TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 4701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4701 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 20676/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Nella persona del Giudice dottoressa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 20676/2023 del ruolo generale affari civili, introdotta con ricorso ex art. 281decies c.p. c.
TRA
in persona dell'Amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Abogado stabilito Riccardo Cruciani
ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in rappresentata e Controparte_1 Pt_1 difesa dall'avv. Massimo Pizzuti
resistente
ESPOSIZIONE DEI FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il condominio di proponeva ricorso ex art. 281 decies cpc ed esponeva di aver Parte_1
stipulato, dopo approvazione dell'offerta economica, regolare contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori edili, anche al fine di sfruttare la normativa relativa al cd “bonus facciate 90%”, con la ditta in data 27 maggio 2021. Controparte_1
2. L'inizio dei lavori veniva pattiziamente convenuto per la data del 6.07.2021 mentre la fine lavori veniva concordata per la data del 23.11.2021, ovvero veniva stabilita una durata pari a100 giorni lavorativi, salvo imprevisti e/o causa di forza maggiore.
1 3. Nel contratto sottoscritto tra le parti si stabiliva “che in nessun caso si procederà alla
revisione dei prezzi, che qui si accordano, i quali non potranno essere variati per tutta la
durata dell'appalto oggetto del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dalla lettera
F “variazioni e aggiunte in corso d'opera”
4. Il committente lamentava poi, come i lavori edili eseguiti presentassero dei gravi vizi e la resistente non avesse completato i detti lavori, abbandonando il cantiere già dal mese CP_2
di marzo del 2022.
5. A fronte di ciò il inviava alla resistente solleciti e diffide, senza ottenere alcun Parte_1
riscontro.
6. Il direttore tecnico dei lavori nella sua relazione, depositata dal agli atti del Parte_1
giudizio, ha evidenziato come a fronte delle tante opere ineseguite in tutto od in parte si può in particolare rilevare: mancato completamento dei pluviali e dei lavori sul torrino
(impermeabilizzazioni); mancata impermeabilizzazione sovrapposte ai piantiti del lastrico solare di copertura;
bocchettoni lasciati scolare sulla facciata con conseguenziali danni
(infiltrazioni d'acqua) internamente alle singole proprietà.
7. Il ricorrente ha rilevato, quindi, che ove non posto immediato rimedio ai suddetti vizi dalla
società resistente, a seguito di eventuali eventi atmosferici i danni interni al Parte_1
potrebbero essere gravissimi.
8. Rilevava ancora il , nello specifico che la società resistente sarebbe venuta meno Parte_1
ai propri obblighi contrattuali abbandonando i lavori e che il non risulta più Parte_1
avere nessun credito d'imposta in quanto acquisito dalla parte resistente. Pertanto, ove lo stesso avesse agito per la risoluzione contrattuale, l'esecuzione di tutti i lavori contrattualmente previsti, il ricorrente li avrebbe dovuti pagare in proprio, non Parte_1
potendo più usufruire della cessione del proprio credito d'imposta, in quanto già ceduto alla parte resistente, resasi gravemente inadempiente.
2 9. Parte attrice chiedeva quindi, ritenendo ne ricorressero i presupposti che, in via cautelare
fosse disposta: a) l'esecuzione immediata delle opere di messa in sicurezza consistenti nella riparazione di tutti i “pluviali – lavori sul torrino (impermeabilizzazione) –
impermeabilizzazione sovrapposte ai piantiti del lastrico solare – soglie dei balconi non
correttamente stuccate; b) in ogni caso una penale in € 50,00 al giorno per i primi 15 giorni lavorativi e di € 150,00 a decorrere dal 16 giorno lavorativo così come contrattualmente previsto nel contratto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con riserva di agire per il merito
10. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale assumeva di non essere Controparte_1
responsabile del mancato completamento delle opere previste nel contratto a causa del mutato quadro normativo, avvenuto in corso d'opera, relativo al cd “bonus facciate 90%”
11. Infatti, a seguito di ciò la convenuta avrebbe richiesto nuova documentazione aggiuntiva al condominio, il quale non la forniva, impedendo di fatto la vendita del proprio credito di imposta maturato, a seguito della stipula del contratto d'appalto con la medesima CP
.
[...]
