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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/10/2025, n. 14892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14892 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 24/10/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44964 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto Somministrazione decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALINI
[...]
FABIO;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to FAVARO ANDREA;
CP_1
CONVENUTO
E nei confronti di in qualità di mandataria di rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Gianluca De Meo;
CONCLUSIONI
L'avv.to Simona Marchisella chiede innanzitutto l'ammissione della consulenza tecnica
d'ufficio finalizzata ad accertare i consumi effettivamente fatti e il saldo dare avere fra le parti. L'avv.to Favaro si oppone ritenendo la ctu meramente esplorativa e rilevando che i consumi sono stati registrati mediante telelettura e quindi sono effettivi. L'avv.to De Meo si oppone alla ctu non avendo parte opponente prodotto neppure un principio di prova che attestasse il malfunzionamento del contatore difettando altresì precedenti doglianze sul piano della fatturazione. I procuratori delle parti (…) precisano rispettivamente le loro conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande (…) le parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri atti
e scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a e ad CP_1 [...]
CP_3 [...] rappresentava di aver Parte_1 stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con
[...] per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'immobile sito in CP_3
Roma al Viale del Galoppatoio n. 33, in cui svolge l'attività imprenditoriale. Nel corso del rapporto, emetteva la fattura di euro 99.039,83 (Doc. n. 1), CP_3 ove includeva anche le fatture di per il meccanismo del CMOR. Controparte_1
Con Pec del 4.08.2023 (Doc. n. 2), la società attrice contestava sia la fattura anzidetta di , e, sia, l'applicazione del CMOR posta in atto da CP_3 rappresentando altresì che con precedente PEC del 23.01.2023. a CP_3 mezzo dall'avv. PASQUALINI FABIO (Doc. n. 3), aveva contestato le fatture emesse da in relazione ad una precedente somministrazione, Controparte_1 perché gli aumenti del prezzo dell'energia elettrica fornita dalla . erano e CP_1 sono illegittimi ex art. 3 D.L. 115/2022 in quanto vietati, e, in ogni caso, ex artt.
1341 c.c. e segg perché le clausole contrattuali che prevedono l'aumento del prezzo, dovevano essere sottoscritte partitamente dalla società attrice sicché sarebbero state nulle per violazione di legge e per vessatorietà.
1.2. Stante la pretesa erroneità della fatturazione per essere stata operata superficialmente da senza tener conto delle comunicazioni Controparte_1 dell'utente e dei consumi effettivi, e, soprattutto dei pagamenti effettuati, sarebbe stato necessario accertare in giudizio il reale debito della società attrice nel suo esatto importo anche mediante apposita ctu da eseguire in corso di causa . Anche
non si sarebbe comportata correttamente e legittimamente, CP_3 applicando il meccanismo di recupero del CMOR in presenza di fatture di
[...] contestate ed illegittime. Per tali motivi, l'attrice chiedeva al tribunale adito CP_1
“previo accertamento degli effettivi consumi di energia da parte della
[...]
in p.l.r.p.t., determinare le reali somme di dare/avere Parte_2 tra le parti, con conseguente annullamento delle fatture pagate in eccesso e illegittime ex art. 3 DL 115/2022 ed ex artt. 1341 cc e segg. e condanna di
[...]
e/o alla restituzione delle somme CP_1 Controparte_3 indebitamente riscosse. Vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
1.3. Si costituiva società di vendita di energia elettrica e gas Controparte_1 naturale, rappresentando di aver fornito energia elettrica in favore della società
Villa Borghese 2015 S.S.D.a r.l. a far data dal 23 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, all'utenza identificata dal POD (Point of Delivery – Punto di riconsegna) n. IT002E3706013A, presso l'indirizzo di viale Del Galoppatoio a
Roma, e ciò in virtù del contratto a mercato libero n. 3025475592, sottoscritto dalla stessa Attrice in data 18 novembre 2021 (doc. 1). Nel corso del rapporto, l'odierna
Convenuta emetteva nei confronti di le seguenti fatture: Parte_1
⮚ n. 41211261738 del 30 dicembre 2021, avente scadenza il 19 gennaio 2022, dell'importo di € 5.119,38 (doc. 2);
⮚ n. 412200121853 dell'11 gennaio 2022, avente scadenza il 31 gennaio 2022, dell'importo di € 21.734,21 (doc. 3);
⮚n. 422210004600 del 13 gennaio 2022, avente scadenza il 2 febbraio 2022, dell'importo di € 24,38 (doc. 4);
⮚ n. 412201232664 dell'8 febbraio 2022, avente scadenza il 28 febbraio 2022, dell'importo di € 17.108,17 (doc. 5);
⮚ n. 422210059260 del 9 febbraio 2022, avente scadenza il 1° marzo 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 6);
⮚ n. 412202321852 dell'11 marzo 2022, avente scadenza il 31 marzo 2022, dell'importo di € 14.578,30 (doc. 7);
⮚n. 412203498262 del 9 aprile 2022, avente scadenza il 29 aprile 2022, dell'importo di € 19.919,33 (doc. 8);
⮚ n. 422210088749 del 26 aprile 2022, avente scadenza il 16 maggio 2022, dell'importo di € 182,85 (doc. 9);
⮚ n. 412204669865 dell'11 maggio 2022, avente scadenza il 31 maggio 2022, dell'importo di € 14.144,28 (doc. 10);
⮚ n. 422210111092 del 10 giugno 2022, avente scadenza il 30 giugno 2022, dell'importo di € 182,85 (doc. 11);
