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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 22/01/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 13285/2023 R.G. promosso da
1. nata il [...] a [...], SP, BR, residente a rua Rio Controparte_1 das Contas 202, Santo André, SP, BR;
2. nato il Controparte_2
23/08/1996 a Santo André, SP, BR, residente a [...]77, Santo André, SP, BR;
3. nato il [...] a [...], SP, BR, residente a Controparte_3 rua Rio Carinhanha 77, Santo André, SP, BR;
4. nato il Controparte_4
07/02/1988 a Santo André, SP, BR, residente a [...]500, São Bernardo do Campo, SP, BR;
5. minore rappresentata dai genitori Controparte_5
e nata il [...] a Controparte_4 Persona_1
São Bernardo do Campo, SP, BR;
6. minore rappresentata dai Controparte_6 genitori e nata il Controparte_4 Persona_1
13/06/2012 a San Paolo, SP, BR, residente a [...]500, São Bernardo do Campo, SP, BR;
7. nata il [...] a [...], Controparte_7
SP, BR, residente a rua Francisco Rossano 71, San Paolo, SP, BR;
8.
[...]
minore rappresentato dai genitori e Controparte_8 Controparte_7 [...]
, nato il [...] a [...], SP, BR, residente a rua Francisco Persona_2
Rossano 71, San Paolo, SP, BR;
9. nato il [...] a Controparte_9
São Bernardo do Campo, SP, BR, residente in [...]do Pedroso 211, Santo André, SP, BR;
10. minore rappresentato dai genitori Controparte_10 Controparte_9
e , nato il [...] a [...]é, SP, BR;
[...] Persona_3
11.RE EN NE minore rappresentato dai genitori
[...]
e nato il [...] a [...] Controparte_9 Controparte_11
André, SP, BR;
12 minore rappresentato Controparte_12 dai genitori e Controparte_9 Controparte_11 nato il [...] a [...], SP, BR;
13. Controparte_13 minore rappresentata dai genitori e
[...] Controparte_9
nata il [...] ad [...], PA, BR, residente in [...]do Parte_1
Pedroso 211, Santo André, SP, BR, tutti con il patrocinio degli Avv.ti Annamaria Zarrelli (c.f.:
) e (c.f.: ), del Foro di Roma, C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della prima come da procure speciali in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_14 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_14
Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Con ricorso depositato il 21/11/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino
[...] nato a [...] in data [...] ed in seguito emigrato in BR dove ha Per_4 vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita o naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-2-4).
Con decreto del 27/02/2024 il G.O.P. delegato in sede di U.P.P. dott- Luca Mangini ha fissata udienza di trattazione il 8/11/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione in data 01/11/2024 unitamente ad ulteriore documentazione oltre a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto eseguita il 21/08/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia. CP_14
L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.). pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_14 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato i moduli contenenti le richieste di riconoscimento della cittadinanza a mezzo raccomandate A/R al competente Consolato d'Italia di San Paolo, (doc.26).
Gli stessi hanno dedotto altresì di aver effettuato dei tentativi di fissare un appuntamento tramite il sistema “Prenot@mi, sia pure senza successo (doc.27 e doc. 28 prodotto successivamente). Dall'esame delle richieste inviate a mezzo raccomandata si rileva come queste siano tutte successive al marzo 2023, quando ormai anche il Consolato Generale d'Italia di San Paolo aveva adottato il sistema di prenotazione dei servizi consolari denominato “Prenot@mi” e, pertanto, dovrebbero ritenersi inefficaci in quanto presentate con modalità diversa da quella prevista.
Appare a questo punto opportuno affrontare brevemente in questa sede le caratteristiche di funzionamento del sistema denominato PRENOT@MI, che ha sostituito quello delle c.d. liste di attesa, anche alla luce di una nota informativa fatta pervenire dal su richiesta di questo CP_15
Tribunale ex art. 213 c.p.c. formulata in altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (causa nr. 1385/2023 R.G.).
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_16 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione. Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili.
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani . pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Per ciò che riguarda il caso di specie dall'esame del doc. 27 risulta che nel periodo compreso dal 30.06.2023 al 28.07.2023 erano in via di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa predisposte coi 'vecchi sistemi' negli anni 2013 e 2014, quindi con una tempistica praticamente ultradecennale, tempi presumibilmente non superabili anche laddove si riuscisse ad attivare la domanda attraverso la piattaforma MI .
