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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/04/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1201/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di RE, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1201/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROCCABELLA TOMMASO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(c.f. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. BRILLI CORRADO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data 07.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 483/2023, resa in data 21.4.2023 ex art 281 sexies cpc dal Tribunale di
Lucca, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa D'Ettore – R.G. n. 4705/2021, pubblicata il 21.4.2023 e notificata alla presso il sottoscritto procuratore in data 09.5.2023 Pt_1 accogliere tutte le conclusioni di merito avanzate nel giudizio di primo grado dalla Parte_1
conclusioni che qui si riportano: “il rigetto della domanda e delle eccezioni tutte, di rito e di merito,
[...] di parte attrice, e per l'effetto la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 1722/2021 emesso dal
Tribunale Lucca, con vittoria di spese e di onorari di causa." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
Per part appellata: “Piaccia al l'Ecc.ma Corte di Appello di RE , adversis reiectis, nel merito, per i motivi narrati ed esposti, respingere l'appello proposto da
contro
Parte_1 la sentenza n. 483/2023, pronunciata in data 21 aprile 2023, ex art. 281 sexies cpc, dal Tribunale di
Lucca, in persona del Giudice Dott.ssa D'Ettore, nel giudizio civile che recava il n. 4705 /2021, siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, tale sentenza, rigettando ogni avversa domanda proposta anche in via istruttoria siccome infondata ed irrituale
e/o inammissibile. In ogni caso condannare lo stesso , in favore di al pagamento Parte_1 CP_2 delle spese e competenze professionali difensive per questo grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario
15%, iva e cpa”-
OGGETTO: appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 483/2023 del
Tribunale di Lucca emessa il 21.4.2023 e notificata il 9.5.2023 , in materia di prestazione d'opera professionale
Motivi della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 633 c.p.c la ricorreva al Tribunale di Lucca per Parte_1 ottenere l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 10.400,00 quale compenso dovuto dalla in forza dell'attività professionale svolta nell'interesse di quest'ultima nei CP_2 mesi di Aprile e Maggio 2021. Più precisamente la deduceva di aver svolto Pt_1 nell'interesse della Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile
NL ( di seguito solo , già a partire dall'anno di costituzione 2017, attività di CP_2 mediazione creditizia, consulenza e assistenza amministrativa, finanziaria e contabile, per la quale la aveva riconosciuto al ricorrente un compenso mensile nella misura di € CP_2
5.000 oltre accessori di legge (4%). Il Tribunale di Lucca emetteva il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1722/2021 avverso il quale l'ingiunto proponeva rituale opposizione, contestando l'esistenza del rapporto d'opera professionale di natura continuativa, evidenziando che in sede monitoria non era stato prodotto alcun documento contrattuale attestante il conferimento dell'incarico ed il compenso pattuito.
Allegava inoltre che il era indagato in un procedimento penale ex art. 416 c.p. (n. Pt_1
4486/2019 RGNR Trib. di Arezzo,) con altri soggetti, per essersi con loro associato allo scopo di commettere reati fiscali, con condotte consistite nella costituzione di varie società cooperative affiliate a e che, successivamente al giugno 2021, allorquando CP_2 tali indagini erano state avviate, si era dotata di un nuovo CdA, affidando a CP_2 professionisti il compito di ricostruire l'intera contabilità aziendale.
Con ordinanza del 21.12.2021 veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. La di costituitasi nel giudizio di opposizione deduceva Pt_1 Parte_1 che il rapporto con la iniziato nel 2017, anno di costituzione della stessa, si CP_2 sostanziava in un contratto di consulenza aziendale di natura amministrativa finanziaria e contabile, concluso oralmente in forza dei rapporti fiduciari intercorrenti tra le parti, contratto che prevedeva il pagamento della somma mensile forfettaria di € 5.000,00 (oltre accessori nella misura del 4%). La Services evidenziava altresì che il rapporto si era concluso alla fine del mese di maggio 2021, ed insisteva nel pagamento delle mensilità di
Aprile e Maggio 2021.
La causa , istruita documentalmente, era definita con sentenza con cui il Tribunale di
Lucca, in accoglimento dell'opposizione, rigettava la domanda sostanziale di adempimento contrattuale spiegata da per mancanza di prova dell'incarico, Pt_1 dell'accordo sul compenso e dell'effettiva esecuzione da parte della ricorrente delle prestazioni professionali relative ai mesi di Aprile e Maggio 2021, in favore di parte opponente.
