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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/08/2025, n. 857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 857 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°750 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to Pier Luigi Licari presso il cui Parte_1 studio in Palermo, via Leonardo da Vinci n.84, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
in proprio e n.q. di genitore della minore rappresentata Controparte_1 Parte_2
e difesa dagli Avv.ti Giovanni Puntarello e Paola Saladino presso il cui studio in Palermo via della Libertà n.39 è elettivamente domiciliata appellato All'udienza del 10 luglio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1) Con sentenza n.2094/2023, emessa in data 12.6.2023, il Tribunale G.L. di
Palermo accoglieva, per quanto di ragione, la domanda proposta da , n.q. Controparte_1 di genitore della figlia minore , e, per l'effetto, condannava il Parte_2 Parte_1
al pagamento della somma di euro 7.999,43 a titolo di rimborso delle spese
[...] sostenute dalla stessa per il trasporto della figlia disabile da e per i centri di fisioterapia e riabilitazione. Il primo Giudice, preliminarmente, in ragione della tardiva costituzione in giudizio del dichiarava inutilizzabile la documentazione dallo stesso Parte_1 depositata unitamente alla memoria del 21.11.2022. Nel merito, riteneva che la L.R. n. 68/1981 ponesse a carico dei Comuni il costo del trasporto da e per i centri di riabilitazione e di fisioterapia ragion per cui, in assenza di un servizio di trasporto gratuito appositamente istituito, incombesse sull'Ente locale interessato l'onere di rimborsare le spese sostenute dalla famiglia della persona disabile.
In relazione “alla liquidazione del rimborso” riteneva “applicabile alla fattispecie l'art. 8 della l. 417/1978” per un ammontare complessivo di euro 7.999,43.
Pag.1 Avverso tale sentenza ha proposto appello il con ricorso Parte_1 depositato il 20.7.2023, chiedendone la riforma. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inutilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta in ragione della tardiva costituzione in giudizio. Rileva di aver eccepito, in memoria difensiva, esclusivamente l'avvenuto pagamento delle spese di trasporto da e per il centro riabilitativo di via A. Gramsci di Palermo e di aver, all'uopo, prodotto documentazione attestante “i pagamenti avvenuti a beneficio di ”. Controparte_1
Sostiene che quella di pagamento è un'eccezione in senso lato che, come tale, può essere rilevata dal Giudice, oltre che sollevata dalla parte, anche per la prima volta in appello. In ogni caso, si duole del mancato esercizio, ad opera del primo Giudice, dei poteri istruttori officiosi di cui all'art.421 c.p.c.. Chiede, pertanto, che venga ammessa e ritenuta utilizzabile ai fini della decisione la documentazione versata in atti. Nel merito, ritiene di aver documentalmente provato, i pagamenti oggetto di causa. Deduce, all'uopo, che per “ciascun pagamento sono stati prodotti la determina di liquidazione in uno al mandato di pagamento, sia nominativo che, talvolta, collettivo, ma in tal caso, le determine di liquidazione relative fugano ogni dubbio sui soggetti beneficiari, tutti regolarmente elencati con specifica menzione delle somme versate”. Afferma, dunque, di aver dimostrato il versamento in favore della ricorrente, dal 2014 al 2021, del complessivo importo di euro 8.941,72 avente “efficacia totalmente solutoria dei pagamenti effettuati, anzi residuando un credito a favore dell'Ente Pubblico”. Ha resistito al gravame con memoria depositata il 30.06.2025 con Controparte_1 la quale ha chiesto il rigetto del gravame, ribadendo come la “tardiva documentazione prodotta da controparte, non valeva, come non vale a provare l'intervenuto pagamento delle somme dovute … a titolo di rimborso delle somme spese” per il trasporto della figlia da e per i centri di terapia e riabilitazione. Soggiunge che “le determine di liquidazione costituirebbero semplicemente la presa d'atto dell'impegno del ad effettuare il pagamento … e non l'adempimento dell'obbligazione gravante Pt_1 sull'ente” All'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) La doglianza che si appunta sulla tardività della costituzione in giudizio del con conseguente inutilizzabilità dei documenti dallo stesso prodotti, Parte_1 deve essere accolta. Come è noto, l'art. 421 c.p.c., rubricato “poteri istruttori del giudice”, dispone, al suo secondo comma, che il decidente “Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento
Pag.2 decisorio (…)”; analogamente l'art. 437 c.p.c. stabilisce che “non sono ammessi nuovi mezzi di prova … salvo che il collegio anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisine della causa”. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori officiosi è del tutto discrezionale e, come tale, sottratto al sindacato di legittimità, in funzione dell'esigenza di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – che consente l'esercizio dei suddetti poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte e di assicurare ai diritti che con esso vengono azionati una tutela differenziata in ragione della loro natura;
ciò è consentito anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, potendo disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria (ex multis, Cass. Sez. L., Ordinanza n. 14923 del 28/05/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 48 del 02/01/2024; Cass. Sez. L., Ordinanza n. 23605 del 27/10/2020; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020). Nel caso di specie, nonostante la tardiva costituzione in prime cure (ossia il 21 novembre 2022 in relazione all'udienza fissata per il giorno 22 novembre 2022) del odierno appellante, deve ritenersi che la documentazione dallo stesso prodotta Pt_1
(finalizzata esclusivamente a supportare l'eccezione di pagamento spiegata in memoria difensiva) avrebbe dovuto indurre il primo Giudice ad acquisirla d'ufficio ex art. 421 c.p.c.. Talchè, deve concludersi per la piena utilizzabilità dei documenti prodotti dalla parte appellante sia in primo grado che in questa sede.
3) Tanto premesso, l'appello, nel merito, non può essere accolto. Secondo parte appellante i documenti prodotti (e, in questa sede, ammessi) dimostrerebbero l'intervenuto pagamento, in relazione al periodo oggetto di causa, delle spese sostenute dalla per il trasporto della figlia disabile da e per i centri di CP_1 fisioterapia e riabilitazione. Trattasi di prospettazione non condivisibile. A fronte della specifica e granitica contestazione operata, sul punto, dalla CP_1
(contestazione sollevata sia in prime cure che in sede di gravame) era, invero, specifico onere del dimostrare l'adempimento (e, specularmente, l'estinzione) Parte_1 della propria obbligazione, ossia l'effettiva corresponsione, in favore dell'appellata, degli importi di cui alle determine e mandati di pagamento versati in atti. Tale prova, tuttavia, non è rinvenibile in alcuno degli atti prodotti. Invero, un cospicuo numero di determine, di mandati di pagamento, di quietanze e di ricevute di pagamento riguarda una pluralità di beneficiari (indicati come “diversi”) ed ha ad oggetto l'importo complessivo stanziato ed asseritamente pagato. A titolo esemplificativo può prendersi qui in esame il mandato di pagamento n.1092 del 30.4.2014 (cfr. doc. n.3 fascicolo di parte appellante) per l'importo
Pag.3 complessivo di euro 5.796,00 - emesso a titolo di “liq. Contributo buoni benzina portatori di handicap 1° trimestre 2014 da regolarizzarsi sulla cassa: Cassa Tesoreria” - liquidato nei confronti di beneficiari indicati come “DIVERSI”; la relativa ricevuta di pagamento del 30.4.2014, per altro priva di sottoscrizione del soggetto “incaricato” oltre che del beneficiario, risulta di pari importo. Per come è evidente, dunque, nonostante nell'elenco dei beneficiari allegato alla determina n.108 del 17.4.2014 risulti (tra gli altri) presente la (avente titolo ad un CP_1 rimborso di euro 454,08), non vi è alcuna prova, in atti, che tale importo sia stato (poi) effettivamente corrisposto alla stessa. Identiche considerazioni devono farsi per gli ulteriori pagamenti collettivi contenuti nei documenti prodotti dal appellante n.4 (di euro 16.429,44), n.12 (di euro Pt_1
17.201,44), n.15 (di euro 17.655,86), n.18 (di euro 14.828,28), n.20 (di euro 11.210,22), n.22 (di euro 7.804,44), n.24 (di euro 6.011,40), n.26 (di euro 5.737,92), n.28 (di euro 6.775,16) e n.29 (di euro 6.637,02). Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riferimento ai mandati, alle ricevute e alle quietanze di pagamento riguardanti i rimborsi personalmente riconosciuti alla (cfr. doc. nn.7, 9, 10, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 e 45 contenuti nel fascicolo di CP_1 parte appellante) in quanto, per come già osservato con riferimento alle liquidazioni collettive, sia le quietanze che le ricevute di pagamento (che doveva avvenire tramite Cassa Tesoreria) non risultano sottoscritte né dal soggetto incaricato del pagamento per conto del né, tampoco, dalla persona che lo avrebbe ricevuto (ossia l'odierna Pt_1 appellata). In altri conclusivi termini, ritiene questa Corte che la documentazione (per come) prodotta dal non abbia alcuna efficacia dimostrativa circa l'effettiva Parte_1 corresponsione alla delle somme nel tempo stanziate in favore della stessa e, CP_1 conseguentemente, deve escludersi che sia stata fornita qualsiasi prova di estinzione dell'obbligazione afferente il rimborso delle spese sostenute dall'appellata, nel periodo per cui è causa, per il trasporto della figlia minore da e per i centri di fisioterapia e riabilitazione. Da quanto sopra esposto consegue, seppure con diversa motivazione, la conferma della sentenza impugnata.
4) Le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come in dispositivo in favore della parte appellata. Infine, deve darsi atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.2094/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Pag.4 Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore di parte appellata che liquida in complessivi €1.984,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei procuratori antistatari. Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. n. 115/02. Palermo 10 luglio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo Il Presidente Maria G. Di Marco
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