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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 85/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Antonio D'ALOIA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 BOLOGNA
Controparte_2
[...] appellati
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di Parte_1 accertare che non è da lui dovuto l'importo di complessivi € 3.532,86 richiesto dal
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso a seguito delle sue Controparte_1 dimissioni rassegnate con decorrenza dal 14.2.2023. 2. Il si è Controparte_1 costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e
pag. 1 di 7 in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.” 2. Il primo giudice, rigettata l'eccezione preliminare del resistente ritenendo sussistente l'interesse ad agire del ricorrente (a fronte di una richiesta di somma di denaro v'è interesse in capo al suo destinatario al relativo accertamento negativo), ha premesso che “sono documentali e incontestate tra le parti le seguenti circostanze fattuali:
- il ricorrente, in data 27.12.2022, è risultato vincitore del concorso pubblico di Referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti (doc. 1 convenuto);
- in data 27.12.2022, il ricorrente, funzionario economico finanziario in servizio presso la di Parma, ha comunicato al la sua Controparte_3 Controparte_1 intenzione di dimettersi dal rapporto di lavoro con tale Amministrazione con decorrenza dalla data di nomina nella carriera della magistratura contabile (doc. 2 convenuto);
- con nota della Corte dei Conti n. 404 del 30.1.2023, il ricorrente è stato convocato il 14.2.2023 per prestare giuramento e assumere servizio nella magistratura contabile (doc. 3 convenuto);
- in data 31.1.2023, il ricorrente ha comunicato al la sua Controparte_1 intenzione di rassegnare le proprie dimissioni con decorrenza dal 14.2.2023 (doc. 4 convenuto);
- con decreto n. 315 del 2.2.2023, il ha preso atto delle Controparte_1 dimissioni del ricorrente e ha demandato alla Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali l'adozione delle determinazioni di competenza (doc. 5 convenuto);
- con decreto del 10.7.2023, l'ufficio IX della Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie ha stabilito che il ricorrente deve corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, un importo di € 3.290,29, pari alla retribuzione lorda di un mese, oltre a € 242,57, pari a un rateo di tredicesima mensilità.” Il Tribunale ha respinto il ricorso osservando che: 1) se, come prospettato dal ricorrente, l'art. 200 D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) non prevede il pagamento della detta indennità per l'ipotesi in esame, allo stesso tempo non vieta espressamente che tanto sia pattuito in sede di contrattazione collettiva;
2) quest'ultima, richiamata dal nel decreto di richiesta dell'indennità, all'art. 674 – per quanto qui rileva – CP_1 prevede la corresponsione di tale indennità e trova applicazione al caso di specie quale fonte regolatrice concorrente del rapporto di pubblico impiego;
3) irrilevante è la circostanza per cui l'assunzione nel nuovo servizio è dipesa, nelle tempistiche, non dal recedente, attesa la ratio dell'indennità di bilanciare il deficit organizzativo e strutturale subito dall'Amministrazione per l'uscita di suo dipendente, così come la continuità, sempre ipotizzata dal ricorrente, della “partita stipendiale” (rimasta
pag. 2 di 7 contabilmente presso il ), circostanza che va disattesa a fronte di CP_1 un'effettiva interruzione del rapporto di lavoro con il in vista di nuovo lavoro CP_1 presso un organo giudiziario indipendente (Corte dei Conti). Ha quindi accolto la domanda riconvenzionale proposta dal resistente con CP_4 condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3. Ha proposto appello il chiedendo la riforma del decisum di primo grado Pt_1 per n. 4 motivi: I. “Sulla scorretta interpretazione e sulla erronea applicazione degli artt. 200 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 67 CCNL Comparto funzioni centrali 2016-2018”: le tempistiche osservate dall'appellante nell'informare il suo datore di lavoro hanno posto quest'ultimo nella condizione di approntare i rimedi organizzativi utili anche ad evitargli l'”apprezzabile sacrificio” quale presupposto del riconoscimento dell'indennità; né può tacersi il rilievo da attribuirsi alla “buona fede e correttezza” della condotta dell'appellante, nella prospettiva di salvaguardare anche l'interesse del suo datore di lavoro all'adozione di una subitanea “contromisura” a fronte, tuttavia, di un comportamento del Ministero proteso esclusivamente alla rigida applicazione dell'art. 674 CCNL;
infine, se quest'ultimo deve sempre, tout court, applicarsi in sfavore dell'art. 200 D.P.R. n. 3/1957, ciò condurrebbe al quantomeno distorsivo effetto di impedire, di fatto, al lavoratore l'esercizio del pieno diritto di concorrere all'accesso a qualsiasi carriera presso l'Amministrazione dello Stato;
II. “Sulla mancanza di danno subito dall'Amministrazione pubblica convenuta. Scorretta, illegittima e irragionevole applicazione dell'art. 67 del CCNL”: non è stato provato, nella sua “eventualità” dal il “danno” che verrebbe ristorato dal CP_1 versamento della indennità in discorso, individuato dal Giudice di prime cure nel
“pregiudizio consistente nelle difficoltà tecniche e organizzative connesse alla necessità di far fronte all'improvviso venir meno di una risorsa in mancanza del fisiologico tempo necessario a reperire un sostituto”; III. “Sul carattere non inconferente … delle circolari prodotte nel corso del primo grado”: le circolari prodotte dall'odierno appellante in primo grado al fine di suffragare la domanda, con particolare riguardo a quella del 31/5/2022 del
, riguardano proprio, contrariamente a quanto statuito dal Controparte_5
Tribunale, l'applicazione dell'art. 67 del CCNL in attenzione;
esse precisano che nessun indennizzo è dovuto all'Amministrazione quando, come nel caso di specie, quest'ultima non abbia subito un danno e vi sia stata per il lavoratore l'impossibilità di tenere, tempisticamente, una condotta diversa;
IV. “Sulla rilevanza della continuità della partita stipendiale”: contrariamente a quanto sancito dal Tribunale, non v'è stata effettiva interruzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, essendo permasta attiva la partita stipendiale
pag. 3 di 7 dell' presso il nonostante la diversità dei rapporti di Pt_1 Controparte_1 lavoro;
l'art. 3 del CCNL Funzioni Centrali comprende, peraltro, nel relativo Comparto, il così come la Corte dei Conti. Controparte_1
Il ricorrente quindi concluso per l'accoglimento del proposto appello, con integrale riforma della impugnata sentenza, e per la condanna dell'appellato al pagamento di spese e compensi per il doppio grado di giudizio. 4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del Controparte_1 il quale, dopo aver argomentato in ordine alla correttezza dell'interpretazione data dal Tribunale all'art. 67 del CCNL Funzioni Centrali nel senso di collegare ad esso un indennizzo automatico e calcolato secondo criteri predeterminati, applicato oggettivamente senza che possa rilevare la buona fede nella condotta del lavoratore
“uscente”, ha ribadito la centralità dell'oggettiva mancata osservanza del termine del preavviso – prescritta ex lege – da parte del lavoratore;
ha quindi negato la vincolatività delle circolari invocate ex adverso (a maggior ragione atteso che esse postulerebbero pur sempre una discrezionale valutazione da parte dell'Amministrazione circa l'”an” del danno organizzativo) e la continuità della partita stipendiale (a fronte della sostanziale autonomia della Corte dei Conti dal
[...]
), concludendo per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza CP_1 impugnata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
6. L'appello è infondato.
7. L'art. 200 DPR 3/57 contempla il passaggio da una ad altra amministrazione
– con ciò permettendo il superamento del limite di anzianità – ma non contiene indicazioni quanto alle modalità di questo transito né quanto alla rinuncia al preavviso, che, per regola generale, segue le disposizioni dell'art. 67 CCNL2.
pag. 4 di 7 8. Anche dunque a considerare che il comparto sia il medesimo e che la ratio delle circolari prodotte dal ricorrente sia uniforme, vi è che non sussiste alcun dovere della PA di rinunciare al preavviso, cosa che costituisce invece facoltà, laddove ricorra la doppia condizione dell'assenza di danno organizzativo e dell'impossibilità di rispettare i termini di preavviso.
9. La circolare del Ministero di Giustizia si limita ad esplicitare i casi in cui il dirigente è facoltizzato a rinunciare all'indennità in questione3, mentre quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento Funzione Pubblica concerne il caso, diverso dal presente, di transito da una ad altra amministrazione dello Stato4. Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il caso non è equiparabile a quello qui in esame, per la particolare natura dell'ente di destinazione, un organo di rilievo costituzionale, estraneo a qualsiasi . CP_1
A ciò si aggiunga che – in ambito bensì diverso, ma con elaborazione di un principio che pare utile anche alla presente fattispecie – la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza la differenza tra trasferimento e passaggio da un comparto ad altro a seguito di concorso pubblico5: la decisione (concernente il diverso tema della conservazione dell'anzianità di servizio) è utile a comprendere come proprio dalla eterogeneità delle modalità di “passaggio” derivi la diversità di regime e la necessaria
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 37 del presente contratto.
3 e tra questi, appunto, la mancanza di adeguato preavviso di assunzione (“Il presupposto della rinuncia al recupero dell'indennità di mancato preavviso e l'assenza di danno organizzativo o funzionale e di rilevanti conseguenze negative che possono derivare all'ufficio dalla rece su del dipendente ovvero in caso di oggettiva è dimostrata impossibilità a rispettare i termini di preavviso per vincita di concorso pubblico presso la stessa o altre amministrazioni la cui convocazione in servizio sia stata comunicata solo con breve anticipo al lavoratore”) 4
pag. 5 di 7 valorizzazione, in questo caso, della libera decisione del dipendente di accedere a più gradita occupazione.
10. In altre parole, la norma contrattuale collettiva disciplina un aspetto che la norma di rango primario non contempla affatto, sicché va rigettato il motivo per la parte in cui addebita al Tribunale il malgoverno delle fonti.
11. Quanto poi alla ribadita buona fede della condotta, essa non è in discussione, ma non è sufficiente ad esonerare il dipendente dal pagamento di un'indennità cui lo stesso è tenuto per contratto, in difetto di rinuncia della controparte - facoltà che l'Amministrazione non ha ritenuto di esercitare, senza che ciò sia alla stessa rimproverabile, proprio per la natura in sé della prerogativa.
12. Né può rimproverarsi al Tribunale di avere dato lettura formalistica alle norme qui di rilievo: nella lettura del contratto che vincola le parti, non si può trascurare la rilevanza della tutela del patrimonio pubblico, presidiato, tra l'altro, dall'indennità in questione, presuntivamente corrispondente a un danno per l'Amministrazione – mentre è il lavoratore, per quanto astrattamente parte debole del rapporto, a poter liberamente scegliere di recedere dal rapporto, con un sacrificio economico bensì non simbolico, ma neppure tale da pregiudicare la serenità della decisione.
13. Del pari da respingere è il motivo di gravame che ribadisce la rilevanza della identità di partita stipendiale: si tratta di aspetto contabile, per l'identità delle risorse a cui lo Stato attinge per la remunerazione dei funzionari dei diversi comparti della Amministrazione e per gli Organi di altra natura, quale la Corte dei Conti, che non fanno capo ad alcun . CP_1
14.Nulla quaestio per ciò che concerne la misura della trattenuta, posto che il ricorrente era dipendente del da oltre dieci anni6 e dunque il Controparte_1 preavviso sarebbe dovuto essere di due mesi.
15. La sentenza appellata merita dunque conferma.
16. Pare peraltro corretto disporre compensazione delle spese del grado, in ragione della particolarità del caso, in cu il lavoratore ha fatto quanto possibile per informare il datore di lavoro della successiva cessazione del rapporto, senza tuttavia che ciò sia stato sufficiente ad integrare il rispetto della clausola contrattuale.
17. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
pag. 6 di 7
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 21/2025 del Tribunale di Parte_1
Parma pubblicata il giorno 15/01/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 30/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la parte convenuta: «- in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibili le domande proposte dal ricorrente per carenza dell'interesse ad agire;
- in via principale, nel merito, rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate e condannarlo al pagamento della somma di Euro 3.532,86; - in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio». 2 Art. 67 Termini di preavviso (enfasi aggiunta)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 5 Il passaggio di un dipendente pubblico da un comparto all'altro, a seguito di concorso pubblico, non è equiparabile, ai fini della conservazione dell'anzianità di servizio, al trasferimento interno all'amministrazione, dal momento che, mentre quest'ultimo è disposto per soddisfare esigenze dell'amministrazione, nel primo caso il passaggio consegue alla libera decisione del dipendente di sottoporsi al concorso in posizione di parità con gli altri concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio a una docente di scuola media, transitata nei ruoli del Conservatorio in forza di pubblico concorso). (Cassazione civile sez. lav., 02/03/2020, n.5677) 6 così dal doc. 5 del CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 85/2025 RGA promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Antonio D'ALOIA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 BOLOGNA
Controparte_2
[...] appellati
***
Oggetto: retribuzione posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “
1. Con ricorso depositato in data 27.12.2023, ha chiesto al Tribunale di Parma di Parte_1 accertare che non è da lui dovuto l'importo di complessivi € 3.532,86 richiesto dal
a titolo di indennità sostitutiva del preavviso a seguito delle sue Controparte_1 dimissioni rassegnate con decorrenza dal 14.2.2023. 2. Il si è Controparte_1 costituito in giudizio, eccependo preliminarmente la carenza di interesse ad agire del ricorrente e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e
pag. 1 di 7 in diritto e, in via riconvenzionale, la condanna del ricorrente al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.” 2. Il primo giudice, rigettata l'eccezione preliminare del resistente ritenendo sussistente l'interesse ad agire del ricorrente (a fronte di una richiesta di somma di denaro v'è interesse in capo al suo destinatario al relativo accertamento negativo), ha premesso che “sono documentali e incontestate tra le parti le seguenti circostanze fattuali:
- il ricorrente, in data 27.12.2022, è risultato vincitore del concorso pubblico di Referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti (doc. 1 convenuto);
- in data 27.12.2022, il ricorrente, funzionario economico finanziario in servizio presso la di Parma, ha comunicato al la sua Controparte_3 Controparte_1 intenzione di dimettersi dal rapporto di lavoro con tale Amministrazione con decorrenza dalla data di nomina nella carriera della magistratura contabile (doc. 2 convenuto);
- con nota della Corte dei Conti n. 404 del 30.1.2023, il ricorrente è stato convocato il 14.2.2023 per prestare giuramento e assumere servizio nella magistratura contabile (doc. 3 convenuto);
- in data 31.1.2023, il ricorrente ha comunicato al la sua Controparte_1 intenzione di rassegnare le proprie dimissioni con decorrenza dal 14.2.2023 (doc. 4 convenuto);
- con decreto n. 315 del 2.2.2023, il ha preso atto delle Controparte_1 dimissioni del ricorrente e ha demandato alla Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali l'adozione delle determinazioni di competenza (doc. 5 convenuto);
- con decreto del 10.7.2023, l'ufficio IX della Direzione Centrale per le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie ha stabilito che il ricorrente deve corrispondere, a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, un importo di € 3.290,29, pari alla retribuzione lorda di un mese, oltre a € 242,57, pari a un rateo di tredicesima mensilità.” Il Tribunale ha respinto il ricorso osservando che: 1) se, come prospettato dal ricorrente, l'art. 200 D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) non prevede il pagamento della detta indennità per l'ipotesi in esame, allo stesso tempo non vieta espressamente che tanto sia pattuito in sede di contrattazione collettiva;
2) quest'ultima, richiamata dal nel decreto di richiesta dell'indennità, all'art. 674 – per quanto qui rileva – CP_1 prevede la corresponsione di tale indennità e trova applicazione al caso di specie quale fonte regolatrice concorrente del rapporto di pubblico impiego;
3) irrilevante è la circostanza per cui l'assunzione nel nuovo servizio è dipesa, nelle tempistiche, non dal recedente, attesa la ratio dell'indennità di bilanciare il deficit organizzativo e strutturale subito dall'Amministrazione per l'uscita di suo dipendente, così come la continuità, sempre ipotizzata dal ricorrente, della “partita stipendiale” (rimasta
pag. 2 di 7 contabilmente presso il ), circostanza che va disattesa a fronte di CP_1 un'effettiva interruzione del rapporto di lavoro con il in vista di nuovo lavoro CP_1 presso un organo giudiziario indipendente (Corte dei Conti). Ha quindi accolto la domanda riconvenzionale proposta dal resistente con CP_4 condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. 3. Ha proposto appello il chiedendo la riforma del decisum di primo grado Pt_1 per n. 4 motivi: I. “Sulla scorretta interpretazione e sulla erronea applicazione degli artt. 200 del d.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 67 CCNL Comparto funzioni centrali 2016-2018”: le tempistiche osservate dall'appellante nell'informare il suo datore di lavoro hanno posto quest'ultimo nella condizione di approntare i rimedi organizzativi utili anche ad evitargli l'”apprezzabile sacrificio” quale presupposto del riconoscimento dell'indennità; né può tacersi il rilievo da attribuirsi alla “buona fede e correttezza” della condotta dell'appellante, nella prospettiva di salvaguardare anche l'interesse del suo datore di lavoro all'adozione di una subitanea “contromisura” a fronte, tuttavia, di un comportamento del Ministero proteso esclusivamente alla rigida applicazione dell'art. 674 CCNL;
infine, se quest'ultimo deve sempre, tout court, applicarsi in sfavore dell'art. 200 D.P.R. n. 3/1957, ciò condurrebbe al quantomeno distorsivo effetto di impedire, di fatto, al lavoratore l'esercizio del pieno diritto di concorrere all'accesso a qualsiasi carriera presso l'Amministrazione dello Stato;
II. “Sulla mancanza di danno subito dall'Amministrazione pubblica convenuta. Scorretta, illegittima e irragionevole applicazione dell'art. 67 del CCNL”: non è stato provato, nella sua “eventualità” dal il “danno” che verrebbe ristorato dal CP_1 versamento della indennità in discorso, individuato dal Giudice di prime cure nel
“pregiudizio consistente nelle difficoltà tecniche e organizzative connesse alla necessità di far fronte all'improvviso venir meno di una risorsa in mancanza del fisiologico tempo necessario a reperire un sostituto”; III. “Sul carattere non inconferente … delle circolari prodotte nel corso del primo grado”: le circolari prodotte dall'odierno appellante in primo grado al fine di suffragare la domanda, con particolare riguardo a quella del 31/5/2022 del
, riguardano proprio, contrariamente a quanto statuito dal Controparte_5
Tribunale, l'applicazione dell'art. 67 del CCNL in attenzione;
esse precisano che nessun indennizzo è dovuto all'Amministrazione quando, come nel caso di specie, quest'ultima non abbia subito un danno e vi sia stata per il lavoratore l'impossibilità di tenere, tempisticamente, una condotta diversa;
IV. “Sulla rilevanza della continuità della partita stipendiale”: contrariamente a quanto sancito dal Tribunale, non v'è stata effettiva interruzione del rapporto di lavoro con l'Amministrazione, essendo permasta attiva la partita stipendiale
pag. 3 di 7 dell' presso il nonostante la diversità dei rapporti di Pt_1 Controparte_1 lavoro;
l'art. 3 del CCNL Funzioni Centrali comprende, peraltro, nel relativo Comparto, il così come la Corte dei Conti. Controparte_1
Il ricorrente quindi concluso per l'accoglimento del proposto appello, con integrale riforma della impugnata sentenza, e per la condanna dell'appellato al pagamento di spese e compensi per il doppio grado di giudizio. 4. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del Controparte_1 il quale, dopo aver argomentato in ordine alla correttezza dell'interpretazione data dal Tribunale all'art. 67 del CCNL Funzioni Centrali nel senso di collegare ad esso un indennizzo automatico e calcolato secondo criteri predeterminati, applicato oggettivamente senza che possa rilevare la buona fede nella condotta del lavoratore
“uscente”, ha ribadito la centralità dell'oggettiva mancata osservanza del termine del preavviso – prescritta ex lege – da parte del lavoratore;
ha quindi negato la vincolatività delle circolari invocate ex adverso (a maggior ragione atteso che esse postulerebbero pur sempre una discrezionale valutazione da parte dell'Amministrazione circa l'”an” del danno organizzativo) e la continuità della partita stipendiale (a fronte della sostanziale autonomia della Corte dei Conti dal
[...]
), concludendo per il rigetto dell'appello e conferma della sentenza CP_1 impugnata, con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
5. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
6. L'appello è infondato.
7. L'art. 200 DPR 3/57 contempla il passaggio da una ad altra amministrazione
– con ciò permettendo il superamento del limite di anzianità – ma non contiene indicazioni quanto alle modalità di questo transito né quanto alla rinuncia al preavviso, che, per regola generale, segue le disposizioni dell'art. 67 CCNL2.
pag. 4 di 7 8. Anche dunque a considerare che il comparto sia il medesimo e che la ratio delle circolari prodotte dal ricorrente sia uniforme, vi è che non sussiste alcun dovere della PA di rinunciare al preavviso, cosa che costituisce invece facoltà, laddove ricorra la doppia condizione dell'assenza di danno organizzativo e dell'impossibilità di rispettare i termini di preavviso.
9. La circolare del Ministero di Giustizia si limita ad esplicitare i casi in cui il dirigente è facoltizzato a rinunciare all'indennità in questione3, mentre quella della Presidenza del Consiglio dei Ministri / Dipartimento Funzione Pubblica concerne il caso, diverso dal presente, di transito da una ad altra amministrazione dello Stato4. Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il caso non è equiparabile a quello qui in esame, per la particolare natura dell'ente di destinazione, un organo di rilievo costituzionale, estraneo a qualsiasi . CP_1
A ciò si aggiunga che – in ambito bensì diverso, ma con elaborazione di un principio che pare utile anche alla presente fattispecie – la giurisprudenza di legittimità ha posto in evidenza la differenza tra trasferimento e passaggio da un comparto ad altro a seguito di concorso pubblico5: la decisione (concernente il diverso tema della conservazione dell'anzianità di servizio) è utile a comprendere come proprio dalla eterogeneità delle modalità di “passaggio” derivi la diversità di regime e la necessaria
9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all'art. 37 del presente contratto.
3 e tra questi, appunto, la mancanza di adeguato preavviso di assunzione (“Il presupposto della rinuncia al recupero dell'indennità di mancato preavviso e l'assenza di danno organizzativo o funzionale e di rilevanti conseguenze negative che possono derivare all'ufficio dalla rece su del dipendente ovvero in caso di oggettiva è dimostrata impossibilità a rispettare i termini di preavviso per vincita di concorso pubblico presso la stessa o altre amministrazioni la cui convocazione in servizio sia stata comunicata solo con breve anticipo al lavoratore”) 4
pag. 5 di 7 valorizzazione, in questo caso, della libera decisione del dipendente di accedere a più gradita occupazione.
10. In altre parole, la norma contrattuale collettiva disciplina un aspetto che la norma di rango primario non contempla affatto, sicché va rigettato il motivo per la parte in cui addebita al Tribunale il malgoverno delle fonti.
11. Quanto poi alla ribadita buona fede della condotta, essa non è in discussione, ma non è sufficiente ad esonerare il dipendente dal pagamento di un'indennità cui lo stesso è tenuto per contratto, in difetto di rinuncia della controparte - facoltà che l'Amministrazione non ha ritenuto di esercitare, senza che ciò sia alla stessa rimproverabile, proprio per la natura in sé della prerogativa.
12. Né può rimproverarsi al Tribunale di avere dato lettura formalistica alle norme qui di rilievo: nella lettura del contratto che vincola le parti, non si può trascurare la rilevanza della tutela del patrimonio pubblico, presidiato, tra l'altro, dall'indennità in questione, presuntivamente corrispondente a un danno per l'Amministrazione – mentre è il lavoratore, per quanto astrattamente parte debole del rapporto, a poter liberamente scegliere di recedere dal rapporto, con un sacrificio economico bensì non simbolico, ma neppure tale da pregiudicare la serenità della decisione.
13. Del pari da respingere è il motivo di gravame che ribadisce la rilevanza della identità di partita stipendiale: si tratta di aspetto contabile, per l'identità delle risorse a cui lo Stato attinge per la remunerazione dei funzionari dei diversi comparti della Amministrazione e per gli Organi di altra natura, quale la Corte dei Conti, che non fanno capo ad alcun . CP_1
14.Nulla quaestio per ciò che concerne la misura della trattenuta, posto che il ricorrente era dipendente del da oltre dieci anni6 e dunque il Controparte_1 preavviso sarebbe dovuto essere di due mesi.
15. La sentenza appellata merita dunque conferma.
16. Pare peraltro corretto disporre compensazione delle spese del grado, in ragione della particolarità del caso, in cu il lavoratore ha fatto quanto possibile per informare il datore di lavoro della successiva cessazione del rapporto, senza tuttavia che ciò sia stato sufficiente ad integrare il rispetto della clausola contrattuale.
17. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
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P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 21/2025 del Tribunale di Parte_1
Parma pubblicata il giorno 15/01/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello;
2. compensa le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 30/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per la parte convenuta: «- in via pregiudiziale di rito, dichiarare inammissibili le domande proposte dal ricorrente per carenza dell'interesse ad agire;
- in via principale, nel merito, rigettare le domande proposte da parte ricorrente in quanto infondate e condannarlo al pagamento della somma di Euro 3.532,86; - in ogni caso, condannare il ricorrente al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio». 2 Art. 67 Termini di preavviso (enfasi aggiunta)
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso è computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell'inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell'art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 5 Il passaggio di un dipendente pubblico da un comparto all'altro, a seguito di concorso pubblico, non è equiparabile, ai fini della conservazione dell'anzianità di servizio, al trasferimento interno all'amministrazione, dal momento che, mentre quest'ultimo è disposto per soddisfare esigenze dell'amministrazione, nel primo caso il passaggio consegue alla libera decisione del dipendente di sottoporsi al concorso in posizione di parità con gli altri concorrenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato il riconoscimento della pregressa anzianità di servizio a una docente di scuola media, transitata nei ruoli del Conservatorio in forza di pubblico concorso). (Cassazione civile sez. lav., 02/03/2020, n.5677) 6 così dal doc. 5 del CP_1