Avverso siffatta decisione la interponeva appello fondato su due Parte_1 motivi: con il primo lamentava la contraddittorietà e l'erroneità della sentenza impugnata per aver da un lato, ritenuto provata l'esistenza dell'incarico sino al mese di marzo 2021
e, dall'altro, affermato che non fosse invece dimostrato il perdurare del rapporto anche per i mesi di Aprile e Maggio 2021, in violazione dell'art. 2697, commi 1 e 2 c.c., nella misura in cui il Tribunale aveva ritenuto gravante sul creditore opposto l'onere di fornire la prova del fondamento del proprio diritto, quando invece, una corretta applicazione della predetta norma, imponeva al debitore opponente di dimostrare l'inefficacia dei fatti costitutivi del diritto o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi del medesimo. Con il secondo motivo l'appellante impugnava la decisione del primo giudice di non ammettere le prove testimoniali articolate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c, confermando l'ordinanza emessa in corso di causa.
Si costituiva la società appellata contestando la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Lucca.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, sottoposta al nuovo rito civile “Cartabia”, all'esito di udienza cartolare del 01.04.2025 successiva alla concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. , era rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc del 07.04.2025, e decisa nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
2. L'appello
2.1 Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lucca nella parte in cui ha ritenuto che “parte opposta non ha fornito alcuna prova documentale dell'incarico asseritamente conferitogli dall'opponente, rimanendo non chiara la durata complessiva dell'incarico, se effettivamente fosse stato conferito al Rag. anche un incarico per i mesi di aprile e Pt_1 maggio 2021, il compenso pattuito e l'attività che egli sarebbe stato chiamato a compiere in tale periodo.
È pacifico che siano intercorsi precedenti rapporti professionali tra le parti in causa e che l'opposto abbia ricevuto la somma di €5.000 mensili, di cui € 4.600 a titolo di compensi ed € 400 per l'utilizzo di auto aziendale, sino al mese di marzo 2021.” ed affermato che “non può inferirsi presuntivamente l'esistenza di tale rapporto professionale anche per i mesi di aprile e maggio 2021 solo in ragione dei pagamenti effettuati dall'opponente nel periodo compreso tra il 2019 ed il marzo 2021 di €5.000, mensili, in difetto di prova della durata contrattuale pattuita e della attività in concreto svolta in favore dell'opponente. Neppure la tesi dell'opposto trova conforto nelle produzioni documentali offerte con la comparsa di costituzione e riposta. Il doc. 4 contiene una serie di comunicazioni a mezzo mail, dal contenuto vario e prodotte in ordine non cronologico, indirizzate a soggetti di cui non è chiaro il rapporto intercorso con e soprattutto se costoro avessero o meno potere di rappresentare la società e di CP_2 assumere impegni con terzi, ivi compreso l'eventuale conferimento di incarichi di consulenza quale quello che il convenuto afferma di aver ricevuto. Non sono poi chiari i contenuti dell'attività professionale Pt_1 che egli avrebbe svolto, non essendovi allegati documentali, quali ad esempio scritture contabili o libri giornale dallo stesso eventualmente redatti in favore di coloro ai quali lo scambio mail pare indirizzato”.
Anche a voler ritenere che da tale scambio di comunicazioni a mezzo mail possa inferirsi un rapporto professionale, resta comunque non provato l'ammontare del compenso pattuito, per i mesi di aprile e maggio 2021”.
Secondo la prospettazione dell'appellante la motivazione richiamata sarebbe contraddittoria perchè da un lato riconosce l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, determinato anche nell'ammontare del compenso pattuito, dall'altro afferma che non vi sia prova che l'attività sia proseguita anche nei mesi di Aprile e Maggio
2021, con ciò incorrendo in due errori: il primo in termini di riparto dell'onere probatorio, gravando invece sull'opponente l'onere di dimostrare la cessazione del rapporto d'opera professionale con riferimento al periodo in questione, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria;
il secondo in merito alla valutazione delle prove documentali prodotte dalla e segnatamente i messaggi mail indirizzati a soggetti Pt_1 operanti all'interno di dai quali si evincerebbe che l'attività professionale è CP_2 continuata anche nei predetti mesi (doc. 4 e 5 fase di merito).
Il motivo è infondato
In verità il primo giudice, dopo aver correttamente inquadrato il riparto dell'onere probatorio precisando che “compete al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, nella specie la prova del conferimento di incarico professionale da parte dell'opponente ed altresì del concreto svolgimento dell'attività professionale nel rispetto dell'incarico conferito, nonché del compenso pattuito, allegando l'inadempimento del debitore, il quale è di contro tenuto a provare eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi” a conclusione delle argomentazioni espresse nelle parti della sentenza richiamate dall'appellante, ha altresì rilevato come “a fronte di espressa contestazione del conferimento di incarico non può inferirsi presuntivamente l'esistenza di tale rapporto professionale anche per i mesi di aprile e maggio 2021 solo in ragione dei pagamenti effettuati dall'opponente nel periodo compreso tra il 2019 ed il marzo 2021 di €5.000, mensili, in difetto di prova della durata contrattuale pattuita e della attività in concreto svolta in favore dell'opponente.”
Ciò posto si osserva che sia nel ricorso monitorio che nella successiva comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione, la ha dedotto che Pt_1 il contratto d'opera professionale con la sarebbe insorto nel 2017, avrebbe avuto CP_2 carattere continuativo, con pattuizione di un compenso mensile, non sarebbe stato stipulato in forma scritta in ragione dei rapporti fiduciari esistenti fra i contraenti, poi venuti meno alla fine del maggio 2021, e avrebbe avuto come oggetto l'esecuzione da parte della stessa delle seguenti attività: “assistenza finanziaria con gli Istituti Bancari, di factoring
e leasing per le richieste e rinnovi degli affidamenti e finanziamenti;
assistenza per l'istruttoria delle pratiche con i Consorzi Fidi per le garanzie a favore degli istituti di credito;
attività di negoziazione e verifica delle condizioni bancarie;
richiesta ed analisi della Centrale Rischi Bankitalia e Crif;
attività di controller a campione delle scritture contabili;
ricostruzioni contabili specifiche;
predisposizioni di budget specifici;
predisposizione di schemi e calcolo degli indici necessari per gli allegati di bilancio;
assistenza e consulenza ai Dirigenti ed agli Impiegati di oltre ai vari professionisti e venditori del tempo;
CP_2 trattative e negoziazioni specifiche con legali e terzi;
redazione e verifiche di contratti, pareri amm.vi, finanziari, giuridici, analisi ed indicazione di strategie aziendali per specifiche richieste.” ( pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Si rileva da subito la genericità in termini di allegazione, del contenuto della prestazione che il professionista avrebbe assunto, oltre ad apparire alquanto anomalo che le parti decidessero di instaurare un rapporto contrattuale duraturo e continuativo senza alcuna pattuizione scritta, nonostante il riconoscimento di un corrispettivo fisso mensile in favore della del ragioniere Pt_1 Pt_1
Si rileva poi l'inammissibilità della nuova allegazione contenuta nell'atto di appello ( pag.
9-10), ove per la prima volta la deduce di aver compiuto attività di “ricostruzione Pt_1 contabile dei debiti che e RE Le MI RL (società controllata da avevano verso la CP_2 CP_2
Coop Work in l.c.a.” nonché “l'assistenza all'ufficio amministrativo e ai liquidatori, attraverso la preparazione di documenti destinati al Commissario giudiciale della Coop IO in lcd … e al
Commissario giudiziale della Coop Residenze per Anziani in lca…. Infine, l'attività prestata, … è consistita nella predisposizione di scritture di rettifica e assestamento al bilancio provvisorio di Reses per
l'anno 2020” e anche di elaborazione di “prospetti, scritture private ed altri supporti cartacei per le registrazioni”, la cui esecuzione comunque non è stata in alcun modo documentata.
La prova dell'esistenza e del contenuto del rapporto contrattuale sarebbe poi rappresentata da alcune fatture ( allegate al fascicolo monitorio) emesse dalla nei Pt_1 confronti della ciascuna dell'importo di euro 4600,00 oltre accessori, relative ai CP_2 mesi di agosto, ottobre e novembre 2019, gennaio, giugno, luglio 2020 e marzo 2021, con indicazione sulle medesime fatture dell'avvenuto pagamento, non accompagnato da documentazione comprovante la modalità dello stesso, fatta eccezione della distinta del bonifico effettuato da in favore della in data 1.4.2021, che costituirebbe il CP_2 Pt_1 saldo della fattura del marzo 2021, pur mancando tale causale nel bonifico.
Nessun documento dimostrativo dell'opera effettivamente svolta fino al marzo 2021 è stato prodotto dalla nonostante la complessità, ampiezza e tecnicità delle Pt_1 prestazioni di natura contabile, gestionale e finanziaria che l'odierna appellante assume aver svolto, né tantomeno le fatture depositate, che si riferiscono peraltro a tre mesi per il
2019 ed il 2020 e al marzo 2021, sono idonee a dimostrare la sussistenza del rapporto d'opera professionale come descritto nei suoi elementi costitutivi nel ricorso ex art. 633
c.p.c e poi nel giudizio di opposizione, a fronte della contestazione dell'esistenza del medesimo da parte della debitrice CP_2
D'altro canto il primo giudice, diversamente da come sostenuto dall'appellante, non ha affermato che sia stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico nei termini dedotti dall'opposta, neanche per il periodo anteriore ai mesi di aprile -maggio 2021. Il
Tribunale ha nella sostanza osservato che sulla scorta degli scarni elementi indiziari a disposizione, potesse al più pervenirsi in via presuntiva a ritenere che la avesse Pt_1 svolto prestazioni professionali, dal contenuto rimasto fumoso, per il periodo indicato nelle fatture prodotte, ma che non potesse invece, sulla base del medesimo ragionamento indiziario, considerarsi dimostrato che per i mesi di Aprile e Maggio 2021 il convenuto- opposto avesse effettivamente espletato l'attività dedotta in favore di in CP_2 esecuzione di un rapporto ancora in essere, pattuendo un compenso pari a quello oggetto della domanda monitoria. Tale argomentazione appare pienamente condivisibile.
