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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 29/06/2025, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 833/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica,
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Sandro Parte_1 C.F._1
SA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Frascati, piazza Monte Grappa n. 11, come in atti;
parte ricorrente/attrice e
(P. IVA n. ), già , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Merelli ed elettivamente domiciliata presso tale difensore, nella sede legale dell sita in Albano Laziale, Controparte_3
Borgo Garibaldi n. 12, come in atti;
parte resistente/convenuta nonché
(C.F. , non costituita;
Controparte_4 C.F._2
parte resistente/convenuta contumace
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria. Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 12.12.24 (per l'attrice: “si riporta agli scritti difensivi e precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione”; per la convenuta costituita: “si riporta agli scritti difensivi e precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione”). Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 01.02.2021, ha convenuto in Parte_1 Cont giudizio la (nel prosieguo solo “ , per brevità) e , Controparte_1 Controparte_4 chiedendo: “…disattesa ogni contraria istanza, accertati i fatti di causa, preso atto delle risultanze della CTU espletata nel giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696–bis c.p.c. svolta presso il Tribunale di Velletri con n.r.g. 2273/2019, dichiarare la responsabilità dei sanitari convenuti, per la condotta meglio indicata nella CTU del Dott. e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante Persona_1 Parte_2 pro tempore e/o la Dott.ssa , in relazione alle prestazioni sanitarie eseguite, al risarcimento in favore CP_4 della Sig.ra del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa subito nella misura di € Parte_3
13.289,06 per le causali sopra espresse o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi dall'eventi all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze”. 1 A fondamento delle sue domande, l'attrice ha sostenuto, in sintesi: di essersi recata in data 02.07.2015 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Sebastiano Martire” di Frascati a seguito di una ferita accidentalmente riportata a un dito della mano sinistra, occorsale quello stesso giorno nel mentre si apprestava a sganciare la cintura di sicurezza della propria autovettura a causa della fuoriuscita di una parte metallica posta a base della stessa;
che presso il P.S. le è stata diagnosticata, quindi, una “Flc radice 1° raggio mano six”, con indicazione di otto giorni di prognosi s.c., e la ferita è stata medicata e suturata con l'applicazione di due punti staccati, da rimuovere all'esito dei giorni di prognosi;
che in quell'occasione il medico di turno che ha preso in cura l'attrice e le ha medicato e suturato la ferita,
, non si è preoccupata invece di far sottoporre la paziente anche ad ulteriori Controparte_4 accertamenti diagnostici ed ecografici al fine di verificare la presenza di eventuali lesioni interne non visibili a una prima sommaria osservazione ed anzi, una volta applicati i punti, ha tranquillizzato la stessa in merito al fatto che non vi sarebbero state conseguenze sulla funzionalità del dito lesionato;
che, rimossi i punti di sutura, l'attrice ha poi avviato il periodo di riabilitazione del dito infortunato ma, nonostante il passare del tempo, ha notato il perdurare della mancanza di flessibilità della seconda falange e, preoccupata, si è rivolta al centro diagnostico “Ajani” di Frascati al fine di effettuare un'ecografia, all'esito della quale è stata rilevata la presenza di “Esiti di distacco traumatico dell'inserzione falangea distale del tendine flessore, cha appare retratto sulla superficie diafisaria palmare della falange prossimale”; che la ha riportato, dunque, un danno permanente al proprio dito che Parte_1 difficilmente potrà essere corretto e ciò è da ascrivere alla responsabilità del suddetto medico del P.S. Cont e/o all responsabilità che è stata confermata anche con la CTU espletata nel giudizio di a.t.p. che è stato avviato dall'attrice innanzi a questo Tribunale, n. 2273/2019 RG.; che, in particolare, è ascrivibile al sanitario che ha avuto in cura la paziente una colpa professionale di tipo omissivo, avendo questo effettuato un'osservazione soltanto sommaria della ferita del I dito della mano e ritenuto sufficiente la sua saturazione, talché non è stata effettuata una corretta diagnosi della lesione e, soprattutto, è stato omesso ogni ulteriore accertamento, quale un'ecografia o una radiografia, onde verificare l'esistenza di compromissioni delle normali funzionalità del dito e ciò sebbene il distacco del tendine sia un'evenienza che doveva essere tenuta presente dal sanitario, essendo una tipica e non rara o imprevedibile complicanza delle ferite lacero contuse delle dita;
che non effettuando ulteriori accertamenti nell'immediatezza e non indicando, quantomeno, alla paziente di sottoporsi a una visita ortopedica nelle ore successive in modo da scongiurare la lesione tendinea, il medico si è pertanto reso responsabile dei danni riportati dalla , considerato che l'omessa tempestiva diagnosi della lesione del Parte_1 tendine flessore ha impedito che quest'ultima fosse poi ricoverata, come necessario, per sottoporsi a una reinserzione del tendine e ha determinato la retrazione del tendine stesso, come anche evidenziato in sede di CTU, e tanto dimostra in maniera evidente la responsabilità ascrivibile alla , oltre CP_4 Cont che all responsabilità da considerare, in particolare, di natura contrattuale con riferimento alla struttura sanitaria ed in via gradata quale responsabilità extracontrattuale del medico operante;
che le convenute devono essere dunque condannate a risarcire l'attrice dei pregiudizi non patrimoniali da lei patiti, consistenti nel danno biologico da invalidità permanente del 5%, così come individuato con la CTU espletata sulla base degli esiti invalidanti residuati a carico della sua mano sinistra, oltre che nel danno biologico temporaneo pari a 30 giorni di ITA e 30 giorni di ITP al 50%, nonché dei pregiudizi patrimoniali consistiti negli esborsi sostenuti per la CTU, di € 3.000,00, e nelle spese legali occorse per il procedimento di a.t.p., da determinarsi in € 2.314,00. Cont
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni e richieste e sostenendo, sinteticamente: in via preliminare, che la CTU espletata in sede di a.t.p. deve considerarsi inutilizzabile
“per violazione di legge”, giacché ai sensi dell'art. 83 L. 24/2017 il procedimento di a.t.p. deve concludersi entro il termine perentorio di sei mesi, mentre nel caso di specie tale termine è stato ampiamente superato;
che, sempre in via preliminare, la domanda attorea è improcedibile, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato iscritto al ruolo in data 01.02.2021 e dunque successivamente alla scadenza del termine di 90 giorni decorrenti dal 30.10.2019, giorno in cui avrebbe dovuto
2 concludersi l anche in questo caso in violazione dell'art. 83 L. 24/17; che, inoltre, la CTU assunta CP_6 in sede di a.t.p. è inutilizzabile in questa sede perché si è trattato, comunque, di una consulenza tecnica
“deducente”, non essendo stati “accertati” ma “valutati” i fatti presenti nelle cartelle cliniche prese in esame e perché il procedimento previsto dall'art. 696 bis c.p.c. ha una finalità conciliativa, sicché lo stesso non ha alcuna rilevanza probatoria ai presenti fini;
che il procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. è poi incompatibile con la complessità delle questioni da trattare e l'esigenza di svolgere sulle stesse una compiuta istruttoria, da assicurarsi con la prosecuzione del giudizio nelle forme Cont ordinarie;
che nel merito le pretese risarcitorie attoree sono infondate, poiché l'operato della e dei sanitari coinvolti nella vicenda è stato “…idoneo, adeguato e conforme ai principi e alle metodiche correntemente applicate”, non ravvisandosi alcuna condotta imperita, negligente ed imprudente imputabile agli stessi, e comunque la parte attrice non ha fornito prova della sussistenza del nesso causale tra la prestazione sanitaria e i danni lamentati, essendosi limitata ad allegare il “fatto storico del ricovero” e la “pretesa circostanza dell'inadempimento di controparte”; che relativamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati non ne risulta dimostrata, inoltre, la sussistenza, e ciò sebbene sia da escludere che il pregiudizio possa dirsi esistente “in re ipsa” e/o che possano dirsi meritevole di una tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, pregiudizi consistenti in disagi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Cont Sulla scorta di tali deduzioni, ha richiesto, dunque, la “in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'intestato ricorso, per duplice violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. C. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017; - ancora in via preliminare e pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, disporre, ex art. 702-ter, c. 3, c.p.c. la prosecuzione dell'intestato giudizio secondo le regole del processo civile ordinario;
- nel merito, l'infondatezza integrale della domanda attrice in fatto ed in diritto e, comunque, la mancanza della prova parimenti sottesa alla stessa, previa declaratoria di inutilizzabilità della bozza di CTU dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., Rgn 2273/2019, di nuovo per la già eccepita ed opposta duplice violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. C. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017;
- ancora nel merito, in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la espressa esclusione di ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cassazione SS.UU. Civili, n. 1712/95 e/o di interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova di un eventuale danno da ritardo sotto tale profilo (cfr. Cassazione, n. 12452/03)”, il tutto con il favore delle spese processuali. Non si è invece costituita in giudizio l'ulteriore convenuta , della quale è stata Controparte_4 dunque dichiarata la contumacia, come da ordinanza in atti. Disposta alla prima udienza la conversione del rito da sommario a ordinario ex art. 702 ter c.p.c., sono stati poi assegnati alle contendenti i termini ex art. 1836 c.p.c. e nel primo di tali termini è stata depositata dall'attrice una memoria nella quale la stessa ha contestato l'avversa eccezione di improcedibilità della sua domanda, evidenziando che il termine di 90 giorni di cui all'art. 83 L. 24/17, previsto per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è funzionale soltanto a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, mentre il suo mancato rispetto non dà luogo ad improcedibilità, e che in ogni caso il ritardo lamentato non è dipeso da un comportamento ascrivibile ad essa istante bensì dalla direzione e dallo svolgimento del procedimento di a.t.p. Ha contestato, inoltre, l'eccezione di inutilizzabilità della CTU espletata in a.t.p., dal momento che in difetto di conciliazione la consulenza può essere senz'altro acquisita ed esaminata dal giudice quale prova ai fini della decisione, e ciò anche per ragioni di economia processuale, ed evidenziato che nel merito alcuna Cont deduzione è stata svolta dall al fine di confutare l'elaborato peritale, avverso il quale quest'ultima non ha presentato osservazioni neppure in corso di a.t.p., mentre la dichiarazione prodotta da tale convenuta a preteso supporto dell'assenza di una responsabilità della struttura e del sanitario non ha alcuna valenza probatoria, in quanto a firma della , convenuta anch'essa in questa sede e già CP_4 costituitasi nel procedimento di a.t.p., potendo assumere al più valenza confessoria in merito ai fatti sfavorevoli alla dichiarante, oltre ad essere stata già sostanzialmente superata da quanto evidenziato 3 nella CTU espletata in sede di a.t.p. Anche in virtù di tanto ha insistito, quindi, l'attrice nell'accoglimento delle proprie domande così come già rassegnate nell'atto di citazione. Cont Anche la ha depositato inoltre una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. con la quale ha sostanzialmente richiamato le deduzioni ed eccezioni già formulate nella sua comparsa di risposta, insistendo anch'essa nelle conclusioni già avanzate in sede di costituzione. La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle contendenti e con l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo n. 2273/2019 RG., contenente la consulenza medico-legale espletata a cura dei CCTTUU nominati dott.ri e Persona_1 [...]
nonché con la riconvocazione di tali consulenti per alcuni chiarimenti, resi dai medesimi Per_2
a verbale all'udienza del 25.05.2023. Esaurita l'istruttoria e concesso un rinvio per fini conciliativi, il giudizio è stato infine trattenuto in decisione all'udienza del 12.12.2024, sulle conclusioni rassegnate in tale sede dalle parti costituite (così come già richiamate in epigrafe) e con l'assegnazione dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica. Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene dunque decisa come segue. Tanto premesso in sintesi sullo svolgimento del processo e i temi della lite, ritiene il giudicante che le domande attoree siano risultate fondate e vadano accolte nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità di tali domande sollevata Cont dalla nella sua comparsa di risposta sul presupposto che l'atto introduttivo del presente giudizio sia stato iscritto al ruolo dalla in data 01.02.21 e, quindi, successivamente al decorso del Parte_1 termine di 90 giorni previsto dall'art. 83 L. 24/2017, decorrente dalla scadenza dei sei mesi calcolati dalla data di proposizione del suo ricorso in a.t.p. del 02.04.2019. L'eccezione è infondata. Infatti, recita l'art. 8 L. 24/17 (nel testo ratione temporis applicabile) che “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente” (co. 1), che “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28… L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento” (co. 2), e che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile…” (co. 3). La disposizione in esame ha previsto, in tal modo, un onere per colui che intenda agire in giudizio per ottenere il ristoro di un danno che assuma gli sia derivato da malpractice sanitaria di promuovere preventivamente un procedimento di accertamento tecnico in funzione conciliativa ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., in alternativa all'esperimento di una procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010, e ciò al fine di favorire per l'appunto, per quanto possibile, una composizione bonaria della lite prima che la stessa si traduca nell'introduzione di un giudizio di cognizione. Avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, è al contempo evidente, però, che la procedibilità della domanda giudiziale sia stata condizionata dal legislatore unicamente alla
“presentazione del ricorso” ex art. 696 bis c.p.c., quale alternativa alla procedura di mediazione prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/10, mentre alcuna ulteriore condizione di procedibilità risulta associata al fatto che il danneggiato provveda poi anche all'introduzione del giudizio di cognizione prima o dopo il decorso 4 del termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale o, in difetto di tale deposito, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso di a.t.p., tenuto conto che tale termine è stato piuttosto riferito ai soli
“effetti della domanda”, ovverosia alle conseguenze che sul piano processuale (si pensi, in particolare, alla litispendenza) e sostanziale (si pensi alla prescrizione) scaturiscono dalla proposizione della domanda giudiziale, le quali vengono conservate, o più propriamente vengono fatte “retroagire”, dalla data della proposizione del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo (cfr. in materia, anche Cass. civ. 11804/2025). Oltre alla lettera della norma, vi è poi da considerare che la previsione del termine di 90 giorni, e così anche quella relativa al termine di sei mesi indicato dal legislatore per la conclusione del procedimento di a.t.p., lungi dal perseguire la finalità di limitare ulteriormente il diritto dell'interessato di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno lamentato, sono state al contrario finalizzate, a ben guardare, a contenere il sacrificio che è stato imposto a tale diritto con la previsione della condizione del necessario espletamento di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., o in alternativa di una procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/10. In particolare, il termine “perentorio” di sei mesi decorrente dalla presentazione del ricorso di a.t.p. mira ad evitare, evidentemente, che il danneggiato debba attendere sine die la conclusione dell'accertamento tecnico, consentendogli di proporre egualmente la sua domanda giudiziale una volta che tale accertamento sia stato richiesto e siano appunto già decorsi sei mesi senza che vi sia stato il deposito della relazione peritale, come chiaramente può evincersi dalla previsione secondo cui la sua domanda “…diviene procedibile” - sempre stando al chiaro tenore dell'art. 8 cit. - a seguito dell'inutile scadenza di tale termine semestrale, mentre il successivo termine di 90 giorni che inizia a decorrere dalla scadenza di tale semestre mira ad evitare, per parte sua, che l'interessato possa incorrere in conseguenze pregiudizievoli in ragione dell'onere di procedere al previo esperimento dell'accertamento tecnico, assicurandogli che gli effetti processuali e sostanziali che sarebbero altrimenti derivati da un'immediata proposizione della sua domanda vengano fatti risalire alla data del ricorso di a.t.p., nell'eventualità in cui lo stesso introduca comunque il giudizio di cognizione entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine semestrale ovvero dal deposito della relazione peritale nel caso in cui tale deposito sia intervenuto prima di tale semestre. Considerato il tenore della disposizione e le finalità che vi sono sottese deve senz'altro escludersi, dunque, che la circostanza che l'interessato abbia introdotto il giudizio di cognizione successivamente alla scadenza del termine anzidetto valga a determinare un'improcedibilità della sua Cont domanda, contrariamente a quanto preteso - oltretutto in maniera apodittica - da parte dell Non solo, ma una soluzione come quella indicata da tale convenuta risulta porsi, per la verità, anche in contrasto con il dettato costituzionale, dovendosi tenere conto che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, proprio in quanto limitative dell'esercizio del diritto di azione costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost., devono essere sempre interpretate in senso non estensivo (cfr. sul punto, C. Cost. 403/2007), non potendosene aggravare quindi la portata ove ciò non risulti giustificato dalla lettera e dalla ratio della relativa disciplina (cfr. tra le altre, Cass. civ. 967/2004), e ciò certamente non è con riferimento al caso di cui qui si discute, considerato che la finalità legislativa di incentivare una definizione conciliativa delle liti mediante lo strumento dell'art. 696 bis c.p.c. (oltre che con quello di cui al d.lgs. 28/2010) prima che si addivenga alla proposizione della domanda giudiziale è all'evidenza già soddisfatta dalla previsione dell'obbligatoria presentazione di un ricorso di a.t.p., di cui il giudice è non a caso anche chiamato a disporre l'avvio (o la prosecuzione) nell'eventualità in cui tale accertamento tecnico non sia stato già esperito (o non si sia ancora concluso) allorquando viene proposta la domanda giudiziale e non già, di certo, anche nel caso in cui lo stesso sia stato già espletato e si sia concluso - come nella specie - sia pure a distanza di oltre 90 giorni dalla successiva introduzione del giudizio di cognizione. Ed ancora, la conclusione qui condivisa che esclude che il rispetto di tale termine rilevi ai fini della procedibilità della domanda si presenta anche più coerente con il principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., atteso che è evidente che una diversa interpretazione imporrebbe
5 invece all'interessato, a fronte del solo mancato rispetto del termine suddetto, di riproporre nuovamente un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sebbene quest'ultimo sia stato da lui già esperito e magari si sia anche già concluso con il deposito della relazione peritale. Cont In virtù dei precedenti rilievi l'eccezione di improcedibilità originariamente sollevata dall' deve essere, dunque, certamente disattesa. Parimenti, sempre in via preliminare, va respinta l'ulteriore eccezione spiegata dalla convenuta di “inutilizzabilità” della relazione peritale depositata in a.t.p. per non essere stata tale relazione depositata dai CCTTUU nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 83 L. 24/17. Come già evidenziato, il termine “perentorio” di sei mesi ex art. 8 cit. è stato previsto, infatti, esclusivamente al fine di permettere al danneggiato di introdurre il giudizio di cognizione senza dover attendere sine die la conclusione dell'accertamento tecnico preventivo, mentre il legislatore non ha in alcun modo “sanzionato”, espressamente o implicitamente, il mancato rispetto di tale termine con la previsione di un'inutilizzabilità dell'accertamento peritale. Inoltre, è evidente che una soluzione come Cont quella prospettata sul punto dalla finirebbe anche per contraddire la ratio di tutela che è sottesa al termine semestrale, dal momento che tale termine, lungi dal garantire l'interessato nell'esercizio del suo diritto di azione ex art. 24 Cost., avrebbe l'effetto opposto di pregiudicarlo, impedendogli di ottenere, nel successivo giudizio di cognizione, che la relazione tecnica depositata in a.t.p. possa essere acquisita e utilizzata ai fini della decisione, così come è consentito anche espressamente dall'art. 696 bis c.p.c., e con ciò rendendone ingiustificatamente anche inutili i tempi e i costi di cui il danneggiato è stato costretto a farsi carico in virtù dell'onere del preventivo esperimento di tale procedimento, oltretutto per circostanze che non sono a lui imputabili, se si considera che una volta presentato il ricorso per l'accertamento tecnico è sottratto al medesimo il controllo dei tempi processuali e di quelli necessari al consulente per l'espletamento del suo incarico. La soluzione dell'inutilizzabilità dell'attività istruttoria che è stata svolta con l'accertamento tecnico preventivo risulta, poi, persino espressamente esclusa dalla disciplina dettata dall'art. 8 cit., tenuto conto della previsione ivi contenuta che impone al giudice, nel caso in cui “…il procedimento di cui all'articolo 696 bis del codice di procedura civile …è iniziato ma non si è concluso…”, di assegnare un termine per la “…presentazione dinanzi a sé dell'istanza …di completamento del procedimento…”, evitando in tal modo che il mancato rispetto del termine semestrale vanifichi l'attività peritale già espletata e che non si sia medio tempore ancora conclusa. Cont Ed ancora, ritiene il decidente che anche in questo caso la soluzione prospettata dalla oltre a non trovare alcun avallo nella lettera della legge, si ponga in contrasto con i principi di economia processuale e di giusto processo ex art. 111 Cost., imponendo di dichiarare inutilizzabile un atto istruttorio dispendioso, quale è la CTU medico legale, soltanto perché il relativo procedimento si è concluso oltre il termine perentorio di sei mesi, perentorietà che - giova ribadirlo - è posta a tutela e non in danno della parte istante. Pure l'eccezione in parola va quindi rigettata. Infine, per concludere sulle questioni preliminari sollevate dalla convenuta, va disattesa anche la sua eccezione di “inutilizzabilità” della CTU espletata in a.t.p. basata sull'assunto che quest'ultima
“…appare essere chiaramente “deducente” poiché in tale sede sono stati “valutati” e non “accertati” fatti storicamente presenti nelle cartelle cliniche…” e che, comunque, “la procedura di cui all'art. 696 bis c.p.c. è solo ed esclusivamente finalizzata alla eventuale conciliazione della vertenza… per cui essa CTU provvisoria è appunto inutilizzabile nell'ambito del presente giudizio a fini probatori”. Relativamente a tale ultimo profilo, è sufficiente rilevare che il procedimento di a.t.p. “…è finalizzato non solo alla definizione in via conciliativa della controversia, ma anche ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di alcune cause caratterizzate - come quelle in tema di responsabilità sanitaria - da questioni soprattutto tecniche…” (cfr. in questi termini, C. Cost. 87/2021), ed è lo stesso legislatore ad avere previsto, del resto, che nel caso in cui la conciliazione non sia stata raggiunta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ciascuna parte possa richiedere che la relazione peritale ivi
6 depositata venga acquisita nel successivo giudizio di merito, evidentemente al fine di consentirne un impiego ai fini della decisione (si v. art. 696 bis penult. co. c.p.c.). Cont Inoltre, quanto all'ulteriore obiezione dell secondo cui si sarebbe trattato nella specie di una consulenza “deducente”, non è dato comprendere se e perché la consulenza tecnica dovrebbe ritenersi inutilizzabile per tale ragione, atteso che è ben noto che la CTU può essere legittimamente finalizzata (e per la verità, innanzi tutto e soprattutto è finalizzata) a consentire la valutazione di fatti che richiedano l'impiego di un sapere tecnico specialistico, oltre a poter consentire l'accertamento stesso di circostanze che necessitino, parimenti, per poter essere apprese, dell'uso di un sapere specialistico, assumendo così anche la natura di fonte oggettiva di prova. E a tal riguardo è da escludere che possa farsi distinzione, in assenza di una previsione normativa in tal senso, per la consulenza tecnica assunta in via preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (o dell'art. 696 c.p.c.), la quale può sempre essere impiegata, dunque, nel successivo giudizio di merito nell'ambito degli elementi istruttori da valutare ai fini della decisione, ove ritualmente prodotta o acquisita in corso di causa, non diversamente del resto da quanto avviene persino per le consulenze tecniche che siano state assunte in un altro giudizio, consentendone comunque la rituale produzione un esercizio del contraddittorio delle parti e una valutazione ad opera del giudice ai fini del decidere (cfr. tra le altre, Cass. civ. 7364/2012). Ciò chiarito in limine e passando all'esame nel merito delle domande attoree, è d'uopo rammentare poi, in via generale, quale sia il regime della responsabilità che viene in rilievo in capo alla struttura sanitaria e al medico e quali gli oneri gravanti, rispettivamente, sulle parti ai sensi dell'art. 2697 c.c. Al riguardo, osserva il giudicante che è stato allegato e dimostrato dall'attrice che la prestazione sanitaria di cui la stessa ha lamentato l'erroneità risalga alla data del 02.07.2015, allorquando la si è rivolta al P.S. dell'Ospedale “S. Sebastiano Martire” di Frascati, con la conseguenza che Parte_1 ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie deve farsi riferimento alla regolamentazione generale del codice civile e non alle norme che sono state introdotte per lo specifico settore della responsabilità sanitaria dalla L. 24/2017 (cd. Leggi Gelli-Bianco), norme che (con riferimento alla disciplina dettata sul piano sostanziale) è da escludere possano spiegare effetti per le attività sanitarie che siano state poste in essere in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28994/2019, Cass. civ. 28811/2019). Ebbene, ciò posto, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo evidenziato che la responsabilità che fa capo anzitutto alla struttura sanitaria per i danni che il paziente assuma di avere riportato per il negligente o imperito espletamento del trattamento ricevuto presso di essa, deve qualificarsi come responsabilità di natura contrattuale, atteso che l'accettazione del malato da parte della struttura (privata o pubblica che sia) implica la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), dal quale sorgono a carico del nosocomio o della casa di cura molteplici obblighi, non soltanto di tipo lato sensu alberghieri, ma anche di messa a disposizione del personale medico, paramedico ed ausiliario e di apprestamento di tutto quanto è necessario a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione di eventuali complicanze od emergenze nella cura del paziente. Con riferimento alla posizione della struttura, la sua responsabilità può prospettarsi poi, stante la molteplicità delle prestazioni che la stessa si obbliga ad eseguire, non solo per l'inadempimento degli obblighi “direttamente” posti a suo carico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ma anche per la mancata o inesatta prestazione medico professionale svolta dai suoi sanitari, quali ausiliari dei quali l'ente necessariamente si avvale per l'esecuzione del contratto (essendo naturalisticamente preclusa allo stesso la possibilità di un adempimento diretto), e ciò a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la struttura stessa e i medici e i paramedici intervenuti nella gestione e nella cura del malato (cfr. già Cass. civ. sez. un. 577/2008, e più di recente, tra le molte, Cass. civ. 10050/2022). Come è stato chiarito, infatti, il debitore che si avvalga anche di un altro soggetto per l'esecuzione della sua prestazione deve rispondere per fatto proprio dei danni che eventualmente ne
7 derivino a carico del creditore, giustificandosi tale responsabilità non già o non solo in virtù di una
“culpa in eligendo” dei propri ausiliari o “in vigilando” sul loro operato, ma anche e in ogni caso per il rischio che è connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione. Così, poiché la struttura si avvale della “collaborazione” dei medici e paramedici, beneficiando dell'utilità che ne deriva, al fine di fornire al paziente il trattamento richiesto, essa deve assumersi il rischio che tale collaborazione non venga correttamente espletata, potendo conseguentemente essere chiamata a rispondere dei pregiudizi che ne siano derivati a carico del creditore della prestazione sanitaria (cfr. anche Cass. civ. 28987/2019 e, più di recente, Cass. civ. 29001/2021, nonché Cass. civ. 7074/2024). Nel quadro normativo esistente prima dell'entrata in vigore della L. 24/17, anche la responsabilità del medico che abbia preso in cura il paziente è stata, inoltre, stabilmente ricondotta, nella giurisprudenza di legittimità e in quella di merito, alla responsabilità da inadempimento di obbligazioni, e ciò - si noti - anche a prescindere dall'esistenza di un contratto direttamente concluso tra il singolo sanitario e il malato, stante che l'affidamento riposto dal secondo nell'attività espletata dal primo, quale soggetto professionalmente qualificato, fa comunque sorgere a suo carico un obbligo di protezione riconducibile all'art. 1173 c.c. (secondo la nota teoria del cd. contatto sociale qualificato), di modo che anche il medico non può che considerarsi responsabile alla stregua dell'art. 1218 c.c. per l'ipotesi in cui il danno riportato dal paziente risulti riconducibile a una mancata o inesatta esecuzione della prestazione professionale che il predetto è tenuto ad eseguire, impiegando la professionalità che è connaturata alla sua qualifica a fronte della specifica situazione clinica presentata dal soggetto che abbia preso in cura (cfr. già Cass. civ. 589/1999, nonché Cass. civ. sez. un. 577/2008). In proposito, è bene precisare poi che sull'inquadramento della responsabilità del sanitario non ha inciso la disciplina che è stata introdotta con il D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012 (cd. decreto Balduzzi), anteriormente all'entrata in vigore della L. 24/17, là dove è stato previsto, all'art. 31 DL. 158/12 cit., che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile…”. Come è stato chiarito dal giudice di legittimità - con orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi - mediante la previsione appena riportata il legislatore non ha espresso, infatti, inequivocamente “…un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale…”, di modo che è da escludere che tale disposizione “…induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità medica come responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni” (cfr. Cass. civ. 8940/2014; si v. anche Cass. civ. 27391/2014). In relazione al caso che occupa, ne segue dunque che sia la responsabilità prospettata dalla Cont
a carico della quale azienda sanitaria alla quale fa capo l'Ospedale “S. Sebastiano Parte_1
Martire” di Frascati, sia la responsabilità invocata a carico della , quale medico di turno che CP_4
l'ha presa in cura, va inquadrata nella responsabilità regolata dall'art. 1218 c.c. ed è alla stregua di tale disciplina che la stessa deve essere accertata, a nulla rilevando che la prestazione medica oggetto di causa sia stata eseguita nella vigenza del suddetto art. 3 DL. 158/12. Inoltre, per quel che attiene il contenuto che connota l'obbligazione professionale alla quale sono tenuti la struttura e il sanitario nei confronti del malato, è opportuno ricordare che la stessa deve essere ricostruita alla luce degli artt. 11762 e 2236 c.c., i quali implicano la necessaria applicazione da parte del personale medico di tutte le regole e le buone pratiche correlate alla specifica attività posta in essere secondo il metro della cd. diligenza qualificata, tenendo conto al contempo che l'impegno che incombe su di essi costituisce però, almeno di norma, un'obbligazione cd. di mezzi o “di comportamento”, che ha per oggetto non la diretta realizzazione dell'interesse “primario” ambìto dal malato (ovverosia il risultato della guarigione), ma la soddisfazione dell'interesse che è ad esso strumentale, costituito, per l'appunto, dall'applicazione delle regole dell'arte proprie della specifica attività professionale esercitata. L'omesso raggiungimento del risultato voluto dal paziente, creditore della prestazione medica, non implica quindi, di per sé solo, che vi sia stato senz'altro un inadempimento dei sanitari, potendo
8 scaturire anche da cause esterne ed estranee al loro operato, mentre ai fini dalla sussistenza di una loro responsabilità quel che rileva è che non sia stato posto in essere un comportamento conforme al metro di diligenza sopra indicato, imposto dal tipo di attività e dalle specifiche circostanze del caso, e che da tale inottemperanza siano derivati, sotto il profilo causale, i pregiudizi lamentati da parte del paziente (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28991/2019). I rilievi sin qui esposti relativamente alla qualificazione in termini contrattuali della responsabilità gravante sul medico e sulla struttura e al contenuto della loro obbligazione assumono, poi, rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere di allegazione e di prova a carico delle parti, onere che va regolato ponendo, anzitutto, in capo al paziente l'allegazione e la dimostrazione del titolo (e dunque del contratto o “contatto”) da cui è scaturito il suo diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 26971 c.c. Peraltro, proprio in quanto la prestazione dovuta dalla struttura e dal medico ha ad oggetto - come appena rammentato - non la diretta realizzazione del risultato avuto di mira dal malato, ma l'esecuzione di un'attività coerente con le regole dell'arte e strumentalmente rivolta a conseguirlo, quest'ultimo, nella sua veste di creditore della prestazione professionale medica, è onerato anche di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'allegato inadempimento e la lesione asseritamente subìta, in uno alla verificazione di tale lesione (cd. danno evento) e alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono scaturite (cd. danno conseguenza). Anche il collegamento eziologico esistente tra il contegno del personale sanitario e il mancato raggiungimento del risultato ambìto, o il peggioramento delle condizioni di salute del paziente, rientra infatti, in virtù di quanto detto, nell'ambito dei presupposti costitutivi del diritto vantato da quest'ultimo, ex art. 26971 cit., e la sua dimostrazione fa carico conseguentemente allo stesso, per quanto poi - si aggiunga - tale dimostrazione possa essere fornita anche mediante l'impiego di prove presuntive e debba essere pur sempre valutata tenendo conto che in materia civile - a differenza di quanto avviene ai fini della responsabilità penale - il criterio alla stregua del quale va operato l'accertamento del nesso di causalità non è quello dell'assenza di “ogni ragionevole dubbio”, bensì quello della cd. preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, nel senso che “…una certa condotta - attiva od omissiva - possa essere considerata causa di un evento dannoso sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia…”, ovvero che “…la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti…”, secondo uno standard di “certezza probabilistica” da ancorare non già o non solo alla mera determinazione quantitativo-statistica della frequenza con la quale si verifica un determinato evento, ma, piuttosto, alla specificità della singola fattispecie e agli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, idonei ad avvalorare una determinata ricostruzione eziologica degli accadimenti e a far escludere ragionevolmente altri e più plausibili decorsi causali alternativi (cfr. Cass. civ. 5922/2024 e, sempre in merito al nesso causale, Cass. civ. 26907/2020). Di contro, incombe sulla struttura e sul medico provare che la prestazione è stata correttamente adempiuta secondo il metro di diligenza qualificata sopra richiamato, atteso che, considerata la natura contrattuale della loro responsabilità, non è il creditore della prestazione ad essere onerato di dimostrare anche l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore - che può limitarsi anche soltanto ad allegare - ma è quest'ultimo a dover provare che la prestazione sia stata esattamente eseguita e, dunque, che il trattamento sanitario sia stato apprestato ed eseguito in maniera corretta e nel pieno rispetto delle regole tecniche proprie della professione esercitata o, in alternativa, che la prestazione dovuta sia stata resa impossibile da una causa non imputabile, ovverosia da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, come tale non ascrivibile alla struttura e al suo personale (cfr. di recente, ancora Cass. 5922/24 cit., che ha richiamato al riguardo anche i principi di cui a Cass. civ. sez. un. 13533/2001, nonché Cass. civ. 10050/2022 cit., Cass. civ. 26907/20 cit. e sempre di recente, tra le altre, Cass. civ. 5808/2023). Ora, tanto premesso in diritto, osserva il decidente, in fatto, che è documentato che la Parte_1 si sia recata, in data 02.07.2015, h. 20.42, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Sebastiano
9 Martire” di Frascati, lamentando di avere riportato una ferita alla mano sinistra, occorsale accidentalmente mentre stava maneggiando la cintura di sicurezza della propria autovettura (cfr. doc. Cont 1 fasc. attoreo, doc. 3 fasc. . All'esame obiettivo condotto dal medico di turno, , effettuato in quella sede Controparte_4 poche ore più tardi (h. 00.41, 03.07.15), è stata rilevata la presenza di una “Piccola flc reg. palmare radice del 1° dito mano sin.” ed è stato annotato “NON deficit funzionale in flesso-estensione”. La ferita è stata quindi medicata e suturata con l'applicazione di due punti staccati e la paziente è stata successivamente dimessa (data e ora dimissioni: 03.07.15, h. 01.02) semplicemente con l'indicazione di tornare a controllo presso il proprio medico di fiducia, con prescrizione di medicazioni e di asportazione dei punti di sutura decorsi otto giorni ad opera del medico curante, oltre all'assunzione di antidolorifici al bisogno e al mantenimento dell'arto in scarico (cfr. ancora doc. 1 cit., doc. 3 cit.). Non sono stati invece effettuati in sede di P.S. ulteriori accertamenti diagnostici (segnatamente, un esame radiografico e/o ecografico) al fine di verificare se vi fossero anche eventuali lesioni interne non visibili a un'osservazione esterna della mano lesionata e tantomeno è stato prescritto il compimento di un simile accertamento presso un medico specialista, considerato che non solo dalla cartella clinica di pronto soccorso (versata in atti da entrambe le parti costituite) la paziente risulta essere stata soltanto indirizzata, appunto, alle cure del proprio medico di base per la medicazione della ferita e la rimozione dei punti, ma che alcunché di diverso e di ulteriore è stato allegato e dimostrato in corso di causa, così come già nel corso dell'a.t.p. espletato ante causam. Successivamente, accusando un'impossibilità di flettere il pollice, la risulta essersi Parte_1 sottoposta quindi, in data 27.10.2015, a un esame ecografico presso il centro diagnostico Ajani S.r.l. di Frascati e tale esame ha evidenziato un “…distacco traumatico dell'inserzione falangea distale del tendine flessore…”, lesione che è stata poi confermata da un ulteriore esame di risonanza magnetica che l'attrice ha effettuato nel corso del procedimento di a.t.p., su richiesta dei CCTTUU, il 21.07.2020 (cfr. doc. 2, 6 fasc. attoreo, nonché rel. CTU in a.t.p., acquisita in atti in data 04.01.2023). All'esame obiettivo condotto sulla perizianda nel corso dell'a.t.p., i consulenti incaricati dal Tribunale hanno inoltre riscontrato, con specifico riferimento alla situazione della sua mano sinistra, oltre alla presenza della cicatrice trasversale di circa 1,5 cm. posta “…alla radice del primo raggio, sulla superficie palmare…”, evidentemente riconducibile alla ferita occorsale e soltanto “…lievemente discromica rispetto alla cute circostante”, un'apprezzabile limitazione funzionale del I dito, considerata l'impossibilità rilevata di una flessione attiva della falange distale, mentre è risultata possibile una flessione passiva e nella norma la funzionalità del muscolo flessore breve del pollice e opponente, concludendo pertanto, alla luce di tale obiettività e delle risultanze del suddetto esame strumentale (di cui i CCTTUU hanno visionato anche le immagini), che la giovane senz'altro risulta affetta, ad oggi, dagli esiti di una lesione permanente dell'inserzione del tendine flessore con impossibilità di flessione del I dito (cfr. rel. CTU in a.t.p.). Orbene, posta la situazione menomativa accertata in capo alla , ritiene il decidente che Parte_1
