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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5051/2022
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti , con cui hanno precisato le rispettive conclusioni , si ritira in camera di consiglio e all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della motivazione contenuta nel presente verbale di causa.
Palermo il 29.5.25
Il Giudice
Cristina Denaro REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Cristina Denaro lette le note di trattazione scritta sostitutive della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5051/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa da
, nata a [...] il [...], c.f.: , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Palermo, via Marchese di LAbianca n. 61 presso lo studio dell'avv. Manuela Fazio
( che la rappresenta e difende giusto mandato ex art. 83 comma 3 c.p.c. Email_1
Attrice
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 per la carica in Piazza Marina n.39, sede dell'Avvocatura Comunale, del , Controparte_1
rapp.to e difeso dall'avv. Silvana Celesia, ( alermo.it) giusta procura Email_2 CP_1
generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta con richiesta di differimento di udienza per chiamata di terzo
Convenuto
E
(da adesso , cf , in persona del Controparte_2 CP_3 P.IVA_2
Presidente p.t., con sede in Palermo, Piazzetta B. Cairoli, rappresentata e difesa dall' avv Santo
Spagnolo ( ed elettivamente domiciliata presso il suo Email_3 studio sito in Palermo, Via M. D'Azeglio n. 5, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi a questo Parte_1
Tribunale il , in persona del Sindaco pro tempore, per sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, quantificati nella somma di 26.000,00
( poi ridotto a complessivi €15.776,00 con le note autorizzate del 15.5.25)o in quella maggiore o minore somma da accertarsi in corso di causa, rivalutazione monetaria e interessi.
In particolare, l'attrice deduceva, che:
- in data 17.08.2020 alle ore 22:00 circa, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede della via MU in Palermo, a causa delle ristrette dimensioni di detto marciapiede, aveva dovuto proseguire a sua marcia in strada , ove, tuttavia, era presente una profonda buca, sulla quale era inciampata cadendo per terra e patendo lesioni al piede sinistro e al polso sinistro;
- trasportata in autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedali Riuniti di LA
FI – Cervello di Palermo, le veniva diagnosticata la frattura del malleolo del piede sinistro,
della falange del dito del piede sinistro nonché trauma al polso sinistro.
Parte attrice deduceva che, a cagione dell'occorso, aveva patito un danno biologico permanente del
9%, oltre ad ITA per giorni 40 ed ITP per giorni 75, come da CTP che allegava.
Sulla base di tali premesse, adducendo la responsabilità del convenuto, proprietario e CP_1
custode della cosa, ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti concludendo “ritenere e dichiarare che tutti i danni fisici, patrimoniali e non,
subiti dalla signora sono diretta conseguenza del sinistro verificatosi in data Parte_1
17.08.2020, come descritto in narrativa;
- ritenere e dichiarare la responsabilità del sinistro
ascrivibile alla condotta del , c.f.: , in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentate pro tempore e conseguentemente, dichiarare l'obbligo del predetto Ente di risarcire
tutti i danni riportati dall'attrice; - per l'effetto, condannare parte convenuta al risarcimento di
tutti i danni fisici patrimoniali e non, riportati dalla sig.ra e quantificati in Parte_1
complessivi € 26.000,00 o in quella misura maggiore o minore che risulterà di giustizia all'esito del presente procedimento, oltre interessi dalla domanda al soddisfo e rivalutazione monetaria”. Con
vittoria di spese.
Con comparsa del 17.6.22 si costituiva il eccependo preliminarmente il proprio Controparte_1
difetto di legittimazione passiva, in quanto l'unico soggetto civilmente responsabile verso i terzi dei
Contr danni causati dall'omessa manutenzione della sede stradale era giusta del contratto di servizio del 2020 .
Nel merito , deduceva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto o, in subordine,
la riduzione di quanto dovuto per colpa concorrente dell'attore, contestando, comunque,
l'ammontare della pretesa risarcitoria.
L'amministrazione convenuta chiedeva, in ogni caso, di essere autorizzato a chiamare in giudizio
, unico soggetto titolare dell'obbligo di custodia in virtù del contratto di servizio CP_3
intercorrente tra le parti, avente ad oggetto la custodia e gestione dei servizi di manutenzione della rete viaria urbana;
richiamava tale contratto per essere manlevato dall'Amministrazione convenuta.
