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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/06/2025, n. 2443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2443 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 8585/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Settima Sezione Civile nel giudizio promosso da
(da sposata , Parte_1 Persona_1 Parte_2
e con
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'avvocato Isabel De Lima ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente sen ten za
1. I ricorrenti:
− hanno chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana in quanto discendenti di Persona_2
, nato a [...] il [...], e trasferitosi nel corso della vita in
[...]
Brasile;
− hanno rappresentato come segue la linea di discendenza: “I ricorrenti sono discendenti del cittadino Italiano IG. nato in [...] nel Comune di Cella Persona_2
Dati (Provincia di Cremona) il giorno 05.05.1856, figlio del IG. e della IG.ra Parte_6
;
2. In data 02.11.1878 il IG. si sposò Parte_7 Parte_8
con la IG.ra dal loro matrimonio nacque il IG. Controparte_2 Persona_3
il 17.06.1894; 3. In data 19.09.1917 il IG. si sposò con la IG.ra Persona_3 Per_4
dal loro matrimonio nacque la IG.ra il 12.07.1921; 4. In data
[...] Persona_5
25.05.1963 la IG.ra si sposò con il IG. in virtù del Persona_5 Controparte_3
matrimonio la sposa passò a firmare col nome di prima della loro unione CP_4
nacque il IG. il 28.06.1946; 5. In data 22.07.1972 il IG. si sposò Persona_6 Persona_6
con la IG.ra , in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare Controparte_5
col nome di dal loro matrimonio nacquero: il IG. CP_6 Parte_3
il 26.06.1973, e il IG. il 28.01.1975; 6. In data 09.07.1994
[...] Parte_4 il IG. si sposò con la IG.ra , in virtù del Parte_3 CP_7
matrimonio la sposa passò a firmare col nome di;
tuttavia in Controparte_8
seguito al divorzio la sposa tornò ad utilizzare il nome da nubile ovvero , dal CP_7
loro matrimonio nacque la IG.ra il 29.04.1995; 7. In data Parte_1
30.09.2019 la IG.ra si sposò con il IG. Parte_1 Persona_7
in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di
[...] Persona_1
8. In data 18.05.1998 il IG. si sposò con la IG.ra
[...] Parte_4
, in virtù del matrimonio la sposa passò a firmare col nome di CP_9 CP_10
dal loro matrimonio nacquero: la IG.ra il
[...] Parte_5
02.01.2003, e il IG. il 17.08.2000”. Parte_2
Il si è rimesso alla decisione del giudice. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha preso visione del ricorso.
Con provvedimento del 5.1.2024 è stata rilevata la questione della valenza dell'attività come dipendente pubblico svolta da come fatto estintivo dello status di cittadino Parte_3
italiano del soggetto e dei suoi ricorrenti.
Con ordinanza del 19.9.2024 è stato rilevato che “parte ricorrente non ha descritto e documentato l'attività svolta come dipendente pubblico da parte di come indicato nel Parte_3
decreto del 5.1.2024 e si è limitata a citare giurisprudenza di legittimità e a svolgere considerazioni non rilevanti per la decisione della questione”.
Con nota del 16.5.2025 parte ricorrente ha prodotto documentazione riguardante la posizione lavorativa di Parte_3
Con nota del 5.6.2025 parte ricorrente, oltre a evidenziare che risulta nato a [...]
Vitor Mireles e non a come erroneamente indicato nel ricorso introduttivo”, sulla questione CP_11 indicata sopra ha esposto quanto segue: “L'art. 12, comma 1, L. n. 91/1992 prevede che <<il cittadino italiano perde la cittadinanza se avendo accettato un impiego pubblico od una carica pubblica da uno stato o ente estero non ottempera nel termine fissato all che il>Governo italiano può rivolgergli di abbandonare l'impiego>>. La disposizione, quindi, non prevede una perdita automatica, ma subordinata a un atto formale del Governo italiano, ovvero a un'intimazione espressa, la cui inosservanza determina la perdita della cittadinanza, nella fattispecie, non risulta che il ricorrente abbia mai ricevuto una tale Parte_3
intimazione. Sul punto è chiara la giurisprudenza della Cassazione, la perdita della cittadinanza per accettazione di impieghi pubblici all'estero è subordinata alla previa intimazione del Governo italiano, che costituisce presupposto necessario e indefettibile dell'effetto estintivo. In tal senso nulla ha provato parte resistente”.
L'amministrazione resistente non ha depositato note.
2. In diritto, più in generale, si osserva che:
− lo Statuto Albertino non recava una definizione di “regnicolo”;
− l'art. 4 cod. civ. 1865 stabiliva che «è cittadino il figlio di padre cittadino» e il successivo art. 14 prevedeva che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché per il fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 ha disciplinato in modo organico la materia della cittadinanza, abrogando le norme del codice civile (art. 17), e stabilendo, tra l'altro, che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per fatto del matrimonio a lei sì comunichi» (art. 10, co. 3);
− la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1 l. n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina (sent. 28 gennaio 1983,
n. 30) e dell'art. 10, co. 3, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna (sent. 9 aprile 1975, n. 87);
− la Corte di cassazione ha statuito a sezioni unite che «[l]e norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. 25 febbraio 2009,
n. 4466);
− ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), l. 5 febbraio 1992, n. 91 «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini».
In diritto, in particolare, con riguardo alle fattispecie connesse con l'ordinamento brasiliano, si osserva che:
− si era posto il problema della c.d. “grande naturalizzazione”, introdotta con decreto governativo n.
58 A del 15 dicembre 1889, a mente del quale gli italiani presenti in Brasile al 15 novembre 1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana;
− la Corte di cassazione ha enunciato a sezioni unite i seguenti princìpi di diritto: «(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ognitempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
|| (ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla L. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
|| (iii) dagli artt. 3,4,16
Cost. e seg., e art. 22 Cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del
10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
|| (iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11 c.c. abr., n. 3, sia nella L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 3, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato» (sent. 24 agosto 2022, n. 25318).
3. Dai documenti prodotti dai ricorrenti, indicati sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente emerge la prova dei seguenti fatti:
− l'avo italiano dei ricorrenti, , nato a [...] il Persona_2
5.5.1856 (doc. 1 fasc. ric.), non ha acquisito la cittadinanza straniera per naturalizzazione (doc.
17 fasc. ric.);
− la linea di discendenza dall'avo descritta nel ricorso trascritto sopra.
Per quanto riguarda la questione dell'attività come dipendente pubblico di è Parte_3
possibile rinviare alle considerazioni svolte da parte ricorrente nella nota del 5.6.2025, trascritte sopra e non oggetto di critiche da parte dell'amministrazione resistente.
Il ricorso merita accoglimento.
4. Parte ricorrente ha evidenziato che i tempi di attesa per la convocazione presso il consolato competente sono indeterminati, ragione per cui ha esperito l'odierna azione. Atteso che verosimilmente ciò dipende dal numero copioso di domande, non si può ritenere che l'amministrazione abbia dato causa all'affare.
Inoltre, il resistente si è rimesso all'accertamento del giudice. CP_1
Le spese processuali sono compensate tra le parti per intero.
Per qu esti motivi
1. Dichiara che (da sposata , Parte_1 Persona_1 [...]
e sono Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
cittadini italiani.
2. Ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di Controparte_1
procedere agli adempimenti previsti dalla legge.
3. Compensa per intero tra le parti le spese processuali.
Brescia, 12.6.2025
Il giudice
Christian Colombo