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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/07/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5418/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Michele
Truppi ( , fax 0824.316227, pec: C.F._2
e Giovanni Papa ( , fax. Email_1 C.F._3
0824/316227, pec: elettivamente domiciliato Email_2
presso il loro studio in Bene-vento alla Piazza Risorgimento n.13;
- parte ricorrente -
C O N T R O
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI
APPELLO elettivamente domiciliato presso Piazza Leonida Bissolati 8 82100
BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Angelone e dall'avv.
GIORDANO GIOVANNI giusta delega in atti;
, in persona dell' e legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., contumace in persona del Vescovo Controparte_3
e legale rapp.te p.t., contumace;
1 - parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 23/12/2024 parte ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato in regime di subordinazione e senza soluzione di continuità, dal 15.06.2006 al 03.06.2024 quale “Notaio/Attuario e Addetto alla
Cancelleria”, alle dipendenze della Regione ES Campania presso il
Tribunale Ecclesiastico Regionale di Benevento, dall'inizio del rapporto sino al
29.12.2021, e successivamente alle dipendenze del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Beneventano e di Appello sino alla risoluzione del rapporto per licenziamento, inquadrato nel III Livello del CCNL per i Dipendenti degli Istituti per il Sostentamento Clero;
- che, con raccomandata del 03.06.2024 il Tribunale Ecclesiastico di
Benevento e di Appello risolveva il rapporto di lavoro con l'esponente, per giustificato motivo oggettivo, individuando detto motivo nel drastico calo del contenzioso di appello dovuto alla diretta esecutività delle sentenze di primo grado del Tribunale Ecclesiastico e in ogni caso un calo del contenzioso;
- che impugnava il licenziamento chiedendo l'esposizione dei motivi e, con racc. a.r. del 19.07.2024 il Vicario Generale del Tribunale, riscontrava l'impugnativa riportandosi tout court alle problematiche di carattere economico e organizzative di cui alla lettera di recesso;
- che con decreto CEI 443/2018 del 7.6.2018, aveva disposto che, in sede di costituzione del “Tribunale diocesano o interdiocesano, recedendo da altro
2 Tribunale interdiocesano, dovranno garantire nel proprio organico la ricollocazione del personale”;
- che, in realtà, le l'erogazione delle somme attribuite alla diocesi di
Benevento dalla Conferenza Episcopale Italiana (ex art. 47 L. 222/1985) destinate al culto pastorale (che include le spese di mantenimento per i Tribunali
Ecclesiastici) era rimasta negli ultimi anni pressoché invariata e che la C.E.I. e che sia la diocesi di Benevento che quella di non avevano attribuito CP_3
alcuna risorsa al Tribunale Interdiocesano, pur in presenza di fondi da destinarsi allo stesso;
- che al momento del licenziamento, presso il Tribunale Interdiocesano di
Benevento e di Appello ricoprivano le funzioni di Notaio, solo i dipendenti e;
Parte_1 Persona_1
- che, nel periodo febbraio-marzo 2024, il Tribunale assumeva un'unità lavorativa con mansioni di addetta alle pulizie e il 9.12.2024 l' CP_2
Metropolita di Benevento nominava/assumeva un nuovo Giudice nel Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano di Beneventano e di Appello, nella persona di don
; Controparte_4
- che non era stata valutata la possibilità di ricollocazione del ricorrente;
- che il licenziamento era nullo\inesistente in quanto la lettera di licenziamento era sottoscritta unicamente dal Vescovo di Benevento non di concerto con il Vescovo di;
Controparte_3
- che in realtà, il licenziamento era dettato da motivi ritorsivi ovvero conseguente alle rivendicazioni avanzate per il riconoscimento di diritti retributivi e perché, chiamato a rendere testimonianza nella controversia promossa dal collega , licenziato per giusta causa, invitato dal Parte_2
Presidente, MO. , “a fare attenzione alla deposizione da Testimone_1
rendere”, si rifiutava affermando che avrebbe dichiarato la verità;
3 - che la possibilità di riallocazione del prestatore oltre che presso il
Tribunale e di Appello investe, altresì, il Tribunale Controparte_5
Ecclesiastico di LL e l'intera Regione ES Campania, concerne le disponibilità occupazionali presenti presso la Curia di Cerreto-Telese-Sant'Agata
e le considerevoli possibilità offerte dall cui (a titolo Controparte_1
esemplificati-vo e non esaustivo) afferiscono gli addetti alla Portineria, alla
Segreteria Generale, al Settore Amministrativo, all'Archivio, all'
[...]
all , all'ufficio all CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
all' , alla Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, alla all'
[...] Controparte_12 Controparte_13
all' , all' ;
[...] Controparte_14 Controparte_15
- che il licenziamento è stato disposto in costanza di fruizione da parte del lavoratore del beneficio del congedo straordinario riconosciutogli dall per CP_16 il periodo dal 18.12.2023 al 19.01.2025 ed in ragione della risoluzione del rapporto (3.6.2024) l' , a far data dal licenziamento non ha Controparte_17 più riconosciuto ed erogato somme al prestatore per il congedo accordatogli.
Ha chiesto pertanto di “1)- dichiarare inesistente, comunque nullo, l'impugnato licenziamento del ricorrente (comunicato con atto del 3.06.2024) e, per l'effetto,
a tenore dell'art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/70, ordinare ai convenuti, in solido, od al solo convenuto Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento
e di Appello, in persona dei rispettivi l.r.p.t., la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti, nonché condannare gli stessi od il solo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di
Benevento e di Appello, al risarcimento/pagamento, in favore del ricorrente, del danno (retributivo) subito e subendo, nella misura di una indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto maturata pari ad €. 2.459,47
(come da calcolo illustrato a pag.12), per ogni mensilità, dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, più rivalutazione monetaria,
4 così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 cpc, da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. cpc, ed interessi nella misura legale, sulle somme rivalutate, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno delle singole
(mensili) scadenze retributive al definitivo soddisfo, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- in via subordinata: 2)- accertare e dichiarare insussistente il fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. e, per l'effetto, a tenore del comb. disp. commi 7, secondo periodo, e 4, art. 18 legge n. 300/1970, ordinare ai convenuti in solido od anche al solo convenuto Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento
e di Appello, la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti, nonché condannare gli stessi, al risarcimento/pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, commisurata alla retribuzione globale mensile (come al capo che precede indicata), nella misura di 12 mensilità, più rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione;
- in via ulteriormente subordinata: 3)- nell'eventualità di esclusione dell'ordine di reintegrazione, ma salvo gravame, in applicazione della disciplina di cui al comb. disp. comma 7, terzo e quarto periodo, e comma 5, art. 18 St. Lav., condannare i convenuti in solido od il solo Controparte_18
, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità
[...]
risarcitoria onnicomprensiva pari a 24 mensilità della retribuzione globale (come indicata al capo 1 che precede), tenuto conto degli evidenziati comportamento datoriali negativi, del complessivo numero dei dipendenti, o nella misura diversa, non inferiore a 12 mensilità onnicomprensive, più rivaluta-zione monetaria e interessi legali sino al soddisfo;
- in via subordinata ed autonoma: 4)- nell'ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di giustizia formulate in via principale al capo 1) delle presenti conclusioni, per i motivi esposti al paragrafo 4a che
5 precede, condannarsi i convenuti od il solo Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Beneventano al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata erogazione dell'indennità per congedo straordinario in misura corrispondente a complessivi €.16.864,96
(sedicimilaottocentosessantaquattro/96) ovvero alle indennità dovute e non percepite per il periodo dal 3.6.2024 al 19.01.2025, oltre accessori di legge (cfr. calcolo paragrafo 4°).- in ogni caso:5)- condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in so-lido tra di loro, o con diversa regolamentazione / o diseguale graduazione/distribuzione percentuale, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, comunque del compenso dovuto per la controversia in relazione all'opera professionale espletata, alle fasi e prestazioni tutte, alle questioni giuridiche trattate, alla complessità delle stesse, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari”.
Si è costituito il TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO
BENEVENTANO E DI APPELLO eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha esposto:
- che, a decorrere dal 01/01/2022, il ricorrente era passato alle dipendenze del TRIBUNALE ECCLESIASTICO;
- che il TRIBUNALE aveva avuto un drastico calo del contenzioso ed infatti. alla data del 31/12/2014 risultavano pendenti 106 cause in Prima Istanza,
329 in Appello mentre nel 2024 n. 41 cause in Prima Istanza, n. 13 in Appello;
- che dal 2018 al 2024 si era dimezzato il carico con riferimento alla Prima
Istanza – passandosi da n. 65 cause introdotte nel 2018 alle 36 incardinate nel
2024 – e ridotto del 75% il carico in Appello, passandosi dalle 30 cause introdotte nel 2018 alle 7 incardinate nel 2024;
6 - che la spesa maggiore era quella relativa ai dipendenti. In particolare, i
'Notai laici' che, nel 2023, assorbivano € 299.462,00 a fronte di fondi erogati dalla C.E.I. per €374.613,00 euro;
che il bilancio del 2023 si era chiuso con un passivo di € 30.096,00;
- che ai sensi dell'art.3 Decreto CEI giugno 2018, allegato n.6, i Tribunali
Ecclesiastici erano finanziati dalla C.E.I., che erogava i contributi direttamente, o tramite le Regioni Ecclesiastiche, e tali finanziamenti si erano ridotti negli anni come da rendiconti del prodotti in atti;
Parte_3
- che in data 4 e 11 aprile del 2024, si tenevano due incontri presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana nei quali la C.E.I. evidenziava che non era sufficiente la riduzione dell'orario, ma occorreva ridurre il personale in quanto il Tribunale Ecclesiastico di Benevento aveva un numero di dipendenti a tempo indeterminato sproporzionato rispetto al bacino di utenza e al numero delle cause;
- che, pertanto, si procedeva alla riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per i dipendenti , e Parte_4 Persona_2 CP_19
al licenziamento dell'unico Giudice laico a tempo pieno e indeterminato,
[...]
