Art. 3.
Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e successiva integrazioni.
Le norme delegate previste dai precedenti articoli sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei Ministri, su proposta di una commissione paritetica formata da tre rappresentanti del Governo, designati dal Consiglio dei Ministri, e da tre rappresentanti della regione, eletti dal consiglio regionale, e sentita la commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all' articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 , e successiva integrazioni.