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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16434 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24224/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservata in decisione in data 15 luglio 2025, con termine per memorie di replica al
14 ottobre 2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Daniele Berardi Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Domenico Vizzone Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo su LI NF
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. verbale 15.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sullo svolgimento del processo
1.1 ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento dell'indennizzo dovutogli per l'infortunio verificatosi in data 19.01.2019.
Ha dedotto che:
1 - il giorno 19 gennaio 2019 era caduto, procurandosi lesioni a fronte delle quali era stato costretto a recarsi presso il P.S. del Policlinico Casilino, ove gli era stata formulata la diagnosi di “Cuneizzazione di D12” con prognosi di gg. 30;
- dalle lesioni era derivata un'invalidità permanente quantificata dal medico legale di parte, dott. , in misura pari al 20%, oltre a gg. 30 di I.T.A e gg. 30 di I.T.P. al 50%; Per_1
- l'attore, in data 19 luglio 2019, aveva inviato alla , con la quale aveva Controparte_1 stipulato una polizza NF, formale lettera di messa in mora, contenente altresì la indicazione della avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, ma la nota era rimasta senza esito.
Premesso che la polizza prevedeva un indennizzo per invalidità permanente totale di euro
300.000,00, un rimborso spese di euro 7.500,00 ed una indennità di ingessatura giornaliera di euro 30,00, con adozione della Tabelle INAIL per la valutazione dell'invalidità (clausola speciale I101) ed una esclusione di franchigia sul primo scaglione di somma assicurata per euro
90.000,00 (clausola speciale I057), la parte ha quindi argomento il diritto all'indennizzo per €.
60.000/00, oltre le spese anticipate come da fatture depositate.
1.2 Si è costituita in giudizio la , contestando integralmente la domanda Controparte_1 attorea ed in particolare deducendo che:
- il diritto dell'attore era estinto per decorso del termine prescrizionale biennale ex art. 2952 co.
2 c.c., avendo il sig. inviato la prima richiesta di risarcimento in data 24 giugno 2019 Pt_1 per poi notificare l'atto di citazione solo in data 29 marzo 2022;
- l'istante aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo con missiva del 24 giugno 2019, senza indicare le cause e le circostanze dell'infortunio e senza allegare documentazione medica;
- il sig. non aveva provato l'evento denunciato né che le lesioni lamentate fossero Pt_1 riconducibili all'evento in parola;
- la , nonostante il mancato invio della documentazione medica, al fine di Controparte_1 accertare l'entità delle lesioni, aveva disposto visita medico legale nominando a tale scopo il
Dott. ed invitando il sig. ad esibire in originale tutta la Persona_2 Pt_1 documentazione medica in suo possesso, comprensiva di cartelle cliniche, esami ed accertamenti diagnostici (corredati da supporto magnetico quali lastre, CD, USB), unitamente alle ricevute di spese mediche e farmaceutiche;
- il signor , tuttavia, non aveva dato riscontro all'invito a visita né aveva fatto pervenire Pt_1 alcuna documentazione medica, se non in data 29.03.2022, con la notifica dell'atto di citazione;
2 - l'attore neppure con l'atto di citazione aveva indicato le cause e le circostanze dell'infortunio,
e solo al momento della costituzione nel presente giudizio aveva allegato la documentazione medica;
- il contegno dell'assicurato configurava “una sostanziale inosservanza dell'obbligo di correttezza anche nel quadro di una interpretazione coerente con il generale equilibrio del rapporto contrattuale e con i principi di correttezza e buona fede che devono orientare le condotte delle parti nei rapporti contrattuali”, sicché doveva dichiararsi la perdita totale dell'indennizzo ai sensi dell'art 1915 c.c.;
- non erano condivisibili le conclusioni formulate dal CT del sig. poiché le lesioni Pt_1 riportate non erano conseguenza dell'infortunio ma il risultato di un preesistente processo degenerativo;
- l'attore non aveva depositato in originale la documentazione attestante le spese mediche sostenute.
Ha quindi chiesto di respingere la domanda, o, in subordine, di limitare comunque l'indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata, secondo i termini di polizza, riconoscendo la decorrenza dei soli interessi dalla data della sentenza.
1.3 Espletata la CTU medico legale, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, per poi essere rimessa in istruttoria per approfondimenti peritali ed assunzione di prove orali.
1.4 All'esito la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Sull'eccezione preliminare di prescrizione
La compagnia assicuratrice ha eccepito l'estinzione del diritto del signor per Pt_1 intervenuto decorso del termine prescrizionale.
L'eccezione non è fondata e deve essere respinta.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che la prima richiesta di indennizzo, datata 24 giugno 2019,
è pervenuta alla in data 19 luglio 2019. Controparte_1
Con le memorie ex art. 183 co. 6 cpc la difesa del sig. ha prodotto copia della lettera Pt_1 interruttiva della prescrizione (con allegata cartolina di ricevimento), datata 28 gennaio 2021 e ricevuta il successivo 4 febbraio 2021.
L'atto di citazione è stato notificato in data 29 marzo 2022 e, pertanto, entro il termine biennale previsto dall'art. 2952 co. 2 c.c.
Non si condividono le osservazioni svolte dalla difesa della convenuta circa il valore probatorio della raccomandata A/R prodotta in copia.
3 Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, vige “in tema di interruzione della prescrizione, il principio della presunzione di coincidenza di contenuto tra
l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto (così Cass. n. 10630 del 22/05/2015, Cass. 23920/2013 )” (Cass. 13488/11). Part Nel caso di specie, le argomentazioni della convenuta circa l'ipotetica riferibilità dell' ad altra e diversa comunicazione sono rimaste prive di prova.
3. Sulla domanda di indennizzo
La ha eccepito l'inoperatività della garanzia ex artt.
5.1 CGA e 1915 c.c. per Controparte_1 non avere l'attore provato l'evento assicurato, nella specie l'infortunio, e per non avere egli prestato la propria collaborazione, avendo la controparte, nonostante le sollecitazioni in tale senso, omesso di inviare la copia della documentazione medica relativa alle lamentate lesioni personali e di sottoporsi a visita presso il medico incaricato dalla Compagnia.
Orbene, è documentale la richiesta di indennizzo da parte dell'attore.
Sebbene la compagnia assicuratrice abbia dedotto di avere riscontrato prontamente l'assicurato mediante missiva del 4 agosto 2020, contenente l'invito a visita ed a trasmettere la documentazione medica in originale, l'attore ha contestato la predetta circostanza, adducendo di non avere mai ricevuto la missiva.
Dell'invio all'assicurato della nota del 4.8.2020 non è stata fornita prova alcuna, sicché manca ogni evidenza di una condotta non collaborativa del sig. , non essendo documentate le Pt_1 richieste in tal senso formulate dalla compagnia, quanto all'invio di documentazione medica ed all'invito a sottoporsi a visita medico legale.
Ciò posto, relativamente alla prova dell'infortunio, l'attore ha depositato agli atti del giudizio il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso del Policlinico Casilino in data 19 gennaio 2019, giorno del sinistro, ove si legge “il paziente giunge per trauma dell'emilato dx in seguito a caduta mentre portava il cane a guinzaglio” (doc. 4A atto di citazione).
A ciò si aggiunga che, nel corso della prova per testi, il sig. ha riferito: “Quel Testimone_1 giorno ero insieme al , al parco che è vicino a casa nostra e dove giocavamo da piccoli. Pt_1
Era tardo pomeriggio. era con il cane;
non so dire con esattezza la razza, forse Pt_1 labrador, però è una cane grande, nero, dal pelo corto. Si chiama ZZ. ZZ era grosso e vivace;
ad un certo punto ZZ ha tirato il guinzaglio e è caduto. Accompagnai Pt_1 Pt_1 in pronto soccorso, presso il Policlinico Casilino, con la mia auto. ADR: si era fatto Pt_1
4 male su di un lato;
non ricordo più precisamente;
però ricordo che si era fatto male, altrimenti non saremmo andati al Pronto soccorso;
aveva dolori”. Pt_1
Tanto premesso, deve rilevarsi che:
- il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
- trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (“In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Nei casi in cui ai fini della ricomprensione del rischio nella garanzia rilevi anche l'elemento psicologico del danneggiante, di questo l'assicurato può fornire prova anche mediante presunzioni” cfr. Cass. sent. n. 30656/2017);
- nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali, che trovano riscontro positivo nella documentazione di PS, consentono di ritenere provato che l'evento appartenga al genus degli eventi assicurati e che si sia verificato nello spazio temporale coperto dalla garanzia assicurativa.
Risulta, pertanto provato il fatto storico, la sussumibilità dello stesso tra i rischi oggetto della garanzia assicurativa e, per l'effetto, il diritto dell'istante ad ottenere il relativo indennizzo.
4. Sulla quantificazione dell'indennizzo
Relativamente alla quantificazione dell'indennizzo, occorre premettere che, a termini di polizza, le garanzie prestate erano le seguenti: euro 300.000,00 per Invalidità Permanente, euro
7.500,00 per Rimborso Spese Mediche ed euro 30,00 per Indennità giornaliera da ingessatura.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3.3 (Invalidità permanente, la determinazione dell'indennizzo)“l'indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti artt.
3.1 e
3.2, con le seguenti modalità per scaglione di somma assicurata: fino a euro 250.000,00, si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 5 punti;
sulla parte eccedente euro
250.000,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 10 punti. In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o un arto, la
5 Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia sulla parte di somma assicurata fino a euro 250,000,00. Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia”.
A ciò si aggiunga che l'assicurato ha sottoscritto la condizione contrattuale speciale I057 a termini della quale “A parziale deroga dell'art. 3.3 … si conviene che sul primo scaglione di somma assicurata non si applica la relativa franchigia prevista in polizza fino ad Euro
90.000,00”.
Ciò posto, l'attore ha prodotto una consulenza medico legale di parte da cui si ricava che il sig.
ha riportato in esito alla caduta una IP pari al 20%, giorni 30 di ITA e giorni 30 di ITP Pt_1 al 50%.
Di contro, la società convenuta ha contestato le predette risultanze, eccependo che le patologie riscontrate dal CTP non fossero eziologicamente riconducibili all'evento de quo, risultando piuttosto il risultato di processi degenerativi di patologie preesistenti.
In corso di causa è stata espletata CTU medico legale
Il consulente ha rilevato:
a) un “Deficit algico della colonna dorso-lombare con riduzione della lordosi lombare, presenza di cuneizzazione anteriore D12 gia' in sede di PS ed ernia discale L4-L5, consistenti in dolore e limitazione funzionale del rachide non indennizzabile ex condizioni di polizza poiché menomazione preesistente”;
b) un “Deficit algico della spalla destra in esito a lesione parziale della cuffia in esito trauma contusivo in destrimane”, quest'ultimo in nesso casuale con l'infortunio per cui è causa.
Con tali valutazioni si concorda, atteso che, come evidenziato dal CTU (cfr. relazione integrativa) “al PS del 19-01-2019 la spalla era obiettivata (E.O.: … dolorabilità sulla spalla destra e in regione scapolare, limitazione antalgica all'abduzione dell'AS dx... ) e che la ecografia del 21-01-2019 citava segni di danno recente (Il tendine del sovraspinoso presenta ipoecogenicità in sede preinserzionale da piccola lesione. Discreta sofferenza per aumento di spessore del tendine dell'infraspinoso. Presente versamento nella capsula articolare e nella borsa sottoglenoidea)”.
Orbene, le conclusioni del CTU, che questo giudicante condivide integralmente, sono le seguenti: IP 8%, ITA giorni 30, ITP giorni 20, spese mediche giudicate congrue euro 182,66.
6 Tanto considerato, in applicazione delle disposizioni negoziali (cfr. Nota informativa lettera B
n.3 e CGA art. 3.3, doc. 6 atto di citazione) ed alla luce degli accertamenti medico legali,
l'indennizzo deve essere liquidato come segue:
- Euro 7.200,00 (scaglione di somma assicurata fino ad euro 90.000,00 senza franchigia – euro
900,00 x 8 punti di invalidità):
- Euro 4.800,00 (scaglione di somma assicurata, di euro 160.000,00, pari ad euro 250.000,00 – euro 90.000,00, con franchigia di 5 punti di invalidità, e quindi euro 1.600,00 x 3 (8-5) punti di invalidità);
- Euro 0,00 (scaglione di somma assicurata, di euro 50.000,00, pari ad euro 300.000,00 – euro
250,000,00, con franchigia di 10 punti di invalidità),
e così per un totale di euro 12.000,00.
