Art. 3.
Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1, ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:
a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;
b) assistenza ospedaliera;
c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
d) assistenza ostetrica.
Le modalita', i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 13, lettera d).
Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio e' coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.
Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , e successive modificazioni, nonche' dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 .
Ai coltivatori diretti di cui al precedente art. 1, ed ai loro familiari soggetti dell'assicurazione obbligatoria, spettano le seguenti prestazioni:
a) assistenza sanitaria generica a domicilio e in ambulatorio;
b) assistenza ospedaliera;
c) assistenza sanitaria specialistica, diagnostica e curativa;
d) assistenza ostetrica.
Le modalita', i limiti e i termini delle prestazioni di cui al presente articolo saranno fissati dal regolamento da approvarsi a norma dell'art. 13, lettera d).
Restano escluse dall'assistenza prevista nella presente legge le malattie che rientrano nell'ambito dei consorzi antitubercolari, o di altri enti pubblici o il cui rischio e' coperto da altra forma di assicurazione obbligatoria.
Fino all'emanazione del regolamento, di cui al secondo comma del presente articolo, ai coltivatori diretti e loro familiari rientranti nell'assicurazione obbligatoria, di cui all'art. 1, spettano le prestazioni nelle forme, modalita' e limiti stabiliti dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212 , e successive modificazioni, nonche' dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138 .