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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16843 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 24442 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, discussa all'udienza del 18 novembre 2025,
e vertente
Tra
Avv. Gaetano Vivo, procuratore di sé medesimo e con Studio in
Castellammare di Stabia, Via Virgilio 96
RICORRENTE
E
Sig. in proprio e nella qualità di amministratore del Controparte_1
Parte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Comunicazione condomini morosi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. Gaetano Vivo esponeva di essere creditore del Parte_2
della somma di euro 8.539,41, comprensivo di IVA e CAP, derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma in data 3 maggio 2025, notificata con pedissequo atto di precetto.
Rilevava di aver richiesto il pagamento dell'importo dovuto, ma nessuna comunicazione era pervenuta dal . Parte_1
Richiamava il disposto ex art. 63 disp. att. c.c. e concludeva richiedendo ordinarsi al resistente, in proprio e quale amministratore del Condominio, la consegna delle tabelle millesimali e l'anagrafica condominiale, ai fini del recupero del credito, con specifica indicazione del debito pro quota dovuto da ciascun condomino;
richiedeva altresì condannarsi controparte ex art. 614 bis c.p.c.
Non si costituiva il convenuto, nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza del 18 novembre 2025, parte ricorrente richiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia di parte resistente, che non si è costituito nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò, si deve evidenziare come la domanda avanzata dal ricorrente nella presente sede risulta volta alla condanna di controparte alla consegna delle tabelle millesimali e dell'anagrafica condominiale, ai fini del recupero del credito vantato, con specifica indicazione, altresì, del debito pro quota dovuto da ciascun condomino.
Ora, per come emergente dalla documentazione in atti, l'odierno ricorrente notificava a controparte, in data 6 maggio 2025, un atto di precetto, avente ad oggetto le somme di cui alla sentenza del
Tribunale di Roma in data 2 maggio 2025, emessa in suo favore, per il complessivo importo di euro 8.539,41; con comunicazione in data 6 maggio 2025, l'Avv. Vivo richiedeva all'amministratore del
Condominio il nominativo dei condomini morosi, con le rispettive quote millesimali.
Come noto, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede espressamente che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi;
nel caso di specie, per come evidenziato, parte ricorrente ha provato, tenuto conto della documentazione prodotta, la sussistenza del proprio credito, la non avvenuta soddisfazione dello stesso, nonché la richiesta all'amministratore, come da comunicazione in data 6 maggio 2025.
A fronte di ciò, nessuna contestazione è stata avanzata da parte resistente, che non si è costituito nella presente controversia.
Ne consegue come la domanda attorea debba essere accolta e parte resistente debba quindi, nella presente sede, essere condannata, ex art. 63 disp. att. c.c., a comunicare al ricorrente i nominativi dei condomini morosi con le rispettive quote millesimali e l'indicazione specifica del debito pro quota dovuto da ciascun condomino.
In relazione infine alla formulata richiesta ex art. 614 bis c.p.c., la stessa deve essere accolta e deve quindi porsi una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, somma che appare congruo individuare, tenuto conto dell'importo del credito vantato, della richiesta tempestivamente svolta dal ricorrente e del ritardo sinora verificatosi, in euro 35,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, così provvede;
I. Condanna parte resistente a comunicare a parte ricorrente i nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato dall'Avv. Vivo, con le rispettive quote millesimali e l'indicazione specifica del debito pro quota dovuto da ciascun condomino;
II. Dispone che la comunicazione dei nominativi dei consorziati morosi avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza e fissa, ex art. 614 bis c.p.c., in euro 35,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro
1.200,00, di cui euro 700.00 per la fase di studio ed euro
500,00 per la fase introduttiva, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Roma, 1 dicembre 2025 Il Giudice
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 24442 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2025, discussa all'udienza del 18 novembre 2025,
e vertente
Tra
Avv. Gaetano Vivo, procuratore di sé medesimo e con Studio in
Castellammare di Stabia, Via Virgilio 96
RICORRENTE
E
Sig. in proprio e nella qualità di amministratore del Controparte_1
Parte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Comunicazione condomini morosi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'Avv. Gaetano Vivo esponeva di essere creditore del Parte_2
della somma di euro 8.539,41, comprensivo di IVA e CAP, derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma in data 3 maggio 2025, notificata con pedissequo atto di precetto.
Rilevava di aver richiesto il pagamento dell'importo dovuto, ma nessuna comunicazione era pervenuta dal . Parte_1
Richiamava il disposto ex art. 63 disp. att. c.c. e concludeva richiedendo ordinarsi al resistente, in proprio e quale amministratore del Condominio, la consegna delle tabelle millesimali e l'anagrafica condominiale, ai fini del recupero del credito, con specifica indicazione del debito pro quota dovuto da ciascun condomino;
richiedeva altresì condannarsi controparte ex art. 614 bis c.p.c.
Non si costituiva il convenuto, nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
All'udienza del 18 novembre 2025, parte ricorrente richiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione e il Giudice rimetteva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo dichiarare la contumacia di parte resistente, che non si è costituito nonostante rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza.
Chiarito ciò, si deve evidenziare come la domanda avanzata dal ricorrente nella presente sede risulta volta alla condanna di controparte alla consegna delle tabelle millesimali e dell'anagrafica condominiale, ai fini del recupero del credito vantato, con specifica indicazione, altresì, del debito pro quota dovuto da ciascun condomino.
Ora, per come emergente dalla documentazione in atti, l'odierno ricorrente notificava a controparte, in data 6 maggio 2025, un atto di precetto, avente ad oggetto le somme di cui alla sentenza del
Tribunale di Roma in data 2 maggio 2025, emessa in suo favore, per il complessivo importo di euro 8.539,41; con comunicazione in data 6 maggio 2025, l'Avv. Vivo richiedeva all'amministratore del
Condominio il nominativo dei condomini morosi, con le rispettive quote millesimali.
Come noto, l'art. 63 disp. att. c.c. prevede espressamente che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi;
nel caso di specie, per come evidenziato, parte ricorrente ha provato, tenuto conto della documentazione prodotta, la sussistenza del proprio credito, la non avvenuta soddisfazione dello stesso, nonché la richiesta all'amministratore, come da comunicazione in data 6 maggio 2025.
A fronte di ciò, nessuna contestazione è stata avanzata da parte resistente, che non si è costituito nella presente controversia.
Ne consegue come la domanda attorea debba essere accolta e parte resistente debba quindi, nella presente sede, essere condannata, ex art. 63 disp. att. c.c., a comunicare al ricorrente i nominativi dei condomini morosi con le rispettive quote millesimali e l'indicazione specifica del debito pro quota dovuto da ciascun condomino.
In relazione infine alla formulata richiesta ex art. 614 bis c.p.c., la stessa deve essere accolta e deve quindi porsi una somma a carico dell'obbligato per ogni giorno di eventuale ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, somma che appare congruo individuare, tenuto conto dell'importo del credito vantato, della richiesta tempestivamente svolta dal ricorrente e del ritardo sinora verificatosi, in euro 35,00.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nella contumacia di parte resistente, così provvede;
I. Condanna parte resistente a comunicare a parte ricorrente i nominativi dei condomini morosi in relazione al credito vantato dall'Avv. Vivo, con le rispettive quote millesimali e l'indicazione specifica del debito pro quota dovuto da ciascun condomino;
II. Dispone che la comunicazione dei nominativi dei consorziati morosi avvenga entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza e fissa, ex art. 614 bis c.p.c., in euro 35,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
III. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate in complessivi euro
1.200,00, di cui euro 700.00 per la fase di studio ed euro
500,00 per la fase introduttiva, oltre accessori come per legge.
Si comunichi.
Roma, 1 dicembre 2025 Il Giudice