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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/08/2025, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
N. 246/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 246/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 15.07.2024
DA
P.IVA: RO29325582 - Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Lucia Spinoglio del foro di Trieste giusta procura in allegato all'atto di citazione e
Lorenzo Scofone del foro di Genova giusta procura generale con Apostille a Rogito notaio Dott.ssa
– registro particolare n.38897 del 25.3.2019; Persona_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
Casucci giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
[...]
, (C.F. Parte_2 C.F._2
-APPELLATA CONTUMACE-
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Ragogna del foro di Pordenone giusto C.F._4
mandato rilasciato in separato atto;
CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 409/2024, R.G. n.
1327/2021, emessa in data 12/06/2024 e notificata in data 13/06/2024.
Causa iscritta a ruolo il 18.07.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 16.07.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone
n. 409/2024;
in via principale:
− accerti e dichiari la giurisdizione del Tribunale italiano e la competenza del Tribunale di
Pordenone a pronunciare il decreto ingiuntivo opposto;
− respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il decreto stesso nei confronti di e di e per essa nei confronti Parte_2 Parte_5
degli eredi , e nei limiti della rispettiva quota Controparte_1 Pt_4 Parte_3
ereditaria;
− dichiari tenuta e condanni con la miglior formula al pagamento della somma Parte_2
capitale di € 61.924,00, oltre agli interessi legali a far data dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
− dichiari tenuto e condanni con la miglior formula al pagamento della somma Controparte_1
di € 30.962,00, pari alla propria quota dell'eredità di , oltre agli interessi Parte_5
legali a far data dal dall'avvenuto pagamento e sino al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
− dichiari tenuti e condanni con la miglior formula il e al Parte_4 Parte_3
pagamento della somma di € 15.481,00 ciascuno, pari alla rispettiva quota dell'eredità di
, Parte_5
oltre agli interessi legali a far data dal dall'avvenuto pagamento e sino al soddisfo ed oltre alle spese di lite
− con vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase monitoria ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Per l'appellato Controparte_1
“Respingersi l'appello confermando la gravata decisione, con difetto di giurisdizione del Giudice
italiano a favore del Giudice rumeno.
Ex art. 346 cpc voglia la Ecc.ma Corte dichiarare, in subordine, respingendo l'appello,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, essendo competente il Tribunale di Trieste,
quale Foro Erariale della P.A., ex art. 9 R.D. 1611/33 e art. 28 cpc. In ulteriore subordine ex art. 346 cpc voglia la Ecc.ma Corte respingere l'appello, essendo la domanda infondata ex art. 2560 cc (non applicandosi al caso di specie l'art. 2558 cc).
Spese del grado rifuse.”
Per gli appellati e : Parte_4 Parte_3
“1) Rigettare l'appello con conferma della decisione per difetto della giurisdizione del Giudice
Italiano a favore del Giudice Rumeno.
2) Dichiarare, in subordine, respingendo l'appello, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Pordenone essendo competente il Tribunale di Trieste quale foro erariale della P.A. ex art. 9 R.D.
1611/1933 e art. 28 c.p.c.
3) In ulteriore subordine rigettare la domanda in quanto infondata ex art. 2560 c.c. (non applicandosi al caso di specie art. 2558 c.c.).
4) Confermare la sentenza impugnata anche con diversa motivazione.
5) Spese rifuse a favore del sottoscritto difensore anticipatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto avanti al Tribunale di Pordenone,
[...] esponeva di avere emesso la polizza fideiussoria n. IH001968 - nell'interesse della Parte_6 ditta individuale ed in favore del – sino alla concorrenza di € Parte_2 Controparte_3
80.000,00 a garanzia dell'eventuale obbligo restitutorio dell'anticipo percepito dalla ditta contraente nell'ambito del contributo ad essa concesso per la realizzazione del progetto “nuova attività di laboratorio di produzione marmellate e vendita prodotti bio e-commerce, da rendicontarsi entro il
31/12/2018.”
L'impresa individuale contraente era stata poi conferita, giusto l'atto costitutivo di società in accomandita semplice, nella costituenda nuova società . Controparte_4
Successivamente il aveva disposto la decadenza dallo status di beneficiario della ditta, CP_3
Parte revocato il contributo concesso e disposto l'escussione della polizza prestata da la CO aveva adempiuto agli impegni assunti con l'emissione della polizza e provveduto al pagamento della somma di € 80.000,00; a seguito di accordo transattivo, poi disatteso, la CO aveva recuperato la somma di € 18.076,00, residuando, pertanto, un credito di € 61.924,00. otteneva dal Tribunale di Pordenone decreto ingiuntivo che Parte_6 ingiungeva a e (quale socio illimitatamente responsabile della Parte_2 Parte_5
il pagamento della somma capitale di euro 61.924,00 maggiorata di interessi e spese. CP_4
Il decreto ingiuntivo veniva opposto in tre diversi giudizi poi riuniti, da e dagli eredi Parte_2 di , , e Parte_5 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Gli opponenti, con i tre atti di citazione, incentravano le ragioni dell'opposizione sul difetto di giurisdizione del Tribunale italiano e, quindi, sull'incompetenza del Tribunale di Pordenone, invocando la clausola contenuta all'art. 9 delle condizioni di polizza che prevedeva la giurisdizione del Giudice rumeno.
Il primo giudice dichiarava il difetto di giurisdizione essendo la controversia devoluta pattiziamente al giudice rumeno. Parte Il giudice osservava anzitutto che aveva dedotto l'autonomia del contratto di garanzia, in Parte contrasto con l'affermazione della stessa secondo cui si sarebbe verificata tout court la surrogazione della garante anche nelle clausole contrattuali previste a favore dell'ente locale beneficiario;
osservava che nelle condizioni di polizza che regolano il rapporto tra garante e Parte contraente ( e ) si faceva esplicito riferimento alla rivalsa del Garante. Parte_2
Parte L'opposta fondava la propria difesa sulla previsione dell'art. 6 all.1 alla polizza assicurativa, sostenendo che il foro esclusivo sarebbe quello del luogo di presentazione della domanda, ossia
Pordenone.
