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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico Dott.ssa Adele Ferraro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 5349 del RGC dell'anno 2023, avente ad oggetto “Bancari”
e vertente
TRA
C.f./P.Iva rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 P.IVA_1
disgiuntamente dagli Avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla,
Flora Lettenmayer e Simona Daminelli i quali eleggono domicilio presso lo studio dell'Avv.
Fabrizio Schiavone, in Badolato (CZ), via Crisafi, 1;
OPPONENTE
CONTRO
, (Cod. Fisc. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall' Avv. Andrea Ruocco, ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Foggia alla via
Lustro, 29;
OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da memorie depositate a seguito di trattazione scritta in luogo dell'udienza del 17.3.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 27.12.2023, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 781/2023, reso dal Tribunale di Catanzaro in data 08.11.2023, con il quale era stato ingiunto all'opponente di consegnare al “copia del contratto di Controparte_1
finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio n. 62105092, il conteggio relativo all'estinzione anticipata e la quietanza di pagamento”, nonché di provvedere al pagamento della somma di euro 280,00 per spese ed euro 570,00 per onorari, in favore del difensore antistatario del ricorrente.
1 Il diritto alla consegna azionato dal ricorrente si fondava sull'art. 119, comma 4, del D.lgs. n.
385/1993 (TUB), in ragione del contratto di finanziamento sottoscritto dal con l'Istituto CP_1
opponente e successivamente anticipatamente estinto.
A supporto del ricorso monitorio, il ricorrente deduceva di aver inoltrato in data 21.06.2023 istanza di consegna della documentazione ex art. 119 TUB, senza ottenere riscontro dalla entro CP_2
il termine perentorio di 90 giorni previsto dal TUB. si opponeva all'ingiunzione, sostenendo in via preliminare: -il difetto di Parte_1
legittimazione passiva, per essere il credito stato ceduto pro-soluto a in data Controparte_3
14.12.2022, mentre la richiesta del era intervenuta solo il 21.06.2023, successivamente al CP_1
trasferimento del rapporto;
- il difetto assoluto di ius postulandi del difensore dell'opposto e inesistenza della procura alle liti, deducendo la nullità insanabile del decreto ingiuntivo per mancanza della sottoscrizione autografa del Giudice;
- il difetto di interesse ad agire del essendo stati CP_1
contratto e quietanza di pagamento trasmessi in data 07.09.2023, quindi prima della notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta il 10.11.2023; -la non imputabilità della mancata consegna del conteggio estintivo all'opponente, trattandosi di documentazione di competenza esclusiva della cessionaria
[...]
Controparte_3
In conclusione, la chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna del Parte_1 alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione dell'atto di precetto notificato il CP_1
10.11.2023, oltre alle spese di lite del presente giudizio.
Resisteva con comparsa di costituzione e risposta il quale Controparte_1
contestava l'eccezione preliminare di difetto di rappresentanza, sostenendo la validità della procura digitale apposta con firma elettronica certificata, sanabile anche successivamente alla costituzione in giudizio (Cass. Civ., Sez. U., n. 25032/2005); con riferimento alla consegna della documentazione, rilevava l'assenza della liberatoria in allegato all'email del 07.09.2023, nonché la mancata prova dell'effettivo adempimento dell'obbligo di consegna ex art. 119 TUB da parte dell'opponente; contestava l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della banca cedente, in quanto la documentazione relativa al finanziamento era nella disponibilità di fino al momento della Parte_1
cessione, e pertanto la banca avrebbe dovuto fornirla prima del trasferimento del credito;
affermava l'obbligo della banca cedente di trasmettere la documentazione richiesta, non solo ai sensi dell'art. 119
TUB, ma anche in virtù dei principi di buona fede e correttezza sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., con obbligo di cooperazione anche successivamente alla cessazione del rapporto (Cass. Civ. n.