Con comparsa del 25.11.22 si costituiva in giudizio si eccependo, in via preliminare, il CP_3
proprio difetto di legittimazione passiva, per non essere lo stato di dissesto imputabile ad inadempimento delle specifiche obbligazioni da essa assunte con il contratto di servizio,
Quanto alla domanda attorea ne deduceva l'infondatezza, chiedendone il rigetto o la riduzione in proporzione al concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c..; in subordine chiedeva contenersi la condanna nei limiti della quota di responsabilità imputabile alla;
in ogni CP_3
caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e rivalutazione.
La causa , istruita a mezzo di prove orali e ctu medico legale, all'udienza del 29.5.25, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti rassegnate nelle note di trattazione scritta.
***
Ciò premesso occorre preliminarmente esaminare l'eccezione del – inerente in realtà al CP_1
merito, sub specie effettiva titolarità del rapporto obbligatorio - tesa a indicare in unico CP_3
soggetto titolare dell'obbligo di custodia. L'eccezione è infondata.
Giova premettere che la fattispecie in esame va pacificamente inquadrata nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c.. a mente dell'ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte
– condiviso da questo giudice – secondo cui “La responsabilità per i danni cagionati da cose in
custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con
riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla
medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed
estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più
diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione .( in termini la massima di Cass.
n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008,
n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009, 24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011,
n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016
non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità
prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Ora , assodato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente Territoriale, di CP_1
provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del vigente C.d.S.., il contratto di appalto/servizio stipulato dall'amministrazione comunale con altre imprese costituisce soltanto uno strumento tecnico giuridico per la realizzazione in concreto del suo compito istituzionale.
Pertanto, l'affidamento del servizio di manutenzione stradale a dette imprese non fa venire meno l'obbligo di sorveglianza e di controllo del per trasferirlo all'impresa appaltatrice del CP_1
servizio nè vale ad escludere la responsabilità del nei confronti degli utenti delle singole CP_1
strade ai sensi dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. n.1691 del 2009). Ne consegue che la stipula del contratto di servizio del 10 luglio 2020 tra il e CP_1 CP_1
Cont la non fa venire meno la relazione di custodia con il bene da parte del che CP_1 CP_1
ne è proprietario, rientrando l'affidamento del servizio in una scelta di gestione organizzativa da parte dell'ente territoriale.
Il , in quanto custode, deve quindi rispondere direttamente ed in via esclusiva Controparte_1
dei danni subiti dall'attrice.
Va poi precisato che quest'ultima non ha alcuna azione diretta nei confronti di non CP_3
sussistendo alcun rapporto contrattuale tra l'istante e la società, né avendo la stessa alcun obbligo di garanzia diretta nei confronti dei cittadini ( sicchè non venendo in rilievo una responsabilità solidale
Co Cont tra comune e non va esaminata la domanda di tesa a individuare il grado delle rispettiva colpe , né essendo tale accertamento rilevante ai fini della rivalsa )
Passando al merito della domanda, va ricordato che dall'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'art 2051 cc discende, in tema di riparto dell'onere probatorio, che sul danneggiato grava l'obbligo di dimostrare ,da un lato , che il fatto dannoso si è prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene e ,dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisce la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. civ. n. 25243/2006); mentre sul custode grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n.
24419/2009).
Va poi precisato che la responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. richiamato, in tema di responsabilità
aquiliana, dall'art. 2056 c.c .
Invero, come è noto “ il comportamento colposo del danneggiato , anche se non è idoneo da solo
ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno, costituita dalla cosa in custodia, ed il
danno, può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ. con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa
del danneggiato” (cfr. cass. sez. III civ. n. 1127/08); ciò anche in ossequio al principio di principio generale dell'autoresponsabilità che impone al danneggiato cautela nell'uso della cosa pubblica.
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 11414/2004).
Ora, in punto di fatto, deve evidenziarsi che le allegazioni di parte attrice in relazione alla dinamica del sinistro, sono state confermate dalle convergenti dichiarazioni dei testi escussi in corso di causa,
indifferenti, della cui attendibilità non è emerso alcun motivo per dubitare.
Il teste ha dichiarato “ADR) Confermo che il 17/08/2020 percorrevo la Testimone_1
via MU (che dista circa 2 Km e 500 metri vicino casa mia) con mia moglie a piedi. Confermo
che mia moglie, scesa sull'asse stradale per il marciapiede stretto, è finita dentro una buca, in
quella circostanza le 22.00 c'era buio in quanto non vi è illuminazione pubblica. Aggiungo che io
poi mi sono accorto di una buca a terra a quel punto mia moglie si è fatta male al piede braccio
destro, è stata soccorso dal fruttivendolo li nei pressi, che stava chiudendo, e abbiamo chiamato il
118 che la ha portata a LA FI .La buca era circa 40 cm ed era più che altro un abbassamento
della strada, ancora è presente sui luoghi. L'ambulanza l'ha chiamata un passante”(cfr verbale escussione testi del 13.7.23).
Cont Non colgono nel segno le doglianze sollevata da in ordine alla inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste alla luce del legame con l'attrice (marito); ed, infatti, come è Tes_1
noto che non e 'configurabile, nell'ordinamento vigente, un generale divieto di testimonianza, del coniuge in regime di comunione legale, nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge.
Per altro le dichiarazioni del sono state confermate anche dall'altro teste Tes_1 Tes_2
, il quale ha riferito : “ADR) Confermo quanto lettomi al cap 1) e preciso che stavo per
[...]
chiudere il mio negozio;
ADR) Confermo che ho visto la attrice che , improvvisamente metteva un
piede in un avallamento presente sull'asfalto, e cadeva a terra, sul posto non vi è assolutamente
illuminazione, e la buca non era visibile, la signora si faceva male alla spalla piede lato destro, e
viso, chiamavamo il 118ma non arrivava a quel punto il marito la ha portata in ospedale. La condizione della strada è ancora cosi, anzi più profonda , è caduta pure una turista . Sul posto il
marciapiede è stretto, quindi è necessario scendere sulla strada , dove c'era la buca, il mio negozio
era di fronte.” (cfr verbale prova del 13.7.23).
Risulta, dunque, provata la sussistenza di una anomalia della cosa, non visibile, non segnalata nè
delimitata.
Dalla deposizione dei testi di parte attrice, infatti, è emersa la presenza di un dislivello
(“abbassamento della strada”) insistente sul manto stradale luogo del sinistro, delle dimensioni di circa 40 cm, non visibile anche a cagione dell'ora tarda e dell'assenza di illuminazione pubblica (cfr deposizione testi) .La presenza e le caratteristiche della buca risultano poi documentate dalle fotografie versate in atti dall'attrice, che riproducono un profondo dislivello nella pavimentazione del tratto viario interessato dall'incidente (cfr doc. 1 pdf in allegato all'atto di citazione).
Il e il hanno poi confermato la dinamica dei fatti così come prospettata dalla Tes_1 Tes_2
riferendo della sua caduta a cagione del dislivello descritto, e delle conseguenti lesioni Pt_1
fisiche.
Converge con le dichiarazioni dei testi escussi, infine, anche quanto emergente dal verbale di Ps
dell'Ospedale LA FI-Cervello che nelle modalità di trauma riporta: “incidente in luogo aperto”
e nell'anamnesi: “ riferita caduta accidentale con trauma distorsivo…”. (cfr allegato all'atto introduttivo).
Risulta, dunque, assolto l'onere della prova da parte dell'attrice che ha dimostrato il verificarsi del fatto storico posto a base della sua pretesa, il nesso di causalità tra il dissesto stradale e la caduta nonché tra quest'ultima e le conseguenze dannose riportate.
Tale ultimo aspetto (nesso causale tra evento e danno), è ampiamente supportato dalle dichiarazioni dei testi escussi (“…quel punto mia moglie si è fatta male al piede braccio destro, è stata soccorso
dal fruttivendolo li nei pressi, che stava chiudendo, eabbiamo chiamato il 118 che la ha portata a
LA FI” - cfr deposizione teste e, ancora, “la signora si faceva male alla spalla Tes_1
piede lato destro, e viso, chiamavamo il 118ma non arrivava a quel punto il marito la ha portata in ospedale” - cfr deposizione teste ); anche nella relazione di CTU a firma del Dott.sa Tes_2
, inoltre, si legge “ nesso di causa tra dinamica del sinistro e lesioni: presente Persona_1
(cfr relazione di ctu, pag 7).
Non è stata fornita, invece, dall'ente locale la prova liberatoria richiesta ex art. 2051 c.c. (cfr. da ultimo Sez. 3, Ord. n. 16295 del 18/06/2019: “la responsabilità civile della P.A. di cui all'art. 2051
c.c. opera anche in relazione alle strade comunali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del
danno, rimanendo gli enti locali liberati dalla responsabilità suddetta ove dimostrino che l'evento
sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né
eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una
situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato
la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore
dell'ente custode”).
