Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/06/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4991/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Cristiana Satta Giudice rel. e est. dott. Fulvio Mastro Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4991 del Ruolo Generale della Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza cartolare del
24.04.2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
, c.f.: rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Grazia Di Gennaro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melito di
Napoli (NA), alla via Rose n.10/A, giusta procura in atti;
E
, c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Guarino, presso il cui studio elettivamente domicilia in Melito di Napoli
(NA), alla via Delle Azalee n.3, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 20.12.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Napoli il
14.06.2014, di aver posto fine alla propria convivenza con separazione consensuale, e precisando che dalla loro unione era nato un figlio, minorenne, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al congiunto ricorso.
All'udienza del 13.3.25 i ricorrenti comparivano in modalità “figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c. e ribadivano la loro volontà di divorziare, producendo dichiarazione sottoscritta con la quale dichiaravano di rinunciare alla partecipazione all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso. Quindi, il relatore rinviava al
24.04.2025 per l'acquisizione della documentazione mancante ed all'esito riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del PM apposto in data 08.01.2025.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto (recante n. cron.
8709/2023) e pubblicato il 28.08.2023; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno chiesto di recepire, oltre al piano genitoriale allegato al ricorso introduttivo (che deve intendersi qui integralmente riportato e trascritto), l'accordo che di seguito si trascrive: Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e risultano conformi all'interesse del minore;
pertanto, possono essere poste a fondamento della presente decisione. In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, come richiesto in ricorso.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
(c.f.: e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
), contratto in Napoli il 14.06.2014 (atto n.49, Parte II, Serie C.F._2
A, anno 2014)
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- nulla per le spese.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 23.5.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro