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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 08/07/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3954/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 27/06/2025 da:
Parte_1
con l'avv. STEVANIN VALERIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. MASO GIUSEPPE
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la
1 modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e ai contributi economici in favore degli stessi stabilite con Per_1
decreto reso nel procedimento R.G. V.G. n°1043/2024 in data 28.11.2014 secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia e ai contributi economici in favore della stessa stabilite con decreto reso nel procedimento
R.G. V.G. n°1043/2024 di data 28.11.2014, così provvede:
1. Affida la figlia minore d entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione Per_1
prevalente e residenza presso il padre nella sua casa di Cappella Maggiore (TV) Via Cal
della Veia n°21 a decorrere dal giorno 1° luglio 2025;
2. La madre avrà diritto di vedere e stare con la figlia a fine settimana alternati dal venerdì
sera verso le ore 19:30 circa fino alle ore 21:30 della domenica sera;
3. Ciascun genitore terrà con se la figlia 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie,
alternando tra gli stessi il periodo che andrà dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31
dicembre al 6 gennaio;
rascorrerà metà vacanze pasquali con ciascun genitore, Per_1
alternando il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta ed invertendo il periodo l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con ue settimane, anche consecutive, Per_1
durante le vacanze estive che concorderanno entro la fine del mese di maggio;
4. la madre verserà al padre per il concorso nel mantenimento della figlia minore Per_1
la somma mensile di € 100,00= (centoeuro) entro e non oltre il 15 di ogni mese mediante
2 bonifico bancario sul conto corrente che il Sig. indicherà, importo rivalutabile Pt_2
secondo l'indice Istat a decorrere da luglio 2026, oltre all'50% delle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di Treviso;
5. Si dà atto che l'assegno unico attualmente ammontante ad € 180,00 circa verrà
integralmente percepito e goduto dal Sig. a partire dal mese di luglio 2025; Pt_2
6. Si dà atto che i genitori si danno già il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e degli altri documenti equipollenti per la figlia minore Per_1
7. Spese legali della presente procedura compensate tra le parti.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 08/07/2025.
Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
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