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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/03/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Mazzotta– Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8177/2024
TRA
rappresentata dall'Avv. Antonio Lisi Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO avente ad oggetto avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio e riservata per la decisione all'udienza del
26.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.7.2024 deduceva che il Parte_1
28.7.2015 aveva contratto matrimonio civile in Bitonto con
[...] e che, divenuta intollerabile la convivenza per incompatibilità CP_1
caratteriali, il resistente si era allontanato dalla casa coniugale senza più farvi ritorno.
Aggiungeva di lavorare con contratto part-time a tempo indeterminato percependo € 650,00 mensili e chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito pronunciasse la separazione personale dei coniugi e, spirato il termine previsto dalla legge, pronunciasse lo scioglimento del matrimonio.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 26.2.2025, il resistente, pur ritualmente attinto da notifica, non si costituiva e il
Presidente, preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati.
Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni e assegnava la causa a sentenza per la decisione ex art. 472 bis. 22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito sino all'udienza del 26.2.2025 nonostante la ritualità della notifica.
2.- La domanda di separazione proposta da è fondata Parte_1
e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del
09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del
30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il resistente, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, non essendo emerse circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle delibate all'udienza del 26/2/2025, vanno confermati i provvedimenti ivi adottati, ai quali la ricorrente ha sostanzialmente prestato acquiescenza.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vanno poste a carico di quest'ultimo secondo la liquidazione di cui al dispositivo
(comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria) e dovranno essere versate dall'attore all'Erario ex art. 133 del d.p.r. n. 115/2002, essendo stata la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando definitivamente con sentenza sulla domanda proposta con ricorso depositato il 25.7.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara la separazione personale dei coniugi;
3. conferma i provvedimenti dettati all'udienza del 26.2.2025;
4. condanna il resistente contumace al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75 oltre accessori come per legge, Cna ed Iva, da versare all'Erario dello Stato ex art. 133 del d.p.r. n. 115/2002;
5. rinvia la causa per l'ulteriore corso come da separata ordinanza;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 18/03/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I
Civile.
Il Presidente est.
Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice relatore
• Dott.ssa Sara Mazzotta– Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 8177/2024
TRA
rappresentata dall'Avv. Antonio Lisi Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
INTERVENUTO avente ad oggetto avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi con contestuale domanda di divorzio e riservata per la decisione all'udienza del
26.2.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.7.2024 deduceva che il Parte_1
28.7.2015 aveva contratto matrimonio civile in Bitonto con
[...] e che, divenuta intollerabile la convivenza per incompatibilità CP_1
caratteriali, il resistente si era allontanato dalla casa coniugale senza più farvi ritorno.
Aggiungeva di lavorare con contratto part-time a tempo indeterminato percependo € 650,00 mensili e chiedeva, pertanto, che il Tribunale adito pronunciasse la separazione personale dei coniugi e, spirato il termine previsto dalla legge, pronunciasse lo scioglimento del matrimonio.
Fissata la comparizione personale delle parti, all'udienza del 26.2.2025, il resistente, pur ritualmente attinto da notifica, non si costituiva e il
Presidente, preso atto dell'impossibilità della riconciliazione, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati.
Inoltre, in difetto di richieste di prova, invitava il difensore della ricorrente a precisare le conclusioni e assegnava la causa a sentenza per la decisione ex art. 472 bis. 22 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia del resistente, il quale non si è costituito sino all'udienza del 26.2.2025 nonostante la ritualità della notifica.
2.- La domanda di separazione proposta da è fondata Parte_1
e merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 C. C. (come novellato dall'art. 33 della L. n.
151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere disposta anche quando la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile indipendentemente da una causa imputabile ad uno dei coniugi.
L'istituto della separazione giudiziale conserva, dunque, il carattere di rimedio ad uno stato di fatto di particolare gravità, che si concretizza in una serie di circostanze e comportamenti idonei ad evidenziare una situazione di intollerabilità nella prosecuzione della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile: come chiarito dalla Suprema Corte, “…a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una sola della parti” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 10 giugno 1992, n. 7148; Cass. Sez. I,
Sentenza n. 3356 del 14/02/2007; Cass. Sez. I, Sentenza n. 21099 del
09/10/2007 e, più di recente, anche Cass. Sez. I, Sentenza n. 2183 del
30/01/2013 e Cass. Sez. I, Sentenza n. 8713 del 29/04/2015).
Nel caso di specie la convivenza tra i coniugi sia divenuta intollerabile, e quindi impossibile, risulta dalla circostanza che il resistente, rimasto contumace, non si è opposto in alcun modo alla domanda di separazione e che il tentativo di conciliazione esperito dal Presidente del Tribunale è fallito.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
3.- Quanto agli aspetti personali ed economici della vicenda matrimoniale, non essendo emerse circostanze diverse ed ulteriori rispetto a quelle delibate all'udienza del 26/2/2025, vanno confermati i provvedimenti ivi adottati, ai quali la ricorrente ha sostanzialmente prestato acquiescenza.
4.- Le spese processuali seguono la soccombenza del resistente e vanno poste a carico di quest'ultimo secondo la liquidazione di cui al dispositivo
(comprensiva delle fasi di studio e introduttiva, ridotte del 30% per la semplicità del giudizio, e decisoria con riduzione del 75% non essendo stati depositati gli scritti conclusivi stante la natura contumaciale ed, infine, con esclusione della fase istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria) e dovranno essere versate dall'attore all'Erario ex art. 133 del d.p.r. n. 115/2002, essendo stata la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
5.- La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari - Sezione I Civile - pronunciando definitivamente con sentenza sulla domanda proposta con ricorso depositato il 25.7.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dichiara la contumacia di Controparte_1
2. dichiara la separazione personale dei coniugi;
3. conferma i provvedimenti dettati all'udienza del 26.2.2025;
4. condanna il resistente contumace al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.759,75 oltre accessori come per legge, Cna ed Iva, da versare all'Erario dello Stato ex art. 133 del d.p.r. n. 115/2002;
5. rinvia la causa per l'ulteriore corso come da separata ordinanza;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Bari il 18/03/2025 nella Camera di Consiglio della Sezione I
Civile.
Il Presidente est.
Giuseppe Disabato