Quanto alle spese mediche, giudicate congrue dal CTU nella misura pari ad euro 182,66, le stesse devono essere rimborsate a signor dal momento che le relative fatture risultano Pt_1 debitamente prodotte e sottoscritte per quietanza liberatoria (cfr. doc. 5A e 5B atto di citazione).
Non può, invece, essere ammessa al rimborso la spesa per la perizia di parte effettuata nella fase stragiudiziale in quanto trattasi di voce di danno non coperta dalla garanzia contrattuale.
L'indennizzo, dunque, complessivamente spettante al sig. ammonta ad euro Pt_1
12.182,66, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cpc, dalla costituzione in mora (4 febbraio 2021).
Deve ritenersi tardiva la richiesta di vedersi riconoscere il saggio di cui al co. 4 dell'art 1284 cc dalla domanda giudiziale, essendo stata la relativa domanda formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata in data 22.11.2024.
5.Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definito di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara l'inadempimento della e, per l'effetto, la condanna a Controparte_1 corrispondere al signor l'indennizzo pari ad euro 12.182,66, oltre interessi Parte_1 legali, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cpc, dal 4 febbraio 2021;
2) condanna la a rifondere all'Avv. Daniele Berardi, dichiaratosi antistatario, Controparte_1 le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre euro 125,00 per spese di
7 iscrizione della causa a ruolo ed euro 366,00 per spese di CTP, nonché spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Roma il 20.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 24224/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, riservata in decisione in data 15 luglio 2025, con termine per memorie di replica al
14 ottobre 2025, e vertente
TRA
, con il patrocinio dell'Avvocato Daniele Berardi Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'Avvocato Domenico Vizzone Controparte_1
CONVENUTA
Oggetto: indennizzo su LI NF
CONLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. verbale 15.9.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Sullo svolgimento del processo
1.1 ha convenuto in giudizio la chiedendone la condanna Parte_1 Controparte_1 al pagamento dell'indennizzo dovutogli per l'infortunio verificatosi in data 19.01.2019.
Ha dedotto che:
1 - il giorno 19 gennaio 2019 era caduto, procurandosi lesioni a fronte delle quali era stato costretto a recarsi presso il P.S. del Policlinico Casilino, ove gli era stata formulata la diagnosi di “Cuneizzazione di D12” con prognosi di gg. 30;
- dalle lesioni era derivata un'invalidità permanente quantificata dal medico legale di parte, dott. , in misura pari al 20%, oltre a gg. 30 di I.T.A e gg. 30 di I.T.P. al 50%; Per_1
- l'attore, in data 19 luglio 2019, aveva inviato alla , con la quale aveva Controparte_1 stipulato una polizza NF, formale lettera di messa in mora, contenente altresì la indicazione della avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, ma la nota era rimasta senza esito.
Premesso che la polizza prevedeva un indennizzo per invalidità permanente totale di euro
300.000,00, un rimborso spese di euro 7.500,00 ed una indennità di ingessatura giornaliera di euro 30,00, con adozione della Tabelle INAIL per la valutazione dell'invalidità (clausola speciale I101) ed una esclusione di franchigia sul primo scaglione di somma assicurata per euro
90.000,00 (clausola speciale I057), la parte ha quindi argomento il diritto all'indennizzo per €.
60.000/00, oltre le spese anticipate come da fatture depositate.
1.2 Si è costituita in giudizio la , contestando integralmente la domanda Controparte_1 attorea ed in particolare deducendo che:
- il diritto dell'attore era estinto per decorso del termine prescrizionale biennale ex art. 2952 co.
2 c.c., avendo il sig. inviato la prima richiesta di risarcimento in data 24 giugno 2019 Pt_1 per poi notificare l'atto di citazione solo in data 29 marzo 2022;
- l'istante aveva chiesto il pagamento dell'indennizzo con missiva del 24 giugno 2019, senza indicare le cause e le circostanze dell'infortunio e senza allegare documentazione medica;
- il sig. non aveva provato l'evento denunciato né che le lesioni lamentate fossero Pt_1 riconducibili all'evento in parola;
- la , nonostante il mancato invio della documentazione medica, al fine di Controparte_1 accertare l'entità delle lesioni, aveva disposto visita medico legale nominando a tale scopo il
Dott. ed invitando il sig. ad esibire in originale tutta la Persona_2 Pt_1 documentazione medica in suo possesso, comprensiva di cartelle cliniche, esami ed accertamenti diagnostici (corredati da supporto magnetico quali lastre, CD, USB), unitamente alle ricevute di spese mediche e farmaceutiche;
- il signor , tuttavia, non aveva dato riscontro all'invito a visita né aveva fatto pervenire Pt_1 alcuna documentazione medica, se non in data 29.03.2022, con la notifica dell'atto di citazione;
2 - l'attore neppure con l'atto di citazione aveva indicato le cause e le circostanze dell'infortunio,
e solo al momento della costituzione nel presente giudizio aveva allegato la documentazione medica;
- il contegno dell'assicurato configurava “una sostanziale inosservanza dell'obbligo di correttezza anche nel quadro di una interpretazione coerente con il generale equilibrio del rapporto contrattuale e con i principi di correttezza e buona fede che devono orientare le condotte delle parti nei rapporti contrattuali”, sicché doveva dichiararsi la perdita totale dell'indennizzo ai sensi dell'art 1915 c.c.;
- non erano condivisibili le conclusioni formulate dal CT del sig. poiché le lesioni Pt_1 riportate non erano conseguenza dell'infortunio ma il risultato di un preesistente processo degenerativo;
- l'attore non aveva depositato in originale la documentazione attestante le spese mediche sostenute.
Ha quindi chiesto di respingere la domanda, o, in subordine, di limitare comunque l'indennizzo alla minor somma realmente dovuta e provata, secondo i termini di polizza, riconoscendo la decorrenza dei soli interessi dalla data della sentenza.
1.3 Espletata la CTU medico legale, la causa è stata trattenuta una prima volta in decisione, per poi essere rimessa in istruttoria per approfondimenti peritali ed assunzione di prove orali.
1.4 All'esito la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.
2. Sull'eccezione preliminare di prescrizione
La compagnia assicuratrice ha eccepito l'estinzione del diritto del signor per Pt_1 intervenuto decorso del termine prescrizionale.
L'eccezione non è fondata e deve essere respinta.
Risulta, infatti, dagli atti di causa che la prima richiesta di indennizzo, datata 24 giugno 2019,
è pervenuta alla in data 19 luglio 2019. Controparte_1
Con le memorie ex art. 183 co. 6 cpc la difesa del sig. ha prodotto copia della lettera Pt_1 interruttiva della prescrizione (con allegata cartolina di ricevimento), datata 28 gennaio 2021 e ricevuta il successivo 4 febbraio 2021.
L'atto di citazione è stato notificato in data 29 marzo 2022 e, pertanto, entro il termine biennale previsto dall'art. 2952 co. 2 c.c.
Non si condividono le osservazioni svolte dalla difesa della convenuta circa il valore probatorio della raccomandata A/R prodotta in copia.
3 Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo della Corte di Cassazione, vige “in tema di interruzione della prescrizione, il principio della presunzione di coincidenza di contenuto tra
l'atto prodotto dalla parte e quello ricevuto dalla controparte a mezzo raccomandata, salva la prova da parte del destinatario del contenuto diverso di quanto ricevuto (così Cass. n. 10630 del 22/05/2015, Cass. 23920/2013 )” (Cass. 13488/11). Part Nel caso di specie, le argomentazioni della convenuta circa l'ipotetica riferibilità dell' ad altra e diversa comunicazione sono rimaste prive di prova.
3. Sulla domanda di indennizzo
La ha eccepito l'inoperatività della garanzia ex artt.
5.1 CGA e 1915 c.c. per Controparte_1 non avere l'attore provato l'evento assicurato, nella specie l'infortunio, e per non avere egli prestato la propria collaborazione, avendo la controparte, nonostante le sollecitazioni in tale senso, omesso di inviare la copia della documentazione medica relativa alle lamentate lesioni personali e di sottoporsi a visita presso il medico incaricato dalla Compagnia.
Orbene, è documentale la richiesta di indennizzo da parte dell'attore.
Sebbene la compagnia assicuratrice abbia dedotto di avere riscontrato prontamente l'assicurato mediante missiva del 4 agosto 2020, contenente l'invito a visita ed a trasmettere la documentazione medica in originale, l'attore ha contestato la predetta circostanza, adducendo di non avere mai ricevuto la missiva.
Dell'invio all'assicurato della nota del 4.8.2020 non è stata fornita prova alcuna, sicché manca ogni evidenza di una condotta non collaborativa del sig. , non essendo documentate le Pt_1 richieste in tal senso formulate dalla compagnia, quanto all'invio di documentazione medica ed all'invito a sottoporsi a visita medico legale.
Ciò posto, relativamente alla prova dell'infortunio, l'attore ha depositato agli atti del giudizio il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso del Policlinico Casilino in data 19 gennaio 2019, giorno del sinistro, ove si legge “il paziente giunge per trauma dell'emilato dx in seguito a caduta mentre portava il cane a guinzaglio” (doc. 4A atto di citazione).
A ciò si aggiunga che, nel corso della prova per testi, il sig. ha riferito: “Quel Testimone_1 giorno ero insieme al , al parco che è vicino a casa nostra e dove giocavamo da piccoli. Pt_1
Era tardo pomeriggio. era con il cane;
non so dire con esattezza la razza, forse Pt_1 labrador, però è una cane grande, nero, dal pelo corto. Si chiama ZZ. ZZ era grosso e vivace;
ad un certo punto ZZ ha tirato il guinzaglio e è caduto. Accompagnai Pt_1 Pt_1 in pronto soccorso, presso il Policlinico Casilino, con la mia auto. ADR: si era fatto Pt_1
4 male su di un lato;
non ricordo più precisamente;
però ricordo che si era fatto male, altrimenti non saremmo andati al Pronto soccorso;
aveva dolori”. Pt_1
Tanto premesso, deve rilevarsi che:
- il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera;
- trattandosi di fatto costitutivo del diritto, incombe sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro (“In tema di assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, con la conseguenza che ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta all'assicurato-danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro. Nei casi in cui ai fini della ricomprensione del rischio nella garanzia rilevi anche l'elemento psicologico del danneggiante, di questo l'assicurato può fornire prova anche mediante presunzioni” cfr. Cass. sent. n. 30656/2017);
- nel caso di specie, le dichiarazioni testimoniali, che trovano riscontro positivo nella documentazione di PS, consentono di ritenere provato che l'evento appartenga al genus degli eventi assicurati e che si sia verificato nello spazio temporale coperto dalla garanzia assicurativa.
Risulta, pertanto provato il fatto storico, la sussumibilità dello stesso tra i rischi oggetto della garanzia assicurativa e, per l'effetto, il diritto dell'istante ad ottenere il relativo indennizzo.
4. Sulla quantificazione dell'indennizzo
Relativamente alla quantificazione dell'indennizzo, occorre premettere che, a termini di polizza, le garanzie prestate erano le seguenti: euro 300.000,00 per Invalidità Permanente, euro
7.500,00 per Rimborso Spese Mediche ed euro 30,00 per Indennità giornaliera da ingessatura.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 3.3 (Invalidità permanente, la determinazione dell'indennizzo)“l'indennizzo spettante per invalidità permanente si determina applicando alla somma assicurata per invalidità permanente totale indicata in polizza la percentuale corrispondente al grado di invalidità, accertato secondo i criteri di cui ai precedenti artt.
3.1 e
3.2, con le seguenti modalità per scaglione di somma assicurata: fino a euro 250.000,00, si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 5 punti;
sulla parte eccedente euro
250.000,00 si applica la percentuale di invalidità accertata, dedotti 10 punti. In caso di perdita anatomica totale o parziale e non di semplice riduzione funzionale di un organo o un arto, la
5 Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia sulla parte di somma assicurata fino a euro 250,000,00. Inoltre, in tutti i casi in cui l'invalidità permanente sia di grado superiore al 20% della totale, la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia”.
A ciò si aggiunga che l'assicurato ha sottoscritto la condizione contrattuale speciale I057 a termini della quale “A parziale deroga dell'art. 3.3 … si conviene che sul primo scaglione di somma assicurata non si applica la relativa franchigia prevista in polizza fino ad Euro
90.000,00”.
Ciò posto, l'attore ha prodotto una consulenza medico legale di parte da cui si ricava che il sig.
ha riportato in esito alla caduta una IP pari al 20%, giorni 30 di ITA e giorni 30 di ITP Pt_1 al 50%.
