Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2021, n. 5805
CASS
Sentenza 15 febbraio 2021

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

E' emendabile, ai sensi dell'art. 130 cod. proc. pen., la sentenza resa dal giudice di appello all'esito di rito ordinario che, pur confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado, abbia omesso di condannare l'imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, qualora non risultino dalla motivazione elementi indicativi della volontà del giudice di disporre la compensazione, totale o parziale, di dette spese ed emerga, invece, la giustificazione del pagamento in favore della parte civile.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2021, n. 5805
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5805
    Data del deposito : 15 febbraio 2021

    Testo completo