CASS
Sentenza 15 febbraio 2021
Sentenza 15 febbraio 2021
Massime • 1
E' emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2021, n. 5805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5805 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2021 |
Testo completo
05805-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.285/2021 Presidente - GIACOMO FUMU UP 03/02/2021 NA RA R.G.N. 8097/2020 MA RD OS UN FR AR -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BA PE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di: UNIPOL SAI SPA nel procedimento a carico di quest'ultimo CI LV UD nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/11/2019 del TRIBUNALE di GELA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FR AR;
trattato il procedimento con le modalità di cui L'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Gela, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NC AL CL per il reato di cui L'art. 590 cod.pen., perchè estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, a favore di GI AN.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, GI AN, che ha dedotto la violazione degli artt. 541, 578 e 91 cod. proc.pen. per avere il giudice di secondo grado, pur confermando le statuizioni civili, omesso di provvedere alla richiesta di condanna dell'appellante e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute nel secondo grado di giudizio dalla parte civile.
3.Il giudizio è stato trattato con le modalità di cui L'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al giudice di appello;
il ricorrente si è riportato al ricorso, chiedendo anche la condanna dell'imputato e del responsabile civile alle spese del giudizio di legittimità; l'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, trattandosi di una mera dimenticanza, emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, avente ad oggetto l'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, L'esito del quale, pur essendosi dichiarato il reato estinto per prescrizione, l'impugnazione è stata rigettata agli effetti civili, è ammissibile.
2. In proposito occorre preliminarmente rilevare che la soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile impone la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 541 cod. proc.pen., che esprime una regola generale riferita non solo L'accoglimento, nei confronti dell'imputato, della domanda della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce da cui deriva la conferma delle statuizioni civili. Va, anche, aggiunto che, nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non si evincono elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese, mentre, al contrario, emerge la giustificazione del pagamento da parte dell'imputato delle spese processuali sostenute dalla parte civile come, del resto, ammesso dallo stesso imputato nelle sue note conclusive.
3. Nella giurisprudenza di legittimità esiste, tuttavia, un contrasto (già segnalato dL'Ufficio del Massimario, v. da ultimo relazione n. 87 del 2020) in ordine al rimedio esperibile avverso l'eventuale omissione, da parte del giudice dell'impugnazione, della condanna dell'imputato soccombente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. In particolare, con riferimento alla sentenza di appello, resa L'esito di giudizio ordinario, possono ricordarsi: Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019 ud. dep. 18/11/2019, Rv. 277595 - 01, secondo cui è - ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla - procedura di cui L'art. 130 cod. proc. pen. ma implicante valutazioni sia in ordine L'ammissibilità della relativa domanda che in ordine L'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, pur avendo disposto la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, aveva omesso la pronuncia sulle spese); -Sez. 5, n. 51169 del 06/11/2013 ud. - dep. 18/12/2013, Rv. 257656 01, secondo cui è emendabile con la procedura di correzione di errori materiali la sentenza dibattimentale in cui il giudice omette di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, se non emergono circostanze che giustifichino la compensazione, totale o parziale, delle stesse (v. anche più recentemente Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019 cc. - dep. 03/04/2019, Rv. 275254 - 01, secondo cui è emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di conferma resa dal giudice di appello L'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile).
4. A sostegno del primo orientamento si osserva che la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è né automatica né predeterminata, ma coinvolge valutazioni sia in ordine L'ammissibilità della relativa domanda (con riferimento L'interesse a contraddire), che in materia di entità della liquidazione (che può anche essere sterilizzata dalla compensazione delle stesse). A ciò si aggiunge che la mancanza della liquidazione non rappresenta una mera svista del giudice, derivante dalla omessa o inesatta estrinsecazione di un giudizio, già svolto e desumibile dal contesto stesso della pronuncia, ma consegue L'assenza di tale giudizio. Si è, peraltro, evidenziato che il legislatore ha espressamente previsto, L'art. 535 cod. proc.pen., la rettifica della sentenza ex art. 130 cod. proc.pen. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice non abbia provveduto in ordine alle spese processuali che l'imputato è tenuto a versare L'RA (Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015 Cc. - dep. 08/03/2016, Rv. 266175 – 01). Tale scelta - legislativa non può reputarsi casuale, ma, al contrario, è giustificata dalla differenza delle situazioni, visto che la condanna alle spese ex art. 541 cod. proc. pen. non segue ineluttabilmente L'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno (Sez. 6, n.3441 del 28/11/2005 - dep. 27/01/2006, Rv. 233116). In definitiva, l'orientamento in questione, contrario L'utilizzo della procedura di correzione per l'omissione decisionale in materia di spese in favore della parte civile, si fonda, da un lato, sulla estraneità di tale carenza alla nozione dell'errore materiale in senso tecnico e, dL'altro, sull'impossibilità dell'applicazione analogica dell'art. 535, comma 4, cod. proc. pen. L'ipotesi in esame.
5. L'opposto orientamento si collega alla pronuncia delle Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008 cc. dep. 20/02/2008, Rv. 238426 - 01, secondo cui, in tema di applicazione della - pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (non superata da Sez. U, n. 40228 del 14/07/2011 cc. - dep. 07/11/2011, Rv. 250680 01, secondo cui è ricorribile - per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta L'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito). Si ritiene, difatti, il principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2008, con riferimento al rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta, suscettibile di estensione anche al rito ordinario, in quanto fondato esclusivamente su una nozione ampia di errore materiale, che si ricava direttamente dalla lettera della legge, e può operare, pertanto, in tutti i procedimenti. In proposito va ribadito che, come ritenuto dalle Sezioni Unite, l'art. 130 cod. proc.pen. non esige che il risultato dell'operazione emendativa debba essere stato imprescindibilmente oggetto della cosciente volontà del giudice, ma soltanto che dL'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua correzione non determini una modifica essenziale dell'atto. Si è esattamente osservato che la verifica di queste due condizioni implicitamente impone che l'errore attenga ad una statuizione accessoria rispetto al thema decidendum, di carattere conseguenziale e obbligatorio, ma che, oltre alla verifica della sussistenza di tali presupposti, non esistono ulteriori limiti L'applicazione della procedura della correzione dell'errore materiale. Non debbono, quindi, considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dL'ordinamento (e non sia stato deliberatamente disatteso dal giudice). Peraltro, la previsione di tali preclusioni acquista un senso concreto proprio in relazione alle situazioni che non si risolvono nella mera esplicitazione della volontà effettiva del giudice, enucleabile dallo stesso atto.
6. La soluzione del problema in esame deve, comunque, necessariamente coordinarsi con altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che propendono, da un lato, per il carattere tendenzialmente aritmetico delle operazioni di liquidazione delle spese processuali e, dL'altro, per la possibilità di ricomprendere tra gli errori materiali l'omessa pronuncia sulle spese della parte civile, che è pronuncia accessoria, conseguenziale e necessitata, la cui omissione non invalida l'atto ed il cui inserimento successivo non ne altera il contenuto essenziale. In particolare va ricordato che Sez. 5, n. n. 57028 del 22/10/2018 ud. - dep. 18/12/2018, Rv. 274378-01), ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui il giudice di appello condanni la parte civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore dell'imputato, ma ometta la corrispondente liquidazione, può provvedervi la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, atteso che tale attività non comporta l'esame degli atti e la formulazione di giudizi di merito (Sez. 5, n. n. 57028 del 22/10/2018 ud. - dep. 18/12/2018, Rv. 274378 - 01). Costituisce, inoltre, un orientamento consolidato quello secondo cui la procedura di correzione degli errori materiali prevista dL'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019 cc. - dep. 12/07/2019, Rv. 277152 – 02).
7. Alla luce di tali premesse il Collegio ritiene di aderire alla tesi secondo cui, salvo che dalla sentenza emergano elementi che giustifichino la mancata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile, tale omissione è emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. 2 Questa soluzione è, difatti, più coerente con la lettera dell'art. 130 cod. proc.pen., da cui, come evidenziato dalle Sezioni Unite, emerge la possibilità di estendere l'ambito applicativo della disposizione a tutte le ipotesi di incompletezza della sentenza riguardo a statuizioni accessorie, conseguenziali e necessitate, la cui omissione non ne comporti una nullità ed il cui inserimento, mediante la procedura di correzione, non si traduca in una modifica essenziale dell'atto. Del resto, una diversa opzione imporrebbe la rimessione della questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc.pen.
8. Il contrasto di giurisprudenza sul punto rende, tuttavia, il ricorso ammissibile. Ne consegue che, come prevede l'art. 130, primo comma, ultima parte, cod. proc.pen., la correzione deve essere disposta da questa Corte, quale giudice competente a conoscere dell'impugnazione non inammissibile. Il provvedimento impugnato va, quindi, corretto con l'inserimento nel dispositivo, dopo le parole "statuizioni civili", del seguente periodo "e condanna NC AL CL, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AN GI, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge".
9. In conclusione, il ricorso va rigettato, ma non essendo inammissibile, il provvedimento impugnato deve essere corretto con l'inserimento nel dispositivo, dopo le parole "statuizioni civili", del seguente periodo "e condanna NC AL CL, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AN GI, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo nella sentenza del Tribunale di Gela n. 4, pronunciata il 15 novembre 2019, nei confronti di NC AL CL inserendo dopo le parole "statuizioni civili" le seguenti parole "e condanna NC AL CL, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AN GI, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge". Manda alla cancelleria del Tribunale di Gela per gli adempimenti. Così deciso in Roma il 3 febbraio 2021. Il Consigliere estensore Il presidente AC FU AN PI 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB. 2021 oggi. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EN LI
udita la relazione svolta dal Consigliere FR AR;
trattato il procedimento con le modalità di cui L'art. 23, comma 8, d.l. n.137 del 2020. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Gela, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NC AL CL per il reato di cui L'art. 590 cod.pen., perchè estinto per intervenuta prescrizione, mentre ha confermato la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, a favore di GI AN.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore, GI AN, che ha dedotto la violazione degli artt. 541, 578 e 91 cod. proc.pen. per avere il giudice di secondo grado, pur confermando le statuizioni civili, omesso di provvedere alla richiesta di condanna dell'appellante e del responsabile civile alla rifusione delle spese sostenute nel secondo grado di giudizio dalla parte civile.
3.Il giudizio è stato trattato con le modalità di cui L'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al giudice di appello;
il ricorrente si è riportato al ricorso, chiedendo anche la condanna dell'imputato e del responsabile civile alle spese del giudizio di legittimità; l'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso, trattandosi di una mera dimenticanza, emendabile con la procedura della correzione dell'errore materiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso, avente ad oggetto l'omessa condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, L'esito del quale, pur essendosi dichiarato il reato estinto per prescrizione, l'impugnazione è stata rigettata agli effetti civili, è ammissibile.
2. In proposito occorre preliminarmente rilevare che la soccombenza dell'imputato nei confronti della parte civile impone la pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 541 cod. proc.pen., che esprime una regola generale riferita non solo L'accoglimento, nei confronti dell'imputato, della domanda della parte civile di risarcimento del danno o di restituzione, ma anche a tutte le pronunce da cui deriva la conferma delle statuizioni civili. Va, anche, aggiunto che, nel caso di specie, dalla motivazione della sentenza impugnata non si evincono elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese, mentre, al contrario, emerge la giustificazione del pagamento da parte dell'imputato delle spese processuali sostenute dalla parte civile come, del resto, ammesso dallo stesso imputato nelle sue note conclusive.
3. Nella giurisprudenza di legittimità esiste, tuttavia, un contrasto (già segnalato dL'Ufficio del Massimario, v. da ultimo relazione n. 87 del 2020) in ordine al rimedio esperibile avverso l'eventuale omissione, da parte del giudice dell'impugnazione, della condanna dell'imputato soccombente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile. In particolare, con riferimento alla sentenza di appello, resa L'esito di giudizio ordinario, possono ricordarsi: Sez. 2, n. 46654 del 18/09/2019 ud. dep. 18/11/2019, Rv. 277595 - 01, secondo cui è - ricorribile per cassazione la sentenza di appello che abbia omesso di pronunciarsi in ordine alla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, trattandosi di emenda non automatica e predeterminata e, pertanto, non rimediabile con il ricorso alla - procedura di cui L'art. 130 cod. proc. pen. ma implicante valutazioni sia in ordine L'ammissibilità della relativa domanda che in ordine L'entità della liquidazione, che ben può essere neutralizzata da una possibile compensazione (fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di appello che, pur avendo disposto la condanna al risarcimento del danno a favore della parte civile, aveva omesso la pronuncia sulle spese); -Sez. 5, n. 51169 del 06/11/2013 ud. - dep. 18/12/2013, Rv. 257656 01, secondo cui è emendabile con la procedura di correzione di errori materiali la sentenza dibattimentale in cui il giudice omette di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, se non emergono circostanze che giustifichino la compensazione, totale o parziale, delle stesse (v. anche più recentemente Sez. 5, n. 14702 del 04/03/2019 cc. - dep. 03/04/2019, Rv. 275254 - 01, secondo cui è emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza di conferma resa dal giudice di appello L'esito di rito ordinario che abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile).
4. A sostegno del primo orientamento si osserva che la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile non è né automatica né predeterminata, ma coinvolge valutazioni sia in ordine L'ammissibilità della relativa domanda (con riferimento L'interesse a contraddire), che in materia di entità della liquidazione (che può anche essere sterilizzata dalla compensazione delle stesse). A ciò si aggiunge che la mancanza della liquidazione non rappresenta una mera svista del giudice, derivante dalla omessa o inesatta estrinsecazione di un giudizio, già svolto e desumibile dal contesto stesso della pronuncia, ma consegue L'assenza di tale giudizio. Si è, peraltro, evidenziato che il legislatore ha espressamente previsto, L'art. 535 cod. proc.pen., la rettifica della sentenza ex art. 130 cod. proc.pen. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice non abbia provveduto in ordine alle spese processuali che l'imputato è tenuto a versare L'RA (Sez. 4, n. 9579 del 23/04/2015 Cc. - dep. 08/03/2016, Rv. 266175 – 01). Tale scelta - legislativa non può reputarsi casuale, ma, al contrario, è giustificata dalla differenza delle situazioni, visto che la condanna alle spese ex art. 541 cod. proc. pen. non segue ineluttabilmente L'accoglimento della domanda di restituzione o risarcimento del danno (Sez. 6, n.3441 del 28/11/2005 - dep. 27/01/2006, Rv. 233116). In definitiva, l'orientamento in questione, contrario L'utilizzo della procedura di correzione per l'omissione decisionale in materia di spese in favore della parte civile, si fonda, da un lato, sulla estraneità di tale carenza alla nozione dell'errore materiale in senso tecnico e, dL'altro, sull'impossibilità dell'applicazione analogica dell'art. 535, comma 4, cod. proc. pen. L'ipotesi in esame.
5. L'opposto orientamento si collega alla pronuncia delle Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008 cc. dep. 20/02/2008, Rv. 238426 - 01, secondo cui, in tema di applicazione della - pena su richiesta delle parti, laddove il giudice abbia omesso di condannare l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale, sempre che non emergano specifiche circostanze idonee a giustificare l'esercizio della facoltà di compensazione, totale o parziale, delle stesse (non superata da Sez. U, n. 40228 del 14/07/2011 cc. - dep. 07/11/2011, Rv. 250680 01, secondo cui è ricorribile - per cassazione la sentenza di patteggiamento nella parte relativa alla condanna alla rifusione delle spese di parte civile, in particolare per quanto attiene alla legalità della somma liquidata e alla esistenza di una corretta motivazione sul punto, una volta che sulla relativa richiesta, proposta L'udienza di discussione, nulla sia stato eccepito). Si ritiene, difatti, il principio enunciato dalle Sezioni Unite nel 2008, con riferimento al rito speciale dell'applicazione della pena su richiesta, suscettibile di estensione anche al rito ordinario, in quanto fondato esclusivamente su una nozione ampia di errore materiale, che si ricava direttamente dalla lettera della legge, e può operare, pertanto, in tutti i procedimenti. In proposito va ribadito che, come ritenuto dalle Sezioni Unite, l'art. 130 cod. proc.pen. non esige che il risultato dell'operazione emendativa debba essere stato imprescindibilmente oggetto della cosciente volontà del giudice, ma soltanto che dL'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua correzione non determini una modifica essenziale dell'atto. Si è esattamente osservato che la verifica di queste due condizioni implicitamente impone che l'errore attenga ad una statuizione accessoria rispetto al thema decidendum, di carattere conseguenziale e obbligatorio, ma che, oltre alla verifica della sussistenza di tali presupposti, non esistono ulteriori limiti L'applicazione della procedura della correzione dell'errore materiale. Non debbono, quindi, considerarsi inibiti, nei limiti delle condizioni normativamente previste, interventi correttivi di automatica applicazione di quanto sia imposto dL'ordinamento (e non sia stato deliberatamente disatteso dal giudice). Peraltro, la previsione di tali preclusioni acquista un senso concreto proprio in relazione alle situazioni che non si risolvono nella mera esplicitazione della volontà effettiva del giudice, enucleabile dallo stesso atto.
6. La soluzione del problema in esame deve, comunque, necessariamente coordinarsi con altri orientamenti della giurisprudenza di legittimità, che propendono, da un lato, per il carattere tendenzialmente aritmetico delle operazioni di liquidazione delle spese processuali e, dL'altro, per la possibilità di ricomprendere tra gli errori materiali l'omessa pronuncia sulle spese della parte civile, che è pronuncia accessoria, conseguenziale e necessitata, la cui omissione non invalida l'atto ed il cui inserimento successivo non ne altera il contenuto essenziale. In particolare va ricordato che Sez. 5, n. n. 57028 del 22/10/2018 ud. - dep. 18/12/2018, Rv. 274378-01), ha ritenuto che, nell'ipotesi in cui il giudice di appello condanni la parte civile al pagamento delle spese di costituzione e difesa in giudizio in favore dell'imputato, ma ometta la corrispondente liquidazione, può provvedervi la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., annullando senza rinvio la sentenza impugnata, atteso che tale attività non comporta l'esame degli atti e la formulazione di giudizi di merito (Sez. 5, n. n. 57028 del 22/10/2018 ud. - dep. 18/12/2018, Rv. 274378 - 01). Costituisce, inoltre, un orientamento consolidato quello secondo cui la procedura di correzione degli errori materiali prevista dL'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile alle pronunce della Corte di cassazione che, dichiarata l'inammissibilità o il rigetto del ricorso dell'imputato, abbiano omesso la statuizione sulle spese giudiziali sostenute dalla parte civile in sede di legittimità, trattandosi di statuizione di natura accessoria e obbligatoria (Sez. 5, n. 30743 del 26/03/2019 cc. - dep. 12/07/2019, Rv. 277152 – 02).
7. Alla luce di tali premesse il Collegio ritiene di aderire alla tesi secondo cui, salvo che dalla sentenza emergano elementi che giustifichino la mancata condanna dell'imputato alla rifusione delle spese processuali della parte civile, tale omissione è emendabile ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen. 2 Questa soluzione è, difatti, più coerente con la lettera dell'art. 130 cod. proc.pen., da cui, come evidenziato dalle Sezioni Unite, emerge la possibilità di estendere l'ambito applicativo della disposizione a tutte le ipotesi di incompletezza della sentenza riguardo a statuizioni accessorie, conseguenziali e necessitate, la cui omissione non ne comporti una nullità ed il cui inserimento, mediante la procedura di correzione, non si traduca in una modifica essenziale dell'atto. Del resto, una diversa opzione imporrebbe la rimessione della questione alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, cod. proc.pen.
8. Il contrasto di giurisprudenza sul punto rende, tuttavia, il ricorso ammissibile. Ne consegue che, come prevede l'art. 130, primo comma, ultima parte, cod. proc.pen., la correzione deve essere disposta da questa Corte, quale giudice competente a conoscere dell'impugnazione non inammissibile. Il provvedimento impugnato va, quindi, corretto con l'inserimento nel dispositivo, dopo le parole "statuizioni civili", del seguente periodo "e condanna NC AL CL, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AN GI, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge".
9. In conclusione, il ricorso va rigettato, ma non essendo inammissibile, il provvedimento impugnato deve essere corretto con l'inserimento nel dispositivo, dopo le parole "statuizioni civili", del seguente periodo "e condanna NC AL CL, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AN GI, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge".
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo nella sentenza del Tribunale di Gela n. 4, pronunciata il 15 novembre 2019, nei confronti di NC AL CL inserendo dopo le parole "statuizioni civili" le seguenti parole "e condanna NC AL CL, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile AN GI, che liquida in euro 2.500,00, oltre accessori come per legge". Manda alla cancelleria del Tribunale di Gela per gli adempimenti. Così deciso in Roma il 3 febbraio 2021. Il Consigliere estensore Il presidente AC FU AN PI 2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB. 2021 oggi. IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO EN LI