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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 04/08/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22 marzo 2024 deduceva di aver stipulato con Parte_1 CP_1 un contratto di compravendita avente ad oggetto il natante usato a vela “INTERCARENE” Mod.
anno di costruzione 1982, Ex ROMA/9637D, con motore ausiliario entrobordo marca Per_1
LDW1003M, numero di serie 4957205 e che il venditore si era impegnato Controparte_2
alla verniciatura delle fiancate laterali, alla rettifica della boccola del timone, alla sostituzione premistoppa asse elica, alla verniciatura opera viva dello scafo (con vernice fornita dall'acquirente), alla sistemazione del frigorifero e dello scambiatore di calore del motore. Durante la navigazione l'attore scopriva l'esistenza di gravi vizi del natante attinenti alla presenza di acqua sotto il paiolo della cabina, al non funzionamento dei 2 piloti automatici a bordo, del VHF, dell'impianto elettrico, della pompa di sentina e del bagno. L'imbarcazione giunta al porto di Reggio Calabria collideva con altre due imbarcazioni ormeggiate in quanto in sede di manovra non risultava inseribile la retromarcia.
Domandava, quindi, la risoluzione del contratto di compravendita in quanto il bene non era idoneo pagina 1 di 11 all'uso, il risarcimento del danno per €.10.000,00 pari al prezzo pagato per l'acquisto del natante,
€.1.200,00 pagati per l'acquisto di vernice speciale, €.1.200,00 per l'acquisto di nuova vela del natante,
€.305,00 per la riparazione del cambio, una somma indeterminata per lo stazionamento del natante presso il porto di Reggio Calabria.
Nessuno si costituiva per e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In diritto va premesso che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del
30.10.2001, ha affermato come “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito”. Tale principio è stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, ormai granitica sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Nel caso di specie, parte attrice ha domandato, in primo luogo, domandarsi risolto il contatto di compravendita per grave inadempimento del venditore, fornendo comprova del titolo negoziale per tabulas, in forza del documento prodotto sub. doc.
1. Tale documento è sottoscritto dal solo venditore, tuttavia, il contratto di compravendita del natante per cui è causa non richiede alcuna forma scritta ed indubbio è che l'accordo delle parti si fosse perfezionato, quanto meno per facta concludentia, in forza del pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente, comprovato a mezzo di bonifico istantaneo
(doc. 3) a favore del venditore, ed eseguito nella medesima data di sottoscrizione (14 dicembre 2022).
L'oggetto contrattuale della vendita era il natante usato a vela “INTERCARENE” Mod. Per_1
anno di costruzione 1982, Ex ROMA/9637D, con motore ausiliario entrobordo marca CP_2
Mod. LDW1003M, numero di serie 4957205. Il venditore, nell'alveo delle pattuizioni
[...]
contrattuali, aveva espressamente dichiarato come il bene fosse regolarmente funzionante e privo di vizi che potessero pregiudicarne il regolare uso.
pagina 2 di 11 Orbene, facendo applicazione della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib.,
11/05/2018, n.11458; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un.,
08/05/2014, n.9936), risulta dirimente, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il mancato funzionamento del sistema di retromarcia dell'imbarcazione con conseguente sinistro avvenuto in data
23 aprile 2023 al porto di Reggio Calabria. Parte attrice ha espressamente dedotto, fin dall'atto di citazione, che il sistema di retromarcia non era funzionante in quanto il cavo del cambio era tranciato.
L'onere allegatorio sul punto è stato, quindi, soddisfatto da parte attrice mentre l'onere probatorio in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna del natante in condizioni di funzionalità del bene non è stato soddisfatto da parte del convenuto, che non ha inteso costituirsi nel presente giudizio, così omettendo di assolvere all'onere probatorio che su di egli gravava.
In ordine alla gravità dell'inadempimento posto in essere da parte del venditore, , e CP_1 richiesto dall'art. 1455 c.c. per la pronuncia risolutiva del contratto, deve evidenziarsi che il bene, privo della retromarcia non era condizioni di normale funzionalità e ne era pregiudicato ogni utilizzo di navigazione, sì che esso non era conforme a nessun minimo uso da parte dell'acquirente.
Deve, quindi, concludersi con l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita.
In secondo luogo, parte attrice ha domandato la restituzione del prezzo pagato per €.15.000,00 a favore del venditore. Sul punto deve rilevarsi che la prova documentale fornita da parte attrice attiene ad un corrispettivo contrattuale per €.10.000,00, elemento fattuale, peraltro, dedotto dalla stessa parte in seno all'atto di citazione. , infatti, solo in seno alla prima memoria istruttoria (senza Parte_1
nessuna contestazione della parte convenuta che giova ricordare essere rimasta contumace nel presente giudizio) muta i fatti narrati, rilevando che il corrispettivo pattuito tra le parti era di €.15.000,00.
L'inquadramento giuridico dei fatti dedotti da parte attrice attiene all'istituto della simulazione relativa del contratto, avendo le parti, in tesi attorea, sancito solo formalmente nell'alveo del documento pagina 3 di 11 contrattuale prodotto sub. doc. 1 un prezzo di €.10.000,00, in realtà concordando il maggior corrispettivo di €.15.000,00, di cui €.5.000,00 pagati contestualmente in contanti e ciò a differenza della somma di €.10.000,00 versata con bonifico. Orbene, ai sensi dell'art. 2722 c.c., ed anche in presenza di una simulazione relativa del prezzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3234 del 18/02/2015), la prova del contratto dissimulato può essere fornita solo per iscritto, risultando non ammissibili ed utilizzabili le presunzioni e le dichiarazioni testimoniali. Nel caso di specie, non ha Parte_1
prodotto alcuna documentazione utile a comprovare che quanto attestato nel contratto sottoscritto e consegnato a mani dell'acquirente fosse oggetto di una simulazione relativa in ordine al prezzo di
€.10.000,00 in luogo di quello realmente pattuito tra le parti per €.15.000,00, sì che difetta la prova del contratto dissimulato tra le parti, con conseguente accertamento e dichiarazione che il contratto perfezionatosi era attinente alla sola somma di €.10.000,00 e non già di €.15.000,00.