L'appellante lamenta altresì che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente le email prodotte in allegato alla comparsa di costituzione: si tratta invero di 25 email, inviate fra il
13 maggio ed il 3 giugno 2021 dal rag. (dall'indirizzo mail “ et”) a Parte_1 Email_1 diversi soggetti indicati in indirizzo fra cui figurano la Presidente del Consorzio, due membri del C.d.A , il commercialista di senza alcuna risposta da parte dei CP_2 destinatari delle stesse, il cui contenuto è poco chiaro, recando accenni a registrazioni contabili, ad alcune compensazioni , a dati di dipendenti non si sa bene se del consorzio o delle singole cooperative consorziate;
mancano infine gli allegati documentali a cui fa riferimento il in alcune di queste email ( quelle del 17.5.2021, 13.5.2021, 25.5.2021, Pt_1
28.5.2021) che, invece, se prodotti, avrebbero potuto dimostrare l'opera effettivamente compiuta.
Condivisibilmente, dunque, il primo giudice ha escluso che le email in esame provassero l'avvenuta esecuzione da parte di nel periodo Aprile-Maggio 2021 di una qualche Pt_1 prestazione professionale in favore di CP_2
Il motivo pertanto deve essere respinto.
2.2 Con la seconda doglianza l'appellante impugna la decisione del Tribunale di non ammettere le prove testimoniali dal medesimo richieste con le memorie istruttorie ex art
183, comma VI, n2 e 183, comma VI, n3 c.p.c.. perché “nulla avrebbe potuto provare né circa la durata del rapporto contrattuale, sulla cui prosecuzione sino a tutto il maggio 2021 l'opposto non ha formulato alcuno specifico capitolo di prova, né sarebbe valsa a confermare che anche per i mesi aprile e maggio 2021 la società opponente si era impegnata a corrispondere all'opposto la somma mensile di
€5.000 “. L'istanza è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di opposizione e nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Si trascrive di seguito il testo dei suddetti capitoli di prova : 1) DCV già a partire dall'anno
2017, tra il rag. e la Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile Parte_1
NL esisteva un rapporto di mandato fiduciario in forza del quale il rag. ha svolto attività di Pt_1 mediazione creditizia, consulenza e assistenza amministrativa e finanziaria a favore della Residenze
Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile NL, attività svolta in modo stabile e continuativo;
2) DCV che l'attività di cui al cap. sub 1) è stata prestata dal anche nei mesi di Pt_1
Aprile e Maggio 2021; 3) DCV che per effetto dell'attività prestata di cui al cap. sub 1), la Residenze
Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile NL corrispondeva al rag. una somma Pt_1 mensile forfettaria quale pagamento dell'attività svolta;
4) DCV che il compenso mensile di cui al punto sub 2) che veniva riconosciuto al rag. era pari ad € 5.000, oltre accessori” Pt_1
Dalla formulazione dei capitoli emerge ictu oculi l'inidoneità della prova richiesta a comprovare gli elementi del rapporto contrattuale e l'adempimento delle prestazione professionali con specifico riferimento al periodo ricompreso fra Aprile e Maggio 2021, attesa la genericità dell'opera come descritta e l'assenza di un qualche documento di natura contabile, fiscale, bancaria, amministrativa, redatto dalla nell'interesse della Pt_1
Pertanto anche in questa sede l'istanza è da respingere. CP_2
3)Le spese di lite
Dalla reiezione dell'appello discende la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 in € 3.966,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione fra euro 5201,00 ed euro 26.000), considerato un impegno difensivo medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 483/2023 del Tribunale di Lucca Parte_1
, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di RE, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1201/2023 promossa da:
(c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ROCCABELLA TOMMASO, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
(c.f. , con il patrocinio
[...] P.IVA_2 dell'avv. BRILLI CORRADO, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere istruttore emessa ex art 352 c.p.c. in data 07.04.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di RE, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 483/2023, resa in data 21.4.2023 ex art 281 sexies cpc dal Tribunale di
Lucca, Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa D'Ettore – R.G. n. 4705/2021, pubblicata il 21.4.2023 e notificata alla presso il sottoscritto procuratore in data 09.5.2023 Pt_1 accogliere tutte le conclusioni di merito avanzate nel giudizio di primo grado dalla Parte_1
conclusioni che qui si riportano: “il rigetto della domanda e delle eccezioni tutte, di rito e di merito,
[...] di parte attrice, e per l'effetto la conferma del Decreto Ingiuntivo opposto n. 1722/2021 emesso dal
Tribunale Lucca, con vittoria di spese e di onorari di causa." e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese ed onorari di causa per entrambi i gradi di giudizio.”
