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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 04720249007962111000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi deotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 04720249007962111000 per complessivi € 29.245,31, e le sottese cartelle di pagamento emesse per tributi di diversa natura e annualità.
La parte eccepisce l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, l'inesistenza dei crediti azionati, l'intervenuta prescrizione sia dei crediti che degli interessi e sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha controdedotto su tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto dalla parte ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in considerazione di pregresse notifiche degli atti presupposti e di impugnazioni già proposte sulle medesime cartelle e già decise nel merito.
Il processo è stato discusso all'udienza del 26.01.2026 in presenza del difensore di parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premettendo che, come osservato anche dall'Agenzia convenuta, su una serie di cartelle impugnate vi sarebbe stato comunque difetto di giurisdizione aventi esse ad oggetto credito di natura non tributaria e la cui competenza sarebbe stata demandata al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e, in parte, al Giudice di Pace (si tratta in particolare della cartella 04720060032277192000, avente ad oggetto crediti
INPS e contributi IVS;
della cartella 04720110006783375000, avente ad oggetto crediti INPS e Modello
DM10; della cartella 04720110034862507000, contenente crediti INAIL;
della cartella 04720120039584963000, relativa anch'essa a crediti INAIL;
ed infine della cartella 04720130018620423000, contenente crediti del
Comune di Broccostella e sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada), per tutte le restanti cartelle il ricorso è invece in via generale inammissibile.
L'Agenzia convenuta ha dimostrato, producendo documentazione che lo attesta inequivocabilmente, che esse furono già oggetto di precedenti impugnazioni da parte del d'Ricorrente_1.
In particolare, risulta essere stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 04720189002205420000 (n.
911/2018 RG) alla quale erano sottese tutte le odierne cartelle aventi ad oggett cerditi di competenza di questa Corte ad eccezione della numero 04720150014443166000. Ebbene, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio al termine del giudizio di appello instaurato dall'Agenzia Riscossione, ha accolto il gravame affermando che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e non erano prescritte.
E' poi seguita un'ulteriore impugnazione da parte del D'Ricorrente_1: quella della intimazione di pagamento n.04720229003555662000, notificata il 31.01.2023, comprendente ancora una volta le medesime cartelle ed in più anche la nr. 04720150014443166000. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e le pretese sono anche in questo caso passate in giudicato e divenute definitive.
Appare evidente, dunque, che l'odierno ricorso non costituisce altro che l'ennesima riproposizione di eccezioni già solevate nei suddetti giudizi e già tutte disattese e oramai ampiamente cristallizzate. E' fatto pacifico che le cartelle furono tutte notificate alla parte e che pertanto oggi nessuna doglianza può essere sollevata sull'esistenza o meno del credito in quanto inammissibile.
Né è maturata alcuna prescrizione proprio perché le plurime intimazioni di pagamento notificate al contribuente hanno certamente interrotto i relativi termini di estinzione.
Per questi motivi
il ricorso è inammissibile e il D'Ricorrente_1 non può che essere condannato alla rifusione delle spese di lite che vanno liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Frosinone lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1164/2024 depositato il 23/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 04720249007962111000 ALTRI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 44/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti: Il difensore di parte ricorrente insiste sui motivi deotti in atti depositati.
La Corte si riserva di decidere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Nominativo_1 ha impugnato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 04720249007962111000 per complessivi € 29.245,31, e le sottese cartelle di pagamento emesse per tributi di diversa natura e annualità.
La parte eccepisce l'omessa notifica di tutti gli atti presupposti, l'inesistenza dei crediti azionati, l'intervenuta prescrizione sia dei crediti che degli interessi e sanzioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale ha controdedotto su tutto quanto ex adverso dedotto e sostenuto dalla parte ed ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in considerazione di pregresse notifiche degli atti presupposti e di impugnazioni già proposte sulle medesime cartelle e già decise nel merito.
Il processo è stato discusso all'udienza del 26.01.2026 in presenza del difensore di parte ricorrente che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premettendo che, come osservato anche dall'Agenzia convenuta, su una serie di cartelle impugnate vi sarebbe stato comunque difetto di giurisdizione aventi esse ad oggetto credito di natura non tributaria e la cui competenza sarebbe stata demandata al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e, in parte, al Giudice di Pace (si tratta in particolare della cartella 04720060032277192000, avente ad oggetto crediti
INPS e contributi IVS;
della cartella 04720110006783375000, avente ad oggetto crediti INPS e Modello
DM10; della cartella 04720110034862507000, contenente crediti INAIL;
della cartella 04720120039584963000, relativa anch'essa a crediti INAIL;
ed infine della cartella 04720130018620423000, contenente crediti del
Comune di Broccostella e sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada), per tutte le restanti cartelle il ricorso è invece in via generale inammissibile.
L'Agenzia convenuta ha dimostrato, producendo documentazione che lo attesta inequivocabilmente, che esse furono già oggetto di precedenti impugnazioni da parte del d'Ricorrente_1.
In particolare, risulta essere stata impugnata l'intimazione di pagamento n. 04720189002205420000 (n.
911/2018 RG) alla quale erano sottese tutte le odierne cartelle aventi ad oggett cerditi di competenza di questa Corte ad eccezione della numero 04720150014443166000. Ebbene, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio al termine del giudizio di appello instaurato dall'Agenzia Riscossione, ha accolto il gravame affermando che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate e non erano prescritte.
E' poi seguita un'ulteriore impugnazione da parte del D'Ricorrente_1: quella della intimazione di pagamento n.04720229003555662000, notificata il 31.01.2023, comprendente ancora una volta le medesime cartelle ed in più anche la nr. 04720150014443166000. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e le pretese sono anche in questo caso passate in giudicato e divenute definitive.
Appare evidente, dunque, che l'odierno ricorso non costituisce altro che l'ennesima riproposizione di eccezioni già solevate nei suddetti giudizi e già tutte disattese e oramai ampiamente cristallizzate. E' fatto pacifico che le cartelle furono tutte notificate alla parte e che pertanto oggi nessuna doglianza può essere sollevata sull'esistenza o meno del credito in quanto inammissibile.
Né è maturata alcuna prescrizione proprio perché le plurime intimazioni di pagamento notificate al contribuente hanno certamente interrotto i relativi termini di estinzione.
Per questi motivi
il ricorso è inammissibile e il D'Ricorrente_1 non può che essere condannato alla rifusione delle spese di lite che vanno liquidate in € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione che si liquidano in euro 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Frosinone lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V. Presidente dott. Carlo Zannini