i CCTTUU abbiano, anzitutto, persuasivamente ritenuto che la lesione tendinea occorsale sia da ricondurre, tenendo conto della comune criteriologia medico legale, alla vicenda di cui è causa, considerato che una ferita lacero-contusa come quella riportata dalla giovane al I dito della mano sinistra presenta senz'altro il rischio che vi sia anche un coinvolgimento delle strutture tendinee e che, nel caso di specie, la lesione che la perizianda ha riportato è “in stretta prossimità della ferita…”, sicché anche la sua localizzazione è tale da far ritenere che nel procurarsi tale ferita l'attrice abbia subìto pure una parziale lesione del tendine flessore, la quale poi “…in mancanza di reinserzione immediata, si è estesa ed è divenuta una lesione totale interessando quindi la flessione della falange distale del primo dito e quindi la prensione”. In proposito, hanno anche spiegato i consulenti, sin dalla relazione peritale redatta in sede di a.t.p., che le circostanze che hanno visto la procurarsi la ferita alla mano e recarsi poi al Parte_1 pronto soccorso rendono, del resto, anch'esse più che plausibile che il sinistro abbia determinato un coinvolgimento tendineo, avendo riferito la giovane sin dal suo accesso al nosocomio di avere riportato
10 il trauma nel manovrare la cintura di sicurezza della propria vettura ed essendo, quindi, assai verosimile che vi sia stata l'applicazione di una forza esterna esercitata sul tendine flessore lungo del pollice alla sua inserzione distale derivatole nel manovrare tale cintura (cfr. rel. CTU in a.t.p., nota CTU dott. nonché chiarimenti CCTTUU ud. 25.05.2023, ove è stato spiegato, in Per_2 particolare, che “…per quanto riguarda la localizzazione anatomica, in realtà la lesione tendinea è stata riportata proprio in prossimità del punto in cui si è verifica la ferita, in quanto si tratta della parte volare del primo dito, che è un punto di passaggio del tendine lesionato. Nell'immediatezza è verosimile che si sia prodotta una lesione parziale del tendine flessore che, in mancanza di reinserzione immediata, si è estesa ed è divenuta una lesione totale interessando quindi la flessione della falange distale del primo dito…”). Considerato il tipo di infortunio che l'attrice ha riportato e che ne ha determinato l'accesso al P.S., è da ritenere dunque che la lesione tendinea poi rilevata con l'ecografia dell'ottobre 2015 si sia verificata in occasione di detto infortunio e, d'altro canto - come hanno ben chiarito i CCTTUU in corso di causa - per quanto tale lesione sia stata strumentalmente riscontrata con il suddetto esame a distanza di circa quattro mesi dal trauma, ciò non è sufficiente a far ritenere non soddisfatto il criterio cronologico, tenuto conto che, per un verso, non sono emersi altri e diversi traumi occorsi alla perizianda né nell'arco di tale intervallo temporale, né successivamente, e che per altro verso il fatto che la stessa non abbia pienamente percepito la natura e l'entità della lesione prima dell'ottobre 2015, allorché si è sottoposta all'esame ecografico, è logicamente giustificabile “…per atteggiamenti di tipo cautelativo inconsapevoli, che la hanno condotta a non percepire l'entità delle limitazioni riportate nella flessione” (cfr. chiarimenti CCTTUU, verbale ud. 25.05.23 cit.). Acclarata la riconducibilità della lesione tendinea alla vicenda di cui trattasi in virtù dei superiori rilievi, elaborati dai CCTTUU in maniera logica e motivata e in alcun modo inficiati né in sede di a.t.p., Cont né in questa sede, da contrari elementi offerti dall o dalla (qui rimasta contumace), CP_4 hanno poi anche confermato i consulenti che tale lesione avrebbe potuto e dovuto essere immediatamente rilevata, in effetti, in sede di pronto soccorso e che la mancanza di una diagnosi in tal senso senz'altro è stata tale da determinare il pregiudizio lamentato da parte della . Parte_1
In particolare, per quel che attiene il primo di tali profili, i CCTTUU hanno osservato che, in primo luogo, non può ritenersi che sia stata effettuata un'attenta esplorazione della ferita lacero- contusa da parte del medico di turno che ha visitato la paziente e le ha poi medicato e suturato tale ferita, considerato che, per quanto nella cartella clinica di P.S. sia stato riportato che la giovane non manifestava deficit funzionali, tuttavia, non è stato ivi specificato “…se la valutazione funzionale è stata fatta separatamente per i due tendini flessori del pollice …soprattutto non si specifica se la valutazione è stata fatta anche contro resistenza, come richiesto in questi casi per evitare falsi negativi dovuti al temporaneo effetto dei vincula brevi che restano ancorati alla placca palmare” (cfr. ancora rel. CTU in a.t.p.). Inoltre, non è stata disposta alcuna visita ortopedica in sede di P.S., assicurando così un approfondimento di tipo specialistico, mentre il medico di turno senz'altro avrebbe dovuto (tenuto conto delle comuni procedure di pronto soccorso) ed anche potuto (in difetto di contrarie risultanze, Cont non offerte né dall' né dal sanitario convenuto) richiedere da subito, o rinviare quantomeno a una successiva data, la sottoposizione della paziente a un simile approfondimento e non limitarsi, al contrario, ad indirizzarla dal medico curante, ossia da un medico di medicina generale, privo come tale della conoscenza specifica delle modalità di gestione di una sospetta lesione tendinea. Ed ancora, non è stato disposto dal sanitario del pronto soccorso un accertamento di tipo ecografico in modo da escludere la possibilità di una lesione tendinea a carico della mano, e ciò sebbene tale esame fosse certamente fattibile in sede di P.S. e dovesse ritenersi doveroso nel caso specifico della
, tenuto conto che - come hanno convincentemente illustrato i CCTTUU, si è detto - “…a Parte_1 fronte di lesioni come quella riportata dalla paziente è frequente che vi sia il coinvolgimento delle strutture tendinee, tanto più considerata la localizzazione della ferita riportata in questo caso al primo dito” (si v. chiarimenti CCTTUU ud. 25.05.23), mentre un esame strumentale che ha rilevato immediatamente l'esistenza della lesione è intervenuto soltanto a distanza di quattro mesi dal trauma e su iniziativa della
11 stessa attrice, il che - come hanno soggiunto i consulenti - “…sottolinea ancora di più la trascuratezza del medico di pronto soccorso, che avrebbe potuto nelle ore immediate dell'accesso al pronto soccorso, eseguire un accertamento diagnostico dirimente (ecografia) ed addirittura nei giorni successivi indirizzare la paziente ad eseguire un esame RM (Risonanza Magnetica)” (cfr. già rel. CTU in a.t.p.). Cont Risultano confermati, così, gli errori ascritti alla e al suo sanitario da parte della Parte_1 per l'omissione del dovuto approfondimento diagnostico della lesione lamentata in sede d'accesso al P.S. e tale inadempienza, che in alcun modo può dirsi contraddetta e superata - come di seguito si dirà - dalle sole allegazioni e produzioni effettuate dalla convenuta costituitasi in questa sede, risulta aver avuto anche una sicura efficienza causale sulla condizione attualmente presentata da parte attrice, considerato che - come hanno evidenziato anche al riguardo i CCTTUU - l'omessa diagnosi ha impedito che la lesione tendinea venisse trattata nell'immediatezza con il compimento di un intervento di reinserzione del tendine e, in tal modo, per quanto possibile emendata, impedendone così anche un'evoluzione in senso peggiorativo quale quella poi verificatasi nei termini già sopra richiamati (si v. ancora chiarimenti CCTTUU, ud. 25.05.23: “…Nell'immediatezza è verosimile che si sia prodotta una lesione parziale del tendine flessore che, in mancanza di reinserzione immediata, si è estesa ed è divenuta una lesione totale interessando quindi la flessione della falange distale del primo dito e quindi la prensione”). Ed invero, come hanno illustrato i consulenti officiati sin dal loro elaborato in a.t.p., “…una semplice visita ortopedica avrebbe diagnosticato la lesione del tendine flessore della falange distale ed avrebbe programmato il ricovero per la reinserzione del tendine stesso…”, mentre nella fattispecie il medico di turno non ha richiesto nell'immediato - come detto - la visita dello specialista ortopedico e tantomeno ha domandato accertamenti ben possibili in sede di P.S. (ecografia) o prescritto alla paziente altri approfondimenti (risonanza magnetica), indirizzandola di contro a un sanitario (il medico curante)
“…che nulla sa come comportarsi in merito alle sospette lesioni tendinee…”, con la conseguenza che ciò “…ha compromesso l'intervento di reinserzione che di solito si fa nell'immediatezza della lesione…”, ovverosia proprio in occasione della rilevazione della lesione o con un intervento programmato da effettuarsi pochi giorni dopo il trauma (si v. ancora rel. CTU in a.t.p.), posto che - come hanno poi anche chiarito i CCTTUU
- sebbene una sottoposizione del paziente a un simile intervento sia astrattamente concepibile anche a distanza di qualche mese, nondimeno, il relativo esito si presenta in tal caso alquanto incerto e senz'altro avrebbe una portata ben più “demolitiva”, stante che “…il tendine tende a retrarsi e dunque è necessario effettuare una esplorazione in sede chirurgica…”, donde la conseguenza di cicatrici più estese, l'esistenza di maggiori rischi e una minore probabilità di successo negli esiti e nel recupero della funzionalità del dito lesionato (cfr. ancora chiarimenti CCTTUU ud. 25.05.23, ove è stato spiegato dal CTU specialista dott. che “…nella relazione è stato citato da me uno studio che dà conto di un Per_2 caso in cui la reinserzione del tendine flessore del primo dito è stata effettuata mi sembra tre mesi dopo. Quindi si tratta di una pratica che astrattamente è possibile, certo che però questo comporta un intervento più demolitivo con cicatrici molto più estese in quanto il tendine tende a retrarsi e dunque è necessario effettuare una esplorazione in sede chirurgica con risultati inoltre meno soddisfacenti, ossia con meno probabilità di successo completo. Vi è poi il rischio di aderenze e vi sono senz'altro ulteriori rischi per un intervento più complesso come quello rispetto a quanto invece avrebbe potuto essere effettuato sin da subito”). Inoltre, se è vero che la ha riportato una lesione che si era procurata accidentalmente Parte_1 da sé prima e a prescindere dall'operato del sanitario - come risulta aver obiettato il c.t. della in sede di a.t.p. - è evidente che tale lesione avrebbe potuto e dovuto essere fatta oggetto, CP_4 previo espletamento di un compiuto approfondimento diagnostico, del suddetto intervento di reiserzione, il quale, ove posto in essere, avrebbe ragionevolmente lasciato residuare a carico della paziente - come hanno poi ben spiegato anche in questa sede i CCTTUU - una situazione menomativa ben diversa e migliore rispetto a quella ad oggi riscontrata, situazione che - anche qui in difetto di alcuna specifica e conducente confutazione ad opera delle convenute - è stata da loro apprezzata in misura pari a un'invalidità di base del 5%, alla quale si è invece aggiunto, in termini di “danno differenziale” ascrivibile alla sopra descritta malpractice sanitaria, un pregiudizio consolidatosi ai danni della perizianda già indicato nell'elaborato in a.t.p. nei termini di un maggior danno del 5%, tenendo 12 conto - come già spiegato dai consulenti in tale elaborato - dei baremes comunemente in uso in ambito medico legale e considerando opportunamente sia la natura della menomazione rilevata (connotata dalla limitazione funzionale già sopra descritta), sia il distretto interessato dalla stessa, consistente appunto nel pollice della mano sinistra della paziente, “…il quale ha una funzione fondamentale nella presa della mano, per l'opposizione con le altre dita” (cfr. chiarimenti CCTTUU, ud. 25.5.23 cit.). In tal senso, hanno quindi correttamente vagliato i CCTTUU, in relazione alla ravvisata negligenza del sanitario e della struttura, i soli pregiudizi che possono dirsi causalmente riconducibili al loro errato operato rispetto a quelli che la paziente avrebbe, invece, comunque riportato a causa del sinistro occorsole anche ove vi fosse stata una prestazione medica corretta. Le conclusioni che precedono, fondate sui rilievi persuasivamente operati dai consulenti Cont officiati, non possono dirsi inficiate, poi, da quanto allegato e prodotto dalla in questa sede, né trovano smentita nelle osservazioni critiche già presentate in corso di a.t.p. dall'ulteriore convenuta
. CP_4 Cont Infatti, per quel che concerne la è agevole rilevare che la stessa non ha allegato alcunché di concreto e specifico, anche solo sul piano assertivo, al fine di suffragare il suo assunto secondo cui non vi sarebbe stata alcuna colpa ascrivibile all'attività posta in essere dal sanitario in sede di pronto soccorso, e tantomeno possono dirsi precise e conducenti le deduzioni formulate da tale convenuta con riferimento alla mancata dimostrazione del nesso causale tra l'errato trattamento medico e il pregiudizio lamentato da parte attrice, essendosi arrestate tali deduzioni ad affermazioni del tutto astratte e generiche, prive di alcuna seria ed effettiva presa di posizione su quanto evidenziato al riguardo dai CCTTUU nella loro relazione e con i chiarimenti forniti in corso d'istruttoria. Né diversamente è a dirsi con riferimento alla sola produzione effettuata da tale convenuta, recante la relazione di servizio redatta dalla stessa , atteso che da tale relazione è possibile CP_4 trarre soltanto la conferma dell'omesso espletamento di qualsivoglia ulteriore attività diversa dalla mera osservazione esterna della ferita presentata dalla paziente in occasione del suo accesso al P.S. e dalla medicazione e suturazione della stessa, mentre è da escludere, sulla scorta di quanto sopra già osservato, che l'operato di tale sanitario abbia realmente assicurato il rispetto di “…tutte le procedure indispensabili…” per un corretto trattamento della situazione presentata dalla , non emergendo Parte_1 in realtà dalla cartella di pronto soccorso che vi sia stata neppure un'attenta e compiuta valutazione della funzionalità del dito lesionato, non meglio specificata né nella cartella stessa, né nella relazione Cont in disamina (cfr. doc. 2 fasc. . Inoltre, analoghe considerazioni devono operarsi sulle obiezioni sollevate dalla , a CP_4 mezzo del suo c.t., in sede di a.t.p., avendo i CCTTUU ben spiegato perché e in quali termini debba ritenersi che l'attività posta in essere da tale sanitario sia stata carente al momento in cui la paziente ha fatto accesso al pronto soccorso e sulla base di quali (plurimi) elementi possa dirsi che tale lesione, lungi dall'essere riferibile ad altro trauma occorsole successivamente (trauma di cui non è emersa, invero, alcuna evidenza sia in sede di a.t.p., sia nel corso di questo giudizio), sia stata riportata con l'infortunio del 02.07.2015 ed erroneamente non rilevata in P.S. a causa dello scorretto e lacunoso approccio diagnostico impiegato dal medico di turno.
Ed ancora, non può avere seguito agli odierni fini l'ulteriore obiezione avanzata dal suddetto c.t. in corso di a.t.p. secondo cui nemmeno i sanitari che ebbero a visitare la ragazza dopo le sue dimissioni dal pronto soccorso, segnatamente in occasione della rimozione dei punti di sutura, abbiano disposto la sua sottoposizione a un approfondimento strumentale ed indirizzato la a un Parte_1 intervento di reinserzione del tendine (intervento che, si è detto, avrebbe dovuto essere effettuato, poi, a breve distanza dal trauma, essendone del tutto incerti l'utilità e gli esiti a distanza di mesi da quest'ultimo, allorché l'attrice è stata sottoposta all'esame ecografico dell'ottobre 2015), dal momento che è evidente che la negligenza eventualmente ascrivibile anche a un altro operatore sanitario non vale a far escludere la colpa del medico che aveva inizialmente preso in cura la paziente e che, sotto il profilo causale, deve escludersi, in base ai principi dettati dall'art. 41 c.p. (rilevanti come noto anche in tema
13 di causalità ai fini della responsabilità civile), che una successiva condotta parimenti colposa tenuta da un altro sanitario possa rilevare quale causa “interruttiva” del nesso causale ove tale condotta non abbia assunto il carattere dell'assoluta imprevedibilità e inopinabilità, quale situazione che senz'altro non ricorre nel caso in cui il sanitario successivamente intervenuto sia incorso nell'inosservanza delle medesime regole dell'arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto (cfr. tra le altre, Cass. pen. 6215/2010). In virtù di quanto precede, deve pertanto ritenersi acclarata, ad avviso del decidente, la responsabilità delle odierne convenute per l'errato approccio diagnostico impiegato nella gestione e nella cura della in occasione del suo accesso al P.S., essendo stata tale erroneità positivamente Parte_1 accertata nella sua sussistenza, così come nella sua efficienza causale, alla luce dei rilievi sopra esposti.
Passando, quindi, allo scrutinio delle conseguenze pregiudizievoli da ricondurre all'errato operato della struttura e del suo medico di turno e cominciando, al riguardo, dal danno biologico permanente lamentato dalla , si è già detto come i CCTTUU abbiano persuasivamente Parte_1 osservato, alla luce dell'esame obiettivo condotto in oo.pp. e dell'esame delle immagini strumentali, che l'attuale condizione della perizianda deve descriversi nei termini di una “Lesione permanente della inserzione del tendine flessore della falange distale del Iˆ dito mano sx con impossibilità della flessione del Iˆ dito” (cfr. ancora rel. CTU).
Al contempo, i consulenti hanno inoltre chiarito - come già evidenziato - che “…la paziente ha riportato un danno differenziale nel senso che vi sarebbero state comunque delle conseguenze pregiudizievoli per effetto dell'infortunio che non sarebbero venute meno neppure a fronte di una condotta del sanitario corretta …” e, richiamando i baremes in uso in ambito medico legale, il maggior danno da ricondurre all'errato trattamento medico è stato motivatamente stimato dai CCTTUU in misura pari al 5% a fronte di un'invalidità complessiva attuale del 10%.
Né l'apprezzamento così operato dai CCTTUU in merito all'entità di tale danno da riferire causalmente alla condotta negligente delle convenute può ritenersi contraddetto da elementi addotti in Cont senso contrario da queste ultime, non avendo la costituitasi, e/o il sanitario qui rimasto contumace, confutato in alcun modo né nel corso del presente giudizio, né in sede di a.t.p., le valutazioni persuasivamente espresse sul punto dai consulenti officiati. Recependo dunque tali valutazioni e procedendo alla liquidazione del danno biologico permanente accertato in capo alla , vi è a questo punto da osservare, però, che quest'ultima Parte_1 ha specificamente individuato l'importo preteso in ristoro a tale titolo (così come pure, come ora si dirà, a titolo di danno biologico temporaneo), indicando per tale voce risarcitoria l'ammontare di €
5.649,00, così quantificata non solo nel corpo e nelle conclusioni del suo atto di citazione (quest'ultimo richiamato, poi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024), ma anche nei successivi scritti conclusionali, ove all'esito dell'istruttoria espletata e tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti anche in questa sede ai fini della “aestimatio” del danno, l'attrice ha insistito nel suo assunto che “…il danno non patrimoniale complessivo subito …dovrà essere liquidato come segue: DANNO INVALIDITA' PERMANENTE 5% € 5.649,00 INVALIDITA' TOTALE ASSOLUTA € 1.424,70 INVALIDITA' TEMPORANEA AL 50% € 712,35” (si v. pag. 14, comparsa conclusionale attorea, ed analogamente pag.
6 memoria di replica del 14.02.25). Ebbene, ritiene il giudicante che tale contegno processuale valga a circoscrivere il quantum riconoscibile alla danneggiata nei limiti dell'ammontare puntualmente indicato e domandato dalla medesima, dovendosi, del resto, escludere che possa annettersi rilevanza in diverso senso, nel caso che occupa, alla circostanza che la abbia poi anche ripetuto, con il richiamo all'udienza del Parte_1
12.12.2024 delle conclusioni dell'atto di citazione e nell'ambito dei suoi scritti conclusivi, la formula
“…o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” (si v. ancora, da ultimo, comparsa conclusionale attorea, pag. 15). In proposito, va infatti considerato l'orientamento condivisibilmente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra
14 equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 12724/2016; nello stesso senso, si v. inoltre, già Cass. civ. 6350/2010 e, più di recente, Cass. civ. 35302/2022, nonché Cass. civ. 29537/2024). Inoltre, in materia di responsabilità sanitaria è noto che il legislatore abbia previsto, già con l'introduzione dell'art. 33 DL. 158/12, conv. in L. 189/12, l'applicabilità ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005 (si v. al riguardo, anche Cass. civ. 1157/2020), con la conseguenza che tale liquidazione, per i pregiudizi che qui vengono in rilievo, risulta ragionevolmente determinabile nel quantum una volta che siano state acquisite con l'istruttoria tutte le circostanze da ritenersi rilevanti ai fini del suo compimento, ed è proprio alla stregua della tabella legislativa già adottata in attuazione dell'art. 139 cit. alla data dell'instaurazione del presente giudizio che la risulta avere inequivocamente individuato e Parte_1 delimitato l'importo risarcitorio da lei domandato per il danno biologico permanente di € 5.649,00 (così come pure per il danno biologico temporaneo, per € 2.137,05), sia nel suo atto di citazione (considerata la relazione peritale già depositata a quella data nel procedimento di a.t.p.), sia negli scritti conclusionali, avendo riguardo a tale fine alla sua età all'epoca dell'evento lesivo (individuata in 25 anni, stante la sua data di nascita del 26.09.90) e l'entità dell'invalidità permanente del 5%, così come quantificata dai CCTTUU quale conseguenza dell'errata prestazione sanitaria. Né vale a far concludere in diverso senso l'ampliamento della somma complessiva richiesta in ristoro dalla nella sua comparsa conclusionale (somma comprensiva anche dei pregiudizi Parte_1 patrimoniali da lei lamentati per le spese di CTU e del procedimento di a.t.p. svoltosi ante causam), atteso che tale ampliamento risulta riconducibile alla domanda ivi avanzata dalla medesima volta ad ottenere anche il riconoscimento di una somma a titolo di danno morale, di cui l'attrice ha domandato
- come si dirà - il riconoscimento nei suoi scritti conclusivi per l'importo “…stimabile, in via percentuale
o equitativa, nel 25% del danno biologico”. Tenuto conto di tanto e stante il principio sancito dall'art. 112 c.p.c., la liquidazione da effettuare in questa sede del danno biologico permanente accertato in capo alla quale Parte_1 conseguenza dell'errato trattamento medico deve essere dunque operata, ad avviso del decidente, nei limiti del quantum specificamente richiesto dall'interessata in misura pari a € 5.649,00, corrispondente alla somma liquidabile in base alle anzidette tabelle legislative per soggetti dell'età sopra indicata a fronte di un'invalidità permanente del 5%, ammontare questo che è da ritenere senz'altro dovuto a parte attrice alla luce dei rilievi sopra esposti e che deve essere, poi, incrementato degli interessi da lei domandati dalla data dell'evento lesivo, da riconoscere quali cd. interessi compensativi diretti a risarcire il pregiudizio che può presumersi le sia derivato dal ritardato risarcimento dovuto, tenendo conto della normale remuneratività riconosciuta al denaro dal legislatore in misura pari agli interessi legali, sia pure con la precisazione che il ristoro in parola non può che liquidarsi avendo riguardo alla somma suddetta devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata poi di anno in anno, onde evitare un'indebita locupletazione altrimenti prodotto da un congiunto riconoscimento di rivalutazione e interessi, in conformità con i principi costantemente espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. un. 1712/1995 e tra le altre, più di recente, Cass. civ. 6867/2022, che ha evidenziato, in particolare, in tema di rivalutazione e interessi, che “Gl'interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., essendo volti a compensare il pregiudizio subìto dal creditore per il ritardo nel conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, del quale costituiscono quindi una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di rivalutazione monetaria;
quest'ultima non costituisce a sua volta il risarcimento di un danno maggiore e distinto, ma soltanto una diversa 15 espressione monetaria del danno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve risultare adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui viene emanata la pronuncia giudiziale. Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve pertanto ritenersi implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento delle predette voci, quali componenti indispensabili del risarcimento, che il giudice di merito deve attribuire anche se non espressamente richieste, pure in grado di appello, senza incorrere per ciò solo in ultrapetizione”).
Per quel che attiene inoltre il danno biologico temporaneo, hanno convincentemente evidenziato i CCTTUU che all'errato trattamento medico è conseguita una maggiore inabilità temporanea assoluta e parziale sofferta dalla paziente rispetto a quella che la stessa avrebbe, invece, riportato a fronte di un'esatta prestazione sanitaria, tenendo conto delle limitazioni da lei patite a fronte dell'omessa tempestiva diagnosi della lesione tendinea e del conseguente mancato compimento di un intervento di reinserzione, e tale inabilità è stata stimata, in particolare, dai consulenti sin dal procedimento di a.t.p., in un periodo di 30 gg. di ITA e in un ulteriore periodo di 30 di ITP al 50%, anche qui scomputando l'inabilità assoluta e parziale che la giovane avrebbe egualmente sopportato tenendo conto pure delle limitazioni derivanti da “…l'applicazione di una stecca per l'immobilizzazione del dito” (cfr. rel. CTU in a.t.p., nonché chiarimenti CCTTUU ud. cit.).
Sulla base di tali valutazioni, che il giudicante ritiene di condividere in assenza di alcuna specifica contestazione effettuatane dalle convenute, la liquidazione di tale ulteriore pregiudizio conduce, quindi, al riconoscimento in favore della di un risarcimento così come da lei Parte_1 domandato a tale titolo, in coerenza con le tabelle legislative già sopra menzionate, di € 2.137,05 complessivi (di cui € 1.424,70 per l'ITA e € 712,35 per l'ITP), ed anche tale somma deve essere poi incrementata, così come fondatamente richiesto dalla stessa, degli interessi compensativi volti a rimediare al pregiudizio da ritardato ristoro, previa devalutazione alla data dell'evento lesivo e rivalutazione di anno in anno sino al momento della presente decisione. In relazione ai danni biologici permanente e temporaneo l'importo complessivo dovuto alla
, comprensivo anche degli interessi sulle suddette somme devalutate al 02.07.15 e via via Parte_1 rivalutate di anno in anno sino ad oggi in base agli indici Istat, è quindi pari a € 10.169,49 (quale importo risultante dalla sommatoria di € 7.378,26, liquidati alla data attuale per il danno biologico permanente e comprensivi degli interessi compensativi calcolati, previa devalutazione e rivalutazione anno per anno, al tasso legale dalla data dell'illecito ad oggi + € 2.791,23, liquidati alla data attuale per il danno biologico temporaneo inclusi gli interessi compensativi conteggiati con le medesime modalità), mentre dalla data dell'odierna pronuncia, con la conversione del debito di valore in debito di valuta, saranno dovuti all'attrice sulla somma sopra indicata gli interessi ex art. 1282 c.c. al tasso legale sino all'integrale soddisfo. Alcun importo può riconoscersi, invece, alla a titolo di danno morale, atteso che tale Parte_1 voce risarcitoria è stata richiesta dall'interessata soltanto negli scritti conclusionali, mentre nessuna domanda e, in ogni caso, nessuna allegazione è stata avanzata dalla medesima nell'atto di citazione o nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. onde prospettare e suffragare l'esistenza anche di un pregiudizio di natura morale interiore derivatole dall'errato trattamento medico per cui è causa. Invero, in primo luogo - alla luce di quanto dedotto dall'attrice nella sua memoria di replica del 14.02.25 - si impone una preliminare ricognizione del significato da attribuire alla voce di danno evocata, non potendosi sovrapporre e confondere il danno morale, richiesto in ristoro dalla Parte_1 nei suoi scritti conclusivi, con le implicazioni pregiudizievoli che la menomazione permanente dell'integrità psicofisica riportata dal danneggiato determina sulle sue quotidiane attività “dinamico- relazionali”, implicazioni queste ultime che afferiscono, invece, al danno biologico secondo la definizione di tale pregiudizio recepita anche dal legislatore negli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/05, consistente proprio nella compromissione che scaturisce dalla lesione arrecata alla salute nello svolgimento da parte del danneggiato delle sue attività “esistenziali”, di natura a-reddituale. Così, è per tale ragione che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente evidenziato e, anche da
16 ultimo, ribadito che, in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione al danneggiato di una somma di denaro a titolo di “danno dinamico- relazionale”, giacché tale ulteriore ristoro andrebbe a risarcire pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto in capo allo stesso, comprensivo (o meglio, coincidente) con tutte le limitazioni sul piano delle sue attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale subìta (cfr. Cass. civ. 7513/2018 e, nel medesimo senso, tra le altre, Cass. civ. 9006/2022). Di contro, il danno morale che l'interessato assuma di avere riportato a seguito della lesione inferta alla sua integrità psicofisica è senz'altro meritevole di autonoma considerazione e liquidazione, atteso che lo stesso si atteggia quale pregiudizio ulteriore e diverso dal danno biologico, consistendo non nelle limitazioni che scaturiscono dalla suddetta lesione sul piano delle attività quotidiane e relazionali dell'individuo, ma nel sentimento di sofferenza, di paura, di frustrazione, di vergogna o altra apprezzabile compromissione della sfera morale interiore che, eventualmente, siano conseguiti all'illecito o all'inadempimento. Proprio perché integrante un pregiudizio differente da quello biologico, il riconoscimento dell'ulteriore danno di cui si tratta necessita pur sempre, però, che vi sia l'allegazione da parte dell'interessato della sua specifica e concreta sussistenza e che risultino, dunque, quantomeno dedotti elementi tali da far presumere, nel singolo caso oggetto d'esame, che lo stesso abbia riportato, in conseguenza dell'evento occorsogli, anche un'apprezzabile compromissione di natura morale interiore. In particolare, è stato osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente che “…in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile… è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti… ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili…”, con la precisazione, però, che “…con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto… a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo…” e a far ravvisare, dunque, “…l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale… ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani…” (cfr. Cass. civ. 6444/2023; si v. inoltre, tra le altre, già Cass. civ. 25164/2020, la quale, nel ribadire che “…la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo…”, ha al contempo rammentato, anch'essa, che ai fini del riconoscimento di tale ulteriore voce di danno è onere del danneggiato almeno allegare l'esistenza di sofferenze morali interiori riportate in conseguenza dell'evento lesivo “…così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da
17 rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento…”, e nel medesimo senso, già Cass. 7513/18 cit., nonché Cass. civ. 30461/2024). Ebbene, in relazione al caso che occupa, non può non rilevarsi che alcuna deduzione è stata effettuata dalla nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. (e così, anche nei Parte_1 suoi successivi scritti difensivi prima della rimessione della causa in decisione), in merito all'eventuale esistenza, nei termini sopra evidenziati, di un danno morale da lei riportato per effetto dell'errato trattamento medico, non essendo stata mai neppure avanzata dall'attrice una domanda al riguardo ed essendosi questa limitata a lamentare nell'atto introduttivo (poi non meglio specificato in proposito nella memoria ex art. 1836 n. 1 cit.) soltanto non meglio definiti “disagi esistenziali”, disagi che, oltre che genericamente allegati, non valgono affatto a far ravvisare - per quanto detto - un autonomo pregiudizio di natura morale interiore, essendo da ricondurre semmai alle limitazioni riportate dalla giovane nell'esplicazione delle sue attività di vita quotidiana per effetto della lesione riportata al primo dito. Né può annettersi rilevanza ai presenti fini a quanto allegato dalla soltanto nell'ambito Parte_1 dei suoi scritti conclusionali, dal momento che è evidente che un'attività finalizzata (a domandare e) ad allegare anche un pregiudizio di natura morale non può intervenire, per la prima volta, nelle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., aventi esclusivamente una funzione illustrativa di domande ed eccezioni già ritualmente introdotte in corso di causa, e ciò non senza rilevare, comunque, che neppure in tali scritti difensivi risultano dedotti specifici pregiudizi di natura morale interiore, se si considera il riferimento ivi operato dall'attrice pur sempre alle sole limitazioni riportate nelle sue attività di vita quotidiana derivanti dalla suddetta lesione. Conclusivamente, in virtù dei precedenti rilievi, deve riconoscersi alla il diritto al Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 10.169,49, quale ristoro fondamente domandato dalla medesima per i danni biologici permanente e temporaneo patiti per effetto dell'errata prestazione medica, comprensiva di rivalutazione e interessi come sopra determinati, e da tanto deriva la condanna delle convenute, in solido tra loro ex art. 20551 c.c., al versamento di tale somma in favore dell'attrice, unitamente agli interessi legali ex art. 1282 c.c. da calcolarsi dalla data della presente condanna e sino al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento delle domande proposte dalla con l'atto di citazione, la regolamentazione delle spese di lite va infine effettuata Parte_1 Cont condannando le convenute e , in solido tra loro ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., al CP_4 rimborso di tali spese a favore della , rimborso che nella specie deve inoltre estendersi, così Parte_1 come da lei richiesto, alle spese per il procedimento di a.t.p. svoltosi ante causam, tenuto conto del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “…le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente…” (cfr. tra le molte, Cass. civ. 15492/2019; più di recente, anche Cass. civ. 29850/2023).
Con riferimento all'odierno giudizio, le spese processuali devono liquidarsi, poi, tenendo conto del valore della lite in base al decisum (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), salva la decurtazione del 50% per le fasi istruttoria e decisionale, giustificata dalla natura dell'istruttoria concretamente espletata (a fronte del rigetto delle richieste di prova orale e della sola riconvocazione a chiarimenti dei CCTTUU già nominati in sede di a.t.p.) e dal conseguente minor impegno difensivo resosi necessario anche in sede conclusiva, pervenendosi così a un importo per compensi pari a € 3.387,00, cui devono aggiungersi il rimborso per le spese vive documentate di € 166,80, il rimborso forfettario per le spese generali del 15% ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
18 Relativamente alle spese del procedimento di a.t.p., le stesse vengono invece liquidate con applicazione della disciplina di cui al D.M. 55/14 cit. nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.M. 147/22, stante l'esaurimento del procedimento prima dell'entrata in vigore di tale decreto, e considerando il valore della lite già sopra indicato e i parametri medi previsti da tale disciplina si perviene a un importo di € 2.225,00 a titolo di compensi, cui si aggiungono € 189,01 per spese vive, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 cit. e iva e cpa come per legge.
Sempre in considerazione dell'esito del presente giudizio e della CTU già assunta in sede di a.t.p. e qui acquisita ai sensi dell'art. 696 bis5 c.p.c., anche le spese relative alla consulenza tecnica vanno infine poste a carico delle convenute, con la loro conseguente condanna, in solido, al relativo rimborso in favore dell'attrice, nell'importo che risulta essere stato posto a suo carico nel procedimento di a.t.p. di
€ 1.500,00 per ciascun consulente officiato (cfr. ordinanza resa all'udienza del 23.01.2020, nel procedimento di a.t.p., e doc. 7, 8 fasc. attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di al risarcimento dei danni subìti in conseguenza Parte_1 dell'errata prestazione sanitaria per cui è causa, che liquida alla data attuale nella somma complessiva di € 10.169,49 per i danni biologici permanente e temporaneo comprensivi anche degli interessi compensativi dovuti dalla data dell'evento lesivo sino al momento della presente liquidazione e, per l'effetto, condanna la e , in Controparte_1 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento di tale somma in favore di , unitamente agli interessi Parte_1 legali dovuti su tale somma dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
Condanna la e , in solido tra loro, al rimborso in Controparte_1 Controparte_4 favore di delle spese del presente giudizio e di quelle del procedimento di Parte_1 accertamento tecnico preventivo RG. n. 2273/2019, che liquida, rispettivamente, in € 3.387,00 per compensi e € 166,80 per spese vive, quanto all'odierno giudizio, e in € 2.225,00 per compensi e € 189,01 per spese vive, quanto al procedimento di a.t.p., importi ai quali vanno aggiunti, per entrambi i procedimenti, il rimborso forfettario per spese generali e iva e cpa come per legge;
Pone definitivamente a carico della 6 e di le spese Controparte_1 Controparte_4 della CTU assunta nel procedimento di a.t.p. RG. n. 2273/2019, con la loro conseguente condanna, in solido, al relativo rimborso nell'importo di € 3.000,00 in favore di . Parte_1
Così deciso in Velletri in data 29.06.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
19
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Nardi, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 833/2021 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 12.12.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. (ratione temporis applicabile), di giorni sessanta per comparse conclusionali e giorni venti per memorie di replica,
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv.to Sandro Parte_1 C.F._1
SA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Frascati, piazza Monte Grappa n. 11, come in atti;
parte ricorrente/attrice e
(P. IVA n. ), già , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Merelli ed elettivamente domiciliata presso tale difensore, nella sede legale dell sita in Albano Laziale, Controparte_3
Borgo Garibaldi n. 12, come in atti;
parte resistente/convenuta nonché
(C.F. , non costituita;
Controparte_4 C.F._2
parte resistente/convenuta contumace
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria. Conclusioni delle parti: le parti costituite hanno concluso come da verbale di udienza del 12.12.24 (per l'attrice: “si riporta agli scritti difensivi e precisa le proprie conclusioni come da atto di citazione”; per la convenuta costituita: “si riporta agli scritti difensivi e precisa le proprie conclusioni come da comparsa di costituzione”). Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 01.02.2021, ha convenuto in Parte_1 Cont giudizio la (nel prosieguo solo “ , per brevità) e , Controparte_1 Controparte_4 chiedendo: “…disattesa ogni contraria istanza, accertati i fatti di causa, preso atto delle risultanze della CTU espletata nel giudizio di consulenza tecnica preventiva ex art. 696–bis c.p.c. svolta presso il Tribunale di Velletri con n.r.g. 2273/2019, dichiarare la responsabilità dei sanitari convenuti, per la condotta meglio indicata nella CTU del Dott. e conseguentemente condannare la in persona del legale rappresentante Persona_1 Parte_2 pro tempore e/o la Dott.ssa , in relazione alle prestazioni sanitarie eseguite, al risarcimento in favore CP_4 della Sig.ra del danno patrimoniale e non patrimoniale dalla stessa subito nella misura di € Parte_3
13.289,06 per le causali sopra espresse o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia oltre interessi dall'eventi all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e competenze”. 1 A fondamento delle sue domande, l'attrice ha sostenuto, in sintesi: di essersi recata in data 02.07.2015 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Sebastiano Martire” di Frascati a seguito di una ferita accidentalmente riportata a un dito della mano sinistra, occorsale quello stesso giorno nel mentre si apprestava a sganciare la cintura di sicurezza della propria autovettura a causa della fuoriuscita di una parte metallica posta a base della stessa;
che presso il P.S. le è stata diagnosticata, quindi, una “Flc radice 1° raggio mano six”, con indicazione di otto giorni di prognosi s.c., e la ferita è stata medicata e suturata con l'applicazione di due punti staccati, da rimuovere all'esito dei giorni di prognosi;
che in quell'occasione il medico di turno che ha preso in cura l'attrice e le ha medicato e suturato la ferita,
, non si è preoccupata invece di far sottoporre la paziente anche ad ulteriori Controparte_4 accertamenti diagnostici ed ecografici al fine di verificare la presenza di eventuali lesioni interne non visibili a una prima sommaria osservazione ed anzi, una volta applicati i punti, ha tranquillizzato la stessa in merito al fatto che non vi sarebbero state conseguenze sulla funzionalità del dito lesionato;
che, rimossi i punti di sutura, l'attrice ha poi avviato il periodo di riabilitazione del dito infortunato ma, nonostante il passare del tempo, ha notato il perdurare della mancanza di flessibilità della seconda falange e, preoccupata, si è rivolta al centro diagnostico “Ajani” di Frascati al fine di effettuare un'ecografia, all'esito della quale è stata rilevata la presenza di “Esiti di distacco traumatico dell'inserzione falangea distale del tendine flessore, cha appare retratto sulla superficie diafisaria palmare della falange prossimale”; che la ha riportato, dunque, un danno permanente al proprio dito che Parte_1 difficilmente potrà essere corretto e ciò è da ascrivere alla responsabilità del suddetto medico del P.S. Cont e/o all responsabilità che è stata confermata anche con la CTU espletata nel giudizio di a.t.p. che è stato avviato dall'attrice innanzi a questo Tribunale, n. 2273/2019 RG.; che, in particolare, è ascrivibile al sanitario che ha avuto in cura la paziente una colpa professionale di tipo omissivo, avendo questo effettuato un'osservazione soltanto sommaria della ferita del I dito della mano e ritenuto sufficiente la sua saturazione, talché non è stata effettuata una corretta diagnosi della lesione e, soprattutto, è stato omesso ogni ulteriore accertamento, quale un'ecografia o una radiografia, onde verificare l'esistenza di compromissioni delle normali funzionalità del dito e ciò sebbene il distacco del tendine sia un'evenienza che doveva essere tenuta presente dal sanitario, essendo una tipica e non rara o imprevedibile complicanza delle ferite lacero contuse delle dita;
che non effettuando ulteriori accertamenti nell'immediatezza e non indicando, quantomeno, alla paziente di sottoporsi a una visita ortopedica nelle ore successive in modo da scongiurare la lesione tendinea, il medico si è pertanto reso responsabile dei danni riportati dalla , considerato che l'omessa tempestiva diagnosi della lesione del Parte_1 tendine flessore ha impedito che quest'ultima fosse poi ricoverata, come necessario, per sottoporsi a una reinserzione del tendine e ha determinato la retrazione del tendine stesso, come anche evidenziato in sede di CTU, e tanto dimostra in maniera evidente la responsabilità ascrivibile alla , oltre CP_4 Cont che all responsabilità da considerare, in particolare, di natura contrattuale con riferimento alla struttura sanitaria ed in via gradata quale responsabilità extracontrattuale del medico operante;
che le convenute devono essere dunque condannate a risarcire l'attrice dei pregiudizi non patrimoniali da lei patiti, consistenti nel danno biologico da invalidità permanente del 5%, così come individuato con la CTU espletata sulla base degli esiti invalidanti residuati a carico della sua mano sinistra, oltre che nel danno biologico temporaneo pari a 30 giorni di ITA e 30 giorni di ITP al 50%, nonché dei pregiudizi patrimoniali consistiti negli esborsi sostenuti per la CTU, di € 3.000,00, e nelle spese legali occorse per il procedimento di a.t.p., da determinarsi in € 2.314,00. Cont
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni e richieste e sostenendo, sinteticamente: in via preliminare, che la CTU espletata in sede di a.t.p. deve considerarsi inutilizzabile
“per violazione di legge”, giacché ai sensi dell'art. 83 L. 24/2017 il procedimento di a.t.p. deve concludersi entro il termine perentorio di sei mesi, mentre nel caso di specie tale termine è stato ampiamente superato;
che, sempre in via preliminare, la domanda attorea è improcedibile, atteso che l'atto introduttivo del presente giudizio è stato iscritto al ruolo in data 01.02.2021 e dunque successivamente alla scadenza del termine di 90 giorni decorrenti dal 30.10.2019, giorno in cui avrebbe dovuto
2 concludersi l anche in questo caso in violazione dell'art. 83 L. 24/17; che, inoltre, la CTU assunta CP_6 in sede di a.t.p. è inutilizzabile in questa sede perché si è trattato, comunque, di una consulenza tecnica
“deducente”, non essendo stati “accertati” ma “valutati” i fatti presenti nelle cartelle cliniche prese in esame e perché il procedimento previsto dall'art. 696 bis c.p.c. ha una finalità conciliativa, sicché lo stesso non ha alcuna rilevanza probatoria ai presenti fini;
che il procedimento sommario di cui all'art. 702 bis c.p.c. è poi incompatibile con la complessità delle questioni da trattare e l'esigenza di svolgere sulle stesse una compiuta istruttoria, da assicurarsi con la prosecuzione del giudizio nelle forme Cont ordinarie;
che nel merito le pretese risarcitorie attoree sono infondate, poiché l'operato della e dei sanitari coinvolti nella vicenda è stato “…idoneo, adeguato e conforme ai principi e alle metodiche correntemente applicate”, non ravvisandosi alcuna condotta imperita, negligente ed imprudente imputabile agli stessi, e comunque la parte attrice non ha fornito prova della sussistenza del nesso causale tra la prestazione sanitaria e i danni lamentati, essendosi limitata ad allegare il “fatto storico del ricovero” e la “pretesa circostanza dell'inadempimento di controparte”; che relativamente ai danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati non ne risulta dimostrata, inoltre, la sussistenza, e ciò sebbene sia da escludere che il pregiudizio possa dirsi esistente “in re ipsa” e/o che possano dirsi meritevole di una tutela risarcitoria, invocata a titolo di danno esistenziale, pregiudizi consistenti in disagi, disappunti, ansie e ogni altro tipo di insoddisfazione concernente gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale. Cont Sulla scorta di tali deduzioni, ha richiesto, dunque, la “in via preliminare e pregiudiziale, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'intestato ricorso, per duplice violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. C. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017; - ancora in via preliminare e pregiudiziale, subordinatamente e gradatamente, disporre, ex art. 702-ter, c. 3, c.p.c. la prosecuzione dell'intestato giudizio secondo le regole del processo civile ordinario;
- nel merito, l'infondatezza integrale della domanda attrice in fatto ed in diritto e, comunque, la mancanza della prova parimenti sottesa alla stessa, previa declaratoria di inutilizzabilità della bozza di CTU dell'ATP ex art. 696-bis c.p.c., Rgn 2273/2019, di nuovo per la già eccepita ed opposta duplice violazione dei termini perentorio di cui all'art.
8. C. 3, prima e seconda parte, della L. n. 24/2017;
- ancora nel merito, in via gradata e subordinata, in caso di accoglimento totale o parziale della domanda attrice, accertare e dichiarare la espressa esclusione di ogni e qualsiasi eventuale ipotesi di concessione di rivalutazione monetaria ex Cassazione SS.UU. Civili, n. 1712/95 e/o di interessi compensativi fin dal sinistro per difetto di allegazione e prova di un eventuale danno da ritardo sotto tale profilo (cfr. Cassazione, n. 12452/03)”, il tutto con il favore delle spese processuali. Non si è invece costituita in giudizio l'ulteriore convenuta , della quale è stata Controparte_4 dunque dichiarata la contumacia, come da ordinanza in atti. Disposta alla prima udienza la conversione del rito da sommario a ordinario ex art. 702 ter c.p.c., sono stati poi assegnati alle contendenti i termini ex art. 1836 c.p.c. e nel primo di tali termini è stata depositata dall'attrice una memoria nella quale la stessa ha contestato l'avversa eccezione di improcedibilità della sua domanda, evidenziando che il termine di 90 giorni di cui all'art. 83 L. 24/17, previsto per il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., è funzionale soltanto a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, mentre il suo mancato rispetto non dà luogo ad improcedibilità, e che in ogni caso il ritardo lamentato non è dipeso da un comportamento ascrivibile ad essa istante bensì dalla direzione e dallo svolgimento del procedimento di a.t.p. Ha contestato, inoltre, l'eccezione di inutilizzabilità della CTU espletata in a.t.p., dal momento che in difetto di conciliazione la consulenza può essere senz'altro acquisita ed esaminata dal giudice quale prova ai fini della decisione, e ciò anche per ragioni di economia processuale, ed evidenziato che nel merito alcuna Cont deduzione è stata svolta dall al fine di confutare l'elaborato peritale, avverso il quale quest'ultima non ha presentato osservazioni neppure in corso di a.t.p., mentre la dichiarazione prodotta da tale convenuta a preteso supporto dell'assenza di una responsabilità della struttura e del sanitario non ha alcuna valenza probatoria, in quanto a firma della , convenuta anch'essa in questa sede e già CP_4 costituitasi nel procedimento di a.t.p., potendo assumere al più valenza confessoria in merito ai fatti sfavorevoli alla dichiarante, oltre ad essere stata già sostanzialmente superata da quanto evidenziato 3 nella CTU espletata in sede di a.t.p. Anche in virtù di tanto ha insistito, quindi, l'attrice nell'accoglimento delle proprie domande così come già rassegnate nell'atto di citazione. Cont Anche la ha depositato inoltre una memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. con la quale ha sostanzialmente richiamato le deduzioni ed eccezioni già formulate nella sua comparsa di risposta, insistendo anch'essa nelle conclusioni già avanzate in sede di costituzione. La causa è stata successivamente istruita con i documenti depositati dalle contendenti e con l'acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo n. 2273/2019 RG., contenente la consulenza medico-legale espletata a cura dei CCTTUU nominati dott.ri e Persona_1 [...]
nonché con la riconvocazione di tali consulenti per alcuni chiarimenti, resi dai medesimi Per_2
a verbale all'udienza del 25.05.2023. Esaurita l'istruttoria e concesso un rinvio per fini conciliativi, il giudizio è stato infine trattenuto in decisione all'udienza del 12.12.2024, sulle conclusioni rassegnate in tale sede dalle parti costituite (così come già richiamate in epigrafe) e con l'assegnazione dei termini richiesti ex art. 190 c.p.c. per comparse conclusionali e memorie di replica. Decorsi tali termini e visti gli scritti conclusivi, la causa viene dunque decisa come segue. Tanto premesso in sintesi sullo svolgimento del processo e i temi della lite, ritiene il giudicante che le domande attoree siano risultate fondate e vadano accolte nei limiti e per le ragioni che si vengono ad illustrare. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità di tali domande sollevata Cont dalla nella sua comparsa di risposta sul presupposto che l'atto introduttivo del presente giudizio sia stato iscritto al ruolo dalla in data 01.02.21 e, quindi, successivamente al decorso del Parte_1 termine di 90 giorni previsto dall'art. 83 L. 24/2017, decorrente dalla scadenza dei sei mesi calcolati dalla data di proposizione del suo ricorso in a.t.p. del 02.04.2019. L'eccezione è infondata. Infatti, recita l'art. 8 L. 24/17 (nel testo ratione temporis applicabile) che “Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell'articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente” (co. 1), che “La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28… L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell'istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento” (co. 2), e che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis del codice di procedura civile…” (co. 3). La disposizione in esame ha previsto, in tal modo, un onere per colui che intenda agire in giudizio per ottenere il ristoro di un danno che assuma gli sia derivato da malpractice sanitaria di promuovere preventivamente un procedimento di accertamento tecnico in funzione conciliativa ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., in alternativa all'esperimento di una procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010, e ciò al fine di favorire per l'appunto, per quanto possibile, una composizione bonaria della lite prima che la stessa si traduca nell'introduzione di un giudizio di cognizione. Avuto riguardo al tenore letterale della disposizione, è al contempo evidente, però, che la procedibilità della domanda giudiziale sia stata condizionata dal legislatore unicamente alla
“presentazione del ricorso” ex art. 696 bis c.p.c., quale alternativa alla procedura di mediazione prevista dall'art. 5 d.lgs. 28/10, mentre alcuna ulteriore condizione di procedibilità risulta associata al fatto che il danneggiato provveda poi anche all'introduzione del giudizio di cognizione prima o dopo il decorso 4 del termine di 90 giorni dal deposito della relazione peritale o, in difetto di tale deposito, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso di a.t.p., tenuto conto che tale termine è stato piuttosto riferito ai soli
“effetti della domanda”, ovverosia alle conseguenze che sul piano processuale (si pensi, in particolare, alla litispendenza) e sostanziale (si pensi alla prescrizione) scaturiscono dalla proposizione della domanda giudiziale, le quali vengono conservate, o più propriamente vengono fatte “retroagire”, dalla data della proposizione del ricorso per l'accertamento tecnico preventivo (cfr. in materia, anche Cass. civ. 11804/2025). Oltre alla lettera della norma, vi è poi da considerare che la previsione del termine di 90 giorni, e così anche quella relativa al termine di sei mesi indicato dal legislatore per la conclusione del procedimento di a.t.p., lungi dal perseguire la finalità di limitare ulteriormente il diritto dell'interessato di agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno lamentato, sono state al contrario finalizzate, a ben guardare, a contenere il sacrificio che è stato imposto a tale diritto con la previsione della condizione del necessario espletamento di un procedimento ex art. 696 bis c.p.c., o in alternativa di una procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/10. In particolare, il termine “perentorio” di sei mesi decorrente dalla presentazione del ricorso di a.t.p. mira ad evitare, evidentemente, che il danneggiato debba attendere sine die la conclusione dell'accertamento tecnico, consentendogli di proporre egualmente la sua domanda giudiziale una volta che tale accertamento sia stato richiesto e siano appunto già decorsi sei mesi senza che vi sia stato il deposito della relazione peritale, come chiaramente può evincersi dalla previsione secondo cui la sua domanda “…diviene procedibile” - sempre stando al chiaro tenore dell'art. 8 cit. - a seguito dell'inutile scadenza di tale termine semestrale, mentre il successivo termine di 90 giorni che inizia a decorrere dalla scadenza di tale semestre mira ad evitare, per parte sua, che l'interessato possa incorrere in conseguenze pregiudizievoli in ragione dell'onere di procedere al previo esperimento dell'accertamento tecnico, assicurandogli che gli effetti processuali e sostanziali che sarebbero altrimenti derivati da un'immediata proposizione della sua domanda vengano fatti risalire alla data del ricorso di a.t.p., nell'eventualità in cui lo stesso introduca comunque il giudizio di cognizione entro 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine semestrale ovvero dal deposito della relazione peritale nel caso in cui tale deposito sia intervenuto prima di tale semestre. Considerato il tenore della disposizione e le finalità che vi sono sottese deve senz'altro escludersi, dunque, che la circostanza che l'interessato abbia introdotto il giudizio di cognizione successivamente alla scadenza del termine anzidetto valga a determinare un'improcedibilità della sua Cont domanda, contrariamente a quanto preteso - oltretutto in maniera apodittica - da parte dell Non solo, ma una soluzione come quella indicata da tale convenuta risulta porsi, per la verità, anche in contrasto con il dettato costituzionale, dovendosi tenere conto che le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, proprio in quanto limitative dell'esercizio del diritto di azione costituzionalmente tutelato dall'art. 24 Cost., devono essere sempre interpretate in senso non estensivo (cfr. sul punto, C. Cost. 403/2007), non potendosene aggravare quindi la portata ove ciò non risulti giustificato dalla lettera e dalla ratio della relativa disciplina (cfr. tra le altre, Cass. civ. 967/2004), e ciò certamente non è con riferimento al caso di cui qui si discute, considerato che la finalità legislativa di incentivare una definizione conciliativa delle liti mediante lo strumento dell'art. 696 bis c.p.c. (oltre che con quello di cui al d.lgs. 28/2010) prima che si addivenga alla proposizione della domanda giudiziale è all'evidenza già soddisfatta dalla previsione dell'obbligatoria presentazione di un ricorso di a.t.p., di cui il giudice è non a caso anche chiamato a disporre l'avvio (o la prosecuzione) nell'eventualità in cui tale accertamento tecnico non sia stato già esperito (o non si sia ancora concluso) allorquando viene proposta la domanda giudiziale e non già, di certo, anche nel caso in cui lo stesso sia stato già espletato e si sia concluso - come nella specie - sia pure a distanza di oltre 90 giorni dalla successiva introduzione del giudizio di cognizione. Ed ancora, la conclusione qui condivisa che esclude che il rispetto di tale termine rilevi ai fini della procedibilità della domanda si presenta anche più coerente con il principio di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost., atteso che è evidente che una diversa interpretazione imporrebbe
5 invece all'interessato, a fronte del solo mancato rispetto del termine suddetto, di riproporre nuovamente un procedimento ex art. 696 bis c.p.c. sebbene quest'ultimo sia stato da lui già esperito e magari si sia anche già concluso con il deposito della relazione peritale. Cont In virtù dei precedenti rilievi l'eccezione di improcedibilità originariamente sollevata dall' deve essere, dunque, certamente disattesa. Parimenti, sempre in via preliminare, va respinta l'ulteriore eccezione spiegata dalla convenuta di “inutilizzabilità” della relazione peritale depositata in a.t.p. per non essere stata tale relazione depositata dai CCTTUU nel rispetto del termine semestrale di cui all'art. 83 L. 24/17. Come già evidenziato, il termine “perentorio” di sei mesi ex art. 8 cit. è stato previsto, infatti, esclusivamente al fine di permettere al danneggiato di introdurre il giudizio di cognizione senza dover attendere sine die la conclusione dell'accertamento tecnico preventivo, mentre il legislatore non ha in alcun modo “sanzionato”, espressamente o implicitamente, il mancato rispetto di tale termine con la previsione di un'inutilizzabilità dell'accertamento peritale. Inoltre, è evidente che una soluzione come Cont quella prospettata sul punto dalla finirebbe anche per contraddire la ratio di tutela che è sottesa al termine semestrale, dal momento che tale termine, lungi dal garantire l'interessato nell'esercizio del suo diritto di azione ex art. 24 Cost., avrebbe l'effetto opposto di pregiudicarlo, impedendogli di ottenere, nel successivo giudizio di cognizione, che la relazione tecnica depositata in a.t.p. possa essere acquisita e utilizzata ai fini della decisione, così come è consentito anche espressamente dall'art. 696 bis c.p.c., e con ciò rendendone ingiustificatamente anche inutili i tempi e i costi di cui il danneggiato è stato costretto a farsi carico in virtù dell'onere del preventivo esperimento di tale procedimento, oltretutto per circostanze che non sono a lui imputabili, se si considera che una volta presentato il ricorso per l'accertamento tecnico è sottratto al medesimo il controllo dei tempi processuali e di quelli necessari al consulente per l'espletamento del suo incarico. La soluzione dell'inutilizzabilità dell'attività istruttoria che è stata svolta con l'accertamento tecnico preventivo risulta, poi, persino espressamente esclusa dalla disciplina dettata dall'art. 8 cit., tenuto conto della previsione ivi contenuta che impone al giudice, nel caso in cui “…il procedimento di cui all'articolo 696 bis del codice di procedura civile …è iniziato ma non si è concluso…”, di assegnare un termine per la “…presentazione dinanzi a sé dell'istanza …di completamento del procedimento…”, evitando in tal modo che il mancato rispetto del termine semestrale vanifichi l'attività peritale già espletata e che non si sia medio tempore ancora conclusa. Cont Ed ancora, ritiene il decidente che anche in questo caso la soluzione prospettata dalla oltre a non trovare alcun avallo nella lettera della legge, si ponga in contrasto con i principi di economia processuale e di giusto processo ex art. 111 Cost., imponendo di dichiarare inutilizzabile un atto istruttorio dispendioso, quale è la CTU medico legale, soltanto perché il relativo procedimento si è concluso oltre il termine perentorio di sei mesi, perentorietà che - giova ribadirlo - è posta a tutela e non in danno della parte istante. Pure l'eccezione in parola va quindi rigettata. Infine, per concludere sulle questioni preliminari sollevate dalla convenuta, va disattesa anche la sua eccezione di “inutilizzabilità” della CTU espletata in a.t.p. basata sull'assunto che quest'ultima
“…appare essere chiaramente “deducente” poiché in tale sede sono stati “valutati” e non “accertati” fatti storicamente presenti nelle cartelle cliniche…” e che, comunque, “la procedura di cui all'art. 696 bis c.p.c. è solo ed esclusivamente finalizzata alla eventuale conciliazione della vertenza… per cui essa CTU provvisoria è appunto inutilizzabile nell'ambito del presente giudizio a fini probatori”. Relativamente a tale ultimo profilo, è sufficiente rilevare che il procedimento di a.t.p. “…è finalizzato non solo alla definizione in via conciliativa della controversia, ma anche ad anticipare un segmento istruttorio fondamentale per la risoluzione di alcune cause caratterizzate - come quelle in tema di responsabilità sanitaria - da questioni soprattutto tecniche…” (cfr. in questi termini, C. Cost. 87/2021), ed è lo stesso legislatore ad avere previsto, del resto, che nel caso in cui la conciliazione non sia stata raggiunta nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. ciascuna parte possa richiedere che la relazione peritale ivi
6 depositata venga acquisita nel successivo giudizio di merito, evidentemente al fine di consentirne un impiego ai fini della decisione (si v. art. 696 bis penult. co. c.p.c.). Cont Inoltre, quanto all'ulteriore obiezione dell secondo cui si sarebbe trattato nella specie di una consulenza “deducente”, non è dato comprendere se e perché la consulenza tecnica dovrebbe ritenersi inutilizzabile per tale ragione, atteso che è ben noto che la CTU può essere legittimamente finalizzata (e per la verità, innanzi tutto e soprattutto è finalizzata) a consentire la valutazione di fatti che richiedano l'impiego di un sapere tecnico specialistico, oltre a poter consentire l'accertamento stesso di circostanze che necessitino, parimenti, per poter essere apprese, dell'uso di un sapere specialistico, assumendo così anche la natura di fonte oggettiva di prova. E a tal riguardo è da escludere che possa farsi distinzione, in assenza di una previsione normativa in tal senso, per la consulenza tecnica assunta in via preventiva ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. (o dell'art. 696 c.p.c.), la quale può sempre essere impiegata, dunque, nel successivo giudizio di merito nell'ambito degli elementi istruttori da valutare ai fini della decisione, ove ritualmente prodotta o acquisita in corso di causa, non diversamente del resto da quanto avviene persino per le consulenze tecniche che siano state assunte in un altro giudizio, consentendone comunque la rituale produzione un esercizio del contraddittorio delle parti e una valutazione ad opera del giudice ai fini del decidere (cfr. tra le altre, Cass. civ. 7364/2012). Ciò chiarito in limine e passando all'esame nel merito delle domande attoree, è d'uopo rammentare poi, in via generale, quale sia il regime della responsabilità che viene in rilievo in capo alla struttura sanitaria e al medico e quali gli oneri gravanti, rispettivamente, sulle parti ai sensi dell'art. 2697 c.c. Al riguardo, osserva il giudicante che è stato allegato e dimostrato dall'attrice che la prestazione sanitaria di cui la stessa ha lamentato l'erroneità risalga alla data del 02.07.2015, allorquando la si è rivolta al P.S. dell'Ospedale “S. Sebastiano Martire” di Frascati, con la conseguenza che Parte_1 ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie deve farsi riferimento alla regolamentazione generale del codice civile e non alle norme che sono state introdotte per lo specifico settore della responsabilità sanitaria dalla L. 24/2017 (cd. Leggi Gelli-Bianco), norme che (con riferimento alla disciplina dettata sul piano sostanziale) è da escludere possano spiegare effetti per le attività sanitarie che siano state poste in essere in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28994/2019, Cass. civ. 28811/2019). Ebbene, ciò posto, è noto che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo evidenziato che la responsabilità che fa capo anzitutto alla struttura sanitaria per i danni che il paziente assuma di avere riportato per il negligente o imperito espletamento del trattamento ricevuto presso di essa, deve qualificarsi come responsabilità di natura contrattuale, atteso che l'accettazione del malato da parte della struttura (privata o pubblica che sia) implica la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive (cd. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria), dal quale sorgono a carico del nosocomio o della casa di cura molteplici obblighi, non soltanto di tipo lato sensu alberghieri, ma anche di messa a disposizione del personale medico, paramedico ed ausiliario e di apprestamento di tutto quanto è necessario a garantire il buon esito degli interventi e l'ottimale gestione di eventuali complicanze od emergenze nella cura del paziente. Con riferimento alla posizione della struttura, la sua responsabilità può prospettarsi poi, stante la molteplicità delle prestazioni che la stessa si obbliga ad eseguire, non solo per l'inadempimento degli obblighi “direttamente” posti a suo carico, ai sensi dell'art. 1218 c.c., ma anche per la mancata o inesatta prestazione medico professionale svolta dai suoi sanitari, quali ausiliari dei quali l'ente necessariamente si avvale per l'esecuzione del contratto (essendo naturalisticamente preclusa allo stesso la possibilità di un adempimento diretto), e ciò a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la struttura stessa e i medici e i paramedici intervenuti nella gestione e nella cura del malato (cfr. già Cass. civ. sez. un. 577/2008, e più di recente, tra le molte, Cass. civ. 10050/2022). Come è stato chiarito, infatti, il debitore che si avvalga anche di un altro soggetto per l'esecuzione della sua prestazione deve rispondere per fatto proprio dei danni che eventualmente ne
7 derivino a carico del creditore, giustificandosi tale responsabilità non già o non solo in virtù di una
“culpa in eligendo” dei propri ausiliari o “in vigilando” sul loro operato, ma anche e in ogni caso per il rischio che è connaturato all'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione. Così, poiché la struttura si avvale della “collaborazione” dei medici e paramedici, beneficiando dell'utilità che ne deriva, al fine di fornire al paziente il trattamento richiesto, essa deve assumersi il rischio che tale collaborazione non venga correttamente espletata, potendo conseguentemente essere chiamata a rispondere dei pregiudizi che ne siano derivati a carico del creditore della prestazione sanitaria (cfr. anche Cass. civ. 28987/2019 e, più di recente, Cass. civ. 29001/2021, nonché Cass. civ. 7074/2024). Nel quadro normativo esistente prima dell'entrata in vigore della L. 24/17, anche la responsabilità del medico che abbia preso in cura il paziente è stata, inoltre, stabilmente ricondotta, nella giurisprudenza di legittimità e in quella di merito, alla responsabilità da inadempimento di obbligazioni, e ciò - si noti - anche a prescindere dall'esistenza di un contratto direttamente concluso tra il singolo sanitario e il malato, stante che l'affidamento riposto dal secondo nell'attività espletata dal primo, quale soggetto professionalmente qualificato, fa comunque sorgere a suo carico un obbligo di protezione riconducibile all'art. 1173 c.c. (secondo la nota teoria del cd. contatto sociale qualificato), di modo che anche il medico non può che considerarsi responsabile alla stregua dell'art. 1218 c.c. per l'ipotesi in cui il danno riportato dal paziente risulti riconducibile a una mancata o inesatta esecuzione della prestazione professionale che il predetto è tenuto ad eseguire, impiegando la professionalità che è connaturata alla sua qualifica a fronte della specifica situazione clinica presentata dal soggetto che abbia preso in cura (cfr. già Cass. civ. 589/1999, nonché Cass. civ. sez. un. 577/2008). In proposito, è bene precisare poi che sull'inquadramento della responsabilità del sanitario non ha inciso la disciplina che è stata introdotta con il D.L. 158/2012, conv. in L. 189/2012 (cd. decreto Balduzzi), anteriormente all'entrata in vigore della L. 24/17, là dove è stato previsto, all'art. 31 DL. 158/12 cit., che “L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile…”. Come è stato chiarito dal giudice di legittimità - con orientamento da cui non vi è ragione di discostarsi - mediante la previsione appena riportata il legislatore non ha espresso, infatti, inequivocamente “…un'opzione a favore di una qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità extracontrattuale…”, di modo che è da escludere che tale disposizione “…induca il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità medica come responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni” (cfr. Cass. civ. 8940/2014; si v. anche Cass. civ. 27391/2014). In relazione al caso che occupa, ne segue dunque che sia la responsabilità prospettata dalla Cont
a carico della quale azienda sanitaria alla quale fa capo l'Ospedale “S. Sebastiano Parte_1
Martire” di Frascati, sia la responsabilità invocata a carico della , quale medico di turno che CP_4
l'ha presa in cura, va inquadrata nella responsabilità regolata dall'art. 1218 c.c. ed è alla stregua di tale disciplina che la stessa deve essere accertata, a nulla rilevando che la prestazione medica oggetto di causa sia stata eseguita nella vigenza del suddetto art. 3 DL. 158/12. Inoltre, per quel che attiene il contenuto che connota l'obbligazione professionale alla quale sono tenuti la struttura e il sanitario nei confronti del malato, è opportuno ricordare che la stessa deve essere ricostruita alla luce degli artt. 11762 e 2236 c.c., i quali implicano la necessaria applicazione da parte del personale medico di tutte le regole e le buone pratiche correlate alla specifica attività posta in essere secondo il metro della cd. diligenza qualificata, tenendo conto al contempo che l'impegno che incombe su di essi costituisce però, almeno di norma, un'obbligazione cd. di mezzi o “di comportamento”, che ha per oggetto non la diretta realizzazione dell'interesse “primario” ambìto dal malato (ovverosia il risultato della guarigione), ma la soddisfazione dell'interesse che è ad esso strumentale, costituito, per l'appunto, dall'applicazione delle regole dell'arte proprie della specifica attività professionale esercitata. L'omesso raggiungimento del risultato voluto dal paziente, creditore della prestazione medica, non implica quindi, di per sé solo, che vi sia stato senz'altro un inadempimento dei sanitari, potendo
8 scaturire anche da cause esterne ed estranee al loro operato, mentre ai fini dalla sussistenza di una loro responsabilità quel che rileva è che non sia stato posto in essere un comportamento conforme al metro di diligenza sopra indicato, imposto dal tipo di attività e dalle specifiche circostanze del caso, e che da tale inottemperanza siano derivati, sotto il profilo causale, i pregiudizi lamentati da parte del paziente (cfr. tra le altre, Cass. civ. 28991/2019). I rilievi sin qui esposti relativamente alla qualificazione in termini contrattuali della responsabilità gravante sul medico e sulla struttura e al contenuto della loro obbligazione assumono, poi, rilevanza ai fini della ripartizione dell'onere di allegazione e di prova a carico delle parti, onere che va regolato ponendo, anzitutto, in capo al paziente l'allegazione e la dimostrazione del titolo (e dunque del contratto o “contatto”) da cui è scaturito il suo diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 26971 c.c. Peraltro, proprio in quanto la prestazione dovuta dalla struttura e dal medico ha ad oggetto - come appena rammentato - non la diretta realizzazione del risultato avuto di mira dal malato, ma l'esecuzione di un'attività coerente con le regole dell'arte e strumentalmente rivolta a conseguirlo, quest'ultimo, nella sua veste di creditore della prestazione professionale medica, è onerato anche di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'allegato inadempimento e la lesione asseritamente subìta, in uno alla verificazione di tale lesione (cd. danno evento) e alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono scaturite (cd. danno conseguenza). Anche il collegamento eziologico esistente tra il contegno del personale sanitario e il mancato raggiungimento del risultato ambìto, o il peggioramento delle condizioni di salute del paziente, rientra infatti, in virtù di quanto detto, nell'ambito dei presupposti costitutivi del diritto vantato da quest'ultimo, ex art. 26971 cit., e la sua dimostrazione fa carico conseguentemente allo stesso, per quanto poi - si aggiunga - tale dimostrazione possa essere fornita anche mediante l'impiego di prove presuntive e debba essere pur sempre valutata tenendo conto che in materia civile - a differenza di quanto avviene ai fini della responsabilità penale - il criterio alla stregua del quale va operato l'accertamento del nesso di causalità non è quello dell'assenza di “ogni ragionevole dubbio”, bensì quello della cd. preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, nel senso che “…una certa condotta - attiva od omissiva - possa essere considerata causa di un evento dannoso sul rilievo che le probabilità che tale evento sia la conseguenza di quella condotta risultano maggiori delle probabilità che non lo sia…”, ovvero che “…la probabilità che una certa condotta sia la causa di un evento dannoso prevalga sulla probabilità che lo siano tutte le altre cause alternative o le possibili concause teoricamente esistenti…”, secondo uno standard di “certezza probabilistica” da ancorare non già o non solo alla mera determinazione quantitativo-statistica della frequenza con la quale si verifica un determinato evento, ma, piuttosto, alla specificità della singola fattispecie e agli elementi di conferma disponibili nel caso concreto, idonei ad avvalorare una determinata ricostruzione eziologica degli accadimenti e a far escludere ragionevolmente altri e più plausibili decorsi causali alternativi (cfr. Cass. civ. 5922/2024 e, sempre in merito al nesso causale, Cass. civ. 26907/2020). Di contro, incombe sulla struttura e sul medico provare che la prestazione è stata correttamente adempiuta secondo il metro di diligenza qualificata sopra richiamato, atteso che, considerata la natura contrattuale della loro responsabilità, non è il creditore della prestazione ad essere onerato di dimostrare anche l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore - che può limitarsi anche soltanto ad allegare - ma è quest'ultimo a dover provare che la prestazione sia stata esattamente eseguita e, dunque, che il trattamento sanitario sia stato apprestato ed eseguito in maniera corretta e nel pieno rispetto delle regole tecniche proprie della professione esercitata o, in alternativa, che la prestazione dovuta sia stata resa impossibile da una causa non imputabile, ovverosia da un impedimento imprevedibile e inevitabile con l'ordinaria diligenza, come tale non ascrivibile alla struttura e al suo personale (cfr. di recente, ancora Cass. 5922/24 cit., che ha richiamato al riguardo anche i principi di cui a Cass. civ. sez. un. 13533/2001, nonché Cass. civ. 10050/2022 cit., Cass. civ. 26907/20 cit. e sempre di recente, tra le altre, Cass. civ. 5808/2023). Ora, tanto premesso in diritto, osserva il decidente, in fatto, che è documentato che la Parte_1 si sia recata, in data 02.07.2015, h. 20.42, presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Sebastiano
9 Martire” di Frascati, lamentando di avere riportato una ferita alla mano sinistra, occorsale accidentalmente mentre stava maneggiando la cintura di sicurezza della propria autovettura (cfr. doc. Cont 1 fasc. attoreo, doc. 3 fasc. . All'esame obiettivo condotto dal medico di turno, , effettuato in quella sede Controparte_4 poche ore più tardi (h. 00.41, 03.07.15), è stata rilevata la presenza di una “Piccola flc reg. palmare radice del 1° dito mano sin.” ed è stato annotato “NON deficit funzionale in flesso-estensione”. La ferita è stata quindi medicata e suturata con l'applicazione di due punti staccati e la paziente è stata successivamente dimessa (data e ora dimissioni: 03.07.15, h. 01.02) semplicemente con l'indicazione di tornare a controllo presso il proprio medico di fiducia, con prescrizione di medicazioni e di asportazione dei punti di sutura decorsi otto giorni ad opera del medico curante, oltre all'assunzione di antidolorifici al bisogno e al mantenimento dell'arto in scarico (cfr. ancora doc. 1 cit., doc. 3 cit.). Non sono stati invece effettuati in sede di P.S. ulteriori accertamenti diagnostici (segnatamente, un esame radiografico e/o ecografico) al fine di verificare se vi fossero anche eventuali lesioni interne non visibili a un'osservazione esterna della mano lesionata e tantomeno è stato prescritto il compimento di un simile accertamento presso un medico specialista, considerato che non solo dalla cartella clinica di pronto soccorso (versata in atti da entrambe le parti costituite) la paziente risulta essere stata soltanto indirizzata, appunto, alle cure del proprio medico di base per la medicazione della ferita e la rimozione dei punti, ma che alcunché di diverso e di ulteriore è stato allegato e dimostrato in corso di causa, così come già nel corso dell'a.t.p. espletato ante causam. Successivamente, accusando un'impossibilità di flettere il pollice, la risulta essersi Parte_1 sottoposta quindi, in data 27.10.2015, a un esame ecografico presso il centro diagnostico Ajani S.r.l. di Frascati e tale esame ha evidenziato un “…distacco traumatico dell'inserzione falangea distale del tendine flessore…”, lesione che è stata poi confermata da un ulteriore esame di risonanza magnetica che l'attrice ha effettuato nel corso del procedimento di a.t.p., su richiesta dei CCTTUU, il 21.07.2020 (cfr. doc. 2, 6 fasc. attoreo, nonché rel. CTU in a.t.p., acquisita in atti in data 04.01.2023). All'esame obiettivo condotto sulla perizianda nel corso dell'a.t.p., i consulenti incaricati dal Tribunale hanno inoltre riscontrato, con specifico riferimento alla situazione della sua mano sinistra, oltre alla presenza della cicatrice trasversale di circa 1,5 cm. posta “…alla radice del primo raggio, sulla superficie palmare…”, evidentemente riconducibile alla ferita occorsale e soltanto “…lievemente discromica rispetto alla cute circostante”, un'apprezzabile limitazione funzionale del I dito, considerata l'impossibilità rilevata di una flessione attiva della falange distale, mentre è risultata possibile una flessione passiva e nella norma la funzionalità del muscolo flessore breve del pollice e opponente, concludendo pertanto, alla luce di tale obiettività e delle risultanze del suddetto esame strumentale (di cui i CCTTUU hanno visionato anche le immagini), che la giovane senz'altro risulta affetta, ad oggi, dagli esiti di una lesione permanente dell'inserzione del tendine flessore con impossibilità di flessione del I dito (cfr. rel. CTU in a.t.p.). Orbene, posta la situazione menomativa accertata in capo alla , ritiene il decidente che Parte_1
i CCTTUU abbiano, anzitutto, persuasivamente ritenuto che la lesione tendinea occorsale sia da ricondurre, tenendo conto della comune criteriologia medico legale, alla vicenda di cui è causa, considerato che una ferita lacero-contusa come quella riportata dalla giovane al I dito della mano sinistra presenta senz'altro il rischio che vi sia anche un coinvolgimento delle strutture tendinee e che, nel caso di specie, la lesione che la perizianda ha riportato è “in stretta prossimità della ferita…”, sicché anche la sua localizzazione è tale da far ritenere che nel procurarsi tale ferita l'attrice abbia subìto pure una parziale lesione del tendine flessore, la quale poi “…in mancanza di reinserzione immediata, si è estesa ed è divenuta una lesione totale interessando quindi la flessione della falange distale del primo dito e quindi la prensione”. In proposito, hanno anche spiegato i consulenti, sin dalla relazione peritale redatta in sede di a.t.p., che le circostanze che hanno visto la procurarsi la ferita alla mano e recarsi poi al Parte_1 pronto soccorso rendono, del resto, anch'esse più che plausibile che il sinistro abbia determinato un coinvolgimento tendineo, avendo riferito la giovane sin dal suo accesso al nosocomio di avere riportato
10 il trauma nel manovrare la cintura di sicurezza della propria vettura ed essendo, quindi, assai verosimile che vi sia stata l'applicazione di una forza esterna esercitata sul tendine flessore lungo del pollice alla sua inserzione distale derivatole nel manovrare tale cintura (cfr. rel. CTU in a.t.p., nota CTU dott. nonché chiarimenti CCTTUU ud. 25.05.2023, ove è stato spiegato, in Per_2 particolare, che “…per quanto riguarda la localizzazione anatomica, in realtà la lesione tendinea è stata riportata proprio in prossimità del punto in cui si è verifica la ferita, in quanto si tratta della parte volare del primo dito, che è un punto di passaggio del tendine lesionato. Nell'immediatezza è verosimile che si sia prodotta una lesione parziale del tendine flessore che, in mancanza di reinserzione immediata, si è estesa ed è divenuta una lesione totale interessando quindi la flessione della falange distale del primo dito…”). Considerato il tipo di infortunio che l'attrice ha riportato e che ne ha determinato l'accesso al P.S., è da ritenere dunque che la lesione tendinea poi rilevata con l'ecografia dell'ottobre 2015 si sia verificata in occasione di detto infortunio e, d'altro canto - come hanno ben chiarito i CCTTUU in corso di causa - per quanto tale lesione sia stata strumentalmente riscontrata con il suddetto esame a distanza di circa quattro mesi dal trauma, ciò non è sufficiente a far ritenere non soddisfatto il criterio cronologico, tenuto conto che, per un verso, non sono emersi altri e diversi traumi occorsi alla perizianda né nell'arco di tale intervallo temporale, né successivamente, e che per altro verso il fatto che la stessa non abbia pienamente percepito la natura e l'entità della lesione prima dell'ottobre 2015, allorché si è sottoposta all'esame ecografico, è logicamente giustificabile “…per atteggiamenti di tipo cautelativo inconsapevoli, che la hanno condotta a non percepire l'entità delle limitazioni riportate nella flessione” (cfr. chiarimenti CCTTUU, verbale ud. 25.05.23 cit.). Acclarata la riconducibilità della lesione tendinea alla vicenda di cui trattasi in virtù dei superiori rilievi, elaborati dai CCTTUU in maniera logica e motivata e in alcun modo inficiati né in sede di a.t.p., Cont né in questa sede, da contrari elementi offerti dall o dalla (qui rimasta contumace), CP_4 hanno poi anche confermato i consulenti che tale lesione avrebbe potuto e dovuto essere immediatamente rilevata, in effetti, in sede di pronto soccorso e che la mancanza di una diagnosi in tal senso senz'altro è stata tale da determinare il pregiudizio lamentato da parte della . Parte_1
In particolare, per quel che attiene il primo di tali profili, i CCTTUU hanno osservato che, in primo luogo, non può ritenersi che sia stata effettuata un'attenta esplorazione della ferita lacero- contusa da parte del medico di turno che ha visitato la paziente e le ha poi medicato e suturato tale ferita, considerato che, per quanto nella cartella clinica di P.S. sia stato riportato che la giovane non manifestava deficit funzionali, tuttavia, non è stato ivi specificato “…se la valutazione funzionale è stata fatta separatamente per i due tendini flessori del pollice …soprattutto non si specifica se la valutazione è stata fatta anche contro resistenza, come richiesto in questi casi per evitare falsi negativi dovuti al temporaneo effetto dei vincula brevi che restano ancorati alla placca palmare” (cfr. ancora rel. CTU in a.t.p.). Inoltre, non è stata disposta alcuna visita ortopedica in sede di P.S., assicurando così un approfondimento di tipo specialistico, mentre il medico di turno senz'altro avrebbe dovuto (tenuto conto delle comuni procedure di pronto soccorso) ed anche potuto (in difetto di contrarie risultanze, Cont non offerte né dall' né dal sanitario convenuto) richiedere da subito, o rinviare quantomeno a una successiva data, la sottoposizione della paziente a un simile approfondimento e non limitarsi, al contrario, ad indirizzarla dal medico curante, ossia da un medico di medicina generale, privo come tale della conoscenza specifica delle modalità di gestione di una sospetta lesione tendinea. Ed ancora, non è stato disposto dal sanitario del pronto soccorso un accertamento di tipo ecografico in modo da escludere la possibilità di una lesione tendinea a carico della mano, e ciò sebbene tale esame fosse certamente fattibile in sede di P.S. e dovesse ritenersi doveroso nel caso specifico della
, tenuto conto che - come hanno convincentemente illustrato i CCTTUU, si è detto - “…a Parte_1 fronte di lesioni come quella riportata dalla paziente è frequente che vi sia il coinvolgimento delle strutture tendinee, tanto più considerata la localizzazione della ferita riportata in questo caso al primo dito” (si v. chiarimenti CCTTUU ud. 25.05.23), mentre un esame strumentale che ha rilevato immediatamente l'esistenza della lesione è intervenuto soltanto a distanza di quattro mesi dal trauma e su iniziativa della
11 stessa attrice, il che - come hanno soggiunto i consulenti - “…sottolinea ancora di più la trascuratezza del medico di pronto soccorso, che avrebbe potuto nelle ore immediate dell'accesso al pronto soccorso, eseguire un accertamento diagnostico dirimente (ecografia) ed addirittura nei giorni successivi indirizzare la paziente ad eseguire un esame RM (Risonanza Magnetica)” (cfr. già rel. CTU in a.t.p.). Cont Risultano confermati, così, gli errori ascritti alla e al suo sanitario da parte della Parte_1 per l'omissione del dovuto approfondimento diagnostico della lesione lamentata in sede d'accesso al P.S. e tale inadempienza, che in alcun modo può dirsi contraddetta e superata - come di seguito si dirà - dalle sole allegazioni e produzioni effettuate dalla convenuta costituitasi in questa sede, risulta aver avuto anche una sicura efficienza causale sulla condizione attualmente presentata da parte attrice, considerato che - come hanno evidenziato anche al riguardo i CCTTUU - l'omessa diagnosi ha impedito che la lesione tendinea venisse trattata nell'immediatezza con il compimento di un intervento di reinserzione del tendine e, in tal modo, per quanto possibile emendata, impedendone così anche un'evoluzione in senso peggiorativo quale quella poi verificatasi nei termini già sopra richiamati (si v. ancora chiarimenti CCTTUU, ud. 25.05.23: “…Nell'immediatezza è verosimile che si sia prodotta una lesione parziale del tendine flessore che, in mancanza di reinserzione immediata, si è estesa ed è divenuta una lesione totale interessando quindi la flessione della falange distale del primo dito e quindi la prensione”). Ed invero, come hanno illustrato i consulenti officiati sin dal loro elaborato in a.t.p., “…una semplice visita ortopedica avrebbe diagnosticato la lesione del tendine flessore della falange distale ed avrebbe programmato il ricovero per la reinserzione del tendine stesso…”, mentre nella fattispecie il medico di turno non ha richiesto nell'immediato - come detto - la visita dello specialista ortopedico e tantomeno ha domandato accertamenti ben possibili in sede di P.S. (ecografia) o prescritto alla paziente altri approfondimenti (risonanza magnetica), indirizzandola di contro a un sanitario (il medico curante)
“…che nulla sa come comportarsi in merito alle sospette lesioni tendinee…”, con la conseguenza che ciò “…ha compromesso l'intervento di reinserzione che di solito si fa nell'immediatezza della lesione…”, ovverosia proprio in occasione della rilevazione della lesione o con un intervento programmato da effettuarsi pochi giorni dopo il trauma (si v. ancora rel. CTU in a.t.p.), posto che - come hanno poi anche chiarito i CCTTUU
- sebbene una sottoposizione del paziente a un simile intervento sia astrattamente concepibile anche a distanza di qualche mese, nondimeno, il relativo esito si presenta in tal caso alquanto incerto e senz'altro avrebbe una portata ben più “demolitiva”, stante che “…il tendine tende a retrarsi e dunque è necessario effettuare una esplorazione in sede chirurgica…”, donde la conseguenza di cicatrici più estese, l'esistenza di maggiori rischi e una minore probabilità di successo negli esiti e nel recupero della funzionalità del dito lesionato (cfr. ancora chiarimenti CCTTUU ud. 25.05.23, ove è stato spiegato dal CTU specialista dott. che “…nella relazione è stato citato da me uno studio che dà conto di un Per_2 caso in cui la reinserzione del tendine flessore del primo dito è stata effettuata mi sembra tre mesi dopo. Quindi si tratta di una pratica che astrattamente è possibile, certo che però questo comporta un intervento più demolitivo con cicatrici molto più estese in quanto il tendine tende a retrarsi e dunque è necessario effettuare una esplorazione in sede chirurgica con risultati inoltre meno soddisfacenti, ossia con meno probabilità di successo completo. Vi è poi il rischio di aderenze e vi sono senz'altro ulteriori rischi per un intervento più complesso come quello rispetto a quanto invece avrebbe potuto essere effettuato sin da subito”). Inoltre, se è vero che la ha riportato una lesione che si era procurata accidentalmente Parte_1 da sé prima e a prescindere dall'operato del sanitario - come risulta aver obiettato il c.t. della in sede di a.t.p. - è evidente che tale lesione avrebbe potuto e dovuto essere fatta oggetto, CP_4 previo espletamento di un compiuto approfondimento diagnostico, del suddetto intervento di reiserzione, il quale, ove posto in essere, avrebbe ragionevolmente lasciato residuare a carico della paziente - come hanno poi ben spiegato anche in questa sede i CCTTUU - una situazione menomativa ben diversa e migliore rispetto a quella ad oggi riscontrata, situazione che - anche qui in difetto di alcuna specifica e conducente confutazione ad opera delle convenute - è stata da loro apprezzata in misura pari a un'invalidità di base del 5%, alla quale si è invece aggiunto, in termini di “danno differenziale” ascrivibile alla sopra descritta malpractice sanitaria, un pregiudizio consolidatosi ai danni della perizianda già indicato nell'elaborato in a.t.p. nei termini di un maggior danno del 5%, tenendo 12 conto - come già spiegato dai consulenti in tale elaborato - dei baremes comunemente in uso in ambito medico legale e considerando opportunamente sia la natura della menomazione rilevata (connotata dalla limitazione funzionale già sopra descritta), sia il distretto interessato dalla stessa, consistente appunto nel pollice della mano sinistra della paziente, “…il quale ha una funzione fondamentale nella presa della mano, per l'opposizione con le altre dita” (cfr. chiarimenti CCTTUU, ud. 25.5.23 cit.). In tal senso, hanno quindi correttamente vagliato i CCTTUU, in relazione alla ravvisata negligenza del sanitario e della struttura, i soli pregiudizi che possono dirsi causalmente riconducibili al loro errato operato rispetto a quelli che la paziente avrebbe, invece, comunque riportato a causa del sinistro occorsole anche ove vi fosse stata una prestazione medica corretta. Le conclusioni che precedono, fondate sui rilievi persuasivamente operati dai consulenti Cont officiati, non possono dirsi inficiate, poi, da quanto allegato e prodotto dalla in questa sede, né trovano smentita nelle osservazioni critiche già presentate in corso di a.t.p. dall'ulteriore convenuta
. CP_4 Cont Infatti, per quel che concerne la è agevole rilevare che la stessa non ha allegato alcunché di concreto e specifico, anche solo sul piano assertivo, al fine di suffragare il suo assunto secondo cui non vi sarebbe stata alcuna colpa ascrivibile all'attività posta in essere dal sanitario in sede di pronto soccorso, e tantomeno possono dirsi precise e conducenti le deduzioni formulate da tale convenuta con riferimento alla mancata dimostrazione del nesso causale tra l'errato trattamento medico e il pregiudizio lamentato da parte attrice, essendosi arrestate tali deduzioni ad affermazioni del tutto astratte e generiche, prive di alcuna seria ed effettiva presa di posizione su quanto evidenziato al riguardo dai CCTTUU nella loro relazione e con i chiarimenti forniti in corso d'istruttoria. Né diversamente è a dirsi con riferimento alla sola produzione effettuata da tale convenuta, recante la relazione di servizio redatta dalla stessa , atteso che da tale relazione è possibile CP_4 trarre soltanto la conferma dell'omesso espletamento di qualsivoglia ulteriore attività diversa dalla mera osservazione esterna della ferita presentata dalla paziente in occasione del suo accesso al P.S. e dalla medicazione e suturazione della stessa, mentre è da escludere, sulla scorta di quanto sopra già osservato, che l'operato di tale sanitario abbia realmente assicurato il rispetto di “…tutte le procedure indispensabili…” per un corretto trattamento della situazione presentata dalla , non emergendo Parte_1 in realtà dalla cartella di pronto soccorso che vi sia stata neppure un'attenta e compiuta valutazione della funzionalità del dito lesionato, non meglio specificata né nella cartella stessa, né nella relazione Cont in disamina (cfr. doc. 2 fasc. . Inoltre, analoghe considerazioni devono operarsi sulle obiezioni sollevate dalla , a CP_4 mezzo del suo c.t., in sede di a.t.p., avendo i CCTTUU ben spiegato perché e in quali termini debba ritenersi che l'attività posta in essere da tale sanitario sia stata carente al momento in cui la paziente ha fatto accesso al pronto soccorso e sulla base di quali (plurimi) elementi possa dirsi che tale lesione, lungi dall'essere riferibile ad altro trauma occorsole successivamente (trauma di cui non è emersa, invero, alcuna evidenza sia in sede di a.t.p., sia nel corso di questo giudizio), sia stata riportata con l'infortunio del 02.07.2015 ed erroneamente non rilevata in P.S. a causa dello scorretto e lacunoso approccio diagnostico impiegato dal medico di turno.
Ed ancora, non può avere seguito agli odierni fini l'ulteriore obiezione avanzata dal suddetto c.t. in corso di a.t.p. secondo cui nemmeno i sanitari che ebbero a visitare la ragazza dopo le sue dimissioni dal pronto soccorso, segnatamente in occasione della rimozione dei punti di sutura, abbiano disposto la sua sottoposizione a un approfondimento strumentale ed indirizzato la a un Parte_1 intervento di reinserzione del tendine (intervento che, si è detto, avrebbe dovuto essere effettuato, poi, a breve distanza dal trauma, essendone del tutto incerti l'utilità e gli esiti a distanza di mesi da quest'ultimo, allorché l'attrice è stata sottoposta all'esame ecografico dell'ottobre 2015), dal momento che è evidente che la negligenza eventualmente ascrivibile anche a un altro operatore sanitario non vale a far escludere la colpa del medico che aveva inizialmente preso in cura la paziente e che, sotto il profilo causale, deve escludersi, in base ai principi dettati dall'art. 41 c.p. (rilevanti come noto anche in tema
13 di causalità ai fini della responsabilità civile), che una successiva condotta parimenti colposa tenuta da un altro sanitario possa rilevare quale causa “interruttiva” del nesso causale ove tale condotta non abbia assunto il carattere dell'assoluta imprevedibilità e inopinabilità, quale situazione che senz'altro non ricorre nel caso in cui il sanitario successivamente intervenuto sia incorso nell'inosservanza delle medesime regole dell'arte medica già disattese da quello che lo aveva preceduto (cfr. tra le altre, Cass. pen. 6215/2010). In virtù di quanto precede, deve pertanto ritenersi acclarata, ad avviso del decidente, la responsabilità delle odierne convenute per l'errato approccio diagnostico impiegato nella gestione e nella cura della in occasione del suo accesso al P.S., essendo stata tale erroneità positivamente Parte_1 accertata nella sua sussistenza, così come nella sua efficienza causale, alla luce dei rilievi sopra esposti.
Passando, quindi, allo scrutinio delle conseguenze pregiudizievoli da ricondurre all'errato operato della struttura e del suo medico di turno e cominciando, al riguardo, dal danno biologico permanente lamentato dalla , si è già detto come i CCTTUU abbiano persuasivamente Parte_1 osservato, alla luce dell'esame obiettivo condotto in oo.pp. e dell'esame delle immagini strumentali, che l'attuale condizione della perizianda deve descriversi nei termini di una “Lesione permanente della inserzione del tendine flessore della falange distale del Iˆ dito mano sx con impossibilità della flessione del Iˆ dito” (cfr. ancora rel. CTU).
Al contempo, i consulenti hanno inoltre chiarito - come già evidenziato - che “…la paziente ha riportato un danno differenziale nel senso che vi sarebbero state comunque delle conseguenze pregiudizievoli per effetto dell'infortunio che non sarebbero venute meno neppure a fronte di una condotta del sanitario corretta …” e, richiamando i baremes in uso in ambito medico legale, il maggior danno da ricondurre all'errato trattamento medico è stato motivatamente stimato dai CCTTUU in misura pari al 5% a fronte di un'invalidità complessiva attuale del 10%.
Né l'apprezzamento così operato dai CCTTUU in merito all'entità di tale danno da riferire causalmente alla condotta negligente delle convenute può ritenersi contraddetto da elementi addotti in Cont senso contrario da queste ultime, non avendo la costituitasi, e/o il sanitario qui rimasto contumace, confutato in alcun modo né nel corso del presente giudizio, né in sede di a.t.p., le valutazioni persuasivamente espresse sul punto dai consulenti officiati. Recependo dunque tali valutazioni e procedendo alla liquidazione del danno biologico permanente accertato in capo alla , vi è a questo punto da osservare, però, che quest'ultima Parte_1 ha specificamente individuato l'importo preteso in ristoro a tale titolo (così come pure, come ora si dirà, a titolo di danno biologico temporaneo), indicando per tale voce risarcitoria l'ammontare di €
5.649,00, così quantificata non solo nel corpo e nelle conclusioni del suo atto di citazione (quest'ultimo richiamato, poi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.12.2024), ma anche nei successivi scritti conclusionali, ove all'esito dell'istruttoria espletata e tenendo conto di tutti gli elementi acquisiti anche in questa sede ai fini della “aestimatio” del danno, l'attrice ha insistito nel suo assunto che “…il danno non patrimoniale complessivo subito …dovrà essere liquidato come segue: DANNO INVALIDITA' PERMANENTE 5% € 5.649,00 INVALIDITA' TOTALE ASSOLUTA € 1.424,70 INVALIDITA' TEMPORANEA AL 50% € 712,35” (si v. pag. 14, comparsa conclusionale attorea, ed analogamente pag.