Per part appellata: “Piaccia al l'Ecc.ma Corte di Appello di RE , adversis reiectis, nel merito, per i motivi narrati ed esposti, respingere l'appello proposto da
contro
Parte_1 la sentenza n. 483/2023, pronunciata in data 21 aprile 2023, ex art. 281 sexies cpc, dal Tribunale di
Lucca, in persona del Giudice Dott.ssa D'Ettore, nel giudizio civile che recava il n. 4705 /2021, siccome palesemente infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, tale sentenza, rigettando ogni avversa domanda proposta anche in via istruttoria siccome infondata ed irrituale
e/o inammissibile. In ogni caso condannare lo stesso , in favore di al pagamento Parte_1 CP_2 delle spese e competenze professionali difensive per questo grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario
15%, iva e cpa”-
OGGETTO: appello avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. n. 483/2023 del
Tribunale di Lucca emessa il 21.4.2023 e notificata il 9.5.2023 , in materia di prestazione d'opera professionale
Motivi della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 633 c.p.c la ricorreva al Tribunale di Lucca per Parte_1 ottenere l'ingiunzione di pagamento per la somma di € 10.400,00 quale compenso dovuto dalla in forza dell'attività professionale svolta nell'interesse di quest'ultima nei CP_2 mesi di Aprile e Maggio 2021. Più precisamente la deduceva di aver svolto Pt_1 nell'interesse della Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile
NL ( di seguito solo , già a partire dall'anno di costituzione 2017, attività di CP_2 mediazione creditizia, consulenza e assistenza amministrativa, finanziaria e contabile, per la quale la aveva riconosciuto al ricorrente un compenso mensile nella misura di € CP_2
5.000 oltre accessori di legge (4%). Il Tribunale di Lucca emetteva il Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.1722/2021 avverso il quale l'ingiunto proponeva rituale opposizione, contestando l'esistenza del rapporto d'opera professionale di natura continuativa, evidenziando che in sede monitoria non era stato prodotto alcun documento contrattuale attestante il conferimento dell'incarico ed il compenso pattuito.
Allegava inoltre che il era indagato in un procedimento penale ex art. 416 c.p. (n. Pt_1
4486/2019 RGNR Trib. di Arezzo,) con altri soggetti, per essersi con loro associato allo scopo di commettere reati fiscali, con condotte consistite nella costituzione di varie società cooperative affiliate a e che, successivamente al giugno 2021, allorquando CP_2 tali indagini erano state avviate, si era dotata di un nuovo CdA, affidando a CP_2 professionisti il compito di ricostruire l'intera contabilità aziendale.
Con ordinanza del 21.12.2021 veniva sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. La di costituitasi nel giudizio di opposizione deduceva Pt_1 Parte_1 che il rapporto con la iniziato nel 2017, anno di costituzione della stessa, si CP_2 sostanziava in un contratto di consulenza aziendale di natura amministrativa finanziaria e contabile, concluso oralmente in forza dei rapporti fiduciari intercorrenti tra le parti, contratto che prevedeva il pagamento della somma mensile forfettaria di € 5.000,00 (oltre accessori nella misura del 4%). La Services evidenziava altresì che il rapporto si era concluso alla fine del mese di maggio 2021, ed insisteva nel pagamento delle mensilità di
Aprile e Maggio 2021.
La causa , istruita documentalmente, era definita con sentenza con cui il Tribunale di
Lucca, in accoglimento dell'opposizione, rigettava la domanda sostanziale di adempimento contrattuale spiegata da per mancanza di prova dell'incarico, Pt_1 dell'accordo sul compenso e dell'effettiva esecuzione da parte della ricorrente delle prestazioni professionali relative ai mesi di Aprile e Maggio 2021, in favore di parte opponente.
Avverso siffatta decisione la interponeva appello fondato su due Parte_1 motivi: con il primo lamentava la contraddittorietà e l'erroneità della sentenza impugnata per aver da un lato, ritenuto provata l'esistenza dell'incarico sino al mese di marzo 2021
e, dall'altro, affermato che non fosse invece dimostrato il perdurare del rapporto anche per i mesi di Aprile e Maggio 2021, in violazione dell'art. 2697, commi 1 e 2 c.c., nella misura in cui il Tribunale aveva ritenuto gravante sul creditore opposto l'onere di fornire la prova del fondamento del proprio diritto, quando invece, una corretta applicazione della predetta norma, imponeva al debitore opponente di dimostrare l'inefficacia dei fatti costitutivi del diritto o l'esistenza di fatti modificativi o estintivi del medesimo. Con il secondo motivo l'appellante impugnava la decisione del primo giudice di non ammettere le prove testimoniali articolate nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c, confermando l'ordinanza emessa in corso di causa.
Si costituiva la società appellata contestando la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto con integrale conferma della sentenza del Tribunale di Lucca.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, sottoposta al nuovo rito civile “Cartabia”, all'esito di udienza cartolare del 01.04.2025 successiva alla concessione dei termini ex art. 352 c.p.c. , era rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc del 07.04.2025, e decisa nella camera di consiglio del 18 aprile 2025.
2. L'appello
2.1 Con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza del Tribunale di Lucca nella parte in cui ha ritenuto che “parte opposta non ha fornito alcuna prova documentale dell'incarico asseritamente conferitogli dall'opponente, rimanendo non chiara la durata complessiva dell'incarico, se effettivamente fosse stato conferito al Rag. anche un incarico per i mesi di aprile e Pt_1 maggio 2021, il compenso pattuito e l'attività che egli sarebbe stato chiamato a compiere in tale periodo.
È pacifico che siano intercorsi precedenti rapporti professionali tra le parti in causa e che l'opposto abbia ricevuto la somma di €5.000 mensili, di cui € 4.600 a titolo di compensi ed € 400 per l'utilizzo di auto aziendale, sino al mese di marzo 2021.” ed affermato che “non può inferirsi presuntivamente l'esistenza di tale rapporto professionale anche per i mesi di aprile e maggio 2021 solo in ragione dei pagamenti effettuati dall'opponente nel periodo compreso tra il 2019 ed il marzo 2021 di €5.000, mensili, in difetto di prova della durata contrattuale pattuita e della attività in concreto svolta in favore dell'opponente. Neppure la tesi dell'opposto trova conforto nelle produzioni documentali offerte con la comparsa di costituzione e riposta. Il doc. 4 contiene una serie di comunicazioni a mezzo mail, dal contenuto vario e prodotte in ordine non cronologico, indirizzate a soggetti di cui non è chiaro il rapporto intercorso con e soprattutto se costoro avessero o meno potere di rappresentare la società e di CP_2 assumere impegni con terzi, ivi compreso l'eventuale conferimento di incarichi di consulenza quale quello che il convenuto afferma di aver ricevuto. Non sono poi chiari i contenuti dell'attività professionale Pt_1 che egli avrebbe svolto, non essendovi allegati documentali, quali ad esempio scritture contabili o libri giornale dallo stesso eventualmente redatti in favore di coloro ai quali lo scambio mail pare indirizzato”.
Anche a voler ritenere che da tale scambio di comunicazioni a mezzo mail possa inferirsi un rapporto professionale, resta comunque non provato l'ammontare del compenso pattuito, per i mesi di aprile e maggio 2021”.
Secondo la prospettazione dell'appellante la motivazione richiamata sarebbe contraddittoria perchè da un lato riconosce l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti in causa, determinato anche nell'ammontare del compenso pattuito, dall'altro afferma che non vi sia prova che l'attività sia proseguita anche nei mesi di Aprile e Maggio
2021, con ciò incorrendo in due errori: il primo in termini di riparto dell'onere probatorio, gravando invece sull'opponente l'onere di dimostrare la cessazione del rapporto d'opera professionale con riferimento al periodo in questione, quale fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria;
il secondo in merito alla valutazione delle prove documentali prodotte dalla e segnatamente i messaggi mail indirizzati a soggetti Pt_1 operanti all'interno di dai quali si evincerebbe che l'attività professionale è CP_2 continuata anche nei predetti mesi (doc. 4 e 5 fase di merito).
Il motivo è infondato
In verità il primo giudice, dopo aver correttamente inquadrato il riparto dell'onere probatorio precisando che “compete al creditore opposto fornire la prova del fatto costitutivo della propria pretesa, nella specie la prova del conferimento di incarico professionale da parte dell'opponente ed altresì del concreto svolgimento dell'attività professionale nel rispetto dell'incarico conferito, nonché del compenso pattuito, allegando l'inadempimento del debitore, il quale è di contro tenuto a provare eventuali fatti estintivi, modificativi od impeditivi” a conclusione delle argomentazioni espresse nelle parti della sentenza richiamate dall'appellante, ha altresì rilevato come “a fronte di espressa contestazione del conferimento di incarico non può inferirsi presuntivamente l'esistenza di tale rapporto professionale anche per i mesi di aprile e maggio 2021 solo in ragione dei pagamenti effettuati dall'opponente nel periodo compreso tra il 2019 ed il marzo 2021 di €5.000, mensili, in difetto di prova della durata contrattuale pattuita e della attività in concreto svolta in favore dell'opponente.”
Ciò posto si osserva che sia nel ricorso monitorio che nella successiva comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di opposizione, la ha dedotto che Pt_1 il contratto d'opera professionale con la sarebbe insorto nel 2017, avrebbe avuto CP_2 carattere continuativo, con pattuizione di un compenso mensile, non sarebbe stato stipulato in forma scritta in ragione dei rapporti fiduciari esistenti fra i contraenti, poi venuti meno alla fine del maggio 2021, e avrebbe avuto come oggetto l'esecuzione da parte della stessa delle seguenti attività: “assistenza finanziaria con gli Istituti Bancari, di factoring
e leasing per le richieste e rinnovi degli affidamenti e finanziamenti;
assistenza per l'istruttoria delle pratiche con i Consorzi Fidi per le garanzie a favore degli istituti di credito;
attività di negoziazione e verifica delle condizioni bancarie;
richiesta ed analisi della Centrale Rischi Bankitalia e Crif;
attività di controller a campione delle scritture contabili;
ricostruzioni contabili specifiche;
predisposizioni di budget specifici;
predisposizione di schemi e calcolo degli indici necessari per gli allegati di bilancio;
assistenza e consulenza ai Dirigenti ed agli Impiegati di oltre ai vari professionisti e venditori del tempo;
CP_2 trattative e negoziazioni specifiche con legali e terzi;
redazione e verifiche di contratti, pareri amm.vi, finanziari, giuridici, analisi ed indicazione di strategie aziendali per specifiche richieste.” ( pag. 2 comparsa di costituzione e risposta).
Si rileva da subito la genericità in termini di allegazione, del contenuto della prestazione che il professionista avrebbe assunto, oltre ad apparire alquanto anomalo che le parti decidessero di instaurare un rapporto contrattuale duraturo e continuativo senza alcuna pattuizione scritta, nonostante il riconoscimento di un corrispettivo fisso mensile in favore della del ragioniere Pt_1 Pt_1
Si rileva poi l'inammissibilità della nuova allegazione contenuta nell'atto di appello ( pag.
9-10), ove per la prima volta la deduce di aver compiuto attività di “ricostruzione Pt_1 contabile dei debiti che e RE Le MI RL (società controllata da avevano verso la CP_2 CP_2
Coop Work in l.c.a.” nonché “l'assistenza all'ufficio amministrativo e ai liquidatori, attraverso la preparazione di documenti destinati al Commissario giudiciale della Coop IO in lcd … e al
Commissario giudiziale della Coop Residenze per Anziani in lca…. Infine, l'attività prestata, … è consistita nella predisposizione di scritture di rettifica e assestamento al bilancio provvisorio di Reses per
l'anno 2020” e anche di elaborazione di “prospetti, scritture private ed altri supporti cartacei per le registrazioni”, la cui esecuzione comunque non è stata in alcun modo documentata.
La prova dell'esistenza e del contenuto del rapporto contrattuale sarebbe poi rappresentata da alcune fatture ( allegate al fascicolo monitorio) emesse dalla nei Pt_1 confronti della ciascuna dell'importo di euro 4600,00 oltre accessori, relative ai CP_2 mesi di agosto, ottobre e novembre 2019, gennaio, giugno, luglio 2020 e marzo 2021, con indicazione sulle medesime fatture dell'avvenuto pagamento, non accompagnato da documentazione comprovante la modalità dello stesso, fatta eccezione della distinta del bonifico effettuato da in favore della in data 1.4.2021, che costituirebbe il CP_2 Pt_1 saldo della fattura del marzo 2021, pur mancando tale causale nel bonifico.
Nessun documento dimostrativo dell'opera effettivamente svolta fino al marzo 2021 è stato prodotto dalla nonostante la complessità, ampiezza e tecnicità delle Pt_1 prestazioni di natura contabile, gestionale e finanziaria che l'odierna appellante assume aver svolto, né tantomeno le fatture depositate, che si riferiscono peraltro a tre mesi per il
2019 ed il 2020 e al marzo 2021, sono idonee a dimostrare la sussistenza del rapporto d'opera professionale come descritto nei suoi elementi costitutivi nel ricorso ex art. 633
c.p.c e poi nel giudizio di opposizione, a fronte della contestazione dell'esistenza del medesimo da parte della debitrice CP_2
D'altro canto il primo giudice, diversamente da come sostenuto dall'appellante, non ha affermato che sia stata raggiunta la prova del conferimento dell'incarico nei termini dedotti dall'opposta, neanche per il periodo anteriore ai mesi di aprile -maggio 2021. Il
Tribunale ha nella sostanza osservato che sulla scorta degli scarni elementi indiziari a disposizione, potesse al più pervenirsi in via presuntiva a ritenere che la avesse Pt_1 svolto prestazioni professionali, dal contenuto rimasto fumoso, per il periodo indicato nelle fatture prodotte, ma che non potesse invece, sulla base del medesimo ragionamento indiziario, considerarsi dimostrato che per i mesi di Aprile e Maggio 2021 il convenuto- opposto avesse effettivamente espletato l'attività dedotta in favore di in CP_2 esecuzione di un rapporto ancora in essere, pattuendo un compenso pari a quello oggetto della domanda monitoria. Tale argomentazione appare pienamente condivisibile.
L'appellante lamenta altresì che il Tribunale non abbia valutato adeguatamente le email prodotte in allegato alla comparsa di costituzione: si tratta invero di 25 email, inviate fra il
13 maggio ed il 3 giugno 2021 dal rag. (dall'indirizzo mail “ et”) a Parte_1 Email_1 diversi soggetti indicati in indirizzo fra cui figurano la Presidente del Consorzio, due membri del C.d.A , il commercialista di senza alcuna risposta da parte dei CP_2 destinatari delle stesse, il cui contenuto è poco chiaro, recando accenni a registrazioni contabili, ad alcune compensazioni , a dati di dipendenti non si sa bene se del consorzio o delle singole cooperative consorziate;
mancano infine gli allegati documentali a cui fa riferimento il in alcune di queste email ( quelle del 17.5.2021, 13.5.2021, 25.5.2021, Pt_1
28.5.2021) che, invece, se prodotti, avrebbero potuto dimostrare l'opera effettivamente compiuta.
Condivisibilmente, dunque, il primo giudice ha escluso che le email in esame provassero l'avvenuta esecuzione da parte di nel periodo Aprile-Maggio 2021 di una qualche Pt_1 prestazione professionale in favore di CP_2
Il motivo pertanto deve essere respinto.
2.2 Con la seconda doglianza l'appellante impugna la decisione del Tribunale di non ammettere le prove testimoniali dal medesimo richieste con le memorie istruttorie ex art
183, comma VI, n2 e 183, comma VI, n3 c.p.c.. perché “nulla avrebbe potuto provare né circa la durata del rapporto contrattuale, sulla cui prosecuzione sino a tutto il maggio 2021 l'opposto non ha formulato alcuno specifico capitolo di prova, né sarebbe valsa a confermare che anche per i mesi aprile e maggio 2021 la società opponente si era impegnata a corrispondere all'opposto la somma mensile di
€5.000 “. L'istanza è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di opposizione e nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Si trascrive di seguito il testo dei suddetti capitoli di prova : 1) DCV già a partire dall'anno
2017, tra il rag. e la Residenze Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile Parte_1
NL esisteva un rapporto di mandato fiduciario in forza del quale il rag. ha svolto attività di Pt_1 mediazione creditizia, consulenza e assistenza amministrativa e finanziaria a favore della Residenze
Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile NL, attività svolta in modo stabile e continuativo;
2) DCV che l'attività di cui al cap. sub 1) è stata prestata dal anche nei mesi di Pt_1
Aprile e Maggio 2021; 3) DCV che per effetto dell'attività prestata di cui al cap. sub 1), la Residenze
Sociali e Sanitarie Società Cooperativa Sociale Consortile NL corrispondeva al rag. una somma Pt_1 mensile forfettaria quale pagamento dell'attività svolta;
4) DCV che il compenso mensile di cui al punto sub 2) che veniva riconosciuto al rag. era pari ad € 5.000, oltre accessori” Pt_1
Dalla formulazione dei capitoli emerge ictu oculi l'inidoneità della prova richiesta a comprovare gli elementi del rapporto contrattuale e l'adempimento delle prestazione professionali con specifico riferimento al periodo ricompreso fra Aprile e Maggio 2021, attesa la genericità dell'opera come descritta e l'assenza di un qualche documento di natura contabile, fiscale, bancaria, amministrativa, redatto dalla nell'interesse della Pt_1
Pertanto anche in questa sede l'istanza è da respingere. CP_2
3)Le spese di lite
Dalla reiezione dell'appello discende la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente giudizio, che si liquidano ex D.M. 55/2014 come modificato dal DM 147/2022 in € 3.966,00 per compenso professionale oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della controversia ( scaglione fra euro 5201,00 ed euro 26.000), considerato un impegno difensivo medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante, dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 483/2023 del Tribunale di Lucca Parte_1
, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello; 2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.966,00 per compenso professionale, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell' appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in RE, nella camera di consiglio del 18 aprile 2025 .
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Carla Santese
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.