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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 08/04/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1177/2022
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 08/04/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. ROSARIO CALABRESE in sostituzione dell'avv. Parte_1
FRANCESCA PIZZENTI, il quale insiste in opposizione, riportandosi alle note conclusive in atti e ai precedenti scritti difensivi;
chiede che la causa venga decisa;
per l'avv. ENZA FIRRINCIELI in sostituzione dell'avv. MARCO Controparte_1
ROSSI, la quale insiste in atti e, in particolare, nelle note conclusive già depositate, chiedendo il rigetto dell'opposizione; chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1177/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA PIZZENTI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria, via A. Cappellini n.
1/b;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO ROSSI, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Verona, vicolo S. Bernardino n. 5/a;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23/3/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 38/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11-12/1/2022, con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.709,15 (oltre interessi e spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 28/11/2022 la
[...] chiedeva: Controparte_1
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 16/12/2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 16/1/2024 veniva formulata proposta conciliativa.
Preso atto del mancato accoglimento della proposta conciliativa, con ordinanza dell'11/6/2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies
c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la (opposta) ha dedotto di essere Controparte_1 creditrice di (opponente) per l'importo di euro 7.709,15 (oltre interessi e spese) in Parte_1 relazione al contratto n. 54565 1138/11218 stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Controparte_2
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, deducendo che:
- non vi era prova dell'intervenuta cessione del credito tra la e la Banca Monte dei Controparte_3
Paschi di Siena s.p.a.;
- nell'atto di cessione prodotto si leggeva che oggetto di cessione erano i crediti di cui all'elenco crediti redatto, non allegato al fascicolo monitorio;
- nell'atto di cessione era riportato che l'efficacia del contratto era sospensivamente condizionata al pagamento del prezzo, ma l'opposta non aveva fornito alcuna prova circa l'avveramento di tale condizione sospensiva.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, deducendo che:
- secondo il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta era divenuta titolare del credito a seguito di cessione di ramo d'azienda;
- tale cessione era priva di riscontro probatorio.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto precisato che, per come affermato dall'opposta con la comparsa di risposta (cfr. p. 2), il riferimento (contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo a p. 2) in merito alla cessione del credito CP_ dalla alla (poi divenuta a seguito di Controparte_3 CP_1 Controparte_1 cessione di ramo d'azienda costituisce un mero refuso.
Del resto, dal contratto di cessione di crediti del 28/12/2018 prodotto in sede monitoria (quale all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo) si evince che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha effettuato una cessione di crediti in blocco direttamente in favore della (poi Controparte_1 divenuta . Controparte_1 Va peraltro evidenziato che (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente a p. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) l'opposta non ha depositato una mera proposta di cessione. Ed infatti, il documento prodotto quale all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo è intitolato “accettazione della proposta relativa al Contratto di Cessione di Crediti” e riporta la proposta contrattuale sottoscritta dall'amministratore delegato della “in segno di integrale ed Controparte_1 incondizionata accettazione” (cfr. p. 1), con conseguente conclusione del contratto mediante scambio di proposta e accettazione.
Quanto alla prova dell'inclusione nella predetta cessione del credito azionato in sede monitoria, va ricordato che la dichiarazione del creditore cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. 10200/2021).
Nel caso di specie, la disponibilità, in capo all'opposta, del titolo costituito dal contratto di conto corrente del 15/11/2004 (prodotto quale all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) costituisce un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore dell'opposta, del credito azionato.
Ed infatti, l'opposta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità del predetto contratto
(nonché dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, sottoscritto dalla “responsabile direzione crediti non performing” della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e prodotto quale all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) se non in virtù della cessione del credito da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile giustificazione.
A fronte della consegna di tali documenti all'opposta, può dunque presumersi che il contratto di cessione abbia avuto efficacia fra le parti, risultando perciò irrilevante che l'opposta non abbia dimostrato il pagamento del prezzo di cessione.
Inoltre, è vero che:
- al fine di dimostrare l'inclusione del credito azionato fra quelli oggetto di cessione in favore dell'opposta, quest'ultima ha prodotto il file “annex cessione credito” (all. 4 alla comparsa di risposta), nel quale è menzionato un credito di euro 7.709,15 nei confronti dell'opponente;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha eccepito che “non vi è alcuna prova in ordine alla riconducibilità dello stesso all'accordo di cessione del 28.12.18” e che “i dati ivi riportati … sono editabili” e “nessun dato identificativo della posizione contrattuale dell'opponente è ivi riportato” (cfr. p. 2).
Tuttavia, va anzitutto osservato che:
- nel file “annex cessione credito” sono riportati il nome e il cognome dell'opponente, l'importo di euro 7.709,15 (identico a quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo) e l'identificativo
NDC 103919230;
- anche nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. sono riportati il nome e il cognome dell'opponente, l'importo di euro 7.709,15 e l'identificativo
NDC 103919230;
- da tali elementi si evince, dunque, che il file “annex cessione credito” contiene i dati identificativi della posizione contrattuale dell'opponente. Ma soprattutto, le doglianze dell'opponente risultano irrilevanti ove si consideri che (per come si è detto) la disponibilità in capo all'opposta del contratto di conto corrente del 15/11/2004 e dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB costituisce un elemento rilevante al fine di dimostrare la cessione, in suo favore, del credito azionato.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che:
- non vi era prova della conoscenza/accettazione della cessione da parte del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- non vi era certezza che la comunicazione prodotta dall'opposta si riferisse al credito oggetto di cessione e che la stessa fosse stata notificata al presunto debitore ceduto e (tanto meno) accettata.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con lettera raccomandata del
28/12/2018 (restituita al mittente per compiuta giacenza in data 24/4/2019) l'opposta ha ritualmente comunicato all'opponente l'intervenuta cessione in proprio favore del credito di euro 7.709,15 vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (cfr. all.
5-6 al ricorso per decreto ingiuntivo).
In ogni caso, va ricordato che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. 12734/2021), compresa la notifica del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1770/2014: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c.”).
Pertanto, la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente al decreto ingiuntivo opposto, è stata comunque sufficiente al fine di rendere noto all'opponente il mutamento dell'identità del creditore.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la mancata produzione del contratto di conto corrente n. 54565, essendo stato per contro prodotto il contratto n. 00800-31165 (con n.
54565 scritto a penna in un secondo momento), e ha contestato “in ogni sua parte” e
“specificamente disconosciuto” il documento prodotto, “perché non inerente al rapporto contrattuale su cui si fonderebbe il preteso ma indimostrato credito” (cfr. p. 3).
Il motivo è infondato, in quanto:
- con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha dedotto che “il Sig. ... Parte_1 ha stipulato con BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (già Controparte_2 contratto n. 54565 1138/11218/00.00.000” (cfr. p. 1);
- l'opposta ha prodotto un contratto di conto corrente (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) nel quale (anche a non voler considerare il n. 54565 scritto a penna che, per come chiarito dall'opposta con la comparsa di risposta, è il numero risultante dalla classificazione data al rapporto dall'opposta a seguito della cessione del credito) risultano indicati a p. 2, in alto, il n. 1138 (che identifica la “dipendenza” di Modica) e, più in basso, nelle sezione dedicata alle coordinate bancarie, il n. 11218
(che identifica il numero del conto), cioè i numeri riportati nel ricorso per decreto ingiuntivo
(1138/11218);
- si tratta, peraltro, di contratto sottoscritto dall'opponente con firma che non è stata disconosciuta in modo specifico dall'opponente con l'atto di citazione (cioè con la prima difesa utile);
- pertanto, l'opposta ha provato la fonte (negoziale) del proprio credito, avendo depositato già in sede monitoria il contratto posto alla base della domanda monitoria.
Con il quinto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'inidoneità probatoria dell'estratto conto prodotto in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è infondato, in quanto:
- l'art. 50 TUB prevede che “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”;
- l'estratto conto prodotto in sede monitoria (quale all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) riporta la dicitura “si certifica che il Credito è vero e liquido e conforme alle scritture contabili ai sensi dell'articolo 50 Testo Unico Bancario”, nonché la sottoscrizione della “responsabile direzione crediti non performing” della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ( ); CP_4
- pertanto, tale produzione era idonea e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha altresì eccepito la mancata produzione, da parte dell'opposta, degli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. 12818/2024).
Inoltre, la giurisprudenza secondo la quale la norma di cui all'art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, ha precisato che (solo) nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e 31648/2019) mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto. Nel caso di specie, l'opponente ha proposto motivi di opposizione solo formali, avendo contestato l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB a provare la pretesa creditoria, e non ha proposto motivi di opposizione sostanziali (quali l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e anatocistici). In particolare, l'opponente non ha specificatamente contestato il saldo del conto e non ha sostenuto che lo stesso fosse diverso da quello di euro 7.709,15 risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto dall'opposta in sede monitoria.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, in assenza di specifiche contestazioni sostanziali da parte dell'opponente, anche in merito alla conformità delle risultanze dell'estratto prodotto alle scritture contabili della banca, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB era idoneo a dimostrare l'ammontare del credito anche nel presente giudizio di opposizione (senza che fosse perciò necessaria la produzione, da parte dell'opposta, degli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
Infine, l'opponente deve essere condannato al versamento in favore dell'Erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in base a quanto disposto dall'art. 8, comma 4bis, d.lgs. 28/2010 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), atteso che, come si evince dal verbale di mediazione del 18/4/2023 (depositato dall'opposta in data
5/7/2023), l'opponente non ha partecipato senza giustificato motivo all'incontro di mediazione esperito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1177/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 38/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11-12/1/2022;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA se dovute, come per legge;
3) condanna al versamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al Parte_1 contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 8 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo
TRIBUNALE DI RAGUSA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 08/04/2025 innanzi al giudice, dott. Carlo Di Cataldo, sono comparsi: per l'avv. ROSARIO CALABRESE in sostituzione dell'avv. Parte_1
FRANCESCA PIZZENTI, il quale insiste in opposizione, riportandosi alle note conclusive in atti e ai precedenti scritti difensivi;
chiede che la causa venga decisa;
per l'avv. ENZA FIRRINCIELI in sostituzione dell'avv. MARCO Controparte_1
ROSSI, la quale insiste in atti e, in particolare, nelle note conclusive già depositate, chiedendo il rigetto dell'opposizione; chiede che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il giudice si ritira in camera di consiglio e all'esito pronuncia sentenza ex art. 281sexies c.p.c. dandone lettura.
Il giudice
Carlo Di Cataldo REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Carlo Di Cataldo, ha pronunciato ex art. 281sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1177/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FRANCESCA PIZZENTI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Vittoria, via A. Cappellini n.
1/b;
ATTORE-OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. MARCO ROSSI, elettivamente domiciliata nel suo studio in
Verona, vicolo S. Bernardino n. 5/a;
CONVENUTA-OPPOSTA
Oggetto
Contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario). Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso come da note depositate nei termini assegnati e da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 23/3/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 38/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11-12/1/2022, con il quale era stato ingiunto a il pagamento, in favore della della Parte_1 Controparte_1 somma di euro 7.709,15 (oltre interessi e spese).
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 28/11/2022 la
[...] chiedeva: Controparte_1
- preliminarmente, di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- nel merito, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 16/12/2022 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 16/1/2024 veniva formulata proposta conciliativa.
Preso atto del mancato accoglimento della proposta conciliativa, con ordinanza dell'11/6/2024 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni, discussione e decisione ex art. 281sexies
c.p.c.
All'odierna udienza, dopo la discussione della causa ad opera dei procuratori delle parti, questo giudice ha deciso la controversia con la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione che segue.
***
Con il ricorso per decreto ingiuntivo la (opposta) ha dedotto di essere Controparte_1 creditrice di (opponente) per l'importo di euro 7.709,15 (oltre interessi e spese) in Parte_1 relazione al contratto n. 54565 1138/11218 stipulato con la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., già Controparte_2
Con il primo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, deducendo che:
- non vi era prova dell'intervenuta cessione del credito tra la e la Banca Monte dei Controparte_3
Paschi di Siena s.p.a.;
- nell'atto di cessione prodotto si leggeva che oggetto di cessione erano i crediti di cui all'elenco crediti redatto, non allegato al fascicolo monitorio;
- nell'atto di cessione era riportato che l'efficacia del contratto era sospensivamente condizionata al pagamento del prezzo, ma l'opposta non aveva fornito alcuna prova circa l'avveramento di tale condizione sospensiva.
Con il secondo motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, deducendo che:
- secondo il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opposta era divenuta titolare del credito a seguito di cessione di ramo d'azienda;
- tale cessione era priva di riscontro probatorio.
I motivi (che possono essere esaminati unitariamente, in quanto connessi) sono infondati, per le seguenti ragioni.
Va anzitutto precisato che, per come affermato dall'opposta con la comparsa di risposta (cfr. p. 2), il riferimento (contenuto nel ricorso per decreto ingiuntivo a p. 2) in merito alla cessione del credito CP_ dalla alla (poi divenuta a seguito di Controparte_3 CP_1 Controparte_1 cessione di ramo d'azienda costituisce un mero refuso.
Del resto, dal contratto di cessione di crediti del 28/12/2018 prodotto in sede monitoria (quale all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo) si evince che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ha effettuato una cessione di crediti in blocco direttamente in favore della (poi Controparte_1 divenuta . Controparte_1 Va peraltro evidenziato che (contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente a p. 2 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.) l'opposta non ha depositato una mera proposta di cessione. Ed infatti, il documento prodotto quale all. 4 al ricorso per decreto ingiuntivo è intitolato “accettazione della proposta relativa al Contratto di Cessione di Crediti” e riporta la proposta contrattuale sottoscritta dall'amministratore delegato della “in segno di integrale ed Controparte_1 incondizionata accettazione” (cfr. p. 1), con conseguente conclusione del contratto mediante scambio di proposta e accettazione.