12. La mancata consegna della documentazione richiesta, a dire della difesa della CP
[...
, avrebbe reso il e il suo amministratore gravemente Controparte_3
inadempienti rispetto al contratto sottoscritto, ritenendo, inoltre, che se il Condominio
avesse adempiuto ai nuovi e sopravvenuti obblighi previsti di legge (DL 157/2021) per usufruire concretamente e fattivamente del bonus fiscale, allora, le lavorazioni così come contrattualizzate sarebbero state ultimate.
13. La difesa della società resistente concludeva, quindi, per l'infondatezza o l'inammissibilità
della tutela cautelare richiesta chiedendo, inoltre, che venisse ordinato al Condominio
ricorrente di munirsi del Visto di Conformità, della Certificazione di congruità dei prezzi ed il computo metrico.
3 14. Introdotto il giudizio, il Giudice, letti gli atti e le note depositate dalle parti costituite per l'udienza del 22 febbraio 2024, con proprio provvedimento del 20 novembre 2024, dichiarava inammissibile la tutela cautelare richiesta, per mancanza dei requisiti di legge e rilevato che la domanda attorea era stata introdotta con un ricorso ex art. 281 decies ma il suo contenuto era unicamente di natura cautelare, difettando la necessaria domanda di merito, visto l'art. 281duodecies IV comma cpc, concedeva alle parti il termine di giorni 15 per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine di giorni 7 per replicare e dedurre prova contraria.
15. Solo il ricorrente depositava propria memoria integrativa.
16. All'udienza del 18 dicembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI
a) La vicenda origina dalla stipula di un contratto d'appalto, avvenuta in data 27 maggio
2021 tra il e la Controparte_4 CP
b) Parte attrice ha richiesto con la propria domanda, l'esecuzione immediata di lavori “per la messa in sicurezza dell'immobile” che rientrano nelle previsioni del contratto stipulato tra le parti e la liquidazione di una penale anch'essa prevista nel contratto d'appalto.
c) Non vi è dubbio che entrambe le questioni devono essere affrontate alla luce delle norme che disciplinano il contratto d'appalto, ben poco rilevando, nel caso di specie, le modalità di erogazione del cd “bonus 90%”. Le due cose devono essere ben distinte e separate, poiché l'erogazione di eventuali crediti di imposta (il c.d. bonus), previsti per la realizzazione dei lavori, non può interferire con le obbligazioni assunte con l'appalto.
E' da ritenersi, quindi, del tutto superflua la dissertazione effettuata dalla resistente in merito alla complessa storia della concessione del cd “Bonus facciate 90%”.
d) L'ordinanza, emessa in data 20 novembre 2024, ha dato conto del fatto che la domanda avanzata dal ricorrente, in via d'urgenza, non rappresentava alcun pregiudizio
4 irreparabile, causato dal decorso del tempo necessario per avanzare la tutela del diritto in via ordinaria.
e) Evidente è apparsa la mancanza dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora. Non è stato possibile, esprimere una concreta valutazione circa la verosimile fondatezza della pretesa invocata dalla parte ricorrente e sommessa alla domanda cautelare avanzata. Il “periculum in mora” appare insussistente se correttamente inteso, come pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, connesso al decorso del tempo necessario ad ottenere tutela in via ordinaria. Infatti, il completamento dei lavori richiesto alla ditta appaltatrice non appare pregiudizievole nell'immediato, se solo si considera che il procedimento cautelare è stato avviato quasi un anno dopo il ricevimento della lettera che confermava la sospensione dei lavori ed, inoltre, come già affermato con la detta ordinanza, il modesto valore dichiarato per i lavori rimasti ineseguiti nega l'irrimediabilità del pregiudizio, sotto il profilo sostanziale.
f) Con la memoria depositata il 2 dicembre 2024 ex art. 281duodecies IV, parte ricorrente ha concluso, reiterando le medesime, identiche domande cautelari già formulate con il ricorso introduttivo, con riserva di agire per il merito ex artt. 1662 e 1669.
g) La genericità delle richieste e la mancanza di prove specifiche, circa i lavori edili rimasti incompiuti, implicano l'impossibilità di accogliere la domanda così formulata da parte ricorrente.
h) L'insistenza sulle domande cautelari, certamente residuali, conferma l'inammissibilità delle stesse, in assenza di domande sul merito.
i) D'altronde, l'unico indizio fornito da parte attrice, a fondamento delle sue ragioni, nel procedimento, che ha voluto introdurre a cognizione sommaria, è la nota tecnica redatta dal direttore dei lavori, che non può certamente ritenersi sufficiente a formare la prova necessaria per poter stabilire l'entità dell'inadempimento da parte della CP
Ciò, senza voler considerare, che il medesimo ricorrente indica i rilievi contenuti nella detta nota tecnica, in modo generico, definendoli “solo alcuni dei vizi, tra i tanti lavori rimasti incompiuti”.
j) Il nuovo art 614bis cpc., in vigore dal 28 febbraio 2023, esclude che esso possa trovare applicazione, se non in conseguenza di una condanna ad un obbligo di fare, emessa in un procedimento di cognizione, mentre nella precedente formulazione (novella del 2015), almeno secondo la gran parte della dottrina, si lasciava aperta la possibilità che tale misura potesse accedere ad un qualsivoglia provvedimento di condanna senza ulteriori
5 specificazioni, così consentendo di associarla ad una sentenza, ovvero un'ordinanza o un decreto, valorizzando la genericità lessicale della norma, ora chiarita nella più recente versione.
In mancanza di condanna ad un “facere”, qui da escludere per i motivi sopraesposti, non può essere accolta la richiesta di pagamento di somme di denaro per il ritardo nell'adempimento.
l) Di nessun pregio, in questa sede, la richiesta, in quanto genericamente avanzata dalla medesima convenuta, di voler ordinare al Condominio di munirsi del Visto di
Conformità, della Certificazione di congruità dei prezzi e di computo metrico.
m) La posizione sostenuta dalla parte convenuta, circa il ritardo nell'adempimento del contratto di appalto, e il sostanziale rigetto della domanda del resistente di cui al punto l) giustifica la integrale compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Giudice
Rigetta la domanda di parte ricorrente e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
Nella persona del Giudice dottoressa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 20676/2023 del ruolo generale affari civili, introdotta con ricorso ex art. 281decies c.p. c.
TRA
in persona dell'Amministratore pro Parte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Abogado stabilito Riccardo Cruciani
ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in rappresentata e Controparte_1 Pt_1 difesa dall'avv. Massimo Pizzuti
resistente
ESPOSIZIONE DEI FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il condominio di proponeva ricorso ex art. 281 decies cpc ed esponeva di aver Parte_1
stipulato, dopo approvazione dell'offerta economica, regolare contratto d'appalto per l'esecuzione di lavori edili, anche al fine di sfruttare la normativa relativa al cd “bonus facciate 90%”, con la ditta in data 27 maggio 2021. Controparte_1
2. L'inizio dei lavori veniva pattiziamente convenuto per la data del 6.07.2021 mentre la fine lavori veniva concordata per la data del 23.11.2021, ovvero veniva stabilita una durata pari a100 giorni lavorativi, salvo imprevisti e/o causa di forza maggiore.
1 3. Nel contratto sottoscritto tra le parti si stabiliva “che in nessun caso si procederà alla
revisione dei prezzi, che qui si accordano, i quali non potranno essere variati per tutta la
durata dell'appalto oggetto del presente contratto, fatto salvo quanto previsto dalla lettera
F “variazioni e aggiunte in corso d'opera”
4. Il committente lamentava poi, come i lavori edili eseguiti presentassero dei gravi vizi e la resistente non avesse completato i detti lavori, abbandonando il cantiere già dal mese CP_2
di marzo del 2022.
5. A fronte di ciò il inviava alla resistente solleciti e diffide, senza ottenere alcun Parte_1
riscontro.
6. Il direttore tecnico dei lavori nella sua relazione, depositata dal agli atti del Parte_1
giudizio, ha evidenziato come a fronte delle tante opere ineseguite in tutto od in parte si può in particolare rilevare: mancato completamento dei pluviali e dei lavori sul torrino
(impermeabilizzazioni); mancata impermeabilizzazione sovrapposte ai piantiti del lastrico solare di copertura;
bocchettoni lasciati scolare sulla facciata con conseguenziali danni
(infiltrazioni d'acqua) internamente alle singole proprietà.
