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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 27/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
OL AL, LA
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 393/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 476/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
3 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01245/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01245/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01245/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01245/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'avviso di accertamento n. THB01CL01245/2020 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Bologna recuperava a tassazione , per il periodo di imposta 2015, maggiori imposte complessivamente pari ad euro 59.087,00 (di cui euro 51.131,00 rilevante ai fini IRPEF, euro 2.756,00 a fini delle imposte addizionali, euro 4.406.00 ai fini IRAP), oltre ad interessi e sanzioni in ragione del maggior imponibile di euro 9.172,00 per reddito da partecipazione nella società Società_1 sas nei confronti della quale l'Ufficio aveva emesso l'avviso di accertamento n. THB02CL00856/2020 con cui aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di euro 31.554,00, imputabile pro quota al contribuente, titolare del 40% delle quote societarie.
Il primo rilievo muoveva da un controllo d'iniziativa fondato sulle risultanze della banca dati PREU e sulla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi derivanti dalla gestione dell'attività di bar, rilevando l'omessa contabilizzazione di imponibili aggiuntivi, in particolare essendosi accertato che a. che la società aveva percepito compensi pari a € 93.145,00 dalla detenzione degli apparecchi di cui al comma 6, lett. a) e b), dell'art. 110 del TULPS;
b. I ricavi ricostruiti relativi all'attività di bar ammontavano a € 67.661,24, mentre i ricavi dichiarati risultavano pari a € 43.120,52;
c. erano state rinvenute fatture di acquisto non contabilizzate relative a merce acquistata da fornitori quali Società_2 spa, Società_3 srl, Società_4 srl, Società_5 srl, per un importo complessivo di € 10.599,16.
Il secondo rilievo era fondato sui dati pervenuti dai concessionari Società_6 SPA e Società_7 SPA cui l'Ufficio aveva richiesto di comunicare l'importo del compenso da apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 del TULPS spettante allo Ricorrente_1.
Le concessionarie avevano fornito la documentazione richiesta, ossia gli estratti-conto bimestrali relativi al gestore Ricorrente_1, sulla base dei quali emergeva un importo complessivo di euro 430.475,00 di cui euro 141.616,83 imputabili al gestore per il primo e di 415.163,44 di cui euro 86.603,17 imputabili al gestore, ciò dando luogo al maggiore reddito non dichiarato pari a 228.220,00 (141.616,83 + 86.603,17) in luogo di euro
115.245,00.
Ricorrente_1 contestava l'accertamento per infondatezza, irragionevolezza e per indebito utilizzo del metodo induttivo, non essendovi alcuna evidenza razionale dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società – e quindi del presupposto dell'accertamento analitico - poiché l'economicità dell'attività sarebbe dovuta essere valutata complessivamente, in uno con quella della adiacente e connessa sala giochi.
Rilevava inoltre l'illegittima inclusione, nelle quantità di “merci consumate” utilizzate per la ricostruzione indiretta dei ricavi, anche di alcuni acquisti non contabilizzati e contestava le modalità, affatto inappropriate e atomistiche, di ricostruzione dei maggiori ricavi.
In ordine al secondo rilievo osservava che nei contratti stipulati con gli esercenti il contribuente aveva pattuito una ripartizione del 15%, compatibile con quanto dichiarato da lui e dalla società Società_1 e con le comunicazione a lui fornite dai concessionari. Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Bologna ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 476-2023 la Corte Tributaria di I Grado di Bologna respingeva il corso osservando che “ si tratta di maggiori redditi IRPEF applicabili per trasparenza a seguito di accertamento nei confronti della società partecipata dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 TUIR, ed a seguito di fatture di acquisto non contabilizzate e conseguente ricostruzione dei ricavi con sfridi”.
Contro la sentenza ha presentato appello lo Ricorrente_1.
In via principale deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e sui motivi di impugnazione formulati in primo grado e per carenza di motivazione.