⮚ n. 412205764958 del 10 giugno 2022, avente scadenza il 30 giugno 2022, dell'importo di € 16.754,77 (doc. 12);
⮚ n. 412206906191 del 9 luglio 2022, avente scadenza il 29 luglio 2022, dell'importo di € 22.933,21 (doc. 13);
⮚ n. 422210120367 del 12 luglio 2022, avente scadenza il 1° agosto 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 14); ⮚ n. 412207981811 del 10 agosto 2022, avente scadenza il 30 agosto 2022, dell'importo di € 43.451,74 (doc. 15);
⮚ n. 422210136792 del 17 agosto 2022, avente scadenza il 6 settembre 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 16);
⮚ n. 412209113320 del 10 settembre 2022, avente scadenza il 30 settembre 2022, dell'importo di € 37.790,67 (doc. 17);
⮚ n. 422210144484 del 12 settembre 2022, avente scadenza il 3 ottobre 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 18);
⮚ n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022, avente scadenza il 31 ottobre 2022, dell'importo di € 31.701,07 (doc. 19);
⮚ n. 422210158823 del 12 ottobre 2022, avente scadenza il 2 novembre 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 20);
⮚ n. 412211338616 del 10 novembre 2022, avente scadenza il 30 novembre 2022, dell'importo di € 17.683,17 (doc. 21);
⮚ n. 412212611218 del 10 dicembre 2022, avente scadenza il 30 dicembre 2022, dell'importo di € 18.827,55 (doc. 22);
⮚ n. 422210221269 del 19 dicembre 2022, avente scadenza il 9 gennaio 2023, dell'importo di € 91,43 (doc. 23);
⮚ n. 422210223130 del 19 dicembre 2022, avente scadenza il 9 gennaio 2023, dell'importo di € 91,43 (doc. 24);
⮚ n. 412300101631 dell'11 gennaio 2023, avente scadenza il 31 gennaio 2023, dell'importo di € 24.426,77 (doc. 25);
⮚ n. 422310025991 del 18 gennaio 2023, avente scadenza il 7 febbraio 2023, dell'importo di € 91,43 (doc. 26);
⮚ n. 422310061517 del 20 febbraio 2023, avente scadenza il 13 marzo 2023, dell'importo di € 182,85 (doc. 27).
1.4. Rappresentava, altresì, la convenuta che nel corso del rapporto, e CP_1 precisamente in data 13 settembre 2022, l'odierna Attrice aveva chiesto a CP_1
di poter pagare ratealmente la sopra citata fattura n. 412207981811 del 10
[...] agosto 2022, dell'importo di € 43.451,74 (cfr. doc. 15); la Convenuta accettava detta richiesta e, quindi, emetteva i bollettini relativi alle quattro rate concesse
(docc. 28–30). Successivamente, in data 28 settembre 2022, inviava Parte_1 ad un'ulteriore richiesta di rateazione, relativa alla fattura n. CP_1
412209113320 del 10 settembre 2022, dell'importo di € 37.790,67 (cfr. doc. 17); anche in questo caso, l'odierna Convenuta, in accoglimento della richiesta, emetteva i bollettini relativi alle tre rate concesse (docc. 31–33). Ancora, il 27 ottobre 2022, l'attrice formulava un'ulteriore richiesta di rateazione, avente ad oggetto le fatture n. 412207981811 del 10 agosto 2022, n. 412209113320 del 10 settembre 2022 e n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022 ma la richiesta era respinta dall'odierna Convenuta sul presupposto che l'Attrice, nel frattempo, si fosse resa inadempiente in relazione a precedenti pagamenti dovuti (docc. 34 e 35), in particolare al pagamento delle fatture n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022, n.
412211338616 del 10 novembre 2022 e n. 412212611218 del 10 dicembre 2022. In data 31 dicembre 2022, il rapporto contrattuale cessava per passaggio della società
ad altro RE (nella specie: ma Parte_1 Controparte_3 CP_1
emetteva l'ultima fattura n. 412300101631 dell'11 gennaio 2023,
[...] dell'importo di € 24.426,77 (cfr. doc. 25), anch'essa non pagata dalla società
[...]
maturando quindi un credito pari ad € 109.922,46 (doc. 37) – già detratta Pt_1 la nota di credito n. 422310080564 del 9 marzo 2023, dell'importo di € 91,43 (doc.
38) –, in virtù del mancato pagamento delle seguenti fatture:
⮚ n. 412207981811 del 10 agosto 2022, per residui € 21.725,86;
⮚ n. 412209113320 del 10 settembre 2022, per residui € 11.500,00;
⮚ n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022, per residui € 15.850,54;
⮚ n. 412211338616 del 10 novembre 2022, per € 17.683,17;
⮚ n. 412212611218 del 10 dicembre 2022, per € 18.827,55;
⮚ n. 412300101631 dell'11 gennaio 2023, per € 24.426,77.
1.4. Terminato il rapporto con la società in data 4 luglio 2023 Parte_1 CP_1
, alla luce della morosità accumulata dall'Attrice, inoltrava la richiesta di
[...] indennizzo “CMOR” al Gestore del Sistema Indennitario. Il nuovo venditore,
[...]
stante l'accoglimento della richiesta di indennizzo, addebitava la CP_3 corrispondente somma nella successiva fattura emessa nei confronti di Parte_1
Vale la pena di evidenziare sin d'ora, che nel corso del presente giudizio l'indennizzo
CMOR, determinato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato A alla Delibera n. 593/2017/R/com, in € 88.288,03 (doc. 39), è stato corrisposto ad sicché CP_1 residuerebbe ancora un credito in capo alla Società convenuta nei confronti dell'Attrice, dell'importo di € 21.634,43, per la condanna del quale formulava apposita CP_1 domanda riconvenzionale, spiegata prima per l'intero ammontare dell'insoluto e successivamente limitata alla minor somma come sopra determinata.
1.5 A fronte, quindi, della pretesa attorea di previo accertamento degli effettivi consumi di energia determinando le reali somme di dare/avere tra le parti, con conseguente annullamento delle fatture asseritamente pagate in eccesso e illegittime ex art. 3 D.L.
115/2022 ed ex artt. 1341 cc e segg. e condanna di e/o Controparte_1 CP_3 alla restituzione delle somme indebitamente riscosse”, la convenuta
[...] CP_1 sosteneva la legittimità del proprio operato e la correttezza delle fatture emesse, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di Parte attrice a versare l'intero ammontare delle fatture insolute, oltre ad interessi al tasso stabilito dall' dalla scadenza delle singole fatture al saldo. CP_4
1.6 Si costituiva in giudizio, con comparsa dell'8 aprile 2024, anche in qualità CP_3 di mandataria di la quale faceva proprie le argomentazioni di Controparte_3 [...] in relazione all'indennizzo chiedeva il rigetto integrale delle CP_1 CP_5 domande attoree;
in subordine, chiedeva di essere tenuta indenne da da ogni CP_1 conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio e, in ogni caso, la rifusione delle spese di lite a carico o dell'Attrice o della Convenuta.
1.7 Dichiarata, con ordinanza 14 maggio 2024, dal giudice onorario precedentemente assegnatario la tempestività della costituzione di ambedue le Società convenute, e disposta la trattazione della causa innanzi al togato in ragione del mutato valore della stessa, il nuovo assegnatario, con successiva ordinanza del 21 agosto 2024, di sponeva il differimento della prima udienza di comparizione delle Parti, e concedeva il termine per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.
1.8 Depositate rituali memorie in cui ciascuna delle Parti convenute ribad iva le proprie argomentazioni, e l'Attrice chiedeva l'espletamento di una Consulenza Tecnica, volta ad accertare i reali consumi di e i rapporti di dare/avere tra le Parti in ragione Parte_1 dei pagamenti eseguiti e di quelli dovuti, con ordinanza del 21 maggio 2025 il Tribunale, ritenendo la causa documentalmente istruita, disponeva un rinvio al 22 ottobre 2025 per verificare l'espletamento della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità, con onere a carico di e, in caso di esito positivo, per la precisazione Controparte_1 delle conclusioni e discussione, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di comparse conclusionali.
1.9 Come attestato dalla nota di deposito del 24 settembre 2025, né né Parte_1 ritenevano di aderire alla procedura di mediazione, che pertanto si CP_3 concludeva con esito negativo.
1.10. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma
1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183 - ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
1.11. È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132
c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
1.12. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.1 La domanda attorea è infondata.
2.2 La società sportiva ha contestato le fatture emesse da Parte_1 CP_1 perché gli aumenti del prezzo dell'energia elettrica fornita dalla erano e sono CP_1 illegittimi ex art. 3 D.L. 115/2022 in quanto vietati, e, in ogni caso, ex artt. 1341 c.c. e segg perché le clausole contrattuali che prevedono l'aumento del prezzo, dovevano essere sottoscritte partitamente dalla società attrice … il prezzo applicato da Controparte_1 per inciso, risulta triplicato rispetto al passato”.
2.3 Dalla mera lettura dell'atto di citazione appare evidente come parte attrice non abbia assolto l'onere posto a suo carico di allegazione, prima ancora che di prova, di indicare specificamente i motivi di doglianza in ordine alla rilevazione dei consumi ed alla loro quantificazione giacché le relative contestazioni, riferite indistintamente a tutte le fatture emesse da nel corso del rapporto, comprese quelle che sono state CP_1 puntualmente pagate dall'odierna Attrice e quelle in relazione alle quali la medesima si riconosceva debitrice (come nel caso delle fatture n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022,
n. 412211338616 del 10 novembre 2022 e n. 412212611218 del 10 dicembre 2022, in relazione alle quali richiedeva ad la concessione di un Parte_1 CP_1 pagamento rateale), senza indicazione specifica del modo in cui le asserite violazioni avrebbero inciso sulle somme dovute, e per quali importi.
2.4 Parte attrice ha poi invocato la violazione dell'3 del D.L. n. 115/2022, convertito dalla
Legge n. 142/2022 il quale stabilisce che “fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte” ma la censura non coglie nel segno poiché, come emerge nel contratto sottoscritto in data 18 novembre 2021, le Parti hanno stabilito espressamente il prezzo di vendita dell'energia elettrica per il periodo novembre 2021/dicembre 2022 (cfr. doc. 1), concordando che “consumo orario e perdite di rete saranno valorizzati al PUN orario (Prezzo Unico Nazionale) maggiorato del coefficiente SpreadFi, differenziato su fasce orarie”. Non si rinviene, però, la presenza in contratto di una clausola che consenta all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni relative alla definizione del prezzo, sicché se le variazioni di prezzo sono avvenute ciò è stato dovuto ad una variazione dell'indice PUN, ossia del prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica, che viene acquistata sul mercato della Borsa elettrica italiana. Parte convenuta ha chiarito, e la circostanza non è stata contestata, che il PUN può definirsi come la media ponderata dei prezzi di vendita dell'energia elettrica, che tiene conto delle contrattazioni nelle varie zone del nostro Paese in ogni ora ed in ogni giornata;
il dato nazionale è un importo che viene calcolato sulla base di diversi fattori, che prendono in considerazione le quantità e i prezzi nelle diverse zone d'Italia e nelle diverse ore della giornata. Quindi come previsto in contratto, il prezzo dell'energia è stato determinato in base all'indice
PUN che è, per definizione, e fisiologicamente, variabile.
2.5 Inoltre, parte convenuta al fine di provare che i consumi addebitati da CP_1 all'attrice coincidevano con i consumi effettivi di quest'ultima, nonché la corretta fatturazione degli stessi da parte della Società convenuta, ha provveduto a richiedere alla
Società distributrice, Areti S.p.A., apposita certificazione dei consumi rilevati presso l'utenza di , che è stato versato in atti sin dalla costituzione come doc. 40. Parte_1
A fronte di tale produzione, parte attrice non ha inteso in alcun modo e né efficacemente replicare per dimostrare ad esempio il malfunzionamento del contatore oppure l'allaccio abusivo da parte di un terzo. Giova ricordare che secondo la giurisprudenza, anche di questo tribunale, gli accertamenti e le verifiche condotte dal distributore, in quanto concessionario di pubblico servizio cui è affidato dalla legge il compito di provvedere alla manutenzione dei misuratori e alla rilevazione e validazione della misura dei prelievi, godono di fede privilegiata e certificano con efficacia di atto pubblico quanto rilevato.
