Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1067
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Sentenza 11 aprile 2025

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Il provvedimento analizzato è stato emesso dal Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face presso il Tribunale di Messina. Le parti in causa sono un soggetto opposto, che ha presentato ricorso contro un'intimazione di pagamento, e diversi enti opposti, tra cui l'INPS e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione. L'opponente ha contestato la validità dell'intimazione, sostenendo la nullità per omessa notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito. In risposta, gli enti opposti hanno eccepito la tardività del ricorso e la regolarità delle notifiche.

Il Giudice ha accolto parzialmente l'opposizione, dichiarando prescritto il credito relativo a due avvisi di addebito, ritenendo non provata la regolarità della loro notifica. Tuttavia, ha confermato la validità dell'intimazione per un terzo avviso, poiché non era decorso il termine di prescrizione. Le considerazioni giuridiche si sono basate sulla normativa in materia di prescrizione dei contributi e sulla validità delle notifiche, stabilendo che l'assenza di prova di notifica regolare comporta la prescrizione del credito. Infine, il Giudice ha disposto la compensazione parziale delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1067
    Giurisdizione : Trib. Messina
    Numero : 1067
    Data del deposito : 11 aprile 2025

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