il dott. giacché risultava più conveniente l'utilizzo dei Giudici Persona_3 occasionali e al licenziamento di due Notai /Attuari e addetti di cancelleria, il ricorrente e il collega – entrambi inquadrati nel 3° livello del CCNL di Per_1 settore, conservando nel ruolo il dott. con maggiore anzianità di CP_19
servizio perchè assunto il 09/09/2005, in possesso della laurea in giurisprudenza e con incarichi quale Notaio–Attuario presso il Tribunale Ecclesiastico di
Benevento già a far data dal 19/11/1999 oltre che frequentatore del biennio di studio teologico per la licenza in diritto canonico;
- che, quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, non era vera la circostanza relativa alla testimonianza nella causa come evincibile Parte_2 dal fatto che il ricorso del veniva notificato in data 27/10/2023 Parte_2
7 allorquando MO. non era più il Presidente del Testimone_1 Parte_3 avendo cessato il suo incarico nell'aprile 2023;
- che la pianta organica dell'Istituto constava di 5 dipendenti e nessuna assunzione era stata fatta dopo il licenziamento in quanto la era stata Parte_5 assunta per sostituire l'addetta alle pulizie assente per malattia con contratto di lavoro a tempo determinato part–time del 19/04/2024, per 6 ore settimanali, successivamente prorogato mentre nominato giudice il Controparte_20
09/12/2024, non era un dipendente a tempo indeterminato del bensì Parte_3 un giudice chierico con incarichi occasionali per i quali percepiva un mero rimborso spese;
-
- che il era un soggetto autonomo il cui legale rappresentante era Parte_3
l'Arcivescovo di Benevento, S.E. MO. unico soggetto Persona_4
legittimato a sottoscrivere la lettera di licenziamento;
che il Tribunale aveva sempre occupato meno di 15 dipendenti.
L' e la Controparte_1 Controparte_3 sono rimaste contumaci.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta e richiesta dalla scrivente (da ultimo il rendiconto anno 2024), la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2.
La presente controversia ha ad oggetto il licenziamento intimato al ricorrente in data 03.06.2024, per giustificato motivo oggettivo, dal seguente tenore: <<..nel corso degli ultimi anni si sono verificate strutturali modifiche economiche ed organizzative, volute dalla Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale Italiana, che hanno determinato un drastico calo del contenzioso di appello, dovuto alla diretta esecutività delle sentenze di primo grado del Tribunale Ecclesiastico, e in ogni caso un calo del contenzioso, a seguito della nuova sud-divisione delle competenze territoriali, con riduzione del bacino d'utenza dell'Istituto e ridi-
8 mensionamento di tutta l'attività. A tanto di aggiunge, altresì, il dimezzamento del finanziamento da parte della conferenza Episcopale Italiana, con conseguente necessità di riduzione dei co-sti di gestione del Tribunale
Ecclesiastico di Benevento. Rebus sic stantibus, poiché la situazione economica- finanziaria in cui versa attualmente l , in uno alla drastica riduzione del CP_10
contenzioso, non consente più di mantenere tutte le posizioni lavorative, in applicazione delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 del codice civile e dei criteri individuati dall'art. 5 del-la Legge 23 luglio 1991 n. 223 nella scelta del lavoratore da licenziare, tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità, stante l'impossibilità di ricollocarLa altrove, codesto Istituto , suo malgrado, si vede costretto a comunicarLe la decisione di risolvere il rapporto di lavoro attualmente in corso di svolgimento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604 e dell'art. 92 del vigente CCNL per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero..…>> (cfr. lettera di licenziamento).
Ciò posto, parte ricorrente lamenta innanzitutto l'illegittimità del licenziamento per vizi formali.
In particolare con riferimento alla sottoscrizione della lettera di licenziamento unicamente ad opera del Vescovo di Benevento non di concerto con il Vescovo di parte ricorrente evidenzia che la sottoscrizione è da intendersi Controparte_3 apposta nella qualità di Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di
Benevento, composto, come da Regolamento, dalle diocesi di Benevento e
, e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 5 abilitato ad assumere Controparte_3
“le decisioni relative alla organizzazione del Tribunale sono adottate a maggioranza assoluta” ma “Per gli atti di particolare rilevanza è richiesto il consenso dei due terzi dei Vescovi che aderiscono al Tribunale. Sono atti di particolare rilevanza, oltre agli atti di straordinaria amministrazione previsti dal diritto canonico, la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo
9 indeterminato…”; che, pertanto, stante l'importanza della decisione di estromettere un lavoratore a tempo indeterminato, la decisione andava assunta di concerto con il Vescovo di . Controparte_3
Sul punto il Tribunale Ecclesiastico ha dedotto che, essendo MO.
[...] rappresentante legale dell'Ente, come certificato di attribuzione del Per_4
codice fiscale, aveva la legittimazione per risolvere il rapporto di lavoro.
Invero, siamo in presenza di un'organizzazione senza personalità giuridica, costituita con Decreto del 2 luglio 2021, dai Vescovi delle Diocesi di Benevento
e con competenza sulle cause di CP_3 Controparte_21
nullità del matrimonio.
Il Regolamento TEIBA dispone che i rapporti giuridici del Tribunale interdiocesano e la relativa responsabilità patrimoniale siano imputati direttamente e solidalmente alle Diocesi che lo hanno costituito o che vi hanno successivamente acceduto, a fare data dalla loro accessione e fino alla data del recesso (art.4) e che la gestione dei rapporti giuridici ed economici è affidata al
Vescovo Moderatore (art.5).
Il successivo art. 6 al paragrafo n. 5 prevede “Per gli atti di particolare rilevanza è richiesto il consenso dei due terzi dei Vescovi che aderiscono al Tribunale. Sono atti di particolare rilevanza, oltre agli atti di straordinaria amministrazione previsti dal diritto canonico, la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'accettazione o rinuncia a donazioni, eredità o legati, la costituzione di un ramo la decisione di nuove voci di spesa rispetto a Pt_6 quelle indicate nel preventivo approvato, l'introduzione di giudizi avanti le autorità giudiziarie dello Stato, la sottoscrizione di locazioni ultranovennali, la sottoscrizione di contratti aventi valore superiore a € 10.000,00”.
La norma, dunque, impone l'assunzione di decisioni con il consenso dei due terzi dei vescovi, in presenza di atti che comportino un aggravio di spesa certo o potenziale (introduzione di giudizi).
10 Ciò nondimeno non è espressamente indicato tra gli atti per i quali è richiesto il concerto anche la risoluzione di un rapporto di lavoro, né tale estensione può farsi discendere dalla previsione relativa alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in quanto mentre in tale ipotesi ricorre certamente un impegno di spesa a tempo indeterminato di cui vanno resi partecipi anche gli altri
Vescovi coinvolti, diversa è la fattispecie di risoluzione del rapporto che implica di per sé, una riduzione dei costi e che, in quanto tale, va incontro alle comuni esigenze di economicità, per le quali non appare necessario alcun preventivo concerto.
Va altresì rigettata l'eccezione preliminare relativa alla violazione del canone
194 il quale prevede solo alcune ipotesi di licenziamento per i notai e non il gmo.
L'assunto non può essere condiviso non solo perché tale norma fa riferimento solo alle “cause di rimozione” del Notaio e non alle ipotesi di recesso, ma anche perché ai sensi del Can. 22 “Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti” (v. sentenza n. 21541 del 18 settembre 2017 Sezioni Unite della
Cassazione).
3.
Venendo alle altre doglianze del licenziamento, parte ricorrente sostiene altresì la natura ritorsiva del licenziamento.
E' noto, che il motivo pretesamene illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, all'ordine pubblico e al buon costume) debba essere l'unico determinante e che di tanto il lavoratore debba fornire prova, anche presuntiva.
Sul punto si richiama la Suprema Corte che ha ribadito come in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del
11 datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti,
Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, art. 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del 2019); la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2022, n. 2414, Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 6575 del
2016).
Da ciò consegue che la prima verifica utile al fine di dirimere la controversia, è quella relativa alla sussistenza del motivo posto a base del provvedimento espulsivo.
Il Tribunale Ecclesiastico ha allegato i dati statistici delle sopravvenienze e pendenze dal 2018 all'attualità da cui risulta un costante calo sia delle prime sia delle seconde, con un contenzioso al 2024 pari a 25 cause pendenti e 7 sopravvenute (v. doc. memoria difensiva).
In particolare, nel 2021, anno di costituzione del le nuove cause Parte_3 introdotte in prima istanza risultavano n.50, le pendenti n.68 mentre le cause di seconda istanza sopravvenute erano n. 25 e pendenti n. 86; per l'anno 2022 pendenti prima istanza 49 (introdotte 22) e seconda istanza pendenti 54
(introdotte 13); per l'anno 2023 pendenti prima istanza 46 (introdotte 41 ) e pendenti seconda istanza n. 25 (introdotte 4); per l'anno 2024 pendenti prima istanza n. 41 (introdotte n. 36 ) e pendenti n. 13 (introdotte 7).