Non è stato infatti provato dall'amministrazione convenuta l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di alcun fattore estraneo alla “cosa in custodia”, imprevedibile e straordinario, tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo (e pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode); irrilevante a tale fine la nota del Corpo di PM prodotta dal in allegato alla costituzione e risposta (cfr allegato semplice) . CP_1
In assenza, dunque, della citata prova liberatoria il proprietario della cosa, è chiamato a CP_1
rispondere ex art. 2051 c.c.
Accertata la dinamica del fatto, si esclude infine il concorso colposo dell'attrice nel verificarsi del sinistro, ingiustificatamente allegato da CP_4
A tal proposito deve rilevarsi che “l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito
risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a
situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si
accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria
diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali
cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo
causale del danno, sino ad interrompere” o diminuire come nel caso di specie “ il nesso eziologico
tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso”. (Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013).
Ora, nel caso di specie, non è emerso dagli atti di causa alcun elemento che abbia potuto indurre ad individuare una correlazione eziologica tra il comportamento della ed il verificarsi del Pt_1
sinistro; nè parte convenuta ha fornito prova del fatto che l'attrice, in occasione del sinistro, abbia tenuto una qualche condotta non conforme alle regole di ordinaria diligenza.
Ed infatti, nessun rimprovero può essere mosso alla per non avere percorso sul marciapiedi Pt_1
l'intero tratto di strada;
le fotografie in atti, riproducono invero le dimensioni ridotte e la cattiva manutenzione del marciapiedi stesso, che rendevano quel passaggio ancor più pericoloso.
Dagli stessi reperti fotografici si rileva, poi, la non visibilità del profondo avvallamento,
caratterizzato dallo stesso colore e dallo stesso materiale del restante mantello stradale.
Inoltre, è pacifico che il sinistro si è verificato in ora serale (22.00) ed è provato che in quella circostanza ci fosse buio e che l'illuminazione pubblica fosse assente o comunque insufficiente (cfr deposizione testi escussi).
Le richiamate circostanze inducono univocamente a escludere qualsivoglia responsabilità
dell'attrice la quale, pur adoperando l'ordinaria diligenza, non avrebbe avuto la possibilità di evitare il sinistro.
Quanto alla liquidazione del danno patito dall'attrice, va rilevato che la ctu svolta nel corso del giudizio, supportata oltre che dai necessari rilievi di competenza specifica, anche da un iter argomentativo lineare e rigoroso, ha consentito di accertare, oltre alla riconducibilità causale delle lesioni subite al sinistro in oggetto, che la ha riportato in esito alla caduta un danno Pt_1
permanente del 4 %, oltre a ITP per giorni 30 al 75%, 30 al 50% e 30 al 25%; nessuna spesa congrua è stata invece documentata. Ora, circa criteri di liquidazione del danno, secondo l'orientamento pacifico della Suprema Corte di
Cassazione, - condiviso da questo giudice –“In materia di responsabilità civile, la natura unitaria
ed omnicomprensiva del danno non patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può
riferirsi a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di
valutazione economica, con conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini
risarcitori, di tutte le conseguenze "in peius" derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con
il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne
deriva che, a fini liquazione , si deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata
all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di
prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, valutando
distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze
subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, "sub specie" del dolore, della
vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul
piano dinamicorelazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne),
autonomamente risarcibili” ( in termini la massima di Cass. n.23469/2018).
Inoltre, “In materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal
Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della
liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione
diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto
delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle
circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri
tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza
della Corte territoriale che aveva ritenuto congruo l'importo liquidato dal giudice di primo grado,
a titolo di risarcimento del danno biologico, in forza di una non motivata applicazione di una
tabella diversa da quella predisposta dal tribunale di Milano, peraltro con riferimento a parametri non aggiornati alla data della decisione)” ( in termini la massima di Cass. 17018/18) - cfr anche ord. Cass. Civ se ez. 6 - 3, Ordinanza n. 4509 del 11/02/2022)
Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un'adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale,
valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso,
onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Nella liquidazione , avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto
“punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità, e di applicare dunque le recenti tabelle del Tribunale di Milano
del 2024 ( non potendosi ricorrere alle tabelle di cui al codice delle assicurazioni il cui uso è
limitato alle ipotesi di responsabilità da sinistro stradale e colpa medica)
Dette tabelle costituiscono, infatti, un aggiornamento delle precedenti tabelle del Tribunale di
Milano, le quali sono ritenute, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di
Cassazione – che si condivide -, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art.1226 c.c. (vedi z. 3 - , Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018 Cass. n.24473/2014;
conformi Cass. n. 28290/2011, n. 14402/2011 e n.12408/2011).
In applicazione dei criteri illustrati (tabelle di Milano), con riferimento al periodo di inabilità
temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., si liquida in via equitativa per danno non patrimoniale temporaneo la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di Euro ad € 5.175,00
per i giorni di inabilità temporanea assoluta e parziale, siccome sopra indicati.
Per quanto concerne il danno da postumi stabilizzati, tenuto conto della invalidità del 4% e dell'età
del soggetto all'epoca del sinistro (64 anni compiuti) va liquidato equitativamente un risarcimento pari ad € 4.533,00 secondo i valori attuali, utilizzando il “valore punto biologico” (1.654,52) da moltiplicare per il grado di invalidità (4) e per il coefficiente (0,685) corrispondente all'età della persona danneggiata (64 anni).
Non si ritiene di riconoscere la percentuale di danno morale prevista dalla Tabelle di Milano, in difetto di qualsiasi allegazione e prova anche presuntiva sul punto.
Parimenti non si ritiene di applicare alcun aumento per la personalizzazione del danno, in assenza di allegazioni di parte in ordine a condizioni soggettive dell'attrice che fuoriescano dalle conseguenze ordinariamente riconducibili al grado di invalidità accertato.
Si perviene così ad un danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente oggetto del giudizio ammontante ad euro 9.708,00 in valori attuali.
Tale cifra costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito dall'attrice in conseguenza dell'incidente.
Su quest'importo poi compete dalla data del commesso illecito la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al fine di liquidare effettivamente, quale danno emergente, il valore del bene perduto, adeguando cioè
la prestazione all'effettivo valore da reintegrare.
Oltre all'integrazione del patrimonio così ottenuto, la giurisprudenza ha riconosciuto dovuto al danneggiato anche il danno derivante dal tempestivo mancato godimento dell'equivalente in denaro del danno risarcito, da quantificare con lo strumento del tasso legale scelto in questi ultimi anni dal legislatore per la liquidazione degli interessi moratori ex art. 1224 c.c. (cfr. Cass. S.U. n.
1772/1995). Sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte si ritiene che la percentuale degli interessi non possa essere applicata sulla complessiva somma già rivalutata, ma che occorra effettuare un calcolo periodico, con decorrenza dalla data del fatto, sulla somma capitale così come più sopra globalmente calcolata, come progressivamente ed annualmente rivalutata, apparendo la periodicità coerente con la variabilità degli indici ISTAT. Orbene, devalutando allora l'importo sopra indicato al momento del fatto (Euro 8.199,32) e applicandosi gli interessi e la rivalutazione come sopra indicato con decorrenza dalla data dell'illecito si perviene all'importo di euro di Euro € 10.593,39.
*****
Quanto alla domanda di manleva proposta dal Comune nei confronti di è fondata e va CP_3
accolta.
Occorre evidenziare, infatti, che, trattandosi di responsabilità contrattuale, il riparto dell'onere probatorio deve seguire i criteri fissati in materia contrattuale, alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento o dall'esatto adempimento.
Cont Nella specie, il lamenta l'inadempimento da parte della (in ipotesi di Controparte_1
accertamento circa l'effettiva verificazione della caduta dell'attore a causa di un dislivello presente sul marciapiede) degli obblighi assunti ai sensi dell'art. 6 del contratto di servizio (sezione “altri
Cont servizi”, lettere f e g), in forza del quale la ha l'obbligo di espletare “il servizio di monitoraggio della rete stradale cittadina”, nonché “il servizio di Pronto Intervento per il ripristino di inefficienze strutturali su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o marciapiede) nei casi in cui sussista pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità”, secondo le modalità descritte nell'allegato 1 del suddetto contratto (Allegato 1 di cui alla comparsa del . CP_1
Cont Dal canto suo, la ha dedotto di non essere responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie e delle sue pertinenze, ma obbligata soltanto al servizio di monitoraggio e segnalazione al per la programmazione degli interventi estesi e al servizio CP_1
di pronto intervento per i dissesti particolarmente gravi costituenti una emergenza.
Cont Ora, in proposito a ciò, deve osservarsi che la in base al contratto di servizio dell'11.07.2020,
è obbligata, per un verso, ad una attività di monitoraggio su tutto il territorio comunale (vedi, in
riferimento a ciò, la scheda del contratto di servizio dedicata al “servizio di monitoraggio della
rete stradale”, sezione denominata “ambito territoriale”, in cui si precisa che l'ambito territoriale
è costituito da “Aree, strade e marciapiedi pubbliche/ci del aperte/i al Controparte_1
pubblico transito di veicoli e pedoni, di proprietà dell'Amministrazione Comunale. L'ambito
territoriale viene aggiornato dalla con i dati forniti dall'Amministrazione comunale CP_3
relativi agli Uffici Toponomastica, Patrimonio e Mobilità Urbana”) e, per altro verso, ad una
attività di pronto intervento sempre su tutto il territorio comunale (vedi scheda del contratto di
servizio dedicata al “Servizio di Pronto intervento per il ripristino di inefficienze circoscritte su
qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali” sezione denominata “ambito
territoriale” in cui in si precisa che l'ambito territoriale è costituito da “Aree, strade e marciapiedi
pubbliche/ci di proprietà del o comunque aperte al pubblico transito di veicoli Controparte_1
e pedoni“).
Il servizio di monitoraggio è propedeutico alla successiva segnalazione al di Palermo dei CP_1
degradi rilevati al fine di permettere la programmazione annuale degli interventi “estesi” in
funzione dei gradi di ammaloramento accertati e ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità
(interventi “estesi” che restano espressamente a cura dell'amministrazione comunale) e, per altro
verso, ad una attività di intervento “in emergenza” per i dissesti classificati di gravità 3, volta alla
riparazione o, quantomeno, al transennamento del degrado stesso.
Come si legge nell'allegato 1 del contratto di servizio (vedi capo dedicato al “servizio di
monitoraggio della rete stradale”, sezione denominata “oggetto del servizio”, nonché capo
dedicato al “servizio di emergenza per il ripristino di inefficienze puntuali e/o di modesta entità su qualsiasi tipo di pavimentazione delle superfici viarie e pedonali”, con particolare riferimento alle
sezioni “oggetto del servizio”, “modalità di erogazione del servizio” e “organizzazione del
servizio”), infatti, in caso di pericolo immediato e/o potenziale per la pubblica incolumità, la
società deve intervenire mediante il servizio di emergenza – pronto intervento, per il ripristino di
inefficienze strutturali puntuali e circoscritte su qualsiasi tipo di pavimentazione (sede stradale o
marciapiede); ciò su segnalazione proveniente anche dal Servizio Aziendale di monitoraggio.
Cont Ora, a fronte di ciò, la non ha fornito prova, né di avere espletato il servizio di monitoraggio
con la trasmissione del relativo report o della relazione annuale al Comune per la programmazione
di un intervento esteso, né di essere intervenuta in emergenza a seguito del proprio monitoraggio,
ove avesse valutato il degrado di gravità 3. ( Tribunale di Palermo – sezione terza civile – dott.ssa
Notaro sentenza n 6083/24 del 12.12.24)
Cont
Per l'effetto, la domanda di garanzia in esame va accolta e la va condannata a tenere indenne il di quanto lo stesso sia tenuto a versare all'attrice per capitale, interessi e spese. CP_1
In applicazione del principio della soccombenza espresso dall'art.91 c.p.c., il convenuto va CP_1
condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice.
Tali spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2 dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio (studio,
introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) scaglione da 5.201 a 26.000 (calcolato sul decisum), abbattuti del 20% tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate.
Cont Parimenti, per quanto attiene alle spese di lite tra il e la anche queste seguono la CP_1
soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, sulla base della tabella n.2
dei parametri contenuti nel DMG 147/2022, applicando i valori medi su tutte le fasi del giudizio
(studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisionale) scaglione da 5.201 a 26.000 (calcolato sul decisum), abbattuti del 20% tenuto conto dell'attività in concreto svolta con riferimento alla predetta domanda e della semplicità delle questioni trattate.
PQM
Il tribunale di Palermo – sezione terza civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di Euro € 10.593,39 oltre interessi legali dalla data della presente Parte_1
pronuncia fino al soddisfo;
- condanna il , in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Controparte_1
delle spese di lite dalla stessa sostenute che liquida in € 4.062,00, oltre spese generali Parte_1
al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv
Manuela Fazio;
- pone definitivamente le spese di ctu per intero a carico del convenuto;
CP_1
Cont
- in accoglimento della domanda di manleva proposta dal contro la Controparte_1
Cont condanna la a tenere indenne il di quanto sarà tenuto a pagare in favore Controparte_1
dell'attrice per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza;
Cont
- condanna la al pagamento in favore del delle spese di lite da quest'ultimo sostenute, CP_1
che liquida in liquida in € 4.062,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Così deciso a Palermo, il 29.03.25
Il Giudice
Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.