Secondo il giudice tale previsione, limitata ai rapporti tra e CO Controparte_3 assicurativa, non era in conflitto con quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni di polizza, che invece disciplinava i rapporti tra contraente e compagnia assicurativa, prevedendo che “in caso di controversia fra il Garante ed il Contraente il foro competente è esclusivamente quello della residenza del Garante Via Scoala Floreasca no 24 Sector 1011644 Bucarest (Romania)”.
Il primo giudice evidenziava che ai sensi dell'art. 4 l. n. 218 del 31 maggio 1995 la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero -o arbitro estero- se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili;
osservava che nel caso di specie tale deroga non solo era provata per iscritto, ma era stata sottoscritta dalla contraente come Pt_2 clausola vessatoria ex artt. 1341 e 1342 c.c..
Tra le tre clausole relative alla giurisdizione previste dalla polizza non vi sarebbe secondo la sentenza impugnata incompatibilità, in quanto esse opererebbero su due piani diversi: la prima (art.9) riguarda le condizioni che regolano il rapporto tra garante AB e contraente e prevede la giurisdizione rumena;
le altre due (art.9 delle condizioni generali e art.6 dell'allegato 1 alla polizza) riguardano qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'ente garantito oppure controversie che riguardino un contratto autonomo di garanzia. Nel caso di specie, il Giudice individuava esclusivamente una controversia tra garante e contraente e riteneva pertanto sussistente la giurisdizione rumena.
Avverso la sentenza proponeva appello con tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamentava che erroneamente il primo giudice avesse escluso l'applicabilità della surrogazione del garante nella posizione di diritto originariamente vantata dal evidenziava che l'art. 7 delle condizioni generali, approvato dalla contraente, Controparte_3
Parte prevedeva espressamente la surrogazione ed avrebbe esercitato tanto l'azione di regresso che quella di surroga nella posizione di diritto originariamente vantata dal Controparte_3
La CO che ha reso la prestazione in favore del creditore principale avrebbe quindi diritto a surrogarsi nella posizione originariamente vantata dall'Ente e quindi anche nel foro individuato ai fini dell'esercizio dell'azione del nei confronti del debitore principale;
opererebbero, in ogni CP_3 caso gli artt. 1903 n.3 e 1949 c.c..
Rilevava inoltre l'appellante che la garanzia fideiussoria prestata da AB rientrava tra le garanzie di cui all'art. 1 lettera c) della L. n. 348/82 che prevede che, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore di un ente pubblico, essa può essere costituita in uno dei modi indicati, tra cui la polizza assicurativa.
Richiamava l'art. 2 di detta legge prevede che: “Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava l'erronea interpretazione operata dalla sentenza impugnata circa il significato letterale dell'art.6 dell'allegato 1 di Polizza, la cui operatività non sarebbe limitata ai rapporti tra garante e beneficiario ma si estenderebbe a tutte le controversie insorte tra le parti del rapporto trilatero.
Con il terzo motivo di gravame la sentenza di primo grado veniva censurata per avere erroneamente ritenuto insussistente un contrasto tra l'art.6 dell'Allegato 1 di polizza e l'art.9 delle condizioni generali di polizza. sosteneva infatti che l'art.6 avesse effetto derogatorio e prevalesse Parte_1 sulla disposizione delle condizioni generali, ed anzi che l'intero allegato 1 di polizza prevalesse sulle condizioni generali del contratto fideiussorio.
Affermava, inoltre, l'appellante che in ogni caso il contrasto tra le due disposizioni dovrebbe essere risolto in senso più favorevole ai debitori, con l'affermazione della competenza del Tribunale di
Pordenone; poiché peraltro il Tribunale di Pordenone coincideva con il foro di residenza delle ingiunte e (e per essa gli eredi), la disposizione di cui all'art. 6 dell'allegato 1 Parte_2 Parte_5 costituirebbe pacificamente una previsione più favorevole per le debitrici. L'appellante riproponeva poi nel merito le proprie difese in relazione alle eccezioni svolte dalle parti opposte in primo grado.
Gli eredi di avevano infatti sostenuto l'assenza di responsabilità solidale della Parte_5
e per essa della ex socia illimitatamente responsabile poiché il debito CP_4 Parte_5 non risultava dai libri contabili della conferente ditta individuale.
Secondo al contrario dovrebbe trovare applicazione non l'art.2560 c.c. ma l'art. 2558 Parte_1
c.c. rubricato “successione nei contratti”, il quale sancisce che l'acquirente dell'azienda, salvo patto contrario, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio della azienda stessa che non abbiano carattere personale.
L'appellante rilevava inoltre che nell'atto pubblico di conferimento si era stabilito che la costituita società subentrava alla ditta in tutte le posizioni giuridiche dipendenti dai contratti Parte_2 stipulati per l'esercizio dell'impresa condotta con l'azienda conferita. Evidenziava che alla data in cui era avvenuto il conferimento d'azienda il rapporto in esame non era ancora sfociato in un debito ma piuttosto costituiva un negozio giuridico principale, rappresentato dal contributo concesso dal
CP_3
Anche la seconda eccezione di merito svolta in primo grado, secondo cui la polizza per cui è causa garantiva e non si scontrava secondo l'appellante con la presentazione Parte_2 CP_4 da parte della società subentrata in data 12 settembre 2017 di istanza di subentro alla ditta Parte_2 nel rapporto principale garantito.
[...]
Gli appellati e si costituivano in questo grado con distinte comparse Parte_4 Controparte_1 di costituzione rilevando quanto alla giurisdizione che le clausole erano state sottoscritte nella stessa data e che non può dirsi che l'ultima clausola sia clausola “aggiunta al modulo o formulario” e sostituisca la prima.
