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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/04/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Aurora La Face, in esito all'udienza del 10 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1973/2019 R.G. vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Cacace, Parte_1
giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della
[...]
rappresentati e difesi, Controparte_2 giusta procura generale alle liti dall'avv. Maria Antonietta Canu;
già in persona Controparte_3 Controparte_4 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Massimo Galletti, che la rappresenta e difende per procura in atti;
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'8 aprile 2019 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento numero 29520189005214642000 notificata in data
18.03.2019, limitatamente agli avvisi di addebito:
1 - n. 595201300027771220000, asseritamente notificato il 29/01/2014, a mezzo del quale viene richiesto il pagamento di euro 2.296,72 a titolo di Contributi I.V.S. fissi / percentuale entro il minimale;
somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro minimale;
Contributi
I.V.S. fissi / percentuale entro il minimale;
somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro minimale;
- n. 59520140000568755000, asseritamente notificato il 24/06/2014 a mezzo del quale viene richiesto il pagamento di euro 2.361,55 a titolo di Contributi I.V.S. fissi / percentuale entro il minimale;
somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro minimale;
Contributi
I.V.S. fissi / percentuale entro il minimale;
somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro minimale;
- n. 5920140002487484000, asseritamente notificato il 11/11/2014 a mezzo del quale viene richiesto il pagamento di euro 2.307,69 a titolo di Contributi I.V.S. fissi / percentuale entro il minimale;
somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro minimale;
Contributi I.V.S. fissi / percentuale entro il minimale;
somme aggiuntive su contributi IVS fissi o entro minimale;
In particolare, a sostegno della propria opposizione, il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notificazione degli atti prodromici, nonché
l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'avviso di addebito n.
595201300027771220000, asseritamente notificato il 29/01/2014 atteso che l'intimazione di pagamento era stata notificata il 18 marzo 2019, oltre 5 anni dalla presunta notifica dell'avviso.
In ogni caso, parte ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione di pagamento de qua per carenza degli elementi essenziali e per difetto di motivazione.
Rilevava, poi, l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, poiché l'Ente
Riscossore aveva incaricato della notifica dell'avviso di intimazione individuato con il n.
295 2018 90052146 42/000, Nexive, Società che essendo privata, non detiene i poteri certificativi piuttosto riconosciuti a Poste Private.
Nel merito osservava che le somme non erano dovute per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'intimazione di pagamento n.
29520189005214642000, la declaratoria di nullità/inesistenza/annullabilità della medesima, instando per la rifusione delle spese di lite con distrazione ex art. 93 c.p.c.
CP_
2. Con memoria depositata in data 09 marzo 2020 si costituiva in giudizio l' in proprio e quale mandatario della , eccependo preliminarmente la tardività del CP_2
2 ricorso giudiziario, stante l'avvenuta violazione del perentorio termine di 40 giorni previsto dall'art.24 del D.lgs n.46 del 1999.
Nel merito rilevava che gli avvisi di addebito erano stati correttamente notificati e che il ricorrente aveva presentato presso il Concessionario per la riscossione svariate dilazioni di pagamento ed effettuato innumerevoli versamenti, aventi valenza di riconoscimento di debito ed atto interruttivo della prescrizione.
Concludeva chiedendo dunque il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
3. Con memoria depositata in data 28 ottobre 2020 si costituiva in giudizio CP_5
contestando la fondatezza del ricorso.
Rilevava che tutti gli atti erano stati regolarmente notificati e che la notifica dell'intimazione a mezzo agenzia privata di recapito era regolare e comunque sanata dall'impugnazione dell'atto dell'opponente.
Sulla mancanza dei presupposti di fatto e diritto eccepiva la carenza di responsabilità dell' . Controparte_6
Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso poiché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi.
5. Sostituita l'udienza del 10.04.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
6. Va esclusa nella specie la legittimazione passiva della avendo la CP_2
controversia ad oggetto crediti relativi al periodo 2012-2013, quindi successivi CP_2 all'ultima cessione, che ha riguardato crediti dell'Istituto maturati fino al 31 dicembre
2005.
7. Occorre premettere che a far data dal 30 settembre 2021, ai sensi dell'art. 76 del D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106 del 23 luglio 2021, la società è Controparte_4 stata sciolta e dal giorno successivo l'esercizio delle funzioni di riscossione nella Regione
Siciliana è svolto dall' che, a titolo universale, è Controparte_3
subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi di Controparte_4
8. Occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento poiché in materia di notifica degli atti tributari, deve ritenersi ammissibile la notifica delle cartelle di pagamento e delle intimazioni di pagamento a mezzo del servizio postale privato, atteso che tali atti impositivi hanno natura di atto amministrativo e non già giudiziario e, in ogni caso, nelle ipotesi di impugnative avverso questi deve ritenersi applicabile quanto previsto dall' art. 156 c.p.c. ovverosia che
3 l'impugnazione sana, per raggiungimento dello scopo, l'eventuale vizio della notificazione delle stesse a mezzo posta privata.
9. Destituita di fondamento è la doglianza attorea relativa all'asserito difetto di motivazione dell'atto impugnato.
L'intimazione di pagamento contiene, infatti, tutti gli elementi necessari ad individuare la pretesa, essendo in esso riportati gli estremi degli atti ad essa sottesi e la data delle
CP_ rispettive notifiche, l'importo del credito vantato dall' il compenso di riscossione.
10. L'odierno opponente si duole poi del fatto che l'intimazione di pagamento opposta non sarebbe stata preceduta dalla notifica degli avvisi di addebito ad essa sottesi.
Il vizio rilevato, che – consistendo appunto nella omessa notifica degli atti prodromici – può essere denunciato in ogni tempo fino all'espropriazione con la opposizione ex art. 29 del d.lgs. n. 46/99 da qualificarsi come opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., determina l'illegittimità della conseguente intimazione di pagamento.
La doglianza è solo parzialmente fondata.
CP_ Dalla documentazione prodotta dall' su cui incombeva il relativo onere probatorio, risulta la ritualità della notifica dell'avviso di addebito n. 59520140000568755000, notificato personalmente al destinatario in data 24.06.2014 e per il quale non sono pertanto ammissibili contestazioni sul merito della pretesa, essendo trascorsi i termini per l'impugnazione dell'avviso.
Non può dirsi invece provata la regolarità della notifica degli avvisi di addebito n.
595201300027771220000 e 5920140002487484000, notificati al mittente per compiuta giacenza ma senza la prova della successiva raccomandata.
Le Sezioni unite della Suprema Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d.
“irreperibilità relativa”).
Hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando
4 presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».;
Le 2 raccomandate recano nella parte anteriore un timbro su due righe "AL MITTENTE -
PER COMPIUTA GIACENZA" non rilevandosi in alcun modo l'annotazione, da parte dell'agente postale incaricato, né dell'avvenuto effettivo rilascio del prescritto avviso, né dei motivi eventualmente impeditivi di tale adempimento, con la conseguenza che la "compiuta giacenza" si palesa del tutto irregolare per assoluta carenza di tutti gli elementi previsti per facilitare la conoscenza dell'atto, ivi compreso, in particolare, il decorso del tempo necessario per potersi ritenuta "compiuta" la "giacenza" del plico presso l'ufficio postale a disposizione del destinatario, per il ritiro.
Conseguentemente, in assenza di prova di regolare notifica dei due avvisi suddetti, il relativo credito deve ritenersi ormai prescritto, non risultando la prova che gli stessi siano mai stati regolarmente notificati al ricorrente e apparendo, pertanto, nulla anche l'intimazione di pagamento relativamente ai due AVA indicati, che ne costituiscono atti presupposti.
In definitiva, deve ritenersi maturata la prescrizione per i due AVA per i quali non vi è adeguata prova della regolarità della notifica.
Ciò determina, però, solo l'invalidità derivata del successivo atto qui opposto, ma non incide sull'esistenza del credito.
Invero, va chiarito in proposito che ai sensi dell'art. 50, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella o dell'avviso di addebito,
l'espropriazione deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni l'obbligo risultante dal ruolo. Per ius receptum la funzione di tale atto è quella che nel gergo dell'esecuzione ordinaria si attribuisce al c.d. precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto che il creditore procedente deve nuovamente notificare all'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'art. 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace (Cass. n. 6833/2021).
Dunque, il vizio riscontrato rileva solo ai fini della maturazione o meno del termine di prescrizione (v. Cass. n. 30542/2022) e dell'avvio della esecuzione.
E la giurisprudenza di legittimità è ormai univoca nel senso di ritenere che con l'opposizione all'intimazione di pagamento di oneri contributivi si instaura un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e gli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, comportante per il giudice, nonostante la ritenuta illegittimità del procedimento d'iscrizione a ruolo, l'obbligo di accertamento nel merito della fondatezza
5 dell'obbligo di pagamento dei premi o dei contributi (v. Cass. n. 1558/2020). Fondatezza qui non contestata.
Ebbene, quanto all'eccepita prescrizione occorre premettere che secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v. da ultimo Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza, con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995.
Nella specie va applicato il nuovo regime, trattandosi di contribuzione relativa agli anni
2012 e 2013.
Quanto al dies a quo della prescrizione, va precisato che in tema di contributi fissi dovuti il pagamento avviene in quattro rate trimestrali. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dal momento in cui la contribuzione
è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, ex art. 55 r.d.l. n.
1827/1935, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui i singoli contributi devono essere versati (così Cass. n. 27950/2018).
In ogni caso quindi la notifica dell'intimazione di pagamento del 18 marzo 2019 è avvenuta quando il termine prescrizionale era già decorso per i due avvisi di addebito indicati.
11. Risulta pertanto prescritto il credito relativo agli avvisi di addebito n.
595201300027771220000 e 5920140002484484000.
La fattispecie estintiva non si è perfezionata invece in relazione all'avviso di addebito n.
59520140000568755000, considerato che tra la data di notifica dello stesso e quella della intimazione di pagamento sono decorsi meno di cinque anni.
12. Sulla base delle considerazioni che precedono, va disposto il parziale annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il credito incorporato negli avvisi di addebito n. 595201300027771220000 e CP_2
5920140002484484000.
L'opposizione va rigettata per il resto.
13. In ordine alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti tra l'opponente e CP_ l' la fondatezza parziale dell'opposizione giustifica la compensazione per 1/3 delle spese di lite, mentre la restante frazione segue la soccombenza. L'esito della lite giustifica
6 l'integrale compensazione delle spese di giudizio nei confronti dell' Parimenti, stante CP_5
il difetto di legittimazione di , le spese vanno integralmente compensate nei CP_2
confronti della società.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 08.04.2019 nei confronti dell' e dell' in persona dei CP_5
rispettivi legali rappresentanti pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie in parte l'opposizione e, per l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione CP_ di pagamento opposta, dichiarando prescritto il credito degli avvisi di addebito n. 595201300027771220000 e 5920140002484484000;
- rigetta per il resto;
CP_
- condanna l' a rifondere a parte opponente due terzi delle spese di lite, che liquida -già ridotte- in € 3.594.00, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge, che distrae in favore del procuratore antistatario;
compensa per la restante parte;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell' e CP_5 Controparte_2
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11 aprile 2025
Il Giudice del lavoro
Aurora La Face
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