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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 04/07/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 44/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Sergio Aquilino Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-di lavorare come insegnante di ruolo per il Controparte_1
, e prestando attualmente la propria opera presso l'Istituto Superiore
[...]
Fermi Polo Montale di Ventimiglia;
-d'aver in precedenza lavorato con contratto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024 (doc. 2);
-d'avere svolto un'attività di docente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; -di non aver usufruito in relazione ai suddetti periodi di servizio, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e dal DPCM 23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in ragione soltanto del proprio (ex) status di docente a tempo determinato;
, infatti, ha limitato tale beneficio ai soli docenti di ruolo e non CP_1
anche ai docenti con contratto a tempo determinato, come si evince anche dalla nota n. 15219 del 15 ottobre 2015.
-tale limitazione, oltre che incostituzionale, contrasta con la Clausola 5 della
Direttiva n° 1999/70/CE e deve quindi essere disapplicata dal Giudice con diritto della ricorrente al detto beneficio anche per gli anni di precariato.
-la materia ed il quadro normativo sono stati delineati con chiarezza da due recenti pronunce: la Sentenza del Consiglio di Stato n° 1842/2022 e l'Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 18/5/2022.
-il Consiglio di Stato ha statuito che tale disciplina “…collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta contrasta con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, concludendo che “la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un'interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”;
-nella succitata ordinanza la VI sezione della Corte di Giustizia ha evidenziato, infatti, che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
-anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 29963/2023 del 27.10.2023 ha ribadito il diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire della carta per l'aggiornamento, affermandosi che: “Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento….”.
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla
Legge 107/2015;
b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di € 500,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, in subordine eventualmente nell'ambito della prescrizione quinquennale, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e
4° comma”;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, alla ricorrente la somma di € 500,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, anche eventualmente determinate in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma
Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
----------------------------------------------------------------------------------------------
La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali. Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione. Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”, per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al docente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del MIM di riconoscergli il beneficio de quo.
Le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Tutto ciò premesso, ai della decisione deve prendersi in considerazione la normativa che regolava i presupposti per il riconoscimento del “bonus” nell'anno scolastico 2023/2024, avendo la ricorrente svolto attività
d'insegnamento dall'1/9/2023 al 30/6/2024.
L'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023 così disponeva: “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno - termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Tale disciplina è stata confermata dalla L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 nonché dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile
2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è, infatti, il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5
finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025; Tribunale Salerno sent. n. 1200/2025), tale novella introduce una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema
Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Da ciò consegue che l'attuale artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 come modificato dall'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla
L. n. 103/2023, deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili. La domanda in esame è pertanto fondata.
Non accoglibile, invece, è la richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1282 comma 4 c.c..
L'importo della carta docenti non fa, infatti, parte della retribuzione in senso tecnico, costituendo esso un beneficio economico previsto dalla legge, la cui misura può essere discrezionalmente stabilità dal legislatore.
Inoltre, essendo attribuita in via “unilaterale” ex lege, non è ravvisabile alcun accordo (o assenza di questo) tra le parti sulla sua debenza.
Riguardo alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del modestissimo valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_6
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n.
Condanna il ad erogare alla ricorrente la Controparte_1
prestazione oggetto di causa, pari a € 500,00, con maggiorazione degli interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo, previa emissione della
Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 150,00 per la fase di studio, € 85,00 per la fase introduttiva, € 120,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 3-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 44/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
, rapp.ta e difesa dall'Avv. Sergio Aquilino Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente Contumace
Motivi della Decisione
La ricorrente ha agito in giudizio esponendo:
-di lavorare come insegnante di ruolo per il Controparte_1
, e prestando attualmente la propria opera presso l'Istituto Superiore
[...]
Fermi Polo Montale di Ventimiglia;
-d'aver in precedenza lavorato con contratto a tempo determinato, nell'anno scolastico 2023/2024: dal 1.9.2023 al 30.6.2024 (doc. 2);
-d'avere svolto un'attività di docente identica a quella dei suoi colleghi a tempo indeterminato per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità; -di non aver usufruito in relazione ai suddetti periodi di servizio, diversamente dai docenti di ruolo, della carta elettronica dell'importo di € 500,00 annuo prevista dall'art. 1, comma 121 legge n. 107/2015 e dal DPCM 23.9.2015 per l'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali in ragione soltanto del proprio (ex) status di docente a tempo determinato;
, infatti, ha limitato tale beneficio ai soli docenti di ruolo e non CP_1
anche ai docenti con contratto a tempo determinato, come si evince anche dalla nota n. 15219 del 15 ottobre 2015.
