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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 28/05/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 466/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia MA Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice Rel.
Dott. Giovanni Alberti Esperto
Geom. Alberto Teofoli Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 466/2025 R.G. tra
Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Di Mauro;
[...] P.IVA_1
Ricorrente
CONTRO
c.f. , non costituita in giudizio;
Controparte_1 C.F._1
Resistente
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
L' agiva nei Parte_2 confronti di MA premettendo di avere concesso in affitto alla convenuta il Controparte_1 fondo rustico censito al Catasto Terreni del Comune di al Fg. 59, part. 34-71-118-362- Pt_1
366-922-925, con scadenza al 10/11/2022. Allegava che, alla scadenza contrattuale, il terreno affittato non era stato restituito, per cui chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto, nonché la condanna della convenuta al rilascio del terreno, al pagamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese di lite per la fase di conciliazione stragiudiziale.
La convenuta, pur destinataria di regolare notifica, rimaneva contumace. 1 All'udienza del 23/05/2025 aveva luogo la discussione della causa.
2. Sulla domanda di risoluzione e rilascio
Le domande di risoluzione e rilascio sono fondate.
Quanto alla prima, il contratto prevede esplicitamente che l'affitto, decorrente dal 20/05/2016,
“terminerà improrogabilmente” il 10/11/2022, con esplicita deroga alla durata minima di quindici anni posta dall'art. 1 L. 203/1982, da ritenersi valida ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 11/1971, come modificato dall'art. 45 L. 203/1982, in quanto le parti, in occasione della stipula del contratto, risultano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali agricole.
Deve quindi ritenersi cessato il termine finale di durata del rapporto di affitto, dovendo quindi accertarsi la risoluzione del contratto.
Quanto alla seconda domanda, va premesso che la domanda di rilascio è proposta in ragione della scadenza del titolo negoziale, per cui essa va qualificata in termini contrattuali come azione di restituzione.
Ne deriva che, in base al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, il creditore concedente è tenuto a provare il titolo contrattuale a fondamento della propria domanda e la scadenza del termine finale per la restituzione del fondo, mentre l'affittuario è tenuto a provare l'esistenza di un eventuale diverso titolo per l'occupazione del fondo.
Nella specie, la convenuta, non costituita in giudizio, non ha offerto alcuna prova in tal senso, per cui deve essere condannata alla restituzione del fondo agricolo.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 11, D.Lgs 150/2011, “Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone”, e dunque, considerato che, ai sensi dell'art. 39 L. 203/1982, l'annata agraria ha inizio l'11 novembre, il ricorrente ha diritto alla restituzione del fondo non prima del 10/11/2025, con conseguente condanna della convenuta al rilascio a decorrere da tale data.
3. Sulla domanda di risarcimento
Ciò posto in punto di risoluzione e rilascio, va esaminata la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
3.1. Sul pagamento dell'indennità di occupazione
Quanto alla prima, essa va qualificata come domanda di risarcimento del danno, poiché la sua causa petendi risiede nell'inadempimento dell'obbligazione di restituire il fondo alla scadenza convenuta.
2 L'ipotesi di mancata restituzione del fondo al termine della scadenza del contratto è regolata dall'art. 1591 c.c., quale disposizione che, sebbene dettata nell'ambito della locazione, è ritenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile anche all'affitto di fondo rustico (cfr.
Cass. Civ., n. 2964/2002). Tale disposizione prevede che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Sul piano dell'onere della prova, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene (cfr. Cass. Civ., n. 31233/2024).
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente ha provato la scadenza contrattuale, mentre la convenuta, non costituita in giudizio, non ha provato la tempestiva restituzione.
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di occupazione, calcolata secondo l'ammontare del corrispettivo convenuto, e dunque in € 3.308,22 per anno.
Sul piano temporale, il ricorrente ha chiesto la condanna dalla scadenza alla domanda, e inoltre dalla domanda all'effettivo rilascio.
Il primo aspetto ha ad oggetto un danno passato, trattandosi di un'indennità già maturata in ragione della mancata restituzione per un periodo di tempo già trascorso, che va quantificato dal 11/11/2022 al 06/02/2025, quale data di proposizione del ricorso.
Considerato che
il corrispettivo annuo di € 3.308,22 è pari, secondo il divisore di 365, al corrispettivo giornaliero di € 9,06, e considerato che tra il 11/11/2022 e il 06/02/2025 intercorrono 818 giorni, il risarcimento dovuto per tale periodo passato ammonta a € 7.411,08.
Trattandosi di un risarcimento del danno, e dunque di un debito di valore, tale somma deve essere rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito, ossia dal 11/11/2022, alla pubblicazione della sentenza.
Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie il ricorrente non ha offerto alcuna prova circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
3 Il secondo aspetto della domanda risarcitoria, vertente sull'indennità di occupazione per ogni annata agraria successiva a quella in corso fino al rilascio effettivo, ha invece ad oggetto un danno che in parte deve considerarsi anch'esso passato, in relazione all'intervallo tra la proposizione della domanda e la pubblicazione della presente sentenza, e in parte deve considerarsi invece futuro, in relazione al periodo di tempo tra la pubblicazione della presente sentenza e il rilascio effettivo.
Quanto al primo segmento, il danno va calcolato in € 9,06 dal 07/02/2025 al 23/05/2025, per complessivi 105 giorni e, dunque in complessivi € 951,30, oltre rivalutazione come detto sopra.
Quanto al secondo segmento, costituente un danno futuro, esso trova parimenti disciplina nella disposizione dell'art. 1591 c.c., che obbliga il conduttore illegittimamente occupante al pagamento dell'indennità di occupazione, calibrata sul corrispettivo dovuto, “fino alla riconsegna”.
Conseguentemente, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento dell'indennità di occupazione, pari a € 9,06 per ciascun giorno dalla pubblicazione della presente sentenza alla data di effettivo rilascio. In questo caso, trattandosi di danno futuro, non è dovuta rivalutazione, ma unicamente la corresponsione degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.2. Sul rimborso delle spese legali stragiudiziali
Quanto alla seconda domanda di pagamento, vertente sulle spese legali stragiudiziali, occorre considerare, in punto di fatto, che tali spese hanno ad oggetto la fase di conciliazione obbligatoria ex art. 11, comma 4, D.Lgs 150/2011.
In punto di diritto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tali spese sono assimilabili alle spese del giudizio, e dunque trovano ristoro nell'ambito della complessiva liquidazione delle spese (cfr. Cass. Civ., n. 32306/2023).
4. Conclusioni
In conclusione, la domanda è fondata e va accolta.
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato il
20/05/2016 a decorrere dal 11/11/2022, mentre la convenuta deve essere condannata a rilasciare il fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al Fg. 59, part. 34-71-118- Pt_1
362-366-922-925 al termine della corrente annata agraria, e inoltre a risarcire il danno da occupazione abusiva, quantificato in complessivi € 8.362,38 (di cui € 7.411,08 dal 11/11/2022 al 06/02/2025 ed € 951,30 dal 07/02/2025 al 23/05/2025), oltre rivalutazione secondo gli
4 indici Istat dal 11/11/2022 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
La convenuta va inoltre condannata al pagamento dell'indennità di occupazione fino alla effettiva riconsegna, nella misura di € 9,06 per ciascun giorno dalla pubblicazione della presente sentenza alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 di cui al DM
55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
Nell'ambito di tali spese devono trovare inoltre liquidazione le spese della conciliazione, per le ragioni dette sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Agraria definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione a decorrere dal 11/11/2022 del contratto di affitto agrario stipulato tra le parti il 20/05/2016 e avente ad oggetto i fondi censiti al Catasto Terreni del Comune di al Fg. 59, part. 34-71-118-362-366-922-925; Pt_1
- Condanna a rilasciare i suddetti fondi entro il 10/11/2025; Controparte_1
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, di € 8.362,38, Controparte_1
oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 11/11/2022 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, di € 9,06 per Controparte_1 ciascun giorno dalla pubblicazione della presente sentenza alla data di effettivo rilascio del suddetto fondo, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 3.600,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 264,00 per contributo unificato e bollo.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Ausili Presidente
Dott.ssa Giulia MA Lignani Giudice
Dott. Edoardo Postacchini Giudice Rel.
Dott. Giovanni Alberti Esperto
Geom. Alberto Teofoli Esperto
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 466/2025 R.G. tra
Parte_1
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria Di Mauro;
[...] P.IVA_1
Ricorrente
CONTRO
c.f. , non costituita in giudizio;
Controparte_1 C.F._1
Resistente
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
L' agiva nei Parte_2 confronti di MA premettendo di avere concesso in affitto alla convenuta il Controparte_1 fondo rustico censito al Catasto Terreni del Comune di al Fg. 59, part. 34-71-118-362- Pt_1
366-922-925, con scadenza al 10/11/2022. Allegava che, alla scadenza contrattuale, il terreno affittato non era stato restituito, per cui chiedeva la declaratoria di risoluzione del contratto, nonché la condanna della convenuta al rilascio del terreno, al pagamento dell'indennità di occupazione e al rimborso delle spese di lite per la fase di conciliazione stragiudiziale.
