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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5865/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
Dr. Maria Aversano Consigliere
Avv. Alda Colesanti Consigliere ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 5865 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con ordinanza del 20.11.2024 e vertente
T R A
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Alessia Parte_1 C.F._1
De Lucia
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1
dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. L'appellante, con disabilità motoria, in data 21 novembre 2018, attraversando con la propria sedia a rotelle le strisce pedonali sul tratto di strada di Via Cipro all'altezza di Via della Meloria,
veniva a trovarsi davanti a una barriera architettonica costituita da uno spartitraffico senza scivolo posto al centro della carreggiata.
pagina 1 di 5 Dopo aver inviato una raccomandata al ed al competente Municipio I (che CP_2 CP_1
riscontrava la nota in data 13.12.2018 comunicando di aver informato i competenti Uffici
dell'Amministrazione capitolina), presentava ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc dinanzi al
Tribunale di Roma lamentando la condotta discriminatoria e chiedendo l'abbattimento della barriera architettonica, il risarcimento del danno non patrimoniale e la pubblicazione della sentenza secondo le previsioni della l. 67/2006.
Con Ordinanza del 22.09.2020 il Tribunale, preso atto dell'intervenuto abbattimento della barriera architettonica, dichiarava cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rimozione del comportamento discriminatorio di oggetto del ricorso, rigettava la domanda CP_1
risarcitoria e quella di pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale o di rilevanza locale, compensando le spese di giudizio.
2. Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato, l'appellante ha impugnato la richiamata Ordinanza rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte adita, confermare la
presenza della barriera architettonica rimossa solo dopo la notifica del ricorso, e di conseguenza confermare
la cessata materia del contendere del giudizio di primo grado, con relativa condanna per soccombenza
virtuale; 2) Voglia la Corte adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
riconoscere e accertare che in persona del suo legale rapp.te pro tempore, ha cagionato un CP_1
danno non patrimoniale al sig. e quindi condannarlo in ragione delle responsabilità Parte_1
eventualmente riconosciute, con il presente giudizio, al risarcimento del danno nella misura di Euro
5.000,00 o in quella che sarà individuata in via equitativa dal Giudice stesso. 3) Il tutto con vittoria di spese
e onorari del doppio grado giudizio. 4) Condannare l'appellata alla pubblicazione della sentenza su di un
quotidiano locale e/o nazionale a sue spese.”
Si è costituita in giudizio chiedendo in via principale il rigetto del proposto CP_1
appello e, per l'effetto, la conferma sia della compensazione delle spese del giudizio di primo grado sia della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e della pubblicazione dell'Ordinanza su un quotidiano nazionale o locale con oneri a carico della P.A. resistente, con vittoria di spese del presente grado;
in via subordinata di limitare la condanna alle spese del solo primo grado di giudizio, con integrale compensazione delle spese del presente grado.
3. L'appellante contesta l'Ordinanza del Tribunale nella parte in cui non ha ritenuto di riconoscere il danno non patrimoniale subito.
pagina 2 di 5 Invero, la L. n. 67 del 2006 invocata dall'appellante, inserita nell'ambito della normativa nazionale
(art. 3 C.) e internazionale (art. 14 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo), è volta ad assicurare e promuovere la piena realizzazione, senza discriminazioni di alcun tipo, dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone, e specificamente anche per quelle con disabilità, allo scopo di colmare gli svantaggi propri di questi soggetti ed assicurare il rispetto del principio di parità di trattamento.
Questi obiettivi sono imposti anche dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con L. 3 marzo 2009 n. 18, che "al fine di consentire alle persone con
disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita"
impone agli Stati membri di adottare "misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su
base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alla
comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature
e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali".
In particolare, la L. 67/2006 prevede per le persone con disabilità, di cui all'art. 3 della L. n.
104/1992, una particolare tutela giurisdizionale per tutte quelle situazioni in cui il disabile risulti soggetto a trattamenti discriminatori.
Secondo la nozione di discriminazione di cui all'art. 2 della richiamata legge 67/2006, si ha
"discriminazione diretta" quando una persona disabile viene trattata in modo diverso, in diritto o in fatto, rispetto ad un soggetto abile;
si ha "discriminazione indiretta" quando atti o comportamenti mettono una persona con disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ai soggetti abili (Cass.
n. 9384/2023; Cass. n. 9095/2023; Cass. n. 9870/2022; Cass. SS UU. n. 25101/2019).
La fattispecie in esame, avente ad oggetto barriere architettoniche ostacolanti l'accesso, rientra in quest'ultima fattispecie ed ha come elemento qualificante il concreto "svantaggio" del soggetto disabile rispetto al soggetto abile, di guisa che l'accertamento deve necessariamente verificare in concreto la condotta denunciata e lo svantaggio subito.
Il danno lamentato è comunque un danno conseguenza e non un danno in re ipsa, come sembra ritenuto dall'appellante. Esso pertanto deve essere in primo luogo allegato nella sua concreta manifestazione e poi provato, anche per presunzioni.
Il ricorso introduttivo è del tutto carente di allegazione: si fa riferimento infatti ad un unico episodio, ma non vi è altra allegazione, prima che prova, in ordine ai disagi effettivamente e concretamente subiti nel tempo. pagina 3 di 5 Non è stato smentito tra l'altro che vi fosse a distanza di 54 metri un attraversamento pedonale dotato di scivolo o in alternativa, dall'altro lato, un altro attraversamento agevole sempre in via
Cipro ad una distanza di 130 metri.
La Suprema Corte ha osservato che, pur dopo aver identificato l'indispensabile situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, il Giudice debba comunque procedere ad una rigorosa analisi e ad una conseguente rigorosa valutazione, sul piano della prova, tanto dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto modificativo in pejus della vita quotidiana.
Né può procedersi ad una liquidazione equitativa che postula comunque l'allegazione e la prova della effettività di un danno e poi l'allegazione e la prova degli elementi parametrici necessari per la liquidazione.
A tale proposito si richiama l'ordinanza 4005/2020 della Corte di Cassazione che, in tema di danno conseguenza, ha affermato: ‹‹Il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, per un articolo
asseritamente diffamatorio), inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere
allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Pertanto, la sua liquidazione deve essere compiuta dal
giudice, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, sulla base non di valutazioni
astratte, bensì del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e
dimostrato, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti, che siano fondate, però, su elementi
indiziari diversi dal fatto in sé, ed assumendo quali parametri di riferimento la diffusione dello scritto, la
rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.››.
4. L'appello è invece parzialmente fondato in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Il rigetto della domanda risarcitoria, di contenuto non elevato e di carattere comunque secondario rispetto alla domanda principale riguardo alla quale è rimasta virtualmente CP_1
soccombente, rende più appropriata la compensazione delle spese di lite per 1/3, in relazione al valore indeterminabile della causa.
5. La peculiarità della fattispecie non rende necessaria l'applicazione dell'art 28 VII co. D.lgs.
/2011.
6. Avuto riguardo all'oggetto più limitato del giudizio di appello e del limitato accoglimento dello stesso, le spese del grado vanno compensate per il 50% in relazione al valore della causa.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 4 di 5 1) in parziale riforma della Ordinanza emessa dal Tribunale di Roma in data 22.09.2020,
condanna, per i motivi sopra espressi, al pagamento in favore dell'appellante dei CP_1
2/3 delle spese del giudizio di primo grado, per complessivi €. 3.000,00, al netto della compensazione, oltre accessori di legge;
2) Condanna al pagamento del 50% delle spese del presente grado di giudizio, CP_1
disponendo per il restante 50% la compensazione delle stesse, e per l'effetto condanna quindi al pagamento in favore dell'appellante di €. 1.500,00, oltre rimborso spese CP_1
forfettarie, IVA e CPA come per legge,
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 10.9.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alda Colesanti Diego Rosario Antonio Pinto
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