Conseguentemente, grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente le quantità di misura indicate o la correttezza dei criteri di calcolo adottati per l'addebito dei consumi in fattura, ovvero di dimostrare altri fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria, non essendo sufficienti contestazioni generiche e indeterminate per superare la presunzione di veridicità delle operazioni di ricostruzione dei consumi effettuate dal distributore nell'ambito della funzione pubblica svolta (Tribunale civile
Roma sentenza n. 705 del 16 gennaio 2025). Dunque, le generiche contestazioni mosse da parte attrice sulla rilevazione dei consumi non appaiono idonee a scalfire l'efficacia probante delle dichiarazioni del distributore.
3.1 ER MM ha tempestivamente formulato nel presente giudizio domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture insolute, dichiarandosi sin dall'inizio creditrice della complessiva somma di € 109.922,46, già dedotta la nota di credito n.
422310080564 del 9 marzo 2023, dell'importo di € 91,43. La Società convenuta, stante la cessazione del contratto per il passaggio ad altro fornitore, ha, però, dato atto di aver promosso l'iter per la richiesta di indennizzo CMOR. Detta richiesta è stata accolta, e ha addebitato nella fattura n. 922302351643 del 24 luglio 2023 il Controparte_3 relativo importo (pari ad € 88.288,03), circostanza pacificamente ammessa da parte attrice che al punto 2 della propria comparsa ha rappresentato che aveva emesso CP_3 la fattura di euro 99.039,83 (Doc. n. 1 fascicolo attrice), in cui erano incluse anche le fatture di per il meccanismo del CMOR. Tale somma è stata in seguito Controparte_1 incassata, nel corso del presente giudizio, da pertanto l'attrice sarebbe ancora CP_1 debitrice nei confronti di dell'importo di € 21.634,43. Controparte_1
4. In merito all'indennizzo CMOR (“Corrispettivo di MORosità”), parte convenuta ha chiarito, senza timore di essere smentita, che l' utorità di Regolazione per CP_4
Energia, Reti e Ambiente) ha previsto un sistema indennitario (disciplinato dall'Allegato
A della Deliberazione 593/2017/R/com), mediante il quale un fornitore di energia può recuperare gli importi delle fatture non pagate da un determinato cliente quando quest'ultimo decide, sussistendo la morosità, di “passare” ad un nuovo fornitore. Sarà, quindi, quest'ultimo a incassare le somme che il cliente non ha pagato al precedente fornitore, addebitando una specifica voce nella prima fattura emessa nei confronti del cliente dopo l'accoglimento della richiesta di indennizzo. In altre parole, la società di vendita nei confronti della quale il cliente ha maturato una morosità può attivare la richiesta di indennizzo CMOR, e la successiva società di vendita addebita il costo dell'indennizzo nella prima fattura emessa nei confronti del cliente moroso , con l'evidente scopo di evitare che il passaggio da un fornitore di energia ad un altro – data la facilità con la quale è consentita la conclusione dei contratti di fornitura – non diventi per il cliente finale un comodo escamotage per evitare di pagare i propri debiti nei confronti dei precedenti fornitori: in pratica, l' ha creato un indennizzo a favore del fornitore CP_4 uscente per porre rimedio al fenomeno del “turismo energetico” dei clienti morosi.
5. Nel caso che ci occupa, la convenuta ha affermato che la richiesta di CP_1 indennizzo inviata dalla Società convenuta è stata accolta, e pertanto il nuovo fornitore di energia elettrica dell'Attrice, del tutto correttamente ha addebitato la Controparte_3 corrispondente somma nella successiva fattura emessa nei confronti di Parte_1
Siccome, la convenuta ha dichiarato, con valore confessorio, che l'indennizzo CMOR, determinato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato A alla Delibera n.
593/2017/R/com, in € 88.288,03 (doc. 39), è stato corrisposto ad deve CP_1 affermarsi che residua quindi ancora un credito in capo alla Società convenuta nei confronti dell'Attrice, dell'importo di € 21.634,43, sicché per questa minor somma è possibile accogliere la domanda riconvenzionale.
6. Stante il rigetto delle domande attoree non vi è luogo a provvedere sulle domande di manleva fomulate dall'altra convenuta.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti di sul CP_1 valore della domanda riconvenzionale mentre nei confronti di tenuto Controparte_3 conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: rigetta integralmente le domande di
[...]
; Parte_1 condanna Parte_1
al pagamento della somma di € 21.634,43 nei confronti
[...] di oltre interessi come da domanda;
CP_1 condanna Parte_1
al pagamento della somma di € 4.217 nei confronti di
[...]
per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per CP_1 legge;
condanna
[...]
Controparte_3 come per legge;
Roma, lì 24/10/2025
Parte_1
al pagamento della somma di € 2.906 nei confronti di per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DICIASSETTESIMA (EX NONA) CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Maria Pia De Lorenzo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 44964 del RGAC dell'anno 2023, avente ad oggetto Somministrazione decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni delle parti prese all'odierna udienza di precisazione e successiva discussione orale della causa
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALINI
[...]
FABIO;
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dall'avv.to FAVARO ANDREA;
CP_1
CONVENUTO
E nei confronti di in qualità di mandataria di rappresentata e difesa CP_2 Controparte_3 dall'Avv. Gianluca De Meo;
CONCLUSIONI
L'avv.to Simona Marchisella chiede innanzitutto l'ammissione della consulenza tecnica
d'ufficio finalizzata ad accertare i consumi effettivamente fatti e il saldo dare avere fra le parti. L'avv.to Favaro si oppone ritenendo la ctu meramente esplorativa e rilevando che i consumi sono stati registrati mediante telelettura e quindi sono effettivi. L'avv.to De Meo si oppone alla ctu non avendo parte opponente prodotto neppure un principio di prova che attestasse il malfunzionamento del contatore difettando altresì precedenti doglianze sul piano della fatturazione. I procuratori delle parti (…) precisano rispettivamente le loro conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande (…) le parti discutono brevemente la causa riportandosi ai propri atti
e scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
FATTO E DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato a e ad CP_1 [...]
