Art. 1.
All' articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualita' e la quantita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto". Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 1135/1957 (Formalita' per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.
All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti.
Per i contratti stipulati in conformita' di tali capitolati non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.
Con decreto del Ministro dette finanze sono determinati il tipo, la qualita' e la quantita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto".
All' articolo 2 della legge 10 novembre 1957, n. 1135 , e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il tipo, la qualita' e la quantita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto". Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 2 della legge n. 1135/1957 (Formalita' per la somministrazione gratuita di vestiario ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza e per l'acquisto dei mobili e materiali di casermaggio per il Corpo), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2. - Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Guardia di finanza sono concesse a titolo gratuito la prima vestizione e le successive rinnovazioni.
All'acquisto del vestiario, dei mobili e dei materiali di casermaggio si provvede in base a capitolati d'oneri che, previo parere del Consiglio di Stato, sono approvati con decreto del Ministro per le finanze da registrarsi dalla Corte dei conti.
Per i contratti stipulati in conformita' di tali capitolati non e' necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.
Con decreto del Ministro dette finanze sono determinati il tipo, la qualita' e la quantita' degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi e uffici, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi. La durata minima dei singoli oggetti e' fissata con lo stesso decreto".