12 Appare, dunque, evidente che, sebbene una progressiva decrescita del contenzioso fosse già evidente nel 2021, negli anni successivi si è sicuramente aggravata.
Ne consegue l'esubero di personale con mansioni di rispetto al Parte_7 contenzioso, e ciò anche a prescindere dall'entità dei finanziamenti erogati.
Parte resistente ha, altresì, prodotto i rendiconti con cui ha documentato la graduale e significativa riduzione dei contributi versati dalla Regione
ES che dai €554.639 versati per il 2018, passavano ad €563.707 per il
2019, €499370 per il 2020, €417.516 per il 2021, €470.044 per il 2022 ad
€374,613 nel 2023 fino ad euro 320.630 nel 2024.
Ha documentato, mediante produzione della cessione in data 29.12.2021 e dei relativi contratti, la presenza di sei unità di personale assunti a tempo indeterminato con la qualifica di impiegati di 1°, 2° e 3° livello e la mansione di
Notai\Attuari\ addetti alla cancelleria\archivisti.
veniva successivamente licenziato con lettera di licenziamento Parte_2 del 05.01.2023 (licenziamento disciplinare). Mentre l'odierno ricorrente, unitamente a veniva licenziato successivamente per giustificato motivo CP_22
oggettivo.
Ne consegue che, per effetto di tali licenziamenti, rimangono in servizio due soli
Notai\Attuari e tanto sia per le cause di prima che di seconda istanza, numero che appare assolutamente congruo con riferimento alle cause pendenti al 2024.
Conclusivamente risulta adeguatamente documentata l'effettività del giustificato motivo oggettivo, stante il costante calo del contenzioso, l'importante costo del personale e la riduzione dei fondi disponibili.
Nè può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo cui maggior fondi avrebbero dovuto essere destinati al tribunale in base alle disposizioni in materia, non solo perché viene lasciata alle diocesi l'autonomia nella ripartizione dei
13 fondi in base alle esigenze della stessa, ma anche in considerazione del continuo calo del contenzioso.
Ai sensi dell'art. 41 della legge n. 222/1985 e nell'ambito delle sole finalità previste dall'art. 48 della medesima legge, la CEI determina annualmente la destinazione delle somme ricevute dallo Stato quale quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. Parte delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi caritativi è assegnata alle diocesi italiane ed è affidata alla diretta gestione dei Vescovi diocesani, secondo i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI. La parte restante di tali somme è affidata alla gestione della Presidenza della CEI.
Per le esigenze di culto e pastorale, la CEI gestisce le somme destinate all'edilizia di culto (riguardanti sia la nuova edilizia che la tutela e il restauro dei beni culturali ecclesiastici), gli interventi di culto e pastorale di rilievo nazionale, la promozione della catechesi e dell'educazione cristiana, la promozione dell'attività dei tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali.
Già l'Assemblea Generale del 1996 era cosciente che l'impegno economico a favore dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale sarebbe stato «uno dei modi pastoralmente significativi per destinare una parte delle somme provenienti dall'8 per mille». 28 La CEI ha sempre ribadito la finalità pastorale di tale contributo, in modo conforme al costante magistero pontificio, così sintetizzato da papa Francesco: «L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana».
A livello diocesano l'assegnazione e l'erogazione per le esigenze di culto e pastorale avviene sulla base di uno schema di rendiconto le cui voci corrispondono all'elenco di cui all'art. 16, lett. a) della l. n. 222/85, in forza del quale agli effetti delle leggi civili si considerano «attività di religione o di culto
14 quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana».
L'importo con cui la CEI partecipa alle spese per l'attività dei tribunali è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Episcopale
Permanente. Nel formulare tale proposta, il Consiglio Episcopale Permanente terrà conto delle documentate esigenze finanziarie dei rispettivi tribunali diocesani e interdiocesani presentate dalle Regioni ecclesiastiche e del quadro complessivo delle risorse disponibili.
Tali risorse sono ripartite tra le Regioni ecclesiastiche, per metà, in relazione al numero degli abitanti e, per l'altra metà, in relazione al numero delle cause terminate nel precedente quinquennio nei tribunali diocesani e interdiocesani della Regione ecclesiastica.
La Regione ecclesiastica ripartisce, con equità e nel rispetto dei criteri individuati nell'art. 3 § 2 e delle finalità del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, i contributi economici erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana e il personale di cui dispone tra i tribunali ecclesiastici della Regione, relazionandone annualmente alla stessa CEI. (V. decreto generale n. 443/2018).
Ebbene, dal rendiconto 2024 (anno del licenziamento) risulta un contributo CEI di euro 320.630 (ed un costo di tutto il personale comprensivo di ministri, amministrativi e collaboratori pari ad euro 354.336,00) con un disavanzo di euro
42.538,00, tanto che il Tribunale si è visto costretto a procedere altresì alla riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti mantenuti in servizio, con soppressione dei rientri pomeridiani (all.nn.24,25,26).
4.
Con riferimento alla violazione dei criteri di scelta, è noto che in ambito di licenziamento individuale "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica
15 esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio della impossibilità di "repechage" - il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse" e in questo contesto possono in via analogica essere apprezzati i criteri posti dall'art. 5, l. 1991/n. 223, ricordiamo, carichi di famiglia, anzianità (rilevante, nei casi concreti, quella di servizio), esigenze tecnico-produttive ed organizzative, in concorso tra loro, non senza escludere la possibile prevalenza anche di uno di essi (sul punto vedi anche
Cass. N.7509\2012, Cass. n.14021\2016).
Ancora, la Suprema Corte precisa che "riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nelle ipotesi di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale, il datore di lavoro deve certamente ispirare la sua condotta ai principi di correttezza e buona fede;
pertanto, pur non avendo l'obbligo di applicare i criteri previsti per il licenziamento collettivo dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, può fare ad essi ricorso, perché costituiscono uno standard particolarmente idoneo a consentirgli di esercitare il suo potere di scelta tenendo adeguatamente conto degli interessi del lavoratore e di quello aziendale.
Certamente, dunque, i lavoratori non hanno il diritto all'adozione dei criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi, ciò nondimeno il datore di lavoro deve giustificare la scelta sulla base di criteri oggettivi e che rispondano ai principi di correttezza e buona fede” (v. , Cass. n.16571\2015).
Nella specie, il Tribunale Ecclesiastico ha documentato di aver preferito mantenere in servizio (riducendogli l'orario di servizio da 40 a CP_19
30 ore), perché avente una maggiore anzianità di servizio, in quanto assunto nel settembre 2005, licenziando l'attuale ricorrente e Notai /Attuari e Persona_1
16 addetti di cancelleria, assunti rispettivamente in data 15/06/2006 e in data
19/06/2006.
Il suddetto criterio di scelta, anche in assenza di specifica valutazione circa i carichi di famiglia, appare criterio sufficiente in quanto fondato su un criterio oggettivo e condivisibile, atteso il fatto, come da giurisprudenza soprariportata, che il datore di lavoro non è tenuto in ipotesi di licenziamento individuale, ad applicare tutti i criteri di scelta previsti per il licenziamento collettivo, purchè offra adeguata prova di aver rispettato i criteri di buona fede e correttezza.
E la scelta di basare l'individuazione del soggetto da escludere dalla realtà lavorativa basata anche sul solo criterio dell'anzianità di servizio, appare rispondente sufficientemente a tali valori.
Né vi è prova che, in epoca successiva al licenziamento, vi sia stata l'assunzione di altro personale in mansioni analoghe a quelle coperte da parte ricorrente, ma soltanto un'addetta alle pulizie.
5.
Quanto all'obbligo di repêchage, invece, il Tribunale Ecclesiastico invece non ha adeguatamente documentato di non avere altre posizioni che potevano essere occupate dal ricorrente.
Non risulta infatti assolto l'obbligo di repêchage ove all'atto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni anche inferiori e a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di ricollocazione anche con demansionamento, al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento di altre mansioni (così Cassazione civile sez. lav.,
10/07/2024, n.18904).
Nella specie il Tribunale Ecclesiastico, come premesso, non ha una propria personalità giuridica bensì è una emanazione della CP_3
17 Dalla documentazione in atti emerge chiaramente (v. regolamento) che il
Tribunale è espressione delle diocesi, utilizza somme erogate dalla Regione
ES (cedente il personale acquistato con atto di cessione del 29.12.2021)
e dalle diocesi e i suoi rapporti giuridici (ai sensi dell'art.4 del regolamento)
“sono imputati direttamente e solidalmente alle . CP_3
Appare, dunque, evidente che l'onere di repêchage, andava documentato anche con riferimento al Tribunale Ecclesiastico Avellinese, nonché alle disponibilità occupazionali presenti presso la Curia di Cerreto- Telese - Sant'Agata ed all' , come evidenziato anche dalla parte ricorrente. Controparte_1
Tale onere non è stato assolto, non avendo il Tribunale offerto alcuna prova circa l'indisponibilità di altre posizioni, anche inferiori così come non ha dato prova del requisito dimensionale al di sotto della soglia prevista, evidenziandosi a riguardo che i relativi oneri probatori sono a carico della parte datoriale (cfr.
Cass. n. 38029/2022).
Alcuna verifica è stata operata con riferimento alle disponibilità occupazionali presenti presso la Curia di Cerreto-Telese-Sant'Agata de'Goti ed alle considerevoli possibilità offerte dall' , cui (a titolo Controparte_1
esemplificativo come dedotto in ricorso e non contestato) afferiscono gli addetti alla Portineria, alla Segreteria Generale, al Settore Amministrativo, all'Archivio, all' all' , all'ufficio Controparte_6 Controparte_7 CP_8 all' all' , alla Controparte_9 Controparte_10
, alla , all' CP_11 Controparte_12 Controparte_13
all' , all' .
[...] Controparte_14 Controparte_15
Alcuna verifica, è, inoltre stata compiuta con riferimento alle possibilità occupazionali esistenti presso il Tribunale Ecclesiastico di LL (nato dallo scioglimento del Tribunale Regionale Beneventano e con riferimento alla
Regione ES AM (cedente il personale acquistato dal con Pt_3 cessione del 29.12.2021, cfr. doc. 1 ct.).
18 Venendo alle conseguenze di tale inadempimento, si richiama la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, n. 34051 del 18 novembre 2022 (che si pone in continuità con altre decisioni di consimile “ratio”, ossia la n. 33341 dell'11 novembre 2022 e la n. 34049, del 18 novembre 2022) che ha ribadito i principi dell'applicazione della reintegra nel posto di lavoro, nell'ipotesi in cui l'illegittimità del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, sia accertata in relazione alla violazione dell'obbligo di “repêchage”, i cui adempimenti e la cui prova gravano sul datore di lavoro, come fatti costitutivi del diritto di recesso.
L'arresto si prospetta conseguente all'attuale assetto normativo dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, definito dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022.
Con la prima decisione n. 59/2021 la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, c.7, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”), come originariamente novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”), nella parte in cui prevede che il Giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che, come sancito dalla Consulta, “applica altresì” la disciplina di cui al medesimo art. 18, comma 4.
Nella seconda decisione (n. 125 del 19 maggio 2022) l'illegittimità costituzionale della medesima norma è stata dichiarata limitatamente alla parola “manifesta”.
Risulta, così, modificato, il contenuto della disposizione predetta, introdotta a seguito della riforma “Monti-Fornero”, con sentenze manipolative, a carattere ablativo, implicanti la cancellazione dei termini “può” e “manifesta”, dal testo novellato che, allo stato, risulta del seguente tenore: “(Il giudice) applica altresì
19 la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”
Resta, quindi, superato l'impianto logico – giuridico anteatto, secondo il quale, per dare applicazione al regime sanzionatorio della reintegra attenuata, di cui al
4° comma del novellato art. 18 Stat. Lav., (in luogo dell'indennità risarcitoria, prevista dal successivo 5° comma), era necessario un quid pluris, rispetto alla
“insussistenza del fatto”, ossia rispetto al requisito costituito dalla dimostrazione dell'essere, appunto, “manifesta” l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il convincimento espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza richiamata, muove da una lettura del testo residuato dall'intervento ablativo e manipolativo della Corte Costituzionale secondo la quale la sanzione della reintegra deve essere applicata dal Giudice in ogni caso in cui accerti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza che occorra rilevare l'ulteriore requisito della “manifesta” insussistenza del fatto.
Nel senso che la locuzione “fatto posto a base del licenziamento…” è tale da includere la motivazione riconducibile a “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” di cui all'art. 3, l. n. 604/1966, nella quale deve intendersi inclusa, come fatto costitutivo, anche l'impossibilità di procedere alla collocazione “aliunde” del dipendente, eziologicamente licenziabile alla stregua della motivazione addotta.
Il nesso causale deve sussistere tra la motivazione stessa ed il licenziamento intimato e l'impossibilità della ricollocazione all'interno dell'organizzazione aziendale del lavoratore licenziato, in base alla considerazione che anche l'obbligo di repêchage si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso, inteso come extrema ratio attuativa della riorganizzazione aziendale a questo presupposta.
In effetti, una tale lettura sembra trovare riscontro nella motivazione della
20 pronunzia della Corte costituzionale, ove si legge: “il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni (quelle di cui all'art. 3, l. n. 604/1966) e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore. Al fatto si devono dunque ricondurre l'effettività e la genuinità della scelta imprenditoriale” .
Su questa opzione interpretativa si poggia la logica binaria, incentrata sull'alternativa “netta” (così la definisce la Corte costituzionale) “sussiste/non sussiste” del presupposto risolutorio, riferita al fatto posto a base del licenziamento e ritenuta, sul piano della ragionevolezza, la sola plausibile, cui attinge il ragionamento della Corte Costituzionale.
Orientamento, questo, che muove da una concezione del licenziamento quale extrema ratio, per cui l'esercizio del potere di recesso è ammissibile, da parte del datore di lavoro, non solo laddove risulti effettiva, per le ragioni invocate, la soppressione del posto occupato dal lavoratore licenziato, ma, altresì, nel caso in cui si dovesse riscontrare l'impossibilità di una ricollocazione di quest'ultimo all'interno dell'organizzazione aziendale.
Ed ancora con decisioni più recenti (v. Cass., ord., 30 ottobre 2023, n. 30143 e
Cass., ord., 13 novembre 2023, n. 31451) è stato ribadito che il mancato – o non corretto – adempimento dell'obbligo di repêchage comporta l'operatività della tutela reintegratoria ex art. 18, commi 7 e 4, St. Lav. nella sua attuale formulazione.
Più in particolare, nella decisione dell'ottobre del 2023, la S.C. configura il repêchage quale requisito «integrante elemento costitutivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» e richiama il suo orientamento che dispone la
“reintegrazione” in caso di violazione di tale obbligo (Cass. 6 dicembre 2018, n.
31653; Cass. 2 maggio 2018, n. 10435).
21 6.
Alla luce delle considerazioni che precedono il licenziamento al vaglio deve ritenersi illegittimo, ed ricorso va, dunque, accolto con condanna della parte resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere allo stesso il risarcimento del danno subito, pari ad un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
7.
Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata erogazione del beneficio del congedo straordinario riconosciutogli dall' , per il periodo dal 18.12.2023 al 19.01.2025, il cui emolumento CP_16 mensile ad integrale carico dell'istituto previdenziale non è stato più erogato a seguito della risoluzione del rapporto ovvero da giugno 2024 e la cui sospensione
è da ritenersi in nesso causale con l'intervenuto illegittimo recesso. Il danno è da parametrarsi, così come dedotto e non specificatamente contestato da controparte in misura di € 2.108,12 mensili (corrispondente all'importo indennitario emergente dalle buste paga anno 2024 in cui è riportata la relativa indennità, cfr.doc.) a far data dal recesso sino al termine del congedo accordato dall'Istituto previdenziale e, dunque, ammonta a complessivi € 16.864,96 (2.108,12x8).
8.
Per il principio della soccombenza il Tribunale Ecclesiastico Controparte_5
e dev'essere condannato al pagamento delle spese di
[...] CP_18 lite che si liquidano in dispositivo.
Nulla per le spese di e la Controparte_1 Controparte_3
non costituite.
[...]
P.Q.M.
22 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto, ordina alla parte resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e la condanna a corrispondere allo stesso il risarcimento del danno subito, pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino a
12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2. condanna il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e Di
Appello al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata erogazione dell'indennità per congedo straordinario in misura corrispondente a complessivi €.16.864,96 oltre accessori di legge;
3. condanna il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e Di
Appello al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 9257,00 oltre rimb. forf. 15%, rimb. C.U.,
IVA e CPA, con distrazione.
4. Nulla per le spese di e la Controparte_1 [...]
Controparte_3
Così deciso in Benevento, 11/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
23
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 5418/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e residente in [...], C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Michele
Truppi ( , fax 0824.316227, pec: C.F._2
e Giovanni Papa ( , fax. Email_1 C.F._3
0824/316227, pec: elettivamente domiciliato Email_2
presso il loro studio in Bene-vento alla Piazza Risorgimento n.13;
- parte ricorrente -
C O N T R O
TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO BENEVENTANO E DI
APPELLO elettivamente domiciliato presso Piazza Leonida Bissolati 8 82100
BENEVENTO, rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Angelone e dall'avv.
GIORDANO GIOVANNI giusta delega in atti;
, in persona dell' e legale Controparte_1 Controparte_2
rapp.te p.t., contumace in persona del Vescovo Controparte_3
e legale rapp.te p.t., contumace;
1 - parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 10/07/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 23/12/2024 parte ricorrente ha esposto:
- di aver lavorato in regime di subordinazione e senza soluzione di continuità, dal 15.06.2006 al 03.06.2024 quale “Notaio/Attuario e Addetto alla
Cancelleria”, alle dipendenze della Regione ES Campania presso il
Tribunale Ecclesiastico Regionale di Benevento, dall'inizio del rapporto sino al
29.12.2021, e successivamente alle dipendenze del Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Beneventano e di Appello sino alla risoluzione del rapporto per licenziamento, inquadrato nel III Livello del CCNL per i Dipendenti degli Istituti per il Sostentamento Clero;
- che, con raccomandata del 03.06.2024 il Tribunale Ecclesiastico di
Benevento e di Appello risolveva il rapporto di lavoro con l'esponente, per giustificato motivo oggettivo, individuando detto motivo nel drastico calo del contenzioso di appello dovuto alla diretta esecutività delle sentenze di primo grado del Tribunale Ecclesiastico e in ogni caso un calo del contenzioso;
- che impugnava il licenziamento chiedendo l'esposizione dei motivi e, con racc. a.r. del 19.07.2024 il Vicario Generale del Tribunale, riscontrava l'impugnativa riportandosi tout court alle problematiche di carattere economico e organizzative di cui alla lettera di recesso;
- che con decreto CEI 443/2018 del 7.6.2018, aveva disposto che, in sede di costituzione del “Tribunale diocesano o interdiocesano, recedendo da altro
2 Tribunale interdiocesano, dovranno garantire nel proprio organico la ricollocazione del personale”;
- che, in realtà, le l'erogazione delle somme attribuite alla diocesi di
Benevento dalla Conferenza Episcopale Italiana (ex art. 47 L. 222/1985) destinate al culto pastorale (che include le spese di mantenimento per i Tribunali
Ecclesiastici) era rimasta negli ultimi anni pressoché invariata e che la C.E.I. e che sia la diocesi di Benevento che quella di non avevano attribuito CP_3
alcuna risorsa al Tribunale Interdiocesano, pur in presenza di fondi da destinarsi allo stesso;
- che al momento del licenziamento, presso il Tribunale Interdiocesano di
Benevento e di Appello ricoprivano le funzioni di Notaio, solo i dipendenti e;
Parte_1 Persona_1
- che, nel periodo febbraio-marzo 2024, il Tribunale assumeva un'unità lavorativa con mansioni di addetta alle pulizie e il 9.12.2024 l' CP_2
Metropolita di Benevento nominava/assumeva un nuovo Giudice nel Tribunale
Ecclesiastico Interdiocesano di Beneventano e di Appello, nella persona di don
; Controparte_4
- che non era stata valutata la possibilità di ricollocazione del ricorrente;
- che il licenziamento era nullo\inesistente in quanto la lettera di licenziamento era sottoscritta unicamente dal Vescovo di Benevento non di concerto con il Vescovo di;
Controparte_3
- che in realtà, il licenziamento era dettato da motivi ritorsivi ovvero conseguente alle rivendicazioni avanzate per il riconoscimento di diritti retributivi e perché, chiamato a rendere testimonianza nella controversia promossa dal collega , licenziato per giusta causa, invitato dal Parte_2
Presidente, MO. , “a fare attenzione alla deposizione da Testimone_1
rendere”, si rifiutava affermando che avrebbe dichiarato la verità;
3 - che la possibilità di riallocazione del prestatore oltre che presso il
Tribunale e di Appello investe, altresì, il Tribunale Controparte_5
Ecclesiastico di LL e l'intera Regione ES Campania, concerne le disponibilità occupazionali presenti presso la Curia di Cerreto-Telese-Sant'Agata
e le considerevoli possibilità offerte dall cui (a titolo Controparte_1
esemplificati-vo e non esaustivo) afferiscono gli addetti alla Portineria, alla
Segreteria Generale, al Settore Amministrativo, all'Archivio, all'
[...]
all , all'ufficio all CP_6 Controparte_7 CP_8 [...]
all' , alla Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, alla all'
[...] Controparte_12 Controparte_13
all' , all' ;
[...] Controparte_14 Controparte_15
- che il licenziamento è stato disposto in costanza di fruizione da parte del lavoratore del beneficio del congedo straordinario riconosciutogli dall per CP_16 il periodo dal 18.12.2023 al 19.01.2025 ed in ragione della risoluzione del rapporto (3.6.2024) l' , a far data dal licenziamento non ha Controparte_17 più riconosciuto ed erogato somme al prestatore per il congedo accordatogli.
Ha chiesto pertanto di “1)- dichiarare inesistente, comunque nullo, l'impugnato licenziamento del ricorrente (comunicato con atto del 3.06.2024) e, per l'effetto,
a tenore dell'art. 18, commi 1 e 2, legge n. 300/70, ordinare ai convenuti, in solido, od al solo convenuto Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento
e di Appello, in persona dei rispettivi l.r.p.t., la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti, nonché condannare gli stessi od il solo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di
Benevento e di Appello, al risarcimento/pagamento, in favore del ricorrente, del danno (retributivo) subito e subendo, nella misura di una indennità corrispondente alla retribuzione globale di fatto maturata pari ad €. 2.459,47
(come da calcolo illustrato a pag.12), per ogni mensilità, dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegrazione, più rivalutazione monetaria,
4 così come previsto dall'ultimo comma dell'art. 429 cpc, da stabilirsi ai sensi dell'art. 150 disp. att. cpc, ed interessi nella misura legale, sulle somme rivalutate, con decorrenza, per l'una e per gli altri, dal giorno delle singole
(mensili) scadenze retributive al definitivo soddisfo, oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- in via subordinata: 2)- accertare e dichiarare insussistente il fatto posto a base del licenziamento per g.m.o. e, per l'effetto, a tenore del comb. disp. commi 7, secondo periodo, e 4, art. 18 legge n. 300/1970, ordinare ai convenuti in solido od anche al solo convenuto Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento
e di Appello, la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nelle mansioni da ultimo svolte o mansioni equivalenti, nonché condannare gli stessi, al risarcimento/pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria, commisurata alla retribuzione globale mensile (come al capo che precede indicata), nella misura di 12 mensilità, più rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al soddisfo, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della effettiva reintegrazione;
- in via ulteriormente subordinata: 3)- nell'eventualità di esclusione dell'ordine di reintegrazione, ma salvo gravame, in applicazione della disciplina di cui al comb. disp. comma 7, terzo e quarto periodo, e comma 5, art. 18 St. Lav., condannare i convenuti in solido od il solo Controparte_18
, al pagamento, in favore del ricorrente, di una indennità
[...]
risarcitoria onnicomprensiva pari a 24 mensilità della retribuzione globale (come indicata al capo 1 che precede), tenuto conto degli evidenziati comportamento datoriali negativi, del complessivo numero dei dipendenti, o nella misura diversa, non inferiore a 12 mensilità onnicomprensive, più rivaluta-zione monetaria e interessi legali sino al soddisfo;
- in via subordinata ed autonoma: 4)- nell'ipotesi di mancato accoglimento delle richieste di giustizia formulate in via principale al capo 1) delle presenti conclusioni, per i motivi esposti al paragrafo 4a che
5 precede, condannarsi i convenuti od il solo Tribunale Ecclesiastico
Interdiocesano Beneventano al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata erogazione dell'indennità per congedo straordinario in misura corrispondente a complessivi €.16.864,96
(sedicimilaottocentosessantaquattro/96) ovvero alle indennità dovute e non percepite per il periodo dal 3.6.2024 al 19.01.2025, oltre accessori di legge (cfr. calcolo paragrafo 4°).- in ogni caso:5)- condannare i convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., in so-lido tra di loro, o con diversa regolamentazione / o diseguale graduazione/distribuzione percentuale, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, comunque del compenso dovuto per la controversia in relazione all'opera professionale espletata, alle fasi e prestazioni tutte, alle questioni giuridiche trattate, alla complessità delle stesse, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, con attribuzione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti avvocati che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i diritti e gli onorari”.
Si è costituito il TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO
BENEVENTANO E DI APPELLO eccependo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, ha esposto:
- che, a decorrere dal 01/01/2022, il ricorrente era passato alle dipendenze del TRIBUNALE ECCLESIASTICO;
- che il TRIBUNALE aveva avuto un drastico calo del contenzioso ed infatti. alla data del 31/12/2014 risultavano pendenti 106 cause in Prima Istanza,
329 in Appello mentre nel 2024 n. 41 cause in Prima Istanza, n. 13 in Appello;
- che dal 2018 al 2024 si era dimezzato il carico con riferimento alla Prima
Istanza – passandosi da n. 65 cause introdotte nel 2018 alle 36 incardinate nel
2024 – e ridotto del 75% il carico in Appello, passandosi dalle 30 cause introdotte nel 2018 alle 7 incardinate nel 2024;
6 - che la spesa maggiore era quella relativa ai dipendenti. In particolare, i
'Notai laici' che, nel 2023, assorbivano € 299.462,00 a fronte di fondi erogati dalla C.E.I. per €374.613,00 euro;
che il bilancio del 2023 si era chiuso con un passivo di € 30.096,00;
- che ai sensi dell'art.3 Decreto CEI giugno 2018, allegato n.6, i Tribunali
Ecclesiastici erano finanziati dalla C.E.I., che erogava i contributi direttamente, o tramite le Regioni Ecclesiastiche, e tali finanziamenti si erano ridotti negli anni come da rendiconti del prodotti in atti;
Parte_3
- che in data 4 e 11 aprile del 2024, si tenevano due incontri presso la sede della Conferenza Episcopale Italiana nei quali la C.E.I. evidenziava che non era sufficiente la riduzione dell'orario, ma occorreva ridurre il personale in quanto il Tribunale Ecclesiastico di Benevento aveva un numero di dipendenti a tempo indeterminato sproporzionato rispetto al bacino di utenza e al numero delle cause;
- che, pertanto, si procedeva alla riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per i dipendenti , e Parte_4 Persona_2 CP_19
al licenziamento dell'unico Giudice laico a tempo pieno e indeterminato,
[...]
il dott. giacché risultava più conveniente l'utilizzo dei Giudici Persona_3 occasionali e al licenziamento di due Notai /Attuari e addetti di cancelleria, il ricorrente e il collega – entrambi inquadrati nel 3° livello del CCNL di Per_1 settore, conservando nel ruolo il dott. con maggiore anzianità di CP_19
servizio perchè assunto il 09/09/2005, in possesso della laurea in giurisprudenza e con incarichi quale Notaio–Attuario presso il Tribunale Ecclesiastico di
Benevento già a far data dal 19/11/1999 oltre che frequentatore del biennio di studio teologico per la licenza in diritto canonico;
- che, quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, non era vera la circostanza relativa alla testimonianza nella causa come evincibile Parte_2 dal fatto che il ricorso del veniva notificato in data 27/10/2023 Parte_2
7 allorquando MO. non era più il Presidente del Testimone_1 Parte_3 avendo cessato il suo incarico nell'aprile 2023;
- che la pianta organica dell'Istituto constava di 5 dipendenti e nessuna assunzione era stata fatta dopo il licenziamento in quanto la era stata Parte_5 assunta per sostituire l'addetta alle pulizie assente per malattia con contratto di lavoro a tempo determinato part–time del 19/04/2024, per 6 ore settimanali, successivamente prorogato mentre nominato giudice il Controparte_20
09/12/2024, non era un dipendente a tempo indeterminato del bensì Parte_3 un giudice chierico con incarichi occasionali per i quali percepiva un mero rimborso spese;
-
- che il era un soggetto autonomo il cui legale rappresentante era Parte_3
l'Arcivescovo di Benevento, S.E. MO. unico soggetto Persona_4
legittimato a sottoscrivere la lettera di licenziamento;
che il Tribunale aveva sempre occupato meno di 15 dipendenti.
L' e la Controparte_1 Controparte_3 sono rimaste contumaci.
[...]
Acquisita la documentazione prodotta e richiesta dalla scrivente (da ultimo il rendiconto anno 2024), la causa veniva decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2.
La presente controversia ha ad oggetto il licenziamento intimato al ricorrente in data 03.06.2024, per giustificato motivo oggettivo, dal seguente tenore: <<..nel corso degli ultimi anni si sono verificate strutturali modifiche economiche ed organizzative, volute dalla Santa Sede e dalla Conferenza Episcopale Italiana, che hanno determinato un drastico calo del contenzioso di appello, dovuto alla diretta esecutività delle sentenze di primo grado del Tribunale Ecclesiastico, e in ogni caso un calo del contenzioso, a seguito della nuova sud-divisione delle competenze territoriali, con riduzione del bacino d'utenza dell'Istituto e ridi-
8 mensionamento di tutta l'attività. A tanto di aggiunge, altresì, il dimezzamento del finanziamento da parte della conferenza Episcopale Italiana, con conseguente necessità di riduzione dei co-sti di gestione del Tribunale
Ecclesiastico di Benevento. Rebus sic stantibus, poiché la situazione economica- finanziaria in cui versa attualmente l , in uno alla drastica riduzione del CP_10
contenzioso, non consente più di mantenere tutte le posizioni lavorative, in applicazione delle regole di correttezza di cui all'art. 1175 del codice civile e dei criteri individuati dall'art. 5 del-la Legge 23 luglio 1991 n. 223 nella scelta del lavoratore da licenziare, tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità, stante l'impossibilità di ricollocarLa altrove, codesto Istituto , suo malgrado, si vede costretto a comunicarLe la decisione di risolvere il rapporto di lavoro attualmente in corso di svolgimento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604 e dell'art. 92 del vigente CCNL per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero..…>> (cfr. lettera di licenziamento).
Ciò posto, parte ricorrente lamenta innanzitutto l'illegittimità del licenziamento per vizi formali.
In particolare con riferimento alla sottoscrizione della lettera di licenziamento unicamente ad opera del Vescovo di Benevento non di concerto con il Vescovo di parte ricorrente evidenzia che la sottoscrizione è da intendersi Controparte_3 apposta nella qualità di Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di
Benevento, composto, come da Regolamento, dalle diocesi di Benevento e
, e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 5 abilitato ad assumere Controparte_3
“le decisioni relative alla organizzazione del Tribunale sono adottate a maggioranza assoluta” ma “Per gli atti di particolare rilevanza è richiesto il consenso dei due terzi dei Vescovi che aderiscono al Tribunale. Sono atti di particolare rilevanza, oltre agli atti di straordinaria amministrazione previsti dal diritto canonico, la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo
9 indeterminato…”; che, pertanto, stante l'importanza della decisione di estromettere un lavoratore a tempo indeterminato, la decisione andava assunta di concerto con il Vescovo di . Controparte_3
Sul punto il Tribunale Ecclesiastico ha dedotto che, essendo MO.
[...] rappresentante legale dell'Ente, come certificato di attribuzione del Per_4
codice fiscale, aveva la legittimazione per risolvere il rapporto di lavoro.
Invero, siamo in presenza di un'organizzazione senza personalità giuridica, costituita con Decreto del 2 luglio 2021, dai Vescovi delle Diocesi di Benevento
e con competenza sulle cause di CP_3 Controparte_21
nullità del matrimonio.
Il Regolamento TEIBA dispone che i rapporti giuridici del Tribunale interdiocesano e la relativa responsabilità patrimoniale siano imputati direttamente e solidalmente alle Diocesi che lo hanno costituito o che vi hanno successivamente acceduto, a fare data dalla loro accessione e fino alla data del recesso (art.4) e che la gestione dei rapporti giuridici ed economici è affidata al
Vescovo Moderatore (art.5).
Il successivo art. 6 al paragrafo n. 5 prevede “Per gli atti di particolare rilevanza è richiesto il consenso dei due terzi dei Vescovi che aderiscono al Tribunale. Sono atti di particolare rilevanza, oltre agli atti di straordinaria amministrazione previsti dal diritto canonico, la sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'accettazione o rinuncia a donazioni, eredità o legati, la costituzione di un ramo la decisione di nuove voci di spesa rispetto a Pt_6 quelle indicate nel preventivo approvato, l'introduzione di giudizi avanti le autorità giudiziarie dello Stato, la sottoscrizione di locazioni ultranovennali, la sottoscrizione di contratti aventi valore superiore a € 10.000,00”.
La norma, dunque, impone l'assunzione di decisioni con il consenso dei due terzi dei vescovi, in presenza di atti che comportino un aggravio di spesa certo o potenziale (introduzione di giudizi).
10 Ciò nondimeno non è espressamente indicato tra gli atti per i quali è richiesto il concerto anche la risoluzione di un rapporto di lavoro, né tale estensione può farsi discendere dalla previsione relativa alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo indeterminato in quanto mentre in tale ipotesi ricorre certamente un impegno di spesa a tempo indeterminato di cui vanno resi partecipi anche gli altri
Vescovi coinvolti, diversa è la fattispecie di risoluzione del rapporto che implica di per sé, una riduzione dei costi e che, in quanto tale, va incontro alle comuni esigenze di economicità, per le quali non appare necessario alcun preventivo concerto.
Va altresì rigettata l'eccezione preliminare relativa alla violazione del canone
194 il quale prevede solo alcune ipotesi di licenziamento per i notai e non il gmo.
L'assunto non può essere condiviso non solo perché tale norma fa riferimento solo alle “cause di rimozione” del Notaio e non alle ipotesi di recesso, ma anche perché ai sensi del Can. 22 “Le leggi civili alle quali il diritto della Chiesa rimanda, vengano osservate nel diritto canonico con i medesimi effetti, in quanto non siano contrarie al diritto divino e se il diritto canonico non dispone altrimenti” (v. sentenza n. 21541 del 18 settembre 2017 Sezioni Unite della
Cassazione).
3.
Venendo alle altre doglianze del licenziamento, parte ricorrente sostiene altresì la natura ritorsiva del licenziamento.
E' noto, che il motivo pretesamene illecito (cioè contrario ai casi espressamente previsti dalla legge, all'ordine pubblico e al buon costume) debba essere l'unico determinante e che di tanto il lavoratore debba fornire prova, anche presuntiva.
Sul punto si richiama la Suprema Corte che ha ribadito come in ipotesi di allegazione da parte del lavoratore del carattere ritorsivo del licenziamento e quindi di una domanda di accertamento della nullità del provvedimento datoriale per motivo illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c., occorre che l'intento ritorsivo del
11 datore di lavoro, la cui prova è a carico del lavoratore (cfr. tra le più recenti,
Cass. n. 26035/2018, Cass. n. 20742/2018), sia determinante, cioè tale costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale;
ne consegue che la verifica dei fatti allegati dal lavoratore, ai fini all'applicazione della tutela prevista dallo st. lav. novellato, art. 18, comma 1, richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del licenziamento (v. in particolare Cass. n. 9468 del 2019); la prova della unicità e determinatezza del motivo non rileva, invece, nel caso di licenziamento discriminatorio, che ben può accompagnarsi ad altro motivo legittimo ed essere comunque nullo (Cassazione civile, sez. lav., 27/01/2022, n. 2414, Cass. n. 28453 del 2018, Cass. n. 6575 del
2016).
Da ciò consegue che la prima verifica utile al fine di dirimere la controversia, è quella relativa alla sussistenza del motivo posto a base del provvedimento espulsivo.
Il Tribunale Ecclesiastico ha allegato i dati statistici delle sopravvenienze e pendenze dal 2018 all'attualità da cui risulta un costante calo sia delle prime sia delle seconde, con un contenzioso al 2024 pari a 25 cause pendenti e 7 sopravvenute (v. doc. memoria difensiva).
In particolare, nel 2021, anno di costituzione del le nuove cause Parte_3 introdotte in prima istanza risultavano n.50, le pendenti n.68 mentre le cause di seconda istanza sopravvenute erano n. 25 e pendenti n. 86; per l'anno 2022 pendenti prima istanza 49 (introdotte 22) e seconda istanza pendenti 54
(introdotte 13); per l'anno 2023 pendenti prima istanza 46 (introdotte 41 ) e pendenti seconda istanza n. 25 (introdotte 4); per l'anno 2024 pendenti prima istanza n. 41 (introdotte n. 36 ) e pendenti n. 13 (introdotte 7).
12 Appare, dunque, evidente che, sebbene una progressiva decrescita del contenzioso fosse già evidente nel 2021, negli anni successivi si è sicuramente aggravata.
Ne consegue l'esubero di personale con mansioni di rispetto al Parte_7 contenzioso, e ciò anche a prescindere dall'entità dei finanziamenti erogati.
Parte resistente ha, altresì, prodotto i rendiconti con cui ha documentato la graduale e significativa riduzione dei contributi versati dalla Regione
ES che dai €554.639 versati per il 2018, passavano ad €563.707 per il
2019, €499370 per il 2020, €417.516 per il 2021, €470.044 per il 2022 ad
€374,613 nel 2023 fino ad euro 320.630 nel 2024.
Ha documentato, mediante produzione della cessione in data 29.12.2021 e dei relativi contratti, la presenza di sei unità di personale assunti a tempo indeterminato con la qualifica di impiegati di 1°, 2° e 3° livello e la mansione di
Notai\Attuari\ addetti alla cancelleria\archivisti.
veniva successivamente licenziato con lettera di licenziamento Parte_2 del 05.01.2023 (licenziamento disciplinare). Mentre l'odierno ricorrente, unitamente a veniva licenziato successivamente per giustificato motivo CP_22
oggettivo.
Ne consegue che, per effetto di tali licenziamenti, rimangono in servizio due soli
Notai\Attuari e tanto sia per le cause di prima che di seconda istanza, numero che appare assolutamente congruo con riferimento alle cause pendenti al 2024.
Conclusivamente risulta adeguatamente documentata l'effettività del giustificato motivo oggettivo, stante il costante calo del contenzioso, l'importante costo del personale e la riduzione dei fondi disponibili.
Nè può essere condiviso l'assunto di parte ricorrente secondo cui maggior fondi avrebbero dovuto essere destinati al tribunale in base alle disposizioni in materia, non solo perché viene lasciata alle diocesi l'autonomia nella ripartizione dei
13 fondi in base alle esigenze della stessa, ma anche in considerazione del continuo calo del contenzioso.
Ai sensi dell'art. 41 della legge n. 222/1985 e nell'ambito delle sole finalità previste dall'art. 48 della medesima legge, la CEI determina annualmente la destinazione delle somme ricevute dallo Stato quale quota dell'otto per mille del gettito IRPEF. Parte delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi caritativi è assegnata alle diocesi italiane ed è affidata alla diretta gestione dei Vescovi diocesani, secondo i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI. La parte restante di tali somme è affidata alla gestione della Presidenza della CEI.
Per le esigenze di culto e pastorale, la CEI gestisce le somme destinate all'edilizia di culto (riguardanti sia la nuova edilizia che la tutela e il restauro dei beni culturali ecclesiastici), gli interventi di culto e pastorale di rilievo nazionale, la promozione della catechesi e dell'educazione cristiana, la promozione dell'attività dei tribunali ecclesiastici per le cause matrimoniali.
Già l'Assemblea Generale del 1996 era cosciente che l'impegno economico a favore dei tribunali ecclesiastici in materia matrimoniale sarebbe stato «uno dei modi pastoralmente significativi per destinare una parte delle somme provenienti dall'8 per mille». 28 La CEI ha sempre ribadito la finalità pastorale di tale contributo, in modo conforme al costante magistero pontificio, così sintetizzato da papa Francesco: «L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana».
A livello diocesano l'assegnazione e l'erogazione per le esigenze di culto e pastorale avviene sulla base di uno schema di rendiconto le cui voci corrispondono all'elenco di cui all'art. 16, lett. a) della l. n. 222/85, in forza del quale agli effetti delle leggi civili si considerano «attività di religione o di culto
14 quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana».
L'importo con cui la CEI partecipa alle spese per l'attività dei tribunali è deliberato dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Episcopale
Permanente. Nel formulare tale proposta, il Consiglio Episcopale Permanente terrà conto delle documentate esigenze finanziarie dei rispettivi tribunali diocesani e interdiocesani presentate dalle Regioni ecclesiastiche e del quadro complessivo delle risorse disponibili.
Tali risorse sono ripartite tra le Regioni ecclesiastiche, per metà, in relazione al numero degli abitanti e, per l'altra metà, in relazione al numero delle cause terminate nel precedente quinquennio nei tribunali diocesani e interdiocesani della Regione ecclesiastica.
La Regione ecclesiastica ripartisce, con equità e nel rispetto dei criteri individuati nell'art. 3 § 2 e delle finalità del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, i contributi economici erogati dalla Conferenza Episcopale Italiana e il personale di cui dispone tra i tribunali ecclesiastici della Regione, relazionandone annualmente alla stessa CEI. (V. decreto generale n. 443/2018).
Ebbene, dal rendiconto 2024 (anno del licenziamento) risulta un contributo CEI di euro 320.630 (ed un costo di tutto il personale comprensivo di ministri, amministrativi e collaboratori pari ad euro 354.336,00) con un disavanzo di euro
42.538,00, tanto che il Tribunale si è visto costretto a procedere altresì alla riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione dei dipendenti mantenuti in servizio, con soppressione dei rientri pomeridiani (all.nn.24,25,26).
4.
Con riferimento alla violazione dei criteri di scelta, è noto che in ambito di licenziamento individuale "in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica
15 esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile - in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio della impossibilità di "repechage" - il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse" e in questo contesto possono in via analogica essere apprezzati i criteri posti dall'art. 5, l. 1991/n. 223, ricordiamo, carichi di famiglia, anzianità (rilevante, nei casi concreti, quella di servizio), esigenze tecnico-produttive ed organizzative, in concorso tra loro, non senza escludere la possibile prevalenza anche di uno di essi (sul punto vedi anche
Cass. N.7509\2012, Cass. n.14021\2016).
Ancora, la Suprema Corte precisa che "riguardo ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare nelle ipotesi di licenziamento individuale plurimo per riduzione di personale, il datore di lavoro deve certamente ispirare la sua condotta ai principi di correttezza e buona fede;
pertanto, pur non avendo l'obbligo di applicare i criteri previsti per il licenziamento collettivo dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, può fare ad essi ricorso, perché costituiscono uno standard particolarmente idoneo a consentirgli di esercitare il suo potere di scelta tenendo adeguatamente conto degli interessi del lavoratore e di quello aziendale.
Certamente, dunque, i lavoratori non hanno il diritto all'adozione dei criteri di scelta previsti per i licenziamenti collettivi, ciò nondimeno il datore di lavoro deve giustificare la scelta sulla base di criteri oggettivi e che rispondano ai principi di correttezza e buona fede” (v. , Cass. n.16571\2015).
Nella specie, il Tribunale Ecclesiastico ha documentato di aver preferito mantenere in servizio (riducendogli l'orario di servizio da 40 a CP_19
30 ore), perché avente una maggiore anzianità di servizio, in quanto assunto nel settembre 2005, licenziando l'attuale ricorrente e Notai /Attuari e Persona_1
16 addetti di cancelleria, assunti rispettivamente in data 15/06/2006 e in data
19/06/2006.
Il suddetto criterio di scelta, anche in assenza di specifica valutazione circa i carichi di famiglia, appare criterio sufficiente in quanto fondato su un criterio oggettivo e condivisibile, atteso il fatto, come da giurisprudenza soprariportata, che il datore di lavoro non è tenuto in ipotesi di licenziamento individuale, ad applicare tutti i criteri di scelta previsti per il licenziamento collettivo, purchè offra adeguata prova di aver rispettato i criteri di buona fede e correttezza.
E la scelta di basare l'individuazione del soggetto da escludere dalla realtà lavorativa basata anche sul solo criterio dell'anzianità di servizio, appare rispondente sufficientemente a tali valori.
Né vi è prova che, in epoca successiva al licenziamento, vi sia stata l'assunzione di altro personale in mansioni analoghe a quelle coperte da parte ricorrente, ma soltanto un'addetta alle pulizie.
5.
Quanto all'obbligo di repêchage, invece, il Tribunale Ecclesiastico invece non ha adeguatamente documentato di non avere altre posizioni che potevano essere occupate dal ricorrente.
Non risulta infatti assolto l'obbligo di repêchage ove all'atto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo risultino esistenti nell'organico aziendale mansioni anche inferiori e a termine, ed il datore non abbia effettuato alcuna offerta di ricollocazione anche con demansionamento, al lavoratore né comunque allegato e provato in giudizio che il lavoratore non rivesta le competenze professionali richieste per l'espletamento di altre mansioni (così Cassazione civile sez. lav.,
10/07/2024, n.18904).
Nella specie il Tribunale Ecclesiastico, come premesso, non ha una propria personalità giuridica bensì è una emanazione della CP_3
17 Dalla documentazione in atti emerge chiaramente (v. regolamento) che il
Tribunale è espressione delle diocesi, utilizza somme erogate dalla Regione
ES (cedente il personale acquistato con atto di cessione del 29.12.2021)
e dalle diocesi e i suoi rapporti giuridici (ai sensi dell'art.4 del regolamento)
“sono imputati direttamente e solidalmente alle . CP_3
Appare, dunque, evidente che l'onere di repêchage, andava documentato anche con riferimento al Tribunale Ecclesiastico Avellinese, nonché alle disponibilità occupazionali presenti presso la Curia di Cerreto- Telese - Sant'Agata ed all' , come evidenziato anche dalla parte ricorrente. Controparte_1
Tale onere non è stato assolto, non avendo il Tribunale offerto alcuna prova circa l'indisponibilità di altre posizioni, anche inferiori così come non ha dato prova del requisito dimensionale al di sotto della soglia prevista, evidenziandosi a riguardo che i relativi oneri probatori sono a carico della parte datoriale (cfr.
Cass. n. 38029/2022).
Alcuna verifica è stata operata con riferimento alle disponibilità occupazionali presenti presso la Curia di Cerreto-Telese-Sant'Agata de'Goti ed alle considerevoli possibilità offerte dall' , cui (a titolo Controparte_1
esemplificativo come dedotto in ricorso e non contestato) afferiscono gli addetti alla Portineria, alla Segreteria Generale, al Settore Amministrativo, all'Archivio, all' all' , all'ufficio Controparte_6 Controparte_7 CP_8 all' all' , alla Controparte_9 Controparte_10
, alla , all' CP_11 Controparte_12 Controparte_13
all' , all' .
[...] Controparte_14 Controparte_15
Alcuna verifica, è, inoltre stata compiuta con riferimento alle possibilità occupazionali esistenti presso il Tribunale Ecclesiastico di LL (nato dallo scioglimento del Tribunale Regionale Beneventano e con riferimento alla
Regione ES AM (cedente il personale acquistato dal con Pt_3 cessione del 29.12.2021, cfr. doc. 1 ct.).
18 Venendo alle conseguenze di tale inadempimento, si richiama la sentenza della
Suprema Corte di Cassazione, n. 34051 del 18 novembre 2022 (che si pone in continuità con altre decisioni di consimile “ratio”, ossia la n. 33341 dell'11 novembre 2022 e la n. 34049, del 18 novembre 2022) che ha ribadito i principi dell'applicazione della reintegra nel posto di lavoro, nell'ipotesi in cui l'illegittimità del licenziamento, per giustificato motivo oggettivo, sia accertata in relazione alla violazione dell'obbligo di “repêchage”, i cui adempimenti e la cui prova gravano sul datore di lavoro, come fatti costitutivi del diritto di recesso.
L'arresto si prospetta conseguente all'attuale assetto normativo dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, definito dalle recenti sentenze della Corte Costituzionale n. 59 del 2021 e n. 125 del 2022.
Con la prima decisione n. 59/2021 la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, c.7, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (“Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”), come originariamente novellato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (“Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”), nella parte in cui prevede che il Giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “può altresì applicare”, invece che, come sancito dalla Consulta, “applica altresì” la disciplina di cui al medesimo art. 18, comma 4.
Nella seconda decisione (n. 125 del 19 maggio 2022) l'illegittimità costituzionale della medesima norma è stata dichiarata limitatamente alla parola “manifesta”.
Risulta, così, modificato, il contenuto della disposizione predetta, introdotta a seguito della riforma “Monti-Fornero”, con sentenze manipolative, a carattere ablativo, implicanti la cancellazione dei termini “può” e “manifesta”, dal testo novellato che, allo stato, risulta del seguente tenore: “(Il giudice) applica altresì
19 la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo”
Resta, quindi, superato l'impianto logico – giuridico anteatto, secondo il quale, per dare applicazione al regime sanzionatorio della reintegra attenuata, di cui al
4° comma del novellato art. 18 Stat. Lav., (in luogo dell'indennità risarcitoria, prevista dal successivo 5° comma), era necessario un quid pluris, rispetto alla
“insussistenza del fatto”, ossia rispetto al requisito costituito dalla dimostrazione dell'essere, appunto, “manifesta” l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il convincimento espresso dalla Corte di Cassazione, nella sentenza richiamata, muove da una lettura del testo residuato dall'intervento ablativo e manipolativo della Corte Costituzionale secondo la quale la sanzione della reintegra deve essere applicata dal Giudice in ogni caso in cui accerti l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza che occorra rilevare l'ulteriore requisito della “manifesta” insussistenza del fatto.
Nel senso che la locuzione “fatto posto a base del licenziamento…” è tale da includere la motivazione riconducibile a “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” di cui all'art. 3, l. n. 604/1966, nella quale deve intendersi inclusa, come fatto costitutivo, anche l'impossibilità di procedere alla collocazione “aliunde” del dipendente, eziologicamente licenziabile alla stregua della motivazione addotta.
Il nesso causale deve sussistere tra la motivazione stessa ed il licenziamento intimato e l'impossibilità della ricollocazione all'interno dell'organizzazione aziendale del lavoratore licenziato, in base alla considerazione che anche l'obbligo di repêchage si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso, inteso come extrema ratio attuativa della riorganizzazione aziendale a questo presupposta.
In effetti, una tale lettura sembra trovare riscontro nella motivazione della
20 pronunzia della Corte costituzionale, ove si legge: “il fatto che è all'origine del licenziamento per giustificato motivo oggettivo include tali ragioni (quelle di cui all'art. 3, l. n. 604/1966) e, in via prioritaria, il nesso causale tra le scelte organizzative del datore di lavoro e il recesso dal contratto, che si configura come extrema ratio, per l'impossibilità di collocare altrove il lavoratore. Al fatto si devono dunque ricondurre l'effettività e la genuinità della scelta imprenditoriale” .
Su questa opzione interpretativa si poggia la logica binaria, incentrata sull'alternativa “netta” (così la definisce la Corte costituzionale) “sussiste/non sussiste” del presupposto risolutorio, riferita al fatto posto a base del licenziamento e ritenuta, sul piano della ragionevolezza, la sola plausibile, cui attinge il ragionamento della Corte Costituzionale.
Orientamento, questo, che muove da una concezione del licenziamento quale extrema ratio, per cui l'esercizio del potere di recesso è ammissibile, da parte del datore di lavoro, non solo laddove risulti effettiva, per le ragioni invocate, la soppressione del posto occupato dal lavoratore licenziato, ma, altresì, nel caso in cui si dovesse riscontrare l'impossibilità di una ricollocazione di quest'ultimo all'interno dell'organizzazione aziendale.
Ed ancora con decisioni più recenti (v. Cass., ord., 30 ottobre 2023, n. 30143 e
Cass., ord., 13 novembre 2023, n. 31451) è stato ribadito che il mancato – o non corretto – adempimento dell'obbligo di repêchage comporta l'operatività della tutela reintegratoria ex art. 18, commi 7 e 4, St. Lav. nella sua attuale formulazione.
Più in particolare, nella decisione dell'ottobre del 2023, la S.C. configura il repêchage quale requisito «integrante elemento costitutivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo» e richiama il suo orientamento che dispone la
“reintegrazione” in caso di violazione di tale obbligo (Cass. 6 dicembre 2018, n.
31653; Cass. 2 maggio 2018, n. 10435).
21 6.
Alla luce delle considerazioni che precedono il licenziamento al vaglio deve ritenersi illegittimo, ed ricorso va, dunque, accolto con condanna della parte resistente alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondere allo stesso il risarcimento del danno subito, pari ad un'indennita' commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino a 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
7.
Va altresì accolta la domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata erogazione del beneficio del congedo straordinario riconosciutogli dall' , per il periodo dal 18.12.2023 al 19.01.2025, il cui emolumento CP_16 mensile ad integrale carico dell'istituto previdenziale non è stato più erogato a seguito della risoluzione del rapporto ovvero da giugno 2024 e la cui sospensione
è da ritenersi in nesso causale con l'intervenuto illegittimo recesso. Il danno è da parametrarsi, così come dedotto e non specificatamente contestato da controparte in misura di € 2.108,12 mensili (corrispondente all'importo indennitario emergente dalle buste paga anno 2024 in cui è riportata la relativa indennità, cfr.doc.) a far data dal recesso sino al termine del congedo accordato dall'Istituto previdenziale e, dunque, ammonta a complessivi € 16.864,96 (2.108,12x8).
8.
Per il principio della soccombenza il Tribunale Ecclesiastico Controparte_5
e dev'essere condannato al pagamento delle spese di
[...] CP_18 lite che si liquidano in dispositivo.
Nulla per le spese di e la Controparte_1 Controparte_3
non costituite.
[...]
P.Q.M.
22 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'illegittimità del licenziamento impugnato e per l'effetto, ordina alla parte resistente di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e la condanna a corrispondere allo stesso il risarcimento del danno subito, pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, fino a
12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
2. condanna il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e Di
Appello al risarcimento del danno subito dal lavoratore per la mancata erogazione dell'indennità per congedo straordinario in misura corrispondente a complessivi €.16.864,96 oltre accessori di legge;
3. condanna il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano e Di
Appello al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese processuali che liquida in complessivi € 9257,00 oltre rimb. forf. 15%, rimb. C.U.,
IVA e CPA, con distrazione.
4. Nulla per le spese di e la Controparte_1 [...]
Controparte_3
Così deciso in Benevento, 11/07/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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