CP_3 [...] rappresentava di aver Parte_1 stipulato un contratto di somministrazione di energia elettrica con
[...] per la fornitura di energia elettrica a servizio dell'immobile sito in CP_3
Roma al Viale del Galoppatoio n. 33, in cui svolge l'attività imprenditoriale. Nel corso del rapporto, emetteva la fattura di euro 99.039,83 (Doc. n. 1), CP_3 ove includeva anche le fatture di per il meccanismo del CMOR. Controparte_1
Con Pec del 4.08.2023 (Doc. n. 2), la società attrice contestava sia la fattura anzidetta di , e, sia, l'applicazione del CMOR posta in atto da CP_3 rappresentando altresì che con precedente PEC del 23.01.2023. a CP_3 mezzo dall'avv. PASQUALINI FABIO (Doc. n. 3), aveva contestato le fatture emesse da in relazione ad una precedente somministrazione, Controparte_1 perché gli aumenti del prezzo dell'energia elettrica fornita dalla . erano e CP_1 sono illegittimi ex art. 3 D.L. 115/2022 in quanto vietati, e, in ogni caso, ex artt.
1341 c.c. e segg perché le clausole contrattuali che prevedono l'aumento del prezzo, dovevano essere sottoscritte partitamente dalla società attrice sicché sarebbero state nulle per violazione di legge e per vessatorietà.
1.2. Stante la pretesa erroneità della fatturazione per essere stata operata superficialmente da senza tener conto delle comunicazioni Controparte_1 dell'utente e dei consumi effettivi, e, soprattutto dei pagamenti effettuati, sarebbe stato necessario accertare in giudizio il reale debito della società attrice nel suo esatto importo anche mediante apposita ctu da eseguire in corso di causa . Anche
non si sarebbe comportata correttamente e legittimamente, CP_3 applicando il meccanismo di recupero del CMOR in presenza di fatture di
[...] contestate ed illegittime. Per tali motivi, l'attrice chiedeva al tribunale adito CP_1
“previo accertamento degli effettivi consumi di energia da parte della
[...]
in p.l.r.p.t., determinare le reali somme di dare/avere Parte_2 tra le parti, con conseguente annullamento delle fatture pagate in eccesso e illegittime ex art. 3 DL 115/2022 ed ex artt. 1341 cc e segg. e condanna di
[...]
e/o alla restituzione delle somme CP_1 Controparte_3 indebitamente riscosse. Vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.”
1.3. Si costituiva società di vendita di energia elettrica e gas Controparte_1 naturale, rappresentando di aver fornito energia elettrica in favore della società
Villa Borghese 2015 S.S.D.a r.l. a far data dal 23 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2022, all'utenza identificata dal POD (Point of Delivery – Punto di riconsegna) n. IT002E3706013A, presso l'indirizzo di viale Del Galoppatoio a
Roma, e ciò in virtù del contratto a mercato libero n. 3025475592, sottoscritto dalla stessa Attrice in data 18 novembre 2021 (doc. 1). Nel corso del rapporto, l'odierna
Convenuta emetteva nei confronti di le seguenti fatture: Parte_1
⮚ n. 41211261738 del 30 dicembre 2021, avente scadenza il 19 gennaio 2022, dell'importo di € 5.119,38 (doc. 2);
⮚ n. 412200121853 dell'11 gennaio 2022, avente scadenza il 31 gennaio 2022, dell'importo di € 21.734,21 (doc. 3);
⮚n. 422210004600 del 13 gennaio 2022, avente scadenza il 2 febbraio 2022, dell'importo di € 24,38 (doc. 4);
⮚ n. 412201232664 dell'8 febbraio 2022, avente scadenza il 28 febbraio 2022, dell'importo di € 17.108,17 (doc. 5);
⮚ n. 422210059260 del 9 febbraio 2022, avente scadenza il 1° marzo 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 6);
⮚ n. 412202321852 dell'11 marzo 2022, avente scadenza il 31 marzo 2022, dell'importo di € 14.578,30 (doc. 7);
⮚n. 412203498262 del 9 aprile 2022, avente scadenza il 29 aprile 2022, dell'importo di € 19.919,33 (doc. 8);
⮚ n. 422210088749 del 26 aprile 2022, avente scadenza il 16 maggio 2022, dell'importo di € 182,85 (doc. 9);
⮚ n. 412204669865 dell'11 maggio 2022, avente scadenza il 31 maggio 2022, dell'importo di € 14.144,28 (doc. 10);
⮚ n. 422210111092 del 10 giugno 2022, avente scadenza il 30 giugno 2022, dell'importo di € 182,85 (doc. 11);
⮚ n. 412205764958 del 10 giugno 2022, avente scadenza il 30 giugno 2022, dell'importo di € 16.754,77 (doc. 12);
⮚ n. 412206906191 del 9 luglio 2022, avente scadenza il 29 luglio 2022, dell'importo di € 22.933,21 (doc. 13);
⮚ n. 422210120367 del 12 luglio 2022, avente scadenza il 1° agosto 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 14); ⮚ n. 412207981811 del 10 agosto 2022, avente scadenza il 30 agosto 2022, dell'importo di € 43.451,74 (doc. 15);
⮚ n. 422210136792 del 17 agosto 2022, avente scadenza il 6 settembre 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 16);
⮚ n. 412209113320 del 10 settembre 2022, avente scadenza il 30 settembre 2022, dell'importo di € 37.790,67 (doc. 17);
⮚ n. 422210144484 del 12 settembre 2022, avente scadenza il 3 ottobre 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 18);
⮚ n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022, avente scadenza il 31 ottobre 2022, dell'importo di € 31.701,07 (doc. 19);
⮚ n. 422210158823 del 12 ottobre 2022, avente scadenza il 2 novembre 2022, dell'importo di € 91,43 (doc. 20);
⮚ n. 412211338616 del 10 novembre 2022, avente scadenza il 30 novembre 2022, dell'importo di € 17.683,17 (doc. 21);
⮚ n. 412212611218 del 10 dicembre 2022, avente scadenza il 30 dicembre 2022, dell'importo di € 18.827,55 (doc. 22);
⮚ n. 422210221269 del 19 dicembre 2022, avente scadenza il 9 gennaio 2023, dell'importo di € 91,43 (doc. 23);
⮚ n. 422210223130 del 19 dicembre 2022, avente scadenza il 9 gennaio 2023, dell'importo di € 91,43 (doc. 24);
⮚ n. 412300101631 dell'11 gennaio 2023, avente scadenza il 31 gennaio 2023, dell'importo di € 24.426,77 (doc. 25);
⮚ n. 422310025991 del 18 gennaio 2023, avente scadenza il 7 febbraio 2023, dell'importo di € 91,43 (doc. 26);
⮚ n. 422310061517 del 20 febbraio 2023, avente scadenza il 13 marzo 2023, dell'importo di € 182,85 (doc. 27).
1.4. Rappresentava, altresì, la convenuta che nel corso del rapporto, e CP_1 precisamente in data 13 settembre 2022, l'odierna Attrice aveva chiesto a CP_1
di poter pagare ratealmente la sopra citata fattura n. 412207981811 del 10
[...] agosto 2022, dell'importo di € 43.451,74 (cfr. doc. 15); la Convenuta accettava detta richiesta e, quindi, emetteva i bollettini relativi alle quattro rate concesse
(docc. 28–30). Successivamente, in data 28 settembre 2022, inviava Parte_1 ad un'ulteriore richiesta di rateazione, relativa alla fattura n. CP_1
412209113320 del 10 settembre 2022, dell'importo di € 37.790,67 (cfr. doc. 17); anche in questo caso, l'odierna Convenuta, in accoglimento della richiesta, emetteva i bollettini relativi alle tre rate concesse (docc. 31–33). Ancora, il 27 ottobre 2022, l'attrice formulava un'ulteriore richiesta di rateazione, avente ad oggetto le fatture n. 412207981811 del 10 agosto 2022, n. 412209113320 del 10 settembre 2022 e n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022 ma la richiesta era respinta dall'odierna Convenuta sul presupposto che l'Attrice, nel frattempo, si fosse resa inadempiente in relazione a precedenti pagamenti dovuti (docc. 34 e 35), in particolare al pagamento delle fatture n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022, n.
412211338616 del 10 novembre 2022 e n. 412212611218 del 10 dicembre 2022. In data 31 dicembre 2022, il rapporto contrattuale cessava per passaggio della società
ad altro RE (nella specie: ma Parte_1 Controparte_3 CP_1
emetteva l'ultima fattura n. 412300101631 dell'11 gennaio 2023,
[...] dell'importo di € 24.426,77 (cfr. doc. 25), anch'essa non pagata dalla società
[...]
maturando quindi un credito pari ad € 109.922,46 (doc. 37) – già detratta Pt_1 la nota di credito n. 422310080564 del 9 marzo 2023, dell'importo di € 91,43 (doc.
38) –, in virtù del mancato pagamento delle seguenti fatture:
⮚ n. 412207981811 del 10 agosto 2022, per residui € 21.725,86;
⮚ n. 412209113320 del 10 settembre 2022, per residui € 11.500,00;
⮚ n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022, per residui € 15.850,54;
⮚ n. 412211338616 del 10 novembre 2022, per € 17.683,17;
⮚ n. 412212611218 del 10 dicembre 2022, per € 18.827,55;
⮚ n. 412300101631 dell'11 gennaio 2023, per € 24.426,77.
1.4. Terminato il rapporto con la società in data 4 luglio 2023 Parte_1 CP_1
, alla luce della morosità accumulata dall'Attrice, inoltrava la richiesta di
[...] indennizzo “CMOR” al Gestore del Sistema Indennitario. Il nuovo venditore,
[...]
stante l'accoglimento della richiesta di indennizzo, addebitava la CP_3 corrispondente somma nella successiva fattura emessa nei confronti di Parte_1
Vale la pena di evidenziare sin d'ora, che nel corso del presente giudizio l'indennizzo
CMOR, determinato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato A alla Delibera n. 593/2017/R/com, in € 88.288,03 (doc. 39), è stato corrisposto ad sicché CP_1 residuerebbe ancora un credito in capo alla Società convenuta nei confronti dell'Attrice, dell'importo di € 21.634,43, per la condanna del quale formulava apposita CP_1 domanda riconvenzionale, spiegata prima per l'intero ammontare dell'insoluto e successivamente limitata alla minor somma come sopra determinata.
1.5 A fronte, quindi, della pretesa attorea di previo accertamento degli effettivi consumi di energia determinando le reali somme di dare/avere tra le parti, con conseguente annullamento delle fatture asseritamente pagate in eccesso e illegittime ex art. 3 D.L.
115/2022 ed ex artt. 1341 cc e segg. e condanna di e/o Controparte_1 CP_3 alla restituzione delle somme indebitamente riscosse”, la convenuta
[...] CP_1 sosteneva la legittimità del proprio operato e la correttezza delle fatture emesse, chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna di Parte attrice a versare l'intero ammontare delle fatture insolute, oltre ad interessi al tasso stabilito dall' dalla scadenza delle singole fatture al saldo. CP_4
1.6 Si costituiva in giudizio, con comparsa dell'8 aprile 2024, anche in qualità CP_3 di mandataria di la quale faceva proprie le argomentazioni di Controparte_3 [...] in relazione all'indennizzo chiedeva il rigetto integrale delle CP_1 CP_5 domande attoree;
in subordine, chiedeva di essere tenuta indenne da da ogni CP_1 conseguenza pregiudizievole derivante dal giudizio e, in ogni caso, la rifusione delle spese di lite a carico o dell'Attrice o della Convenuta.
1.7 Dichiarata, con ordinanza 14 maggio 2024, dal giudice onorario precedentemente assegnatario la tempestività della costituzione di ambedue le Società convenute, e disposta la trattazione della causa innanzi al togato in ragione del mutato valore della stessa, il nuovo assegnatario, con successiva ordinanza del 21 agosto 2024, di sponeva il differimento della prima udienza di comparizione delle Parti, e concedeva il termine per il deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c.
1.8 Depositate rituali memorie in cui ciascuna delle Parti convenute ribad iva le proprie argomentazioni, e l'Attrice chiedeva l'espletamento di una Consulenza Tecnica, volta ad accertare i reali consumi di e i rapporti di dare/avere tra le Parti in ragione Parte_1 dei pagamenti eseguiti e di quelli dovuti, con ordinanza del 21 maggio 2025 il Tribunale, ritenendo la causa documentalmente istruita, disponeva un rinvio al 22 ottobre 2025 per verificare l'espletamento della procedura di mediazione, quale condizione di procedibilità, con onere a carico di e, in caso di esito positivo, per la precisazione Controparte_1 delle conclusioni e discussione, con termine fino a 10 giorni prima per il deposito di comparse conclusionali.
1.9 Come attestato dalla nota di deposito del 24 settembre 2025, né né Parte_1 ritenevano di aderire alla procedura di mediazione, che pertanto si CP_3 concludeva con esito negativo.
1.10. Sotto il profilo processuale deve premettersi che l'art. 3 comma 4 del DECRETO
LEGISLATIVO 31 ottobre 2024, n. 164 ha previsto che in deroga all'articolo 35, comma
1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183 - ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023. Dunque, incamerata la decisione all'esito di discussione orale, il giudice se non deposita immediatamente la sentenza unitamente al verbale dell'udienza, ha facoltà di depositarla nei successivi trenta giorni anche ove il giudizio sia stato iscritto anteriormente al 28.2.2023.
1.11. È premesso altresì che la presente decisione sarà assunta ai sensi degli artt. 132
c.p.c. 118 disp. att. c.p.c. così come novellati e reinterpretati dalla nota sentenza della
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, 16 gennaio 2015, n. 642 secondo cui non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
1.12. È inoltre da escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti, inoltre il novellato art. 132 cpc. che esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, induce a ritenere processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem ed implica, altresì, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc., non è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, sicché le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico - giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
2.1 La domanda attorea è infondata.
2.2 La società sportiva ha contestato le fatture emesse da Parte_1 CP_1 perché gli aumenti del prezzo dell'energia elettrica fornita dalla erano e sono CP_1 illegittimi ex art. 3 D.L. 115/2022 in quanto vietati, e, in ogni caso, ex artt. 1341 c.c. e segg perché le clausole contrattuali che prevedono l'aumento del prezzo, dovevano essere sottoscritte partitamente dalla società attrice … il prezzo applicato da Controparte_1 per inciso, risulta triplicato rispetto al passato”.
2.3 Dalla mera lettura dell'atto di citazione appare evidente come parte attrice non abbia assolto l'onere posto a suo carico di allegazione, prima ancora che di prova, di indicare specificamente i motivi di doglianza in ordine alla rilevazione dei consumi ed alla loro quantificazione giacché le relative contestazioni, riferite indistintamente a tutte le fatture emesse da nel corso del rapporto, comprese quelle che sono state CP_1 puntualmente pagate dall'odierna Attrice e quelle in relazione alle quali la medesima si riconosceva debitrice (come nel caso delle fatture n. 412210194417 dell'11 ottobre 2022,
n. 412211338616 del 10 novembre 2022 e n. 412212611218 del 10 dicembre 2022, in relazione alle quali richiedeva ad la concessione di un Parte_1 CP_1 pagamento rateale), senza indicazione specifica del modo in cui le asserite violazioni avrebbero inciso sulle somme dovute, e per quali importi.
2.4 Parte attrice ha poi invocato la violazione dell'3 del D.L. n. 115/2022, convertito dalla
Legge n. 142/2022 il quale stabilisce che “fino al 30 giugno 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte” ma la censura non coglie nel segno poiché, come emerge nel contratto sottoscritto in data 18 novembre 2021, le Parti hanno stabilito espressamente il prezzo di vendita dell'energia elettrica per il periodo novembre 2021/dicembre 2022 (cfr. doc. 1), concordando che “consumo orario e perdite di rete saranno valorizzati al PUN orario (Prezzo Unico Nazionale) maggiorato del coefficiente SpreadFi, differenziato su fasce orarie”. Non si rinviene, però, la presenza in contratto di una clausola che consenta all'impresa fornitrice di modificare unilateralmente le condizioni relative alla definizione del prezzo, sicché se le variazioni di prezzo sono avvenute ciò è stato dovuto ad una variazione dell'indice PUN, ossia del prezzo di riferimento all'ingrosso dell'energia elettrica, che viene acquistata sul mercato della Borsa elettrica italiana. Parte convenuta ha chiarito, e la circostanza non è stata contestata, che il PUN può definirsi come la media ponderata dei prezzi di vendita dell'energia elettrica, che tiene conto delle contrattazioni nelle varie zone del nostro Paese in ogni ora ed in ogni giornata;
il dato nazionale è un importo che viene calcolato sulla base di diversi fattori, che prendono in considerazione le quantità e i prezzi nelle diverse zone d'Italia e nelle diverse ore della giornata. Quindi come previsto in contratto, il prezzo dell'energia è stato determinato in base all'indice
PUN che è, per definizione, e fisiologicamente, variabile.
2.5 Inoltre, parte convenuta al fine di provare che i consumi addebitati da CP_1 all'attrice coincidevano con i consumi effettivi di quest'ultima, nonché la corretta fatturazione degli stessi da parte della Società convenuta, ha provveduto a richiedere alla
Società distributrice, Areti S.p.A., apposita certificazione dei consumi rilevati presso l'utenza di , che è stato versato in atti sin dalla costituzione come doc. 40. Parte_1
A fronte di tale produzione, parte attrice non ha inteso in alcun modo e né efficacemente replicare per dimostrare ad esempio il malfunzionamento del contatore oppure l'allaccio abusivo da parte di un terzo. Giova ricordare che secondo la giurisprudenza, anche di questo tribunale, gli accertamenti e le verifiche condotte dal distributore, in quanto concessionario di pubblico servizio cui è affidato dalla legge il compito di provvedere alla manutenzione dei misuratori e alla rilevazione e validazione della misura dei prelievi, godono di fede privilegiata e certificano con efficacia di atto pubblico quanto rilevato.
Conseguentemente, grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente le quantità di misura indicate o la correttezza dei criteri di calcolo adottati per l'addebito dei consumi in fattura, ovvero di dimostrare altri fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria, non essendo sufficienti contestazioni generiche e indeterminate per superare la presunzione di veridicità delle operazioni di ricostruzione dei consumi effettuate dal distributore nell'ambito della funzione pubblica svolta (Tribunale civile
Roma sentenza n. 705 del 16 gennaio 2025). Dunque, le generiche contestazioni mosse da parte attrice sulla rilevazione dei consumi non appaiono idonee a scalfire l'efficacia probante delle dichiarazioni del distributore.
3.1 ER MM ha tempestivamente formulato nel presente giudizio domanda riconvenzionale per il pagamento delle fatture insolute, dichiarandosi sin dall'inizio creditrice della complessiva somma di € 109.922,46, già dedotta la nota di credito n.
422310080564 del 9 marzo 2023, dell'importo di € 91,43. La Società convenuta, stante la cessazione del contratto per il passaggio ad altro fornitore, ha, però, dato atto di aver promosso l'iter per la richiesta di indennizzo CMOR. Detta richiesta è stata accolta, e ha addebitato nella fattura n. 922302351643 del 24 luglio 2023 il Controparte_3 relativo importo (pari ad € 88.288,03), circostanza pacificamente ammessa da parte attrice che al punto 2 della propria comparsa ha rappresentato che aveva emesso CP_3 la fattura di euro 99.039,83 (Doc. n. 1 fascicolo attrice), in cui erano incluse anche le fatture di per il meccanismo del CMOR. Tale somma è stata in seguito Controparte_1 incassata, nel corso del presente giudizio, da pertanto l'attrice sarebbe ancora CP_1 debitrice nei confronti di dell'importo di € 21.634,43. Controparte_1
4. In merito all'indennizzo CMOR (“Corrispettivo di MORosità”), parte convenuta ha chiarito, senza timore di essere smentita, che l' utorità di Regolazione per CP_4
Energia, Reti e Ambiente) ha previsto un sistema indennitario (disciplinato dall'Allegato
A della Deliberazione 593/2017/R/com), mediante il quale un fornitore di energia può recuperare gli importi delle fatture non pagate da un determinato cliente quando quest'ultimo decide, sussistendo la morosità, di “passare” ad un nuovo fornitore. Sarà, quindi, quest'ultimo a incassare le somme che il cliente non ha pagato al precedente fornitore, addebitando una specifica voce nella prima fattura emessa nei confronti del cliente dopo l'accoglimento della richiesta di indennizzo. In altre parole, la società di vendita nei confronti della quale il cliente ha maturato una morosità può attivare la richiesta di indennizzo CMOR, e la successiva società di vendita addebita il costo dell'indennizzo nella prima fattura emessa nei confronti del cliente moroso , con l'evidente scopo di evitare che il passaggio da un fornitore di energia ad un altro – data la facilità con la quale è consentita la conclusione dei contratti di fornitura – non diventi per il cliente finale un comodo escamotage per evitare di pagare i propri debiti nei confronti dei precedenti fornitori: in pratica, l' ha creato un indennizzo a favore del fornitore CP_4 uscente per porre rimedio al fenomeno del “turismo energetico” dei clienti morosi.
5. Nel caso che ci occupa, la convenuta ha affermato che la richiesta di CP_1 indennizzo inviata dalla Società convenuta è stata accolta, e pertanto il nuovo fornitore di energia elettrica dell'Attrice, del tutto correttamente ha addebitato la Controparte_3 corrispondente somma nella successiva fattura emessa nei confronti di Parte_1
Siccome, la convenuta ha dichiarato, con valore confessorio, che l'indennizzo CMOR, determinato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 dell'Allegato A alla Delibera n.
593/2017/R/com, in € 88.288,03 (doc. 39), è stato corrisposto ad deve CP_1 affermarsi che residua quindi ancora un credito in capo alla Società convenuta nei confronti dell'Attrice, dell'importo di € 21.634,43, sicché per questa minor somma è possibile accogliere la domanda riconvenzionale.
6. Stante il rigetto delle domande attoree non vi è luogo a provvedere sulle domande di manleva fomulate dall'altra convenuta.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei confronti di sul CP_1 valore della domanda riconvenzionale mentre nei confronti di tenuto Controparte_3 conto del valore indeterminabile della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte: rigetta integralmente le domande di
[...]
; Parte_1 condanna Parte_1
al pagamento della somma di € 21.634,43 nei confronti
[...] di oltre interessi come da domanda;
CP_1 condanna Parte_1
al pagamento della somma di € 4.217 nei confronti di
[...]
per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori come per CP_1 legge;
condanna
[...]
Controparte_3 come per legge;
Roma, lì 24/10/2025
Parte_1
al pagamento della somma di € 2.906 nei confronti di per competenze professionali oltre imposte oneri e accessori
IL GIUDICE
Dott. Maria Pia De Lorenzo