Inoltre secondo gli appellati sia la clausola di cui all'art. 9 delle condizioni generali, sia quella di cui all'art. 6 allegato 1 alla polizza costituirebbero clausole vessatorie, nulle per mancanza di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. (nullità che può essere rilevata di ufficio).
Infine secondo gli appellati non vi sarebbe alcuna incompatibilità fra le tre clausole, perché queste opererebbero su piani diversi: l'art. 9 per le sole controversie tra garante e contraente, e l'art. 6 per ogni ipotesi che coinvolga l'ente erogante in controversie tra garante e garantito (ente beneficiario della polizza) e /o contraente ). Pt_2
In subordine gli appellati ribadivano l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Pordenone in favore del foro erariale della P.A. Tribunale di Trieste, presso il quale si trova l'Avvocatura dello Stato, eccezione rilevabile d'ufficio; rilevavano che al non risulta essere CP_3 stata delegata la funzione di agire giudizialmente per il recupero di somme di titolarità della Regione, e che dunque avrebbe dovuto surrogarsi non nel diritto del ma nel diritto Parte_6 CP_3 dell'amministrazione regionale e nel foro erariale di Trieste.
Con riguardo alla responsabilità solidale, gli appellati evidenziavano che il conferimento d'azienda determina la responsabilità solidale del conferitario, ma a condizione che il debito risulti dai libri contabili ex art 2560 c.c..
Il contributo di euro 80.000,00 era stato erogato all'impresa individuale in data 17 Parte_2 febbraio 2017, mentre il conferimento era di data successiva - 2 agosto 2017; in quel momento non vi era alcun contratto in corso di esecuzione, data l'integrale corresponsione del contributo.
La qualificazione della garanzia come contratto autonomo rafforzerebbe ulteriormente la difesa di e quali eredi della socia accomandataria di e peraltro la garanzia Parte_4 Pt_3 CP_4 era stata sottoscritta da e non da Parte_2 CP_4
non si costituiva in questo grado di appello e veniva dichiarata contumace. Parte_2
Con ordinanza di data 11.12.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado veniva respinta.
***
1. Vengono preliminarmente esaminati i motivi 2 e 3, con i quali vengono proposte interpretazioni delle clausole di polizza che devono essere disattese.
2. Si richiamano anzitutto le clausole contrattuali invocate dalle parti a fondamento delle rispettive tesi.
L'art. 9 delle “condizioni che regolano il rapporto tra garante e contraente” prevede che “in caso di controversia fra il Garante ed il Contraente il foro competente è esclusivamente quello della residenza del Garante Via Scoala Floreasca no 24 Sector 1011644 Bucarest (Romania)”.
L'art.9 delle condizioni generali prevede che “le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Foro competente è quello ove ha la sede
l'Ente garantito medesimo”.
L'art. 6 dell'allegato 1 alla polizza stabilisce che “per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro della provincia di presentazione della domanda”.
La clausola dell'art.9 che prevede la giurisdizione rumena è specificamente volta a regolare le controversie tra garante e contraente ed è stata sottoscritta contestualmente all'allegato; essa deve quindi prevalere in linea generale nei rapporti tra garante e contraente sulla previsione dell'art.6 dell'allegato 1, poiché diversamente opinando la clausola sarebbe inutile.
La contestualità della sottoscrizione della clausola di cui all'art.9, oltre che la sua specificità rispetto alle altre oggetto di esame, comporta che debbano ritenersi infondate le tesi prospettate con il secondo ed il terzo motivo di gravame.
2. Fondato è invece il primo motivo di appello, e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano.
Si deve anzitutto rilevare che nel ricorso per decreto ingiuntivo AB aveva affermato di agire in surroga legale e convenzionale, e che si trattava di contratto di garanzia autonoma.
Agendo in surroga del di Pordenone, può avvantaggiarsi di clausole pattuite Parte_1 CP_3 in favore del creditore principale, pur se relative al rito e non al rapporto sostanziale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli effetti della surroga del solvens nella posizione di diritto del creditore originario si estendono tanto ai diritti sostanziali quanto a quelli processuali;
secondo Cass.n.4460/1987 ”qualora il fideiussore, soddisfatto il creditore, agisca in surrogazione nei confronti del debitore, secondo la previsione dell'art. 1949 c. c., il forum contractus ed il forum destinatae solutionis, al fine della competenza per territorio, vanno individuati alla stregua del rapporto obbligatorio principale (e, quindi, in caso di polizza fideiussoria per il cauzionamento di tributi doganali, in base al luogo in cui è insorto e deve essere pagato il debito fiscale), considerato che la suddetta surrogazione configura una successione dal lato attivo nel rapporto medesimo”.
In tema di competenza convenzionale, secondo Cass.9314/2008 “il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria, l'azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario”.
In tema di giurisdizione convenzionale Cass.n. 5246/1994 ha affermato che “con la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno all'assicurato, nell'azione di risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso, si realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, sicché l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile (in essa compresa
l'esistenza, o meno, dei criteri di collegamento di cui all'art. 4 cod. proc. civ.), ovvero succede all'assicurato medesimo nel processo, se già promosso, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ.. Pertanto, in materia di trasporto marittimo internazionale, ove in forza di una clausola contrattuale tra il destinatario ed il vettore, entrambi stranieri, l'azione risarcitoria per perdita della merce sia attribuita alla giurisdizione di un giudice straniero, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano anche nei confronti dell'assicuratore italiano che, surrogandosi all'assicurato - destinatario previamente indennizzato, proponga autonomamente l'indicata azione nei confronti del vettore”. Applicando al caso di specie i principi sopra riportati, deve essere affermata la giurisdizione italiana, non essendo operativa nei confronti dell'Ente garantito la deroga alla giurisdizione italiana contenuta nell'art.9 delle condizioni che regolano il rapporto tra garante e contraente.