7. Il ricorrente ha rilevato, quindi, che ove non posto immediato rimedio ai suddetti vizi dalla
società resistente, a seguito di eventuali eventi atmosferici i danni interni al Parte_1
potrebbero essere gravissimi.
8. Rilevava ancora il , nello specifico che la società resistente sarebbe venuta meno Parte_1
ai propri obblighi contrattuali abbandonando i lavori e che il non risulta più Parte_1
avere nessun credito d'imposta in quanto acquisito dalla parte resistente. Pertanto, ove lo stesso avesse agito per la risoluzione contrattuale, l'esecuzione di tutti i lavori contrattualmente previsti, il ricorrente li avrebbe dovuti pagare in proprio, non Parte_1
potendo più usufruire della cessione del proprio credito d'imposta, in quanto già ceduto alla parte resistente, resasi gravemente inadempiente.
2 9. Parte attrice chiedeva quindi, ritenendo ne ricorressero i presupposti che, in via cautelare
fosse disposta: a) l'esecuzione immediata delle opere di messa in sicurezza consistenti nella riparazione di tutti i “pluviali – lavori sul torrino (impermeabilizzazione) –
impermeabilizzazione sovrapposte ai piantiti del lastrico solare – soglie dei balconi non
correttamente stuccate; b) in ogni caso una penale in € 50,00 al giorno per i primi 15 giorni lavorativi e di € 150,00 a decorrere dal 16 giorno lavorativo così come contrattualmente previsto nel contratto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio e con riserva di agire per il merito
10. Si costituiva in giudizio la convenuta la quale assumeva di non essere Controparte_1
responsabile del mancato completamento delle opere previste nel contratto a causa del mutato quadro normativo, avvenuto in corso d'opera, relativo al cd “bonus facciate 90%”
11. Infatti, a seguito di ciò la convenuta avrebbe richiesto nuova documentazione aggiuntiva al condominio, il quale non la forniva, impedendo di fatto la vendita del proprio credito di imposta maturato, a seguito della stipula del contratto d'appalto con la medesima CP
.
[...]
12. La mancata consegna della documentazione richiesta, a dire della difesa della CP
[...
, avrebbe reso il e il suo amministratore gravemente Controparte_3
inadempienti rispetto al contratto sottoscritto, ritenendo, inoltre, che se il Condominio
avesse adempiuto ai nuovi e sopravvenuti obblighi previsti di legge (DL 157/2021) per usufruire concretamente e fattivamente del bonus fiscale, allora, le lavorazioni così come contrattualizzate sarebbero state ultimate.
13. La difesa della società resistente concludeva, quindi, per l'infondatezza o l'inammissibilità
della tutela cautelare richiesta chiedendo, inoltre, che venisse ordinato al Condominio
ricorrente di munirsi del Visto di Conformità, della Certificazione di congruità dei prezzi ed il computo metrico.
3 14. Introdotto il giudizio, il Giudice, letti gli atti e le note depositate dalle parti costituite per l'udienza del 22 febbraio 2024, con proprio provvedimento del 20 novembre 2024, dichiarava inammissibile la tutela cautelare richiesta, per mancanza dei requisiti di legge e rilevato che la domanda attorea era stata introdotta con un ricorso ex art. 281 decies ma il suo contenuto era unicamente di natura cautelare, difettando la necessaria domanda di merito, visto l'art. 281duodecies IV comma cpc, concedeva alle parti il termine di giorni 15 per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, nonché un ulteriore termine di giorni 7 per replicare e dedurre prova contraria.
15. Solo il ricorrente depositava propria memoria integrativa.
16. All'udienza del 18 dicembre 2024, tenutasi mediante collegamento da remoto, la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI
a) La vicenda origina dalla stipula di un contratto d'appalto, avvenuta in data 27 maggio
2021 tra il e la Controparte_4 CP
b) Parte attrice ha richiesto con la propria domanda, l'esecuzione immediata di lavori “per la messa in sicurezza dell'immobile” che rientrano nelle previsioni del contratto stipulato tra le parti e la liquidazione di una penale anch'essa prevista nel contratto d'appalto.
c) Non vi è dubbio che entrambe le questioni devono essere affrontate alla luce delle norme che disciplinano il contratto d'appalto, ben poco rilevando, nel caso di specie, le modalità di erogazione del cd “bonus 90%”. Le due cose devono essere ben distinte e separate, poiché l'erogazione di eventuali crediti di imposta (il c.d. bonus), previsti per la realizzazione dei lavori, non può interferire con le obbligazioni assunte con l'appalto.
E' da ritenersi, quindi, del tutto superflua la dissertazione effettuata dalla resistente in merito alla complessa storia della concessione del cd “Bonus facciate 90%”.
d) L'ordinanza, emessa in data 20 novembre 2024, ha dato conto del fatto che la domanda avanzata dal ricorrente, in via d'urgenza, non rappresentava alcun pregiudizio
4 irreparabile, causato dal decorso del tempo necessario per avanzare la tutela del diritto in via ordinaria.
e) Evidente è apparsa la mancanza dei requisiti del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora. Non è stato possibile, esprimere una concreta valutazione circa la verosimile fondatezza della pretesa invocata dalla parte ricorrente e sommessa alla domanda cautelare avanzata. Il “periculum in mora” appare insussistente se correttamente inteso, come pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile, connesso al decorso del tempo necessario ad ottenere tutela in via ordinaria. Infatti, il completamento dei lavori richiesto alla ditta appaltatrice non appare pregiudizievole nell'immediato, se solo si considera che il procedimento cautelare è stato avviato quasi un anno dopo il ricevimento della lettera che confermava la sospensione dei lavori ed, inoltre, come già affermato con la detta ordinanza, il modesto valore dichiarato per i lavori rimasti ineseguiti nega l'irrimediabilità del pregiudizio, sotto il profilo sostanziale.
f) Con la memoria depositata il 2 dicembre 2024 ex art. 281duodecies IV, parte ricorrente ha concluso, reiterando le medesime, identiche domande cautelari già formulate con il ricorso introduttivo, con riserva di agire per il merito ex artt. 1662 e 1669.
g) La genericità delle richieste e la mancanza di prove specifiche, circa i lavori edili rimasti incompiuti, implicano l'impossibilità di accogliere la domanda così formulata da parte ricorrente.
h) L'insistenza sulle domande cautelari, certamente residuali, conferma l'inammissibilità delle stesse, in assenza di domande sul merito.
i) D'altronde, l'unico indizio fornito da parte attrice, a fondamento delle sue ragioni, nel procedimento, che ha voluto introdurre a cognizione sommaria, è la nota tecnica redatta dal direttore dei lavori, che non può certamente ritenersi sufficiente a formare la prova necessaria per poter stabilire l'entità dell'inadempimento da parte della CP
Ciò, senza voler considerare, che il medesimo ricorrente indica i rilievi contenuti nella detta nota tecnica, in modo generico, definendoli “solo alcuni dei vizi, tra i tanti lavori rimasti incompiuti”.
j) Il nuovo art 614bis cpc., in vigore dal 28 febbraio 2023, esclude che esso possa trovare applicazione, se non in conseguenza di una condanna ad un obbligo di fare, emessa in un procedimento di cognizione, mentre nella precedente formulazione (novella del 2015), almeno secondo la gran parte della dottrina, si lasciava aperta la possibilità che tale misura potesse accedere ad un qualsivoglia provvedimento di condanna senza ulteriori
5 specificazioni, così consentendo di associarla ad una sentenza, ovvero un'ordinanza o un decreto, valorizzando la genericità lessicale della norma, ora chiarita nella più recente versione.
In mancanza di condanna ad un “facere”, qui da escludere per i motivi sopraesposti, non può essere accolta la richiesta di pagamento di somme di denaro per il ritardo nell'adempimento.
l) Di nessun pregio, in questa sede, la richiesta, in quanto genericamente avanzata dalla medesima convenuta, di voler ordinare al Condominio di munirsi del Visto di
Conformità, della Certificazione di congruità dei prezzi e di computo metrico.
m) La posizione sostenuta dalla parte convenuta, circa il ritardo nell'adempimento del contratto di appalto, e il sostanziale rigetto della domanda del resistente di cui al punto l) giustifica la integrale compensazione delle spese tra le parti.
PQM
Il Giudice
Rigetta la domanda di parte ricorrente e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Roma, 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Lorenzo
6