TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 18/09/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2688 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Paola Ciotta, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...], Controparte_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 12 settembre 2025;
DEL P.M.; cfr. visto del 16 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10 dicembre 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto a Sommatino, il 27 settembre 1986 con Controparte_1
dalla cui unione erano nati tre figli, maggiorenni ed economicamente indipen- denti.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione consensuale, a seguito di accordo di negoziazione assistita, sottoscritto dai coniugi in data 10 aprile 2024 e autorizzato dal P.M. il 16 aprile 2024, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni stabilite in sede di separa- zione, ossia in sostanza l'assegnazione dell'uso della casa coniugale all' . CP_1
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, all'udienza dell'8 luglio 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedi- menti provvisori e urgenti e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 12 settembre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio e non costituito.
- 2 - Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata concordata con accordo di negoziazione assistita sottoscrit- to dai coniugi il 10 aprile 2024 e autorizzato dal P.M. il 16 aprile 2024.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta sottoscrizio- ne dell'accordo di negoziazione assistita.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico del titolo di proprietà, stante l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia del convenuto, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sommatino, il 27
- 3 - settembre 1986 da e trascrit- Parte_1 Controparte_1
to nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Ravanusa al n. 61, par- te II, serie B, dell'anno 1986;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 18 settembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pro- nunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2688 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...], il [...], rappresentata e Parte_1
difesa dall'avv. Paola Ciotta, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
nato a [...], il [...], Controparte_1
resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza del 12 settembre 2025;
DEL P.M.; cfr. visto del 16 dicembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato il 10 dicembre 2024, ha chiesto al Parte_1
Tribunale che dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con- tratto a Sommatino, il 27 settembre 1986 con Controparte_1
dalla cui unione erano nati tre figli, maggiorenni ed economicamente indipen- denti.
A sostegno della domanda l'attrice ha rappresentato che dalla separazione consensuale, a seguito di accordo di negoziazione assistita, sottoscritto dai coniugi in data 10 aprile 2024 e autorizzato dal P.M. il 16 aprile 2024, non era più ripresa la convivenza.
Ha chiesto, inoltre, la conferma delle condizioni stabilite in sede di separa- zione, ossia in sostanza l'assegnazione dell'uso della casa coniugale all' . CP_1
Ritualmente evocato in giudizio, il convenuto non si è costituito, rimanendo contumace.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del convenuto, all'udienza dell'8 luglio 2025, il giudice delegato ha ritenuto insussistenti i presupposti per l'adozione dei provvedi- menti provvisori e urgenti e ha rinviato la causa per la discussione e decisione all'udienza del 12 settembre 2025, all'esito della quale la stessa è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, dichiarata la contumacia di ritualmente evocato in Controparte_1
giudizio e non costituito.
- 2 - Nel merito, la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Ed invero, dalla documentazione prodotta risulta che la separazione personale dei coniugi è stata concordata con accordo di negoziazione assistita sottoscrit- to dai coniugi il 10 aprile 2024 e autorizzato dal P.M. il 16 aprile 2024.
Deve, pertanto, rilevarsi che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, e cioè la decorrenza del termine dilatorio semestrale dall'avvenuta sottoscrizio- ne dell'accordo di negoziazione assistita.
Il protrarsi ininterrotto della separazione e l'irreversibilità della frattura mate- riale e spirituale tra i coniugi può presumersi ai sensi dell'art. 5 della L. 74/87.
Certamente, quindi, ricorrono le condizioni di legge per la cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio, essendo evidente che non esiste alcuna concreta possibilità di ripresa della vita coniugale.
Venendo al resto, nessuna statuizione sull'assegnazione dell'uso della casa coniugale, che seguirà il regime civilistico del titolo di proprietà, stante l'assenza di figli minorenni o maggiorenni non autonomi.
In ragione della contumacia di parte convenuta e della mancata opposizione alla domanda, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
Udito l'avvocato della parte attrice ed il Pubblico Ministero, nella contumacia del convenuto, ogni contraria istanza eccezione e difesa
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Sommatino, il 27
- 3 - settembre 1986 da e trascrit- Parte_1 Controparte_1
to nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Ravanusa al n. 61, par- te II, serie B, dell'anno 1986;
DICHIARA
Irripetibili fra le parti le spese del giudizio;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa al competente Ufficia- le di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 18 settembre 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 4 -