12093/2001); rilevava l'irregolarità dell'invio della documentazione via e-mail ordinaria, priva di certezza legale di ricezione e non idonea a garantire l'effettivo adempimento dell'obbligo di consegna ex art. 119 TUB.
2 In conclusione, affermata la mancata produzione del conteggio estintivo e della liberatoria da parte della neppure in sede di opposizione, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma CP_2
del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi di lite.
All'udienza del 7.6.2024 la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. al
14.3.2025, udienza rinviata d'ufficio al 17.3.2025, udienza sostituita con note di trattazione scritta.
All'esito del deposito delle note e della riserva automatica della causa, essa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, u.c., c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, quanto all'eccezione proposta e relativa al difetto nella procura rilasciata alla parte opposta nel giudizio monitorio, va rilevato che la procura alle liti conferita per il procedimento monitorio era stata sottoscritta con forma digitale e, per tale ragione, non autenticata;
comunque, attesa la natura del giudizio di opposizione, di valutazione nel merito della fondatezza della domanda monitoria proposta e valutata la costituzione nel presente giudizio della parte opposta con procura sottoscritta dalla parte ed autenticata dalla difesa, l'eccezione proposta risulta allo stato infondata e va rigettata;
ben avrebbe, infatti, potuto comunque il giudice procedere a sanare lo ius postulandi, in ossequio al dettato di cui all'art. 182 c.p.c., sanatoria comunque intervenuta.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con esplicitazione della motivazione in ordine alla ragione più liquida.
Con ricorso per decreto ingiuntivo chiedeva ordinarsi la CP_1 Controparte_1
consegna ad di copia del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello Parte_1
stipendio, del conto relativo all'estinzione anticipata del credito e della relativa quietanza di pagamento.
Assumeva l'opposto di avere richiesto tale documentazione con pec del 21.6.23 senza ricevere alcun riscontro.
Sulla base della prospettazione di parte istante veniva reso decreto ingiuntivo richiesto, opposto nel presente giudizio.
deduceva preliminarmente di avere provveduto alla cessione del credito alla Parte_1
società con atto del 14 dicembre 2022, come documentato dall'avviso di Controparte_3
cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2022.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 119, comma 4, del TUB, la banca cedente è obbligata a fornire al cliente, anche successivamente alla cessione del credito, copia della documentazione inerente al rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste indipendentemente dall'estinzione del rapporto e trova fondamento nei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti bancari. In virtù di tale previsione normativa, l'istituto bancario originario è tenuto a trasmettere, su richiesta del cliente, la
3 documentazione contrattuale, gli estratti conto, i dettagli delle rate versate e, nel caso di estinzione anticipata, la quietanza di pagamento o la liberatoria, laddove rilasciata prima della cessione del credito. In questo caso sussiste, dunque, la legittimazione passiva dell'intermediario convenuto nonostante l'intervenuta cessione del credito medio tempore perfezionatasi.
A sostegno di tale conclusione, la considerazione che l'intermediario medesimo fosse comunque controparte contrattuale del ricorrente (sul punto decisione ABF Collegio di Torino n.
12151 del 09 settembre 2022 e n. 7332 del 2019) ed il dato testuale offerto dalle Disposizioni di trasparenza della Banca d'IA (Provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche) che, sul punto, afferma: “La presente sezione riguarda le comunicazioni che gli intermediari sono tenuti a fornire durante i rapporti intrattenuti con i clienti. Il responsabile per il corretto adempimento delle previsioni di questa sezione è la controparte contrattuale del cliente. Ne consegue che: í in caso di cessione del contratto, il responsabile è il soggetto cessionario;
In caso di cessione del credito, il responsabile continua ad essere il cedente, titolare del contratto, salvo diversa pattuizione tra il cedente e il cessionario. In caso di operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, il responsabile può essere in alternativa il soggetto individuato contrattualmente nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione. Al cliente va comunque comunicato il responsabile. Ove non segua procedure analoghe a quelle previste dal paragrafo 2-ter della sezione XI nei rapporti con soggetti diversi dai consumatori, in caso di cessione di rapporti giuridici cui si applichi l'articolo 58 del T.U. o di altre operazioni che comportino successione nei rapporti giuridici e cambio del codice IBAN (es. operazioni straordinarie quali la fusione, il cessionario comunica con congruo anticipo, almeno 30 giorni prima, ai titolari dei conti correnti e dei conti di pagamento le informazioni necessarie per assicurare che il cliente possa fruire senza soluzione di continuità dei servizi connessi al conto (es. servizi di pagamento).”
Dunque, sino alla cessione del credito deve ritenersi la legittimazione dell'opponente; tuttavia, quanto al conteggio estintivo richiesto, esso è di competenza esclusiva del soggetto che, al momento della richiesta, risulti titolare del credito. Qualora il credito sia stato ceduto precedentemente alla richiesta del debitore, la banca cedente non è più legittimata a fornire tale documento, in quanto l'estinzione della posizione debitoria e l'eventuale ricalcolo degli importi dovuti rientrano nelle prerogative della società cessionaria. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha confermato che la banca cedente non può ritenersi obbligata a rilasciare un conteggio estintivo relativo a un credito ormai trasferito a terzi, spettando tale adempimento esclusivamente al nuovo titolare del credito.
4 Nel caso in esame, la richiesta dell'opposto, inviata in data 21 giugno 2023, era successiva alla cessione del credito a avvenuta il 14 dicembre 2022, e, pertanto, il Controparte_3
conteggio estintivo e la relativa liberatoria, in caso di estinzione, rientrano nella competenza della cessionaria, per quanto innanzi evidenziato.
Vi è di più. E' documentato che in data 7 settembre 2023, ebbe a Parte_1
trasmettere copia del contratto di finanziamento e della quietanza di estinzione contabilizzata dalla cessionaria, adempiendo così agli obblighi previsti dall'art. 119 TUB.
Non assume rilevanza l'eccezione sollevata dall'opposto circa la trasmissione della documentazione a mezzo e-mail ordinaria, atteso che dagli atti emerge una fitta corrispondenza intercorsa tra le parti, da cui si desume un'effettiva presa visione della documentazione trasmessa, né la circostanza è contestata specificamente da parte opposta.
Dunque, la ebbe a fornire tempestivamente con mail del 7.9.2023, dunque nei 90 Parte_1 giorni dal 23.6.2023, all'stante documentazione richiesta e specificamente la copia del contratto di cessione del quinto n. 15037093, bonifico di estinzione anticipata del credito, contabilizzato dalla cessionaria.
In conclusione, acclarato che la ebbe ad inviare la documentazione afferente il Parte_1 finanziamento stipulato con l'opposto tempestivamente e per la parte attenente al periodo in cui il rapporto non era stato ceduto alla terza, l'opposizione spiegata dalla , avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 781/2023 deve essere accolta e revocato il decreto ingiuntivo opposto.
L'esito del giudizio e le argomentazioni svolte evidenziano l'infondatezza della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opposta.
Deve darsi atto che l'opponente ha richiesto condannarsi l'opposto alla restituzione delle somme versate in relazione al titolo revocato ed oggetto di precetto;
delle dette somme è stato documentato il pagamento di tal che, venuto meno il relativo titolo, deve condannarsi parte opposta alla restituzione delle stesse, pari ad euro 1320,57 ed euro 482,97 oltre interessi sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, come da ultimo aggiornato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma 1), dello scaglione tariffario di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 781/2023 emesso dal Tribunale di Catanzaro;
5 - condanna alla restituzione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di cui al decreto ingiuntivo e relativo precetto notificato all'opponente il 10 novembre 2023, come specificate in parte motiva, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna , alla refusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1
spese di lite della presente procedura, che liquida in complessivi 1.980,00, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge
Catanzaro, 24.3.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Adele Ferraro
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