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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati: dr. Roberto Spagnuolo Presidente dr. Aida Sabbato Consigliere rel. dr. Rosa Larocca Consigliere ha pronunziato all'udienza del 3 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. 135 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso di Parte_1
primo grado, dall'avv.to Antonio Salvia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Potenza, alla via G. Marconi, n.219;
APPELLANTE
E
in persona del AR
presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura per notar Persona_1
, dall'Avv.to Vito Dinoia ed elettivamente domiciliato in Potenza, alla via
[...]
Pretoria, n.263 presso la sede dell'Avvocatura Regionale INPS.
APPELLATO
OGGETTO: Liquidazione spese giudizio di primo grado - Appello avverso la sentenza n. 561/2024 del 29 luglio 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Potenza.
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellato al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, con vittoria delle spese del presente giudizio e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo”;
Per l'appellato: “Voglia la Corte adita respingere l'appello”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.561/2024, pubblicata il 29 luglio 2024, il Giudice del Lavoro del
Tribunale di Potenza dichiarava cessata la materia del contendere e compensate interamente tra le parti le spese di lite.
Nella stilata motivazione della sentenza il primo giudice, preso atto dell'intervenuto accoglimento della domanda come azionata, accoglimento avvenuto in sede amministrativa nelle more del giudizio, riteneva che tale corcostanza avesse determinato il venir meno della posizione di contrasto originariamente esistita tra le parti in causa e, quanto, alla disciplina delle spese del giudizio, operava una parziale compensazione delle spese di lite, che liquidava per in residuo in complessivi euro
250,00.
Avverso tale sentenza con ricorso depositato in data 28 agosto 2024, Parte_1
proponeva appello nei confronti dell' , ponendo in luce l'errore in cui ero incorso CP_1
il primo giudice, non avendo correttamente applicato il D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della controversia pari ad euro 5.000,00.
Concludeva, quindi, nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 3 aprile 2025.
L' si costituiva tempestivamente in giudizio depositando memoria difensiva, a CP_1
sua volta, concludendo come in atti.
Disposto che l'udienza odierna si svolgesse in modalità a trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., lette le note autorizzate, la Corte decideva la causa, come da dispositivo in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate. Premesso che si è formato il giudicato sulla dichiarata cessazione della materia del contendere, lamenta l'appellante, con il proposto atto di gravame, la non condivisibilità della sentenza di primo grado nella parte in cui il primo giudice ha disposto la parziale compensazione delle spese del giudizio, liquidate nella restante parte in complessivi eiuro 250,00, senza una specifica indicazione dei parametri di cui al D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022.
La Seconda Sezione della Corte di Cassazione, nella Sentenza 13 aprile 2023 n. 9815 (Pres. D'Ascola, Rel. Fortunato) si esprime il relazione alla derogabilità o meno dei valori tabellari per la liquidazione delle spese del giudizio enunciando infine il seguente principio di diritto:
“In assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.M. n. 37 del 2018, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile”. La questione è, quindi, tutta incentrata derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
La L. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'è noto, ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.
La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, la stessa Corte era giunta a sostenere che la
3 quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020).
A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può tuttavia darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.
La suddetta ratio legis è esplicitamente evidenziata nel parere del Consiglio di Stato,
Sezione Consultiva, n. 2703-2017 del 27 dicembre 2017, che aveva giudicato inadeguato, rispetto al dichiarato scopo di “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare, l'utilizzo di una formula normativa suscettibile di avallare “approdi interpretativi in merito all'applicazione della locuzione “di regola” anche alle riduzioni percentuali dei valori parametrici di base, mentre tale possibilità doveva più incisivamente essere limitati agli incrementi dei parametri e non alla riduzione”.
L'attuale previsione è quindi volta proprio a specificare “con maggiore chiarezza l'inderogabilità delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base da parte degli organi giudicanti, e ciò anche in considerazione del fatto che il L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 7 prevede fra i criteri cui si deve attenere l'Amministrazione quello della “trasparenza nella determinazione dei compensi dovuti per le prestazioni professionali”.
Tale intento normativo traspare dalla dichiarata rispondenza – per esplicita valutazione normativa – dei parametri tabellari introdotti ex novo ai requisiti cui devono rispondere le liquidazioni ricadenti nell'ambito applicativo della L. 247 del 2012, art. 13 bis, introdotto dal D.L. 16 ottobre 2017, convertito nella L. 4 dicembre 2017, e poi modificata dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205.
La disposizione precisa che il compenso, nei rapporti regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative, nonchè di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, si considera equo quando risulta proporzionato alla
4 quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonchè al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e “conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6”.
Ai medesimi parametri deve far riferimento il giudice per porre rimedio alla vessatorietà delle clausole a norma dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 13, ipotesi in cui una volta accertata, la non equità del compenso, la successiva quantificazione va effettuata proprio mediante l'impiego dei parametri tabellari per superare l'originario squilibrio dell'accordo (art. 13, comma 10).
La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina Euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (art. 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35 del 1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002). Sono giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427 del 2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al 12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall'art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all'art. l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia 8.12.2016, C- 532/2015 e 538/2015).
Ha da ultimo precisato la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che “l'art. 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'art. 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato per la Corte nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine forense, a pena di procedimento disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'art. 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità
5 applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”.
Va evidenziato, al riguardo, che i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal giustizia, previo parere del Consiglio di Stato e pertanto da Controparte_2 un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali.
Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo portata generale (ex art. 15, comma
2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l'intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti.
I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, le spese del giudizio di primo grado vanno poste interamente a carico dell' e liquidate come in CP_1 dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n. 147/2022
– scaglione da euro 1.000,01 ad euro 5.200,00, parametro medio.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo lo stesso scaglione per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 135 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2024, promosso da nei confronti dell' Parte_1 AR
, in persona del Presidente p.t., avverso la sentenza n. 561/2024 del 29
[...]
luglio 2024 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto, condanna l' al pagamento, in favore dell'appellante CP_1
e con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese
6 del primo grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 1.865,00, oltre
IVA, CPA e RF come per legge;
2) Condanna l al pagamento, in favore dell'appellante e con attribuzione al CP_1
procuratore costituito per dichiarato anticipo, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre IVA, CPA e RF come per legge.
Potenza, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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