Decreto presidenziale 29 giugno 2021
Ordinanza collegiale 24 marzo 2022
Decreto cautelare 13 aprile 2022
Ordinanza cautelare 5 maggio 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Sentenza 16 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 11/11/2022, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/11/2022
N. 01784/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00962/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 962 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
AR RR, in qualità di legale rappresentante dell’Associazione Vele di Porto Cesareo, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Pellegrino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Augusto Imperatore n. 16;
contro
Comune di Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Garibaldi n. 43;
nei confronti
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Porto Cesareo in ordine alle diffide presentate dal ricorrente in data 21/9/2020, 16/10/2020, 28/1/2021 e da ultimo in data 19/2/2021 volte ad ottenere: - l'indizione e finalizzazione di una procedura di evidenza pubblica per il rilascio della relativa concessione per la realizzazione di un punto di ormeggio nello specchio acqueo SL4 per la parte ricadente in zona franca o avamporto, come da perimetrazioni e prescrizioni contenute nella Ordinanza n. 40/2020 della Capitaneria di Porto di GA recante il Regolamento definitivo delle varie attività marittime e portuali da espletarsi nell'ambito delle Rade di Ponente e di Levante del porto naturale di Porto Cesareo e relative adiacenze; - nelle more l'autorizzazione in via d'urgenza all'utilizzo temporaneo, ex art. 38 Cod. nav. e art. 35 Reg. esec. dello SL4 in “zona franca” o “avamporto” ovvero di altra porzione di specchio Acqueo del porto naturale di Porto Cesareo al fine di consentire l'ormeggio in sicurezza delle imbarcazioni a vela dei propri associati mediante gavitelli amovibili, e ciò nelle more dell'avvio delle procedure volte al rilascio della concessione demaniale di detta porzione di specchio acqueo SL4;
nonché per l'accertamento
dell'obbligo di provvedere in relazione alle medesime, mediante l'adozione di provvedimenti espressi nei termini di cui alle conclusioni del presente atto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19/1/2022:
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio tenuto dal Comune di Porto Cesareo, anche a seguito degli scritti difensivi 24.8.21 e 15.11.21 presentati dalla odierna ricorrente a seguito di preavviso di diniego 16.8.21 n. 22256, sulle istanze avanzate con le diffide 21.9.21, 16.10.20, 28.1.21 e 19.2.21;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/3/2022:
per l'annullamento previa adozione delle opportune misure cautelari
a) del provvedimento del 3.2.22 prot. n. 0003243, con cui il Responsabile del settore VIII Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Porto Cesareo ha definitivamente rigettato le istanze della odierna ricorrente formulate con le diffide 21.9.21, 16.10.20, 28.1.21 e 19.2.21 nonché, del presupposto preavviso di rigetto comunicato con nota 16.8.21 prot. n. 0022256;
b) della delibera del CdA dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo 8.6.20 n. 7, della nota 1.7.21 di sua trasmissione al Comune e della nota 8.10.21, con cui la stessa deliberazione è stata inoltrata alla Capitaneria di porto di GA quale richiesta di consegna degli specchi acquei denominati SL3 e SL4 al fine di realizzarvi un campo di ormeggio per la nautica sostenibile, per l'ipotesi in cui deliberazione e note di trasmissione e di inoltro possano ritenersi effettivamente preclusive dell'accoglimento delle istanze della associazione ricorrente rigettate dal Comune;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12/4/2022:
per l'annullamento previa adozione delle più idonee misure cautelari,
- in parte qua della deliberazione della Giunta Comunale di Porto Cesareo 11.2.22 n. 19;
- nonché del definitivo diniego opposto alle istanze della ricorrente con atto 3.2.22 n. 0003243, il presupposto preavviso, nonché la delib. C.d.A. AMP n. 7/2020, già impugnati con i motivi aggiunti 21.3.2022 già proposti nel presente ricorso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Porto Cesareo;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Premesso che con deliberazione di G.C. n. 19 dell’11.2.2022 il Comune di Porto Cesareo ha preso atto della richiesta di consegna degli specchi acquei SL3 e SL4 presentata alla Capitaneria di Porto di GA dal Consorzio Area Marina Protetta in data 12.10.2021 ai sensi dell’art. 34 del cod. nav., con riserva di ulteriori determinazioni in caso di esito negativo di tale procedimento;
Rilevato che:
- con nota prot. 4091 dell’11.02.2022, la Capitaneria di Porto di GA ha chiesto al Consorzio Area Marina Protetta di integrare l’istanza presentata ai sensi dell’art. 34 del cod. nav.;
- con nota prot. n. 0018197 del 15.07.2022, la Capitaneria di Porto di GA ha attestato che la richiesta di integrazione è rimasta inadempiuta;
Ritenuto che, ai fini della decisione, occorre acquisire una dettagliata relazione, corredata dalla occorrente documentazione, che valga a fare il punto sugli sviluppi e sullo stato attuale del procedimento di cui alla istanza presentata dal Consorzio Area Marina Protetta in data 12.10.2021 ai sensi dell’art. 34 del cod. nav.;
Ritenuto che al predetto incombente istruttorio dovrà provvedere la Capitaneria di Porto di GA, in persona del Comandante pro tempore , nel termine di 60 gg. dalla notificazione/comunicazione della presente ordinanza;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima dispone gli adempimenti istruttori indicati in motivazione, con i termini ivi fissati.
Rinvia, per il prosieguo, all’udienza pubblica del 19.4.2023.
Ordina alla Segreteria di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza - anche al Comandante della Capitaneria di Porto di GA .
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO