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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 166/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 166/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIMMA MARCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BORGINI BARBARA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere l'appello presentato e in riforma
dell'impugnata sentenza:
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda della ricorrente in fatto e in
diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1/2017 emesso dal Giudice di Pace di Novara
il 11.01.2017 e notificato il 19.01.2017, condannando la convenuta opposta a rimborsare all'attrice
in opposizione quanto percepito in conseguenza della intervenuta concessione della provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
IN VIA RICONVENZIONALE;
accertare e dichiarare che la SI.ra , nella sua Controparte_1
qualità di figlia ed erede nella misura del 50% della SI.ra è tenuta pro quota Persona_1
al rimborso delle spese sostenute dalla Geom. per l'acquisto degli arredi dell'appartamento Parte_1
sito in Milano via De Santis n. 3, nonché al pagamento del compenso dovuto alla medesima per
l'attività svolta e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento in favore della Controparte_1
Geom. della somma di € 2.304,30 (€ 1.311,50 come compenso delle attività per la Parte_1
manutenzione dell'appartamento ed € 992,80 come rimborso delle spese di acquisto dei mobili) oltre
agli interessi legali dal 17.02.2014 al saldo effettivo.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, onorari, IVA e
CPA compresi.”
Conclusioni di parte appellata
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale Di Novara:
in via pregiudiziale e preliminare: previa revoca del provvedimento in data 28.10.2019, dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto per carenza dei requisiti di cui al combinato
disposto di cui agli artt. 342 e 163 C.P.C. C., come meglio in narrativa nel merito:
pagina 2 di 11 - accertare e dichiara re che la geom. in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
individuale GF Immobiliare di Tania Geom. Farinelli, ha trattenuto indebitamente la somma di €
1.089,01, pari alla quota di spettanza della IGnora della cauzione versata dal Controparte_1
conduttore;
- accertare e dichiara re, pertanto, la fondatezza del decreto ingiuntivo n.1/2017 emesso dal
Giudice di Pace di Novara, dott.ssa E. Arsieni, in data 11/01/2017, conseguentemente, confermare
il confermare il medesimo;
- accertare e dichiarar e, altresì, che nulla è dovuto alla geom. in proprio e Parte_1
quale titolare della ditta individuale GF Immobiliare di Tania Geom. Farinelli, da parte della
IGnora , a qualsivoglia titolo o ragione;
Controparte_1
- conseguentemente, rigettare l'appello proposto dalla geom. in proprio Parte_1
e quale titolare della ditta individuale GF Immobiliare di Tania Geom. Farinelli, nata a [...] il
9/01/1979, con studio in Novara, Corso Torino n.38/A, c.f.: , p.IVA: CodiceFiscale_3
, ed ogni domanda ex adverso proposta anche in via riconvenzionale, e, pertanto, con P.IVA_1
fermare la sentenza n.495/2018 emessa dal Giudice di Pace dott.ssa Duella in data 16.07.2018 e
pubblicata nella stessa data , ora qui impugnata
in via di ulteriore riconvenzione: accertata e dichiarata la temerarietà della lite ai sensi dell'art.96
C.P.C., condannare la geom. al risarcimento, in favore della IGnora Parte_1 CP_1
di una somma da liquidarsi in via equitativa a discrezione del Giudice.
[...]
in via istruttoria: previa revoca del provvedimento in data 28.10.2019, ammettere, se ritenuta
opportuna, la prova per testi sui capitoli già dedotti in primo grado e che qui si riportano, con il
teste Testimone_1
cap. n.1 - “Vero che la IGnora pagò con proprio assegno i mobili nuovi per l'appartamento Per_1
in Milano, Via De San ctis n.3””
pagina 3 di 11 cap. n.2 - “Vero che la geom. mai chiese provvigione e/o competenze di qualsivoglia natura Parte_1
alla IGnora ” Per_1
A contestazione dell'eccezione avanzata da parte appellante in sede di prima udienza in appello.
Voglia, altresì, il Giu dice ordinare alla Banca Fideuram di comunicare le date di emissione e/o
incasso di tutti gli assegni facenti parte del carnet di appartenenza dell'assegno contestato.
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio, onorari compresi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 495/2018, con cui il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione dalla stessa spiegata avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza di per il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 1.089,091, oltre spese legali e accessori di legge.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato l'intervenuta compensazione tra il credito vantato dalla defunta madre dell'odierna appellata, e il debito di quest'ultima nei Persona_1
confronti della IG. per l'incarico affidatole per la gestione dell'immobile sito in Parte_1
Milano, via De Santis n. 3, di proprietà della de cuius. Su questa scorta, l'appellante ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di Controparte_1
alla restituzione delle somme percepite in ragione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio e della sentenza di prime cure. Inoltre, in via riconvenzionale,
ha chiesto la condanna dell'appellata, nella qualità di erede di al Persona_1
rimborso delle spese sostenute per l'acquisto degli arredi dell'appartamento predetto ed al pagamento del compenso per l'attività di mediazione immobiliare svolta nell'interesse pagina 4 di 11 della defunta madre, per la complessiva somma di € 2.304,30, oltre interessi legali dal
17.02.2014 al saldo.
si è costituita in giudizio, contestando le domande avversarie e Controparte_1
chiedendone il rigetto;
ha chiesto, altresì, condannarsi l'appellante per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita in via documentale.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla parte appellata.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., è da respingersi un'interpretazione formalistica di tale disposizione, che comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa. Come puntualizzato dalla Suprema Corte, infatti, “gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
Ciò eIGe, secondo quanto ulteriormente chiarito dalla Corte di Cassazione, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime e, dunque,
che alla parte volitiva si accompagni sempre una parte argomentativa che confuti e pagina 5 di 11 contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al di fuori, tuttavia, di schemi precostituiti di costruzione dell'atto di impugnazione (Cass., n. 932/18).
Nella specie, l'atto di impugnazione contiene tanto l'indicazione precisa delle statuizioni censurate, quanto le ragioni analitiche di ogni singola censura, non essendosi l'appellante limitata a lamentare l'ingiustizia della sentenza, bensì avendo ella esposto le ragioni di fatto e di diritto delle doglianze svolte in relazione alla sentenza impugnata.
3. La domanda principale
La domanda principale svolta dalla parte appellante è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
GF Immobiliare, nella persona dell'odierna appellante, ha ricevuto incarico da Per_1
per la gestione dell'immobile di sua proprietà, sito in Milano via de Santis n. 3,
[...]
con particolare riguardo al contratto di locazione stipulato con in data CP_2
20.06.2014.
in conseguenza della stipula del predetto contratto di locazione, ha Parte_1
ricevuto e trattenuto somme a titolo di cauzione e mensilità anticipate versate dal conduttore per il complessivo importo di € 2.150,00 (doc. 4, parte appellata). Tale
circostanza è pacifica, oltre che dimostrata in via documentale.
A seguito di disdetta del predetto contratto del 31.10.2016, erede pro Controparte_1
quota della IG.ra ha affermato di aver scoperto che le predette somme erano state Per_1
trattenute dalla geom. ed ha, pertanto, chiesto e ottenuto il provvedimento di Parte_1
ingiunzione oggi opposto, al fine della loro restituzione.
nel proporre l'opposizione in primo grado, ha fondato la propria difesa Parte_1
sull'intervenuto integrale pagamento delle somme dovute alla controparte (“la somma
oggetto del ricorso era stata immediatamente consegnata alla SI.ra con assegno Banca Per_1
pagina 6 di 11 Fideuram n. 0252843702-07 dell'importo di € 2.150,00 emesso in data 28.05.2014”, pag. 2 atto di citazione in opposizione).
Nel prosieguo del giudizio, l'opponente ha delineato una parziale differente ricostruzione dell'accaduto. Con la memoria ex art. 320 c.p.c., infatti, ha dedotto che l'assegno in questione era stato consegnato alla IG.ra ma che quest'ultima aveva rinunciato Per_1
ad incassarlo, “compensandone l'importo con il maggior credito vantato dalla odierna esponente
per la propria provvigione e le spese sostenute per la manutenzione dell'appartamento” (pag. 3
memoria citata).
Ebbene, non si reputa che l'integrazione della difesa svolta in corso di causa sia inammissibile, potendo la parte precisare le allegazioni anche in sede di memoria e, in ogni caso, la fondatezza di quanto in seconda battuta affermato è risultata comprovata dall'istruttoria orale condotta.
Parte attrice opponente, odierna appellante, per dimostrare la circostanza, ha articolato il capitolo di prova n. 5), del seguente tenore: “vero che la Geom. consegnò alla SI.ra Parte_1
l'assegno Banca Fideuram n. 0252843702-07 dell'importo di € 2.150,00 emesso in data Per_1
28.05.2014, ma che la SI.ra rinunciò ad incassarlo, avendo concordato la compensazione Per_1
con il maggior credito vantato dalla Geom. per la propria provvigione e le spese sostenute Parte_1
per la manutenzione dell'appartamento come meglio illustrato nella mail 19.06.2014 che mi viene
rammostrata (doc. 13 di parte attrice che mi viene rammostrato)”.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “Confermo. C'era stata compensazione. So Testimone_2
di questo assegno emesso ma mai incassato. Non l'ho peraltro mai visto”, precisando poi “sono a
conoscenza della mail che mi viene rammostrata (doc. 13 fascicolo di parte opponente)”; “mia madre
ha regolarizzato la posizione con la geom. versandole quanto ancora dovuto. Non so come è Parte_1
stata versata la somma, ossia con quali modalità”.
pagina 7 di 11 Il teste, pur non mostrandosi a conoscenza delle esatte intese intercorse tra la geometra e la propria madre, ha confermato sia l'accordo di compensazione, sia la sussistenza di un assegno emesso e mai incassato e ciò fornisce idoneo supporto probatorio della tesi di parte opponente.
Analoga dichiarazione è stata resa dalla teste la quale ha affermato: Testimone_3
“confermo. Le aveva dato l'assegno ma abbiamo preferito compensare. Mia suocera era d'accordo
con la compensazione”.
Il teste ha confermato, altresì, la sussistenza di un accordo tra le parti Testimone_2
circa la pattuizione di un compenso in favore di per le attività relative Parte_1
all'appartamento di via De Santis n. 3 (cap. 4). Sul punto, il medesimo teste ha affermato:
“confermo il capitolo nel merito ma non ricordo la cifra”. Ciò fornisce riscontro di ciò che sta a monte delle allegazioni di parte opponente e, cioè, della sussistenza di un controcredito di che è stato successivamente oggetto di compensazione. Parte_1
Anche i testi e hanno confermato l'acquisto del Testimone_4 Testimone_5
mobilio da parte della IG.ra affermando, sul capitolo n. 3) di parte opponente, Parte_1
rispettivamente:“confermo che il pagamento venne effettuato in contanti dalla geom. e Parte_1
“i mobili erano stati pagati da me lo aveva detto la nonna. Non so se la nonna li ha Parte_1
rimborsati”.
Non è ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che il carnet di assegni risulti essere stato consegnato dalla banca il successivo mese di luglio, a fronte di un assegno recante la data del mese di maggio, essendo noto che in ambito immobiliare sia prassi l'emissione di assegni retrodatati e ciò, pertanto, non costituisce elemento dirimente nella valutazione degli elementi probatori.
In ragione delle considerazioni svolte la domanda principale deve essere accolta,
pagina 8 di 11 risultando comprovata l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di restituire le somme percepite a titolo di cauzione e versamento di mensilità anticipate.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato.
4. La domanda riconvenzionale
Deve, invece, essere confermato il giudizio di infondatezza della domanda riconvenzionale svolta da parte appellante.
nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna pro quota della IG.ra Parte_1
nella qualità di erede di alla corresponsione della somma di CP_1 Persona_1
€ 2.304,30, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese di acquisto degli arredi dell'immobile in gestione e a titolo di provvigione per l'opera di mediazione svolta nell'interesse della defunta madre.
Sul punto si osserva, anzitutto, che la domanda si pone in contrasto con la tesi difensiva sostenuta da parte appellante in relazione alla domanda principale.
La stessa, infatti, da un lato sostiene di non essere debitrice di alcunché poiché il credito vantato verso gli eredi della IG.ra ha costituito oggetto di compensazione, Per_1
mentre, dall'altro, richiede il pagamento delle somme portate in compensazione.
In ogni caso, non è stato provato l'ammontare della somma di cui Parte_1
rimarrebbe creditrice a seguito dell'intervenuta compensazione.
Sul punto si osserva che, benché sia stata raggiunta la prova dell'acquisto di parte degli arredi ad opera della geometra, non è stato dimostrato l'ammontare, né è stata raggiunta la prova circa la pattuizione di un compenso nella misura di € 2.150,00 oltre IVA, essendo la nota di cui al doc. 5 del tutto irrilevante e non essendo stata ottenuta conferma testimoniale della circostanza.
pagina 9 di 11 Si precisa come quanto ora affermato non si pone in contrasto con le argomentazioni con cui si è ritenuto di dover accogliere la domanda principale. Infatti, dall'istruttoria orale è
risultata certa l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, per intervenuta compensazione.
Tuttavia, non è stata raggiunta la prova della sussistenza di un'eccedenza rispetto al credito compensato, né del suo esatto ammontare, in favore della geom. e, su Parte_1
questa scorta, la sentenza va confermata in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale svolta da parte appellante.
5. Le spese di lite
Il parziale accoglimento dell'appello, limitatamente alla domanda principale, determina un'ipotesi di soccombenza reciproca in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte appellata, alla luce del parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
revoca il decreto ingiuntivo opposto in primo grado (n. 1/2017 del Giudice di Pace
di Novara);
2) per l'effetto, condanna parte appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla controparte in esecuzione della sentenza oggetto di impugnazione;
3) conferma la sentenza di primo grado in relazione al rigetto della domanda pagina 10 di 11 riconvenzionale svolta da Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Novara, 31/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 166/2019 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CIMMA MARCO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE APPELLANTE
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BORGINI BARBARA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,
PARTE APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace – opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Conclusioni di parte appellante
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, accogliere l'appello presentato e in riforma
dell'impugnata sentenza:
NEL MERITO: accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda della ricorrente in fatto e in
diritto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1/2017 emesso dal Giudice di Pace di Novara
il 11.01.2017 e notificato il 19.01.2017, condannando la convenuta opposta a rimborsare all'attrice
in opposizione quanto percepito in conseguenza della intervenuta concessione della provvisoria
esecutorietà del decreto ingiuntivo e della sentenza di primo grado.
IN VIA RICONVENZIONALE;
accertare e dichiarare che la SI.ra , nella sua Controparte_1
qualità di figlia ed erede nella misura del 50% della SI.ra è tenuta pro quota Persona_1
al rimborso delle spese sostenute dalla Geom. per l'acquisto degli arredi dell'appartamento Parte_1
sito in Milano via De Santis n. 3, nonché al pagamento del compenso dovuto alla medesima per
l'attività svolta e, per l'effetto, condannare la IG.ra al pagamento in favore della Controparte_1
Geom. della somma di € 2.304,30 (€ 1.311,50 come compenso delle attività per la Parte_1
manutenzione dell'appartamento ed € 992,80 come rimborso delle spese di acquisto dei mobili) oltre
agli interessi legali dal 17.02.2014 al saldo effettivo.
Con il favore delle spese e competenze di giudizio di entrambi i gradi di giudizio, onorari, IVA e
CPA compresi.”
Conclusioni di parte appellata
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia l'Ill.mo Tribunale Di Novara:
in via pregiudiziale e preliminare: previa revoca del provvedimento in data 28.10.2019, dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità dell'appello proposto per carenza dei requisiti di cui al combinato
disposto di cui agli artt. 342 e 163 C.P.C. C., come meglio in narrativa nel merito:
pagina 2 di 11 - accertare e dichiara re che la geom. in proprio e quale titolare della ditta Parte_1
individuale GF Immobiliare di Tania Geom. Farinelli, ha trattenuto indebitamente la somma di €
1.089,01, pari alla quota di spettanza della IGnora della cauzione versata dal Controparte_1
conduttore;
- accertare e dichiara re, pertanto, la fondatezza del decreto ingiuntivo n.1/2017 emesso dal
Giudice di Pace di Novara, dott.ssa E. Arsieni, in data 11/01/2017, conseguentemente, confermare
il confermare il medesimo;
- accertare e dichiarar e, altresì, che nulla è dovuto alla geom. in proprio e Parte_1
quale titolare della ditta individuale GF Immobiliare di Tania Geom. Farinelli, da parte della
IGnora , a qualsivoglia titolo o ragione;
Controparte_1
- conseguentemente, rigettare l'appello proposto dalla geom. in proprio Parte_1
e quale titolare della ditta individuale GF Immobiliare di Tania Geom. Farinelli, nata a [...] il
9/01/1979, con studio in Novara, Corso Torino n.38/A, c.f.: , p.IVA: CodiceFiscale_3
, ed ogni domanda ex adverso proposta anche in via riconvenzionale, e, pertanto, con P.IVA_1
fermare la sentenza n.495/2018 emessa dal Giudice di Pace dott.ssa Duella in data 16.07.2018 e
pubblicata nella stessa data , ora qui impugnata
in via di ulteriore riconvenzione: accertata e dichiarata la temerarietà della lite ai sensi dell'art.96
C.P.C., condannare la geom. al risarcimento, in favore della IGnora Parte_1 CP_1
di una somma da liquidarsi in via equitativa a discrezione del Giudice.
[...]
in via istruttoria: previa revoca del provvedimento in data 28.10.2019, ammettere, se ritenuta
opportuna, la prova per testi sui capitoli già dedotti in primo grado e che qui si riportano, con il
teste Testimone_1
cap. n.1 - “Vero che la IGnora pagò con proprio assegno i mobili nuovi per l'appartamento Per_1
in Milano, Via De San ctis n.3””
pagina 3 di 11 cap. n.2 - “Vero che la geom. mai chiese provvigione e/o competenze di qualsivoglia natura Parte_1
alla IGnora ” Per_1
A contestazione dell'eccezione avanzata da parte appellante in sede di prima udienza in appello.
Voglia, altresì, il Giu dice ordinare alla Banca Fideuram di comunicare le date di emissione e/o
incasso di tutti gli assegni facenti parte del carnet di appartenenza dell'assegno contestato.
In ogni caso, con vittoria di spese del presente giudizio, onorari compresi”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. L'oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
sentenza n. 495/2018, con cui il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione dalla stessa spiegata avverso il decreto ingiuntivo, emesso su istanza di per il Controparte_1
pagamento dell'importo di € 1.089,091, oltre spese legali e accessori di legge.
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accertato l'intervenuta compensazione tra il credito vantato dalla defunta madre dell'odierna appellata, e il debito di quest'ultima nei Persona_1
confronti della IG. per l'incarico affidatole per la gestione dell'immobile sito in Parte_1
Milano, via De Santis n. 3, di proprietà della de cuius. Su questa scorta, l'appellante ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna di Controparte_1
alla restituzione delle somme percepite in ragione della provvisoria esecutività del provvedimento monitorio e della sentenza di prime cure. Inoltre, in via riconvenzionale,
ha chiesto la condanna dell'appellata, nella qualità di erede di al Persona_1
rimborso delle spese sostenute per l'acquisto degli arredi dell'appartamento predetto ed al pagamento del compenso per l'attività di mediazione immobiliare svolta nell'interesse pagina 4 di 11 della defunta madre, per la complessiva somma di € 2.304,30, oltre interessi legali dal
17.02.2014 al saldo.
si è costituita in giudizio, contestando le domande avversarie e Controparte_1
chiedendone il rigetto;
ha chiesto, altresì, condannarsi l'appellante per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La causa è stata istruita in via documentale.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dalla parte appellata.
Quanto alla pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c., è da respingersi un'interpretazione formalistica di tale disposizione, che comporterebbe un'ingiustificata compressione del diritto di difesa. Come puntualizzato dalla Suprema Corte, infatti, “gli artt. 342 e 434 c.p.c.,
nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara
individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle
relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la
redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto
conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene
la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass., SS.UU., n. 27199/2017).
Ciò eIGe, secondo quanto ulteriormente chiarito dalla Corte di Cassazione, che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime e, dunque,
che alla parte volitiva si accompagni sempre una parte argomentativa che confuti e pagina 5 di 11 contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al di fuori, tuttavia, di schemi precostituiti di costruzione dell'atto di impugnazione (Cass., n. 932/18).
Nella specie, l'atto di impugnazione contiene tanto l'indicazione precisa delle statuizioni censurate, quanto le ragioni analitiche di ogni singola censura, non essendosi l'appellante limitata a lamentare l'ingiustizia della sentenza, bensì avendo ella esposto le ragioni di fatto e di diritto delle doglianze svolte in relazione alla sentenza impugnata.
3. La domanda principale
La domanda principale svolta dalla parte appellante è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
GF Immobiliare, nella persona dell'odierna appellante, ha ricevuto incarico da Per_1
per la gestione dell'immobile di sua proprietà, sito in Milano via de Santis n. 3,
[...]
con particolare riguardo al contratto di locazione stipulato con in data CP_2
20.06.2014.
in conseguenza della stipula del predetto contratto di locazione, ha Parte_1
ricevuto e trattenuto somme a titolo di cauzione e mensilità anticipate versate dal conduttore per il complessivo importo di € 2.150,00 (doc. 4, parte appellata). Tale
circostanza è pacifica, oltre che dimostrata in via documentale.
A seguito di disdetta del predetto contratto del 31.10.2016, erede pro Controparte_1
quota della IG.ra ha affermato di aver scoperto che le predette somme erano state Per_1
trattenute dalla geom. ed ha, pertanto, chiesto e ottenuto il provvedimento di Parte_1
ingiunzione oggi opposto, al fine della loro restituzione.
nel proporre l'opposizione in primo grado, ha fondato la propria difesa Parte_1
sull'intervenuto integrale pagamento delle somme dovute alla controparte (“la somma
oggetto del ricorso era stata immediatamente consegnata alla SI.ra con assegno Banca Per_1
pagina 6 di 11 Fideuram n. 0252843702-07 dell'importo di € 2.150,00 emesso in data 28.05.2014”, pag. 2 atto di citazione in opposizione).
Nel prosieguo del giudizio, l'opponente ha delineato una parziale differente ricostruzione dell'accaduto. Con la memoria ex art. 320 c.p.c., infatti, ha dedotto che l'assegno in questione era stato consegnato alla IG.ra ma che quest'ultima aveva rinunciato Per_1
ad incassarlo, “compensandone l'importo con il maggior credito vantato dalla odierna esponente
per la propria provvigione e le spese sostenute per la manutenzione dell'appartamento” (pag. 3
memoria citata).
Ebbene, non si reputa che l'integrazione della difesa svolta in corso di causa sia inammissibile, potendo la parte precisare le allegazioni anche in sede di memoria e, in ogni caso, la fondatezza di quanto in seconda battuta affermato è risultata comprovata dall'istruttoria orale condotta.
Parte attrice opponente, odierna appellante, per dimostrare la circostanza, ha articolato il capitolo di prova n. 5), del seguente tenore: “vero che la Geom. consegnò alla SI.ra Parte_1
l'assegno Banca Fideuram n. 0252843702-07 dell'importo di € 2.150,00 emesso in data Per_1
28.05.2014, ma che la SI.ra rinunciò ad incassarlo, avendo concordato la compensazione Per_1
con il maggior credito vantato dalla Geom. per la propria provvigione e le spese sostenute Parte_1
per la manutenzione dell'appartamento come meglio illustrato nella mail 19.06.2014 che mi viene
rammostrata (doc. 13 di parte attrice che mi viene rammostrato)”.
Sul punto, il teste ha dichiarato: “Confermo. C'era stata compensazione. So Testimone_2
di questo assegno emesso ma mai incassato. Non l'ho peraltro mai visto”, precisando poi “sono a
conoscenza della mail che mi viene rammostrata (doc. 13 fascicolo di parte opponente)”; “mia madre
ha regolarizzato la posizione con la geom. versandole quanto ancora dovuto. Non so come è Parte_1
stata versata la somma, ossia con quali modalità”.
pagina 7 di 11 Il teste, pur non mostrandosi a conoscenza delle esatte intese intercorse tra la geometra e la propria madre, ha confermato sia l'accordo di compensazione, sia la sussistenza di un assegno emesso e mai incassato e ciò fornisce idoneo supporto probatorio della tesi di parte opponente.
Analoga dichiarazione è stata resa dalla teste la quale ha affermato: Testimone_3
“confermo. Le aveva dato l'assegno ma abbiamo preferito compensare. Mia suocera era d'accordo
con la compensazione”.
Il teste ha confermato, altresì, la sussistenza di un accordo tra le parti Testimone_2
circa la pattuizione di un compenso in favore di per le attività relative Parte_1
all'appartamento di via De Santis n. 3 (cap. 4). Sul punto, il medesimo teste ha affermato:
“confermo il capitolo nel merito ma non ricordo la cifra”. Ciò fornisce riscontro di ciò che sta a monte delle allegazioni di parte opponente e, cioè, della sussistenza di un controcredito di che è stato successivamente oggetto di compensazione. Parte_1
Anche i testi e hanno confermato l'acquisto del Testimone_4 Testimone_5
mobilio da parte della IG.ra affermando, sul capitolo n. 3) di parte opponente, Parte_1
rispettivamente:“confermo che il pagamento venne effettuato in contanti dalla geom. e Parte_1
“i mobili erano stati pagati da me lo aveva detto la nonna. Non so se la nonna li ha Parte_1
rimborsati”.
Non è ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che il carnet di assegni risulti essere stato consegnato dalla banca il successivo mese di luglio, a fronte di un assegno recante la data del mese di maggio, essendo noto che in ambito immobiliare sia prassi l'emissione di assegni retrodatati e ciò, pertanto, non costituisce elemento dirimente nella valutazione degli elementi probatori.
In ragione delle considerazioni svolte la domanda principale deve essere accolta,
pagina 8 di 11 risultando comprovata l'intervenuta estinzione dell'obbligazione di restituire le somme percepite a titolo di cauzione e versamento di mensilità anticipate.
Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, deve essere revocato.
4. La domanda riconvenzionale
Deve, invece, essere confermato il giudizio di infondatezza della domanda riconvenzionale svolta da parte appellante.
nel giudizio di primo grado, ha chiesto la condanna pro quota della IG.ra Parte_1
nella qualità di erede di alla corresponsione della somma di CP_1 Persona_1
€ 2.304,30, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese di acquisto degli arredi dell'immobile in gestione e a titolo di provvigione per l'opera di mediazione svolta nell'interesse della defunta madre.
Sul punto si osserva, anzitutto, che la domanda si pone in contrasto con la tesi difensiva sostenuta da parte appellante in relazione alla domanda principale.
La stessa, infatti, da un lato sostiene di non essere debitrice di alcunché poiché il credito vantato verso gli eredi della IG.ra ha costituito oggetto di compensazione, Per_1
mentre, dall'altro, richiede il pagamento delle somme portate in compensazione.
In ogni caso, non è stato provato l'ammontare della somma di cui Parte_1
rimarrebbe creditrice a seguito dell'intervenuta compensazione.
Sul punto si osserva che, benché sia stata raggiunta la prova dell'acquisto di parte degli arredi ad opera della geometra, non è stato dimostrato l'ammontare, né è stata raggiunta la prova circa la pattuizione di un compenso nella misura di € 2.150,00 oltre IVA, essendo la nota di cui al doc. 5 del tutto irrilevante e non essendo stata ottenuta conferma testimoniale della circostanza.
pagina 9 di 11 Si precisa come quanto ora affermato non si pone in contrasto con le argomentazioni con cui si è ritenuto di dover accogliere la domanda principale. Infatti, dall'istruttoria orale è
risultata certa l'estinzione dell'obbligazione restitutoria, per intervenuta compensazione.
Tuttavia, non è stata raggiunta la prova della sussistenza di un'eccedenza rispetto al credito compensato, né del suo esatto ammontare, in favore della geom. e, su Parte_1
questa scorta, la sentenza va confermata in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale svolta da parte appellante.
5. Le spese di lite
Il parziale accoglimento dell'appello, limitatamente alla domanda principale, determina un'ipotesi di soccombenza reciproca in relazione ad entrambi i gradi di giudizio, tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell'art. 92
c.p.c.
Non sussistono i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., come richiesto da parte appellata, alla luce del parziale accoglimento del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata,
revoca il decreto ingiuntivo opposto in primo grado (n. 1/2017 del Giudice di Pace
di Novara);
2) per l'effetto, condanna parte appellata alla restituzione di quanto ricevuto dalla controparte in esecuzione della sentenza oggetto di impugnazione;
3) conferma la sentenza di primo grado in relazione al rigetto della domanda pagina 10 di 11 riconvenzionale svolta da Parte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Novara, 31/5/2025
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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