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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 14/12/2025, n. 860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 860 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 508/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.RO TT in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 508/2025 R.G. Affari Civili
TRA
Avv. DANIELA, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1 proprio Studio in Terni, Largo Ezio Ottaviani n. 1, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.
-ricorrente
E
, (C.F. ) residente a [...]in Loc. Ponterio di Pian di CP_1 C.F._2
Porto n. 76.
-resistente, contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art 14 d.lgs art.14 d.lgs n.150/2011, l'avv. Daniela
Cecchetti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni per sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: ” …accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Daniela Cecchetti al compenso per
l'attività professionale svolta avanti il G.U.P. di Terni e avanti il Tribunale Monocratico di Terni
pagina 1 di 5 nell'ambito del procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Terni al n.
729/2022 R.G.N.R., in favore del sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a CP_1 pagare, in favore della ricorrente, a titolo di compenso professionale, la complessiva somma di €
3.451,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo.”. Riferiva parte ricorrente che, in data 24.10.2022, veniva nominata quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 729/2022 R.G.N.R. – Mod. 21 CP_1 della Procura della Repubblica di Terni, nell'ambito del quale il medesimo risultava indagato in ordine al reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p.; che, in tale veste, l'Avv. Cecchetti provvedeva innanzitutto ad esaminare l'intero fascicolo di indagine, previa estrazione di copia del medesimo e partecipava all'udienza preliminare tenutasi avanti il G.U.P. di Terni il quale, in data 13.12.2023, emetteva decreto che disponeva il giudizio, rinviando il POCECCO avanti il Tribunale Monocratico di Terni;
che, alla prima udienza dibattimentale del 10.4.2024, veniva aperto il dibattimento e le parti formulavano le rispettive istanze istruttore (per la difesa: controesame testi, esame imputato e riserva produzione documentale); che la successiva udienza del 22.5.2024 veniva rinviata per assenza della persona offesa, regolarmente citata quale testimone;
che alla successiva udienza del 10.7.2024 il difensore dell'imputato dichiarava di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla giunta dell' e CP_2 il procedimento veniva così ulteriormente rinviato;
che all'udienza del 9.10.2024 veniva escussa la persona offesa la quale confermava di voler rimettere la querela a suo tempo sporta nei confronti dell'imputato, di talché, essendo il reato procedibile a querela, le parti chiedevano congiuntamente l'emissione di una sentenza di non doversi procedere e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, statuiva in conformità con sentenza n. 1071/2024; che invano tentava più volte di contattare il proprio assistito al fine di vedersi corrisposto l'onorario per l'attività defensionale svolta;
che aveva maturato il diritto al compenso professionale per l'attività difensiva svolta nella fase di studio e decisionale avanti il G.U.P. di Terni e, altresì, nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale avanti il
Tribunale Monocratico di Terni nel procedimento penale a carico di cui dovevano CP_1 aggiungersi il rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
che a fronte dell'impegno profuso, peraltro, trovava piena giustificazione l'applicazione dei valori di cui al D.M. 55/2014 per ciascuna delle suddette fasi processuali, come di seguito specificato: G.U.P. - Fase di studio (valore minimo): € 426,00; - Fase decisionale (valore minimo): € 709,00. TRIBUNALE MONOCRATICO -
Fase di studio (valore medio): € 473,00; - Fase introduttiva (valore medio): € 567,00; - Fase istruttoria
(valore minimo): € 567,00; - Fase decisionale (valore minimo): € 709,00; TOTALE COMPENSO: €
3.451,00, cui devono aggiungersi le spese generali (15%), IVA e CAP come per legge. pagina 2 di 5 non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ricorda che per le prestazioni professionali di un avvocato, anche in materia stragiudiziale, “La determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando
l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate”. (cfr. cass. nn.1158/2004, 72527/2002 e 15373/2099).
Interviene, poi, il Decreto Ministeriale n. 55/2014, aggiornato al del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, nell'indicare i criteri cui deve attenersi il giudice quando liquida il compenso.
Infatti, l'art.12 rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. . Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.”.
Il D.M. n. 55/2014, cui si è fatto riferimento nel presente giudizio, quantifica i compensi per le due fasi processuali indicate nel ricorso:
Valore GUP Tribunale monocratico
1.Studio della controversia 851,00 473,00
2.Fase introduttiva del giudizio 756,00 567,00
3.Fase istruttoria e/o 1.040,00 1.134,00 dibattimentale pagina 3 di 5 4. Fase decisionale 1.418,00 1.418,00
Parte ricorrente riferisce di aver svolto attività professionale defensionale che si concretizzava nella fase di studio e decisionale avanti il G.U.P. di Terni e, altresì, nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale avanti il Tribunale Monocratico di Terni nel procedimento penale a carico di
CP_1
Dal preavviso parcella del 12.11.2024 (sub. doc.10) emerge che parte ricorrente ha avanzato richiesta di pagamento per complessive € 4.170,56, e che in fase di negoziazione assistita (sub doc.11) ed in quella giudiziale richiede l'importo di € 3.451,00 (da aumentare con le spese generali nella misura del
15%, Iva e Cap) pari al valore minimo dello scaglione ricompreso così specificato:
Valore GUP Tribunale monocratico
1.Studio della controversia 426,00 473,00
2.Fase introduttiva del giudizio ---- 567,00
3.Fase istruttoria e/o
---- 567,00 dibattimentale
4. Fase decisionale 709,00 709,00
Orbene, partendo dal parametro sopraindicato , dalla lettura del disposto dell'anzidetto DM, pur calcolando i parametri minimi attestanti le stesse fasi indicate dal ricorrente come svolte, il totale riporta la somma di € 5.841,00, ovvero, un importo ben superiore a quanto richiesto nel petitum processuale del ricorso ( € 3.451,00).
Pertanto, ai sensi dell'art 2225 c.c. ..” Il corrispettivo , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali ogli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo..”, cui va aggiunta la disposizione dettata all'art. 2222 c.c.:” Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV..”.
Quindi, si evidenzia che l'attività professionale prestata dall'Avv. Cecchetti, quale difensore d'ufficio,
è essenzialmente incontestata (oltre che documentata come in atti: richieste copie atti, partecipazione, anche a mezzo sostituto, alle udienze preliminari e dibattimentali fino alla sentenza del 9.10.2024) sia pagina 4 di 5 nell'an che nel quantum. Per le dette prestazioni risulta congrua l'applicazione del valore minimo applicato.
Ebbene, provata l'esistenza della nomina di difensore d'ufficio (sub. doc.1), per come descritto nel ricorso, era onere della parte resistente dimostrare di avere regolarmente pagato, o di non dover pagare alcunchè, la prestazione professionale all'avv. Daniela Cecchetti, adempiendo, in tal modo, alla propria prestazione;
prova che , per la scelta processuale di non costituirsi in giudizio, CP_1 non ha provveduto a fornire rimanendo sostanzialmente indifferente alla vicenda giudiziale.
Ne consegue che dovrà versare all'Avv.Daniela Cecchetti complessivamente € CP_1
3.451,00 come da petitum processuale formulato nel ricorso introduttivo, oltre accessori di legge come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi per tutte le voci con eccezione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.RO TT in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando;
accoglie la domanda del ricorrente e condanna al pagamento di € 3.451,00, a titolo compensi professionali CP_1 maturati, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
condanna al pagamento CP_1 delle spese di lite pari ad € 1.701,00 oltre le spese generali del 15% e accessori di legge.
Terni, 14 dicembre 2025
Il GOP
RO TT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERNI
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Terni Sezione Civile in persona del Giudice Onorario Dott.RO TT in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I° grado iscritto al n. 508/2025 R.G. Affari Civili
TRA
Avv. DANIELA, (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1 proprio Studio in Terni, Largo Ezio Ottaviani n. 1, in giudizio personalmente ex art. 86 c.p.c.
-ricorrente
E
, (C.F. ) residente a [...]in Loc. Ponterio di Pian di CP_1 C.F._2
Porto n. 76.
-resistente, contumace
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e art 14 d.lgs art.14 d.lgs n.150/2011, l'avv. Daniela
Cecchetti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni per sentire accogliere le CP_1 seguenti conclusioni: ” …accertare e dichiarare il diritto dell'Avv. Daniela Cecchetti al compenso per
l'attività professionale svolta avanti il G.U.P. di Terni e avanti il Tribunale Monocratico di Terni
pagina 1 di 5 nell'ambito del procedimento penale iscritto presso la Procura della Repubblica di Terni al n.
729/2022 R.G.N.R., in favore del sig. e, per l'effetto, condannare quest'ultimo a CP_1 pagare, in favore della ricorrente, a titolo di compenso professionale, la complessiva somma di €
3.451,00, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà di Giustizia, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo.”. Riferiva parte ricorrente che, in data 24.10.2022, veniva nominata quale difensore d'ufficio di nel procedimento penale n. 729/2022 R.G.N.R. – Mod. 21 CP_1 della Procura della Repubblica di Terni, nell'ambito del quale il medesimo risultava indagato in ordine al reato p. e p. dall'art. 612 bis c.p.; che, in tale veste, l'Avv. Cecchetti provvedeva innanzitutto ad esaminare l'intero fascicolo di indagine, previa estrazione di copia del medesimo e partecipava all'udienza preliminare tenutasi avanti il G.U.P. di Terni il quale, in data 13.12.2023, emetteva decreto che disponeva il giudizio, rinviando il POCECCO avanti il Tribunale Monocratico di Terni;
che, alla prima udienza dibattimentale del 10.4.2024, veniva aperto il dibattimento e le parti formulavano le rispettive istanze istruttore (per la difesa: controesame testi, esame imputato e riserva produzione documentale); che la successiva udienza del 22.5.2024 veniva rinviata per assenza della persona offesa, regolarmente citata quale testimone;
che alla successiva udienza del 10.7.2024 il difensore dell'imputato dichiarava di aderire all'astensione dalle udienze proclamata dalla giunta dell' e CP_2 il procedimento veniva così ulteriormente rinviato;
che all'udienza del 9.10.2024 veniva escussa la persona offesa la quale confermava di voler rimettere la querela a suo tempo sporta nei confronti dell'imputato, di talché, essendo il reato procedibile a querela, le parti chiedevano congiuntamente l'emissione di una sentenza di non doversi procedere e il Giudice, all'esito della camera di consiglio, statuiva in conformità con sentenza n. 1071/2024; che invano tentava più volte di contattare il proprio assistito al fine di vedersi corrisposto l'onorario per l'attività defensionale svolta;
che aveva maturato il diritto al compenso professionale per l'attività difensiva svolta nella fase di studio e decisionale avanti il G.U.P. di Terni e, altresì, nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale avanti il
Tribunale Monocratico di Terni nel procedimento penale a carico di cui dovevano CP_1 aggiungersi il rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
che a fronte dell'impegno profuso, peraltro, trovava piena giustificazione l'applicazione dei valori di cui al D.M. 55/2014 per ciascuna delle suddette fasi processuali, come di seguito specificato: G.U.P. - Fase di studio (valore minimo): € 426,00; - Fase decisionale (valore minimo): € 709,00. TRIBUNALE MONOCRATICO -
Fase di studio (valore medio): € 473,00; - Fase introduttiva (valore medio): € 567,00; - Fase istruttoria
(valore minimo): € 567,00; - Fase decisionale (valore minimo): € 709,00; TOTALE COMPENSO: €
3.451,00, cui devono aggiungersi le spese generali (15%), IVA e CAP come per legge. pagina 2 di 5 non si costituiva e veniva dichiarato contumace. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Suprema Corte ricorda che per le prestazioni professionali di un avvocato, anche in materia stragiudiziale, “La determinazione degli onorari di avvocato costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice che, se contenuto tra il minimo ed il massimo della tariffa, non richiede specifica motivazione e non può formare oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non quando
l'interessato specifichi le singole voci della tariffa che assume essere state violate”. (cfr. cass. nn.1158/2004, 72527/2002 e 15373/2099).
Interviene, poi, il Decreto Ministeriale n. 55/2014, aggiornato al del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, nell'indicare i criteri cui deve attenersi il giudice quando liquida il compenso.
Infatti, l'art.12 rubricato “Parametri generali per la determinazione dei compensi” dispone: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime. . Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.”.
Il D.M. n. 55/2014, cui si è fatto riferimento nel presente giudizio, quantifica i compensi per le due fasi processuali indicate nel ricorso:
Valore GUP Tribunale monocratico
1.Studio della controversia 851,00 473,00
2.Fase introduttiva del giudizio 756,00 567,00
3.Fase istruttoria e/o 1.040,00 1.134,00 dibattimentale pagina 3 di 5 4. Fase decisionale 1.418,00 1.418,00
Parte ricorrente riferisce di aver svolto attività professionale defensionale che si concretizzava nella fase di studio e decisionale avanti il G.U.P. di Terni e, altresì, nelle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale avanti il Tribunale Monocratico di Terni nel procedimento penale a carico di
CP_1
Dal preavviso parcella del 12.11.2024 (sub. doc.10) emerge che parte ricorrente ha avanzato richiesta di pagamento per complessive € 4.170,56, e che in fase di negoziazione assistita (sub doc.11) ed in quella giudiziale richiede l'importo di € 3.451,00 (da aumentare con le spese generali nella misura del
15%, Iva e Cap) pari al valore minimo dello scaglione ricompreso così specificato:
Valore GUP Tribunale monocratico
1.Studio della controversia 426,00 473,00
2.Fase introduttiva del giudizio ---- 567,00
3.Fase istruttoria e/o
---- 567,00 dibattimentale
4. Fase decisionale 709,00 709,00
Orbene, partendo dal parametro sopraindicato , dalla lettura del disposto dell'anzidetto DM, pur calcolando i parametri minimi attestanti le stesse fasi indicate dal ricorrente come svolte, il totale riporta la somma di € 5.841,00, ovvero, un importo ben superiore a quanto richiesto nel petitum processuale del ricorso ( € 3.451,00).
Pertanto, ai sensi dell'art 2225 c.c. ..” Il corrispettivo , se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali ogli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo..”, cui va aggiunta la disposizione dettata all'art. 2222 c.c.:” Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV..”.
Quindi, si evidenzia che l'attività professionale prestata dall'Avv. Cecchetti, quale difensore d'ufficio,
è essenzialmente incontestata (oltre che documentata come in atti: richieste copie atti, partecipazione, anche a mezzo sostituto, alle udienze preliminari e dibattimentali fino alla sentenza del 9.10.2024) sia pagina 4 di 5 nell'an che nel quantum. Per le dette prestazioni risulta congrua l'applicazione del valore minimo applicato.
Ebbene, provata l'esistenza della nomina di difensore d'ufficio (sub. doc.1), per come descritto nel ricorso, era onere della parte resistente dimostrare di avere regolarmente pagato, o di non dover pagare alcunchè, la prestazione professionale all'avv. Daniela Cecchetti, adempiendo, in tal modo, alla propria prestazione;
prova che , per la scelta processuale di non costituirsi in giudizio, CP_1 non ha provveduto a fornire rimanendo sostanzialmente indifferente alla vicenda giudiziale.
Ne consegue che dovrà versare all'Avv.Daniela Cecchetti complessivamente € CP_1
3.451,00 come da petitum processuale formulato nel ricorso introduttivo, oltre accessori di legge come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa e dei parametri minimi per tutte le voci con eccezione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del G.O.P. Dott.RO TT in funzione di Giudice Unico, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando;
accoglie la domanda del ricorrente e condanna al pagamento di € 3.451,00, a titolo compensi professionali CP_1 maturati, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge e interessi maturati e maturandi dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
condanna al pagamento CP_1 delle spese di lite pari ad € 1.701,00 oltre le spese generali del 15% e accessori di legge.
Terni, 14 dicembre 2025
Il GOP
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