitore solidale. A dire di parte appellante la fattura sarebbe priva di quietanza e sarebbe stata anch'essa disconosciuta. L'appellante contesta inoltre la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile la querela di falso spiegata dall'avv. sulla relata di notifica Pt_1 attestante la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma opposto ad opera dell'Ufficiale Giudiziario. Secondo parte appellante il giudice di prime cure erra nel non aver considerato che il giudizio di querela di falso è diretto ad eliminare l'efficacia probatoria dell'atto pubblico e della scrittura privata che sia stata riconosciuta dalla parte contro la quale è prodotta, o comunque autenticata, o ancora che sia già stata oggetto di un procedimento di verificazione.
Con il diciassettesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 221 c.p.c. Incompetenza funzionale del giudice monocratico a delibare sulla querela di falso. Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di prime cure ha omesso di delibare sulla querela di falso proposta personalmente dall'avv. . L'appellante rappresenta che la querela può proporsi anche in corso Pt_1 di causa, in qualunque stato e in qualunque grado del giudizio, inoltre evidenzia che essendo stata proposta personalmente dall'avv. non necessita di procura speciale. Quest'ultimo Parte_1 avrebbe provveduto ad indicare analiticamente le prove e gli elementi di falsità chiedendo l'ammissione di prova testimoniale. A dire dell'avv. il giudice, davanti al quale la querela Pt_1 fosse incidentalmente proposta, è tenuto a compiere esclusivamente l'indagine preliminare volta ad accertare l'esistenza o meno dei presupposti, che giustificano l'introduzione del giudizio di falso. Il
Giudice dinanzi al quale è stata proposta querela di falso avrebbe dovuto poi sospendere il giudizio e trasmettere gli atti al competente Tribunale in composizione collegiale.
11 Con il diciottesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 112 c.p.c.”, l'appellante censura l'omessa determinazione da parte del giudice di prime cure circa la proposta querela di falso, rappresentando la violazione dell'art. 112 c.p.c. relativo alla corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato. Secondo
l'avv. il Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi su tutta la domanda e non oltre i limiti di Pt_1 essa in forza del principio tra il chiesto ed il pronunciato la cui violazione determina il vizio della ultrapetizione, che implica il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda.
Con il diciannovesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 221 c.p.c.”, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale non ha disposto la sospensione del giudizio di opposizione in presenza del giudizio di querela di falso.
Con il ventesimo motivo di appello, rubricato “Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, l'appellante rileva come il Tribunale abbia omesso di pronunciarsi sulle eccezioni, sulle domande, sulle istanze spiegate e sulle domande riconvenzionali ponendo in essere una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del disposto di cui all'art. 112 c.p.c. In particolare il giudice di prime cure avrebbe omesso di delibare l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale spiegata già in sede di opposizione al decreto ingiuntivo sia in sede di memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. vertente sia sulla domanda di interessi moratori sia sulla domanda pari a € 361.605,53 in ragione del fatto che il giudice di prime cure avrebbe erroneamente liquidato una sola delle due parcelle richieste da ciascuno dei due professionisti avvocati e HI senza motivare congruamente sul Pt_1 punto.
Con il ventunesimo motivo di appello, rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Violazione di legge: art. 112 c.p.c. Violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda restitutoria proposta con il ricorso monitorio.
A dire dell'avv. la domanda di restituzione sarebbe illegittima e avrebbe dovuto essere Pt_1 rigettata perché comprensiva della restituzione dell'IVA, degli oneri previdenziali della Cassa
Avvocati e della ritenuta di acconto, in quanto tali non restituibili essendo somme dovute allo Stato italiano.
Con il 22^ motivo, numerato come ventitreesimo e rubricato “Omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia tenuto in considerazione l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione che qualifica la parcella dell'avvocato come una dichiarazione unilaterale assistita da una presunzione di
12 veridicità. L'avv. in relazione a ciò rileva che la resistente ha omesso una puntuale e specifica Pt_1 contestazione delle voci della parcella presentata con conseguente inammissibilità delle eccezioni genericamente sollevate dalla medesima.
Con il 23^ motivo numerato come ventiquattresimo rubricato “Nel merito”, l'appellante ripercorre i fatti di causa e ripropone le conclusioni.
Con il 24^ motivo numerato come venticinquesimo motivo di appello, rubricato “Eccezione di compensazione. Domanda ed eccezione riconvenzionale”, l'appellante insiste per l'accoglimento della domanda nei confronti di per l'accertamento e la condanna alla Controparte_1 liquidazione degli onorari professionali maturati per l'attività professionale prestata nel giudizio arbitrale CE IT / IB e, in via subordinata, per l'arricchimento alla stessa derivato dall'attività professionale svolta dall'avv. . Pt_1
Con il 25^ motivo numerato come ventiseiesimo rubricato “Ineseguibilità della condanna restitutoria prima del suo passaggio in giudicato. Opposizione del giudicato derivante dall'omessa impugnazione della sentenza per omessa pronuncia”, l'appellante si duole del fatto che il giudice di prime cure non abbia valutato che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato iscritto e successivamente notificato da unitamente al decreto ingiuntivo opposto prima del passaggio in giudicato della condanna CP_1 restitutoria.
Con il 26^ motivo numerato come ventisettesimo rubricato “Violazione di legge: art. 112 c.p.c.
Violazione del principio tra chiesto e pronunciato. Sulle richieste di trasmissione del fascicolo”,
l'appellante contesta l'omessa valutazione da parte del Tribunale di ulteriori aspetti meritevoli di approfondimenti penali e disciplinari nel comportamento tenuto dal procuratore avv. Capece
Minutolo in relazione ai quali è stata fatta domanda di trasmissione degli atti sia alla Procura della
Repubblica sia all'Ordine professionale, sia sotto il profilo del conflitto di interessi (essendo il medesimo avv. Minutolo parte in altro giudizio dinanzi al Tribunale civile di Roma), sia sotto il profilo dell'uso di proposte transattive scambiate tra lo stesso e l'avv. HI nel giudizio civile, sia del doloso occultamento della transazione intervenuta tra e l'avv. HI con il CP_1 contributo dell'avv. Minutolo.
La sentenza è così motivata: “Preliminarmente si deve rilevare l'infondatezza delle eccezioni di rito proposte dall'opponente. La legittimazione attiva di deriva dal fatto che questa è stata CP_1 parte nel giudizio instaurato dall'Avv. nel quale è stata pronunciata la sentenza di primo Pt_1 grado poi riformata in appello, e che assume di avere corrisposto allo stesso Avv. la somma Pt_1 di cui ha chiesto la restituzione col ricorso monitorio. L'eccezione di difetto di valida procura risulta palesemente infondata dall'esame del doc. 1 allegato al fascicolo monitorio. L'indicazione nel provvedimento monitorio del numero, comunque ricavabile dal fascicolo telematico, non è prescritta
13 a pena di nullità. La notifica del decreto ingiuntivo risulta eseguita presso lo studio dell'Avv. , Pt_1
a mani dell'Avv. Mantovani, indicata nella relata come collaboratrice di studio. L'eccezione di inesistenza/nullità della notifica si fonda essenzialmente sulla contestazione di tale qualità. A questa eccezione si ricollega anche la querela di falso proposta dall'opponente contro la relata di notifica, la quale non è sorretta dalla specifica indicazione di profili di falsità ulteriori rispetto all'assenza nell'Avv. Mantovani della qualità di collaboratrice di studio. Al riguardo si deve considerare che la dimostrazione dell'insussistenza di tale rapporto non implica alcuna contestazione dell'efficacia probatoria privilegiata della relata di notifica, riguardando un'attestazione che non è frutto della diretta percezione dell'ufficiale giudiziario procedente, ma di notizie a questo fornite (cfr. Cass. Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 3906 del 12/03/2012, relativa al rapporto di parentela), ma che il relativo onere probatorio è a carico del destinatario della notifica (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 8537 del 06/04/2018;
Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 8418 del 05/04/2018; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 26501 del 17/12/2014;
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12181 del 17/05/2013). L'opponente non ha fornito alcuna prova al riguardo, mentre parte opposta ha prodotto il curriculum vitae dell'Avv. Mantovani, che conferma il rapporto di collaborazione. Infine, il vizio lamentato sarebbe palesemente estraneo all'ipotesi di inesistenza della notifica e qualunque irregolarità sarebbe sanata dal raggiungimento dello scopo.
Ancora in via preliminare, si deve rilevare come nell'atto di opposizione l'Avv. si sia limitato Pt_1
a richiedere la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della pretesa azionata col ricorso monitorio;
sicché le domande che ha successivamente proposto, di accertamento del proprio diritto ai compensi professionali (già proposta nel precedente giudizio), di condanna e risarcitorie sono evidentemente inammissibili. Pertanto è del tutto irrilevante la scrittura privata in data 2.10.2007 intercorsa tra la
e gli avvocati HI e , peraltro già prodotta e valutata nel Controparte_1 Pt_1 precedente giudizio. Nel merito, il diritto alla restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma della sentenza (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del
10/07/2018) ed è del tutto indipendente dalle successive vicende del giudizio, perché si fonda esclusivamente sull'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione riformata, ragion per cui fra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, ed il ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma non sussiste né identità di oggetto, tale da configurare litispendenza, né un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da giustificare la sospensione del giudizio posteriore (Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 12773 del 22/05/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014). Per la medesima ragione il presente giudizio non presenta alcun rapporto di connessione rilevante con
14 alcun altro giudizio nel quale siano nuovamente proposte domande relative ai corrispettivi professionali reclamati dall'Avv. , ragion per cui è stata rigettata la richiesta di riunione Pt_1 proposta in prima udienza. In sostanza le uniche questioni rilevanti nel presente giudizio sono:
l'esistenza di un titolo giudiziale di condanna al pagamento di una somma di denaro;
l'esecuzione di un pagamento riferibile a tale titolo;
la sua successiva caducazione. La domanda restitutoria si basa su questi presupposti soltanto e prescinde totalmente anche dalla definitività della sentenza di appello, pur dovendosi rilevare che questa è passata in giudicato a seguito dell'intervenuto rigetto del ricorso per cassazione proposto dall'Avv. , pronunciato con sentenza della Suprema Pt_1
Corte n.23122/2019 pubblicata il 17.9.2019; sicché si devono ritenere non pertinenti – e dopo il deposito della decisione della Suprema Corte meramente defatigatorie – le argomentazioni ampiamente svolte dall'opponente, anche in comparsa conclusionale ed in memoria di replica, sul proprio diritto ai compensi professionali. Assume carattere centrale la questione della prova del pagamento eseguito da , al quale si riferiscono la fattura emessa dall'Avv. , il CP_1 Pt_1
“dettaglio di bonifico” e l'attestazione del versamento della ritenuta di acconto all'Erario, di euro
54.984,47, prodotti nel fascicolo monitorio (doc. 3, 4 e 7). L'Avv. nell'atto di opposizione Pt_1 ha dichiarato di disconoscere il bonifico e la fattura nonché la sottoscrizione presente sulla medesima. La contestazione sollevata dall'opponente non ha impedito la concessione della provvisoria esecutività, avendo il giudice rilevato che essa non era sorretta dalla contestazione del dato oggettivo che si desumeva dalla ricevuta del bonifico, la disponibilità in capo all'opponente del conto corrente bancario ivi indicato, e dell'effettuazione di un corrispondente accredito su detto conto. Infatti solo successivamente, nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., l'opponente ha contestato la disponibilità del conto corrente indicato nella ricevuta del bonifico ed il relativo accredito. La opposta ha quindi prodotto, con la seconda memoria, attestazione rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in data 14.3.2016 del bonifico a favore dell'Avv. effettuato con Parte_1 valuta in data 4/2/2009 dell'importo di € 303.415,17 sul conto corrente IBAN IT 77 T03015 03200
000000295423, che risulta il medesimo indicato dall'Avv. per il pagamento di altra Parte_1 parcella emessa nell'ambito del giudizio arbitrale (doc.1 e 2 allegati alla memoria). Le tardive contestazioni dell'opponente sono rimaste non documentate, nonostante questi dovesse certamente essere in grado di produrre documentazione proveniente dalla propria banca relativa all'operatività alla data del bonifico del conto corrente indicato dalla opposta ed il relativo estratto conto. Si deve precisare che il documento prodotto da parte opposta non è né un atto pubblico né una scrittura privata, ma una copia cartacea estratta dai sistemi informatici della banca, contenente la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, classificabile fra le riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 c,c, la cui contestazione non ha gli stessi effetti di quella della
15 scrittura privata prevista dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre in questo caso in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa la scrittura non può essere utilizzata, il giudice può accertare la rispondenza della riproduzione meccanica all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019;
Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 3122 del 17/02/2015).
Ne consegue che l'affermazione della vanificazione della sua efficacia probatoria per effetto del disconoscimento, in assenza di una richiesta di verificazione da parte dell'avversario, non ha alcun fondamento. Per le medesime ragioni non poteva trovare ingresso la querela di falso. In definitiva si deve ritenere raggiunta, in virtù del documento prodotto nel fascicolo monitorio, di quelli successivamente prodotti, della complessiva valutazione del quadro probatorio e dell'atteggiamento delle parti, la prova del pagamento eseguito da . Quanto alla fattura, si deve rilevare che CP_1
l'opponente, se ha inteso disconoscerne l'esistenza, cioè di averla emessa, poteva produrre un estratto della propria contabilità, e che comunque la prova del pagamento e del conseguente credito restitutorio si fonda esclusivamente sul bonifico documentato in atti. La domanda restitutoria proposta col ricorso monitorio pertanto è fondata. Sull'importo non vi sono contestazioni, salvo che per la debenza in restituzione di IVA, CPA, ritenuta di acconto, assumendo l'opponente che per tali voci la pretesa dovesse essere rivolta all'amministrazione finanziaria ed alla Cassa Avvocati. Sul punto si deve osservare in primo luogo che la questione può porsi solo con riferimento alla ritenuta di acconto, essendo questa l'unica voce che risulti versata ad un soggetto diverso dall'Avv. ; Pt_1 anche limitatamente a tale voce la contestazione si palesa infondata, poiché il pagamento è stato effettuato da quale sostituto di imposta nell'interesse dell'Avv. , il quale è CP_1 Pt_1 legittimato alla ripetizione di indebito nei confronti dell'amministrazione finanziaria (Cass. Sez. 5,
Sentenza n. 8504 del 08/04/2009). L'obbligazione restitutoria dell'Avv. è del tutto Pt_1 indipendente da quella dell'Avv. HI, essendo ciascuno separatamente obbligato a restituire quanto abbia personalmente ricevuto, e non essendo quindi ipotizzabile alcuna solidaritetà nell'obbligazione restitutoria ed alcuna estensione soggettiva della transazione conclusa dall'Avv.
