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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/06/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5676/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5676/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Guja
Brustia che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...]ù) il Controparte_1 C.F._2
12.6.1994 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maurizio Pizzi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e residente con la madre a Milano in Via Sansovino n. 9, in persona del Curatore Speciale Avv.
[...]
che la rappresenta e difende in virtù del provvedimento di nomina del 27.09.2023, Controparte_3 presso il cui Studio elettivamente domicilia
INTERVENUTA
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni di seguito integralmente trascritte.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'affidamento superesclusivo della minore alla madre che Persona_1 eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 cc. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della minore;
- Confermare la delega all'Ente affidatario individuato nei Servizi Sociali del Comune di residenza della minore di regolamentare i rapporti tra la minore e il padre in modalità protetta e osservata o comunque secondo la modalità ritenuta più tutelante per la minore dagli operatori incaricati, con facoltà di sospendere le visite in caso di pregiudizio per la minore;
- Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare anche allargato e confermare la delega degli stessi di disporre tutti i supporti di carattere psicologico e/o psicoterapeutico a favore della minore, nonché, ove ve ne siano i presupposti, la prosecuzione dei percorsi di supporto individuale e genitoriale a favore delle parti;
- Condannare il signor a versare alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 200,00 dovuta dall'instaurazione del presente procedimento alla data del 10 marzo 2023;
- Condannare il signor a versare la somma mensile di Euro 200,00 dalla Controparte_1 data del 10 marzo 2023 fino alla conclusione del percorso detentivo e, a far data dal mese successivo alla sua scarcerazione, la somma mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore;
- Condannare il signor a contribuire al mantenimento della minore nella Controparte_1 misura del oltre al 50% delle spese extra assegno come previste dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano, città di residenza della minore;
- Dichiarare il diritto della signora di chiedere in proprio nome e per conto in via esclusiva Parte_1 la corresponsione dell'assegno unico a favore della minore in considerazione del collocamento esclusivo della stessa presso di sé e della mancata partecipazione economica paterna alle esigenze ordinarie e straordinarie della figlia.
O, in subordine, quanto ai doveri economici paterni nei confronti della minore:
- Disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della minore versando alla signora la somma mensile omnicomprensiva di Euro 500,00; Parte_1
- Con condanna alle spese di lite a carico del resistente”.
Per il resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
In via principale, nel merito
- Pronunciare la separazione personale tra i signori e sussistendone i presupposti CP_1 Parte_1 previsti dalla Legge.
pagina 2 di 11 - Rigettare la domanda di affidamento super esclusivo proposta dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto in mancanza dei presupposti che ne giustificano l'applicazione e per l'effetto confermare l'affidamento della minore all'Ente locale del Comune di residenza della Controparte_2 stessa con collocamento esclusivo della minore presso la abitazione e la residenza materna;
- Stabilire che l'Ente locale del Comune di residenza provveda a disciplinare e a regolamentare il rapporto padre/figlia, disciplinando il diritto di visita del padre e le relative modalità al fine di stabilire gli incontri anche secondo la modalità protetta o comunque più tutelante per la minore;
- Disporre che il signor versi in favore della signora la somma Controparte_1 Parte_1 di € 100,00 a titolo di mantenimento della figlia minore , da versarsi entro il giorno 15 Controparte_2 di ogni mese sino al momento in cui lo stesso non reperisca una idonea e stabile soluzione lavorativa tale da permettere al resistente il versamento di una somma maggiore e comunque non superiore ad €
250,00 alla signora per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie così come stabilite dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Monza adito non dovesse disporre in via definitiva l'affido della minore all'Ente locale, si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito confermi medio tempore l'affidamento della minore all'Ente locale ed affidi allo stesso Ente il potere di Controparte_2 regolamentare i rapporti tra padre e figlia nonché il diritto di visita in capo al signor – anche CP_1 in spazio neutro con modalità protetta.
In Via istruttoria
Stante l'attuale stato detentivo del signor ad oggi ristretto presso la Casa Circondariale di CP_1 Monza con fine pena previsto per l'anno 2031 si chiede alla S.V. Ill.ma Voler confermare l'incarico già assegnato ai Servizi Sociali del Comune di Milano di regolamentare e proseguire gli incontri padre-figlia, sempre in Spazio Neutro, anche presso la Casa Circondariale di Monza la quale, come da contatti intercorsi con lo scrivente procuratore, ha già confermato la possibilità di svolgere incontri in Spazio Neutro sia in presenza che da remoto purché tali incontri avvengano alla presenza del personale educativo dei Servizi Sociali affidatari della minore, come da comunicazione del 13.01.2025 che si chiede all'On.Le Tribunale voler ammettere alla prova documentale di cui si è avuta ricezione solo successivamente allo scadere dei termini ex art. 183 comma VI cpc.
In ogni caso
Con vittoria delle spese, diritti e onorari oltre oneri come per Legge con il favore della distrazione al procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Per il curatore speciale:
“Disporre l'affido esclusivo della minore alla madre;
Controparte_2
- confermare il collocamento abitativo della minore e la residenza anagrafica presso la madre;
- confermare gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della minore, di regolamentare i rapporti padre-figlia, ove ritenuti non pregiudizievoli per Controparte_2
e ove richiesti dal Sig. in regime di spazio neutro e con modalità protette ed osservate;
CP_2
pagina 3 di 11 - demandare ai Servizi Sociali la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare anche allargato e disporre, in caso di necessità, una presa in carico psicologica e/o psicoterapeutica per
[...]
e l'attivazione di un intervento educativo domiciliare in favore della stessa;
CP_2
- disporre che i Servizi provvedano ad una rivalutazione logopedica della minore a distanza di un anno, tramite;
Pt_2
- affidare ai Servizi Sociali territorialmente competenti la prosecuzione e/o l'inizio di un percorso di supporto nei confronti di entrambi i genitori, finalizzato a rafforzare le loro competenze genitoriali;
- inviare il Sig. appena cesserà il proprio stato di detenzione, presso i Parte_3 competenti Servizi Specialistici (NOA e SERT) per verificare l'astensione dall'uso di alcool e sostanze, acquisendo aggiornamenti sul percorso intrapreso;
- disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti abbiano a segnalare tempestivamente e senza indugio pericoli di grave pregiudizio per la minore alla Procura Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o al Tribunale Ordinario, competente per il merito;
- ammonire con una sanzione pecuniaria, che si lascia al Giudice di determinare, il genitore che viola le prescrizioni o non collabora ai progetti indicati per il benessere della figlia;
- si rimette alla valutazione del Tribunale circa la misura del concorso paterno al mantenimento della minore ma chiede che l'A.U. per la figlia venga corrisposto dall'INPS integralmente alla madre;
- col favore di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione forfettaria e accessori di legge da porsi a carico solidale dei genitori, attesa l'attuale residenza della minore in un nucleo familiare di cui fanno parte soggetti maggiorenni, non in conflitto di interesse”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è meritevole di accoglimento e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a Monza il Parte_1 Controparte_1
10.11.2018 optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata (30.9.2019); Controparte_2
- con ricorso depositato in data 6.7.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione a fronte della impossibilità di proseguire la convivenza con il coniuge;
esponeva che le parti, ancor prima della celebrazione del matrimonio, avevano concordato di trasferirsi presso l'abitazione dei genitori del resistente al fine di contenere le spese ed accantonare risparmi in vista di una nuova sistemazione abitativa;
tuttavia, a causa di abitudini familiari non condivisibili come l'abuso di sostanze alcoliche, i coniugi si trasferivano nel mese di agosto 2019 presso altro immobile condotto in locazione, scelta rafforzata dalla gravidanza della ricorrente;
il rapporto coniugale peggiorava progressivamente, soprattutto nel periodo della nota pandemia da Covid, in quanto non svolgeva alcuna attività CP_1 CP_1 lavorativa, abusava in modo rilevante di sostanze alcoliche assumendo comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie che decideva, pertanto, di rientrare presso pagina 4 di 11 l'abitazione dei propri genitori. In data 30.4.2020 interveniva il Tribunale per i Minorenni di Milano che disponeva, con decreto provvisorio, l'affidamento all'Ente della minore, l'allontanamento del padre dalla casa familiare oltre all'attivazione di una serie di interventi a carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Infine, evidenziava che il resistente contribuiva saltuariamente al mantenimento della figlia versando un importo di euro duecento mentre nulla corrispondeva a titolo di spese straordinarie, rassegnava le proprie conclusioni anche in punto economico a causa della precarietà della propria attività lavorativa;
- con memoria depositata in data 14.9.2023, si costituiva il quale Controparte_1 evidenziava che la causa della separazione era da attribuirsi alle incomprensioni caratteriali delle parti divenute nel tempo insanabili, di essere ristretto presso la Casa Circondariale di
Monza a causa di alcune condanne penali per reati contro il patrimonio;
esponeva, altresì, che il
Tribunale per i Minorenni di Milano aveva limitato la potestà genitoriale di entrambi i genitori
(e non di uno solo) rifiutando pertanto la ricostruzione avversa secondo cui l'intervento giurisdizionale si sarebbe ispirato esclusivamente ai comportamenti ex adverso qualificati come aggressivi e violenti del resistente;
dichiarava di avere formalmente impugnato presso il
Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di immigrazione - il provvedimento di diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Monza e di avere ottenuto nelle more una sospensione provvisoria della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, confermava il decreto provvisorio emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Milano, incaricava l'Ente affidatario di avviare un percorso neuro- psicomotorio individuale in favore della minore, disponeva la trasmissione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali, poneva a carico del padre l'importo di € 200 sino al mese di dicembre 2022 ed € 100 da gennaio 2023 sino alla ripresa di un'attività lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- all'udienza del 27.9.2023, il G.I. nominava l'Avv. quale curatore Controparte_3 speciale della minore, assegnava termine ai Servizi Sociali del Comune di Milano per la trasmissione di una relazione aggiornata “indicando ogni elemento utile all'affidamento, al collocamento, alle facoltà di visita del padre e agli interventi in favore del nucleo familiare”, disponeva la trasmissione da parte del di Monza di una relazione in merito al percorso Pt_4
“interno” del resistente segnalando l'eventuale presenza di spazi interni alla struttura detentiva idonei a consentire visite adeguatamente protette con la figlia e la eventuale possibilità per il resistente di riprendere l'attività lavorativa extra-muraria;
- con memoria depositata in data 5.2.2024, si costituiva il curatore speciale Avv. Controparte_3 nell'interesse della minore esponeva di avere appreso dai Servizi
[...] Controparte_2
Sociali territorialmente competenti che, a seguito della scarcerazione del resistente, vi era stato soltanto un primo incontro in spazio neutro tra la minore ed il padre a causa di un nuovo ordine restrittivo presso la Casa Circondariale di Monza, confermava la presenza costante della madre nella quotidianità della minore resa possibile anche attraverso “una rete familiare molto solida
pagina 5 di 11 che la supporta sia nella gestione quotidiana (…), che economicamente”, rilevava la inopportunità di programmare incontri presso la struttura detentiva a causa della tenera età di e rassegnava le proprie conclusioni;
Controparte_2
- con ordinanza emessa in data 19.3.2024, il G.I. disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dell'ente affidatario, assegnava ai Servizi Sociali del Comune di Milano ulteriore termine per la trasmissione di una relazione aggiornata ed ordinava alle parti di integrare la propria documentazione reddituale;
ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio previa indicazione dei termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010).
Nel caso di specie, le parti concordano in merito al collocamento della minore presso l'abitazione materna ma non sul regime di affidamento.
pagina 6 di 11 La ricorrente chiede l'affidamento esclusivo cd. rafforzato, il resistente insiste per l'affidamento all'Ente mentre il curatore speciale chiede disporsi l'affidamento esclusivo a favore della madre.
Il Tribunale, nel corso del procedimento, ha ritenuto opportuno confermare il contenuto del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 30.4.2022 ed ha costantemente incaricato i Servizi Sociali del Comune di Milano di trasmettere una relazione aggiornata in merito ai diversi percorsi loro delegati con indicazione di ogni elemento utile ai fini dell'affidamento e del collocamento.
In data 22.1.2025 è pervenuta la suddetta relazione da cui è emerso che “(…) la Signora è una giovane donna forte e determinata, capace di assumersi le responsabilità Parte_1 derivanti dal suo essere madre;
è una mamma presente e attenta nella cura, nella gestione e nell'educazione di sua figlia. In questi anni la signora ha saputo accudire in autonomia e amorevolmente fin dal primo giorno di vita, nonostante le fatiche derivanti dall'essere CP_2 un genitore prevalentemente solo, a causa della presenza altalenante del sig. Madre e CP_1 figlia sono fortemente legate l'una all'altra, ma altrettanto prezioso è l'attaccamento di CP_2 ai nonni materni e allo zio, che negli anni sono diventati un punto di riferimento solido per la bambina (…) si ritiene opportuno sostenere la madre nella sua richiesta di affido esclusivo della figlia”.
L'impegno genitoriale della ricorrente volto a tutelare la minore in un periodo estremamente delicato sia per l'età della figlia sia per la situazione familiare indubbiamente difficile da gestire in considerazione dello stato detentivo paterno (fine pena previsto per l'anno 2031) trova riscontro positivo nella relazione formalizzata dall' presso ASST Fatebenefratelli Pt_2
Sacco, aggiornata al 22.1.2025 laddove, in occasione della “osservazione di gioco del 26.9.2024”, si legge testualmente che “(…) entra da sola nella stanza con le CP_2 esaminatrici, senza criticità legate alla separazione dalla madre. Si presenta come una bambina sorridente e curata nell'aspetto”; inoltre, a seguito del colloquio con la scuola avvenuto in data 18.10.2024, gli operatori evidenziano che “(…) viene descritta come CP_2 una bambina che si approccia con timidezza alle persone, in particolare quelle non conosciute, ma successivamente è in grado di stabilire rapporti di fiducia e quindi condividere i propri pensieri e vissuti con modalità in linea con l'età. Disponibile e desiderosa di relazionarsi con altri bambini. Il gioco, individuale o in relazione, è adeguato. Ha raggiunto le autonomie previste per il livello di sviluppo”.
Alla luce delle risultanze istruttorie sussistono i presupposti per esprimere, allo stato, un giudizio di prognosi favorevole nei confronti della figura materna ai fini di un diverso regime di affidamento.
Il Collegio, avuto riguardo all'interesse prevalente e prioritario della minore, valutate le istanze formulate dalle parti, preso atto del contenuto delle relazioni in atti, considerato il lungo periodo detentivo del resistente, affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con CP_2 collocamento presso di lei anche ai fini anagrafici. Al fine di evitare che lo stato detentivo del padre impedisca il concreto esercizio della potestà genitoriale, dà facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e pagina 7 di 11 residenza, di richiedere il rilascio e/o rinnovo dei documenti personali e di identità della minore validi anche ai fini dell'espatrio.
Lo stato detentivo di non consente di predisporre un calendario di Controparte_1 incontri padre-figlia; tuttavia, è parere di questo Collegio che non debba essere interrotto il rapporto paterno anche alla luce di quanto evidenziato dai Servizi Sociali: “(…) a seguito della scarcerazione del papà sig. nel mese di gennaio 2024 si è provveduto a riprogrammare CP_1 gli incontri in Spazio Neutro, calerizzando un incontro al mese (…) il sig. nel corso di CP_1 quest'anno si è sempre presentato agli incontri in modo puntuale e costante, riuscendo a instaurare con la figlia una buona relazione, rapportandosi alla stessa in maniera giocosa e affettuosa. Allo stesso tempo, in diverse occasioni il sig. ha manifestato la volontà di CP_1 partecipare ai momenti di vita importanti per (festa di compleanno, saggio di danza) CP_2 mettendosi in contatto con il Servizio scrivente per chiedere il consenso. In queste occasioni di incontro, al di fuori di Spazio Neutro, il papà ha mantenuto un comportamento adeguato e ha rispettato gli accordi presi con il Servizio. Relativamente al rapporto tra i due genitori, non si segnalano elementi di conflitto in quanto la comunicazione tra i due è stata limitata Pa esclusivamente allo scambio di qualche messaggio (…) si chiede a questa una revoca degli incarichi, mantenendo al Servizio Scrivente il solo mandato di regolamentare gli incontri padre
-figlia in Spazio Neutro, una volta cessato, o eventualmente durante, lo stato di detenzione del sig. ” CP_1
Il padre è stato nuovamente incarcerato nel mese di dicembre 2024 per violazione di prescrizioni penali alla quale si è aggiunta una precedente condanna, per cui il fine pena è previsto nel 2031 (relazione aggiornata al 22.1.2025).
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore di regolamentare gli incontri padre-figlia inizialmente attraverso videochiamate con cadenza settimanale e, soltanto a seguito di una valutazione positiva delle stesse, potranno essere prevedere incontri in spazio neutro anche presso l'attuale struttura detentiva in presenza del personale educativo dei Servizi Sociali (come da dichiarazione di disponibilità depositata da parte resistente e proveniente dalla Casa
Circondariale di Monza con specifica e-mail del 13.1.2025 a firma della Dott.ssa ), con le Pt_6 modalità temporali ritenute opportune salvaguardando prioritariamente l'equilibrio psicoemotivo della minore;
Dispone, inoltre, la prosecuzione del percorso neuropsicomotorio individuale in favore della minore al fine di regolare il comportamento della bambina e gli aspetti emotivo-relazionali come indicato da nella relazione del gennaio 2025 suggerendo “alla madre di inserire Pt_2
all'interno di piccoli gruppi psico-educativi per supportare le sue iniziative socio- CP_2 relazionali”;
- relativamente al contributo per il mantenimento, sussiste nel caso di specie l'obbligo dei genitori di concorrere alle diverse esigenze della minore;
il relativo importo deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali della figlia, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno delle risorse economiche di entrambi i genitori.
ha dichiarato nell'anno 2023 i seguenti redditi: Parte_1
pagina 8 di 11 un reddito mensile netto di € 1.232,06 ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (CU 2024 “Pasticceria Miglia” – per 320 giorni lavorativi); un reddito complessivo di € 1.482,80 (CU 2024 “National Cleanness” – per trentasei giorni lavorativi) ed € 711.08 (CU 2024 “Istituto Nazionale” – per trenta giorni lavorativi).
Attualmente lavora presso “Soluzioni ” con contratto a tempo Parte_7 determinato con decorrenza dal 1.10.2024 (non è stata indicata la scadenza contrattuale).
Ha depositato diverse buste paga con le seguenti retribuzioni nette: € 492,82 (maggio 2024); 1.279,01 (Luglio 2024); € 1.352,41 (agosto 2024); € 1.641,98 (settembre 2024); € 1.018 (dicembre 2024).
Chiede porsi a carico del resistente l'importo di € 200 mensili con decorrenza dal 10.3.2023 sino alla cessazione dello stato detentivo e successivamente € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha depositato CU 2023 (riferimento anno 2022) da cui risulta un Controparte_1 reddito annuo complessivo di € 5.640,95 e diverse buste paga relative al periodo gennaio - novembre 2024 da cui risulta un'attività lavorativa part - time con le seguenti retribuzioni al netto delle trattenute e degli oneri tributari: € 377 (gennaio), € 379 (febbraio), € 391 (marzo), € 330 (aprile), € 121 (maggio), € 311 (giugno), € 1.502,18 (luglio), € 562 (agosto), € 94 (settembre), € 106 (ottobre), € 661 (novembre).
Ha altresì depositato la seguente documentazione: due versamenti per il mantenimento della minore di € 100 ciascuno relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024.
Attualmente è detenuto, nella memoria di replica allega di aver reperito di recente un' attività lavorativa all'interno del carcere.
Si dichiara disponibile a versare € 100 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (€ 250 in caso di reperimento di un'attività lavorativa stabile).
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, tenuto conto dell'attuale stato detentivo, pone a carico del resistente l'importo di € 100 mensili con decorrenza dal mese di aprile 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano essendovi concorde istanza delle parti per l'applicazione di detto protocollo. Vista la disponibilità manifestata da resistente, dispone che tale contributo venga aumentato ad euro 250 mensili quando avrà reperito un'attività lavorativa stabile.
Dispone inoltre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente in forza dell'affido esclusivo;
- deve essere rigettata la richiesta formulata dal curatore speciale finalizzata ad ammonire le parti con una sanzione pecuniaria nel caso in cui un genitore “violi le prescrizioni o non collabori ai progetti indicati per il benessere della figlia”. Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per anticipare una misura sanzionatoria tipicamente prevista dal legislatore in caso di avvenute inadempienze o violazioni: la modifica del regime di affidamento, il contenuto delle relazioni in atti e l'interesse del padre ad incontrare la figlia così come evidenziato dai Servizi Sociali consentono di esprimere un giudizio di prognosi favorevole in merito all'osservanza da parte dei genitori di eventuali progetti nell'interesse della minore;
pagina 9 di 11 - la natura e l'esito del giudizio consentono di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] CP_1 CP_1
a Monza il 10.11.2018;
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. affida la figlia minore (30.9.2019) in via esclusiva alla madre con Controparte_2 collocamento presso di lei anche ai fini anagrafici, con facoltà per la stessa di assumere le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e residenza, di richiedere il rilascio e/o rinnovo dei documenti personali e di identità della minore validi anche ai fini dell'espatrio;
IV. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore
(attualmente Milano) di regolamentare gli incontri padre-figlia inizialmente attraverso videochiamate con cadenza settimanale e, soltanto a seguito di una valutazione positiva delle stesse, presso l'attuale struttura detentiva (Casa Circondariale di Monza) in spazio neutro ed in presenza del personale educativo dei Servizi Sociali con le modalità temporali ritenute opportune salvaguardando prioritariamente l'equilibrio psicoemotivo della minore;
V. dispone la prosecuzione presso del percorso neuro-psicomotorio individuale in Pt_2 favore della minore al fine di regolare il comportamento della bambina e Controparte_2 gli aspetti emotivo-relazionali con inserimento all'interno di piccoli gruppi psico-educativi per supportare le sue iniziative socio-relazionali e con rivalutazione logopedica;
VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di € 100 da corrispondere a Controparte_2
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con Parte_1 decorrenza dal mese di aprile 2025 per dodici mensilità all'anno oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano;
VII. dispone che il contributo a carico del padre al mantenimento della figlia sia aumentato ad euro 250 mensili quando reperirà un'attività lavorativa stabile;
VIII. dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente;
IX. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 10 di 11 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente Estensore
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5676/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Guja
Brustia che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...]ù) il Controparte_1 C.F._2
12.6.1994 e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Maurizio Pizzi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_2 C.F._3
e residente con la madre a Milano in Via Sansovino n. 9, in persona del Curatore Speciale Avv.
[...]
che la rappresenta e difende in virtù del provvedimento di nomina del 27.09.2023, Controparte_3 presso il cui Studio elettivamente domicilia
INTERVENUTA
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni di seguito integralmente trascritte.
Per la ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così disporre:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi;
- Disporre l'affidamento superesclusivo della minore alla madre che Persona_1 eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 cc. la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni
(ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della minore;
- Confermare la delega all'Ente affidatario individuato nei Servizi Sociali del Comune di residenza della minore di regolamentare i rapporti tra la minore e il padre in modalità protetta e osservata o comunque secondo la modalità ritenuta più tutelante per la minore dagli operatori incaricati, con facoltà di sospendere le visite in caso di pregiudizio per la minore;
- Demandare ai Servizi Sociali territorialmente competenti di mantenere il monitoraggio del nucleo familiare anche allargato e confermare la delega degli stessi di disporre tutti i supporti di carattere psicologico e/o psicoterapeutico a favore della minore, nonché, ove ve ne siano i presupposti, la prosecuzione dei percorsi di supporto individuale e genitoriale a favore delle parti;
- Condannare il signor a versare alla signora a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo ordinario al mantenimento della figlia la somma mensile di Euro 200,00 dovuta dall'instaurazione del presente procedimento alla data del 10 marzo 2023;
- Condannare il signor a versare la somma mensile di Euro 200,00 dalla Controparte_1 data del 10 marzo 2023 fino alla conclusione del percorso detentivo e, a far data dal mese successivo alla sua scarcerazione, la somma mensile di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario della minore;
- Condannare il signor a contribuire al mantenimento della minore nella Controparte_1 misura del oltre al 50% delle spese extra assegno come previste dal Protocollo in uso presso il
Tribunale di Milano, città di residenza della minore;
- Dichiarare il diritto della signora di chiedere in proprio nome e per conto in via esclusiva Parte_1 la corresponsione dell'assegno unico a favore della minore in considerazione del collocamento esclusivo della stessa presso di sé e della mancata partecipazione economica paterna alle esigenze ordinarie e straordinarie della figlia.
O, in subordine, quanto ai doveri economici paterni nei confronti della minore:
- Disporre l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della minore versando alla signora la somma mensile omnicomprensiva di Euro 500,00; Parte_1
- Con condanna alle spese di lite a carico del resistente”.
Per il resistente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare
In via principale, nel merito
- Pronunciare la separazione personale tra i signori e sussistendone i presupposti CP_1 Parte_1 previsti dalla Legge.
pagina 2 di 11 - Rigettare la domanda di affidamento super esclusivo proposta dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto in mancanza dei presupposti che ne giustificano l'applicazione e per l'effetto confermare l'affidamento della minore all'Ente locale del Comune di residenza della Controparte_2 stessa con collocamento esclusivo della minore presso la abitazione e la residenza materna;
- Stabilire che l'Ente locale del Comune di residenza provveda a disciplinare e a regolamentare il rapporto padre/figlia, disciplinando il diritto di visita del padre e le relative modalità al fine di stabilire gli incontri anche secondo la modalità protetta o comunque più tutelante per la minore;
- Disporre che il signor versi in favore della signora la somma Controparte_1 Parte_1 di € 100,00 a titolo di mantenimento della figlia minore , da versarsi entro il giorno 15 Controparte_2 di ogni mese sino al momento in cui lo stesso non reperisca una idonea e stabile soluzione lavorativa tale da permettere al resistente il versamento di una somma maggiore e comunque non superiore ad €
250,00 alla signora per il mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie così come stabilite dal Protocollo vigente presso il Tribunale di Milano.
In via subordinata nella denegata ipotesi in cui il Tribunale di Monza adito non dovesse disporre in via definitiva l'affido della minore all'Ente locale, si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito confermi medio tempore l'affidamento della minore all'Ente locale ed affidi allo stesso Ente il potere di Controparte_2 regolamentare i rapporti tra padre e figlia nonché il diritto di visita in capo al signor – anche CP_1 in spazio neutro con modalità protetta.
In Via istruttoria
Stante l'attuale stato detentivo del signor ad oggi ristretto presso la Casa Circondariale di CP_1 Monza con fine pena previsto per l'anno 2031 si chiede alla S.V. Ill.ma Voler confermare l'incarico già assegnato ai Servizi Sociali del Comune di Milano di regolamentare e proseguire gli incontri padre-figlia, sempre in Spazio Neutro, anche presso la Casa Circondariale di Monza la quale, come da contatti intercorsi con lo scrivente procuratore, ha già confermato la possibilità di svolgere incontri in Spazio Neutro sia in presenza che da remoto purché tali incontri avvengano alla presenza del personale educativo dei Servizi Sociali affidatari della minore, come da comunicazione del 13.01.2025 che si chiede all'On.Le Tribunale voler ammettere alla prova documentale di cui si è avuta ricezione solo successivamente allo scadere dei termini ex art. 183 comma VI cpc.
In ogni caso
Con vittoria delle spese, diritti e onorari oltre oneri come per Legge con il favore della distrazione al procuratore che se ne dichiara anticipatario”.
Per il curatore speciale:
“Disporre l'affido esclusivo della minore alla madre;
Controparte_2
- confermare il collocamento abitativo della minore e la residenza anagrafica presso la madre;
- confermare gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali territorialmente competenti in ragione della minore, di regolamentare i rapporti padre-figlia, ove ritenuti non pregiudizievoli per Controparte_2
e ove richiesti dal Sig. in regime di spazio neutro e con modalità protette ed osservate;
CP_2
pagina 3 di 11 - demandare ai Servizi Sociali la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare anche allargato e disporre, in caso di necessità, una presa in carico psicologica e/o psicoterapeutica per
[...]
e l'attivazione di un intervento educativo domiciliare in favore della stessa;
CP_2
- disporre che i Servizi provvedano ad una rivalutazione logopedica della minore a distanza di un anno, tramite;
Pt_2
- affidare ai Servizi Sociali territorialmente competenti la prosecuzione e/o l'inizio di un percorso di supporto nei confronti di entrambi i genitori, finalizzato a rafforzare le loro competenze genitoriali;
- inviare il Sig. appena cesserà il proprio stato di detenzione, presso i Parte_3 competenti Servizi Specialistici (NOA e SERT) per verificare l'astensione dall'uso di alcool e sostanze, acquisendo aggiornamenti sul percorso intrapreso;
- disporre che i Servizi Sociali territorialmente competenti abbiano a segnalare tempestivamente e senza indugio pericoli di grave pregiudizio per la minore alla Procura Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni o al Tribunale Ordinario, competente per il merito;
- ammonire con una sanzione pecuniaria, che si lascia al Giudice di determinare, il genitore che viola le prescrizioni o non collabora ai progetti indicati per il benessere della figlia;
- si rimette alla valutazione del Tribunale circa la misura del concorso paterno al mantenimento della minore ma chiede che l'A.U. per la figlia venga corrisposto dall'INPS integralmente alla madre;
- col favore di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione forfettaria e accessori di legge da porsi a carico solidale dei genitori, attesa l'attuale residenza della minore in un nucleo familiare di cui fanno parte soggetti maggiorenni, non in conflitto di interesse”.
Motivi della decisione
La domanda di separazione è meritevole di accoglimento e può essere accolta nei limiti di seguito indicati.
Premesso che:
- e hanno contratto matrimonio a Monza il Parte_1 Controparte_1
10.11.2018 optando per il regime della separazione dei beni;
- dalla loro unione è nata (30.9.2019); Controparte_2
- con ricorso depositato in data 6.7.2022, chiedeva pronunciarsi la Parte_1 separazione a fronte della impossibilità di proseguire la convivenza con il coniuge;
esponeva che le parti, ancor prima della celebrazione del matrimonio, avevano concordato di trasferirsi presso l'abitazione dei genitori del resistente al fine di contenere le spese ed accantonare risparmi in vista di una nuova sistemazione abitativa;
tuttavia, a causa di abitudini familiari non condivisibili come l'abuso di sostanze alcoliche, i coniugi si trasferivano nel mese di agosto 2019 presso altro immobile condotto in locazione, scelta rafforzata dalla gravidanza della ricorrente;
il rapporto coniugale peggiorava progressivamente, soprattutto nel periodo della nota pandemia da Covid, in quanto non svolgeva alcuna attività CP_1 CP_1 lavorativa, abusava in modo rilevante di sostanze alcoliche assumendo comportamenti aggressivi e violenti nei confronti della moglie che decideva, pertanto, di rientrare presso pagina 4 di 11 l'abitazione dei propri genitori. In data 30.4.2020 interveniva il Tribunale per i Minorenni di Milano che disponeva, con decreto provvisorio, l'affidamento all'Ente della minore, l'allontanamento del padre dalla casa familiare oltre all'attivazione di una serie di interventi a carico dei Servizi Sociali territorialmente competenti.
Infine, evidenziava che il resistente contribuiva saltuariamente al mantenimento della figlia versando un importo di euro duecento mentre nulla corrispondeva a titolo di spese straordinarie, rassegnava le proprie conclusioni anche in punto economico a causa della precarietà della propria attività lavorativa;
- con memoria depositata in data 14.9.2023, si costituiva il quale Controparte_1 evidenziava che la causa della separazione era da attribuirsi alle incomprensioni caratteriali delle parti divenute nel tempo insanabili, di essere ristretto presso la Casa Circondariale di
Monza a causa di alcune condanne penali per reati contro il patrimonio;
esponeva, altresì, che il
Tribunale per i Minorenni di Milano aveva limitato la potestà genitoriale di entrambi i genitori
(e non di uno solo) rifiutando pertanto la ricostruzione avversa secondo cui l'intervento giurisdizionale si sarebbe ispirato esclusivamente ai comportamenti ex adverso qualificati come aggressivi e violenti del resistente;
dichiarava di avere formalmente impugnato presso il
Tribunale di Milano - Sezione Specializzata in materia di immigrazione - il provvedimento di diniego della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Monza e di avere ottenuto nelle more una sospensione provvisoria della efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
rassegnava, infine, le proprie conclusioni;
- all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f. Dott. Arcellaschi autorizzava i coniugi a vivere separati con obbligo del mutuo rispetto, confermava il decreto provvisorio emesso dal
Tribunale per i Minorenni di Milano, incaricava l'Ente affidatario di avviare un percorso neuro- psicomotorio individuale in favore della minore, disponeva la trasmissione di una relazione aggiornata da parte dei Servizi Sociali, poneva a carico del padre l'importo di € 200 sino al mese di dicembre 2022 ed € 100 da gennaio 2023 sino alla ripresa di un'attività lavorativa, oltre al 50% delle spese straordinarie;
infine, aggiornava l'udienza avanti a sé quale G.I. ed assegnava alle parti i termini di rito per gli ulteriori adempimenti processuali;
- all'udienza del 27.9.2023, il G.I. nominava l'Avv. quale curatore Controparte_3 speciale della minore, assegnava termine ai Servizi Sociali del Comune di Milano per la trasmissione di una relazione aggiornata “indicando ogni elemento utile all'affidamento, al collocamento, alle facoltà di visita del padre e agli interventi in favore del nucleo familiare”, disponeva la trasmissione da parte del di Monza di una relazione in merito al percorso Pt_4
“interno” del resistente segnalando l'eventuale presenza di spazi interni alla struttura detentiva idonei a consentire visite adeguatamente protette con la figlia e la eventuale possibilità per il resistente di riprendere l'attività lavorativa extra-muraria;
- con memoria depositata in data 5.2.2024, si costituiva il curatore speciale Avv. Controparte_3 nell'interesse della minore esponeva di avere appreso dai Servizi
[...] Controparte_2
Sociali territorialmente competenti che, a seguito della scarcerazione del resistente, vi era stato soltanto un primo incontro in spazio neutro tra la minore ed il padre a causa di un nuovo ordine restrittivo presso la Casa Circondariale di Monza, confermava la presenza costante della madre nella quotidianità della minore resa possibile anche attraverso “una rete familiare molto solida
pagina 5 di 11 che la supporta sia nella gestione quotidiana (…), che economicamente”, rilevava la inopportunità di programmare incontri presso la struttura detentiva a causa della tenera età di e rassegnava le proprie conclusioni;
Controparte_2
- con ordinanza emessa in data 19.3.2024, il G.I. disponeva la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare a cura dell'ente affidatario, assegnava ai Servizi Sociali del Comune di Milano ulteriore termine per la trasmissione di una relazione aggiornata ed ordinava alle parti di integrare la propria documentazione reddituale;
ritenuta la causa matura per la decisione, rimetteva la causa al Collegio previa indicazione dei termini per il deposito del foglio di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi ex art. 190 c.p.c.; ritenuto che:
- relativamente alla pronuncia della separazione, sussistano le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 c.c. come richiesta da entrambe le parti dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile ed improseguibile come allegato da entrambi i coniugi. Rammenta peraltro il Collegio che l'intollerabilità della convivenza deve essere intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità ed al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi, ben potendo la frattura dipendere danuna condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sent. n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la concorde richiesta delle parti, il contenuto degli atti difensivi, il negativo esperimento del tentativo di conciliazione, lo sviluppo del processo ove le parti non hanno manifestato alcuna volontà di riconciliazione ed il persistere della conflittualità inducono il Tribunale a ritenere sussistenti i presupposti della pronuncia ex art. 151 c.c. per cui la domanda di separazione va accolta;
- relativamente all'affidamento, ai sensi della legge n. 56/2006 il Giudice deve preferire l'affidamento condiviso salvo che risulti contrario all'interesse del minore. L'affidamento condiviso presuppone un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana. L'affido condiviso si pone come regola generale, rispetto alla quale la soluzione dell'affido esclusivo costituisce l'eccezione, derogabile solo laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (quali le ipotesi di manifesta carenza o inidoneità educativa di un genitore o di sua obiettiva lontananza o di un suo sostanziale disinteresse per il minore, con valutazione adeguatamente motivata dal Giudice, in positivo sull'idoneità del genitore affidatario e, in negativo, sulla idoneità educativa dell'altro genitore e sulla non rispondenza dell'affido condiviso all'interesse del minore (Cass.
12308/2010).
Nel caso di specie, le parti concordano in merito al collocamento della minore presso l'abitazione materna ma non sul regime di affidamento.
pagina 6 di 11 La ricorrente chiede l'affidamento esclusivo cd. rafforzato, il resistente insiste per l'affidamento all'Ente mentre il curatore speciale chiede disporsi l'affidamento esclusivo a favore della madre.
Il Tribunale, nel corso del procedimento, ha ritenuto opportuno confermare il contenuto del decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano in data 30.4.2022 ed ha costantemente incaricato i Servizi Sociali del Comune di Milano di trasmettere una relazione aggiornata in merito ai diversi percorsi loro delegati con indicazione di ogni elemento utile ai fini dell'affidamento e del collocamento.
In data 22.1.2025 è pervenuta la suddetta relazione da cui è emerso che “(…) la Signora è una giovane donna forte e determinata, capace di assumersi le responsabilità Parte_1 derivanti dal suo essere madre;
è una mamma presente e attenta nella cura, nella gestione e nell'educazione di sua figlia. In questi anni la signora ha saputo accudire in autonomia e amorevolmente fin dal primo giorno di vita, nonostante le fatiche derivanti dall'essere CP_2 un genitore prevalentemente solo, a causa della presenza altalenante del sig. Madre e CP_1 figlia sono fortemente legate l'una all'altra, ma altrettanto prezioso è l'attaccamento di CP_2 ai nonni materni e allo zio, che negli anni sono diventati un punto di riferimento solido per la bambina (…) si ritiene opportuno sostenere la madre nella sua richiesta di affido esclusivo della figlia”.
L'impegno genitoriale della ricorrente volto a tutelare la minore in un periodo estremamente delicato sia per l'età della figlia sia per la situazione familiare indubbiamente difficile da gestire in considerazione dello stato detentivo paterno (fine pena previsto per l'anno 2031) trova riscontro positivo nella relazione formalizzata dall' presso ASST Fatebenefratelli Pt_2
Sacco, aggiornata al 22.1.2025 laddove, in occasione della “osservazione di gioco del 26.9.2024”, si legge testualmente che “(…) entra da sola nella stanza con le CP_2 esaminatrici, senza criticità legate alla separazione dalla madre. Si presenta come una bambina sorridente e curata nell'aspetto”; inoltre, a seguito del colloquio con la scuola avvenuto in data 18.10.2024, gli operatori evidenziano che “(…) viene descritta come CP_2 una bambina che si approccia con timidezza alle persone, in particolare quelle non conosciute, ma successivamente è in grado di stabilire rapporti di fiducia e quindi condividere i propri pensieri e vissuti con modalità in linea con l'età. Disponibile e desiderosa di relazionarsi con altri bambini. Il gioco, individuale o in relazione, è adeguato. Ha raggiunto le autonomie previste per il livello di sviluppo”.
Alla luce delle risultanze istruttorie sussistono i presupposti per esprimere, allo stato, un giudizio di prognosi favorevole nei confronti della figura materna ai fini di un diverso regime di affidamento.
Il Collegio, avuto riguardo all'interesse prevalente e prioritario della minore, valutate le istanze formulate dalle parti, preso atto del contenuto delle relazioni in atti, considerato il lungo periodo detentivo del resistente, affida la figlia minore in via esclusiva alla madre con CP_2 collocamento presso di lei anche ai fini anagrafici. Al fine di evitare che lo stato detentivo del padre impedisca il concreto esercizio della potestà genitoriale, dà facoltà alla madre di assumere le decisioni di maggior interesse relative alla salute, educazione, istruzione e pagina 7 di 11 residenza, di richiedere il rilascio e/o rinnovo dei documenti personali e di identità della minore validi anche ai fini dell'espatrio.
Lo stato detentivo di non consente di predisporre un calendario di Controparte_1 incontri padre-figlia; tuttavia, è parere di questo Collegio che non debba essere interrotto il rapporto paterno anche alla luce di quanto evidenziato dai Servizi Sociali: “(…) a seguito della scarcerazione del papà sig. nel mese di gennaio 2024 si è provveduto a riprogrammare CP_1 gli incontri in Spazio Neutro, calerizzando un incontro al mese (…) il sig. nel corso di CP_1 quest'anno si è sempre presentato agli incontri in modo puntuale e costante, riuscendo a instaurare con la figlia una buona relazione, rapportandosi alla stessa in maniera giocosa e affettuosa. Allo stesso tempo, in diverse occasioni il sig. ha manifestato la volontà di CP_1 partecipare ai momenti di vita importanti per (festa di compleanno, saggio di danza) CP_2 mettendosi in contatto con il Servizio scrivente per chiedere il consenso. In queste occasioni di incontro, al di fuori di Spazio Neutro, il papà ha mantenuto un comportamento adeguato e ha rispettato gli accordi presi con il Servizio. Relativamente al rapporto tra i due genitori, non si segnalano elementi di conflitto in quanto la comunicazione tra i due è stata limitata Pa esclusivamente allo scambio di qualche messaggio (…) si chiede a questa una revoca degli incarichi, mantenendo al Servizio Scrivente il solo mandato di regolamentare gli incontri padre
-figlia in Spazio Neutro, una volta cessato, o eventualmente durante, lo stato di detenzione del sig. ” CP_1
Il padre è stato nuovamente incarcerato nel mese di dicembre 2024 per violazione di prescrizioni penali alla quale si è aggiunta una precedente condanna, per cui il fine pena è previsto nel 2031 (relazione aggiornata al 22.1.2025).
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore di regolamentare gli incontri padre-figlia inizialmente attraverso videochiamate con cadenza settimanale e, soltanto a seguito di una valutazione positiva delle stesse, potranno essere prevedere incontri in spazio neutro anche presso l'attuale struttura detentiva in presenza del personale educativo dei Servizi Sociali (come da dichiarazione di disponibilità depositata da parte resistente e proveniente dalla Casa
Circondariale di Monza con specifica e-mail del 13.1.2025 a firma della Dott.ssa ), con le Pt_6 modalità temporali ritenute opportune salvaguardando prioritariamente l'equilibrio psicoemotivo della minore;
Dispone, inoltre, la prosecuzione del percorso neuropsicomotorio individuale in favore della minore al fine di regolare il comportamento della bambina e gli aspetti emotivo-relazionali come indicato da nella relazione del gennaio 2025 suggerendo “alla madre di inserire Pt_2
all'interno di piccoli gruppi psico-educativi per supportare le sue iniziative socio- CP_2 relazionali”;
- relativamente al contributo per il mantenimento, sussiste nel caso di specie l'obbligo dei genitori di concorrere alle diverse esigenze della minore;
il relativo importo deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337 ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali della figlia, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascuno delle risorse economiche di entrambi i genitori.
ha dichiarato nell'anno 2023 i seguenti redditi: Parte_1
pagina 8 di 11 un reddito mensile netto di € 1.232,06 ricavato suddividendo su dodici mensilità il reddito annuo detratti gli oneri tributari (CU 2024 “Pasticceria Miglia” – per 320 giorni lavorativi); un reddito complessivo di € 1.482,80 (CU 2024 “National Cleanness” – per trentasei giorni lavorativi) ed € 711.08 (CU 2024 “Istituto Nazionale” – per trenta giorni lavorativi).
Attualmente lavora presso “Soluzioni ” con contratto a tempo Parte_7 determinato con decorrenza dal 1.10.2024 (non è stata indicata la scadenza contrattuale).
Ha depositato diverse buste paga con le seguenti retribuzioni nette: € 492,82 (maggio 2024); 1.279,01 (Luglio 2024); € 1.352,41 (agosto 2024); € 1.641,98 (settembre 2024); € 1.018 (dicembre 2024).
Chiede porsi a carico del resistente l'importo di € 200 mensili con decorrenza dal 10.3.2023 sino alla cessazione dello stato detentivo e successivamente € 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
ha depositato CU 2023 (riferimento anno 2022) da cui risulta un Controparte_1 reddito annuo complessivo di € 5.640,95 e diverse buste paga relative al periodo gennaio - novembre 2024 da cui risulta un'attività lavorativa part - time con le seguenti retribuzioni al netto delle trattenute e degli oneri tributari: € 377 (gennaio), € 379 (febbraio), € 391 (marzo), € 330 (aprile), € 121 (maggio), € 311 (giugno), € 1.502,18 (luglio), € 562 (agosto), € 94 (settembre), € 106 (ottobre), € 661 (novembre).
Ha altresì depositato la seguente documentazione: due versamenti per il mantenimento della minore di € 100 ciascuno relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2024.
Attualmente è detenuto, nella memoria di replica allega di aver reperito di recente un' attività lavorativa all'interno del carcere.
Si dichiara disponibile a versare € 100 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie (€ 250 in caso di reperimento di un'attività lavorativa stabile).
Il Collegio, preso atto di quanto sopra, tenuto conto dell'attuale stato detentivo, pone a carico del resistente l'importo di € 100 mensili con decorrenza dal mese di aprile 2025 oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano essendovi concorde istanza delle parti per l'applicazione di detto protocollo. Vista la disponibilità manifestata da resistente, dispone che tale contributo venga aumentato ad euro 250 mensili quando avrà reperito un'attività lavorativa stabile.
Dispone inoltre che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente in forza dell'affido esclusivo;
- deve essere rigettata la richiesta formulata dal curatore speciale finalizzata ad ammonire le parti con una sanzione pecuniaria nel caso in cui un genitore “violi le prescrizioni o non collabori ai progetti indicati per il benessere della figlia”. Nel caso di specie, non sussistono i presupposti per anticipare una misura sanzionatoria tipicamente prevista dal legislatore in caso di avvenute inadempienze o violazioni: la modifica del regime di affidamento, il contenuto delle relazioni in atti e l'interesse del padre ad incontrare la figlia così come evidenziato dai Servizi Sociali consentono di esprimere un giudizio di prognosi favorevole in merito all'osservanza da parte dei genitori di eventuali progetti nell'interesse della minore;
pagina 9 di 11 - la natura e l'esito del giudizio consentono di compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. pronuncia la separazione personale ex art. 151 c.c. dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio
[...] CP_1 CP_1
a Monza il 10.11.2018;
II. dispone che copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, venga inviata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monza per le annotazioni e trascrizioni di legge;
III. affida la figlia minore (30.9.2019) in via esclusiva alla madre con Controparte_2 collocamento presso di lei anche ai fini anagrafici, con facoltà per la stessa di assumere le decisioni relative alla salute, educazione, istruzione e residenza, di richiedere il rilascio e/o rinnovo dei documenti personali e di identità della minore validi anche ai fini dell'espatrio;
IV. incarica i Servizi Sociali territorialmente competenti in relazione alla residenza della minore
(attualmente Milano) di regolamentare gli incontri padre-figlia inizialmente attraverso videochiamate con cadenza settimanale e, soltanto a seguito di una valutazione positiva delle stesse, presso l'attuale struttura detentiva (Casa Circondariale di Monza) in spazio neutro ed in presenza del personale educativo dei Servizi Sociali con le modalità temporali ritenute opportune salvaguardando prioritariamente l'equilibrio psicoemotivo della minore;
V. dispone la prosecuzione presso del percorso neuro-psicomotorio individuale in Pt_2 favore della minore al fine di regolare il comportamento della bambina e Controparte_2 gli aspetti emotivo-relazionali con inserimento all'interno di piccoli gruppi psico-educativi per supportare le sue iniziative socio-relazionali e con rivalutazione logopedica;
VI. pone a carico di l'obbligo di versare a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia l'importo mensile di € 100 da corrispondere a Controparte_2
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese con Parte_1 decorrenza dal mese di aprile 2025 per dodici mensilità all'anno oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano;
VII. dispone che il contributo a carico del padre al mantenimento della figlia sia aumentato ad euro 250 mensili quando reperirà un'attività lavorativa stabile;
VIII. dispone che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla ricorrente;
IX. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
pagina 10 di 11 Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 17.4.2025
Il Presidente Estensore
Dr. Carmen Arcellaschi
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