Articolo 8 della Legge 20 febbraio 2006, n. 96
Articolo 7Articolo 9
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31 marzo 2006
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18 ottobre 2007
Art. 8. Periodi di apertura e tariffe 1. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessita' per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, e' possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.
2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attivita' agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 8-12 ottobre 2007, n. 339 (in G.U. 1a s.s. 17/10/2007, n. 40), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8.
Entrata in vigore il 18 ottobre 2007
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