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in BR, in particolare quello di San Paolo, si Parte_3 trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: in data 09/01/1938 in Pistoia contraeva Persona_4 matrimonio con (doc.3); la coppia si trasferiva in BR dove, in data Persona_5
10/04/1940, nasceva il loro figlio (doc. 5). Questi, a sua volta, Persona_6 contraeva matrimonio in BR, il 20/11/1965, con (doc. 6); Parte_4 da questa unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti: nata il Controparte_1
30/11/1966 a San Paolo, SP, BR, (doc.8) e nato il Controparte_3
11/07/1968 a San Paolo, SP, BR (doc. 9), i quali hanno dato vita a due distinti rami della famiglia ai quali gli altri ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
Ramo familiare discendenti di Persona_7 contraeva matrimonio in BR il 23/11/1991 con
[...] [...] dal quale ha divorziato giudizialmente nel 2017, (doc. 10); da questa unione coniugale Per_8
è nata la ricorrente il 06/08/1993 a São Bernardo do Campo, SP, BR Controparte_7
(doc. 11). La predetta ha contratto matrimonio in BR il 11/07/2015 con Persona_2
(doc. 12), con il quale ha generato , nato il [...] a
[...] Controparte_8
São Bernardo do Campo, SP, BR, ricorrente minorenne rappresentato nel presente giudizio dai genitori come da procura in atti, (doc. 13). pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Ramo familiare discendenti di Controparte_3 ha contratto matrimonio in BR, il 06/05/2010, con Controparte_3
(doc. 14); da questa unione sono nati: i) Persona_9 Controparte_4 nato il [...] a [...]é, SP, BR (doc. 15), ricorrente, il quale si è
[...] sposato in BR, il 11/09/2009, con (doc. 16), da questa unione Persona_1 sono nati: il 13/06/2012 a San Paolo, SP, BR (doc. 17) e Controparte_6 il 02/10/2018 a São Bernardo do Campo, SP, BR (doc. 18), Controparte_5 ricorrenti minorenni rappresentate nel presente giudizio dai genitori come da procura in atti.
ii) nato il [...] a [...], SP, Controparte_9
BR (doc.19), ricorrente, il quale ha contratto matrimonio in BR, il 15/10/2016, con
[...]
(doc. 20); da questa unione coniugale sono nati: Controparte_17 [...] il 15/02/2013 a San Paolo, SP, BR (doc. 21) e Controparte_12 il 08/02/2020 a Santo André, SP, BR (doc. 22), Persona_10 ricorrenti minorenni rappresentati nel presente giudizio dai genitori come da procura in atti.
Dall'unione di con è Controparte_9 Persona_3 nato il [...] a [...]é, SP, BR (doc. 23), Controparte_10 ricorrente minorenne rappresentato dai genitori come da procura in atti. Dall'unione di
[...] con è nata Controparte_9 Persona_11 Persona_12
il 15/11/2010 ad Anapu, PA, BR (doc. 24) ricorrente minorenne
[...] Controparte_13 rappresentata dai genitori come da procura in atti.
iii) nato il [...] a [...]é, SP, BR, Controparte_2 ricorrente, (doc. 25).
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile Persona_4 dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio
[...] che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, sempre in forza della predetta Persona_6 disposizione normativa ai figli e odierni ricorrenti e Controparte_1 [...] dai quali discendono gli altri ricorrenti. Controparte_3
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_4 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
LE SPESE DI LITE le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_14 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_18 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
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Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_14 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_14 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_14 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio Controparte_14 che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
pagina 8 di 8
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Il Tribunale di Firenze, in persona del giudice dott.ssa Giuseppina Guttadauro nel procedimento iscritto al n. 13285/2023 R.G. promosso da
1. nata il [...] a [...], SP, BR, residente a rua Rio Controparte_1 das Contas 202, Santo André, SP, BR;
2. nato il Controparte_2
23/08/1996 a Santo André, SP, BR, residente a [...]77, Santo André, SP, BR;
3. nato il [...] a [...], SP, BR, residente a Controparte_3 rua Rio Carinhanha 77, Santo André, SP, BR;
4. nato il Controparte_4
07/02/1988 a Santo André, SP, BR, residente a [...]500, São Bernardo do Campo, SP, BR;
5. minore rappresentata dai genitori Controparte_5
e nata il [...] a Controparte_4 Persona_1
São Bernardo do Campo, SP, BR;
6. minore rappresentata dai Controparte_6 genitori e nata il Controparte_4 Persona_1
13/06/2012 a San Paolo, SP, BR, residente a [...]500, São Bernardo do Campo, SP, BR;
7. nata il [...] a [...], Controparte_7
SP, BR, residente a rua Francisco Rossano 71, San Paolo, SP, BR;
8.
[...]
minore rappresentato dai genitori e Controparte_8 Controparte_7 [...]
, nato il [...] a [...], SP, BR, residente a rua Francisco Persona_2
Rossano 71, San Paolo, SP, BR;
9. nato il [...] a Controparte_9
São Bernardo do Campo, SP, BR, residente in [...]do Pedroso 211, Santo André, SP, BR;
10. minore rappresentato dai genitori Controparte_10 Controparte_9
e , nato il [...] a [...]é, SP, BR;
[...] Persona_3
11.RE EN NE minore rappresentato dai genitori
[...]
e nato il [...] a [...] Controparte_9 Controparte_11
André, SP, BR;
12 minore rappresentato Controparte_12 dai genitori e Controparte_9 Controparte_11 nato il [...] a [...], SP, BR;
13. Controparte_13 minore rappresentata dai genitori e
[...] Controparte_9
nata il [...] ad [...], PA, BR, residente in [...]do Parte_1
Pedroso 211, Santo André, SP, BR, tutti con il patrocinio degli Avv.ti Annamaria Zarrelli (c.f.:
) e (c.f.: ), del Foro di Roma, C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della prima come da procure speciali in atti;
ATTORI
Contro
, (c.f. ), in persona del Ministro pro tempore Controparte_14 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione Cittadini UE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
Ha pronunziato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
CONCLUSIONI per parte attrice come da atto introduttivo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso: - riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis di parte ricorrente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Controparte_14
Stato Civile competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente. - Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”
Con ricorso depositato il 21/11/2023 gli attori, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti del cittadino
[...] nato a [...] in data [...] ed in seguito emigrato in BR dove ha Per_4 vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita o naturalizzarsi brasiliano, (docc.1-2-4).
Con decreto del 27/02/2024 il G.O.P. delegato in sede di U.P.P. dott- Luca Mangini ha fissata udienza di trattazione il 8/11/2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa attorea ha depositato note di trattazione in data 01/11/2024 unitamente ad ulteriore documentazione oltre a prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza al convenuto eseguita il 21/08/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege. Poiché il non si è costituito in giudizio deve esserne dichiarata la contumacia. CP_14
L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.). pagina 2 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_14 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto gli attori, vantanti una discendenza diretta per linea maschile, hanno dedotto di aver inviato i moduli contenenti le richieste di riconoscimento della cittadinanza a mezzo raccomandate A/R al competente Consolato d'Italia di San Paolo, (doc.26).
Gli stessi hanno dedotto altresì di aver effettuato dei tentativi di fissare un appuntamento tramite il sistema “Prenot@mi, sia pure senza successo (doc.27 e doc. 28 prodotto successivamente). Dall'esame delle richieste inviate a mezzo raccomandata si rileva come queste siano tutte successive al marzo 2023, quando ormai anche il Consolato Generale d'Italia di San Paolo aveva adottato il sistema di prenotazione dei servizi consolari denominato “Prenot@mi” e, pertanto, dovrebbero ritenersi inefficaci in quanto presentate con modalità diversa da quella prevista.
Appare a questo punto opportuno affrontare brevemente in questa sede le caratteristiche di funzionamento del sistema denominato PRENOT@MI, che ha sostituito quello delle c.d. liste di attesa, anche alla luce di una nota informativa fatta pervenire dal su richiesta di questo CP_15
Tribunale ex art. 213 c.p.c. formulata in altro procedimento di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, (causa nr. 1385/2023 R.G.).
La piattaforma centralizzata denominata PRENOT@AMI è gestita direttamente dall'Italia presso il : dopo la registrazione individuale al servizio l'utente, caricati alcuni Controparte_16 documenti necessari sui dati personali e residenza, può fissare l'appuntamento on line e conoscere quindi la data esatta in cui sarà ricevuto per la formale consegna dell'istanza e della documentazione. Quanto alla tempistica di accesso al sistema l'informativa spiega che ciò avviene soltanto in una data precisa pubblicata con modalità intermittente non preannunziata, ma pubblicizzata sui media della sede, data a partire dalla quale è possibile prenotare uno dei circa 720 posti disponibili su un arco temporale di tre mesi. Non appena esaurite le prenotazioni dei suddetti posti il sito sospende il servizio per esaurimento della disponibilità ed informa l'utenza che non è riuscita a prenotare e che dovrà attendere il successivo comunicato del consolato che renderà noti i tempi e le modalità di riattivazione del calendario per il servizio richiesto.
Secondo il MAE tale sistema consente di modulare il flusso delle prenotazioni e commisurarlo alle effettive capacità di trattazione da parte delle risorse umane disponibili, evitando liste d'attesa pagina 3 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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difficilmente gestibili a causa della costante e continua crescita delle domande, inoltre contrasta il fenomeno locale dell'intermediazione c.d. 'despachantes' che occupano con software dedicati interi blocchi di posti di prenotazione.
In concreto, da quanto sopra, si ricava che il sistema odierno di apertura delle pratiche di cittadinanza si basa su un c.d. click day, una specie di gara telematica che consente agli utenti più veloci (o più fortunati) nell'operazione di accesso al sito di prenotare un certo numero di appuntamenti sino ad una limitata disponibilità. Tutti coloro che non riescono a prenotare restano fuori senza sapere quando sarà il prossimo click day (almeno sino al momento in cui una nuova data pubblicata sul sito istituzionale del consolato), quanti saranno i prossimi posti messi a disposizione ma soprattutto, se riusciranno in quella successiva data a completare la prenotazione. Non risulta che ci sia un controllo esterno sull'attribuzione dei posti.
Osserva il giudicante che un sistema siffatto di accesso per una richiesta alla P.A. può ritenersi accettabile, soprattutto se diventa l'unica modalità di attivare una pratica necessaria all'accertamento di un diritto, solo se sia in qualche modo assicurata la possibilità di fare una tale attivazione in tempi ragionevoli, per esempio mettendo a disposizione il giorno previsto per il click un numero di appuntamenti proporzionato alle domande che si si aspetta di ricevere in un determinato periodo temporale, o, comunque, assicurando che ci sia l'effettiva possibilità di ottenere una prenotazione a seguito di un numero ragionevole di tentativi di accesso al sistema.
Laddove invece tale possibilità non sia concreta ma risulti solamente una minima probabilità lasciata alla sorte il sistema parrebbe addirittura peggiorativo delle liste d'attesa decennali.
Infatti, se col vecchio sistema l'aspirante cittadino è almeno in grado di conoscere i tempi, anche se biblici, per la valutazione e l'evasione della sua pratica, nel nuovo sistema potrebbe non avere la certezza neppure di se e quando riuscirà ad ottenere l'appuntamento per presentarla, sicché gli resta ignoto non solo il momento in cui la sua domanda potrà essere evasa ma anche se sarà mai in grado di formalizzarla.
Che il sistema dei c.d. click day possa avere esiti a dir poco iniqui è cosa nota essendo utilizzato anche in Italia, per esempio per l'accesso a determinati bonus stanziati per un numero di beneficiari inferiore a coloro che hanno i requisiti per ottenerli, per cui ottiene il bonus solo chi ha avuto la fortuna\abilità di effettuare il click nei tempi strettissimi in cui si esaurisce il numero di bonus disponibili.
Se poi si passa dal campo dei bonus a quello dei diritti, addirittura a quelli costituzionalmente garantiti, appare evidente che, se il sistema rende estremamente difficile poterne anche richiedere il riconoscimento, ciò corrisponde alla negazione del diritto stesso dal punto di vista di chi tale diritto persegue.
Se ne conclude che, seppur fosse certa la possibilità di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi ragionevoli una volta ottenuto l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta, è tuttavia indiscutibile che l'incertezza di vincere quella 'lotteria della cittadinanza' (come oggi ormai viene chiamata) predisposta per prenotare gli appuntamenti, si riverbera sull'incertezza di veder mai esaminata la stessa pratica e di ottenere infine lo status di cittadini italiani . pagina 4 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Per ciò che riguarda il caso di specie dall'esame del doc. 27 risulta che nel periodo compreso dal 30.06.2023 al 28.07.2023 erano in via di convocazione i richiedenti inseriti nelle liste di attesa predisposte coi 'vecchi sistemi' negli anni 2013 e 2014, quindi con una tempistica praticamente ultradecennale, tempi presumibilmente non superabili anche laddove si riuscisse ad attivare la domanda attraverso la piattaforma MI .
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che gli attori, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui versano i d'Italia in BR, in particolare quello di San Paolo, si Parte_3 trovino in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione delle loro richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
E' del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
NEL MERITO
Parte attrice, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: in data 09/01/1938 in Pistoia contraeva Persona_4 matrimonio con (doc.3); la coppia si trasferiva in BR dove, in data Persona_5
10/04/1940, nasceva il loro figlio (doc. 5). Questi, a sua volta, Persona_6 contraeva matrimonio in BR, il 20/11/1965, con (doc. 6); Parte_4 da questa unione coniugale nascevano gli odierni ricorrenti: nata il Controparte_1
30/11/1966 a San Paolo, SP, BR, (doc.8) e nato il Controparte_3
11/07/1968 a San Paolo, SP, BR (doc. 9), i quali hanno dato vita a due distinti rami della famiglia ai quali gli altri ricorrenti hanno dedotto di appartenere.
Ramo familiare discendenti di Persona_7 contraeva matrimonio in BR il 23/11/1991 con
[...] [...] dal quale ha divorziato giudizialmente nel 2017, (doc. 10); da questa unione coniugale Per_8
è nata la ricorrente il 06/08/1993 a São Bernardo do Campo, SP, BR Controparte_7
(doc. 11). La predetta ha contratto matrimonio in BR il 11/07/2015 con Persona_2
(doc. 12), con il quale ha generato , nato il [...] a
[...] Controparte_8
São Bernardo do Campo, SP, BR, ricorrente minorenne rappresentato nel presente giudizio dai genitori come da procura in atti, (doc. 13). pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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Ramo familiare discendenti di Controparte_3 ha contratto matrimonio in BR, il 06/05/2010, con Controparte_3
(doc. 14); da questa unione sono nati: i) Persona_9 Controparte_4 nato il [...] a [...]é, SP, BR (doc. 15), ricorrente, il quale si è
[...] sposato in BR, il 11/09/2009, con (doc. 16), da questa unione Persona_1 sono nati: il 13/06/2012 a San Paolo, SP, BR (doc. 17) e Controparte_6 il 02/10/2018 a São Bernardo do Campo, SP, BR (doc. 18), Controparte_5 ricorrenti minorenni rappresentate nel presente giudizio dai genitori come da procura in atti.
ii) nato il [...] a [...], SP, Controparte_9
BR (doc.19), ricorrente, il quale ha contratto matrimonio in BR, il 15/10/2016, con
[...]
(doc. 20); da questa unione coniugale sono nati: Controparte_17 [...] il 15/02/2013 a San Paolo, SP, BR (doc. 21) e Controparte_12 il 08/02/2020 a Santo André, SP, BR (doc. 22), Persona_10 ricorrenti minorenni rappresentati nel presente giudizio dai genitori come da procura in atti.
Dall'unione di con è Controparte_9 Persona_3 nato il [...] a [...]é, SP, BR (doc. 23), Controparte_10 ricorrente minorenne rappresentato dai genitori come da procura in atti. Dall'unione di
[...] con è nata Controparte_9 Persona_11 Persona_12
il 15/11/2010 ad Anapu, PA, BR (doc. 24) ricorrente minorenne
[...] Controparte_13 rappresentata dai genitori come da procura in atti.
iii) nato il [...] a [...]é, SP, BR, Controparte_2 ricorrente, (doc. 25).
Gli attori hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile Persona_4 dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.2), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio
[...] che è stato a sua volta in grado di trasmetterla, sempre in forza della predetta Persona_6 disposizione normativa ai figli e odierni ricorrenti e Controparte_1 [...] dai quali discendono gli altri ricorrenti. Controparte_3
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in BR alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI FIRENZE
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all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta degli attori dal cittadino italiano
[...]
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca Per_4 precostituzionale, non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
LE SPESE DI LITE le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_14 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_18 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
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Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_14 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia del in persona del ministro l.r.p.t. Controparte_14 accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che gli attori sono cittadini italiani jure sanguinis;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_14 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
condanna il a rifondere alla parte attrice le spese di lite del presente giudizio Controparte_14 che liquida in €.1.452,00 per compensi oltre €.545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
Firenze, 21.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
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