Quanto alla prova dell'inclusione nella predetta cessione del credito azionato in sede monitoria, va ricordato che la dichiarazione del creditore cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo (cfr. Cass. 10200/2021).
Nel caso di specie, la disponibilità, in capo all'opposta, del titolo costituito dal contratto di conto corrente del 15/11/2004 (prodotto quale all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) costituisce un elemento documentale rilevante al fine di dimostrare la cessione, in favore dell'opposta, del credito azionato.
Ed infatti, l'opposta non avrebbe potuto verosimilmente avere la disponibilità del predetto contratto
(nonché dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, sottoscritto dalla “responsabile direzione crediti non performing” della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e prodotto quale all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) se non in virtù della cessione del credito da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in mancanza, peraltro, di una diversa plausibile giustificazione.
A fronte della consegna di tali documenti all'opposta, può dunque presumersi che il contratto di cessione abbia avuto efficacia fra le parti, risultando perciò irrilevante che l'opposta non abbia dimostrato il pagamento del prezzo di cessione.
Inoltre, è vero che:
- al fine di dimostrare l'inclusione del credito azionato fra quelli oggetto di cessione in favore dell'opposta, quest'ultima ha prodotto il file “annex cessione credito” (all. 4 alla comparsa di risposta), nel quale è menzionato un credito di euro 7.709,15 nei confronti dell'opponente;
- con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha eccepito che “non vi è alcuna prova in ordine alla riconducibilità dello stesso all'accordo di cessione del 28.12.18” e che “i dati ivi riportati … sono editabili” e “nessun dato identificativo della posizione contrattuale dell'opponente è ivi riportato” (cfr. p. 2).
Tuttavia, va anzitutto osservato che:
- nel file “annex cessione credito” sono riportati il nome e il cognome dell'opponente, l'importo di euro 7.709,15 (identico a quello richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo) e l'identificativo
NDC 103919230;
- anche nell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB emesso dalla Banca Monte dei Paschi di Siena
s.p.a. sono riportati il nome e il cognome dell'opponente, l'importo di euro 7.709,15 e l'identificativo
NDC 103919230;
- da tali elementi si evince, dunque, che il file “annex cessione credito” contiene i dati identificativi della posizione contrattuale dell'opponente. Ma soprattutto, le doglianze dell'opponente risultano irrilevanti ove si consideri che (per come si è detto) la disponibilità in capo all'opposta del contratto di conto corrente del 15/11/2004 e dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB costituisce un elemento rilevante al fine di dimostrare la cessione, in suo favore, del credito azionato.
Con il terzo motivo di opposizione l'opponente ha lamentato che:
- non vi era prova della conoscenza/accettazione della cessione da parte del debitore ceduto ai sensi dell'art. 1264 c.c.;
- non vi era certezza che la comunicazione prodotta dall'opposta si riferisse al credito oggetto di cessione e che la stessa fosse stata notificata al presunto debitore ceduto e (tanto meno) accettata.
Il motivo è infondato, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, prima della notifica del decreto ingiuntivo opposto, con lettera raccomandata del
28/12/2018 (restituita al mittente per compiuta giacenza in data 24/4/2019) l'opposta ha ritualmente comunicato all'opponente l'intervenuta cessione in proprio favore del credito di euro 7.709,15 vantato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (cfr. all.
5-6 al ricorso per decreto ingiuntivo).
In ogni caso, va ricordato che la notificazione al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. 12734/2021), compresa la notifica del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 1770/2014: “la notificazione della cessione del credito al debitore ceduto, prevista dall'art. 1264 cod. civ. costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645
c.p.c.”).
Pertanto, la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente al decreto ingiuntivo opposto, è stata comunque sufficiente al fine di rendere noto all'opponente il mutamento dell'identità del creditore.
Con il quarto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito la mancata produzione del contratto di conto corrente n. 54565, essendo stato per contro prodotto il contratto n. 00800-31165 (con n.
54565 scritto a penna in un secondo momento), e ha contestato “in ogni sua parte” e
“specificamente disconosciuto” il documento prodotto, “perché non inerente al rapporto contrattuale su cui si fonderebbe il preteso ma indimostrato credito” (cfr. p. 3).