Per la suddetta somma sussiste, poi, prova documentale di avvenuto pagamento del corrispettivo (doc.
3), sì che per effetto della risoluzione del contratto di compravendita, il venditore deve essere condannato alla restituzione del corrispettivo ricevuto, divenendo il pagamento privo di causa in conseguenza degli effetti ex tunc della risoluzione pronunciata. L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti ex art. 1458 c.c., e comporta la restituzione all'attore delle somme versate che diventano indebite e sulle quali maturano gli interessi legali dal momento del pagamento al saldo, in applicazione dell'art. 2033 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19659 del 18/09/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 22/02/2008). Nel caso di specie il convenuto deve, quindi, essere condannato al pagamento della somma di €.10.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma
1 c.c. dal 14 dicembre 2022 fino alla data della domanda giudiziaria (6 aprile 2024 quale data di notifica dell'atto introduttivo alla controparte), da cui decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo.
In ordine alla somma di €.5.000,00, oggetto della domanda restitutoria attorea, va evidenziato, invece, che essa non atteneva in alcun modo ad un corrispettivo pattuito tra le parti, sì che il suo versamento in contanti integra gli estremi di un pagamento di indebito oggettivo. In ordine all'onere probatorio risulta indubbio che il pagamento sia avvenuto per quanto riferito dal teste e confermato dal teste Tes_1
che ha, altresì, ricordato l'ammontare della somma. Ne consegue che, per quanto Testimone_2
comprovato in atti da parte attrice, le somme debende in forza del contratto intercorso tra le parti erano limitate alla minor somma di €.10.000,00 si che l'ulteriore versamento in contanti della somma di pagina 4 di 11 €.5.000,00 integra un indebito pagamento, per il quale la parte convenuta non ha inteso costituirsi ed eccepire o rilevare la sussistenza di altri rapporti intercorsi tra le parti a comprova del pagamento ricevuto. In ordine all'onere probatorio va affermato come “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
14428 del 26/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011). Ne consegue che la domanda di restituzione che la parte attorea avanza è fondata, previo rilievo che il pagamento non è riconducibile ad alcuna pattuizione contrattuale tra le parti ma a mero indebito oggettivo, quale spostamento di denaro privo di causa. Rilevato che i testi affermano come tale versamento di denaro, mediante contanti, sia avvenuto in data 14 dicembre 2022, il convenuto deve, essere condannato al pagamento della somma di €.5.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 14 dicembre 2022 fino alla data della domanda giudiziaria (6 aprile 2024 quale data di notifica alla controparte), da cui decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo.
Parte attrice domanda, da ultimo, il risarcimento dei danni provocati dall'altrui inadempimento per
€.15.453,47, oltre al costo di stazionamento della barca presso il cantiere di Controparte_3
Reggio Calabria. Sul punto va premesso, come l'onere probatorio gravi sul danneggiato, il quale deve comprovare il danno evento subito e il nesso di causalità che lo leghi all'inadempimento contrattuale della controparte, il danno conseguenza e il relativo nesso di causalità con il danno evento.
Orbene, con riguardo al danno emergente derivante dai costi di stazionamento del Parte_1 natante presso il porto di Reggio Calabria ha omesso alcuna allegazione dell'assunto danno, agendo in via esplorativa ed indeterminata, sì che la domanda attorea va reietta per carenza di allegazione, prima ancora che di prova.
In ordine, invece, alla somma di €.15.453,47, deve rilevarsi che essa di compone di una pluralità di voci descritte nell'alveo della prima memoria istruttoria attorea, sì che esse devono essere singolarmente analizzate.
La prima voce di danno dedotta da attiene all'esborso di €.1.200,00 sostenuto per Parte_1
l'acquisto di vernice da apporre sul natante acquistato. Sul punto la domanda attorea è infondata per mancanza di prova in ordine all'ammontare del danno conseguenza subito. In particolare, gli unici due pagina 5 di 11 testi che riferiscono qualcosa sul punto sono che non conosce l'ammontare delle somme Tes_1 pagate: “Null'altro mi è stato detto sulla spedizione. Nulla mi è stato detto in termini di soldi.” e il teste che riferisce “So che mio padre ha pagato in contanti al sig. ero presente al Testimone_2 Parte_2 momento del pagamento, eravamo nella sede di di cui non ricordo l'indirizzo. Non ricordo Parte_2
precisamente la data del pagamento. So che sono stati pagati 1.200,00 euro, non so con quali tagli di banconote, sono stati contati i soldi da davanti a papà.”, il quale riferisce di un'assunta somma Parte_2 di €.1.200,00 per la quale il teste, che asserisce essere oculare rispetto al pagamento e aver visto il conteggio di banconote, al contempo, non sa quali tagli di banconote siano stati conteggiati. E' evidente che tale somma così riferita risulta tutt'altro che comprovata e certa in quanto il conteggio di banconote non può avvenire se esse non vengono viste, sì che dichiarare che si è visto il conteggio di banconote senza sapere quali tagli di banconote siano stati consegnati, altro non significa che non ricordare le banconote stesse ed in definitiva lo stesso conteggio delle stesse e l'ammontare del conseguente danno.
D'altro canto, parte attrice sul punto ha omesso qualsiasi riscontro documentale non risultando in atti acquisito e prodotto da parte attorea alcuno scontrino, alcuna fattura, né richiesto al venditore della merce alcuna quietanza di pagamento o estratto delle scritture contabili in cui fosse annotato il relativo acquisto. Si deve, quindi, concludere che parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'ammontare dell'assunto danno emergente subito con conseguente reiezione della domanda attorea sul punto.
In secondo luogo, parte attrice assume di aver subito un danno emergente per la somma di €.1.200,00 derivante dall'acquisto di una vela per l'imbarcazione. La domanda così genericamente allegata risulta di difficile comprensione in quanto è indubbio che il prezzo pagato (€.1.200,00) corrisponda ad un'obbligazione sinallagmatica di consegna del bene (vela) a favore dell'acquirente, sì che le due prestazioni (denaro verso vela) sono tra loro equipollenti. Ne consegue che il danno non è certamente l'uscita di denaro dal patrimonio di in quanto essa è l'obbligazione assunta per avere Parte_1
nel proprio patrimonio il corrispondente bene mobile (vela). Parte attrice è intuibile (ma nemmeno meglio allegato in atti) che volesse sostenere come la vela fosse stata acquistata per la specifica imbarcazione il cui contratto viene risolto nella presente sede per inadempimento del venditore, sì che l'acquirente non potrà godere in maniera diretta della vela acquistata mediante montaggio sulla barca.
Tuttavia, il danno è così diverso dal prezzo di acquisto lamentato da parte attrice in quanto non vi è dubbio che al corrispettivo pagato il bene mobile è stato consegnato a favore di che Parte_1
oggi detiene nel proprio patrimonio la vela acquistata. Ne consegue che egli doveva allegare dapprima e comprovare dappoi che la vela non era ricollocabile sul mercato al medesimo valore con un danno pagina 6 di 11 che è completamente difforme da quello allegato ovvero che non attiene di per sé al prezzo pagato per una compravendita che è stata indubbiamente correttamente eseguita da parte del venditore nella consegna del bene mobile ma, piuttosto, nell'inutilità dell'investimento di quell'acquisto, poi, non oggetto di godimento diretto. Sul punto la non corretta allegazione del danno azionato nella presente sede da parte del danneggiato e l'omessa prova in ordine al valore della vela importa la reiezione della domanda attorea, dovendosi affermare che la vela oggi posseduta, in carenza di differente prova del danneggiato, deve intendersi di valore pari al prezzo pagato, ovvero €.1.200,00, sì che nessuna perdita patrimoniale risulta essersi verificata in capo a che ha subito una mera modifica Parte_1
qualitativa del proprio patrimonio, senza alcun danno, quale perdita patrimoniale.
In terzo luogo, parte attrice domanda il risarcimento del danno emergente per €.305,00 derivante dalla riparazione del natante ovvero per la riparazione del cavo del cambio tranciato che aveva provocato il mancato funzionamento della retromarcia e il sinistro in data 22 aprile 2023. Tale evento non è in nesso di causalità con l'inadempimento della controparte. Infatti, appurato il grave vizio di che trattasi che impediva la circolazione del natante, l'acquirente non può agire per la riconduzione della res a perfetto funzionamento e correlativamente domandare la risoluzione del contratto. Detto in altri termini,
l'acquirente può agire per i soli danni che egli subisca involontariamente per effetto dell'altrui inadempimento e che non siano evitabili con la già domandata risoluzione del contratto. Parte_1
, avvistosi che il natante non era idoneo alla navigazione in quanto gravato da grave vizio che
[...]
ne impediva la regolare circolazione (rectius che aveva provocato il sinistro) lungi dal procedere alla riparazione del natante, doveva procedere a contenere i danni, limitandosi ad offrire la restituzione della res alla controparte nello stato di non funzionamento in cui si trovava. L'acquirente ha, quindi, compiuto una riparazione sul natante, sub. specie sul cambio del natante, che risulta del tutto superflua, trattandosi di bene che egli deve restituire per effetto della risoluzione contrattuale a mani del venditore. D'altro canto tale voce di danno, nemmeno può essere ricondotta all'istituto dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., in quanto avendo l'attore erroneamente sussunto la richiesta nell'alveo della domanda risarcitoria, non ha fornito comprova che oggi il natante per effetto della suddetta riparazione attorea sia in condizioni di regolare navigazione (a contrario è lo stesso attore che lamenta tutta una serie di ulteriori vizi e malfunzionamenti alle apparecchiature di bordo), sì che la riparazione risulta inutiliter data in quanto volta alla riparazione parziale di un natante che permane in stato di non idoneità alla navigabilità, sì che quanto compiuto è risultato inutile tanto per l'attore quanto per il venditore che riotterrà la restituzione di un bene non idoneo all'uso, con una pagina 7 di 11 riparazione compiuta dall'acquirente senza alcuna giustificazione razionale, se non quella di aggravare egli stesso la posizione della controparte contrattuale con il compimento di lavori inutili sulla res. Se ne deve concludere che anche tale voce di danno va reietta.
Infine, parte attrice domanda il risarcimento del danno, per due singole voci (€.10.686,87 ed
€.2.061,60), imputabili a quanto egli ha dovuto esborsare a favore, rispettivamente, di e CP_4
, in qualità di proprietari di due imbarcazioni ormeggiate al porto di Reggio Calabria e Controparte_5 su cui l'attore è andato a collidere in sede di tentativo di attracco. In ordine alla sussistenza del sinistro di che trattasi deve rilevarsi che esso è stato oggetto di registrazione video prodotta in atti sub. doc. 10 attoreo. I motivi del sinistro sono stati riferiti dai testi escussi come imputabili al mancato inserimento della retromarcia dell'imbarcazione e tale elemento è stato allegato, fin dall'atto di citazione, come vizio della res compravenduta da , senza che il venditore si sia costituito e abbia fornito CP_1 prova dell'adempimento contrattuale, ovvero della consegna di un bene esente da vizi, sub. specie di regolare funzionamento nella retromarcia. In ordine alla posizione attorea, tutti i testi escussi hanno riferito univocamente che l'imbarcazione, al momento del sinistro, era condotta da e Parte_1
la CTU espletata nel corso del giudizio non ha ravvisato alcun concorso di colpa in capo al conducente, rilevando che null'altro poteva fare parte attrice per evitare la collisione con le imbarcazioni ormeggiate e/o per ridurre l'impatto verificatosi. La perizia redatta ha dato, altresì, conto che il sinistro, per come documentato in atti, risulta compatibile con il danno evento verificatosi alle imbarcazioni interessate, descrivendo i punti di impatto che erano visibili dal video dell'incidente riversato in atti. Ne consegue che il danneggiato ha dato comprova del danno evento e del suo nesso di causa con il sinistro,
a sua volta riconducibile esclusivamente al vizio che interessava la res compravenduta. Da ultimo, parte attrice ha, altresì, comprovato il danno conseguenza per effetto di due bonifici bancari riversati in atti sub. docc. 20 e 22, corrispondenti, il primo alla fattura sub. doc. 19 e il secondo al preventivo di riparazione prodotto sub. doc. 21 al netto della somma di €.1.000,00 che risulta essere stata pagata in contanti alla presenza del teste con dichiarazione di generico pagamento effettuata la Testimone_2
sera stessa del sinistro da parte del danneggiato alla teste Ne consegue che risulta Tes_3
comprovato che le somme oggetto della domanda risarcitoria di che trattasi siano state riversate dall'attore a favore di terzi e ciò in adempimento all'obbligazione giuridica che su di egli gravava in quanto era il conducente che aveva provocato il sinistro, nonché il proprietario (fino Parte_1 alla presente pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita) dell'imbarcazione, sì che egli era obbligato nella suddetta duplice veste per il danno subito dai terzi. Non vi è dubbio, tuttavia, che nei pagina 8 di 11 rapporti contrattuali per cui è causa, tale danno sia da ricondursi al vizio di cui il natante era affetto per come venduto da , sì che sussiste comprova dei danni evento in nesso di causa con CP_1
l'inadempimento contrattuale, nonché dei danni conseguenza in nesso di causa con i danni evento. Da ultimo va messo in evidenza come l'esborso di riparazione richiesto dai terzi danneggiati in danno dell'odierno attoreo risulti congruo ai danni subiti alle imbarcazioni per come descritti nella fattura e nel preventivo in atti, secondo quanto accertato in seno alla CTU espletata. Ne consegue che la domanda risarcitoria va accolta.
In punto accessori deve rilevarsi come il danno sopra quantificato sia danno di valore, considerato come congruo dalla CTU espletata nei valori pagati nell'immediatezza del sinistro (quest'ultimo avvenuto in data 22 aprile 2023 a fronte di un pagamento di €.1.000,00 in contanti contestuale all'evento e due bonifici di €.10.686,87 in data 3 maggio 2023 ed €.1.061,60 in data 16 maggio 2023), sì che il danno è stato già determinato nel suo valore complessivo all'epoca del sinistro. Orbene, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valore, sulla somma complessiva di €.11.748,47 va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale dalla data del sinistro (22 aprile 2023) sulla somma rivaluta di anno in anno fino alla data della presente pronuncia (Cassazione civile, sez. I,
19/03/2020, n. 7466; Cassazione civile, sez. II, 24/01/2019, n. 2037; Cassazione civile, sez. III,
13/07/2018, n. 18564; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2016, n. 22607; Cassazione civile, sez. III,
15/06/2016, n. 12288), e così per €.12.860,30 (capitale+ accessori), somma sulla quale decorreranno i soli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.27.860,30) determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5),
e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali sottese alla controversia, in presenza di controparte contumace, e l'assenza di nuove questioni giuridiche nella fase decisoria, nonché la prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento e con applicazione del valore medio per la fase di trattazione/istruttoria alla luce del numero di udienze svoltesi per pagina 9 di 11 l'assunzione di prove costituende. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la negoziazione assistita, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della fase di attivazione stante l'esito negativo per mancato riscontro della controparte all'invito. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.662,60 per esborsi e in €.4.980,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente in capo alla parte convenuta, come già liquidate con separato decreto del 24 febbraio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara risolto il contratto di compravendita intercorso tra (C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. ) avente ad oggetto il natante a C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_2 vela “INTERCARENE” Mod. Balanzone, anno di costruzione 1982, Ex ROMA/9637D, con motore ausiliario entrobordo marca Mod. LDW1003M, numero di serie Controparte_2
4957205 e per l'effetto condanna (C.F. ) alla restituzione CP_1 CodiceFiscale_2 del prezzo di €.10.000,00 a favore di (C.F. ), oltre Parte_1 CodiceFiscale_1
interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 14 dicembre 2022 fino alla data della domanda giudiziaria (6 aprile 2024 quale data di notifica alla controparte), data dalla quale decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo;
- Condanna (C.F. ) al pagamento della somma di CP_1 CodiceFiscale_2
€.5.000,00 ex art. 2033 c.c. a favore di (C.F. ), oltre Parte_1 CodiceFiscale_1
interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 14 dicembre 2022 fino alla data della domanda giudiziaria (6 aprile 2024 quale data di notifica alla controparte), data dalla quale decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo;
- Condanna (C.F. ) al pagamento della somma di CP_1 CodiceFiscale_2
€.12.860,30 a titolo di risarcimento del danno a favore di (C.F. Parte_1 [...]
), oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia C.F._1
fino al soddisfo;
pagina 10 di 11 - Condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del CP_1 CodiceFiscale_2
presente giudizio in favore di (C.F. ), che liquida Parte_1 CodiceFiscale_1
nella misura di €.662,60 per esborsi e di €.4.980,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- Pone le spese di CTU definitivamente in capo ad (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2
come già liquidate con separato decreto del 24 febbraio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
Ivrea, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 874/2024 promossa da:
Parte_1
ATTORE contro
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 29 aprile 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 22 marzo 2024 deduceva di aver stipulato con Parte_1 CP_1 un contratto di compravendita avente ad oggetto il natante usato a vela “INTERCARENE” Mod.
anno di costruzione 1982, Ex ROMA/9637D, con motore ausiliario entrobordo marca Per_1
LDW1003M, numero di serie 4957205 e che il venditore si era impegnato Controparte_2
alla verniciatura delle fiancate laterali, alla rettifica della boccola del timone, alla sostituzione premistoppa asse elica, alla verniciatura opera viva dello scafo (con vernice fornita dall'acquirente), alla sistemazione del frigorifero e dello scambiatore di calore del motore. Durante la navigazione l'attore scopriva l'esistenza di gravi vizi del natante attinenti alla presenza di acqua sotto il paiolo della cabina, al non funzionamento dei 2 piloti automatici a bordo, del VHF, dell'impianto elettrico, della pompa di sentina e del bagno. L'imbarcazione giunta al porto di Reggio Calabria collideva con altre due imbarcazioni ormeggiate in quanto in sede di manovra non risultava inseribile la retromarcia.
Domandava, quindi, la risoluzione del contratto di compravendita in quanto il bene non era idoneo pagina 1 di 11 all'uso, il risarcimento del danno per €.10.000,00 pari al prezzo pagato per l'acquisto del natante,
€.1.200,00 pagati per l'acquisto di vernice speciale, €.1.200,00 per l'acquisto di nuova vela del natante,
€.305,00 per la riparazione del cambio, una somma indeterminata per lo stazionamento del natante presso il porto di Reggio Calabria.
Nessuno si costituiva per e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
***
Le domande attoree sono parzialmente fondate nei limiti di cui si dirà nel prosieguo.
In diritto va premesso che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 13533 del
30.10.2001, ha affermato come “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito”. Tale principio è stato confermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità successiva, ormai granitica sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 826 del 20/01/2015; Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 15659 del 15/07/2011; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 9351 del 19/04/2007).
Nel caso di specie, parte attrice ha domandato, in primo luogo, domandarsi risolto il contatto di compravendita per grave inadempimento del venditore, fornendo comprova del titolo negoziale per tabulas, in forza del documento prodotto sub. doc.
1. Tale documento è sottoscritto dal solo venditore, tuttavia, il contratto di compravendita del natante per cui è causa non richiede alcuna forma scritta ed indubbio è che l'accordo delle parti si fosse perfezionato, quanto meno per facta concludentia, in forza del pagamento del corrispettivo da parte dell'acquirente, comprovato a mezzo di bonifico istantaneo
(doc. 3) a favore del venditore, ed eseguito nella medesima data di sottoscrizione (14 dicembre 2022).
L'oggetto contrattuale della vendita era il natante usato a vela “INTERCARENE” Mod. Per_1
anno di costruzione 1982, Ex ROMA/9637D, con motore ausiliario entrobordo marca CP_2
Mod. LDW1003M, numero di serie 4957205. Il venditore, nell'alveo delle pattuizioni
[...]
contrattuali, aveva espressamente dichiarato come il bene fosse regolarmente funzionante e privo di vizi che potessero pregiudicarne il regolare uso.
pagina 2 di 11 Orbene, facendo applicazione della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.. (Cassazione civile sez. trib., 09/01/2019, n.363; Cassazione civile sez. trib.,
11/05/2018, n.11458; Cassazione civile sez. VI, 28/05/2014, n.12002; Cassazione civile sez. un.,
08/05/2014, n.9936), risulta dirimente, ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, il mancato funzionamento del sistema di retromarcia dell'imbarcazione con conseguente sinistro avvenuto in data
23 aprile 2023 al porto di Reggio Calabria. Parte attrice ha espressamente dedotto, fin dall'atto di citazione, che il sistema di retromarcia non era funzionante in quanto il cavo del cambio era tranciato.
L'onere allegatorio sul punto è stato, quindi, soddisfatto da parte attrice mentre l'onere probatorio in ordine all'esatto adempimento dell'obbligazione di consegna del natante in condizioni di funzionalità del bene non è stato soddisfatto da parte del convenuto, che non ha inteso costituirsi nel presente giudizio, così omettendo di assolvere all'onere probatorio che su di egli gravava.
In ordine alla gravità dell'inadempimento posto in essere da parte del venditore, , e CP_1 richiesto dall'art. 1455 c.c. per la pronuncia risolutiva del contratto, deve evidenziarsi che il bene, privo della retromarcia non era condizioni di normale funzionalità e ne era pregiudicato ogni utilizzo di navigazione, sì che esso non era conforme a nessun minimo uso da parte dell'acquirente.
Deve, quindi, concludersi con l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto di compravendita.
In secondo luogo, parte attrice ha domandato la restituzione del prezzo pagato per €.15.000,00 a favore del venditore. Sul punto deve rilevarsi che la prova documentale fornita da parte attrice attiene ad un corrispettivo contrattuale per €.10.000,00, elemento fattuale, peraltro, dedotto dalla stessa parte in seno all'atto di citazione. , infatti, solo in seno alla prima memoria istruttoria (senza Parte_1
nessuna contestazione della parte convenuta che giova ricordare essere rimasta contumace nel presente giudizio) muta i fatti narrati, rilevando che il corrispettivo pattuito tra le parti era di €.15.000,00.
L'inquadramento giuridico dei fatti dedotti da parte attrice attiene all'istituto della simulazione relativa del contratto, avendo le parti, in tesi attorea, sancito solo formalmente nell'alveo del documento pagina 3 di 11 contrattuale prodotto sub. doc. 1 un prezzo di €.10.000,00, in realtà concordando il maggior corrispettivo di €.15.000,00, di cui €.5.000,00 pagati contestualmente in contanti e ciò a differenza della somma di €.10.000,00 versata con bonifico. Orbene, ai sensi dell'art. 2722 c.c., ed anche in presenza di una simulazione relativa del prezzo (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3234 del 18/02/2015), la prova del contratto dissimulato può essere fornita solo per iscritto, risultando non ammissibili ed utilizzabili le presunzioni e le dichiarazioni testimoniali. Nel caso di specie, non ha Parte_1
prodotto alcuna documentazione utile a comprovare che quanto attestato nel contratto sottoscritto e consegnato a mani dell'acquirente fosse oggetto di una simulazione relativa in ordine al prezzo di
€.10.000,00 in luogo di quello realmente pattuito tra le parti per €.15.000,00, sì che difetta la prova del contratto dissimulato tra le parti, con conseguente accertamento e dichiarazione che il contratto perfezionatosi era attinente alla sola somma di €.10.000,00 e non già di €.15.000,00.
Per la suddetta somma sussiste, poi, prova documentale di avvenuto pagamento del corrispettivo (doc.
3), sì che per effetto della risoluzione del contratto di compravendita, il venditore deve essere condannato alla restituzione del corrispettivo ricevuto, divenendo il pagamento privo di causa in conseguenza degli effetti ex tunc della risoluzione pronunciata. L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto ha effetto retroattivo tra le parti ex art. 1458 c.c., e comporta la restituzione all'attore delle somme versate che diventano indebite e sulle quali maturano gli interessi legali dal momento del pagamento al saldo, in applicazione dell'art. 2033 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19659 del 18/09/2014; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4604 del 22/02/2008). Nel caso di specie il convenuto deve, quindi, essere condannato al pagamento della somma di €.10.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma
1 c.c. dal 14 dicembre 2022 fino alla data della domanda giudiziaria (6 aprile 2024 quale data di notifica dell'atto introduttivo alla controparte), da cui decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo.
In ordine alla somma di €.5.000,00, oggetto della domanda restitutoria attorea, va evidenziato, invece, che essa non atteneva in alcun modo ad un corrispettivo pattuito tra le parti, sì che il suo versamento in contanti integra gli estremi di un pagamento di indebito oggettivo. In ordine all'onere probatorio risulta indubbio che il pagamento sia avvenuto per quanto riferito dal teste e confermato dal teste Tes_1
che ha, altresì, ricordato l'ammontare della somma. Ne consegue che, per quanto Testimone_2
comprovato in atti da parte attrice, le somme debende in forza del contratto intercorso tra le parti erano limitate alla minor somma di €.10.000,00 si che l'ulteriore versamento in contanti della somma di pagina 4 di 11 €.5.000,00 integra un indebito pagamento, per il quale la parte convenuta non ha inteso costituirsi ed eccepire o rilevare la sussistenza di altri rapporti intercorsi tra le parti a comprova del pagamento ricevuto. In ordine all'onere probatorio va affermato come “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens".” (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.
14428 del 26/05/2021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011). Ne consegue che la domanda di restituzione che la parte attorea avanza è fondata, previo rilievo che il pagamento non è riconducibile ad alcuna pattuizione contrattuale tra le parti ma a mero indebito oggettivo, quale spostamento di denaro privo di causa. Rilevato che i testi affermano come tale versamento di denaro, mediante contanti, sia avvenuto in data 14 dicembre 2022, il convenuto deve, essere condannato al pagamento della somma di €.5.000,00 oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 14 dicembre 2022 fino alla data della domanda giudiziaria (6 aprile 2024 quale data di notifica alla controparte), da cui decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo.
Parte attrice domanda, da ultimo, il risarcimento dei danni provocati dall'altrui inadempimento per
€.15.453,47, oltre al costo di stazionamento della barca presso il cantiere di Controparte_3
Reggio Calabria. Sul punto va premesso, come l'onere probatorio gravi sul danneggiato, il quale deve comprovare il danno evento subito e il nesso di causalità che lo leghi all'inadempimento contrattuale della controparte, il danno conseguenza e il relativo nesso di causalità con il danno evento.
Orbene, con riguardo al danno emergente derivante dai costi di stazionamento del Parte_1 natante presso il porto di Reggio Calabria ha omesso alcuna allegazione dell'assunto danno, agendo in via esplorativa ed indeterminata, sì che la domanda attorea va reietta per carenza di allegazione, prima ancora che di prova.
In ordine, invece, alla somma di €.15.453,47, deve rilevarsi che essa di compone di una pluralità di voci descritte nell'alveo della prima memoria istruttoria attorea, sì che esse devono essere singolarmente analizzate.
La prima voce di danno dedotta da attiene all'esborso di €.1.200,00 sostenuto per Parte_1
l'acquisto di vernice da apporre sul natante acquistato. Sul punto la domanda attorea è infondata per mancanza di prova in ordine all'ammontare del danno conseguenza subito. In particolare, gli unici due pagina 5 di 11 testi che riferiscono qualcosa sul punto sono che non conosce l'ammontare delle somme Tes_1 pagate: “Null'altro mi è stato detto sulla spedizione. Nulla mi è stato detto in termini di soldi.” e il teste che riferisce “So che mio padre ha pagato in contanti al sig. ero presente al Testimone_2 Parte_2 momento del pagamento, eravamo nella sede di di cui non ricordo l'indirizzo. Non ricordo Parte_2
precisamente la data del pagamento. So che sono stati pagati 1.200,00 euro, non so con quali tagli di banconote, sono stati contati i soldi da davanti a papà.”, il quale riferisce di un'assunta somma Parte_2 di €.1.200,00 per la quale il teste, che asserisce essere oculare rispetto al pagamento e aver visto il conteggio di banconote, al contempo, non sa quali tagli di banconote siano stati conteggiati. E' evidente che tale somma così riferita risulta tutt'altro che comprovata e certa in quanto il conteggio di banconote non può avvenire se esse non vengono viste, sì che dichiarare che si è visto il conteggio di banconote senza sapere quali tagli di banconote siano stati consegnati, altro non significa che non ricordare le banconote stesse ed in definitiva lo stesso conteggio delle stesse e l'ammontare del conseguente danno.
D'altro canto, parte attrice sul punto ha omesso qualsiasi riscontro documentale non risultando in atti acquisito e prodotto da parte attorea alcuno scontrino, alcuna fattura, né richiesto al venditore della merce alcuna quietanza di pagamento o estratto delle scritture contabili in cui fosse annotato il relativo acquisto. Si deve, quindi, concludere che parte attrice non ha fornito alcuna prova dell'ammontare dell'assunto danno emergente subito con conseguente reiezione della domanda attorea sul punto.
In secondo luogo, parte attrice assume di aver subito un danno emergente per la somma di €.1.200,00 derivante dall'acquisto di una vela per l'imbarcazione. La domanda così genericamente allegata risulta di difficile comprensione in quanto è indubbio che il prezzo pagato (€.1.200,00) corrisponda ad un'obbligazione sinallagmatica di consegna del bene (vela) a favore dell'acquirente, sì che le due prestazioni (denaro verso vela) sono tra loro equipollenti. Ne consegue che il danno non è certamente l'uscita di denaro dal patrimonio di in quanto essa è l'obbligazione assunta per avere Parte_1
nel proprio patrimonio il corrispondente bene mobile (vela). Parte attrice è intuibile (ma nemmeno meglio allegato in atti) che volesse sostenere come la vela fosse stata acquistata per la specifica imbarcazione il cui contratto viene risolto nella presente sede per inadempimento del venditore, sì che l'acquirente non potrà godere in maniera diretta della vela acquistata mediante montaggio sulla barca.
Tuttavia, il danno è così diverso dal prezzo di acquisto lamentato da parte attrice in quanto non vi è dubbio che al corrispettivo pagato il bene mobile è stato consegnato a favore di che Parte_1
oggi detiene nel proprio patrimonio la vela acquistata. Ne consegue che egli doveva allegare dapprima e comprovare dappoi che la vela non era ricollocabile sul mercato al medesimo valore con un danno pagina 6 di 11 che è completamente difforme da quello allegato ovvero che non attiene di per sé al prezzo pagato per una compravendita che è stata indubbiamente correttamente eseguita da parte del venditore nella consegna del bene mobile ma, piuttosto, nell'inutilità dell'investimento di quell'acquisto, poi, non oggetto di godimento diretto. Sul punto la non corretta allegazione del danno azionato nella presente sede da parte del danneggiato e l'omessa prova in ordine al valore della vela importa la reiezione della domanda attorea, dovendosi affermare che la vela oggi posseduta, in carenza di differente prova del danneggiato, deve intendersi di valore pari al prezzo pagato, ovvero €.1.200,00, sì che nessuna perdita patrimoniale risulta essersi verificata in capo a che ha subito una mera modifica Parte_1
qualitativa del proprio patrimonio, senza alcun danno, quale perdita patrimoniale.
In terzo luogo, parte attrice domanda il risarcimento del danno emergente per €.305,00 derivante dalla riparazione del natante ovvero per la riparazione del cavo del cambio tranciato che aveva provocato il mancato funzionamento della retromarcia e il sinistro in data 22 aprile 2023. Tale evento non è in nesso di causalità con l'inadempimento della controparte. Infatti, appurato il grave vizio di che trattasi che impediva la circolazione del natante, l'acquirente non può agire per la riconduzione della res a perfetto funzionamento e correlativamente domandare la risoluzione del contratto. Detto in altri termini,
l'acquirente può agire per i soli danni che egli subisca involontariamente per effetto dell'altrui inadempimento e che non siano evitabili con la già domandata risoluzione del contratto. Parte_1
, avvistosi che il natante non era idoneo alla navigazione in quanto gravato da grave vizio che
[...]
ne impediva la regolare circolazione (rectius che aveva provocato il sinistro) lungi dal procedere alla riparazione del natante, doveva procedere a contenere i danni, limitandosi ad offrire la restituzione della res alla controparte nello stato di non funzionamento in cui si trovava. L'acquirente ha, quindi, compiuto una riparazione sul natante, sub. specie sul cambio del natante, che risulta del tutto superflua, trattandosi di bene che egli deve restituire per effetto della risoluzione contrattuale a mani del venditore. D'altro canto tale voce di danno, nemmeno può essere ricondotta all'istituto dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c., in quanto avendo l'attore erroneamente sussunto la richiesta nell'alveo della domanda risarcitoria, non ha fornito comprova che oggi il natante per effetto della suddetta riparazione attorea sia in condizioni di regolare navigazione (a contrario è lo stesso attore che lamenta tutta una serie di ulteriori vizi e malfunzionamenti alle apparecchiature di bordo), sì che la riparazione risulta inutiliter data in quanto volta alla riparazione parziale di un natante che permane in stato di non idoneità alla navigabilità, sì che quanto compiuto è risultato inutile tanto per l'attore quanto per il venditore che riotterrà la restituzione di un bene non idoneo all'uso, con una pagina 7 di 11 riparazione compiuta dall'acquirente senza alcuna giustificazione razionale, se non quella di aggravare egli stesso la posizione della controparte contrattuale con il compimento di lavori inutili sulla res. Se ne deve concludere che anche tale voce di danno va reietta.
Infine, parte attrice domanda il risarcimento del danno, per due singole voci (€.10.686,87 ed
€.2.061,60), imputabili a quanto egli ha dovuto esborsare a favore, rispettivamente, di e CP_4
, in qualità di proprietari di due imbarcazioni ormeggiate al porto di Reggio Calabria e Controparte_5 su cui l'attore è andato a collidere in sede di tentativo di attracco. In ordine alla sussistenza del sinistro di che trattasi deve rilevarsi che esso è stato oggetto di registrazione video prodotta in atti sub. doc. 10 attoreo. I motivi del sinistro sono stati riferiti dai testi escussi come imputabili al mancato inserimento della retromarcia dell'imbarcazione e tale elemento è stato allegato, fin dall'atto di citazione, come vizio della res compravenduta da , senza che il venditore si sia costituito e abbia fornito CP_1 prova dell'adempimento contrattuale, ovvero della consegna di un bene esente da vizi, sub. specie di regolare funzionamento nella retromarcia. In ordine alla posizione attorea, tutti i testi escussi hanno riferito univocamente che l'imbarcazione, al momento del sinistro, era condotta da e Parte_1
la CTU espletata nel corso del giudizio non ha ravvisato alcun concorso di colpa in capo al conducente, rilevando che null'altro poteva fare parte attrice per evitare la collisione con le imbarcazioni ormeggiate e/o per ridurre l'impatto verificatosi. La perizia redatta ha dato, altresì, conto che il sinistro, per come documentato in atti, risulta compatibile con il danno evento verificatosi alle imbarcazioni interessate, descrivendo i punti di impatto che erano visibili dal video dell'incidente riversato in atti. Ne consegue che il danneggiato ha dato comprova del danno evento e del suo nesso di causa con il sinistro,
a sua volta riconducibile esclusivamente al vizio che interessava la res compravenduta. Da ultimo, parte attrice ha, altresì, comprovato il danno conseguenza per effetto di due bonifici bancari riversati in atti sub. docc. 20 e 22, corrispondenti, il primo alla fattura sub. doc. 19 e il secondo al preventivo di riparazione prodotto sub. doc. 21 al netto della somma di €.1.000,00 che risulta essere stata pagata in contanti alla presenza del teste con dichiarazione di generico pagamento effettuata la Testimone_2
sera stessa del sinistro da parte del danneggiato alla teste Ne consegue che risulta Tes_3
comprovato che le somme oggetto della domanda risarcitoria di che trattasi siano state riversate dall'attore a favore di terzi e ciò in adempimento all'obbligazione giuridica che su di egli gravava in quanto era il conducente che aveva provocato il sinistro, nonché il proprietario (fino Parte_1 alla presente pronuncia di risoluzione del contratto di compravendita) dell'imbarcazione, sì che egli era obbligato nella suddetta duplice veste per il danno subito dai terzi. Non vi è dubbio, tuttavia, che nei pagina 8 di 11 rapporti contrattuali per cui è causa, tale danno sia da ricondursi al vizio di cui il natante era affetto per come venduto da , sì che sussiste comprova dei danni evento in nesso di causa con CP_1
l'inadempimento contrattuale, nonché dei danni conseguenza in nesso di causa con i danni evento. Da ultimo va messo in evidenza come l'esborso di riparazione richiesto dai terzi danneggiati in danno dell'odierno attoreo risulti congruo ai danni subiti alle imbarcazioni per come descritti nella fattura e nel preventivo in atti, secondo quanto accertato in seno alla CTU espletata. Ne consegue che la domanda risarcitoria va accolta.
In punto accessori deve rilevarsi come il danno sopra quantificato sia danno di valore, considerato come congruo dalla CTU espletata nei valori pagati nell'immediatezza del sinistro (quest'ultimo avvenuto in data 22 aprile 2023 a fronte di un pagamento di €.1.000,00 in contanti contestuale all'evento e due bonifici di €.10.686,87 in data 3 maggio 2023 ed €.1.061,60 in data 16 maggio 2023), sì che il danno è stato già determinato nel suo valore complessivo all'epoca del sinistro. Orbene, vertendosi in ipotesi di obbligazione di valore, sulla somma complessiva di €.11.748,47 va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio legale dalla data del sinistro (22 aprile 2023) sulla somma rivaluta di anno in anno fino alla data della presente pronuncia (Cassazione civile, sez. I,
19/03/2020, n. 7466; Cassazione civile, sez. II, 24/01/2019, n. 2037; Cassazione civile, sez. III,
13/07/2018, n. 18564; Cassazione civile, sez. III, 08/11/2016, n. 22607; Cassazione civile, sez. III,
15/06/2016, n. 12288), e così per €.12.860,30 (capitale+ accessori), somma sulla quale decorreranno i soli interessi di cui all'art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione da €.26.001,00 - a €.52.000,00, in considerazione del valore della controversia (€.27.860,30) determinato in base alla somma liquidata a parte attrice (art. 5),
e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, stante la non complessità delle questioni giuridiche e fattuali sottese alla controversia, in presenza di controparte contumace, e l'assenza di nuove questioni giuridiche nella fase decisoria, nonché la prossimità del valore della controversia al minimo dello scaglione di riferimento e con applicazione del valore medio per la fase di trattazione/istruttoria alla luce del numero di udienze svoltesi per pagina 9 di 11 l'assunzione di prove costituende. Devono, inoltre, aggiungersi i compensi per la negoziazione assistita, liquidati secondo la tabella n. 25-bis dell'allegato B del D.M. 37/2018, prendendo in riferimento il valore minimo della fase di attivazione stante l'esito negativo per mancato riscontro della controparte all'invito. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.662,60 per esborsi e in €.4.980,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M.
55/2014.
Le spese di CTU seguono la soccombenza e vanno poste definitivamente in capo alla parte convenuta, come già liquidate con separato decreto del 24 febbraio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara risolto il contratto di compravendita intercorso tra (C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. ) avente ad oggetto il natante a C.F._1 CP_1 CodiceFiscale_2 vela “INTERCARENE” Mod. Balanzone, anno di costruzione 1982, Ex ROMA/9637D, con motore ausiliario entrobordo marca Mod. LDW1003M, numero di serie Controparte_2
4957205 e per l'effetto condanna (C.F. ) alla restituzione CP_1 CodiceFiscale_2 del prezzo di €.10.000,00 a favore di (C.F. ), oltre Parte_1 CodiceFiscale_1
interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 14 dicembre 2022 fino alla data della domanda giudiziaria (6 aprile 2024 quale data di notifica alla controparte), data dalla quale decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo;
- Condanna (C.F. ) al pagamento della somma di CP_1 CodiceFiscale_2
€.5.000,00 ex art. 2033 c.c. a favore di (C.F. ), oltre Parte_1 CodiceFiscale_1
interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dal 14 dicembre 2022 fino alla data della domanda giudiziaria (6 aprile 2024 quale data di notifica alla controparte), data dalla quale decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. fino al soddisfo;
- Condanna (C.F. ) al pagamento della somma di CP_1 CodiceFiscale_2
€.12.860,30 a titolo di risarcimento del danno a favore di (C.F. Parte_1 [...]
), oltre interessi ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della presente pronuncia C.F._1
fino al soddisfo;
pagina 10 di 11 - Condanna (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del CP_1 CodiceFiscale_2
presente giudizio in favore di (C.F. ), che liquida Parte_1 CodiceFiscale_1
nella misura di €.662,60 per esborsi e di €.4.980,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014;
- Pone le spese di CTU definitivamente in capo ad (C.F. ), CP_1 CodiceFiscale_2
come già liquidate con separato decreto del 24 febbraio 2025, con i conseguenti obblighi restitutori avverso la controparte.
Ivrea, 1 agosto 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 11 di 11