Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 1764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1764 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01764/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02943/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
a) del provvedimento, in data 23.05.2024, prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 09.09.2024, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza datata 18.01.2024, relativo all’esame per l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento dell’attività di pirotecnico-accensione fuochi artificiali o manufatti pirotecnici e per l’accertamento della capacità tecnica per tenere in deposito e vendere prodotti esplodenti della I, IV e V categoria, ai sensi dell’art. 47 e 57 del T.U.L.P.S.; b) della nota prefettizia in data 05.04.2024, prot. n. -OMISSIS-, avente ad oggetto il preavviso di diniego; c) di ogni altro provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa IL Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 novembre 2024, il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di rigetto dell’istanza di sottoposizione all’esame per l’accertamento della capacità tecnica per l’esercizio dell’attività pirotecnica, adottato dal Prefetto di -OMISSIS- il 23 maggio 2024 e notificato al ricorrente il 9 settembre 2024.
2. In sintesi, il diniego è motivato in ragione dell’insussistenza del requisito della buona condotta previsto dall’art. 11 del T.U.L.P.S. per le autorizzazioni di polizia, desunta dai precedenti penali riportati dal ricorrente, in quanto egli: a) è stato condannato nel 2009 per il reato di cui all’art. 678 c.p. (fabbricazione e commercio abusivo di materiale esplosivo); b) segnalato nel 2018 ex art. 75 (condotte integranti illeciti amministrativi) del DPR 309/90; c) nel 2007 è stato segnalato per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro .
3. Il provvedimento impugnato dà inoltre atto che per tutti questi motivi, numerose Prefetture (-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-) hanno respinto istanze analoghe e che al preavviso di diniego ex art. 10 bis della L. 241/1990 il ricorrente non ha presentato osservazioni.
4. L’Autorità ha pertanto ritenuto, ai sensi degli artt. 11 e 52 del T.U.L.P.S., che il ricorrente “ non offra sufficienti garanzie di affidabilità ai fini dello svolgimento delle attività in relazione alle quali lo stesso ha chiesto di essere abilitato sotto il profilo della capacità tecnica ”.
5. Con l’odierno ricorso, il ricorrente ha dedotto in fatto:
- di essere legale rappresentate di una società, con sede legale a -OMISSIS-, che gestisce eventi e spettacoli pirotecnici;
- di aver prodotto copia dei certificati del casellario giudiziale privi di precedenti penali o carichi pendenti.
Ha poi formulato i seguenti motivi di ricorso:
I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, 47, 48, 49 E 52 R.D. 18.6.1931 N. 773. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 R.D. 6.5.1940 N. 635. DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI;
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, 47, 48, 49 E 52 R.D. 18.6.1931 N. 773. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 R.D. 6.5.1940 N. 635. DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI;
III)VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, 47, 48, 49 E 52 R.D. 18.6.1931 N. 773. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 R.D. 6.5.1940 N. 635. DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI;
IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97 COST. DIFETTO E CARENZA DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE. IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 11, 47, 48, 49 E 52 R.D. 18.6.1931 N. 773. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 101 R.D. 6.5.1940 N. 635. ILLOGICITÀ E TRAVISAMENTO DEI FATTI.
6. In breve, il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento per le seguenti ragioni:
a) l’affidabilità tecnica del richiedente non sarebbe stata valutata dalla Commissione di cui agli artt. 49 T.U.L.P.S. e 101 R.D. n. 637/1940, non potendo il Prefetto rigettare la domanda sotto tale profilo;
b) i precedenti penali richiamati nel provvedimento, oltre a non rientrare tra le ipotesi tipiche previste per tali autorizzazioni, sarebbero risalenti nel tempo (da 17 anni ad oltre 5 anni orsono);
c) il provvedimento lesivo dell’interesse sarebbe stato adottato in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza;
d) l’Amministrazione non avrebbe evidenziato con puntualità e specificità i fatti che avrebbero determinato il giudizio negativo circa l’affidabilità del richiedente, avendo la Prefettura richiamato acriticamente i precedenti penali, consistenti, invero, in un unico precedente - peraltro afferente una contravvenzione e non un delitto, e del tutto risalente nel tempo – e in una segnalazione relativa all’applicazione di una sanzione amministrativa (2018) e in un’altra segnalazione per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro, risalente al 2007.
7. Con atto di mero stile depositato il 20 novembre 2024, si è costituita in giudizio l’Amministrazione, depositando documenti.
8. Alla camera di consiglio del 4 dicembre 2024 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
9. In prossimità dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato memoria.
10. All’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, la causa è passata in decisione.
11. Le censure meritano condivisione per le ragioni e nei limiti di quanto di seguito precisato e possono essere trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico.
12. Preliminarmente occorre brevemente riassumere il quadro normativo in cui si inserisce l’odierno contenzioso.
13. La disciplina dell’attività di pirotecnico è dettata dall'art. 101 del R.D. n. 635 del 1940 (Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.) il quale, nei primi due commi così prevede: " Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi [...] ".
13.1. La Circolare del Ministero dell’Interno 16 ottobre 2009 fa rientrare tale abilitazione nella categoria delle autorizzazioni di polizia, sicché trova applicazione la verifica sulle condizioni ostative al rilascio di cui agli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.; quindi, le persone che chiedono di essere autorizzate al possesso e maneggio degli esplosivi devono fornire ogni garanzia circa l’assenza di possibilità di abuso degli stessi; il rilascio dell'autorizzazione richiede che il detentore sia esente da mende o indizi negativi, tali da poter giustificare un giudizio prognostico di non affidabilità.
13.2. Giova allora, al riguardo, richiamare prima di tutto l'art. 11 del T.U.L.P.S., secondo cui " le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta ". La disposizione, oltre a condizionare il rilascio delle autorizzazioni di polizia alla verifica della assenza di alcuni requisiti necessariamente ostativi (i.e. la condanna per tipologie di reati tassativamente individuati), al secondo comma ne facoltizza il diniego sulla base di altri, tra i quali, oltre a meno gravi fattispecie penali, rientra genericamente la (mancanza della) buona condotta (v. Consiglio di Stato, sez. III, n.8368/2019; TAR Lombardia, I, n. 1304/2026, sia pure in tema di diniego di licenza di porto di fucile per uso caccia, dove assume rilievo anche la disposizione di cui all’art. 43, u. c., del TULPS e, ivi, svariati riferimenti a precedenti giurisprudenziali conformi).
13.3. Ai sensi dell'art. 47 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.), richiamato nel provvedimento impugnato, “ senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti. È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina ”.
13.4. Il successivo art. 48 del T.U.L.P.S., atteso il carattere sostanzialmente pericoloso dell’attività di pirotecnico, prevede inoltre che chi “ fabbrica o accende fuochi di artificio deve dimostrare la sua capacità tecnica ”, dovendosi intendere per capacità tecnica la conoscenza dei componenti del materiale pirotecnico, il loro maneggio e la loro utilizzazione.
13.5. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per l’esercizio delle attività di pirotecnico è attribuita al Prefetto, che per l’accertamento delle capacità tecniche dei richiedenti si avvale di un’apposita Commissione Tecnica Territoriale in materia di sostanze esplodenti istituita dall'art. 9 del D. L. 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla L. 17 ottobre 2014, n. 146 e i cui componenti sono nominati dal Prefetto stesso secondo quanto stabilito dal d.m. 19 novembre 2014.
13.6. A sua volta, l’art. 52 del T.U.L.P.S., in materia di esplosivi e fuochi pirotecnici, prevede che debbono essere negate le licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano riportato condanna per delitto contro l'ordine pubblico, o la incolumità pubblica, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per omicidio, anche se colposo. Gli effetti preclusivi al rilascio di un’autorizzazione di polizia operano anche nel caso in cui l’istante sia stato colpito da una misura di prevenzione personale emessa dall’Autorità Giudiziaria, ai sensi degli artt. 4, 6 e 67 del d. lgs n. 159/2011 (codice antimafia), e cioè la sorveglianza speciale a cui può aggiungersi, ove le circostanze del caso lo richiedano, anche il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o più regioni.
13.7. Pare il caso di rammentare a questo punto che l’esercizio dei poteri di rilascio (e, per contro, di sospensione e revoca) delle licenze di polizia è connotato dall'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza nell'apprezzare il possesso dei requisiti prescritti dal T.U.L.P.S., date le finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica cui tali poteri sono preordinati: ne discende che - per giurisprudenza amministrativa consolidata, il che esime il Collegio dal compiere citazioni specifiche - il perimetro del sindacato giurisdizionale amministrativo di legittimità sui relativi atti risulta circoscritto alle ipotesi di irragionevolezza o illogicità manifeste, travisamento dei fatti e/o errato apprezzamento delle circostanze di fatto, oltre, beninteso, ai casi di difetto o di insufficienza dell’istruttoria o della motivazione.
14. Nella fattispecie il ricorrente è stato destinatario di una condanna nel 2009 per una contravvenzione ex art. 678 c.p. (disposizione rubricata «fabbricazione o commercio abusivi di materie esplodenti»), nonché di sanzione amministrativa nel 2018, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 309/1990, e di una denuncia nel 2007 per omessa custodia di cose sottoposte a sequestro.
14.1. Ne deriva, per ciò solo, l'inapplicabilità al caso in esame delle fattispecie ostative di cui agli artt. 11, comma primo, 43, comma primo, e 52 del T.U.L.P.S. .
14.2. Potrebbero tuttavia venire astrattamente in rilievo in senso sfavorevole al ricorrente le disposizioni di cui agli artt. 11, comma 2, e 43, comma 2, cit. , là dove è prevista la possibilità di ricusare la licenza per la carenza del requisito della buona condotta. Potrebbe venire in gioco cioè (soltanto) una eventuale valutazione discrezionale (negativa) demandata all'amministrazione, valutazione che non può essere basata unicamente sul dato in sé della condanna (come detto, risalente al 2009 e per un reato contravvenzionale), ma che deve implicare il vaglio di elementi e circostanze connotanti il complessivo contegno dell'interessato e tali da porne in dubbio l'affidabilità, secondo parametri di ragionevolezza.
14.3.Se, come rilevato, per costante giurisprudenza il potere discrezionale dell'Amministrazione deve rispettare i canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e della ragionevolezza, dovendo darsi conto in motivazione dell'adeguatezza dell’istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto effettivamente ostative all'autorizzazione (sul punto v., “ ex multis ”, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 20 marzo 2023, n. 702); allora se così è, non basta per sorreggere un provvedimento come quello in esame il mero richiamo a una condanna o a una pendenza come quella in discorso, in quanto così facendo la funzione valutativa spettante all’Autorità amministrativa viene ad affievolirsi e anzi a estinguersi. Tale funzione, come osservato da questa sezione (v. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 9 febbraio 2023, n. 346) non può essere abdicata ed esige l'effettuazione di un giudizio effettivo e autonomo , pur correlato con l'ampia discrezionalità di cui dispone l'Autorità e che rende però necessaria una motivazione che dia conto del percorso istruttorio ed argomentativo sotteso al diniego.
14.4. Nel caso in esame, l'Autorità ha richiamato acriticamente le – pur assai risalenti - vicende penali a carico del richiedente, senza tra l’altro analizzare circostanze significative ulteriori rilevanti.
14.5. E infatti in primo luogo, come correttamente osservato nel ricorso, i fatti contestati sono assai risalenti nel tempo (2007 -2009), e ciò incide in maniera evidente sull'attualità del giudizio formulato. Inoltre, l'Autorità non ha preso in esame l'intervenuta estinzione del reato per oblazione. A questo proposito sebbene, per giurisprudenza pacifica, l'estinzione del reato faccia venir meno soltanto la rilevanza penale dei fatti ascritti al ricorrente, senza intaccarne la valutabilità in fatto ad opera dell'Autorità in sede di valutazione dell'affidabilità del soggetto interessato (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 19 luglio 2023, n. 1895); nondimeno il provvedimento impugnato in concreto non reca alcuna motivazione sul punto.
14.6. Pur rammentando le considerazioni generali formulate in premessa, al p. 13., da quanto sopra esposto non può non derivare la fondatezza delle censure di difetto di istruttoria e di motivazione proposte, dal che discende l’annullamento del provvedimento impugnato.
15. Resta fermo però il potere dell'Autorità di rideterminarsi sulla vicenda, entro 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, verificando l'attualità e la consistenza degli elementi in suo possesso, nonché acquisendone ogni altro elemento incidente sull'affidabilità del ricorrente in termini concreti ed attuali.
16. In definitiva, per le suesposte considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
17. Le singolarità delle questioni sottese al provvedimento gravato consentono tuttavia di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’autorità amministrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco RI, Presidente
IL Di OL, Referendario, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL Di OL | Marco RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.