HI. Sono dunque evidentemente infondate le contestazioni sollevate dall'opponente, dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni, relative alla transazione intervenuta fra e CP_1
l'Avv. HI, nelle quali attribuisce all'avversario l'abuso del processo e la lite temeraria. Per queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato, ed ogni altra domanda proposta dall'Avv. dichiarata inammissibile. Le spese di lite, liquidate come in Pt_1 dispositivo, seguono la soccombenza. Infine si deve rilevare come la contestazione da parte dell'opponente della effettiva ricezione del pagamento solleva questioni che travalicano l'ambito civilistico e sono suscettibili di una valutazione di carattere penalistico e deontologico, giacché tale
16 contestazione implica da un lato l'affermazione che l'avversario abbia utilizzato una prova falsa dall'altro la correlativa assunzione di responsabilità di tale affermazione (a questo aspetto evidentemente si riferisce la contestazione da parte del procuratore di parte opposta della violazione da parte dell'opponente della deontologia professionale e la richiesta a questo magistrato di assumere ogni più opportuna iniziativa al riguardo, formulate nella memoria di replica); sicché questo magistrato, valutata la fondatezza dell'eccezione secondo i canoni del rito civile, deve rimettere ogni ulteriore valutazione ai titolari del potere disciplinare e dell'azione penale”.
Il primo ed il secondo motivo di appello, in quanto intimamente connessi, meritano una trattazione congiunta. Essi non colgono nel segno.
Parte appellante lamenta la nullità della sentenza di prime cure rilevando che, nel caso di specie, vertendosi in materia di liquidazione dei compensi ed onorari del difensore, la competenza in base alla normativa invocata sarebbe del tribunale in composizione collegiale e non già del giudice monocratico.
A supporto della propria doglianza richiama la normativa e la giurisprudenza della Suprema Corte.
Orbene, nel caso di specie, il giudizio ha preso le mosse da un ricorso per decreto ingiuntivo in cui richiedeva, mediante tale procedura la restituzione degli importi corrisposti in esecuzione CP_1 della sentenza di primo grado n. 19141/2008 emessa in data 2/10/2008 dal Tribunale di Roma, con cui l'odierna appellata veniva condannata al pagamento di talune somme nei confronti dei propri difensori per l'attività professionale dagli stessi espletata. Sentenza, successivamente riformata dalla
Corte di Appello di Roma con sentenza n. 6964/2014. Pertanto, il procedimento attivato da CP_1
è il giudizio monitorio per la restituzione al quale ha fatto seguito l'opposizione presentata dall'avv.
. Pt_1
Trattandosi di questione afferente non già al quantum ed all'an del compenso procuratorio del ma alla ripetizione di somme non dovute le norme applicabili erano quelle del rito ordinario Pt_1
e non quelle di cui al D.lgs 150/2011.
Ma pur a voler ritenere applicabile al presente giudizio il rito speciale summenzionato va rilevato come l'adozione di un rito errato, non può condurre ad una nullità della pronuncia, né la stessa può essere dedotta quale motivo di impugnazione, con l'unica salvezza rappresentata dall'eventualità che detto errore sia stato causa di un pregiudizio al diritto di difesa della parte che lo invoca. A questa interpretazione – pacifica in giurisprudenza (Cass., 5 aprile 2016, n. 6543; Cass., 17 ottobre 2014, n.
22075) ritiene di allinearsi questa Corte di merito.
Sotto altro profilo, il principio cd. di ultrattività del rito (profilato come erroneo) – secondo cui la scelta adottata in primo grado vincola anche la proposizione della eventuale e successiva impugnazione – riposa sul fatto che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato
17 è di competenza esclusiva del giudice (Cass., 9 agosto 2018, n. 20705; Cass., 11 luglio 2014, n.
15897; Cass. 14 gennaio 2005, n. 682). Sicché ogni volta che il provvedimento finale non abbia fornito alcuna indicazione concreta (come avvenuto nella specie con la sentenza del Tribunale di
Roma) le forme seguite per la trattazione del giudizio di primo grado impongono alla parte che intende proporre l'impugnazione di avvalersi della medesima disciplina che ha regolato il primo grado di giudizio (nel caso di specie l'appello). (Cass. N. 201 dell'8.1.2019; Cass. N. 31431 del 6.12.20249)
Ciò detto, nella specie nessuna violazione del diritto di difesa sussiste in capo all'appellante che oltretutto ha potuto esperire l'impugnazione davanti alla Corte di Appello avverso la sentenza del tribunale.
Meritano, inoltre, una trattazione congiunta il quarto, il quinto, il sesto, il settimo, il nono e il decimo motivo di appello, tutti afferenti a questioni preliminari. Anch'essi non colgono nel segno.
Parte appellante lamenta il difetto di legittimazione attiva di . Sicchè, sin dal giudizio di CP_1 primo grado instaurato dagli avv. e HI, con il quale è stato richiesto il pagamento Pt_1 dei compensi per l'attività dagli stessi svolti, ad essere stata condannata convenuta era (già CP_1
CE Informazioni Telematiche SP), per cui la tale parte è stata, sin dall'inizio del contenzioso, individuata chiaramente dallo stesso appellante avv. in tale società. Pertanto, la doglianza Pt_1 non ha rilievo, avendo il detto chiesto nei giudizi riuniti iscritti ai n.ri 74770/2006 e Pt_1
8159/2007, decisi con sentenza n. 19141/2008 la condanna al pagamento dei compensi di . CP_1
Condivisibilmente il giudice di prime cure ha rilevato che: “la legittimazione attiva di CP_1 deriva dal fatto che questa è stata parte nel giudizio instaurato dall'Avv. nel quale è stata Pt_1 pronunciata la sentenza di primo grado poi riformata in appello, e che assume di avere corrisposto allo stesso Avv. la somma di cui ha chiesto la restituzione col ricorso monitorio”. Inoltre, Pt_1 parte appellante si duole del difetto di legittimazione processuale, deducendo la nullità ed inesistenza del decreto ingiuntivo in quanto privo di numero. La mancata indicazione del numero non configura una causa di nullità. Peraltro, come correttamente indicato dal giudice di prime cure siffatto numero
è comunque ricavabile dal fascicolo telematico, per cui non ha pregio tale doglianza.
Anche il sesto motivo ed il settimo motivo di appello non meritano accoglimento. Infatti, CP_1 risulta processualmente legittimata come si evince dalla procura ad litem allegata al doc. 1 al
[...] ricorso per decreto ingiuntivo. Difatti essa risulta rilasciata e sottoscritta dall'amministratore delegato e legale rappresentante della società odierna appellata, il dott. ne deriva che essa Persona_2
è stata rilasciata senz'altro da un soggetto legittimato. Inoltre, essa reca sia la firma per autentica in cartaceo, sia la firma per autentica in digitale del difensore di . CP_1
Conseguentemente non ha pregio la doglianza mossa dall'odierno appellante, secondo il quale il ricorso per decreto ingiuntivo depositato sarebbe privo della autenticazione della procura.
18 Il nono motivo di appello è inerente all'insussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento monitorio. Parte appellante disconosce di aver sottoscritto o emesso la fattura n.
3/2009 ed afferma di non aver mai ricevuto il bonifico del 3 febbraio 2009, evidenziando che la fattura
è peraltro priva di quietanza. Siffatta doglianza non ha pregio.
Il rilievo è di fatto smentito dalla contabile del dettaglio bonifico eseguito in data 3.02.2009 in favore dell'avv. per un importo complessivo pari ad € 303.415,17. Come già chiarito dal giudice di Pt_1 prime cure a fronte dell'attestazione prodotta da rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in CP_1 data 14.3.2016 del bonifico a favore dell'Avv. effettuato con valuta in data 4/2/2009 Parte_1 dell'importo di €303.415,17 sul conto corrente IBAN [...], che risulta il medesimo indicato dall'Avv. per il pagamento di altra parcella emessa nell'ambito Parte_1 del giudizio arbitrale (doc.1 e 2 allegati alla memoria), nulla è stato addotto da parte appellante.
Ed invero, come condivisibilmente statuito dal giudice di prime cure “le tardive contestazioni dell'opponente sono rimaste non documentate, nonostante questi dovesse certamente essere in grado di produrre documentazione proveniente dalla propria banca relativa all'operatività alla data del bonifico del conto corrente indicato dalla opposta ed il relativo estratto conto”. Parte appellante ha peraltro proposto, in via incidentale, la querela di falso all'udienza del 9.12.2020, di cui si dirà infra.
L'avv. lamenta, altresì, una presunta omessa notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo. Pt_1
In verità, il provvedimento risulta notificato a mani dell'avv. Mantovani, presso lo studio dell'appellante. Come si evince dalla relata di notifica esso è stato notificato “alla collega dello studio”. Parte appellante, peraltro, non ha supportato in alcun modo siffatta censura, diversamente da la quale ha prodotto il curriculum vitae dell'Avv. Mantovani, dal quale emerge la CP_1 collaborazione intercorrente tra la stessa e l'avv. . Inoltre, come chiarito dalla Suprema Corte: Pt_1
“L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”. (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023).
Non ricorrono dunque nel caso di specie i presupposti della inesistenza né della nullità della notifica.
Risulta infatti documentato che la stessa sia stata effettuata presso lo studio dell'avv. e nelle Pt_1
19 mani di una propria collega, laddove non vi è alcun riscontro su quanto affermato dall'odierno appellante al fine di supportare quanto lamentato dallo stesso.
Ad abundantiam, anche su tale aspetto è stata proposta querela di falso, sulla quale, si è già pronunciata questa Corte con ordinanza del 17.02.2021, ritenendo “che eventuali vizi di notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo sono stati sanati dal raggiungimento dello scopo”, avendo avuto l'avv. contezza del ricorso e del decreto ingiuntivo. Pt_1
Il terzo, l'ottavo, l'undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo, il quattordicesimo, il diciottesimo, il ventesimo, il ventunesimo, il ventiquattresimo e il venticinquesimo motivo di appello, poiché strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Essi non meritano accoglimento.
Preliminarmente occorre rilevare che l'avv. contesta la mancata pronuncia del Tribunale Pt_1 circa l'eccezione del difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente intesa come difetto di titolarità del rapporto controverso.
E'fatto incontestato che l'avv. abbia difeso l'odierna appellata, assieme ad altri due colleghi Pt_1 tra cui l'avv. Tedescini, nell'ambito di un procedimento arbitrale;
a seguito di due distinti giudizi intrapresi contro per il pagamento delle rispettive competenze, l'uno Controparte_1 dal HI e l'altro dal , il Tribunale previa riunione dei detti giudizi condannava Pt_1 [...] al pagamento del complessivo importo di € 361.606,53 oltre interessi e spese del Controparte_1 processo. Come emerge altresì dalla sentenza della Corte di Appello di Roma, passata in giudicato, che ha poi riformato integralmente la detta sentenza del tribunale romano “la difesa era stata affidata ad un collegio difensivo di tre avvocati, e che a ciascuno di essi spettava il compenso per la sola opera effettivamente prestata…” .
E' poi emerso come nel 2016 l'avv. HI abbia definito transattivamente solo la sua posizione;
e, tuttavia, il suddetto atto di transazione, pacificamente, non risulta essere mai stato depositato, né risulta in altro modo il contenuto di detta transazione.
E'dunque chiaro, per un verso che, pur trattandosi di un unico titolo, lo stesso è risultato essere fondato su due autonome e distinte domande creditorie;
e, per altro verso, che la pretesa restitutoria da indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. come esperita da nasce ex se dal Controparte_1 fatto della ricezione da parte dell'avv. della somma di cui alla sentenza del Tribunale poi Pt_1 riformata.
Orbene, così chiariti i fatti di causa e per quanto concerne la presunta solidarietà passiva tra la posizione dell'avv. e quella dell'avv. HI, che permetterebbe all'odierno appellante Pt_1 di profittare della transazione intercorsa tra e il solo avv. HI in data 2/10/2007, va CP_1 ribadito che nessuna transazione è mai stata prodotta e poi che, trattandosi di azione di ripetizione di indebito oggettivo l'obbligo di restituzione dell'avv. , stante la caducazione del titolo e per Pt_1
20 quanto da questi percepito, risulta essere del tutto indipendente da quello gravante sul HI e relativo a quanto da quest'ultimo personalmente ottenuto da Controparte_1
Da ciò consegue che non possa esservi alcuna solidarietà nell'obbligazione restitutoria essendo questa fondata, si ripete, unicamente su quanto ciascun avvocato ha personalmente ed indebitamente percepito da . CP_1
Sicché si ritiene del tutto condivisibile quanto statuito dal Tribunale che infatti ha sostenuto che
“L'obbligazione restitutoria dell'Avv. è del tutto indipendente da quella dell'Avv. Pt_1
HI, essendo ciascuno separatamente obbligato a restituire quanto abbia personalmente ricevuto, e non essendo quindi ipotizzabile alcuna solidarietà nell'obbligazione restitutoria ed alcuna estensione soggettiva della transazione conclusa dall'Avv. HI”.
Inoltre, va rilevato come l'art. 1304, comma 1, c.c. si riferisca unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito e non la sola quota del debitore con cui è stipulata, poiché è la comunanza dell'oggetto della transazione che comporta, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene pur non avendo partecipato alla sua stipulazione. (Sez. 1, Sentenza n. 20107 del 07/10/2015, Rv. 637280 - 01). Ed ancora che “L'art. 1304, comma 1, c.c., nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere, si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri condebitori, che non hanno alcun titolo per profittarne.” (Cass. 10.7.2020, n.14711).
Per quanto è sin qui emerso, l'avv. risulta essere del tutto estraneo all'oggetto della suddetta Pt_1 transazione, essendo pacifico che la stessa sarebbe intervenuta per definire i rapporti di credito intercorsi solo tra e l'avv. HI, a seguito della sentenza della Corte di appello di Roma CP_1
n. 6964/2014 che ha riformato la sentenza del Tribunale di Roma 19141/2018 che aveva deciso sui due giudizi riuniti.
Si tratta infatti ed in ogni caso di due posizioni debitorie distinte e concernenti crediti di natura personale, anche in considerazione dell'attività prestata del tutto autonomamente dai due legali.
Questi ultimi, del resto, avevano intrapreso inizialmente due giudizi separati al fine di vedersi riconoscere i rispettivi onorari. Solo successivamente il Tribunale di Roma ha disposto la riunione dei due diversi giudizi.
La doglianza avanzata sul punto non può che essere respinta.
21 Per quanto concerne la doglianza della mancata ammissione dell'interrogatorio formale e della prova per testi si osserva quanto segue.
In iure va rilevato come il convincimento del giudice si formi a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e
2, in esito all'esame del materiale probatorio e mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova.
In merito preme ricordare che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. n. 11176 del 2017).
Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti.
In tema di procedimento civile, infatti, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento ed è, pertanto, insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. n. 21187 del 2019).
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (cfr. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011).
Ciò detto deve ritenersi assorbente la condivisibile motivazione di cui all' ordinanza del
17.02.2021 e che qui si richiama con cui sono state giudicate inammissibili le istanze istruttorie avanzate dall'avv. , atteso che “… le istanze istruttorie avanzate limitatamente ai profili non Pt_1 finalizzati alla spiegata querela di falso non possono trovare accoglimento, perché sono state genericamente formulate nel presente grado d'appello con il mero richiamo ai mezzi istruttori articolati in primo grado, donde la loro inammissibilità alla stregua del principi di diritto affermati dalla S.C., secondo cui: I) «In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado»; II) «le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello
22 con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previste per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 cod. proc. civ.»;
(Cass. 23 marzo 2016, n. 5812)”.
Per quanto concerne la doglianza relativa alle domande di accertamento del diritto ai compensi professionali e risarcitorie si evidenzia che dette domande non risultano essere state proposte nel giudizio di opposizione dall'avv. e sono quindi, come correttamente statuito dal Tribunale Pt_1 nel precedente grado di giudizio, inammissibili.
Parte appellante inoltre censura la sentenza di primo grado deducendone la violazione dell'art. 112 c.p.c. per l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure in merito alle eccezioni proposte dall'avv. . Pt_1
Sul punto si osserva quanto segue.
Il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, imposto dall'art. 112 c.p.c., non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi ed all'applicazione di una norma giuridica differente rispetto a quelle invocate dall'istante.
La sua violazione viene a determinarsi nell'eventualità in cui il giudice del merito sostituisca la "causa petendi" dedotta dall'attore con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda, poiché il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato si riferisce soltanto all'ambito oggettivo della pronuncia, e non anche le ragioni di diritto e di fatto assunte a sostegno della decisione.
Orbene rileva la Corte che quanto sopra riportato, evidentemente, non sia riferibile alla vicenda che ci occupa, poiché il giudice di prime cure ha esplicitato il proprio convincimento - per cui la sentenza non è censurabile per omessa pronuncia - precisando nei termini che seguono “Nel merito, il diritto alla restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, sorge per il solo fatto della riforma della sentenza (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 19296 del 03/10/2005; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 18062 del 10/07/2018) ed è del tutto indipendente dalle successive vicende del giudizio, perché si fonda esclusivamente sull'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla pronuncia della decisione riformata, ragion per cui fra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto la restituzione di somme versate a seguito di una sentenza di condanna in primo grado, poi riformata in appello, ed il ricorso per cassazione proposto avverso la stessa sentenza di riforma non sussiste né identità di oggetto, tale da configurare litispendenza, né un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica tale da
23 giustificare la sospensione del giudizio posteriore (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12773 del
22/05/2017; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6211 del 18/03/2014)”.
Del resto, la Suprema Corte, sul punto, si è così pronunciata: “Nel caso in cui il giudice del merito abbia ritenuto, senza ulteriori precisazioni, che le circostanze dedotte per sorreggere una certa domanda (o eccezione) siano generiche ed inidonee a dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi del diritto stesso (o dell'eccezione), non può ritenersi sussistente né la violazione dell'art. 132 n. 4
c.p.c. per difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente, né la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia” Cass. Sez. L - , Sentenza n. 26764 del 21/10/2019.
Anche il quattordicesimo motivo di appello non ha pregio. Parte appellante dichiara di spiegare querela di falso sulla sottoscrizione e sull'attestazione rilasciata dal Monte Paschi di Siena in data 14.3.2016 del bonifico a favore dell'avv. della somma di € 303.415,17 sul conto Pt_1 corrente IBAN [...]. In verità, come esplicitato da questa Corte, l'avv.
, all'udienza del 9 dicembre 2020 ha proposto querela di falso in via incidentale per accertare Pt_1 la falsità di alcuni documenti puntualmente elencati, quali: “a) la falsità «dell'asserito ordine di bonifico del 3 febbraio 2009»; b) la falsità «sulla fattura n. 3/2009 nonché della sottoscrizione della medesima fattura, nonché della dichiarazione e sulla sussistenza del credito in capo a a CP_1 seguito dell'intervenuto pagamento del debito da parte dell'avv. Federico HI in qualità di condebitore solidale»; c) la falsità «sulla relata di notifica attestante la notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto ad opera dell'ufficiale giudiziario» (pagine 6 e 8 dell'Atto di querela di falso sottoscritto in udienza)”. Tra di essi non compare l'attestazione rilasciata dal Monte Paschi di
Siena, al punto che questa Corte non ha autorizzato la presentazione della querela ritenendo che i documenti impugnati non apparissero rilevanti per la decisione della causa “posto che il Tribunale nella sentenza appellata: - ha ritenuto di poter desumere la prova del pagamento eseguito da
[...] dall'attestazione rilasciata dal Monte dei Paschi di Siena in data 14marzo 2016 Controparte_1
(pagina 8 della sentenza impugnata), che non rientra tra i documenti impugnati per falso all'udienza del 9 dicembre 2020, e non dall'ordine di bonifico del 3 febbraio 2009 e dalla fattura n. 3/2009”.
Inoltre il giudice di prime cure ha condivisibilmente affermato che, mentre ha depositato CP_1 siffatta attestazione rilasciata dalla Monte Paschi di Siena al fine di rispondere alla contestazione dell'avv. - il quale ha sostenuto la non disponibilità del conto corrente indicato nel bonifico Pt_1 ed il relativo accredito - l'odierno appellante non ha documentato in alcun modo le proprie contestazioni “nonostante questi dovesse certamente essere in grado di produrre documentazione proveniente dalla propria banca relativa all'operatività alla data del bonifico del conto corrente indicato dalla opposta ed il relativo estratto conto”.
24 Sicché la doglianza in punto di violazione dell'art. 112 c.p.c. relativa alla mancata pronuncia del giudice sulla proposta di querela di falso non merita accoglimento, posto che il Tribunale ha affrontato siffatta questione come emerge chiaramente dalla lettura della sentenza di primo grado (p.
8-9). Non si configura, pertanto alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c. come invece sostenuto dall'odierno appellante.
Con il quindicesimo e il ventitreesimo motivo di appello, parte appellante lamenta la violazione dell'art. 1195 c.c. e si duole di una contestazione generica della parcella da parte di . Le CP_1 censure si palesano nuove e sono, pertanto, inammissibili.
I motivi sedici, diciassette, diciannove e ventisette sono connessi, in quanto tutti concernenti la querela di falso e, pertanto meritano una trattazione congiunta. Essi non colgono nel segno.
Parte appellante, nel proprio scritto difensivo ha posto più volte l'accento su tale questione ed ha lamentato una omessa pronuncia del giudice di prime cure e la mancata sospensione del giudizio.
Ebbene, come già chiarito in precedenza, contrariamente a quanto dedotto da parte appellante, il giudice di primo grado si è espresso su tale aspetto, ritenendo che “Per le medesime ragioni non poteva trovare ingresso la querela di falsità” argomentando tale decisum, come si legge in sentenza.
Inoltre, del tutto correttamente, il Tribunale ha osservato che la contestazione dell'effettiva ricezione del pagamento sollevava questioni che “travalicano l'ambito civilistico e sono suscettibili di una valutazione di carattere penalistico e deontologico”, per cui ha debitamente risposto alle doglianze avanzate trasmettendo la sentenza alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati.
Sotto tale ultimo aspetto, non si profila perciò alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
Inoltre, questa Corte si è già pronunciata sulla querela di falsità con ordinanza del 17.02.2021, ritenendo che non ricorrano le condizioni per la presentazione del mezzo né della sospensione del relativo giudizio.
Infine e per quanto concerne il ventiseiesimo motivo di appello va detto che neppure quest'ultimo mostra di avere pregio.
Il Tribunale, infatti, si è pronunciato conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte di
Cassazione che, sul punto, ha così precisato "Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione anche in riferimento alla revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo".
(cfr. Cass. civile sez. VI - 21/11/2019, n. 30389, conforme Cass. Ord. N. 19296/2005 e Cass. Ord.n.
18062/2018). Sicché è corretto quanto affermato dal giudice di prime cure nelle pagine 6-7 della
25 sentenza di primo grado, avendo riconosciuto fondata la pretesa restitutoria avanzata da a CP_1 seguito della riforma della sentenza di primo grado n. 19141/2008, non necessitandosi affatto il passaggio in giudicato della sentenza.
In conclusione l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
Nelle conclusioni parte appellante chiede la condanna per lite temeraria che tuttavia non può essere accolta atteso il rigetto dell'appello.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base della legge 27/2012 e degli articoli 1-11 DM 55/14 - così come modificato dal D.M. n. 147 del
13.08.2022 in relazione al valore della causa (scaglione 6^ tabella XII^ compensi medi per le fasi introduttiva, studio e decisionale e minimi per quella istruttoria attesa la ridotta attività espletata per complessivi € 17.179, oltre a spese generali, iva e cpa come per legge da liquidarsi in favore dell'appellata.
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. avverso la Parte_1 sentenza n. 7313/2020 emessa dal Tribunale di Roma, pubblicata il 18/05/2020, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
condanna l'avv. a rifondere in favore del le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado, liquidate in complessivi € 17.179 per compensi, oltre a spese generali (15%), iva e cpa come per legge.
Dà atto ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato ed integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'avv. Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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Così deciso in Roma il 4.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IC PE -BE CA-
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