Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
- - - - - - - - - -
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Ancona, riunita in camera di consiglio, in persona dei magistrati:
D.ssa Annalisa Gianfelice Presidente
D.ssa Paola De Nisco Consigliere estensore/relatore
Dott. Vito Savino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado n. 77 2024 rg tra
) rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. PIZZARULLI ROBERTA (C.F.: ) elettivamente domiciliata C.F._2
in via Regina Elena 62012 Civitanova Marche, con indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio: Email_1
-appellante-
E
(c.f./p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa, giusta procura speciale alle liti in atti, dall'avv. MAGNANI DANIELE
) elettivamente domiciliata in VIA SANTA SOFIA 22 MILANO con C.F._3
indirizzo PEC dichiarato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio:
Email_2
-appellata-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 912/2023 emessa dal Tribunale di Macerata,
Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 988/2020, depositata in cancelleria in data 7
Novembre 2023, notificata il 22/1/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a mezzo PEC, il Sig. proponeva appello Parte_1
per la riforma della sentenza del Tribunale di Macerata indicata in epigrafe, sentenza che aveva
si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame ed in via incidentale la Parte_2
riforma integrale della sentenza gravata;
All'esito dei termini di cui all'art. 352 cpc e della discussione svoltasi con trattazione scritta, la causa, riservata per la decisione, con ordinanza del 18/2/2025 veniva rimessa sul ruolo, avendo il Collegio valutato l'opportunità di acquisire documentazione utile ai fini del decidere, con onere di produzione della predetta documentazione a carico dell'appellante che prontamente ossequiava;
con ordinanza del 26/2/2025, esaurito l'esame della documentazione prodotta dall'appellante, valutati elementi di ragionevole fondatezza dell'appello principale, la Corte formulava proposta conciliativa nei termini che seguono: “[…] pagamento in favore dell'appellante della complessiva somma di €
45.000,00 a titolo di risarcimento danni e delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (liquidate quelle del presente grado in € 10.000,00 per compensi ed € 777,00 per esborsi, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA); ritenuto altresì di segnalare che il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa del giudice costituisce un evidente e consapevole abuso del processo valutabile in sede di liquidazione delle spese di lite […]”, con importo quindi da intendersi comprensivo anche del risarcimento danni e spese già liquidati in prime cure;
veniva concesso termine sino al 31/3/2025 per l'accettazione o meno della proposta e disponendo per l'ulteriore prosieguo del giudizio nell'eventualità di non accoglimento;
con note scritte trasmesse entro il termine del 31/3/2025 veniva depositata dalle parti, a mezzo dei propri difensori, accettazione della proposta conciliativa con dichiarazioni del seguente tenore:
- per l'appellante: “La scrivente difesa, in ottemperanza al Provvedimento con cui l'Ill.ma Corte
d'Appello adita ha disposto che l'udienza del 31 marzo 2025 si svolgesse mediante note in sostituzione di udienza assegnando, in pari data, termine per il ridetto deposito telematico e contestuale indicazione delle parti riguardo la proposta conciliativa contenuta nell'Ordinanza de qua, come già espresso nel deposito del 28 febbraio 2025, conferma l'accettazione del sig. Pt_1 della proposta ex art. 185 bis c.p.c. della Corte, che ha previsto l'importo di € 45.000,00 e le spese del giudizio di appello in € 10.000,00 oltre € 777 per esborsi, oltre accessori, come da ordinanza del
26 febbraio 2025. Il presente deposito è da intendersi anche come note in sostituzione dell'udienza del 31 marzo2025. Con osservanza ci si segna”; - per l'appellata: come sopra rappresentata e difesa, comunica di accettare Parte_2 la proposta formulata dalla Corte con l'ordinanza 26.0.2025, ovverossia il pagamento a favore dell'appellante della somma onnicomprensiva di € 45.000,00 per entrambi i gradi di giudizio”;
La causa veniva dunque rimessa al Collegio per la decisione;
ritiene la Corte che le parti, a mezzo dei propri difensori muniti del relativo potere nelle procure speciali loro conferite, abbiano adeguatamente manifestato il proprio assenso alla proposta conciliativa e che quanto precede vada interpretato come richiesta di ottenere una pronuncia che chiuda l'intera vicenda processuale e non solo l'appello, e che pertanto vada dichiarata la cessazione della materia del contendere, previa revoca parziale dell'ordinanza del 26/2/2025 con cui veniva fissato l'ulteriore prosieguo del giudizio;
Le spese di lite del presente grado saranno regolate come da proposta conciliativa accettata e pertanto non sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.p.r. n. 115 del 30.5.2002, modificato dalla l. n. 228 del 24.12.2012, atteso che né l'impugnazione principale né quella incidentale sono state respinte integralmente o dichiarate inammissibili o improcedibili, ma regolate secondo criterio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 912/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Civile, nell'ambito del giudizio N.R.G. 988/2020, depositata in cancelleria in data 7 Novembre 2023, notificata il 22/1/2024, in parziale modifica della stessa, così decide nel contraddittorio delle parti:
- revoca la propria ordinanza del 26/2/2025 nella parte in cui dispone per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;
- stante l'intervenuta accettazione della proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, che prevede il pagamento in favore dell'appellante dell'importo complessivamente indicato in parte motiva, €
45.000,00, come comprensivo anche del risarcimento danni e spese già liquidati in primo grado, dichiara cessata la materia del contendere;
- le spese del giudizio sono regolate come da proposta conciliativa in ossequio al criterio della soccombenza virtuale.
Così deciso nella camera di consiglio della PRIMA SEZIONE CIVILE, in data 01/04/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Paola De Nisco Annalisa Gianfelice