Il motivo è infondato, in quanto:
- con il ricorso per decreto ingiuntivo l'opposta ha dedotto che “il Sig. ... Parte_1 ha stipulato con BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (già Controparte_2 contratto n. 54565 1138/11218/00.00.000” (cfr. p. 1);
- l'opposta ha prodotto un contratto di conto corrente (all. 3 al ricorso per decreto ingiuntivo) nel quale (anche a non voler considerare il n. 54565 scritto a penna che, per come chiarito dall'opposta con la comparsa di risposta, è il numero risultante dalla classificazione data al rapporto dall'opposta a seguito della cessione del credito) risultano indicati a p. 2, in alto, il n. 1138 (che identifica la “dipendenza” di Modica) e, più in basso, nelle sezione dedicata alle coordinate bancarie, il n. 11218
(che identifica il numero del conto), cioè i numeri riportati nel ricorso per decreto ingiuntivo
(1138/11218);
- si tratta, peraltro, di contratto sottoscritto dall'opponente con firma che non è stata disconosciuta in modo specifico dall'opponente con l'atto di citazione (cioè con la prima difesa utile);
- pertanto, l'opposta ha provato la fonte (negoziale) del proprio credito, avendo depositato già in sede monitoria il contratto posto alla base della domanda monitoria.
Con il quinto motivo di opposizione l'opponente ha eccepito l'inidoneità probatoria dell'estratto conto prodotto in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Il motivo è infondato, in quanto:
- l'art. 50 TUB prevede che “la Banca d'Italia e le banche possono chiedere il decreto d'ingiunzione previsto dall'art. 633 del codice di procedura civile anche in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”;
- l'estratto conto prodotto in sede monitoria (quale all. 7 al ricorso per decreto ingiuntivo) riporta la dicitura “si certifica che il Credito è vero e liquido e conforme alle scritture contabili ai sensi dell'articolo 50 Testo Unico Bancario”, nonché la sottoscrizione della “responsabile direzione crediti non performing” della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ( ); CP_4
- pertanto, tale produzione era idonea e sufficiente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. l'opponente ha altresì eccepito la mancata produzione, da parte dell'opposta, degli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto.
L'eccezione è infondata, per le seguenti ragioni.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa da questo giudice, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte” (cfr. Cass. 12818/2024).
Inoltre, la giurisprudenza secondo la quale la norma di cui all'art. 50 TUB ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, ha precisato che (solo) nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultra legali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena spetta alla banca documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa (cfr.
Cass. 14640/2018; nello stesso senso, fra tante, Cass. 29577/2020 e 31648/2019) mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto. Nel caso di specie, l'opponente ha proposto motivi di opposizione solo formali, avendo contestato l'inidoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB a provare la pretesa creditoria, e non ha proposto motivi di opposizione sostanziali (quali l'illegittima applicazione di interessi ultralegali e anatocistici). In particolare, l'opponente non ha specificatamente contestato il saldo del conto e non ha sostenuto che lo stesso fosse diverso da quello di euro 7.709,15 risultante dall'estratto conto certificato ex art. 50 TUB prodotto dall'opposta in sede monitoria.
Dunque, in base alla giurisprudenza citata, in assenza di specifiche contestazioni sostanziali da parte dell'opponente, anche in merito alla conformità delle risultanze dell'estratto prodotto alle scritture contabili della banca, l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB era idoneo a dimostrare l'ammontare del credito anche nel presente giudizio di opposizione (senza che fosse perciò necessaria la produzione, da parte dell'opposta, degli estratti conto integrali dall'inizio del rapporto).
In conclusione, per le ragioni fin qui esposte, l'opposizione è infondata e deve essere perciò rigettata, con conseguente dichiarazione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In base al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), le spese processuali (liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta) devono essere poste a carico dell'opponente.
Infine, l'opponente deve essere condannato al versamento in favore dell'Erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in base a quanto disposto dall'art. 8, comma 4bis, d.lgs. 28/2010 (nella formulazione applicabile “ratione temporis”), atteso che, come si evince dal verbale di mediazione del 18/4/2023 (depositato dall'opposta in data
5/7/2023), l'opponente non ha partecipato senza giustificato motivo all'incontro di mediazione esperito.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1177/2022 R.G., disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara definitivamente Parte_1 esecutivo il decreto ingiuntivo n. 38/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 11-12/1/2022;
2) condanna al pagamento, in favore della delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali, che liquida in euro 3.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CPA se dovute, come per legge;
3) condanna al versamento in favore dell'Erario di un importo corrispondente al Parte_1 contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Sentenza resa ex art. 281sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Ragusa, 8 aprile 2025.
Il giudice
Carlo Di Cataldo