Di contro, la società convenuta ha contestato le predette risultanze, eccependo che le patologie riscontrate dal CTP non fossero eziologicamente riconducibili all'evento de quo, risultando piuttosto il risultato di processi degenerativi di patologie preesistenti.
In corso di causa è stata espletata CTU medico legale
Il consulente ha rilevato:
a) un “Deficit algico della colonna dorso-lombare con riduzione della lordosi lombare, presenza di cuneizzazione anteriore D12 gia' in sede di PS ed ernia discale L4-L5, consistenti in dolore e limitazione funzionale del rachide non indennizzabile ex condizioni di polizza poiché menomazione preesistente”;
b) un “Deficit algico della spalla destra in esito a lesione parziale della cuffia in esito trauma contusivo in destrimane”, quest'ultimo in nesso casuale con l'infortunio per cui è causa.
Con tali valutazioni si concorda, atteso che, come evidenziato dal CTU (cfr. relazione integrativa) “al PS del 19-01-2019 la spalla era obiettivata (E.O.: … dolorabilità sulla spalla destra e in regione scapolare, limitazione antalgica all'abduzione dell'AS dx... ) e che la ecografia del 21-01-2019 citava segni di danno recente (Il tendine del sovraspinoso presenta ipoecogenicità in sede preinserzionale da piccola lesione. Discreta sofferenza per aumento di spessore del tendine dell'infraspinoso. Presente versamento nella capsula articolare e nella borsa sottoglenoidea)”.
Orbene, le conclusioni del CTU, che questo giudicante condivide integralmente, sono le seguenti: IP 8%, ITA giorni 30, ITP giorni 20, spese mediche giudicate congrue euro 182,66.
6 Tanto considerato, in applicazione delle disposizioni negoziali (cfr. Nota informativa lettera B
n.3 e CGA art. 3.3, doc. 6 atto di citazione) ed alla luce degli accertamenti medico legali,
l'indennizzo deve essere liquidato come segue:
- Euro 7.200,00 (scaglione di somma assicurata fino ad euro 90.000,00 senza franchigia – euro
900,00 x 8 punti di invalidità):
- Euro 4.800,00 (scaglione di somma assicurata, di euro 160.000,00, pari ad euro 250.000,00 – euro 90.000,00, con franchigia di 5 punti di invalidità, e quindi euro 1.600,00 x 3 (8-5) punti di invalidità);
- Euro 0,00 (scaglione di somma assicurata, di euro 50.000,00, pari ad euro 300.000,00 – euro
250,000,00, con franchigia di 10 punti di invalidità),
e così per un totale di euro 12.000,00.
Quanto alle spese mediche, giudicate congrue dal CTU nella misura pari ad euro 182,66, le stesse devono essere rimborsate a signor dal momento che le relative fatture risultano Pt_1 debitamente prodotte e sottoscritte per quietanza liberatoria (cfr. doc. 5A e 5B atto di citazione).
Non può, invece, essere ammessa al rimborso la spesa per la perizia di parte effettuata nella fase stragiudiziale in quanto trattasi di voce di danno non coperta dalla garanzia contrattuale.
L'indennizzo, dunque, complessivamente spettante al sig. ammonta ad euro Pt_1
12.182,66, oltre interessi legali, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cpc, dalla costituzione in mora (4 febbraio 2021).
Deve ritenersi tardiva la richiesta di vedersi riconoscere il saggio di cui al co. 4 dell'art 1284 cc dalla domanda giudiziale, essendo stata la relativa domanda formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale depositata in data 22.11.2024.
5.Sulla regolamentazione delle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definito di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) dichiara l'inadempimento della e, per l'effetto, la condanna a Controparte_1 corrispondere al signor l'indennizzo pari ad euro 12.182,66, oltre interessi Parte_1 legali, al saggio di cui all'art. 1284, comma 1, cpc, dal 4 febbraio 2021;
2) condanna la a rifondere all'Avv. Daniele Berardi, dichiaratosi antistatario, Controparte_1 le spese di lite che liquida in euro 5.077,00 per compensi, oltre euro 125,00 per spese di
7 iscrizione della causa a ruolo ed euro 366,00 per spese di CTP, nonché spese generali, iva e cpa come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Roma il 20.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
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