CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Perugia, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Perugia |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Perugia - Corso Vannucci 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 RADIODIFFUSIONI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 080 2025 90003894509 000 ricevuta a mezzo raccomandata AR in data
11.03.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per un valore di circa duemila novecento euro e le seguenti undici sottese cartelle:
1) n. 08020110002996201000 notificata il 07.04.2011 relativa a tassa automobilistica anno 2007 -
€ 159,33;
2) n. 08020110008373722000 notificata il 17.05.2011 relativa a tassa automobilistica anno 2006
€ 247,84;
3) n. 08020110030817854000 notificata il 10.10.2011 relativa a tassa automobilistica anno 2008
€ 153,44;
4) n. 08020120014443971000 notificata il 14.04.2013 relativa a tassa automobilistica anno 2009
€ 153,44;
5) n. 08020130018611465000 notificata il 25.09.2013 relativa a tassa automobilistica anno 2010
€ 152,09;
6) n. 08020150003426551000 notificata il 29.06.2015 relativa a tassa automobilistica anno 2012
€ 513,38;
7) n. 08020150022504083000 notificata il 29.03.2016 relativa a tassa automobilistica anno 2013
€ 620,79; 8) n. 08020170008171032000 notificata il 26.10.2017 relativa a canone radioaudizioni anno 2012
€ 119,16;
9) n. 08020170017830189000 notificata il 22.01.2018 relativa a tassa automobilistica anno 2015
€ 182,37;
10) n. 08020180002567256000 notificata il 15.06.2018 relativa a tia-tares-tari anno 2010 € 423,46;
11) n. 08020180012412623000 notificata il 28.03.2019 relativa a tassa automobilistica anno 2016
€ 173,99.
1.1. Assume la ricorrente che, in ragione della risalente notifica delle cartelle, i relativi crediti si sono prescritti e sarebbe comunque maturata la decadenza ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. n. 507 del 1993; evoca la violazione dell'articolo 1, comma 795, della legge n. 160 del 2019 e, in ogni caso contesta le modalità di calcolo degli interessi.
1.2 Si è costituita Ader costituita, osservando che le cartelle sono state ritualmente notificate, con conseguente legittimità della ripresa fiscale, per effetto dell'interruzione della prescrizione avvenuta nel
2024 e della sospensione dei termini per effetto della normativa covid.
1.3. A seguito del rinvio dell'udienza del 7 ottobre 2025 per integrazione del contraddittorio, all'udienza del
10 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso merita accoglimento limitatamente a tre cartelle di pagamento, come meglio di seguito precisate.
2.1. In relazione alla cartella n. 08020170008171032000 notificata il 26.10.2017 relativa a canone radioaudizioni anno 2012 di importo pari ad € 119,16, il giudice tributario non è munito di giurisdizione.
3. Giova premettere che in tema di tributi locali la prescrizione è quinquennale, mente in relazione alle tasse automobilistiche il credito si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento.
3.1. Nel caso di specie, alcune cartelle di pagamento sono state regolarmene notificate, onde il termine prescrizionale (tre e cinque anni) non è evidentemente maturato prima delle successive interruzioni dovute alle plurime intimazioni di pagamento.
3.2. In ogni caso, per tutte le cartelle impugnate ad eccezione di tre (di cui si tratterà infra), è dirimente la circostanza che vi è stata una intimazione di pagamento validamente notificata.
In particolare l'intimazione n. 080 2025 90003895 09 000 (che contiene le cartelle impugnate tranne l'ultima) non risulta notificata;
l'intimazione n. 080 2023 90053477 56 000 (che contiene le cartelle impugnate sub 8, 9 e 10) non risulta notificata;
l'intimazione n. 080 2019 90050836 87 000 (che contiene tutte le cartelle impugnate) è stata notificata mediante il rito degli irreperibili (irreperibilità assoluta perché sconosciuta all'indirizzo ed alle successive ricerche);
l'intimazione n. 080 2023 90086052 81 000 (che contiene le prime sette cartelle impugnate) è stata notificata nel novembre 2023 mediante il rito degli irreperibili (irreperibilità assoluta perché sconosciuta all'indirizzo ed alle successive ricerche). Ne deriva che sono del tutto inammissibili i motivi che attengono al merito della pretesa tributaria, nonché alla legittimità della cartella (ivi compreso il profilo della supposta intervenuta prescrizione medio tempore).
4. Invero ancora di recente, la suprema Corte (sentenza n. 20476 del 2025) ha confermato l'orientamento, secondo cui la mancata impugnazione entro il previsto termine decadenziale dell'ultimo atto interruttivo determina la cristallizzazione della pretesa impositiva in essi portata, salvo che per gli atti solo facoltativamente impugnabili;
“l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale”.
5. In relazione alle cartelle 9) n. 08020170017830189000 notificata il 22.01.2018 relativa a tassa automobilistica anno 2015 per un importo pari ad € 182,37; 10) n. 08020180002567256000 notificata il
15.06.2018 relativa a tia-tares-tari anno 2010 per un importo pari ad € 423,46; 11) n.
08020180012412623000 notificata il 28.03.2019 relativa a tassa automobilistica anno 2016 per un importo pari ad € 173,99, in mancanza di prova di utili atti interruttivi (l'ultimo dei quali risale all'intimazione di pagamento del 2019 ed all'avviso di accertamento Prot. n. 20100059994, emesso dal
Comune di Perugia, notificato a mezzo posta e consegnato in data 17/11/2015), il ricorso deve trovare accoglimento.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere in parte accolto (sulle tre cartelle sopra indicate) e, per il resto, rigettato.
6.1. Le spese, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso, limitatamente alle tre cartelle indicate in parte motiva , e lo rigetta per il resto.
Spese compensate.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PERUGIA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUONAURO MICHELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 213/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Perugia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Perugia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di Perugia - Corso Vannucci 06100 Perugia PG
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 RADIODIFFUSIONI 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TARI 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08020259000389509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso alla Corte di Giustizia di Perugia, la ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 080 2025 90003894509 000 ricevuta a mezzo raccomandata AR in data
11.03.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per un valore di circa duemila novecento euro e le seguenti undici sottese cartelle:
1) n. 08020110002996201000 notificata il 07.04.2011 relativa a tassa automobilistica anno 2007 -
€ 159,33;
2) n. 08020110008373722000 notificata il 17.05.2011 relativa a tassa automobilistica anno 2006
€ 247,84;
3) n. 08020110030817854000 notificata il 10.10.2011 relativa a tassa automobilistica anno 2008
€ 153,44;
4) n. 08020120014443971000 notificata il 14.04.2013 relativa a tassa automobilistica anno 2009
€ 153,44;
5) n. 08020130018611465000 notificata il 25.09.2013 relativa a tassa automobilistica anno 2010
€ 152,09;
6) n. 08020150003426551000 notificata il 29.06.2015 relativa a tassa automobilistica anno 2012
€ 513,38;
7) n. 08020150022504083000 notificata il 29.03.2016 relativa a tassa automobilistica anno 2013
€ 620,79; 8) n. 08020170008171032000 notificata il 26.10.2017 relativa a canone radioaudizioni anno 2012
€ 119,16;
9) n. 08020170017830189000 notificata il 22.01.2018 relativa a tassa automobilistica anno 2015
€ 182,37;
10) n. 08020180002567256000 notificata il 15.06.2018 relativa a tia-tares-tari anno 2010 € 423,46;
11) n. 08020180012412623000 notificata il 28.03.2019 relativa a tassa automobilistica anno 2016
€ 173,99.
1.1. Assume la ricorrente che, in ragione della risalente notifica delle cartelle, i relativi crediti si sono prescritti e sarebbe comunque maturata la decadenza ai sensi dell'articolo 72 del d.lgs. n. 507 del 1993; evoca la violazione dell'articolo 1, comma 795, della legge n. 160 del 2019 e, in ogni caso contesta le modalità di calcolo degli interessi.
1.2 Si è costituita Ader costituita, osservando che le cartelle sono state ritualmente notificate, con conseguente legittimità della ripresa fiscale, per effetto dell'interruzione della prescrizione avvenuta nel
2024 e della sospensione dei termini per effetto della normativa covid.
1.3. A seguito del rinvio dell'udienza del 7 ottobre 2025 per integrazione del contraddittorio, all'udienza del
10 febbraio 2026 la causa è trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso merita accoglimento limitatamente a tre cartelle di pagamento, come meglio di seguito precisate.
2.1. In relazione alla cartella n. 08020170008171032000 notificata il 26.10.2017 relativa a canone radioaudizioni anno 2012 di importo pari ad € 119,16, il giudice tributario non è munito di giurisdizione.
3. Giova premettere che in tema di tributi locali la prescrizione è quinquennale, mente in relazione alle tasse automobilistiche il credito si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva effettuarsi il pagamento.
3.1. Nel caso di specie, alcune cartelle di pagamento sono state regolarmene notificate, onde il termine prescrizionale (tre e cinque anni) non è evidentemente maturato prima delle successive interruzioni dovute alle plurime intimazioni di pagamento.
3.2. In ogni caso, per tutte le cartelle impugnate ad eccezione di tre (di cui si tratterà infra), è dirimente la circostanza che vi è stata una intimazione di pagamento validamente notificata.
In particolare l'intimazione n. 080 2025 90003895 09 000 (che contiene le cartelle impugnate tranne l'ultima) non risulta notificata;
l'intimazione n. 080 2023 90053477 56 000 (che contiene le cartelle impugnate sub 8, 9 e 10) non risulta notificata;
l'intimazione n. 080 2019 90050836 87 000 (che contiene tutte le cartelle impugnate) è stata notificata mediante il rito degli irreperibili (irreperibilità assoluta perché sconosciuta all'indirizzo ed alle successive ricerche);
l'intimazione n. 080 2023 90086052 81 000 (che contiene le prime sette cartelle impugnate) è stata notificata nel novembre 2023 mediante il rito degli irreperibili (irreperibilità assoluta perché sconosciuta all'indirizzo ed alle successive ricerche). Ne deriva che sono del tutto inammissibili i motivi che attengono al merito della pretesa tributaria, nonché alla legittimità della cartella (ivi compreso il profilo della supposta intervenuta prescrizione medio tempore).
4. Invero ancora di recente, la suprema Corte (sentenza n. 20476 del 2025) ha confermato l'orientamento, secondo cui la mancata impugnazione entro il previsto termine decadenziale dell'ultimo atto interruttivo determina la cristallizzazione della pretesa impositiva in essi portata, salvo che per gli atti solo facoltativamente impugnabili;
“l'intimazione di pagamento costituisce un atto senz'altro riconducibile all'avviso di mora annoverato espressamente dall'art. 19 d.lgs. cit. (Cass. n. 8279/2008, 1658/13), e pertanto ove non impugnato si determina la cristallizzazione del credito fiscale”.
5. In relazione alle cartelle 9) n. 08020170017830189000 notificata il 22.01.2018 relativa a tassa automobilistica anno 2015 per un importo pari ad € 182,37; 10) n. 08020180002567256000 notificata il
15.06.2018 relativa a tia-tares-tari anno 2010 per un importo pari ad € 423,46; 11) n.
08020180012412623000 notificata il 28.03.2019 relativa a tassa automobilistica anno 2016 per un importo pari ad € 173,99, in mancanza di prova di utili atti interruttivi (l'ultimo dei quali risale all'intimazione di pagamento del 2019 ed all'avviso di accertamento Prot. n. 20100059994, emesso dal
Comune di Perugia, notificato a mezzo posta e consegnato in data 17/11/2015), il ricorso deve trovare accoglimento.
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere in parte accolto (sulle tre cartelle sopra indicate) e, per il resto, rigettato.
6.1. Le spese, in ragione della reciproca soccombenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie in parte il ricorso, limitatamente alle tre cartelle indicate in parte motiva , e lo rigetta per il resto.
Spese compensate.