La convenuta, pur destinataria di regolare notifica, rimaneva contumace. 1 All'udienza del 23/05/2025 aveva luogo la discussione della causa.
2. Sulla domanda di risoluzione e rilascio
Le domande di risoluzione e rilascio sono fondate.
Quanto alla prima, il contratto prevede esplicitamente che l'affitto, decorrente dal 20/05/2016,
“terminerà improrogabilmente” il 10/11/2022, con esplicita deroga alla durata minima di quindici anni posta dall'art. 1 L. 203/1982, da ritenersi valida ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. 11/1971, come modificato dall'art. 45 L. 203/1982, in quanto le parti, in occasione della stipula del contratto, risultano assistite dalle rispettive organizzazioni professionali agricole.
Deve quindi ritenersi cessato il termine finale di durata del rapporto di affitto, dovendo quindi accertarsi la risoluzione del contratto.
Quanto alla seconda domanda, va premesso che la domanda di rilascio è proposta in ragione della scadenza del titolo negoziale, per cui essa va qualificata in termini contrattuali come azione di restituzione.
Ne deriva che, in base al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione nella sentenza n. 13533/2001, il creditore concedente è tenuto a provare il titolo contrattuale a fondamento della propria domanda e la scadenza del termine finale per la restituzione del fondo, mentre l'affittuario è tenuto a provare l'esistenza di un eventuale diverso titolo per l'occupazione del fondo.
Nella specie, la convenuta, non costituita in giudizio, non ha offerto alcuna prova in tal senso, per cui deve essere condannata alla restituzione del fondo agricolo.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 11, comma 11, D.Lgs 150/2011, “Il rilascio del fondo può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa la sentenza che lo dispone”, e dunque, considerato che, ai sensi dell'art. 39 L. 203/1982, l'annata agraria ha inizio l'11 novembre, il ricorrente ha diritto alla restituzione del fondo non prima del 10/11/2025, con conseguente condanna della convenuta al rilascio a decorrere da tale data.
3. Sulla domanda di risarcimento
Ciò posto in punto di risoluzione e rilascio, va esaminata la domanda di pagamento dell'indennità di occupazione e di rimborso delle spese legali stragiudiziali.
3.1. Sul pagamento dell'indennità di occupazione
Quanto alla prima, essa va qualificata come domanda di risarcimento del danno, poiché la sua causa petendi risiede nell'inadempimento dell'obbligazione di restituire il fondo alla scadenza convenuta.
2 L'ipotesi di mancata restituzione del fondo al termine della scadenza del contratto è regolata dall'art. 1591 c.c., quale disposizione che, sebbene dettata nell'ambito della locazione, è ritenuta dalla consolidata giurisprudenza di legittimità applicabile anche all'affitto di fondo rustico (cfr.
Cass. Civ., n. 2964/2002). Tale disposizione prevede che “Il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
Sul piano dell'onere della prova, il locatore-creditore che domanda il pagamento dell'indennità ex art. 1591 c.c. ha l'onere di dimostrare la fonte (contrattuale) del suo diritto di credito, mentre spetta al debitore-conduttore provare il (pur tardivo) adempimento compiuto con l'avvenuta riconsegna del bene (cfr. Cass. Civ., n. 31233/2024).
Nel caso di specie, come detto, il ricorrente ha provato la scadenza contrattuale, mentre la convenuta, non costituita in giudizio, non ha provato la tempestiva restituzione.
Sussiste quindi il diritto del ricorrente al pagamento dell'indennità di occupazione, calcolata secondo l'ammontare del corrispettivo convenuto, e dunque in € 3.308,22 per anno.
Sul piano temporale, il ricorrente ha chiesto la condanna dalla scadenza alla domanda, e inoltre dalla domanda all'effettivo rilascio.
Il primo aspetto ha ad oggetto un danno passato, trattandosi di un'indennità già maturata in ragione della mancata restituzione per un periodo di tempo già trascorso, che va quantificato dal 11/11/2022 al 06/02/2025, quale data di proposizione del ricorso.
Considerato che
il corrispettivo annuo di € 3.308,22 è pari, secondo il divisore di 365, al corrispettivo giornaliero di € 9,06, e considerato che tra il 11/11/2022 e il 06/02/2025 intercorrono 818 giorni, il risarcimento dovuto per tale periodo passato ammonta a € 7.411,08.
Trattandosi di un risarcimento del danno, e dunque di un debito di valore, tale somma deve essere rivalutata secondo gli indici Istat dalla data dell'illecito, ossia dal 11/11/2022, alla pubblicazione della sentenza.
Quanto agli interessi compensativi, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito il principio per cui il pregiudizio da ritardo deve essere oggetto di allegazione e prova da parte del danneggiato (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 1712/1995): nel caso di specie il ricorrente non ha offerto alcuna prova circa il rapporto tra la remuneratività media del denaro, o comunque dell'investimento prescelto, e il tasso di svalutazione, con conseguente carenza di prova anche solo presuntiva in ordine al danno da ritardo (cfr. Cass. Civ., n. 18564/2018). Non possono essere quindi riconosciuti gli interessi compensativi sull'importo del risarcimento.
3 Il secondo aspetto della domanda risarcitoria, vertente sull'indennità di occupazione per ogni annata agraria successiva a quella in corso fino al rilascio effettivo, ha invece ad oggetto un danno che in parte deve considerarsi anch'esso passato, in relazione all'intervallo tra la proposizione della domanda e la pubblicazione della presente sentenza, e in parte deve considerarsi invece futuro, in relazione al periodo di tempo tra la pubblicazione della presente sentenza e il rilascio effettivo.
Quanto al primo segmento, il danno va calcolato in € 9,06 dal 07/02/2025 al 23/05/2025, per complessivi 105 giorni e, dunque in complessivi € 951,30, oltre rivalutazione come detto sopra.
Quanto al secondo segmento, costituente un danno futuro, esso trova parimenti disciplina nella disposizione dell'art. 1591 c.c., che obbliga il conduttore illegittimamente occupante al pagamento dell'indennità di occupazione, calibrata sul corrispettivo dovuto, “fino alla riconsegna”.
Conseguentemente, la convenuta dovrà essere condannata al pagamento dell'indennità di occupazione, pari a € 9,06 per ciascun giorno dalla pubblicazione della presente sentenza alla data di effettivo rilascio. In questo caso, trattandosi di danno futuro, non è dovuta rivalutazione, ma unicamente la corresponsione degli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
3.2. Sul rimborso delle spese legali stragiudiziali
Quanto alla seconda domanda di pagamento, vertente sulle spese legali stragiudiziali, occorre considerare, in punto di fatto, che tali spese hanno ad oggetto la fase di conciliazione obbligatoria ex art. 11, comma 4, D.Lgs 150/2011.
In punto di diritto, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, tali spese sono assimilabili alle spese del giudizio, e dunque trovano ristoro nell'ambito della complessiva liquidazione delle spese (cfr. Cass. Civ., n. 32306/2023).
4. Conclusioni
In conclusione, la domanda è fondata e va accolta.
Deve pertanto essere dichiarata la risoluzione del contratto di affitto agrario stipulato il
20/05/2016 a decorrere dal 11/11/2022, mentre la convenuta deve essere condannata a rilasciare il fondo censito al Catasto Terreni del Comune di al Fg. 59, part. 34-71-118- Pt_1
362-366-922-925 al termine della corrente annata agraria, e inoltre a risarcire il danno da occupazione abusiva, quantificato in complessivi € 8.362,38 (di cui € 7.411,08 dal 11/11/2022 al 06/02/2025 ed € 951,30 dal 07/02/2025 al 23/05/2025), oltre rivalutazione secondo gli
4 indici Istat dal 11/11/2022 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
La convenuta va inoltre condannata al pagamento dell'indennità di occupazione fino alla effettiva riconsegna, nella misura di € 9,06 per ciascun giorno dalla pubblicazione della presente sentenza alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
5. Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Il valore della causa è compreso nello scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 di cui al DM
55/2014, con conseguente applicazione dei relativi parametri, tenuto conto della non complessità della controversia e dell'assenza di fase istruttoria in senso stretto.
Nell'ambito di tali spese devono trovare inoltre liquidazione le spese della conciliazione, per le ragioni dette sopra.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, Sezione Specializzata Agraria definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- Dichiara la risoluzione a decorrere dal 11/11/2022 del contratto di affitto agrario stipulato tra le parti il 20/05/2016 e avente ad oggetto i fondi censiti al Catasto Terreni del Comune di al Fg. 59, part. 34-71-118-362-366-922-925; Pt_1
- Condanna a rilasciare i suddetti fondi entro il 10/11/2025; Controparte_1
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, di € 8.362,38, Controparte_1
oltre rivalutazione secondo gli indici Istat dal 11/11/2022 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento, in favore del ricorrente, di € 9,06 per Controparte_1 ciascun giorno dalla pubblicazione della presente sentenza alla data di effettivo rilascio del suddetto fondo, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 3.600,00, oltre spese generali al 15%, oneri fiscali e previdenziali come per legge, oltre € 264,00 per contributo unificato e bollo.
Così deciso nella camera di consiglio del 23/05/2025
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Edoardo Postacchini Dott. Andrea Ausili
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