6 memoria di replica del 14.02.25). Ebbene, ritiene il giudicante che tale contegno processuale valga a circoscrivere il quantum riconoscibile alla danneggiata nei limiti dell'ammontare puntualmente indicato e domandato dalla medesima, dovendosi, del resto, escludere che possa annettersi rilevanza in diverso senso, nel caso che occupa, alla circostanza che la abbia poi anche ripetuto, con il richiamo all'udienza del Parte_1
12.12.2024 delle conclusioni dell'atto di citazione e nell'ambito dei suoi scritti conclusivi, la formula
“…o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia” (si v. ancora, da ultimo, comparsa conclusionale attorea, pag. 15). In proposito, va infatti considerato l'orientamento condivisibilmente espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra
14 equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non costituisce una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre tale principio non si applica se, all'esito dell'istruttoria, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile dell'espressione utilizzata” (cfr. tra le altre, Cass. civ. 12724/2016; nello stesso senso, si v. inoltre, già Cass. civ. 6350/2010 e, più di recente, Cass. civ. 35302/2022, nonché Cass. civ. 29537/2024). Inoltre, in materia di responsabilità sanitaria è noto che il legislatore abbia previsto, già con l'introduzione dell'art. 33 DL. 158/12, conv. in L. 189/12, l'applicabilità ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/2005 (si v. al riguardo, anche Cass. civ. 1157/2020), con la conseguenza che tale liquidazione, per i pregiudizi che qui vengono in rilievo, risulta ragionevolmente determinabile nel quantum una volta che siano state acquisite con l'istruttoria tutte le circostanze da ritenersi rilevanti ai fini del suo compimento, ed è proprio alla stregua della tabella legislativa già adottata in attuazione dell'art. 139 cit. alla data dell'instaurazione del presente giudizio che la risulta avere inequivocamente individuato e Parte_1 delimitato l'importo risarcitorio da lei domandato per il danno biologico permanente di € 5.649,00 (così come pure per il danno biologico temporaneo, per € 2.137,05), sia nel suo atto di citazione (considerata la relazione peritale già depositata a quella data nel procedimento di a.t.p.), sia negli scritti conclusionali, avendo riguardo a tale fine alla sua età all'epoca dell'evento lesivo (individuata in 25 anni, stante la sua data di nascita del 26.09.90) e l'entità dell'invalidità permanente del 5%, così come quantificata dai CCTTUU quale conseguenza dell'errata prestazione sanitaria. Né vale a far concludere in diverso senso l'ampliamento della somma complessiva richiesta in ristoro dalla nella sua comparsa conclusionale (somma comprensiva anche dei pregiudizi Parte_1 patrimoniali da lei lamentati per le spese di CTU e del procedimento di a.t.p. svoltosi ante causam), atteso che tale ampliamento risulta riconducibile alla domanda ivi avanzata dalla medesima volta ad ottenere anche il riconoscimento di una somma a titolo di danno morale, di cui l'attrice ha domandato
- come si dirà - il riconoscimento nei suoi scritti conclusivi per l'importo “…stimabile, in via percentuale
o equitativa, nel 25% del danno biologico”. Tenuto conto di tanto e stante il principio sancito dall'art. 112 c.p.c., la liquidazione da effettuare in questa sede del danno biologico permanente accertato in capo alla quale Parte_1 conseguenza dell'errato trattamento medico deve essere dunque operata, ad avviso del decidente, nei limiti del quantum specificamente richiesto dall'interessata in misura pari a € 5.649,00, corrispondente alla somma liquidabile in base alle anzidette tabelle legislative per soggetti dell'età sopra indicata a fronte di un'invalidità permanente del 5%, ammontare questo che è da ritenere senz'altro dovuto a parte attrice alla luce dei rilievi sopra esposti e che deve essere, poi, incrementato degli interessi da lei domandati dalla data dell'evento lesivo, da riconoscere quali cd. interessi compensativi diretti a risarcire il pregiudizio che può presumersi le sia derivato dal ritardato risarcimento dovuto, tenendo conto della normale remuneratività riconosciuta al denaro dal legislatore in misura pari agli interessi legali, sia pure con la precisazione che il ristoro in parola non può che liquidarsi avendo riguardo alla somma suddetta devalutata alla data dell'evento dannoso e rivalutata poi di anno in anno, onde evitare un'indebita locupletazione altrimenti prodotto da un congiunto riconoscimento di rivalutazione e interessi, in conformità con i principi costantemente espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. sez. un. 1712/1995 e tra le altre, più di recente, Cass. civ. 6867/2022, che ha evidenziato, in particolare, in tema di rivalutazione e interessi, che “Gl'interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura differenti da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 cod. civ., essendo volti a compensare il pregiudizio subìto dal creditore per il ritardo nel conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, del quale costituiscono quindi una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di rivalutazione monetaria;
quest'ultima non costituisce a sua volta il risarcimento di un danno maggiore e distinto, ma soltanto una diversa 15 espressione monetaria del danno medesimo, che, per rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, deve risultare adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui viene emanata la pronuncia giudiziale. Nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito deve pertanto ritenersi implicitamente inclusa anche la richiesta di riconoscimento delle predette voci, quali componenti indispensabili del risarcimento, che il giudice di merito deve attribuire anche se non espressamente richieste, pure in grado di appello, senza incorrere per ciò solo in ultrapetizione”).
Per quel che attiene inoltre il danno biologico temporaneo, hanno convincentemente evidenziato i CCTTUU che all'errato trattamento medico è conseguita una maggiore inabilità temporanea assoluta e parziale sofferta dalla paziente rispetto a quella che la stessa avrebbe, invece, riportato a fronte di un'esatta prestazione sanitaria, tenendo conto delle limitazioni da lei patite a fronte dell'omessa tempestiva diagnosi della lesione tendinea e del conseguente mancato compimento di un intervento di reinserzione, e tale inabilità è stata stimata, in particolare, dai consulenti sin dal procedimento di a.t.p., in un periodo di 30 gg. di ITA e in un ulteriore periodo di 30 di ITP al 50%, anche qui scomputando l'inabilità assoluta e parziale che la giovane avrebbe egualmente sopportato tenendo conto pure delle limitazioni derivanti da “…l'applicazione di una stecca per l'immobilizzazione del dito” (cfr. rel. CTU in a.t.p., nonché chiarimenti CCTTUU ud. cit.).
Sulla base di tali valutazioni, che il giudicante ritiene di condividere in assenza di alcuna specifica contestazione effettuatane dalle convenute, la liquidazione di tale ulteriore pregiudizio conduce, quindi, al riconoscimento in favore della di un risarcimento così come da lei Parte_1 domandato a tale titolo, in coerenza con le tabelle legislative già sopra menzionate, di € 2.137,05 complessivi (di cui € 1.424,70 per l'ITA e € 712,35 per l'ITP), ed anche tale somma deve essere poi incrementata, così come fondatamente richiesto dalla stessa, degli interessi compensativi volti a rimediare al pregiudizio da ritardato ristoro, previa devalutazione alla data dell'evento lesivo e rivalutazione di anno in anno sino al momento della presente decisione. In relazione ai danni biologici permanente e temporaneo l'importo complessivo dovuto alla
, comprensivo anche degli interessi sulle suddette somme devalutate al 02.07.15 e via via Parte_1 rivalutate di anno in anno sino ad oggi in base agli indici Istat, è quindi pari a € 10.169,49 (quale importo risultante dalla sommatoria di € 7.378,26, liquidati alla data attuale per il danno biologico permanente e comprensivi degli interessi compensativi calcolati, previa devalutazione e rivalutazione anno per anno, al tasso legale dalla data dell'illecito ad oggi + € 2.791,23, liquidati alla data attuale per il danno biologico temporaneo inclusi gli interessi compensativi conteggiati con le medesime modalità), mentre dalla data dell'odierna pronuncia, con la conversione del debito di valore in debito di valuta, saranno dovuti all'attrice sulla somma sopra indicata gli interessi ex art. 1282 c.c. al tasso legale sino all'integrale soddisfo. Alcun importo può riconoscersi, invece, alla a titolo di danno morale, atteso che tale Parte_1 voce risarcitoria è stata richiesta dall'interessata soltanto negli scritti conclusionali, mentre nessuna domanda e, in ogni caso, nessuna allegazione è stata avanzata dalla medesima nell'atto di citazione o nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. onde prospettare e suffragare l'esistenza anche di un pregiudizio di natura morale interiore derivatole dall'errato trattamento medico per cui è causa. Invero, in primo luogo - alla luce di quanto dedotto dall'attrice nella sua memoria di replica del 14.02.25 - si impone una preliminare ricognizione del significato da attribuire alla voce di danno evocata, non potendosi sovrapporre e confondere il danno morale, richiesto in ristoro dalla Parte_1 nei suoi scritti conclusivi, con le implicazioni pregiudizievoli che la menomazione permanente dell'integrità psicofisica riportata dal danneggiato determina sulle sue quotidiane attività “dinamico- relazionali”, implicazioni queste ultime che afferiscono, invece, al danno biologico secondo la definizione di tale pregiudizio recepita anche dal legislatore negli artt. 138 e 139 d.lgs. 209/05, consistente proprio nella compromissione che scaturisce dalla lesione arrecata alla salute nello svolgimento da parte del danneggiato delle sue attività “esistenziali”, di natura a-reddituale. Così, è per tale ragione che la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente evidenziato e, anche da
16 ultimo, ribadito che, in presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione al danneggiato di una somma di denaro a titolo di “danno dinamico- relazionale”, giacché tale ulteriore ristoro andrebbe a risarcire pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente riconosciuto in capo allo stesso, comprensivo (o meglio, coincidente) con tutte le limitazioni sul piano delle sue attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale subìta (cfr. Cass. civ. 7513/2018 e, nel medesimo senso, tra le altre, Cass. civ. 9006/2022). Di contro, il danno morale che l'interessato assuma di avere riportato a seguito della lesione inferta alla sua integrità psicofisica è senz'altro meritevole di autonoma considerazione e liquidazione, atteso che lo stesso si atteggia quale pregiudizio ulteriore e diverso dal danno biologico, consistendo non nelle limitazioni che scaturiscono dalla suddetta lesione sul piano delle attività quotidiane e relazionali dell'individuo, ma nel sentimento di sofferenza, di paura, di frustrazione, di vergogna o altra apprezzabile compromissione della sfera morale interiore che, eventualmente, siano conseguiti all'illecito o all'inadempimento. Proprio perché integrante un pregiudizio differente da quello biologico, il riconoscimento dell'ulteriore danno di cui si tratta necessita pur sempre, però, che vi sia l'allegazione da parte dell'interessato della sua specifica e concreta sussistenza e che risultino, dunque, quantomeno dedotti elementi tali da far presumere, nel singolo caso oggetto d'esame, che lo stesso abbia riportato, in conseguenza dell'evento occorsogli, anche un'apprezzabile compromissione di natura morale interiore. In particolare, è stato osservato anche dalla giurisprudenza di legittimità più recente che “…in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, debba rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile… è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti… ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili…”, con la precisazione, però, che “…con particolare riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, varrà considerare la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto… a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo…” e a far ravvisare, dunque, “…l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale… ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani…” (cfr. Cass. civ. 6444/2023; si v. inoltre, tra le altre, già Cass. civ. 25164/2020, la quale, nel ribadire che “…la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo…”, ha al contempo rammentato, anch'essa, che ai fini del riconoscimento di tale ulteriore voce di danno è onere del danneggiato almeno allegare l'esistenza di sofferenze morali interiori riportate in conseguenza dell'evento lesivo “…così definitivamente superandosi la concezione del danno in re ipsa, secondo la quale il danno costituirebbe una conseguenza imprescindibile della lesione, tale da
17 rendere sufficiente la dimostrazione di quest'ultima affinché possa ritenersi sussistente il diritto al risarcimento…”, e nel medesimo senso, già Cass. 7513/18 cit., nonché Cass. civ. 30461/2024). Ebbene, in relazione al caso che occupa, non può non rilevarsi che alcuna deduzione è stata effettuata dalla nell'atto di citazione e nella memoria ex art. 1836 n. 1 c.p.c. (e così, anche nei Parte_1 suoi successivi scritti difensivi prima della rimessione della causa in decisione), in merito all'eventuale esistenza, nei termini sopra evidenziati, di un danno morale da lei riportato per effetto dell'errato trattamento medico, non essendo stata mai neppure avanzata dall'attrice una domanda al riguardo ed essendosi questa limitata a lamentare nell'atto introduttivo (poi non meglio specificato in proposito nella memoria ex art. 1836 n. 1 cit.) soltanto non meglio definiti “disagi esistenziali”, disagi che, oltre che genericamente allegati, non valgono affatto a far ravvisare - per quanto detto - un autonomo pregiudizio di natura morale interiore, essendo da ricondurre semmai alle limitazioni riportate dalla giovane nell'esplicazione delle sue attività di vita quotidiana per effetto della lesione riportata al primo dito. Né può annettersi rilevanza ai presenti fini a quanto allegato dalla soltanto nell'ambito Parte_1 dei suoi scritti conclusionali, dal momento che è evidente che un'attività finalizzata (a domandare e) ad allegare anche un pregiudizio di natura morale non può intervenire, per la prima volta, nelle memorie di cui all'art. 190 c.p.c., aventi esclusivamente una funzione illustrativa di domande ed eccezioni già ritualmente introdotte in corso di causa, e ciò non senza rilevare, comunque, che neppure in tali scritti difensivi risultano dedotti specifici pregiudizi di natura morale interiore, se si considera il riferimento ivi operato dall'attrice pur sempre alle sole limitazioni riportate nelle sue attività di vita quotidiana derivanti dalla suddetta lesione. Conclusivamente, in virtù dei precedenti rilievi, deve riconoscersi alla il diritto al Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 10.169,49, quale ristoro fondamente domandato dalla medesima per i danni biologici permanente e temporaneo patiti per effetto dell'errata prestazione medica, comprensiva di rivalutazione e interessi come sopra determinati, e da tanto deriva la condanna delle convenute, in solido tra loro ex art. 20551 c.c., al versamento di tale somma in favore dell'attrice, unitamente agli interessi legali ex art. 1282 c.c. da calcolarsi dalla data della presente condanna e sino al soddisfo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, che ha condotto all'accoglimento delle domande proposte dalla con l'atto di citazione, la regolamentazione delle spese di lite va infine effettuata Parte_1 Cont condannando le convenute e , in solido tra loro ai sensi degli artt. 91 e 97 c.p.c., al CP_4 rimborso di tali spese a favore della , rimborso che nella specie deve inoltre estendersi, così Parte_1 come da lei richiesto, alle spese per il procedimento di a.t.p. svoltosi ante causam, tenuto conto del principio più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “…le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, e vanno prese in considerazione, nel successivo giudizio di merito ove l'accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente…” (cfr. tra le molte, Cass. civ. 15492/2019; più di recente, anche Cass. civ. 29850/2023).
Con riferimento all'odierno giudizio, le spese processuali devono liquidarsi, poi, tenendo conto del valore della lite in base al decisum (scaglione tra € 5.200,01 e € 26.000,00) e dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 s.m.i., nel testo risultante dalle modifiche di cui al D.M. 147/2022 (si v. art. 6 di tale decreto, secondo cui “Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, e già Cass. civ. 17577/2018), salva la decurtazione del 50% per le fasi istruttoria e decisionale, giustificata dalla natura dell'istruttoria concretamente espletata (a fronte del rigetto delle richieste di prova orale e della sola riconvocazione a chiarimenti dei CCTTUU già nominati in sede di a.t.p.) e dal conseguente minor impegno difensivo resosi necessario anche in sede conclusiva, pervenendosi così a un importo per compensi pari a € 3.387,00, cui devono aggiungersi il rimborso per le spese vive documentate di € 166,80, il rimborso forfettario per le spese generali del 15% ex art. 22 D.M. 55/14 cit. e iva e cpa come per legge.
18 Relativamente alle spese del procedimento di a.t.p., le stesse vengono invece liquidate con applicazione della disciplina di cui al D.M. 55/14 cit. nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.M. 147/22, stante l'esaurimento del procedimento prima dell'entrata in vigore di tale decreto, e considerando il valore della lite già sopra indicato e i parametri medi previsti da tale disciplina si perviene a un importo di € 2.225,00 a titolo di compensi, cui si aggiungono € 189,01 per spese vive, il rimborso forfettario per le spese generali ex art. 2 cit. e iva e cpa come per legge.
Sempre in considerazione dell'esito del presente giudizio e della CTU già assunta in sede di a.t.p. e qui acquisita ai sensi dell'art. 696 bis5 c.p.c., anche le spese relative alla consulenza tecnica vanno infine poste a carico delle convenute, con la loro conseguente condanna, in solido, al relativo rimborso in favore dell'attrice, nell'importo che risulta essere stato posto a suo carico nel procedimento di a.t.p. di
€ 1.500,00 per ciascun consulente officiato (cfr. ordinanza resa all'udienza del 23.01.2020, nel procedimento di a.t.p., e doc. 7, 8 fasc. attoreo).
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando sulla causa civile indicata in epigrafe, ogni ulteriore richiesta, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
Accerta e dichiara il diritto di al risarcimento dei danni subìti in conseguenza Parte_1 dell'errata prestazione sanitaria per cui è causa, che liquida alla data attuale nella somma complessiva di € 10.169,49 per i danni biologici permanente e temporaneo comprensivi anche degli interessi compensativi dovuti dalla data dell'evento lesivo sino al momento della presente liquidazione e, per l'effetto, condanna la e , in Controparte_1 Controparte_4 solido tra loro, al pagamento di tale somma in favore di , unitamente agli interessi Parte_1 legali dovuti su tale somma dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo;
Condanna la e , in solido tra loro, al rimborso in Controparte_1 Controparte_4 favore di delle spese del presente giudizio e di quelle del procedimento di Parte_1 accertamento tecnico preventivo RG. n. 2273/2019, che liquida, rispettivamente, in € 3.387,00 per compensi e € 166,80 per spese vive, quanto all'odierno giudizio, e in € 2.225,00 per compensi e € 189,01 per spese vive, quanto al procedimento di a.t.p., importi ai quali vanno aggiunti, per entrambi i procedimenti, il rimborso forfettario per spese generali e iva e cpa come per legge;
Pone definitivamente a carico della 6 e di le spese Controparte_1 Controparte_4 della CTU assunta nel procedimento di a.t.p. RG. n. 2273/2019, con la loro conseguente condanna, in solido, al relativo rimborso nell'importo di € 3.000,00 in favore di . Parte_1
Così deciso in Velletri in data 29.06.2025.
IL GIUDICE dott.ssa Federica Nardi
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