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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGVG 16/2025 riservata in decisione il 21.05.2025 ex artt. 127 ter e 473 bis.51 c.p.c., avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...], il [...], (CF: Parte_1
) residente a Pizzo (VV) in Via Zuppone Strani, snc, rappresentata, C.F._1 difesa e domiciliata alla via Nazionale nr. 67 dall'Avv. Gabriella Riga - giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...], (CF: , Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente a[...], rappresentato, difeso e domiciliato alla via Nazionale nr. 67 presso lo studio dall'Avv. Pina Federico – giusta procura in atti;
Nonché PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.01.2025 le parti: premesso di aver contratto matrimonio concordatario l'11.10.2023 e che dall'unione non nascevano figli chiedevano concordemente pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1
3) I coniugi dichiarano vicendevolmente di rinunc di mantenimento;
4) I coniugi dichiarano inoltre di aver già definito gli aspetti patrimoniali derivanti dal matrimonio e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
5) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - Parte_1 Controparte_1 smg;
2 B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2023, parte I, serie A n. 4);
C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 26.05.2025.
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
3
Il Tribunale di Vibo Valentia
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente Dr.ssa Claudia De Santi Giudice Dr.ssa Giulia Orefice Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al RGVG 16/2025 riservata in decisione il 21.05.2025 ex artt. 127 ter e 473 bis.51 c.p.c., avente ad oggetto: separazione consensuale
T R A nata a [...], il [...], (CF: Parte_1
) residente a Pizzo (VV) in Via Zuppone Strani, snc, rappresentata, C.F._1 difesa e domiciliata alla via Nazionale nr. 67 dall'Avv. Gabriella Riga - giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...], (CF: , Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente a[...], rappresentato, difeso e domiciliato alla via Nazionale nr. 67 presso lo studio dall'Avv. Pina Federico – giusta procura in atti;
Nonché PM - sede – interventore ex lege - Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 09.01.2025 le parti: premesso di aver contratto matrimonio concordatario l'11.10.2023 e che dall'unione non nascevano figli chiedevano concordemente pronunciarsi la separazione coniugale, per i motivi meglio indicati in ricorso, oltre alle statuizioni accessorie riguardo alla regolamentazione dei reciproci rapporti personali ed economici. Fissata l'udienza ex art. 473 bis n. 51 c.p.c. dinanzi al Giudice relatore – ritualmente comunicata al PM - le parti depositavano espressa rinuncia alla comparizione personale;
indi, all'udienza tenuta in modalità sostitutiva ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva trattenuta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione.
Nel merito Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta. Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da tempo, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi e hanno ribadito anche con le note di trattazione sostituiva, la volontà di non riconciliarsi. Sulle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale rimarrà assegnata alla sig.ra Parte_1
3) I coniugi dichiarano vicendevolmente di rinunc di mantenimento;
4) I coniugi dichiarano inoltre di aver già definito gli aspetti patrimoniali derivanti dal matrimonio e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
5) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto”. Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi. Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A. Pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. ed alle condizioni concordate la separazione personale dei coniugi e - Parte_1 Controparte_1 smg;
2 B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pizzo (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2023, parte I, serie A n. 4);
C. compensa le spese.
Così deciso in Vibo Valentia nella C.C. del 26.05.2025.
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Giulia Orefice Dott.ssa Gabriella Lupoli
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