-tale limitazione, oltre che incostituzionale, contrasta con la Clausola 5 della
Direttiva n° 1999/70/CE e deve quindi essere disapplicata dal Giudice con diritto della ricorrente al detto beneficio anche per gli anni di precariato.
-la materia ed il quadro normativo sono stati delineati con chiarezza da due recenti pronunce: la Sentenza del Consiglio di Stato n° 1842/2022 e l'Ordinanza della Corte di Giustizia Europea del 18/5/2022.
-il Consiglio di Stato ha statuito che tale disciplina “…collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancora di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta contrasta con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”, concludendo che “la lacuna del comma 121 della L. 107/2015, che aveva previsto per il solo personale di ruolo la Carta docente, deve essere colmata da un'interpretazione costituzionalmente orientata che rispetti i citati parametri costituzionali”;
-nella succitata ordinanza la VI sezione della Corte di Giustizia ha evidenziato, infatti, che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non anche al Controparte_1
personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1
vantaggio finanziario dell'importo di € 500,00 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti;
-anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 29963/2023 del 27.10.2023 ha ribadito il diritto dei docenti a tempo determinato di usufruire della carta per l'aggiornamento, affermandosi che: “Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo…In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento….”.
Ciò premesso, la ricorrente così concludeva: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui alla
Legge 107/2015;
b) condannare conseguentemente l'Amministrazione convenuta a creare la pagina internet relativa alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” in capo alla ricorrente e ad accreditarvi la somma di € 500,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, in subordine eventualmente nell'ambito della prescrizione quinquennale, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e
4° comma”;
c) in subordine e/o in alternativa condannare l'Amministrazione convenuta a corrispondere, anche a titolo risarcitorio, alla ricorrente la somma di € 500,00 o la somma maggiore o minore meglio vista, anche eventualmente determinate in via equitativa, il tutto oltre la maggior somma fra la rivalutazione e gli interessi legali calcolati ex art. 1284 c.c., 1° e 4° comma
Vinte in ogni caso le spese e le competenze professionali per il giudizio, oltre alle spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
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La presente controversia s'inserisce nel noto contenzioso giudiziario relativo alla spettanza ai docenti cd. precari della cd carta docente, dal valore di euro
500/anno scolastico, istituita a favore del personale di ruolo ex art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015 allo specifico fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali.
Pressocchè tutte le pronunce di merito rese in materia hanno accolto le ragioni dei ricorrenti.
Anche in nel caso di specie la domanda è fondata;
ciò deve a maggior ragione dirsi alla luce della pronuncia del 27/10/2023 n. 29961 resa dalla Corte di
Cassazione.
Va premesso che l'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 ha istituito la
“Carta elettronica” del docente allo specifico fine di “sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, che per espresso disposto normativo
“non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”, può essere utilizzata “per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata,
è stato emanato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m.
28 settembre 2016, con il quale si stabilisce che i beneficiari della carta, sono i
“docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Come già accennato, i giudici di merito pressocchè unanimemente hanno ritenuta ingiustificata, poiché incostituzionale nonché contrastante con il diritto comunitario, la negazione del diritto alla carta ai docenti a tempo determinato soltanto poiché tali. Sul punto, nella succitata la Suprema Corte sentenza ha fatto sostanzialmente proprie le argomentazioni svolte nelle pronunce d'accoglimento, sviscerando a “360°” la problematica.
La Cassazione ha in primo luogo preso in considerazione il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999.
Il comma 1 prevede che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo".
Il comma 2 stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.”
Da ciò, osserva il giudice di legittimità, s'evince che “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”, il che comporta un'oggettiva discriminazione. Questa risiede nel contrasto tra l'art. 1, comma 121 con il principio di parità di trattamento sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e
CEEP sul lavoro a tempo determinato.
Sul punto nella sentenza si legge: “E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno” cosicchè “la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L.
124 del 1999, art. 1, comma 2), soggiungendosi che “una valutazione di illegittima
"discriminazione" nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente "comparabile" con altri lavoratori "avvantaggiati", rispetto ai quali si sviluppa il raffronto, costituisce palesemente una forma di attuazione del principio di uguaglianza (Cost., art. 3), fondante sia nel sistema giuridico interno che in quello Eurounitario, sicché i diritti rispetto ai quali esso comporta un effetto espansivo risultano per ciò stesso incomprimibili.
In buona sostanza, l'elemento discriminatorio viene individuato nel fatto che, pur prestando anch'essi servizio per l'intero anno scolastico (il cui inizio e fine può variare a seconda del calendario, delle contingenti esigenze pubbliche o essere sospeso come è accaduto nel corso dell'emergenza Covid), agli insegnanti a tempo determinato è stato scelto di non corrispondere il bonus carta.
Tale diversità di trattamento non trova infatti alcuna ragionevole giustificazione;
non certo nella strumentalità della carta alla formazione/aggiornamento del docente poiché gli insegnanti assunti con contratto a termine svolgono le stesse mansioni di quelli di ruolo e anch'essi sono obbligati ad aggiornare e riqualificare le proprie competenze professionali.
Ciò è già stato rilevato dalla Corte di Giustizia UE, la quale, con ordinanza n.
450 del 18.5.2022 resa in caso identico, ha affermato che la c.d. “carta docenti” va reputata compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro e che le situazioni dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato sono “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1
nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”, concludendo che non v'è una ragione oggettiva legittimante, ai sensi della clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro, che giustifichi la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti.
Quanto allo specifico caso trattato, in Cass. 29961/2023 si precisa che “fra quel primo contratto e quello successivo non vi è alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici…”, per poi esprimersi il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” CP_1
Irrilevante poi è che la carta possa essere spesa entro e non oltre 2 anni poiché ad aver impedito al docente di far ciò, ossia d'esercitare il diritto, è stato il cd. fatto del creditore ovvero il rifiuto del MIM di riconoscergli il beneficio de quo.
Le successive sentenze, che si ritiene superfluo indicare, rese in materia dai giudici di merito hanno accolto le ragioni dei ricorrenti sulla scorta delle suddette pronunce.
Tutto ciò premesso, ai della decisione deve prendersi in considerazione la normativa che regolava i presupposti per il riconoscimento del “bonus” nell'anno scolastico 2023/2024, avendo la ricorrente svolto attività
d'insegnamento dall'1/9/2023 al 30/6/2024.
L'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla L. n. 103/2023 così disponeva: “ La Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
In buona sostanza, il Legislatore ha inteso attribuire il beneficio in questione soltanto ai docenti precari che coprano un posto vacante e disponibile e, dunque, assunti a tempo indeterminato sino al 31 agosto e non anche ai quelli assunti sino al 30 giugno - termine di cessazione delle attività didattiche - per far fronte a posti non vacanti, ma di fatto disponibili.
Tale disciplina è stata confermata dalla L. 207/2024 (Legge Finanziaria) all'art. 1, comma 572 nonché dall'articolo 6-bis, comma 1, lettera a), del D.L. 7 aprile
2025, n. 45, convertito con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79.
L'attuale formulazione del comma 121 è, infatti, il seguente: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e' istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo' essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attivita' di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_4
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per la fruizione di prodotti dell'editoria audiovisiva per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonche' per iniziative coerenti con le attivita' individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, con decreto del e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Controparte_5
finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123. Per l'anno scolastico 2024/2025 continuano ad applicarsi le modalità e i criteri definiti con il decreto di cui al comma 122”.
Ebbene, a parere dello scrivente e non solo (si veda, ad es. Tribunale di Latina sent. 289/2025; Tribunale Salerno sent. n. 1200/2025), tale novella introduce una disparità di trattamento a detrimento degli insegnanti assunti sino al 30 giugno poiché essa contrasta non solo con il dictum della Cassazione, ma, ancor prima, con i principi di diritto espressi dalla Corte di Giustizia Europea.