Quanto alla competenza per territorio, si deve rilevare che il Tribunale di Pordenone risultava competente sia come luogo dove è sorta l'obbligazione principale, sia quale foro convenzionalmente previsto (art.9 delle condizioni generali e art.6 dell'Allegato 1 alle condizioni di polizza).
3. Deve essere poi disattesa l'eccezione relativa al foro erariale proposta dagli appellanti, e fondata sulla considerazione per cui al non risulta essere stata delegata la funzione CP_3 di agire giudizialmente per il recupero di somme di titolarità della Regione;
ciò comporterebbe la mancanza di legittimazione ad azionare il diritto, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale di Pordenone in favore del foro erariale.
Premesso che la questione prospettata si configurerebbe non come di competenza territoriale ma di individuazione del creditore principale, si osserva che l'assicurazione garantita da ABS Insurance aveva ad oggetto il contributo erogato e gestito dal e la richiesta di escussione della garanzia CP_3 proveniva dal che già aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del Controparte_3 contributo.
L'art.7 della polizza (“Surrogazione”) prevedeva: “Il Garante è surrogato, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidati, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”. L'Ente garantito (beneficiario) è espressamente indicato nel Comune di Pordenone.
L'appellante ha poi invocato la legge n.348/1982, che all'art.1 prevede che in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita anche da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
L'art.2 della L. n. 348/82 che prevede poi che: “Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione”.
Il fondamento della surrogazione della compagnia assicuratrice nei diritti dell'ente pubblico CP_3 di Pordenone deve quindi rinvenirsi nel disposto della polizza (il cui beneficiario è il e nella CP_3 citata disposizione normativa;
si osserva che la polizza è titolata “Polizza per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10.6.1982, n.348”. 4 Affermata per quanto esposto la giurisdizione italiana, devono essere esaminate le eccezioni di merito riproposte dagli appellati, i quali hanno anzitutto eccepito che il debito nei confronti dell'appellante società estera non risultava iscritto nei libri contabili al momento del trasferimento, ai sensi dell'art.2560 c.c..
Al riguardo gli appellati hanno evidenziato che il contributo di euro 80.000 era stato erogato all'impresa individuale in data 17.02.2017, e mentre il conferimento avveniva in Parte_2 data 2 agosto 2017; pertanto non vi sarebbe stato alcun contratto in corso di esecuzione.
Si osserva che non può venire in rilievo il disposto dell'art.2560 c.c. in quanto al momento del conferimento dell'impresa individuale nella società non vi CP_4 Parte_7 era alcun debito da iscrivere nei libri contabili.
Deve trovare invece applicazione il disposto dell'art.2558 c.c., rubricato “successione nei contratti”, per il quale l'acquirente dell'azienda, salvo patto contrario, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.
L'art.2 dell'atto pubblico di conferimento prevede che “la costituenda società subentra alla ditta
in tutte le posizioni giuridiche dipendenti dai contratti stipulati per l'esercizio Parte_2 dell'impresa condotta con l'azienda conferita”, e pertanto anche nella polizza fideiussoria, come espressamente indicato nella determina del 15.11.2018 del Comune di Pordenone, con la quale è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del contributo della ditta e, a seguito Parte_2 del conferimento di azienda, della ditta CP_4
5. Gli appellati hanno poi eccepito che non sarebbe obbligata ad alcun pagamento CP_4 perché la polizza garantiva e non la società evidenziando altresì Parte_2 CP_4 che la garanzia era stata sottoscritta da e non da Parte_2 CP_4
Anche tale eccezione deve ritenersi infondata.
Si deve infatti evidenziare che con precedente determina di data 28.09.2017 il Comune di
Pordenone aveva approvato il subentro della società richiamando espressamente tra CP_4 gli altri l'obbligo di cui all'art. 6 lett.b) della determina del 2912.2025 quanto all'obbligo di prestare garanzia.
Si osserva altresì che la polizza prevedeva all'art.1 delle condizioni generali che il Contraente
( ) accettasse le condizioni contrattuali per sé e per i suoi successori e aventi causa. Parte_2
6. In accoglimento dell'impugnazione e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere per i motivi esposti accertata la giurisdizione del giudice italiano;
l'opposizione deve ritenersi infondata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo nei confronti di
[...]
e di e per essa nei confronti degli eredi , e Pt_2 Parte_5 Controparte_1 Pt_4 [...] nei limiti della rispettiva quota ereditaria. Parte_3
7. Gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, calcolate sulla base del valore della causa, nei valori medi (considerato che vi è stata quanto alla fase istruttoria del presente grado, anche istanza di sospensiva).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , e , così
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 409/2024 del Tribunale di
Pordenone,
- Accerta e dichiara la giuridzione del giudice italiano;
− respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.281/2021 del 6.04.2021 del
Tribunale di Pordenone, che conferma integralmente nei confronti di e di Parte_2
e per essa nei confronti degli eredi , e Parte_5 Controparte_1 Pt_4 Parte_3
nei limiti della rispettiva quota ereditaria;
− condanna gli appellati , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado in euro 4.253,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 5.103,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 246/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 15.07.2024
DA
P.IVA: RO29325582 - Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1
dagli avv.ti Lucia Spinoglio del foro di Trieste giusta procura in allegato all'atto di citazione e
Lorenzo Scofone del foro di Genova giusta procura generale con Apostille a Rogito notaio Dott.ssa
– registro particolare n.38897 del 25.3.2019; Persona_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Controparte_1 C.F._1
Casucci giusta mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
[...]
, (C.F. Parte_2 C.F._2
-APPELLATA CONTUMACE-
, (C.F. ) e , (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Ragogna del foro di Pordenone giusto C.F._4
mandato rilasciato in separato atto;
CP_2
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n. 409/2024, R.G. n.
1327/2021, emessa in data 12/06/2024 e notificata in data 13/06/2024.
Causa iscritta a ruolo il 18.07.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 16.07.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
− in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone
n. 409/2024;
in via principale:
− accerti e dichiari la giurisdizione del Tribunale italiano e la competenza del Tribunale di
Pordenone a pronunciare il decreto ingiuntivo opposto;
− respinga l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo confermando integralmente il decreto stesso nei confronti di e di e per essa nei confronti Parte_2 Parte_5
degli eredi , e nei limiti della rispettiva quota Controparte_1 Pt_4 Parte_3
ereditaria;
− dichiari tenuta e condanni con la miglior formula al pagamento della somma Parte_2
capitale di € 61.924,00, oltre agli interessi legali a far data dalla notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e sino al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
− dichiari tenuto e condanni con la miglior formula al pagamento della somma Controparte_1
di € 30.962,00, pari alla propria quota dell'eredità di , oltre agli interessi Parte_5
legali a far data dal dall'avvenuto pagamento e sino al soddisfo ed oltre alle spese di lite;
− dichiari tenuti e condanni con la miglior formula il e al Parte_4 Parte_3
pagamento della somma di € 15.481,00 ciascuno, pari alla rispettiva quota dell'eredità di
, Parte_5
oltre agli interessi legali a far data dal dall'avvenuto pagamento e sino al soddisfo ed oltre alle spese di lite
− con vittoria di spese e compensi professionali, anche della fase monitoria ed oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Per l'appellato Controparte_1
“Respingersi l'appello confermando la gravata decisione, con difetto di giurisdizione del Giudice
italiano a favore del Giudice rumeno.
Ex art. 346 cpc voglia la Ecc.ma Corte dichiarare, in subordine, respingendo l'appello,
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Pordenone, essendo competente il Tribunale di Trieste,
quale Foro Erariale della P.A., ex art. 9 R.D. 1611/33 e art. 28 cpc. In ulteriore subordine ex art. 346 cpc voglia la Ecc.ma Corte respingere l'appello, essendo la domanda infondata ex art. 2560 cc (non applicandosi al caso di specie l'art. 2558 cc).
Spese del grado rifuse.”
Per gli appellati e : Parte_4 Parte_3
“1) Rigettare l'appello con conferma della decisione per difetto della giurisdizione del Giudice
Italiano a favore del Giudice Rumeno.
2) Dichiarare, in subordine, respingendo l'appello, l'incompetenza per territorio del Tribunale di
Pordenone essendo competente il Tribunale di Trieste quale foro erariale della P.A. ex art. 9 R.D.
1611/1933 e art. 28 c.p.c.
3) In ulteriore subordine rigettare la domanda in quanto infondata ex art. 2560 c.c. (non applicandosi al caso di specie art. 2558 c.c.).
4) Confermare la sentenza impugnata anche con diversa motivazione.
5) Spese rifuse a favore del sottoscritto difensore anticipatario.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per decreto ingiuntivo proposto avanti al Tribunale di Pordenone,
[...] esponeva di avere emesso la polizza fideiussoria n. IH001968 - nell'interesse della Parte_6 ditta individuale ed in favore del – sino alla concorrenza di € Parte_2 Controparte_3
80.000,00 a garanzia dell'eventuale obbligo restitutorio dell'anticipo percepito dalla ditta contraente nell'ambito del contributo ad essa concesso per la realizzazione del progetto “nuova attività di laboratorio di produzione marmellate e vendita prodotti bio e-commerce, da rendicontarsi entro il
31/12/2018.”
L'impresa individuale contraente era stata poi conferita, giusto l'atto costitutivo di società in accomandita semplice, nella costituenda nuova società . Controparte_4
Successivamente il aveva disposto la decadenza dallo status di beneficiario della ditta, CP_3
Parte revocato il contributo concesso e disposto l'escussione della polizza prestata da la CO aveva adempiuto agli impegni assunti con l'emissione della polizza e provveduto al pagamento della somma di € 80.000,00; a seguito di accordo transattivo, poi disatteso, la CO aveva recuperato la somma di € 18.076,00, residuando, pertanto, un credito di € 61.924,00. otteneva dal Tribunale di Pordenone decreto ingiuntivo che Parte_6 ingiungeva a e (quale socio illimitatamente responsabile della Parte_2 Parte_5
il pagamento della somma capitale di euro 61.924,00 maggiorata di interessi e spese. CP_4
Il decreto ingiuntivo veniva opposto in tre diversi giudizi poi riuniti, da e dagli eredi Parte_2 di , , e Parte_5 Controparte_1 Parte_3 Parte_4
Gli opponenti, con i tre atti di citazione, incentravano le ragioni dell'opposizione sul difetto di giurisdizione del Tribunale italiano e, quindi, sull'incompetenza del Tribunale di Pordenone, invocando la clausola contenuta all'art. 9 delle condizioni di polizza che prevedeva la giurisdizione del Giudice rumeno.
Il primo giudice dichiarava il difetto di giurisdizione essendo la controversia devoluta pattiziamente al giudice rumeno. Parte Il giudice osservava anzitutto che aveva dedotto l'autonomia del contratto di garanzia, in Parte contrasto con l'affermazione della stessa secondo cui si sarebbe verificata tout court la surrogazione della garante anche nelle clausole contrattuali previste a favore dell'ente locale beneficiario;
osservava che nelle condizioni di polizza che regolano il rapporto tra garante e Parte contraente ( e ) si faceva esplicito riferimento alla rivalsa del Garante. Parte_2
Parte L'opposta fondava la propria difesa sulla previsione dell'art. 6 all.1 alla polizza assicurativa, sostenendo che il foro esclusivo sarebbe quello del luogo di presentazione della domanda, ossia
Pordenone.
Secondo il giudice tale previsione, limitata ai rapporti tra e CO Controparte_3 assicurativa, non era in conflitto con quanto previsto dall'art. 9 delle condizioni di polizza, che invece disciplinava i rapporti tra contraente e compagnia assicurativa, prevedendo che “in caso di controversia fra il Garante ed il Contraente il foro competente è esclusivamente quello della residenza del Garante Via Scoala Floreasca no 24 Sector 1011644 Bucarest (Romania)”.
Il primo giudice evidenziava che ai sensi dell'art. 4 l. n. 218 del 31 maggio 1995 la giurisdizione italiana può essere convenzionalmente derogata a favore di un giudice straniero -o arbitro estero- se la deroga è provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili;
osservava che nel caso di specie tale deroga non solo era provata per iscritto, ma era stata sottoscritta dalla contraente come Pt_2 clausola vessatoria ex artt. 1341 e 1342 c.c..
Tra le tre clausole relative alla giurisdizione previste dalla polizza non vi sarebbe secondo la sentenza impugnata incompatibilità, in quanto esse opererebbero su due piani diversi: la prima (art.9) riguarda le condizioni che regolano il rapporto tra garante AB e contraente e prevede la giurisdizione rumena;
le altre due (art.9 delle condizioni generali e art.6 dell'allegato 1 alla polizza) riguardano qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'ente garantito oppure controversie che riguardino un contratto autonomo di garanzia. Nel caso di specie, il Giudice individuava esclusivamente una controversia tra garante e contraente e riteneva pertanto sussistente la giurisdizione rumena.
Avverso la sentenza proponeva appello con tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamentava che erroneamente il primo giudice avesse escluso l'applicabilità della surrogazione del garante nella posizione di diritto originariamente vantata dal evidenziava che l'art. 7 delle condizioni generali, approvato dalla contraente, Controparte_3
Parte prevedeva espressamente la surrogazione ed avrebbe esercitato tanto l'azione di regresso che quella di surroga nella posizione di diritto originariamente vantata dal Controparte_3
La CO che ha reso la prestazione in favore del creditore principale avrebbe quindi diritto a surrogarsi nella posizione originariamente vantata dall'Ente e quindi anche nel foro individuato ai fini dell'esercizio dell'azione del nei confronti del debitore principale;
opererebbero, in ogni CP_3 caso gli artt. 1903 n.3 e 1949 c.c..
Rilevava inoltre l'appellante che la garanzia fideiussoria prestata da AB rientrava tra le garanzie di cui all'art. 1 lettera c) della L. n. 348/82 che prevede che, in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore di un ente pubblico, essa può essere costituita in uno dei modi indicati, tra cui la polizza assicurativa.
Richiamava l'art. 2 di detta legge prevede che: “Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava l'erronea interpretazione operata dalla sentenza impugnata circa il significato letterale dell'art.6 dell'allegato 1 di Polizza, la cui operatività non sarebbe limitata ai rapporti tra garante e beneficiario ma si estenderebbe a tutte le controversie insorte tra le parti del rapporto trilatero.
Con il terzo motivo di gravame la sentenza di primo grado veniva censurata per avere erroneamente ritenuto insussistente un contrasto tra l'art.6 dell'Allegato 1 di polizza e l'art.9 delle condizioni generali di polizza. sosteneva infatti che l'art.6 avesse effetto derogatorio e prevalesse Parte_1 sulla disposizione delle condizioni generali, ed anzi che l'intero allegato 1 di polizza prevalesse sulle condizioni generali del contratto fideiussorio.
Affermava, inoltre, l'appellante che in ogni caso il contrasto tra le due disposizioni dovrebbe essere risolto in senso più favorevole ai debitori, con l'affermazione della competenza del Tribunale di
Pordenone; poiché peraltro il Tribunale di Pordenone coincideva con il foro di residenza delle ingiunte e (e per essa gli eredi), la disposizione di cui all'art. 6 dell'allegato 1 Parte_2 Parte_5 costituirebbe pacificamente una previsione più favorevole per le debitrici. L'appellante riproponeva poi nel merito le proprie difese in relazione alle eccezioni svolte dalle parti opposte in primo grado.
Gli eredi di avevano infatti sostenuto l'assenza di responsabilità solidale della Parte_5
e per essa della ex socia illimitatamente responsabile poiché il debito CP_4 Parte_5 non risultava dai libri contabili della conferente ditta individuale.
Secondo al contrario dovrebbe trovare applicazione non l'art.2560 c.c. ma l'art. 2558 Parte_1
c.c. rubricato “successione nei contratti”, il quale sancisce che l'acquirente dell'azienda, salvo patto contrario, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio della azienda stessa che non abbiano carattere personale.
L'appellante rilevava inoltre che nell'atto pubblico di conferimento si era stabilito che la costituita società subentrava alla ditta in tutte le posizioni giuridiche dipendenti dai contratti Parte_2 stipulati per l'esercizio dell'impresa condotta con l'azienda conferita. Evidenziava che alla data in cui era avvenuto il conferimento d'azienda il rapporto in esame non era ancora sfociato in un debito ma piuttosto costituiva un negozio giuridico principale, rappresentato dal contributo concesso dal
CP_3
Anche la seconda eccezione di merito svolta in primo grado, secondo cui la polizza per cui è causa garantiva e non si scontrava secondo l'appellante con la presentazione Parte_2 CP_4 da parte della società subentrata in data 12 settembre 2017 di istanza di subentro alla ditta Parte_2 nel rapporto principale garantito.
[...]
Gli appellati e si costituivano in questo grado con distinte comparse Parte_4 Controparte_1 di costituzione rilevando quanto alla giurisdizione che le clausole erano state sottoscritte nella stessa data e che non può dirsi che l'ultima clausola sia clausola “aggiunta al modulo o formulario” e sostituisca la prima.
Inoltre secondo gli appellati sia la clausola di cui all'art. 9 delle condizioni generali, sia quella di cui all'art. 6 allegato 1 alla polizza costituirebbero clausole vessatorie, nulle per mancanza di doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. (nullità che può essere rilevata di ufficio).
Infine secondo gli appellati non vi sarebbe alcuna incompatibilità fra le tre clausole, perché queste opererebbero su piani diversi: l'art. 9 per le sole controversie tra garante e contraente, e l'art. 6 per ogni ipotesi che coinvolga l'ente erogante in controversie tra garante e garantito (ente beneficiario della polizza) e /o contraente ). Pt_2
In subordine gli appellati ribadivano l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Pordenone in favore del foro erariale della P.A. Tribunale di Trieste, presso il quale si trova l'Avvocatura dello Stato, eccezione rilevabile d'ufficio; rilevavano che al non risulta essere CP_3 stata delegata la funzione di agire giudizialmente per il recupero di somme di titolarità della Regione, e che dunque avrebbe dovuto surrogarsi non nel diritto del ma nel diritto Parte_6 CP_3 dell'amministrazione regionale e nel foro erariale di Trieste.
Con riguardo alla responsabilità solidale, gli appellati evidenziavano che il conferimento d'azienda determina la responsabilità solidale del conferitario, ma a condizione che il debito risulti dai libri contabili ex art 2560 c.c..
Il contributo di euro 80.000,00 era stato erogato all'impresa individuale in data 17 Parte_2 febbraio 2017, mentre il conferimento era di data successiva - 2 agosto 2017; in quel momento non vi era alcun contratto in corso di esecuzione, data l'integrale corresponsione del contributo.
La qualificazione della garanzia come contratto autonomo rafforzerebbe ulteriormente la difesa di e quali eredi della socia accomandataria di e peraltro la garanzia Parte_4 Pt_3 CP_4 era stata sottoscritta da e non da Parte_2 CP_4
non si costituiva in questo grado di appello e veniva dichiarata contumace. Parte_2
Con ordinanza di data 11.12.2024 l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado veniva respinta.
***
1. Vengono preliminarmente esaminati i motivi 2 e 3, con i quali vengono proposte interpretazioni delle clausole di polizza che devono essere disattese.
2. Si richiamano anzitutto le clausole contrattuali invocate dalle parti a fondamento delle rispettive tesi.
L'art. 9 delle “condizioni che regolano il rapporto tra garante e contraente” prevede che “in caso di controversia fra il Garante ed il Contraente il foro competente è esclusivamente quello della residenza del Garante Via Scoala Floreasca no 24 Sector 1011644 Bucarest (Romania)”.
L'art.9 delle condizioni generali prevede che “le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti dell'Ente garantito, il Foro competente è quello ove ha la sede
l'Ente garantito medesimo”.
L'art. 6 dell'allegato 1 alla polizza stabilisce che “per ogni eventuale controversia è competente esclusivamente il Foro della provincia di presentazione della domanda”.
La clausola dell'art.9 che prevede la giurisdizione rumena è specificamente volta a regolare le controversie tra garante e contraente ed è stata sottoscritta contestualmente all'allegato; essa deve quindi prevalere in linea generale nei rapporti tra garante e contraente sulla previsione dell'art.6 dell'allegato 1, poiché diversamente opinando la clausola sarebbe inutile.
La contestualità della sottoscrizione della clausola di cui all'art.9, oltre che la sua specificità rispetto alle altre oggetto di esame, comporta che debbano ritenersi infondate le tesi prospettate con il secondo ed il terzo motivo di gravame.
2. Fondato è invece il primo motivo di appello, e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano.
Si deve anzitutto rilevare che nel ricorso per decreto ingiuntivo AB aveva affermato di agire in surroga legale e convenzionale, e che si trattava di contratto di garanzia autonoma.
Agendo in surroga del di Pordenone, può avvantaggiarsi di clausole pattuite Parte_1 CP_3 in favore del creditore principale, pur se relative al rito e non al rapporto sostanziale.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli effetti della surroga del solvens nella posizione di diritto del creditore originario si estendono tanto ai diritti sostanziali quanto a quelli processuali;
secondo Cass.n.4460/1987 ”qualora il fideiussore, soddisfatto il creditore, agisca in surrogazione nei confronti del debitore, secondo la previsione dell'art. 1949 c. c., il forum contractus ed il forum destinatae solutionis, al fine della competenza per territorio, vanno individuati alla stregua del rapporto obbligatorio principale (e, quindi, in caso di polizza fideiussoria per il cauzionamento di tributi doganali, in base al luogo in cui è insorto e deve essere pagato il debito fiscale), considerato che la suddetta surrogazione configura una successione dal lato attivo nel rapporto medesimo”.
In tema di competenza convenzionale, secondo Cass.9314/2008 “il creditore che agisce in surroga in luogo del proprio debitore, ai sensi dell'art. 2900 cod. civ., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo. Pertanto, ove si tratti di diritto di fonte contrattuale, ed il debitore surrogato abbia pattuito con la controparte una deroga alla competenza per territorio dell'autorità giudiziaria, l'azione surrogatoria dovrà essere proposta dinanzi a tale foro convenzionale, anche nelle ipotesi di litisconsorzio necessario”.
In tema di giurisdizione convenzionale Cass.n. 5246/1994 ha affermato che “con la surrogazione dell'assicuratore che ha risarcito il danno all'assicurato, nell'azione di risarcimento nei confronti del responsabile del danno stesso, si realizza una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito, sicché l'assicuratore subentra nella stessa posizione sostanziale e processuale in cui si sarebbe trovato l'assicurato se avesse agito direttamente verso il responsabile (in essa compresa
l'esistenza, o meno, dei criteri di collegamento di cui all'art. 4 cod. proc. civ.), ovvero succede all'assicurato medesimo nel processo, se già promosso, a norma dell'art. 111 cod. proc. civ.. Pertanto, in materia di trasporto marittimo internazionale, ove in forza di una clausola contrattuale tra il destinatario ed il vettore, entrambi stranieri, l'azione risarcitoria per perdita della merce sia attribuita alla giurisdizione di un giudice straniero, sussiste il difetto di giurisdizione del giudice italiano anche nei confronti dell'assicuratore italiano che, surrogandosi all'assicurato - destinatario previamente indennizzato, proponga autonomamente l'indicata azione nei confronti del vettore”. Applicando al caso di specie i principi sopra riportati, deve essere affermata la giurisdizione italiana, non essendo operativa nei confronti dell'Ente garantito la deroga alla giurisdizione italiana contenuta nell'art.9 delle condizioni che regolano il rapporto tra garante e contraente.
Quanto alla competenza per territorio, si deve rilevare che il Tribunale di Pordenone risultava competente sia come luogo dove è sorta l'obbligazione principale, sia quale foro convenzionalmente previsto (art.9 delle condizioni generali e art.6 dell'Allegato 1 alle condizioni di polizza).
3. Deve essere poi disattesa l'eccezione relativa al foro erariale proposta dagli appellanti, e fondata sulla considerazione per cui al non risulta essere stata delegata la funzione CP_3 di agire giudizialmente per il recupero di somme di titolarità della Regione;
ciò comporterebbe la mancanza di legittimazione ad azionare il diritto, il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale di Pordenone in favore del foro erariale.
Premesso che la questione prospettata si configurerebbe non come di competenza territoriale ma di individuazione del creditore principale, si osserva che l'assicurazione garantita da ABS Insurance aveva ad oggetto il contributo erogato e gestito dal e la richiesta di escussione della garanzia CP_3 proveniva dal che già aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del Controparte_3 contributo.
L'art.7 della polizza (“Surrogazione”) prevedeva: “Il Garante è surrogato, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidati, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo”. L'Ente garantito (beneficiario) è espressamente indicato nel Comune di Pordenone.
L'appellante ha poi invocato la legge n.348/1982, che all'art.1 prevede che in tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro ente pubblico, questa può essere costituita anche da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
L'art.2 della L. n. 348/82 che prevede poi che: “Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione”.
Il fondamento della surrogazione della compagnia assicuratrice nei diritti dell'ente pubblico CP_3 di Pordenone deve quindi rinvenirsi nel disposto della polizza (il cui beneficiario è il e nella CP_3 citata disposizione normativa;
si osserva che la polizza è titolata “Polizza per cauzione a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10.6.1982, n.348”. 4 Affermata per quanto esposto la giurisdizione italiana, devono essere esaminate le eccezioni di merito riproposte dagli appellati, i quali hanno anzitutto eccepito che il debito nei confronti dell'appellante società estera non risultava iscritto nei libri contabili al momento del trasferimento, ai sensi dell'art.2560 c.c..
Al riguardo gli appellati hanno evidenziato che il contributo di euro 80.000 era stato erogato all'impresa individuale in data 17.02.2017, e mentre il conferimento avveniva in Parte_2 data 2 agosto 2017; pertanto non vi sarebbe stato alcun contratto in corso di esecuzione.
Si osserva che non può venire in rilievo il disposto dell'art.2560 c.c. in quanto al momento del conferimento dell'impresa individuale nella società non vi CP_4 Parte_7 era alcun debito da iscrivere nei libri contabili.
Deve trovare invece applicazione il disposto dell'art.2558 c.c., rubricato “successione nei contratti”, per il quale l'acquirente dell'azienda, salvo patto contrario, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda che non abbiano carattere personale.
L'art.2 dell'atto pubblico di conferimento prevede che “la costituenda società subentra alla ditta
in tutte le posizioni giuridiche dipendenti dai contratti stipulati per l'esercizio Parte_2 dell'impresa condotta con l'azienda conferita”, e pertanto anche nella polizza fideiussoria, come espressamente indicato nella determina del 15.11.2018 del Comune di Pordenone, con la quale è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del contributo della ditta e, a seguito Parte_2 del conferimento di azienda, della ditta CP_4
5. Gli appellati hanno poi eccepito che non sarebbe obbligata ad alcun pagamento CP_4 perché la polizza garantiva e non la società evidenziando altresì Parte_2 CP_4 che la garanzia era stata sottoscritta da e non da Parte_2 CP_4
Anche tale eccezione deve ritenersi infondata.
Si deve infatti evidenziare che con precedente determina di data 28.09.2017 il Comune di
Pordenone aveva approvato il subentro della società richiamando espressamente tra CP_4 gli altri l'obbligo di cui all'art. 6 lett.b) della determina del 2912.2025 quanto all'obbligo di prestare garanzia.
Si osserva altresì che la polizza prevedeva all'art.1 delle condizioni generali che il Contraente
( ) accettasse le condizioni contrattuali per sé e per i suoi successori e aventi causa. Parte_2
6. In accoglimento dell'impugnazione e in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere per i motivi esposti accertata la giurisdizione del giudice italiano;
l'opposizione deve ritenersi infondata, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo nei confronti di
[...]
e di e per essa nei confronti degli eredi , e Pt_2 Parte_5 Controparte_1 Pt_4 [...] nei limiti della rispettiva quota ereditaria. Parte_3
7. Gli appellati devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante per entrambi i gradi di giudizio, calcolate sulla base del valore della causa, nei valori medi (considerato che vi è stata quanto alla fase istruttoria del presente grado, anche istanza di sospensiva).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , e , così
[...] Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n. 409/2024 del Tribunale di
Pordenone,
- Accerta e dichiara la giuridzione del giudice italiano;
− respinge l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.281/2021 del 6.04.2021 del
Tribunale di Pordenone, che conferma integralmente nei confronti di e di Parte_2
e per essa nei confronti degli eredi , e Parte_5 Controparte_1 Pt_4 Parte_3
nei limiti della rispettiva quota ereditaria;
− condanna gli appellati , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
in solido al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi in favore dell'appellante, che liquida per il primo grado in euro 4.253,00 per compensi, oltre IVA CNA e spese generali, e per il secondo grado in euro 5.103,00 per compensi oltre IVA CNA e spese generali.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 16.07.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli