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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 29/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 685/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIBOTTI FLORINDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.108 64015 NERETOpresso il difensore avv. TRIBOTTI FLORINDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PRATESI REMO CP_1
( ) VIA TIRINO 25 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro la ditta ago CP_1 infissi di per forniture di merci e materiali da costruzione non pagati. Ne risponde Parte_2 anche che risulta avallante di cambiati rilasciate per garanzia del pagamento e finite Parte_1 tutte protestate. L'avallante si oppone disconoscendo l'apparente sua firma per avallo. Sulla opposizione della società, e svolta istruttoria con consulenza tecnica grafica;
fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.La consulenza tecnica grafologica ha consentito di appurare la assoluta estraneità di rispetto Parte_1 alle firme verificate, peraltro tutte vergate da una stessa mano. Sostiene parte opposta che la consulenza tecnica sia infondata ed inattendibile sotto ogni punto di vista. Si basa la confutazione dei risultati cui è giunta la consulenza tecnica sulla testimonianza di che sostiene che Testimone_1 Parte_1 avrebbe firmato le cambiali davanti a lui.In realtà, i testi escussi hanno interesse ad affermare che
[...] firmò le cambiali per avallo;
IO cura i clienti per conto della per cui può Pt_1 CP_1 rispondere degli insoluti dei clienti che cura in loco, tra cui la ditta di;
lo stesso Parte_2
è il soggetto garantito. In realtà, a parte il metodo rigoroso e scientifico usato dal Ctu, Parte_2 colpisce a livello di osservazione anche empirica la assoluta diversità delle firme di , sia Parte_1 con la destra che con la sinistra;
le diverse anomalie , interruzioni di tratto, giustapposizioni prive di una logica spiegazione, hanno riscontrato che le firme per avallo, sia pur provenienti da una sola mano, non provengono dalla mano dell'opponente Lo stesso, anche ipotizzando un eventuale Parte_1 procedimento artificioso di tipo dissimulativo auto dissimulativo, non avrebbe potuto prodursi in performance così migliorativa del proprio abituale modus scribendi, studiato attraverso 40 anni di grafie anche successive, del periziato, e quindi non avrebbe potuto introdurre variante o personali soluzioni elaborative del simbolo grafico. Dirimente è che nel contesto di tutti gli autografi acquisiti non vi è la minima traccia di soluzioni strutturali in qualche modo rapportabili alle firme contestate.
nonostante le sue capacità limitate grafo-estrinsecative, è riuscito a porre in essere ed ad Parte_1 elaborare, in relazione alla A maiuscola verificata, una struttura che, in alcune accezioni, tende a scostarsi dal modello stilemico di riferimento fornito dal calligraficismo di base. In questo caso, attraverso un unico movimento grafico, vengono realizzati ovale e gambo di completamento, provvedendo a raccordare i due elementi strutturali attraverso una lunga e stretta asola posta sulla destra dell'ovale. Del tutto peculiare è la particolare conformazione del punto d'inizio del tracciato dell'ovale, spesso costituito da un grosso gancio, il quale tende a rendere la maiuscola più simile ad una grossa C , mentre in un'altra accezione l'ovale viene suddiviso in due parti attraverso due ampie fibbie poste sia alla sinistra che alla destra della struttura, in tal caso il modello stilemico richiamato sembra quello del bilatero II. Orbene, la iniziale del cognome della firma assume particolare valore, quanto alla dichiarazione di autenticità o apocrifia della stessa;
e questo studio accurato di quarant'anni di lettere A maiuscole effettuate da non è stato in alcun modo confutato con argomentazioni Parte_1 scientifiche, limitandosi a generiche invettive contro la scienza grafologica, E' vero che Con particolare riferimento alla perizia grafologica, si è ritenuto che la presenza di pareri discordanti impone al giudice, tenuto conto che un tale accertamento è fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva del suo autore piuttosto che da leggi scientifiche universali, di fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione all'una piuttosto che all'altra valutazione (Sez. V, 9 maggio
2012, n. 23613, inC.E.D. Cass., n. 252904). ; è altrettanto vero che , a fronte di una rigorosa scientifica analisi degli autografi in originale sulle cambiali, si sono contrapposte due testimonianze di soggetti a vario titolo in fatto interessati alla conferma del decreto ingiuntivo, per cui la rigorosità scientifica dell'accertamento peritale nel caso di specie deve prevalere nell'orientare la decisione del giudice. Del resto, il fatto che non sia più legato a rapporti di lavoro con la non vuol dire che, Pt_3 CP_1 avendo egli personalmente curato il cliente, non abbia ancora un interesse di fatto al buon esito del processo a favore della Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e l'opposizione CP_1
pagina 2 di 3 accolta;
la perizia grafologica non è comunque un mero fatto privo di qualsiasi attendibilità concludente, come affermato del resto anche dalla Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, con decisione 1814/2020: La Corte europea ha ritenuto convenzionalmente conforme una condanna per la prima volta in appello emessa a carico di una notaia in seguito alla rideterminazione del valore probatorio di una consulenza grafologica. Nonostante la dissenting opinion di un membro del collegio, la maggioranza dei giudici ha prima richiamato la sua giurisprudenza consolidata, che chiede – nel caso di ribaltamento del proscioglimento in condanna – la presenza dell'imputato e l'escussione dei testimoni controversi anche in sede d'impugnazione, sottolineando però che il caso presente ne esulava: da un lato, la ricorrente aveva infatti partecipato al procedimento, difendendosi senza chiedere l'acquisizione di nuove prove;
dall'altro, la controversia interessava il peso probatorio da attribuire ad una consulenza grafologica, il cui valore scientifico era discusso tra le corti di merito. In condizioni del genere, una motivazione «né arbitraria né manifestamente irragionevole» può giustificare il ribaltamento del proscioglimento, senza dover ricorrere alla rinnovazione della consulenza (v. da ultimo C. eur. dir. uomo, Sez. II, 16 luglio 2019, LÍ ÞÓ IG v. Iceland, n. 38797/17). Basarsi su una consulenza grafologica impone maggior rigore motivazionale, soprattutto quando vi siano pareri discordi di diversi esperti;
ciò non vuol dire che una perizia, basata su un rigoroso metodo scientifico che dia chiaro conto dei risultati cui è giunta, per di più confermati dalla superficiale osservazione empirica ( ben può apprezzarsi anche da un profano la non riconducibilità delle firme per avallo a qualsiasi firma posta da in quarant'anni di vita, e persino nel saggio grafico). La Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto accolta con spese.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna la alle spese, che CP_1 liquida in euro 5077 in favore di parte opponente per compensi, oltre esborsi, accessori, Parte_1 rimborso forfetario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo 29 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 685/2017 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TRIBOTTI FLORINDO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA N.108 64015 NERETOpresso il difensore avv. TRIBOTTI FLORINDO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. PRATESI REMO CP_1
( ) VIA TIRINO 25 PESCARA;
, elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv.
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha ottenuto dal Tribunale di Teramo decreto ingiuntivo contro la ditta ago CP_1 infissi di per forniture di merci e materiali da costruzione non pagati. Ne risponde Parte_2 anche che risulta avallante di cambiati rilasciate per garanzia del pagamento e finite Parte_1 tutte protestate. L'avallante si oppone disconoscendo l'apparente sua firma per avallo. Sulla opposizione della società, e svolta istruttoria con consulenza tecnica grafica;
fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione.La consulenza tecnica grafologica ha consentito di appurare la assoluta estraneità di rispetto Parte_1 alle firme verificate, peraltro tutte vergate da una stessa mano. Sostiene parte opposta che la consulenza tecnica sia infondata ed inattendibile sotto ogni punto di vista. Si basa la confutazione dei risultati cui è giunta la consulenza tecnica sulla testimonianza di che sostiene che Testimone_1 Parte_1 avrebbe firmato le cambiali davanti a lui.In realtà, i testi escussi hanno interesse ad affermare che
[...] firmò le cambiali per avallo;
IO cura i clienti per conto della per cui può Pt_1 CP_1 rispondere degli insoluti dei clienti che cura in loco, tra cui la ditta di;
lo stesso Parte_2
è il soggetto garantito. In realtà, a parte il metodo rigoroso e scientifico usato dal Ctu, Parte_2 colpisce a livello di osservazione anche empirica la assoluta diversità delle firme di , sia Parte_1 con la destra che con la sinistra;
le diverse anomalie , interruzioni di tratto, giustapposizioni prive di una logica spiegazione, hanno riscontrato che le firme per avallo, sia pur provenienti da una sola mano, non provengono dalla mano dell'opponente Lo stesso, anche ipotizzando un eventuale Parte_1 procedimento artificioso di tipo dissimulativo auto dissimulativo, non avrebbe potuto prodursi in performance così migliorativa del proprio abituale modus scribendi, studiato attraverso 40 anni di grafie anche successive, del periziato, e quindi non avrebbe potuto introdurre variante o personali soluzioni elaborative del simbolo grafico. Dirimente è che nel contesto di tutti gli autografi acquisiti non vi è la minima traccia di soluzioni strutturali in qualche modo rapportabili alle firme contestate.
nonostante le sue capacità limitate grafo-estrinsecative, è riuscito a porre in essere ed ad Parte_1 elaborare, in relazione alla A maiuscola verificata, una struttura che, in alcune accezioni, tende a scostarsi dal modello stilemico di riferimento fornito dal calligraficismo di base. In questo caso, attraverso un unico movimento grafico, vengono realizzati ovale e gambo di completamento, provvedendo a raccordare i due elementi strutturali attraverso una lunga e stretta asola posta sulla destra dell'ovale. Del tutto peculiare è la particolare conformazione del punto d'inizio del tracciato dell'ovale, spesso costituito da un grosso gancio, il quale tende a rendere la maiuscola più simile ad una grossa C , mentre in un'altra accezione l'ovale viene suddiviso in due parti attraverso due ampie fibbie poste sia alla sinistra che alla destra della struttura, in tal caso il modello stilemico richiamato sembra quello del bilatero II. Orbene, la iniziale del cognome della firma assume particolare valore, quanto alla dichiarazione di autenticità o apocrifia della stessa;
e questo studio accurato di quarant'anni di lettere A maiuscole effettuate da non è stato in alcun modo confutato con argomentazioni Parte_1 scientifiche, limitandosi a generiche invettive contro la scienza grafologica, E' vero che Con particolare riferimento alla perizia grafologica, si è ritenuto che la presenza di pareri discordanti impone al giudice, tenuto conto che un tale accertamento è fortemente condizionato dalla valutazione soggettiva del suo autore piuttosto che da leggi scientifiche universali, di fornire autonoma, accurata e rigorosa giustificazione delle ragioni di adesione all'una piuttosto che all'altra valutazione (Sez. V, 9 maggio
2012, n. 23613, inC.E.D. Cass., n. 252904). ; è altrettanto vero che , a fronte di una rigorosa scientifica analisi degli autografi in originale sulle cambiali, si sono contrapposte due testimonianze di soggetti a vario titolo in fatto interessati alla conferma del decreto ingiuntivo, per cui la rigorosità scientifica dell'accertamento peritale nel caso di specie deve prevalere nell'orientare la decisione del giudice. Del resto, il fatto che non sia più legato a rapporti di lavoro con la non vuol dire che, Pt_3 CP_1 avendo egli personalmente curato il cliente, non abbia ancora un interesse di fatto al buon esito del processo a favore della Ne consegue che il decreto ingiuntivo va revocato e l'opposizione CP_1
pagina 2 di 3 accolta;
la perizia grafologica non è comunque un mero fatto privo di qualsiasi attendibilità concludente, come affermato del resto anche dalla Corte di Giustizia dei Diritti dell'Uomo, con decisione 1814/2020: La Corte europea ha ritenuto convenzionalmente conforme una condanna per la prima volta in appello emessa a carico di una notaia in seguito alla rideterminazione del valore probatorio di una consulenza grafologica. Nonostante la dissenting opinion di un membro del collegio, la maggioranza dei giudici ha prima richiamato la sua giurisprudenza consolidata, che chiede – nel caso di ribaltamento del proscioglimento in condanna – la presenza dell'imputato e l'escussione dei testimoni controversi anche in sede d'impugnazione, sottolineando però che il caso presente ne esulava: da un lato, la ricorrente aveva infatti partecipato al procedimento, difendendosi senza chiedere l'acquisizione di nuove prove;
dall'altro, la controversia interessava il peso probatorio da attribuire ad una consulenza grafologica, il cui valore scientifico era discusso tra le corti di merito. In condizioni del genere, una motivazione «né arbitraria né manifestamente irragionevole» può giustificare il ribaltamento del proscioglimento, senza dover ricorrere alla rinnovazione della consulenza (v. da ultimo C. eur. dir. uomo, Sez. II, 16 luglio 2019, LÍ ÞÓ IG v. Iceland, n. 38797/17). Basarsi su una consulenza grafologica impone maggior rigore motivazionale, soprattutto quando vi siano pareri discordi di diversi esperti;
ciò non vuol dire che una perizia, basata su un rigoroso metodo scientifico che dia chiaro conto dei risultati cui è giunta, per di più confermati dalla superficiale osservazione empirica ( ben può apprezzarsi anche da un profano la non riconducibilità delle firme per avallo a qualsiasi firma posta da in quarant'anni di vita, e persino nel saggio grafico). La Parte_1 opposizione a decreto ingiuntivo va pertanto accolta con spese.
P.Q.M.
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto. Condanna la alle spese, che CP_1 liquida in euro 5077 in favore di parte opponente per compensi, oltre esborsi, accessori, Parte_1 rimborso forfetario 15%, spese di ctu come liquidate e spese di ctp come fatturate.
Teramo 29 Marzo 2025. Il Giudice Pietro Merletti
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