Al riguardo occorre riportare ulteriori passaggi della pronuncia della Suprema
Corte: “La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, che si è detto costituire uno dei profili di indirizzo del nuovo istituto, intercetta tuttavia il tema, più intrinseco alla disciplina dei rapporti di lavoro, del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine… E' allora evidente che l'avere il legislatore riferito quel beneficio all'"anno scolastico" non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. Il convergere della scelta di politica educativa e del piano lavoristico: la didattica "annua"…Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari”.
Quanto al concetto di “didattica annua”, il Giudice di Legittimità ha osservato che “Ma, non diversamente, il comma 2 (L. 124 del 1999 n.d.r.) stabilisce che "alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto, n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche", ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.” , per poi concludere – come già sopra riportato - “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo”.
In sintesi, non v'è alcun motivo obiettivo per negare ai docenti assunti a tempo determinato sino al 30 giugno il contributo per la loro costante formazione e per l'aggiornamento delle loro competenze e, invece, attribuirlo ai soli “precari” destinati a prestare attività sino al 31 agosto, poiché entrambi svolgono i medesimi compiti d'insegnamento, senza differenze “qualitative”
o “quantitative” (in termini di continuità), per l'intero anno scolastico e cioè
“didattico”, risiedendo l'unico elemento distintivo nel fatto che i primi sono chiamati a coprire posti disponibili, ma non vacanti.
Da ciò consegue che l'attuale artt. 1, co. 121 della L. 107/2015 come modificato dall'art. 15 del d.l. n. 69 del 2023, convertito con modifiche dalla
L. n. 103/2023, deve essere disapplicato in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla carta ai soli insegnanti incaricati di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili. La domanda in esame è pertanto fondata.
Non accoglibile, invece, è la richiesta di riconoscimento della rivalutazione monetaria e degli interessi ex art. 1282 comma 4 c.c..
L'importo della carta docenti non fa, infatti, parte della retribuzione in senso tecnico, costituendo esso un beneficio economico previsto dalla legge, la cui misura può essere discrezionalmente stabilità dal legislatore.
Inoltre, essendo attribuita in via “unilaterale” ex lege, non è ravvisabile alcun accordo (o assenza di questo) tra le parti sulla sua debenza.
Riguardo alla natura e alle modalità di adempimento del credito, il Giudice di legittimità ha puntualizzato: “La norma primaria fa riferimento all'"acquisto" di beni o servizi da parte del docente, ed è il pagamento di tale acquisto che è effettuato dal CP_1
o da chi per lui. L'operazione ha nella sostanza l'effetto di rendere giuridicamente disponibile al docente l'importo necessario a pagare l'acquisto da lui eseguito presso l'esercente e dunque
è finalizzata all'ottenimento, pur se attraverso un complesso meccanismo attuativo e di finanziamento, di una somma di denaro che il terzo (il Ministero o chi per lui) mette a disposizione nell'interesse del docente acquirente, in una sorta di espromissione (art. 1272
c.c.) o di adempimento del terzo (art. 1180 c.c.), classificazioni ulteriori che però qui non interessano, data la completezza ed autonomia della disciplina specifica. Nonostante le forme proprie dei nostri tempi e dell'evoluzione telematica, ciò cui mira l'obbligazione è comunque l'ottenimento in favore del docente di un importo in numerario, da accreditare in pagamento del suo acquisto e ciò basta….a ritenere la natura pecuniaria e di pagamento”, il quale si sostanzia nel “consentire l'accesso ad una piattaforma informatica ed al sistema di provvista per gli acquisti che ne consegue”. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, tenuto conto del modestissimo valore e della bassa complessità della vertenza, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_6
Accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente d'usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, L. n.
Condanna il ad erogare alla ricorrente la Controparte_1
prestazione oggetto di causa, pari a € 500,00, con maggiorazione degli interessi legali a far data dalla notifica del ricorso sino al saldo, previa emissione della
Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Condanna il al pagamento delle spese di Controparte_1
lite, che si liquidano in € 150,00 per la fase di studio, € 85,00 per la fase introduttiva, € 120,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 3-7-2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli