TRIB
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/07/2025, n. 11173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11173 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa
LU BR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28385 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, assunta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del
02.07.2025, vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 102, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Caridi e Vincenzo Caridi, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti a margine dell'atto di citazione
attrice
E
P.IVA - C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gioventù e Alessandro Piromalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
NONCHE'
(P.IVA - C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Magnanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Livorno n. 20, giusta procura generale alle liti a rogito di notaio del 26/7/2017, rep. 3999 racc. 2141, in calce alla comparsa di costituzione Persona_1
e risposta
terza chiamata da Controparte_3
[..
[...] [...
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_5
terza chiamata da , contumace Parte_1
Oggetto: responsabilità sanitaria
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.07.2025, da intendersi trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti a Parte_1 questo Tribunale, la per ivi sentirne accertare la responsabilità per i Controparte_4 postumi psicologici subìti a causa dell'erronea refertazione del materiale prelevato in occasione di una villocentesi che eseguiva il 01.10.2020 presso la clinica LT Artemisia di Milano, al fine di indagare l'eventuale trasmissione al feto che aveva in grembo di alcune patologie genetiche di cui ella e il compagno erano portatori sani;
chiedeva dunque la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi €
24.859,40, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- era paziente portatrice sana di sindrome della X fragile (o FRAX, o Parte_1 ancora sindrome di Martin-Bell) e fenilchetonuria, scoperte a seguito di indagini di laboratorio prescrittele dal proprio ginecologo per una riscontrata condizione di insufficienza ovarica precoce;
il di lei compagno, a propria volta, era portatore sano Perso di;
- in data 12.07.2020 la presentava un'ultima mestruazione;
dunque, il Parte_1
03.08.2020 effettuava un test di gravidanza il cui esito positivo era ulteriormente confermato da ecografia eseguita il successivo 17 agosto;
- a seguito della diagnosi di gravidanza, stante la consapevolezza della situazione genetica propria e del compagno, in data 24.09.2020 l'attrice si recava presso l'ambulatorio di LT Artemisia di Milano per effettuare una villocentesi. Lì veniva visitata dal Dott. il quale eseguiva un'ecografia e posticipava Per_3
l'esecuzione della procedura alla settimana successiva;
- effettuato il prelievo dei villi coriali in data 01.10.2020 (epoca gestazionale 12 s + 4 gg), il 05.10.2020 le veniva trasmesso il referto preliminare, ove si dava atto che, a causa di una contaminazione con materiale ematico di origine materna, il sesso fetale non era determinabile;
- la , cionondimeno, a seguito di tale notizia, aveva ricevuto poi svariate Parte_1 conferme nel senso che il feto fosse di sesso femminile e portatore sano della patologia di origine materna (FRAX); precisamente, ciò avveniva tramite
2 comunicazioni telefoniche intercorse con il Dott. (responsabile del Per_4 laboratorio di genetica) dapprima il 09.10.2020, poi il 20.10.2020, fin quando, il
22.10.2020, riceveva dalla clinica LT il referto con risposta definitiva, che così statuiva: “cariotipo fetale femminile portatore della premutazione di origine materna per la X fragile”;
- comunque, ella, non essendo sicura della diagnosi già ricevuta per vie informali, già il 21.10.2020 si sottoponeva ad ulteriori esami presso altra struttura, al fine di stabilire con maggior sicurezza il genere del feto;
e da tali accertamenti, il cui responso le giungeva il 23.10.2020, si evinceva che esso fosse di sesso maschile, come veniva poi confermato da ecografia premorfologica eseguita il 26.10.2020;
- conseguentemente, il 03.11.2020, ella si sottoponeva presso l'Ospedale Niguarda di
Milano ad ulteriori esami (amniocentesi e villocentesi d'urgenza), il cui esito riconfermava il sesso maschile del feto, nonché il fatto che esso era affetto da sindrome di Martin-Bell o del cromosoma X fragile;
- pertanto, la decideva di sottoporsi ad una interruzione di gravidanza Parte_1 volontaria terapeutica (ex lege 194/1978), avvenuta il 18.11.2020 presso il medesimo
Ospedale Niguarda.
Deduceva, dunque, che a causa dell'errore diagnostico commesso dai sanitari del laboratorio
Artemisia, le scaturiva un grave stato di ansia e depressione che l'aveva costretta a ricercare supporto psicologico e psicoterapeutico, poiché l'erronea diagnosi ricevuta le aveva comportato un ritardo di oltre sei settimane nel sottoporsi alla procedura di I.V.G. prevista dalla legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_4 sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di deduceva infatti che il laboratorio Controparte_3
Artemisia di Roma, da ella gestito, si era limitato ad eseguire per (gestore della Controparte_3 clinica LT Artemisia di Milano) degli esami laboratoriali in rapporto di service, sicché la non avrebbe avuto alcun titolo – e, sicuramente, non un titolo contrattuale – da azionare Parte_1 nei suoi confronti.
Nel merito, comunque, contestava tutto quanto dedotto da controparte perché Controparte_4 infondato in fatto e in diritto, insistendo per il rigetto della domanda proposta dall'attrice, e spiegava, ad ogni buon conto, istanza di chiamata in causa del terzo nei confronti di CP_2
per essere dallo stesso garantito e manlevato laddove il Tribunale avesse ritenuto di
[...] ravvisare nella sua condotta qualsiasi profilo di responsabilità.
3. Conseguentemente, parte attrice – pur ribadendo la sussistenza della legittimazione passiva di e ritenendo comunque l'identità soggettiva fra quest'ultima e la – Controparte_4 Controparte_3 chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima, con istanza del 28.09.2022.
3 4. Concessa dal Giudice allora titolare del ruolo l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi rispettivamente indicati dall'attrice e dalla convenuta, si costituiva in giudizio la sola CP_2
facendo proprie le difese spiegate da e invocando in ogni caso la clausola
[...] Controparte_4 contrattuale della polizza che prevede una franchigia di € 10.000,00 in caso di “danno derivante da analisi e diagnosi a carattere genetico e/o pre-natale”.
5. La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico-legale, conferendo incarico ai Dottori Per_5
(medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia) e (medico
[...] Persona_6 specialista in medicina legale e delle assicurazioni), la quale ultima, dietro sua istanza di esonero, veniva sostituita con il Dott. , in possesso della medesima specializzazione. L'elaborato Persona_7 peritale veniva quindi depositato in data 20.11.2024.
6. Esaurita l'attività istruttoria, a seguito del mutamento dell'organo giudicante, la causa veniva rinviata all'udienza del 02.07.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, a mente dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nell'ottobre del 2020, soggiace pacificamente all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge
LI CO).
8. Punto controverso, sul quale è stata catalizzata l'attenzione delle parti in quanto oggetto di eccezione preliminare, è costituito dalla carenza di legittimazione passiva in capo all'originaria unica convenuta, che si sarebbe limitata a fornire una prestazione di analisi di Controparte_4 laboratorio in regime di service per conto del diverso soggetto gestore della clinica Controparte_3
LT Artemisia di Milano.
8.1. Orbene, prima di affrontare la questione oggetto dell'eccezione preliminare, giova anzitutto rammentare che la responsabilità civile della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 7 della l. n.
24/2017 (c.d. legge ), si estende anche ai fatti degli ausiliari di cui, a qualunque titolo, la CP_5 struttura stipulante il contratto di spedalità si sia servita nell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte col paziente: prevede infatti il co. 1° della disposizione testé menzionata che ”La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Più precisamente, la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro
4 subordinato: anche in tale caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 19541/2015).
A tal proposito si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. Civ. n. 8826/2007) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, etc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass. Civ., SS.UU., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, n. 10473/2009; si devano anche citare Cass. Civ., sez. III, n.
13593/2007, Cass. Civ., Sez. III, n. 1698/2006, Cass. Civ., sez. III, n. 13066/2004).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. III, n. 13593/2007; Cass. Civ., n. 1698/2006), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 6756/2001; n.
1516/2007; vds. anche Cass., SS.UU., n. 9556/2002, cit.).
5 La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio “cuis commoda eius et incommoda” o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato
(quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. Civ., n. 6756/2001) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
8.2. Su tale consolidato quadro s'innesta la più recente giurisprudenza nomofilattica, che ha avuto modo di chiarire – con riferimento a casi in cui, come nell'odierno, si verifichi l'esternalizzazione di una parte delle attività necessarie per l'espletamento del contratto di spedalità – che “In tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 34516 del 2023).
9. La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4 sull'assunto che la paziente ha concluso un contratto di spedalità con la titolare del CP_3 poliambulatorio LT Artemisia di Milano. In particolare, la stessa ha chiarito di avere un rapporto di service con (doc. 13 fattura di a relativo al CP_3 CP_4 CP_3 rapporto di service esistente tra le due Società con allegate la descrizione delle prestazioni eseguite da in service per ivi compresa la sig.ra ). CP_4 CP_3 Parte_1
La convenuta è, invece, rimasta contumace per tutto il giudizio. CP_3
9.1 Quanto alla non v'è dubbio che, alla luce dell'art. 7 legge LI, oltre che degli Controparte_3 artt. 1218 e 1228 c.c., essa debba essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalle strutture e dai sanitari di cui si avvale, ivi inclusi quelli scaturiti dalle attività di laboratorio svolte per suo conto da e dai sanitari che per essa lavorano. Controparte_4
9.2 Quanto, invece, alla posizione di dagli atti si ricava che essa ha eseguito gli Controparte_4 esami diagnostici su incarico di sulla base del contratto di service intervenuto con Controparte_3 quest'ultima.
E' comunque doveroso sottolineare che, nel presente caso, non mancano abbondanti e significativi indici di una certa promiscua commistione fra la struttura convenuta ab origine e quella
6 successivamente chiamata in causa: basti pensare, ad esempio, che nel “Villobook” (allegato da parte attrice alla memoria 183 n. 2) consegnato alla dal Dott. LT, a Parte_1 Per_8 pagina 7 si fa riferimento alla clinica “LT di Artemisia S.p.A.”, nella duplice sede di Viale
Liegi n. 45 in Roma e L.go TE n. 1 a Milano.
Ancora, e presentano la medesima sede legale (Roma, Viale Liegi Controparte_3 Controparte_4
n. 45); dall'esame della corrispondenza intercorsa fra parte attrice e la clinica LT e i suoi sanitari (cfr. doc. 3 allegato da parte attrice alla memoria 183 n. 2 c.p.c.) emerge altresì una costante promiscuità negli indirizzi mail utilizzati, poiché se la ricorrente indirizzava le proprie e-mail a
“ , le risposte le pervenivano da parte dell'account Email_1 Email_2
Analogamente, lo scambio di corrispondenza telematica intercorso con il Dott. Persona_9 era sicuramente suscettibile di ingenerare un certo grado di confusione, posto che nelle e-mail inviate dal genetista (che lavorerebbe per era rinvenibile il logo “LT”, Controparte_4 scritto peraltro in caratteri cubitali (cfr. doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione di CP_4
.
[...]
Tuttavia, la diversità soggettiva fra il laboratorio gestito da e la clinica gestita Controparte_4 invece da si ricava evidentemente dalla fattura emessa dalla prima per le Controparte_3 prestazioni laboratoriali rese nei confronti della seconda.
Sebbene, dunque, in ragione dell'assenza di un rapporto contrattuale con l'attrice, in capo ad debba escludersi la legittimazione passiva rispetto all'azione di responsabilità Controparte_4 contrattuale quivi proposta, la stessa potrebbe essere direttamente chiamata a CP_4 rispondere nei confronti della paziente soltanto sulla base di un'azione extracontrattuale intentata alla stregua dell'art. 2043 c.c., che l'attrice invero non invoca e dei cui elementi costitutivi, conseguentemente, non fornisce nemmeno l'allegazione e la relativa prova. Non essendo stata proposta una simile azione, è in effetti carente di legittimazione passiva rispetto Controparte_4 all'azione contrattuale azionata nel presente giudizio da . Parte_1
10. Quanto premesso sul piano della legittimazione passiva, comunque, non sposta affatto i termini dell'odierna vicenda, che dev'essere definita nel senso di un integrale rigetto della domanda azionata, per l'assenza di prova del nesso di causalità fra l'attività della clinica
LT Artemisia e le conseguenze pregiudizievoli sofferte dalla – come infra si dirà Parte_1 più esaustivamente.
11. Ebbene, l'attività istruttoria svolta nel presente giudizio è stata incentrata principalmente su una C.T.U. medico-legale collegiale, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare in primis se fosse censurabile la condotta dei convenuti in occasione dell'analisi del materiale prelevato con la villocentesi, ed eventualmente, in secondo luogo, quali conseguenze pregiudizievoli ne fossero scaturite per l'odierna ricorrente.
11.1 Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CC.TT.U., Dottori Per_5
e ; questi ultimi, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attrice e
[...] Persona_7 tenuto conto della documentazione sanitaria allegata in atti (ivi comprese le molteplici consulenze
7 di parte svolte sulla persona della da psicologi e psichiatri), hanno potuto affermare che, Parte_1 sebbene si sia verificata una gestione non completamente corretta della contaminazione dei villi coriali con materiale ematico materno, in capo alla paziente non ne è scaturita alcuna conseguenza pregiudizievole riconducibile all'operato dei sanitari operanti presso le strutture convenute.
Invero, come chiarito dal collegio peritale, nel caso di specie “L'errore di comunicazione risiede nel non avere dato corretta enfasi alla possibile contaminazione del materiale prelevato al momento della villocentesi. Inoltre, la dislocazione dei vari luoghi in cui la paziente ha fatto le varie analisi, non ha aiutato nel gestire correttamente la situazione della paziente. È mancata una figura che mettesse insieme i vari risultati delle analisi eseguite dalla Sig.ra ” (cfr. p. 33 della C.T.U.). Parte_1
Tuttavia, viene altresì precisato che “Nonostante ciò, le azioni eseguite in autonomia dalla paziente hanno comunque condotto alla diagnosi. I tempi sarebbero stati verosimilmente gli stessi, al massimo si sarebbe potuta anticipare la diagnosi di un paio di settimane, comunque sempre oltre il limite temporale previsto dalla legge 194” (cfr. p. 33 dell'elaborato peritale). Aggiungono poi i C.T.U. che “In considerazione di questi dati, era certamente ragionevole attendere di eseguire amniocentesi, che sarebbe stata eseguita non prima delle 16 settimane. Come dimostrato dalle tempistiche necessarie per ottenere referto presso Ospedale Niguarda (8 giorni), la paziente avrebbe appreso diagnosi definitiva verso le 17-18 settimane, riuscendo ad anticipare l'interruzione di gravidanza di circa 10 giorni” (cfr. p. 34 della relazione).
Le conclusioni che i CC.TT.U., pertanto, rassegnano sono le seguenti: “si rileva che la diagnosi formulata dal centro LT di Milano non è stata corretta, a causa di una gestione non accurata della possibile contaminazione dei campioni, che avrebbe richiesto la ripetizione dell'esame. La paziente era consapevole che, in caso di sesso maschile, il rischio della malattia era molto alto. L'erronea gestione ha comportato un ritardo di 10 giorni nell'effettuazione dell'intervento abortivo, che non è stato comunque impedito da detto ritardo. I postumi riscontrati sono gli stessi che si sarebbero verificati se l'intervento fosse stato effettuato 10 giorni prima e non sono attribuibili all'operato dei sanitari. Non sono emersi precedenti morbosi collegabili al caso né si rilevano inabilità temporanee o permanenti. I postumi non hanno inciso sull'integrità psicofisica, sulle attività esistenziali o lavorative della paziente, e non risultano necessarie ulteriori terapie o interventi” (cfr. p. 59 della relazione di consulenza tecnica). Pertanto, i CC.TT.U. hanno escluso il nesso di causalità tra l'errore diagnostico commesso dalla clinica LT
Artemisia S.p.A. e i danni lamentati dall'attrice.
12. A tal proposito, merita evidenziare che la metodologia seguita dai consulenti dell'ufficio si mostra scientificamente ineccepibile, posto che essi hanno svolto ogni indagine del caso con dovizia di particolari e hanno citato a supporto delle proprie asserzioni copiosa bibliografia (cfr. pag. 60 dell'elaborato, oltre che le numerose note a piè di pagina inserite nel corpo dello scritto).
Al contrario, le statuizioni contenute nelle relazioni prodotte dall'attrice si mostrano già a un primo impatto apodittiche e incomplete, posto che omettono persino di indicare da quali fonti verificabili abbiano attinto le proprie conclusioni. Inoltre, esse non riescono a fornire una spiegazione logicamente soddisfacente del motivo per cui i disagi psicologici subìti dalla ricorrente
8 debbano essere causalmente riconnessi all'irrisorio ritardo (come detto, di appena 10 giorni) nell'espletamento dell'I.V.G. terapeutica, piuttosto che alla necessità in sé – già autonomamente deliberata dalla – di sottoporsi alla procedura in caso di emersione di una malattia Parte_1 genetica del feto;
vieppiù che, come ampiamente illustrato dai CC.TT.U., nel momento in cui ella ha iniziato il processo diagnostico genetico, aveva già oltrepassato la cornice temporale entro cui la legge consente l'accesso libero all'I.V.G. (i primi 90 giorni di gravidanza).
13. Del resto, depone per l'assenza di un danno-conseguenza causalmente riconducibile all'operato delle convenute anche la pacifica ammissione, rinvenibile in svariati degli scritti difensivi della
, che ella era già determinata a porre fine alla gravidanza laddove il genere fetale si fosse Parte_1 rivelato maschile, in ragione dell'elevata probabilità che in tal caso il frutto del suo grembo potesse essere affetto dalla grave sindrome di Martin-Bell; pertanto, pur essendo indubbio che l'interruzione di una gravidanza voluta e desiderata sia suscettibile di provocare gravi riflessi psicologici nella donna che vi si sottopone, nel caso di specie tali postumi non possono in alcun modo ascriversi alla condotta delle strutture oggi convenute, né a quello dei sanitari di cui le stesse si sono avvalse, e conseguentemente non è possibile accordarvi alcun ristoro patrimoniale.
Come infatti correttamente rilevato nella memoria 183 n. 3 c.p.c. dalla parte chiamata, CP_2
la – con dichiarazione che assume il valore di cui all'art. 2730 c.c. – ammette
[...] Parte_1 espressamente che la sua intenzione sarebbe stata quella di sottoporsi alla procedura abortiva qualora fosse venuta a conoscenza di aver concepito un figlio maschio;
né, d'altronde, appare degna di alcun pregio la notazione secondo cui l'attrice, in assenza dell'errore diagnostico, avrebbe potuto sottoporsi con ampio anticipo alla procedura di I.V.G. così rientrando nelle ipotesi di interruzione completamente libera e volontaria consentita nel corso del I trimestre della gravidanza, poiché ella si è comunque sottoposta alle suddette procedure diagnostiche in tempo non utile per poter rientrare nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 della l. 194 del 1978 – considerando i tempi tecnici necessari sia per sottoporsi a quel tipo di indagini, sia per ottenerne i referti. Tanto viene esaustivamente rilevato e spiegato anche dai CC.TT.U. (cfr. pp. 48 e 58 dell'elaborato peritale).
In ultima analisi, dunque, anche in assenza dell'errore diagnostico commesso dal laboratorio di nulla sarebbe cambiato nella situazione della , poiché, al momento in cui Controparte_4 Parte_1 ella ha avviato le procedure per poter decidere se accedere all'I.V.G., anche considerando i tempi necessari per eseguire una villocentesi o un'amniocentesi (comunque non effettuabili prima della
10a settimana, poiché eccessivamente rischiose per la gestante e il feto), non le sarebbe rimasta altra opzione che quella di cui all'art. 6 della legge summenzionata.
14. E allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, ritenute condivisibili da questo Giudice anche nelle risposte fornite alle osservazioni critiche delle parti, deve escludersi la responsabilità delle odierne convenute per mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, con particolare riferimento al nesso di causalità e al danno ingiusto.
9 Come noto, infatti, affinché un risarcimento possa essere effettivamente accordato debbono sussisterne tutti gli elementi costitutivi, e, pertanto, pur in presenza di un profilo di colpa nell'operato della struttura o del sanitario, non è possibile riconoscere alcun ristoro se manca il nesso causale fra quell'errore e i danni lamentati dall'attore (cfr. da ultimo, sullo specifico tema della responsabilità sanitaria, Cass. Civ., ord. n. 27142/2024 e, in generale, ord. n. 12760/2024 e ord.
n. 20707/2023).
15. Consegue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alla parte convenuta costituita e alla terza chiamata le spese processuali.
Infatti, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile trova giustificazione nelle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta in CP_4 applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ.
23123/2019).
16. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal D.M. 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore da € 5.200,01 sino a € 26.000,00 (in ragione dell'ammontare dei danni richiesti da parte attrice).
Ciò perché l'esito della controversia, connotato dall'avvenuta verificazione di un'errata diagnosi formulata dal centro convenuto pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le ragioni per contenere le spese di lite secondo i valori minimi.
Quanto a chiamata in causa dall'attrice, essa non si è costituita nel presente Controparte_3 giudizio e pertanto, nonostante l'integrale vittoria riportata, nulla dev'essere riconosciuto in suo favore a titolo di spese di lite, poiché non ha svolto attività difensiva di sorta.
Le spese di C.T.U. per come liquidate nel corso del giudizio vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto all'azione Controparte_4 contrattuale proposta dalla ricorrente;
- Rigetta integralmente la domanda attorea;
10 - Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e di che si liquidano per ciascuna in euro Controparte_4 Controparte_2
2.540,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Nulla sulle spese con riferimento alla convenuta vittoriosa Controparte_3
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto emesso il 02.12.2024.
Così deciso in Roma, addì 24.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa LU BR
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del MOT Dott.ssa Aurora Celico
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa
LU BR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 28385 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, assunta in decisione ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c. all'udienza del
02.07.2025, vertente
TRA
(C.F. elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), Parte_1 C.F._1
Corso Umberto I n. 102, presso lo studio degli Avv.ti Matteo Caridi e Vincenzo Caridi, che la rappresentano e difendono in forza di procura alle liti a margine dell'atto di citazione
attrice
E
P.IVA - C.F. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gioventù e Alessandro Piromalli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei medesimi sito in Roma, Via Fabio Massimo n. 88, giusta delega in calce alla comparsa di costituzione e risposta
convenuta
NONCHE'
(P.IVA - C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Magnanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Livorno n. 20, giusta procura generale alle liti a rogito di notaio del 26/7/2017, rep. 3999 racc. 2141, in calce alla comparsa di costituzione Persona_1
e risposta
terza chiamata da Controparte_3
[..
[...] [...
P. IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_5
terza chiamata da , contumace Parte_1
Oggetto: responsabilità sanitaria
Conclusioni: come da verbale di udienza del 02.07.2025, da intendersi trascritte
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti a Parte_1 questo Tribunale, la per ivi sentirne accertare la responsabilità per i Controparte_4 postumi psicologici subìti a causa dell'erronea refertazione del materiale prelevato in occasione di una villocentesi che eseguiva il 01.10.2020 presso la clinica LT Artemisia di Milano, al fine di indagare l'eventuale trasmissione al feto che aveva in grembo di alcune patologie genetiche di cui ella e il compagno erano portatori sani;
chiedeva dunque la conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati in complessivi €
24.859,40, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
A sostegno della domanda parte attrice esponeva che:
- era paziente portatrice sana di sindrome della X fragile (o FRAX, o Parte_1 ancora sindrome di Martin-Bell) e fenilchetonuria, scoperte a seguito di indagini di laboratorio prescrittele dal proprio ginecologo per una riscontrata condizione di insufficienza ovarica precoce;
il di lei compagno, a propria volta, era portatore sano Perso di;
- in data 12.07.2020 la presentava un'ultima mestruazione;
dunque, il Parte_1
03.08.2020 effettuava un test di gravidanza il cui esito positivo era ulteriormente confermato da ecografia eseguita il successivo 17 agosto;
- a seguito della diagnosi di gravidanza, stante la consapevolezza della situazione genetica propria e del compagno, in data 24.09.2020 l'attrice si recava presso l'ambulatorio di LT Artemisia di Milano per effettuare una villocentesi. Lì veniva visitata dal Dott. il quale eseguiva un'ecografia e posticipava Per_3
l'esecuzione della procedura alla settimana successiva;
- effettuato il prelievo dei villi coriali in data 01.10.2020 (epoca gestazionale 12 s + 4 gg), il 05.10.2020 le veniva trasmesso il referto preliminare, ove si dava atto che, a causa di una contaminazione con materiale ematico di origine materna, il sesso fetale non era determinabile;
- la , cionondimeno, a seguito di tale notizia, aveva ricevuto poi svariate Parte_1 conferme nel senso che il feto fosse di sesso femminile e portatore sano della patologia di origine materna (FRAX); precisamente, ciò avveniva tramite
2 comunicazioni telefoniche intercorse con il Dott. (responsabile del Per_4 laboratorio di genetica) dapprima il 09.10.2020, poi il 20.10.2020, fin quando, il
22.10.2020, riceveva dalla clinica LT il referto con risposta definitiva, che così statuiva: “cariotipo fetale femminile portatore della premutazione di origine materna per la X fragile”;
- comunque, ella, non essendo sicura della diagnosi già ricevuta per vie informali, già il 21.10.2020 si sottoponeva ad ulteriori esami presso altra struttura, al fine di stabilire con maggior sicurezza il genere del feto;
e da tali accertamenti, il cui responso le giungeva il 23.10.2020, si evinceva che esso fosse di sesso maschile, come veniva poi confermato da ecografia premorfologica eseguita il 26.10.2020;
- conseguentemente, il 03.11.2020, ella si sottoponeva presso l'Ospedale Niguarda di
Milano ad ulteriori esami (amniocentesi e villocentesi d'urgenza), il cui esito riconfermava il sesso maschile del feto, nonché il fatto che esso era affetto da sindrome di Martin-Bell o del cromosoma X fragile;
- pertanto, la decideva di sottoporsi ad una interruzione di gravidanza Parte_1 volontaria terapeutica (ex lege 194/1978), avvenuta il 18.11.2020 presso il medesimo
Ospedale Niguarda.
Deduceva, dunque, che a causa dell'errore diagnostico commesso dai sanitari del laboratorio
Artemisia, le scaturiva un grave stato di ansia e depressione che l'aveva costretta a ricercare supporto psicologico e psicoterapeutico, poiché l'erronea diagnosi ricevuta le aveva comportato un ritardo di oltre sei settimane nel sottoporsi alla procedura di I.V.G. prevista dalla legge.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la Controparte_4 sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda attorea, che avrebbe dovuto essere proposta nei confronti di deduceva infatti che il laboratorio Controparte_3
Artemisia di Roma, da ella gestito, si era limitato ad eseguire per (gestore della Controparte_3 clinica LT Artemisia di Milano) degli esami laboratoriali in rapporto di service, sicché la non avrebbe avuto alcun titolo – e, sicuramente, non un titolo contrattuale – da azionare Parte_1 nei suoi confronti.
Nel merito, comunque, contestava tutto quanto dedotto da controparte perché Controparte_4 infondato in fatto e in diritto, insistendo per il rigetto della domanda proposta dall'attrice, e spiegava, ad ogni buon conto, istanza di chiamata in causa del terzo nei confronti di CP_2
per essere dallo stesso garantito e manlevato laddove il Tribunale avesse ritenuto di
[...] ravvisare nella sua condotta qualsiasi profilo di responsabilità.
3. Conseguentemente, parte attrice – pur ribadendo la sussistenza della legittimazione passiva di e ritenendo comunque l'identità soggettiva fra quest'ultima e la – Controparte_4 Controparte_3 chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di quest'ultima, con istanza del 28.09.2022.
3 4. Concessa dal Giudice allora titolare del ruolo l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi rispettivamente indicati dall'attrice e dalla convenuta, si costituiva in giudizio la sola CP_2
facendo proprie le difese spiegate da e invocando in ogni caso la clausola
[...] Controparte_4 contrattuale della polizza che prevede una franchigia di € 10.000,00 in caso di “danno derivante da analisi e diagnosi a carattere genetico e/o pre-natale”.
5. La causa veniva istruita mediante C.T.U. medico-legale, conferendo incarico ai Dottori Per_5
(medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia) e (medico
[...] Persona_6 specialista in medicina legale e delle assicurazioni), la quale ultima, dietro sua istanza di esonero, veniva sostituita con il Dott. , in possesso della medesima specializzazione. L'elaborato Persona_7 peritale veniva quindi depositato in data 20.11.2024.
6. Esaurita l'attività istruttoria, a seguito del mutamento dell'organo giudicante, la causa veniva rinviata all'udienza del 02.07.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, a mente dell'art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Appare opportuno premettere che la presente controversia, vertente su fatti accaduti nell'ottobre del 2020, soggiace pacificamente all'applicazione della Legge n. 17 dell'8 marzo 2017 (cd. Legge
LI CO).
8. Punto controverso, sul quale è stata catalizzata l'attenzione delle parti in quanto oggetto di eccezione preliminare, è costituito dalla carenza di legittimazione passiva in capo all'originaria unica convenuta, che si sarebbe limitata a fornire una prestazione di analisi di Controparte_4 laboratorio in regime di service per conto del diverso soggetto gestore della clinica Controparte_3
LT Artemisia di Milano.
8.1. Orbene, prima di affrontare la questione oggetto dell'eccezione preliminare, giova anzitutto rammentare che la responsabilità civile della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 7 della l. n.
24/2017 (c.d. legge ), si estende anche ai fatti degli ausiliari di cui, a qualunque titolo, la CP_5 struttura stipulante il contratto di spedalità si sia servita nell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte col paziente: prevede infatti il co. 1° della disposizione testé menzionata che ”La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Più precisamente, la responsabilità della casa di cura nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro
4 subordinato: anche in tale caso, infatti, sussiste un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. Civ., sez. III, n. 19541/2015).
A tal proposito si rammenta che a partire dalla sentenza 1° luglio 2002, n. 9556, la Suprema Corte ha definitivamente sposato l'orientamento alla stregua del quale il rapporto che lega la struttura sanitaria pubblica o privata al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (c.d. contratto di «spedalità» o di «assistenza sanitaria») che si perfeziona anche sulla base di fatti concludenti — con la sola accettazione del malato presso la struttura (Cass. Civ. n. 8826/2007) — e che ha ad oggetto l'obbligo di quest'ultima di adempiere sia prestazioni principali di carattere strettamente sanitario, sia prestazioni secondarie ed accessorie (fra cui prestare assistenza al malato, fornire vitto e alloggio in caso di ricovero, etc.).
Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) insorgono, a carico della struttura sanitaria, accanto a quelli di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico, nonché di apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze (cfr., Cass. Civ., SS.UU., n. 9556/2002, cit.; in senso conforme, Cass. Civ., Sez. III, n. 10473/2009; si devano anche citare Cass. Civ., sez. III, n.
13593/2007, Cass. Civ., Sez. III, n. 1698/2006, Cass. Civ., sez. III, n. 13066/2004).
Ne deriva che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria, per l'inadempimento e/o per l'inesatto adempimento delle prestazioni dovute in base al contratto di spedalità, va inquadrata nella responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. e nessun rilievo a tal fine assume il fatto che la struttura (sia essa un ente pubblico o un soggetto di diritto privato) per adempiere le sue prestazioni si avvalga dell'opera di suoi dipendenti o di suoi collaboratori esterni — esercenti professioni sanitarie e personale ausiliario — e che la condotta dannosa sia materialmente tenuta da uno di questi soggetti.
Infatti, a norma dell'art. 1228 c.c., il debitore che per adempiere si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, sicché neppure rileva la circostanza che il medico che esegue l'intervento chirurgico sia o meno inquadrato nell'organizzazione aziendale della casa di cura (ovvero dell'ospedale), né che lo stesso sia stato scelto dal paziente ovvero sia di sua fiducia (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sez. III, n. 13593/2007; Cass. Civ., n. 1698/2006), posto che la prestazione del medico è comunque indispensabile alla casa di cura ovvero all'ospedale per adempiere l'obbligazione assunta con il paziente e che, ai fini qualificatori predetti, è sufficiente la sussistenza di un nesso di causalità (rectius, di occasionalità necessaria) tra l'opera del suddetto ausiliario e l'obbligo del debitore (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Civ., Sez. III, 6756/2001; n.
1516/2007; vds. anche Cass., SS.UU., n. 9556/2002, cit.).
5 La responsabilità che dall'esplicazione dell'attività del terzo direttamente consegue in capo al soggetto che se ne avvale riposa invero sul principio “cuis commoda eius et incommoda” o, più precisamente, nell'appropriazione o avvalimento dell'attività altrui per l'adempimento della propria obbligazione, comportante l'assunzione del rischio per i danni che al creditore derivano.
A tale stregua, la struttura sanitaria è direttamente responsabile allorquando l'evento dannoso risulti da ascriversi alla condotta colposa del medico della cui attività essa si è comunque avvalsa per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, pure se questi abbia effettuato
(quand'anche a sua insaputa;
cfr. Cass. Civ., n. 6756/2001) un intervento di tipo diverso rispetto a quello originariamente pattuito con il paziente.
8.2. Su tale consolidato quadro s'innesta la più recente giurisprudenza nomofilattica, che ha avuto modo di chiarire – con riferimento a casi in cui, come nell'odierno, si verifichi l'esternalizzazione di una parte delle attività necessarie per l'espletamento del contratto di spedalità – che “In tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali” (cfr. Cass. Civ.,
Sez. III, ord. n. 34516 del 2023).
9. La convenuta ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva Controparte_4 sull'assunto che la paziente ha concluso un contratto di spedalità con la titolare del CP_3 poliambulatorio LT Artemisia di Milano. In particolare, la stessa ha chiarito di avere un rapporto di service con (doc. 13 fattura di a relativo al CP_3 CP_4 CP_3 rapporto di service esistente tra le due Società con allegate la descrizione delle prestazioni eseguite da in service per ivi compresa la sig.ra ). CP_4 CP_3 Parte_1
La convenuta è, invece, rimasta contumace per tutto il giudizio. CP_3
9.1 Quanto alla non v'è dubbio che, alla luce dell'art. 7 legge LI, oltre che degli Controparte_3 artt. 1218 e 1228 c.c., essa debba essere chiamata a rispondere dei danni cagionati dalle strutture e dai sanitari di cui si avvale, ivi inclusi quelli scaturiti dalle attività di laboratorio svolte per suo conto da e dai sanitari che per essa lavorano. Controparte_4
9.2 Quanto, invece, alla posizione di dagli atti si ricava che essa ha eseguito gli Controparte_4 esami diagnostici su incarico di sulla base del contratto di service intervenuto con Controparte_3 quest'ultima.
E' comunque doveroso sottolineare che, nel presente caso, non mancano abbondanti e significativi indici di una certa promiscua commistione fra la struttura convenuta ab origine e quella
6 successivamente chiamata in causa: basti pensare, ad esempio, che nel “Villobook” (allegato da parte attrice alla memoria 183 n. 2) consegnato alla dal Dott. LT, a Parte_1 Per_8 pagina 7 si fa riferimento alla clinica “LT di Artemisia S.p.A.”, nella duplice sede di Viale
Liegi n. 45 in Roma e L.go TE n. 1 a Milano.
Ancora, e presentano la medesima sede legale (Roma, Viale Liegi Controparte_3 Controparte_4
n. 45); dall'esame della corrispondenza intercorsa fra parte attrice e la clinica LT e i suoi sanitari (cfr. doc. 3 allegato da parte attrice alla memoria 183 n. 2 c.p.c.) emerge altresì una costante promiscuità negli indirizzi mail utilizzati, poiché se la ricorrente indirizzava le proprie e-mail a
“ , le risposte le pervenivano da parte dell'account Email_1 Email_2
Analogamente, lo scambio di corrispondenza telematica intercorso con il Dott. Persona_9 era sicuramente suscettibile di ingenerare un certo grado di confusione, posto che nelle e-mail inviate dal genetista (che lavorerebbe per era rinvenibile il logo “LT”, Controparte_4 scritto peraltro in caratteri cubitali (cfr. doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione di CP_4
.
[...]
Tuttavia, la diversità soggettiva fra il laboratorio gestito da e la clinica gestita Controparte_4 invece da si ricava evidentemente dalla fattura emessa dalla prima per le Controparte_3 prestazioni laboratoriali rese nei confronti della seconda.
Sebbene, dunque, in ragione dell'assenza di un rapporto contrattuale con l'attrice, in capo ad debba escludersi la legittimazione passiva rispetto all'azione di responsabilità Controparte_4 contrattuale quivi proposta, la stessa potrebbe essere direttamente chiamata a CP_4 rispondere nei confronti della paziente soltanto sulla base di un'azione extracontrattuale intentata alla stregua dell'art. 2043 c.c., che l'attrice invero non invoca e dei cui elementi costitutivi, conseguentemente, non fornisce nemmeno l'allegazione e la relativa prova. Non essendo stata proposta una simile azione, è in effetti carente di legittimazione passiva rispetto Controparte_4 all'azione contrattuale azionata nel presente giudizio da . Parte_1
10. Quanto premesso sul piano della legittimazione passiva, comunque, non sposta affatto i termini dell'odierna vicenda, che dev'essere definita nel senso di un integrale rigetto della domanda azionata, per l'assenza di prova del nesso di causalità fra l'attività della clinica
LT Artemisia e le conseguenze pregiudizievoli sofferte dalla – come infra si dirà Parte_1 più esaustivamente.
11. Ebbene, l'attività istruttoria svolta nel presente giudizio è stata incentrata principalmente su una C.T.U. medico-legale collegiale, che ha potuto esaminare e valutare la documentazione prodotta dalle parti al fine di accertare in primis se fosse censurabile la condotta dei convenuti in occasione dell'analisi del materiale prelevato con la villocentesi, ed eventualmente, in secondo luogo, quali conseguenze pregiudizievoli ne fossero scaturite per l'odierna ricorrente.
11.1 Appare quindi opportuno riferirsi a quanto accertato dai CC.TT.U., Dottori Per_5
e ; questi ultimi, ricostruita la vicenda clinica che ha interessato l'attrice e
[...] Persona_7 tenuto conto della documentazione sanitaria allegata in atti (ivi comprese le molteplici consulenze
7 di parte svolte sulla persona della da psicologi e psichiatri), hanno potuto affermare che, Parte_1 sebbene si sia verificata una gestione non completamente corretta della contaminazione dei villi coriali con materiale ematico materno, in capo alla paziente non ne è scaturita alcuna conseguenza pregiudizievole riconducibile all'operato dei sanitari operanti presso le strutture convenute.
Invero, come chiarito dal collegio peritale, nel caso di specie “L'errore di comunicazione risiede nel non avere dato corretta enfasi alla possibile contaminazione del materiale prelevato al momento della villocentesi. Inoltre, la dislocazione dei vari luoghi in cui la paziente ha fatto le varie analisi, non ha aiutato nel gestire correttamente la situazione della paziente. È mancata una figura che mettesse insieme i vari risultati delle analisi eseguite dalla Sig.ra ” (cfr. p. 33 della C.T.U.). Parte_1
Tuttavia, viene altresì precisato che “Nonostante ciò, le azioni eseguite in autonomia dalla paziente hanno comunque condotto alla diagnosi. I tempi sarebbero stati verosimilmente gli stessi, al massimo si sarebbe potuta anticipare la diagnosi di un paio di settimane, comunque sempre oltre il limite temporale previsto dalla legge 194” (cfr. p. 33 dell'elaborato peritale). Aggiungono poi i C.T.U. che “In considerazione di questi dati, era certamente ragionevole attendere di eseguire amniocentesi, che sarebbe stata eseguita non prima delle 16 settimane. Come dimostrato dalle tempistiche necessarie per ottenere referto presso Ospedale Niguarda (8 giorni), la paziente avrebbe appreso diagnosi definitiva verso le 17-18 settimane, riuscendo ad anticipare l'interruzione di gravidanza di circa 10 giorni” (cfr. p. 34 della relazione).
Le conclusioni che i CC.TT.U., pertanto, rassegnano sono le seguenti: “si rileva che la diagnosi formulata dal centro LT di Milano non è stata corretta, a causa di una gestione non accurata della possibile contaminazione dei campioni, che avrebbe richiesto la ripetizione dell'esame. La paziente era consapevole che, in caso di sesso maschile, il rischio della malattia era molto alto. L'erronea gestione ha comportato un ritardo di 10 giorni nell'effettuazione dell'intervento abortivo, che non è stato comunque impedito da detto ritardo. I postumi riscontrati sono gli stessi che si sarebbero verificati se l'intervento fosse stato effettuato 10 giorni prima e non sono attribuibili all'operato dei sanitari. Non sono emersi precedenti morbosi collegabili al caso né si rilevano inabilità temporanee o permanenti. I postumi non hanno inciso sull'integrità psicofisica, sulle attività esistenziali o lavorative della paziente, e non risultano necessarie ulteriori terapie o interventi” (cfr. p. 59 della relazione di consulenza tecnica). Pertanto, i CC.TT.U. hanno escluso il nesso di causalità tra l'errore diagnostico commesso dalla clinica LT
Artemisia S.p.A. e i danni lamentati dall'attrice.
12. A tal proposito, merita evidenziare che la metodologia seguita dai consulenti dell'ufficio si mostra scientificamente ineccepibile, posto che essi hanno svolto ogni indagine del caso con dovizia di particolari e hanno citato a supporto delle proprie asserzioni copiosa bibliografia (cfr. pag. 60 dell'elaborato, oltre che le numerose note a piè di pagina inserite nel corpo dello scritto).
Al contrario, le statuizioni contenute nelle relazioni prodotte dall'attrice si mostrano già a un primo impatto apodittiche e incomplete, posto che omettono persino di indicare da quali fonti verificabili abbiano attinto le proprie conclusioni. Inoltre, esse non riescono a fornire una spiegazione logicamente soddisfacente del motivo per cui i disagi psicologici subìti dalla ricorrente
8 debbano essere causalmente riconnessi all'irrisorio ritardo (come detto, di appena 10 giorni) nell'espletamento dell'I.V.G. terapeutica, piuttosto che alla necessità in sé – già autonomamente deliberata dalla – di sottoporsi alla procedura in caso di emersione di una malattia Parte_1 genetica del feto;
vieppiù che, come ampiamente illustrato dai CC.TT.U., nel momento in cui ella ha iniziato il processo diagnostico genetico, aveva già oltrepassato la cornice temporale entro cui la legge consente l'accesso libero all'I.V.G. (i primi 90 giorni di gravidanza).
13. Del resto, depone per l'assenza di un danno-conseguenza causalmente riconducibile all'operato delle convenute anche la pacifica ammissione, rinvenibile in svariati degli scritti difensivi della
, che ella era già determinata a porre fine alla gravidanza laddove il genere fetale si fosse Parte_1 rivelato maschile, in ragione dell'elevata probabilità che in tal caso il frutto del suo grembo potesse essere affetto dalla grave sindrome di Martin-Bell; pertanto, pur essendo indubbio che l'interruzione di una gravidanza voluta e desiderata sia suscettibile di provocare gravi riflessi psicologici nella donna che vi si sottopone, nel caso di specie tali postumi non possono in alcun modo ascriversi alla condotta delle strutture oggi convenute, né a quello dei sanitari di cui le stesse si sono avvalse, e conseguentemente non è possibile accordarvi alcun ristoro patrimoniale.
Come infatti correttamente rilevato nella memoria 183 n. 3 c.p.c. dalla parte chiamata, CP_2
la – con dichiarazione che assume il valore di cui all'art. 2730 c.c. – ammette
[...] Parte_1 espressamente che la sua intenzione sarebbe stata quella di sottoporsi alla procedura abortiva qualora fosse venuta a conoscenza di aver concepito un figlio maschio;
né, d'altronde, appare degna di alcun pregio la notazione secondo cui l'attrice, in assenza dell'errore diagnostico, avrebbe potuto sottoporsi con ampio anticipo alla procedura di I.V.G. così rientrando nelle ipotesi di interruzione completamente libera e volontaria consentita nel corso del I trimestre della gravidanza, poiché ella si è comunque sottoposta alle suddette procedure diagnostiche in tempo non utile per poter rientrare nella fattispecie di cui agli artt. 4 e 5 della l. 194 del 1978 – considerando i tempi tecnici necessari sia per sottoporsi a quel tipo di indagini, sia per ottenerne i referti. Tanto viene esaustivamente rilevato e spiegato anche dai CC.TT.U. (cfr. pp. 48 e 58 dell'elaborato peritale).
In ultima analisi, dunque, anche in assenza dell'errore diagnostico commesso dal laboratorio di nulla sarebbe cambiato nella situazione della , poiché, al momento in cui Controparte_4 Parte_1 ella ha avviato le procedure per poter decidere se accedere all'I.V.G., anche considerando i tempi necessari per eseguire una villocentesi o un'amniocentesi (comunque non effettuabili prima della
10a settimana, poiché eccessivamente rischiose per la gestante e il feto), non le sarebbe rimasta altra opzione che quella di cui all'art. 6 della legge summenzionata.
14. E allora, alla luce delle conclusioni cui è giunto il Collegio peritale, ritenute condivisibili da questo Giudice anche nelle risposte fornite alle osservazioni critiche delle parti, deve escludersi la responsabilità delle odierne convenute per mancata prova dei fatti costitutivi della pretesa attorea, con particolare riferimento al nesso di causalità e al danno ingiusto.
9 Come noto, infatti, affinché un risarcimento possa essere effettivamente accordato debbono sussisterne tutti gli elementi costitutivi, e, pertanto, pur in presenza di un profilo di colpa nell'operato della struttura o del sanitario, non è possibile riconoscere alcun ristoro se manca il nesso causale fra quell'errore e i danni lamentati dall'attore (cfr. da ultimo, sullo specifico tema della responsabilità sanitaria, Cass. Civ., ord. n. 27142/2024 e, in generale, ord. n. 12760/2024 e ord.
n. 20707/2023).
15. Consegue alla soccombenza la condanna dell'attrice a rifondere alla parte convenuta costituita e alla terza chiamata le spese processuali.
Infatti, la chiamata in causa della compagnia assicuratrice per la responsabilità civile trova giustificazione nelle domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta in CP_4 applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti dei terzi (Cass. civ. 2492/2016 Cass. civ. 1710/2021; Cass. civ.
23123/2019).
16. Le spese di lite si liquidano come in dispositivo sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014 così come modificati dal D.M. 147/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 dell'8.10.2022 e in vigore dal
23.10.2022), prendendo come riferimento i valori minimi dello scaglione relativo a cause dal valore da € 5.200,01 sino a € 26.000,00 (in ragione dell'ammontare dei danni richiesti da parte attrice).
Ciò perché l'esito della controversia, connotato dall'avvenuta verificazione di un'errata diagnosi formulata dal centro convenuto pur in assenza di prova circa la riconducibilità di quest'ultimo ai pretesi danni costituiscono senz'altro motivi valevoli ad integrare le ragioni per contenere le spese di lite secondo i valori minimi.
Quanto a chiamata in causa dall'attrice, essa non si è costituita nel presente Controparte_3 giudizio e pertanto, nonostante l'integrale vittoria riportata, nulla dev'essere riconosciuto in suo favore a titolo di spese di lite, poiché non ha svolto attività difensiva di sorta.
Le spese di C.T.U. per come liquidate nel corso del giudizio vanno definitivamente poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia di Controparte_3
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva di rispetto all'azione Controparte_4 contrattuale proposta dalla ricorrente;
- Rigetta integralmente la domanda attorea;
10 - Condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1
e di che si liquidano per ciascuna in euro Controparte_4 Controparte_2
2.540,00, oltre spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Nulla sulle spese con riferimento alla convenuta vittoriosa Controparte_3
- Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto emesso il 02.12.2024.
Così deciso in Roma, addì 24.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa LU BR
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio del MOT Dott.ssa Aurora Celico
11