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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 5332/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g.v.g. 5332/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PALMIERI ANTONELLA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. PALMIERI ANTONELLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI: [pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi alle seguenti e concordate] CONDIZIONI
“1) Le parti vivranno separate nella residenza che ciascuna vorrà scegliere, con l'obbligo del mutuo rispetto e la reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della documentazione necessaria all'espatrio.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di nulla richiedere a titolo di mantenimento.“.
* * *
- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a UM (AN) il 21/03/2008. rappresentando:
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che la loro separazione personale, omologata dal Tribunale di Ancona con provvedimento pubblicato il 24/10/2019, non si è mai interrotta, senza possibilità di ricostituzione dell'affectio coniugalis;
- di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro sussistente.
2. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 31.12.2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 12625/2019, pubblicato il
24/10/2019, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 18 ottobre 2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi, decorrente dall'udienza presidenziale, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in UM (AN) il 21/03/2008
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di UM (AN) al n. 3, parte 2, serie C dell'anno 2008.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a UM (AN) il 21/03/2008 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile del Comune di UM (AN) al n. 3, parte 2, serie C dell'anno 2008;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UM (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g.v.g. 5332/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. PALMIERI ANTONELLA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. PALMIERI ANTONELLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO
CONCLUSIONI: [pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i coniugi alle seguenti e concordate] CONDIZIONI
“1) Le parti vivranno separate nella residenza che ciascuna vorrà scegliere, con l'obbligo del mutuo rispetto e la reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo della documentazione necessaria all'espatrio.
2) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di nulla richiedere a titolo di mantenimento.“.
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- 1 - CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a UM (AN) il 21/03/2008. rappresentando:
- che dalla loro unione non sono nati figli;
- che la loro separazione personale, omologata dal Tribunale di Ancona con provvedimento pubblicato il 24/10/2019, non si è mai interrotta, senza possibilità di ricostituzione dell'affectio coniugalis;
- di essere economicamente indipendenti l'uno dall'altro e di aver definito ogni questione patrimoniale tra loro sussistente.
2. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico
Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 31.12.2024.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. 12625/2019, pubblicato il
24/10/2019, il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 18 ottobre 2019. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi, decorrente dall'udienza presidenziale, richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in UM (AN) il 21/03/2008
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di UM (AN) al n. 3, parte 2, serie C dell'anno 2008.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese.
- 2 -
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a UM (AN) il 21/03/2008 e trascritto nel Registro dello Parte_2
Stato Civile del Comune di UM (AN) al n. 3, parte 2, serie C dell'anno 2008;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UM (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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