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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/07/2025, n. 7149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7149 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 25139/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
14 SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25139/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
C.F. - P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Brancaccio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli Via S. Aspreno n.13 opponente
E
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._1
Fava, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Antonino D'Antona n. 6; pec
Email_1 opposta
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“La Concludente si riporta alle difese e conclusioni già spiegate. Per mero scrupolo difensivo evidenzia che le somme dovute a titolo di TT e TP non sono in alcun modo dovute.” per parte opposta:
pagina 1 di 5 “Rigettare l'opposizione e confermare la piena legittimità del precetto notificato alla
[...]
in data 23.09.21, essendo dovuta la somma di € 15.416,24, oltre rivalutazione, oltre Parte_1 interessi dall‟08.07.2021, oltre spese di registrazione dei provvedimenti conclusivi dei due gradi di giudizio di merito ed accessori.; - Condannare la -FGVS ai sensi dell‟art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d‟ufficio in via equitativa o secondo quanto disposto dalle Tabelle di Milano ed. 2021, per una somma di almeno € 5.000,00. Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente procedura, con distrazione ex. art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, con applicazione dei commi 7, 8 e 9 dell'art 4 del D.M.55/2014 e quadruplicazione del compenso professionale stante la grave temerarietà delle difese della controparte che addirittura ignora il provvedimento reso all'esito della procedura di correzione di errore materiale resa necessaria dalla condotta della controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da in data 23.09.2021, per la Controparte_1 somma pari ad € 15.416,24, in virtù di sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 472/2020 (e della conseguente ordinanza di correzione di errore materiale dell'08.07.2021) a titolo di risarcimento danni.
In particolare, ha chiesto di dichiarare nullo e inefficace l'opposto atto di precetto per inesistenza del credito, stante l'avvenuto pagamento dello stesso. Ha dedotto, infatti, di aver disposto, con assegno circolare, in data 06.05.2020, il pagamento al di ulteriore differenza così come deciso nella CP_1 sentenza n. 472/2020 della Corte di Appello di Napoli, rispetto alla somma già liquidata e incassata di
€ 73.100,00 a seguito della sentenza n. 4464/2015 di primo grado.
Ha concluso, pertanto, come segue: “previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato alla istante in data 23.09.21, per le causali di cui sopra: a) accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile o comunque rendere privo di effetto il precetto notificato all'opponente nella qualità di FGVS, Parte_2 in persona del legale rappresentante pt., avendo l'odierna opponente adempiuto ai pagamenti dovuti;
b) comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. per l'atto di precetto Controparte_1 notificato in data 23.09.2021 non dovendo più nulla alla controparte;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, deducendo il mancato saldo del debito sull'assunto che la sentenza di secondo grado aveva pagina 2 di 5 rideterminato in € 71.709,44 il solo danno biologico permanente, ferme restando le componenti di invalidità temporanea totale e parziale, pari a complessivi € 8.775,00, sulle quali era caduto il giudicato, con la conseguenza che il pagamento corrisposto nella misura di € 73.100,00 ivi inclusi gli interessi non era satisfattivo dell'intero credito risarcitorio, e risultava dovuta l'ulteriore somma di €
12.957,72 quale differenza tra la somma correttamente determinata dal Giudice dell'appello e la minore errata determinata in prime cure;
così ha concluso: “Rigettare l'opposizione e confermare la piena efficacia del precetto notificato alla in data 23.09.21; - Parte_1
Condannare la -FGVS ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa o secondo quanto disposto dalle Tabelle di
Milano ed. 2021. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione ex. art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Come opportunamente documentato dalle parti in causa, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
4464/2015 aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento danni non patrimoniale al € 58.023,42 CP_1 per danno biologico permanente (tale somma rappresentando la sorta capitale delle voci di danno biologico permanente + personalizzazione + danno morale), ed € 8.775,00 per invalidità temporanea.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 472/2020, in accoglimento dell'appello proposto dal
, ha rideterminato esclusivamente gli importi dovuti a titolo di danno biologico permanente, CP_1 fissandoli a € 71.709,44. In tal senso depone inequivocabilmente l'ordinanza di correzione di errore materiale con la quale la Corte di Appello di Napoli ha provveduto, con ordinanza del 08.07.2021, a chiarire in modo inequivocabile la natura del danno liquidato in appello, così pronunciandosi sull'istanza di correzione dell'errore materiale: “ dispone che la sentenza numero 472 pubblicata il 04 febbraio 2020 debba essere corretta nel senso di intendersi, laddove nel dispositivo è riportato il
“danno non patrimoniale che viene rideterminato in € 71.709,44” in il “ danno biologico che viene rideterminato in € 71.709,44”.
Tanto precisato, tenuto dunque conto delle sentenze di primo e secondo grado, nonché dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, va ritenuto che oggetto dell'appello e della riforma risulti essere unicamente la quantificazione del danno biologico permanente, ivi intendendosi la componente da pagina 3 di 5 mera invalidità permanente, la personalizzazione ed il danno morale, mentre la quantificazione del risarcimento per la TT e la TP (pari a complessivi € 8.775,00) resta coperta da giudicato.
L'importo totale dovuto risulta dunque pari ad € 80.484,00, calcolato all'attualità alla data di pubblicazione della sentenza di appello.
Su tale importo sono poi dovuti interessi legali come stabiliti nelle citate sentenze, vale a dire sull'importo devalutato alla data del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal dì del fatto fino al soddisfo.
Ne discende che corretta è la quantificazione contenuta in precetto che, tenendo conto degli interessi maturati a far data dal maggio 2010 sulla somma devalutata all'epoca del fatto (pari ad € 71.796,61), stima in € 15.416,24 l'importo residuo ancora dovuto al netto della somma di € 73.100,00 già corrisposta con assegno circolare del 22.04.2015.
Se infatti è incontestato l'avvenuto pagamento ed incasso della somma di € 73.100,00, comprensiva di interessi, con assegno circolare del 22.04.2015 in esecuzione della sentenza di primo grado, non può non rilevarsi la mancata prova di ulteriori successivi pagamenti volti a saldare la dovuta differenza da parte della : l'opponente ha dedotto, infatti, di aver disposto Parte_1 ulteriore assegno per un importo di € 2.334,53 del 20.05.2020, ma tale assegno risulta non essere stato riscosso dal danneggiato e risulta essere scaduto in data 20.07.2020 senza essere incassato.
Alla luce di quanto osservato, non può considerarsi estinta la pretesa vantata de nei Controparte_1 confronti di dovendosi ritenere dunque pienamente efficace il Parte_1 precetto oggetto dell'odierna opposizione e senz'altro dovuta la somma di € 15.416,24.
Ne discende il rigetto della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022) alla luce del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 4 di 5 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Fava, difensore distrattario della parte opposta, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi del procuratore, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Federica D'Auria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
14 SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 25139/2021 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
C.F. - P.IVA , in Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Brancaccio presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Napoli Via S. Aspreno n.13 opponente
E
C.F. rappresentato e difeso dall' avv. Giuseppe Controparte_1 C.F._1
Fava, ed elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Antonino D'Antona n. 6; pec
Email_1 opposta
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“La Concludente si riporta alle difese e conclusioni già spiegate. Per mero scrupolo difensivo evidenzia che le somme dovute a titolo di TT e TP non sono in alcun modo dovute.” per parte opposta:
pagina 1 di 5 “Rigettare l'opposizione e confermare la piena legittimità del precetto notificato alla
[...]
in data 23.09.21, essendo dovuta la somma di € 15.416,24, oltre rivalutazione, oltre Parte_1 interessi dall‟08.07.2021, oltre spese di registrazione dei provvedimenti conclusivi dei due gradi di giudizio di merito ed accessori.; - Condannare la -FGVS ai sensi dell‟art. 96 Parte_1
c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d‟ufficio in via equitativa o secondo quanto disposto dalle Tabelle di Milano ed. 2021, per una somma di almeno € 5.000,00. Con condanna di parte opponente al pagamento delle spese di lite della presente procedura, con distrazione ex. art.
93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario, con applicazione dei commi 7, 8 e 9 dell'art 4 del D.M.55/2014 e quadruplicazione del compenso professionale stante la grave temerarietà delle difese della controparte che addirittura ignora il provvedimento reso all'esito della procedura di correzione di errore materiale resa necessaria dalla condotta della controparte.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli da in data 23.09.2021, per la Controparte_1 somma pari ad € 15.416,24, in virtù di sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 472/2020 (e della conseguente ordinanza di correzione di errore materiale dell'08.07.2021) a titolo di risarcimento danni.
In particolare, ha chiesto di dichiarare nullo e inefficace l'opposto atto di precetto per inesistenza del credito, stante l'avvenuto pagamento dello stesso. Ha dedotto, infatti, di aver disposto, con assegno circolare, in data 06.05.2020, il pagamento al di ulteriore differenza così come deciso nella CP_1 sentenza n. 472/2020 della Corte di Appello di Napoli, rispetto alla somma già liquidata e incassata di
€ 73.100,00 a seguito della sentenza n. 4464/2015 di primo grado.
Ha concluso, pertanto, come segue: “previa sospensione anche inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato alla istante in data 23.09.21, per le causali di cui sopra: a) accogliere la presente opposizione e per l'effetto dichiarare nullo, annullabile o comunque rendere privo di effetto il precetto notificato all'opponente nella qualità di FGVS, Parte_2 in persona del legale rappresentante pt., avendo l'odierna opponente adempiuto ai pagamenti dovuti;
b) comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto al sig. per l'atto di precetto Controparte_1 notificato in data 23.09.2021 non dovendo più nulla alla controparte;
c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.”
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, deducendo il mancato saldo del debito sull'assunto che la sentenza di secondo grado aveva pagina 2 di 5 rideterminato in € 71.709,44 il solo danno biologico permanente, ferme restando le componenti di invalidità temporanea totale e parziale, pari a complessivi € 8.775,00, sulle quali era caduto il giudicato, con la conseguenza che il pagamento corrisposto nella misura di € 73.100,00 ivi inclusi gli interessi non era satisfattivo dell'intero credito risarcitorio, e risultava dovuta l'ulteriore somma di €
12.957,72 quale differenza tra la somma correttamente determinata dal Giudice dell'appello e la minore errata determinata in prime cure;
così ha concluso: “Rigettare l'opposizione e confermare la piena efficacia del precetto notificato alla in data 23.09.21; - Parte_1
Condannare la -FGVS ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da Parte_1
“lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa o secondo quanto disposto dalle Tabelle di
Milano ed. 2021. Con vittoria di spese, diritti e onorari oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione ex. art. 93
c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore anticipatario che ha anticipato le spese e non ha riscosso gli onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
Come opportunamente documentato dalle parti in causa, il Tribunale di Napoli, con sentenza n.
4464/2015 aveva riconosciuto, a titolo di risarcimento danni non patrimoniale al € 58.023,42 CP_1 per danno biologico permanente (tale somma rappresentando la sorta capitale delle voci di danno biologico permanente + personalizzazione + danno morale), ed € 8.775,00 per invalidità temporanea.
La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 472/2020, in accoglimento dell'appello proposto dal
, ha rideterminato esclusivamente gli importi dovuti a titolo di danno biologico permanente, CP_1 fissandoli a € 71.709,44. In tal senso depone inequivocabilmente l'ordinanza di correzione di errore materiale con la quale la Corte di Appello di Napoli ha provveduto, con ordinanza del 08.07.2021, a chiarire in modo inequivocabile la natura del danno liquidato in appello, così pronunciandosi sull'istanza di correzione dell'errore materiale: “ dispone che la sentenza numero 472 pubblicata il 04 febbraio 2020 debba essere corretta nel senso di intendersi, laddove nel dispositivo è riportato il
“danno non patrimoniale che viene rideterminato in € 71.709,44” in il “ danno biologico che viene rideterminato in € 71.709,44”.
Tanto precisato, tenuto dunque conto delle sentenze di primo e secondo grado, nonché dell'ordinanza di correzione dell'errore materiale, va ritenuto che oggetto dell'appello e della riforma risulti essere unicamente la quantificazione del danno biologico permanente, ivi intendendosi la componente da pagina 3 di 5 mera invalidità permanente, la personalizzazione ed il danno morale, mentre la quantificazione del risarcimento per la TT e la TP (pari a complessivi € 8.775,00) resta coperta da giudicato.
L'importo totale dovuto risulta dunque pari ad € 80.484,00, calcolato all'attualità alla data di pubblicazione della sentenza di appello.
Su tale importo sono poi dovuti interessi legali come stabiliti nelle citate sentenze, vale a dire sull'importo devalutato alla data del fatto e di anno in anno rivalutato secondo gli indici istat foi, dal dì del fatto fino al soddisfo.
Ne discende che corretta è la quantificazione contenuta in precetto che, tenendo conto degli interessi maturati a far data dal maggio 2010 sulla somma devalutata all'epoca del fatto (pari ad € 71.796,61), stima in € 15.416,24 l'importo residuo ancora dovuto al netto della somma di € 73.100,00 già corrisposta con assegno circolare del 22.04.2015.
Se infatti è incontestato l'avvenuto pagamento ed incasso della somma di € 73.100,00, comprensiva di interessi, con assegno circolare del 22.04.2015 in esecuzione della sentenza di primo grado, non può non rilevarsi la mancata prova di ulteriori successivi pagamenti volti a saldare la dovuta differenza da parte della : l'opponente ha dedotto, infatti, di aver disposto Parte_1 ulteriore assegno per un importo di € 2.334,53 del 20.05.2020, ma tale assegno risulta non essere stato riscosso dal danneggiato e risulta essere scaduto in data 20.07.2020 senza essere incassato.
Alla luce di quanto osservato, non può considerarsi estinta la pretesa vantata de nei Controparte_1 confronti di dovendosi ritenere dunque pienamente efficace il Parte_1 precetto oggetto dell'odierna opposizione e senz'altro dovuta la somma di € 15.416,24.
Ne discende il rigetto della domanda.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo il d.m. 55/2014 (come aggiornato dal d.m. n. 147 del 13.08.2022) alla luce del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale espletata, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria, nei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice monocratico Dr.ssa Federica D'Auria, definitivamente pronunciando, così provvede: pagina 4 di 5 1) rigetta l'opposizione;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'avv. Giuseppe Fava, difensore distrattario della parte opposta, delle spese del giudizio che liquida in euro 2.000,00 per compensi del procuratore, oltre 15% spese generali, c.a. ed i.v.a. come per legge.
Così deciso in Napoli, il 15.07.2025
Il Giudice
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