Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026REG.PROV.COLL.
N. 00494/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 494 del 2024, proposto dal Comune di Piedimonte Etneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. Lucio Concetto Fresta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LA Di BA e EP ER Di BA, rappresentati e difesi dall’Avv. Nunzio Manciagli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AN DO e AR OR DO, rappresentati e difesi dall’Avv. Marcella Buscaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NA OR e MA TE, rappresentati e difesi dall’Avv. OR Cassaniti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FrateLI OR S.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 892/2024 del T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. seconda, pubblicata in data 6 marzo 2024, resa nell’ambito del procedimento n. 502/2023 R.G. nella parte in cui ha accolto il ricorso per motivi aggiunti.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla signora LA Di BA il 22 aprile 2024 avverso la sentenza n. 892/2024 nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso principale per carenza di interesse.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di LA Di BA e di EP ER Di BA e di AN DO e di AR OR DO e di NA OR e di MA TE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 la Consigliera LA La NG e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
1. I signori LA Di BA e EP ER Di BA in primo grado hanno proposto il ricorso introduttivo per l’annullamento della CILA del 13 gennaio 2023 e della concessione edilizia in sanatoria n. 62 del 10 novembre 1989 rilasciata dal Comune di Piedimonte Etneo a NA OR, MA TE e alla società F.LI OR S.r.l. rispettivamente proprietari e comodataria dell’immobile confinante con il loro fabbricato; mentre con motivi aggiunti hanno chiesto la declaratoria dell’illegittimità del silenzio sull'istanza di annullamento in autotutela dagli stessi presentata in data 3 maggio 2023 in relazione alla medesima concessione edilizia.
2. Il T.a.r. con la sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo e ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, ordinando al Comune intimato di provvedere espressamente sull’istanza degli interessati in data 3 maggio 2023 nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
3. Il Comune di Piedimonte Etneo ha appellato la sentenza in epigrafe limitatamente a quest’ultima statuizione.
4. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
I) « Erroneità (sotto un primo profilo) della sentenza nella parte in cui ha statuito l’obbligo di provvedere da parte del comune sull’istanza di annullamento in autotutela ».
Secondo l’Ente appellante il T.a.r. avrebbe errato nel non dichiarare l’inammissibilità anche del ricorso per motivi aggiunti per difetto di interesse dei ricorrenti e nell’aver invece ritenuto sussistente l’obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di annullamento in autotutela della concessione edilizia del 1989, prescindendo da ogni valutazione sul merito e ciò perché non ogni istanza di autotutela genera un obbligo di provvedere, specie quando l’istante difetti di un interesse qualificato.
La sentenza così come ha accertato che i ricorrenti non avessero interesse a impugnare il titolo edilizio, essendo la mera vicinitas insufficiente a dimostrare uno specifico pregiudizio, per la medesima ragione avrebbe dovuto ritenere il difetto di interesse anche in merito all’istanza di annullamento in autotutela del medesimo titolo edilizio.
II) « Erroneità (sotto un secondo profilo) della sentenza nella parte in cui ha statuito l’obbligo di provvedere da parte del comune sull’istanza di annullamento in autotutela ».
Si sostiene l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti sul silenzio formatosi a seguito della presentazione dell’istanza di annullamento in autotutela in quanto l’Ente non aveva alcun obbligo di provvedere stante che l’istanza dei ricorrenti era da intendersi come una mera sollecitazione.
Secondo consolidata giurisprudenza, l’autotutela amministrativa è potere discrezionale e officioso, sicché l’istanza del privato ha natura meramente sollecitatoria e non consente l’esperibilità del rito avverso il silenzio, salvo eventuali specifiche ipotesi di autotutela doverosa. Tale principio è valido anche in materia edilizia, dove è escluso un dovere dell’Amministrazione di riesaminare titoli ormai inoppugnabili, poiché un obbligo generalizzato di riesame comprometterebbe le esigenze di certezza e stabilità dei rapporti giuridici.
Tali ipotesi ricorrono, ai sensi dell’art. 21- nonies l. 241/1990, solo in presenza di false rappresentazioni o dichiarazioni mendaci, accertate anche penalmente, che nel caso in esame non sono state accertate dal giudice di primo grado.
III) « Erroneità della sentenza nella parte in cui ha compensato le spese del giudizio ».
4. Si sono costituiti gli appellati ricorrenti in primo grado, previa notifica, in data 22 aprile 2024, della loro comparsa di costituzione con appello incidentale alle controparti, depositata in segreteria in pari data, contestando la fondatezza dell’appello proposto e proponendo appello incidentale avverso la sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il proprio ricorso introduttivo individuando in capo ai ricorrenti un mero interesse di fatto al ricorso.
I germani Di BA LA e EP ER sostengono la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul pregiudizio subito a causa della trascrizione nei registri immobiliari di un vincolo a parcheggio sul loro terreno e sull’omesso obbligo dell’amministrazione di vigilanza edilizia.
Gli stessi ritengono di aver dimostrato nel corso del giudizio di primo grado a mezzo prove fotografiche e perizia tecnica l’abusività e la difformità dalla C.I.L.A delle opere realizzate dalla società F.LI OR che hanno comportato modifiche ai prospetti esterni che necessitavano di permesso di costruire e dell’autorizzazione della Soprintendenza e del Genio civile e che, quindi, il Comune non abbia esercitato il dovere di vigilanza impostogli dal disposto dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001.
Il TAR erroneamente avrebbe escluso l’interesse dei ricorrenti basandosi sulla mera vicinitas , senza valutare i seguenti pregiudizi loro arrecati: privazione della volumetria urbanistica del cortile; vincolo pregiudizievole a parcheggio trascritto; casotto abusivo a ridosso del confine; apertura tra laboratorio vicino e cortile di proprietà.
I RM Di BA, inoltre, specificano come la non veritiera prospettazione da parte dei controinteressati in primo grado delle circostanze in fatto e in diritto poste a fondamento dell’atto illegittimo a loro favorevole non consenta di configurare in capo agli stessi una posizione di affidamento legittimo con la conseguenza che la concessione edilizia in sanatoria possa essere annullata anche ben oltre il termine di cui all’art. 21 nonies l. 241/1990 semplicemente richiamando in motivazione la violazione della normativa urbanistica.
5. Anche i signori DO AN e DO AR OR si sono costituiti sostenendo la fondatezza dell’atto di appello proposto dal Comune e avversando l’appello incidentale dei ricorrenti in primo grado e in particolare chiedendo il riesame della eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso di primo grado promosso avverso la C.E. in sanatoria n. 62/1989, eccezione rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del T.a.r.
6. I signori OR NA e TE MA hanno sostenuto la fondatezza dell’appello principale proposto dal Comune e hanno ribadito la carenza di interesse dei ricorrenti in primo grado sia alla proposizione del ricorso introduttivo sia a quello per motivi aggiunti. Quest’ultimi hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello incidentale per il divieto dei nova in appello, atteso che nel precedente grado del giudizio gli appellanti incidentali non hanno mai esplicitato in cosa consistesse il pregiudizio concreto subito e che, comunque, le motivazioni addotte a riprova del loro interesse ad agire non evidenzierebbero l’interesse di cui i frateLI Di BA sarebbero portatori.
7. Le parti hanno depositato le memorie ai sensi dell’art. 73 c.p.a. con le quali hanno insistito nelle rispettive domande e difese. Il Comune in particolare ha riproposto l'eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso originario, precedentemente assorbita dal TAR.
La causa all’udienza pubblica del 26 marzo 2026 è stata trattenuta in decisione.
DI
8. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale proposto dai frateLI Di BA.
Il Collegio ritiene che il ricorso principale proposto in primo grado dai frateLI Di BA per l’annullamento della Concessione Edilizia in sanatoria n. 62 del 1989, rilasciata dal Comune appellante, fosse irricevibile per tardività e tale tardività (non esaminata dal giudice di primo grado e rimasta assorbita nella declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse) fa sì che in questa sede sia dichiarata l’inammissibilità dell’appello incidentale.
I ricorrenti in primo grado hanno impugnato la concessione n. 62 del 1989 dopo ben 33 anni dal suo rilascio, sostenendo di aver avuto contezza dei fatti (e delle presunte "false rappresentazioni" dei signori DO) soltanto nel 2023, allorquando in occasione dei lavori di ristrutturazione avviati dalla controinteressata F.LI OR S.r.l. previa presentazione di apposita CILA, hanno richiesto l’accesso agli atti scoprendo che per la sopraelevazione del primo piano era stata sfruttata la volumetria del cortile di loro proprietà.
Nel caso di specie la Concessione edilizia n. 62 del 1989 è un titolo autorizzativo in sanatoria che legittima (come si evince dalla relazione illustrativa allegata) « la modifica del prospetto, la sopraedificazione del piano primo e la trasformazione interna del piano terra … » per cui ritiene il Collegio che sia impossibile che i proprietari finitimi non si siano accorti della costruzione dell'edificio nel 1989 (quando il fabbricato veniva materialmente eretto), ma ne siano venuti a conoscenza solo nel 2023 in occasione di semplici lavori di ristrutturazione a prospetti e balconi.
La conoscenza di opere abusive del vicino scatta dal momento in cui l'abuso è percepibile facendo partire il termine per impugnare il titolo abilitativo. Nel caso in esame la sopraelevazione era già visibile, come anche ne era chiaro il relativo impatto, già nel 1989 allorquando il Comune rilasciò la C.E. in sanatoria n. 62/1989.
I proprietari confinati di allora ( danti causa dei frateLI Di BA) pur in presenza della realizzazione in sopraelevazione di un primo piano non hanno ritenuto di opporsi alla realizzazione dei detti lavori lasciando cristaLIzzare il titolo abilitativo con la conseguenza che oggi i loro figli, in qualità di eredi, non possono tardivamente impugnarlo adducendo di aver conosciuto le presunte anomalie alla base del titolo solo in occasione dei lavori di ristrutturazione eseguiti dai vicini dopo circa trent’anni.
Gli attuali proprietari aventi causa subentrano nella posizione giuridica del loro dante causa , il quale non ha contestato il titolo edilizio nei termini di legge, comportando la stabilizzazione degli effetti dell'atto, per cui si ritiene che i frateLI Di BA non potessero legittimamente impugnare il remoto titolo edilizio dal momento che il precedente proprietario aveva prestato acquiescenza alle opere realizzate dal vicino.
9. L’appello principale merita invece di essere accolto.
9.1. Il Tar, come detto, con la sentenza appellata ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo proposto avverso la concessione edilizia in sanatoria rilasciata dal Comune ai signori DO, ritenendo necessario per l’esame nel merito non soltanto la legittimazione dei ricorrenti scaturente dalla vicinitas , ma anche l’enunciazione del pregiudizio concreto subito dagli stessi a dimostrazione dell’interesse al ricorso.
Su quest’ultimo punto il T.a.r. ha espressamente ritenuto che i Di BA non avessero fornito « allegazioni puntuali e dettagliate, né prove adeguate » in ordine al loro concreto interesse specificando che l'interesse al ricorso non potesse rinvenirsi nella presunta perdita della "potenzialità edificatoria" dell'area cortilizia perché qualora in futuro i Di BA intendessero utilizzare la relativa volumetria per edificare, l’Amministrazione « non potrà certamente opporre loro che la cubatura è già stata assentita in favore dei proprietari di altro immobile ».
Il Comune appellante correttamente ritiene che detto ragionamento esplicitato dal Tar con riferimento al ricorso principale per l’annullamento della concessione edilizia del 1989 sia ugualmente valido mutatis mutandis anche per il ricorso per motivi aggiunti proposto per l’annullamento del silenzio serbato dall’amministrazione avverso l’istanza di annullamento in autotutela del medesimo titolo edilizio.
Il Collegio ritiene che se (come ritenuto dal T.a.r.) i frateLI Di BA non avessero interesse alla proposizione del ricorso principale per l’annullamento della C.E. in sanatoria n. 62/1989 non avendo esplicitato l’utilità concreta e attuale loro derivategli dall'eventuale accoglimento del ricorso, parimenti gli stessi non avrebbero avuto interesse a proporre il ricorso per motivi aggiunti, ovvero, di pretendere che la P.A. rispondesse all’istanza di autotutela proposta per l’annullamento del medesimo titolo.
È condivisibile quanto sostenuto in sentenza dal Tar che la legittimazione dei ricorrenti scaturente dalla vicinitas , pur essendo una condizione necessaria, da sola non sia sufficiente dovendo gli stessi avere anche uno specifico interesse a ricorrere.
L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 dicembre 2021, n. 22, ha chiarito che la dimostrazione della sussistenza della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere, entrambi necessari per la proposizione della domanda giudiziale a pena di inammissibilità, non discende automaticamente dal rapporto di vicinitas ; tale criterio, quale elemento di individuazione della legittimazione, non vale da solo a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato.
Nel caso in esame l’istanza di autotutela presentata dai ricorrenti in primo grado mirava a ottenere dal Comune di Piedimonte Etneo ciò che gli stessi non erano riusciti a ottenere in via giudiziale: la rimozione della concessione edilizia in sanatoria n. 62/1989.
Se manca per i ricorrenti un interesse qualificato a veder rimosso quel titolo in sede giurisdizionale, tale carenza si riflette inevitabilmente su ogni azione successiva volta al medesimo scopo.
Il Tar, riconoscendo in capo ai ricorrenti l’interesse a impugnare il silenzio dopo averlo negato per il titolo edilizio, è caduto in una contraddizione logica; invero l’inammissibilità del ricorso principale ha determinato anche l’inammissibilità derivata dei motivi aggiunti, poiché l’interesse sotteso è rimasto lo stesso che il giudice ha già dichiarato inesistente o insufficiente.
Ciò senza considerare che, alla luce della ritenuta irricevibilità del ricorso proposto in primo grado, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento si atteggerebbe come un tentativo dei ricorrenti per riaprire i termini di impugnazione di un atto ormai inattaccabile.
Pertanto, l’appello sul punto merita di essere accolto e per l’effetto va dichiarata l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado per carenza di interesse ad agire.
9.2. In ogni caso, pur a voler prescindere dalla suddetta inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti promosso avverso il silenzio serbato dal Comune appellante sull’istanza di annullamento in autotutela della C.E. n. 62/1989, va ribadito che l’annullamento d’ufficio (art. 21- nonies legge n. 241/1990) è un potere che la PA esercita per la cura dell'interesse pubblico e non per soddisfare l'interesse del privato.
Presupposto per il silenzio inadempimento avversabile ex art. 31 c.p.a. è la sussistenza di un obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere in forma espressa a fronte dell'istanza del privato.
Di tal ché la richiesta di revisione in autotutela di un provvedimento amministrativo non ingenera alcun obbligo, né di provvedere e neanche di rispondere, essendo la potestà di autotutela discrezionale e non coercibile.
In pratica, non è configurabile un obbligo della P.A. di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti sfavorevoli precedentemente emanati, e ciò per la natura ampiamente discrezionale – soprattutto nell’ an – del potere di autotutela e per il fatto che, rispetto all’esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente.
Questo principio trova non solo conferma testuale nella lettera dell’art. 21 nonies della l. n. 241/1990, che prefigura l'iniziativa di annullamento dell’atto in termini di mera “possibilità”, ma si spiega anche alla luce delle esigenze di certezza delle situazioni giuridiche e della correlata regola di inoppugnabilità dei provvedimenti amministrativi non tempestivamente contestati (Cons. Stato, sez. V, 24 settembre 2019, n. 6420).
Inoltre, nel caso in esame non ricorre la fattispecie dell’autotutela doverosa, non sussistendo le ipotesi di falsa rappresentazione che al ricorrere delle condizioni di legge potrebbero eventualmente legittimarla.
I ricorrenti Di BA sostengono che i controinteressati abbiano usato in malafede una vecchia planimetria del 1939 per mostrare falsamente il cortile unito (graffato) alla loro particella, ma detto elaborato era del tutto conforme alla scheda catastale originale del 1939 (che graffava il cortile all'edificio) redatta dal dott. Torchia, originario proprietario dell'intero stabile e dante causa da cui gli stessi Di BA hanno ereditato.
Per cui l’attribuzione del cortile a quella particella era opera dell’originario "padre di famiglia", realizzata in tempi non sospetti, e non una falsificazione dei dati catastali operata dai signori DO.
Inoltre quest’ultimi non sembra si siano mai dichiarati proprietari del cortile controverso, ma soltanto proprietari di un fabbricato a pianterreno.
10. L’appello principale pertanto va accolto e le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando accoglie l'appello principale, come in epigrafe proposto, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado; dichiara irricevibile l’appello incidentale proposto dai signori Di BA LA e Di BA EP ER.
Condanna in solido LA Di BA e EP ER Di BA, ricorrenti in primo grado, alle spese del doppio grado, che liquida in euro 3.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, in favore del Comune appellante; nonché in ulteriori euro 3.000,00, oltre spese generali e accessori come per legge, in favore degli originari controinteressati, in solido dal lato attivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RM de RA, Presidente
Michele Pizzi, Consigliere
MA Francesca Rocchetti, Consigliere
LA La NG, Consigliere, Estensore
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| LA La NG | RM de RA |
IL SEGRETARIO