Ripropone i motivi di ricorso, contestando il rilievo della antieconomicità dell'attività , dal momento che un'attività (quella del bar) era completamente asservita ad un'altra (quella dei giochi), sicchè avrebbe errato l'Ufficio nel procedere ad una valutazione atomistica e non complessiva.
Lamenta poi l'assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e, quindi, dei presupposti per l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio.
Contesta quindi le modalità di ricostruzione analitica del maggior reddito, in relazione a) al rilievo dato a prodotti che venivano distribuiti alla clientela in omaggio ad altre consumazioni (caffè, aperitivi); b) all'inconsistenza delle percentuali di sfrido applicate;
c) all'erroneo rilievo della vendita integrale di tutti i prodotti anche di quelli di pasticceria, senza considerare l'invenduto; d) all'erroneo calcolo di grammatura del caffè espresso (7,5 in luogo di 8,5 gr.).
Inoltre l'Ufficio non avrebbe poi minimamente tenuto conto delle peculiarità dell'attività concretamente svolta dalla società, ossia un circolo privato gestito in affitto dalla Società_1 Sas dal 2014 al 2018 in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato il 30.07.2014 con la Società_8 SOC. COOP., nel quale, tra l'altro, è espressamente sancito l'obbligo per l'affittuaria di applicare determinate scontistiche agli associati.
Infine, si duole della inclusione nell'accertamento del maggior reddito anche dei ricavi relativi a beni oggetto di acquisti effettuati nell'anno 2015 presso quattro fornitori per complessivi Euro 10.599,00 non utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale ma per ragioni meramente personali.
In ordine al secondo profilo di censure eccepisce a) la violazione del principio dell'affidamento e della buona fede, dal momento che egli era già stato sottoposto a verifica da parte di altra funzionaria dello stesso Ufficio di Bologna e che aveva riposto legittimo affidamento sul fatto che tale verifica fosse positivamente conclusa, alla luce dei chiarimenti dallo stesso forniti e delle risposte dell'Ufficio; b) l'erroneità del calcolo del maggior reddito, essendo incontroverso che il totale del residuo della raccolta ripartito nell'anno 2015 tra il gestore e gli esercenti (sul quale calcolare la remunerazione del gestore degli apparecchi) era incontestatamente pari ad Euro 845.639,34 e che la percentuale convenute tra il ricorrente, in qualità di gestore, ed i singoli esercenti erano pari al 15% del residuo della raccolta a favore del gestore ed all'85% a favore dell'esercente, come da condizioni comunemente praticate nel settore nel periodo di riferimento;
c) i dati diversi comunicati dai concessionari all'Ufficio sarebbero dovuti essere considerati fuorvianti essendo provenienti da terzi, estranei al rapporto tra gestore ed esercente, e finanche probatoriamente privi di rilevanza, provenendo da soggetti privati.
Si è costituita con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Bologna chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione la Corte ha trattenuto la causa per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della sentenza gravata per difetto assoluto di motivazione.
Difatti, secondo la Corte regolatrice, nel processo tributario, la mancata esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza soltanto allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass.Sez. T 3 ottobre 2008, n.
24610). In particolare, si è precisato, la sola carente esposizione, in apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo, non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali e in particolare le domande svolte nel processo, le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse (Cass. 23 gennaio
2004, n. 1170 nonché gli elementi di fatto considerati o presupposti nella pronuncia ( Cass. Sez. T 22.10.2013
n. 27356).
Il richiamo di tali principi giustifica l'inferenza che la sentenza gravata si sottrae alla critica demolitiva dal momento che, dopo aver inquadrato il tema di decisione, ha rilevato succintamente la correttezza del metodo analitico induttivo utilizzato nella spese e l'inconsistenza delle ragioni di dissenso.
Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il tema di decisione preliminare si appunta senza dubbio sulla contestazione delle condizioni legittimanti l'accertamento a carico della società ricorrente in primo grado.
Non viene in questa sede in contestazione il principio per cui l' Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.
Si contestano, invece, le modalità con le quali l'Ufficio ha delibato l'esistenza di una situazione antieconomica, valutata atomisticamente e non con riferimento all'attività di servizio nel complesso erogata, comprendente la sala giochi e, in funzione accessoria, il bar, afferente peraltro ad un circolo socio-culturale aperto agli iscritti;
da tale premessa si trae il corollario per cui la società non avrebbe operato in perdita.
Osserva la Corte che la contestazione è fondata.
Va innanzitutto osservato che essendo l'attività sottoposta a verifica unitaria, non risultando gestioni separate ed autonome, già sul piano logico non vi sono ragioni per sottoporre al giudizio di antieconomicità il solo ramo d'azienda costituito dal bar e non, invece, l'intera attività comprensiva anche della gestione della sala giochi.
Ma è lo stessa cornice normativa ad offrire supporto formale all'assunto qui condiviso, come si ricava dalla disciplina degli studi di settore.
Val la pena osservare infatti, che l'art. 1 c. 1 lett. i) del D.M. Economa e Finanze 28.12.2012 recante approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi prevedeva lo
Studio di settore VG54U Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30.
La Circolare 23/E del 15 luglio 2013 chiariva poi che tale Studio «si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, l'attività complementare di “Bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice 56.30.00), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare».
Dunque è la stessa prassi che riconosce, in casi similari al presente, la necessità di una valutazione congiunta e non parziale dell'attività svolta, contrariamente alla valutazione preliminare dell'Ufficio che ha fondato l'accertamento ex art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/1973 esclusivamente sul risultato economico del bar e non, invece, sull'intera attività dell'esercizio commerciale nel suo complesso.
Analoghi approdi si impongono per il secondo rilievo.
Va premesso che non v'è contestazione sull'ammontare complessivo degli importi degli apparecchi, pari ad
€ 430.475,00 per Società_6 SPA e di 415.163,44 per Società_7 SPA.
Gli atti del processo convincono della correttezza dei dati della dichiarazione di Ric_1 che risulta aver indicato la somma corrispondente al 15% del residuo di raccolta, esattamente corrispondente alle clausole contrattuali intercorse con l'esercente.
Richiamato l'incontroverso dato secondo cui il residuo di raccolta è la somma che si determina per progressiva sottrazione delle vincite pagate, del PREU, dell'aggio del concessionario, risulta che dai contratto prodotto dall'appellante, la ripartizione tra gestore ed esercente è appunto attestata sul rapporto 15- 85%.
Peraltro, è condivisibile l'assunto per cui il concessionario risulta estraneo al rapporto tra gestore ed esercente sicchè non appare punto verosimile che questi potesse essere in grado di quantificare una differente percentuale che, come correttamente rileva l'appellante, bene avrebbe potuto formare oggetto di verifica incrociata da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Poiché il reddito appare correttamente dichiarato, la sentenza gravata non ha fatto corretta ricostruzione delle circostanze di fatto che impongono quindi una declaratoria di annullamento dell'accertamento.
Le spese, quantificate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e annulla l'avviso di accertamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Bologna a rifondere le spese del giudizio che liquida in € 12.000, oltre IVA e CAP, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Bologna, 19.1.2026
Il Giudice rel. La Presidente
AL LD AR TO
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 9, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
TORSELLO BARBARA, Presidente
OL AL, LA
MARINELLI STEFANO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 393/2024 depositato il 25/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bologna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 476/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BOLOGNA sez.
3 e pubblicata il 25/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01245/2020 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01245/2020 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01245/2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. THB01CL01245/2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 21/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore della parte si riporta agli atti depositati
Resistente/Appellato: il rappresentante dell'ufficio si riporta ai propri atti depositati
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentava ricorso contro l'avviso di accertamento n. THB01CL01245/2020 con il quale l'Agenzia delle Entrate di Bologna recuperava a tassazione , per il periodo di imposta 2015, maggiori imposte complessivamente pari ad euro 59.087,00 (di cui euro 51.131,00 rilevante ai fini IRPEF, euro 2.756,00 a fini delle imposte addizionali, euro 4.406.00 ai fini IRAP), oltre ad interessi e sanzioni in ragione del maggior imponibile di euro 9.172,00 per reddito da partecipazione nella società Società_1 sas nei confronti della quale l'Ufficio aveva emesso l'avviso di accertamento n. THB02CL00856/2020 con cui aveva recuperato a tassazione un maggior reddito di euro 31.554,00, imputabile pro quota al contribuente, titolare del 40% delle quote societarie.
Il primo rilievo muoveva da un controllo d'iniziativa fondato sulle risultanze della banca dati PREU e sulla ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi derivanti dalla gestione dell'attività di bar, rilevando l'omessa contabilizzazione di imponibili aggiuntivi, in particolare essendosi accertato che a. che la società aveva percepito compensi pari a € 93.145,00 dalla detenzione degli apparecchi di cui al comma 6, lett. a) e b), dell'art. 110 del TULPS;
b. I ricavi ricostruiti relativi all'attività di bar ammontavano a € 67.661,24, mentre i ricavi dichiarati risultavano pari a € 43.120,52;
c. erano state rinvenute fatture di acquisto non contabilizzate relative a merce acquistata da fornitori quali Società_2 spa, Società_3 srl, Società_4 srl, Società_5 srl, per un importo complessivo di € 10.599,16.
Il secondo rilievo era fondato sui dati pervenuti dai concessionari Società_6 SPA e Società_7 SPA cui l'Ufficio aveva richiesto di comunicare l'importo del compenso da apparecchi di cui al c. 6 dell'art. 110 del TULPS spettante allo Ricorrente_1.
Le concessionarie avevano fornito la documentazione richiesta, ossia gli estratti-conto bimestrali relativi al gestore Ricorrente_1, sulla base dei quali emergeva un importo complessivo di euro 430.475,00 di cui euro 141.616,83 imputabili al gestore per il primo e di 415.163,44 di cui euro 86.603,17 imputabili al gestore, ciò dando luogo al maggiore reddito non dichiarato pari a 228.220,00 (141.616,83 + 86.603,17) in luogo di euro
115.245,00.
Ricorrente_1 contestava l'accertamento per infondatezza, irragionevolezza e per indebito utilizzo del metodo induttivo, non essendovi alcuna evidenza razionale dell'antieconomicità dell'attività svolta dalla società – e quindi del presupposto dell'accertamento analitico - poiché l'economicità dell'attività sarebbe dovuta essere valutata complessivamente, in uno con quella della adiacente e connessa sala giochi.
Rilevava inoltre l'illegittima inclusione, nelle quantità di “merci consumate” utilizzate per la ricostruzione indiretta dei ricavi, anche di alcuni acquisti non contabilizzati e contestava le modalità, affatto inappropriate e atomistiche, di ricostruzione dei maggiori ricavi.
In ordine al secondo rilievo osservava che nei contratti stipulati con gli esercenti il contribuente aveva pattuito una ripartizione del 15%, compatibile con quanto dichiarato da lui e dalla società Società_1 e con le comunicazione a lui fornite dai concessionari. Si costituiva con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Bologna ribadendo la legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza 476-2023 la Corte Tributaria di I Grado di Bologna respingeva il corso osservando che “ si tratta di maggiori redditi IRPEF applicabili per trasparenza a seguito di accertamento nei confronti della società partecipata dal ricorrente ai sensi dell'art. 5 TUIR, ed a seguito di fatture di acquisto non contabilizzate e conseguente ricostruzione dei ricavi con sfridi”.
Contro la sentenza ha presentato appello lo Ricorrente_1.
In via principale deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle eccezioni e sui motivi di impugnazione formulati in primo grado e per carenza di motivazione.
Ripropone i motivi di ricorso, contestando il rilievo della antieconomicità dell'attività , dal momento che un'attività (quella del bar) era completamente asservita ad un'altra (quella dei giochi), sicchè avrebbe errato l'Ufficio nel procedere ad una valutazione atomistica e non complessiva.
Lamenta poi l'assenza di irregolarità nella tenuta delle scritture contabili e, quindi, dei presupposti per l'accertamento induttivo operato dall'Ufficio.
Contesta quindi le modalità di ricostruzione analitica del maggior reddito, in relazione a) al rilievo dato a prodotti che venivano distribuiti alla clientela in omaggio ad altre consumazioni (caffè, aperitivi); b) all'inconsistenza delle percentuali di sfrido applicate;
c) all'erroneo rilievo della vendita integrale di tutti i prodotti anche di quelli di pasticceria, senza considerare l'invenduto; d) all'erroneo calcolo di grammatura del caffè espresso (7,5 in luogo di 8,5 gr.).
Inoltre l'Ufficio non avrebbe poi minimamente tenuto conto delle peculiarità dell'attività concretamente svolta dalla società, ossia un circolo privato gestito in affitto dalla Società_1 Sas dal 2014 al 2018 in virtù del contratto di affitto di azienda stipulato il 30.07.2014 con la Società_8 SOC. COOP., nel quale, tra l'altro, è espressamente sancito l'obbligo per l'affittuaria di applicare determinate scontistiche agli associati.
Infine, si duole della inclusione nell'accertamento del maggior reddito anche dei ricavi relativi a beni oggetto di acquisti effettuati nell'anno 2015 presso quattro fornitori per complessivi Euro 10.599,00 non utilizzati nell'esercizio dell'attività commerciale ma per ragioni meramente personali.
In ordine al secondo profilo di censure eccepisce a) la violazione del principio dell'affidamento e della buona fede, dal momento che egli era già stato sottoposto a verifica da parte di altra funzionaria dello stesso Ufficio di Bologna e che aveva riposto legittimo affidamento sul fatto che tale verifica fosse positivamente conclusa, alla luce dei chiarimenti dallo stesso forniti e delle risposte dell'Ufficio; b) l'erroneità del calcolo del maggior reddito, essendo incontroverso che il totale del residuo della raccolta ripartito nell'anno 2015 tra il gestore e gli esercenti (sul quale calcolare la remunerazione del gestore degli apparecchi) era incontestatamente pari ad Euro 845.639,34 e che la percentuale convenute tra il ricorrente, in qualità di gestore, ed i singoli esercenti erano pari al 15% del residuo della raccolta a favore del gestore ed all'85% a favore dell'esercente, come da condizioni comunemente praticate nel settore nel periodo di riferimento;
c) i dati diversi comunicati dai concessionari all'Ufficio sarebbero dovuti essere considerati fuorvianti essendo provenienti da terzi, estranei al rapporto tra gestore ed esercente, e finanche probatoriamente privi di rilevanza, provenendo da soggetti privati.
Si è costituita con atto di controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate di Bologna chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'esito della discussione la Corte ha trattenuto la causa per la discussione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della sentenza gravata per difetto assoluto di motivazione.
Difatti, secondo la Corte regolatrice, nel processo tributario, la mancata esposizione nella sentenza dello svolgimento del processo, dei fatti rilevanti della causa e l'estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza soltanto allorquando rendano impossibile l'individuazione del thema decidendum e delle ragioni che stanno a fondamento del dispositivo (Cass.Sez. T 3 ottobre 2008, n.
24610). In particolare, si è precisato, la sola carente esposizione, in apposita parte separata dalle altre, dello svolgimento del processo, non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali e in particolare le domande svolte nel processo, le sottese difese e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse (Cass. 23 gennaio
2004, n. 1170 nonché gli elementi di fatto considerati o presupposti nella pronuncia ( Cass. Sez. T 22.10.2013
n. 27356).
Il richiamo di tali principi giustifica l'inferenza che la sentenza gravata si sottrae alla critica demolitiva dal momento che, dopo aver inquadrato il tema di decisione, ha rilevato succintamente la correttezza del metodo analitico induttivo utilizzato nella spese e l'inconsistenza delle ragioni di dissenso.
Nel merito, l'appello è fondato nei limiti di seguito esposti.
Il tema di decisione preliminare si appunta senza dubbio sulla contestazione delle condizioni legittimanti l'accertamento a carico della società ricorrente in primo grado.
Non viene in questa sede in contestazione il principio per cui l' Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del
1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.
Si contestano, invece, le modalità con le quali l'Ufficio ha delibato l'esistenza di una situazione antieconomica, valutata atomisticamente e non con riferimento all'attività di servizio nel complesso erogata, comprendente la sala giochi e, in funzione accessoria, il bar, afferente peraltro ad un circolo socio-culturale aperto agli iscritti;
da tale premessa si trae il corollario per cui la società non avrebbe operato in perdita.
Osserva la Corte che la contestazione è fondata.
Va innanzitutto osservato che essendo l'attività sottoposta a verifica unitaria, non risultando gestioni separate ed autonome, già sul piano logico non vi sono ragioni per sottoporre al giudizio di antieconomicità il solo ramo d'azienda costituito dal bar e non, invece, l'intera attività comprensiva anche della gestione della sala giochi.
Ma è lo stessa cornice normativa ad offrire supporto formale all'assunto qui condiviso, come si ricava dalla disciplina degli studi di settore.
Val la pena osservare infatti, che l'art. 1 c. 1 lett. i) del D.M. Economa e Finanze 28.12.2012 recante approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel comparto dei servizi prevedeva lo
Studio di settore VG54U Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone, codice attivita' 92.00.02 (limitatamente alla raccolta delle giocate per conto del concessionario mediante gli apparecchi per il gioco lecito con vincite in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), in veste di esercenti o possessori degli apparecchi medesimi); Sale giochi e biliardi, codice attivita' 93.29.30.
La Circolare 23/E del 15 luglio 2013 chiariva poi che tale Studio «si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle attività oggetto dello studio, l'attività complementare di “Bar e altri esercizi simili senza cucina” (codice 56.30.00), se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti da tale attività complementare».
Dunque è la stessa prassi che riconosce, in casi similari al presente, la necessità di una valutazione congiunta e non parziale dell'attività svolta, contrariamente alla valutazione preliminare dell'Ufficio che ha fondato l'accertamento ex art. 39 c. 1 lett. d) DPR 600/1973 esclusivamente sul risultato economico del bar e non, invece, sull'intera attività dell'esercizio commerciale nel suo complesso.
Analoghi approdi si impongono per il secondo rilievo.
Va premesso che non v'è contestazione sull'ammontare complessivo degli importi degli apparecchi, pari ad
€ 430.475,00 per Società_6 SPA e di 415.163,44 per Società_7 SPA.
Gli atti del processo convincono della correttezza dei dati della dichiarazione di Ric_1 che risulta aver indicato la somma corrispondente al 15% del residuo di raccolta, esattamente corrispondente alle clausole contrattuali intercorse con l'esercente.
Richiamato l'incontroverso dato secondo cui il residuo di raccolta è la somma che si determina per progressiva sottrazione delle vincite pagate, del PREU, dell'aggio del concessionario, risulta che dai contratto prodotto dall'appellante, la ripartizione tra gestore ed esercente è appunto attestata sul rapporto 15- 85%.
Peraltro, è condivisibile l'assunto per cui il concessionario risulta estraneo al rapporto tra gestore ed esercente sicchè non appare punto verosimile che questi potesse essere in grado di quantificare una differente percentuale che, come correttamente rileva l'appellante, bene avrebbe potuto formare oggetto di verifica incrociata da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Poiché il reddito appare correttamente dichiarato, la sentenza gravata non ha fatto corretta ricostruzione delle circostanze di fatto che impongono quindi una declaratoria di annullamento dell'accertamento.
Le spese, quantificate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e annulla l'avviso di accertamento.
Condanna l'Agenzia delle Entrate di Bologna a rifondere le spese del giudizio che liquida in € 12.000, oltre IVA e CAP, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario.
Bologna, 19.1.2026
Il Giudice rel. La Presidente
AL LD AR TO