Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 23/05/2025, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
RGL 244/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
nella persona del Giudice dott. Andrea Ghio, viste le note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. depositate da parte ricorrente in data 20.5.2025 e dal resistente in data 5.5.2025, CP_1
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 244/2025 R.G.L.
promossa da
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Domenico Naso
RICORRENTE
contro
, cod. fisc. , in Controparte_2 P.IVA_1 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417bis c.p.c. dalla dott.ssa e dal dott. Angelo Maurizio Ragusa CP_3
RESISTENTE
conclusioni delle parti
per parte ricorrente Pt_1
Accertare e dichiarare, l'illegittimità dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, per abuso reiterato dei contratti a tempo determinato stipulati in successione dal ricorrente con l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 24 mesi e, conseguentemente
Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno conseguente alla illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato, così come individuati in atti, stipulati in successione dal ricorrente con
l'Amministrazione resistente per un periodo superiore al limite dei 24 mesi;
e, per l'effetto,
Pag. 1 a 8
Condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per il ritardo conseguente all'immissione in ruolo se il ricorrente, ad oggi non ancora stabilizzato, dovesse essere assunto, medio tempore con contratto a tempo indeterminato.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, IVA e CPA, da distrarsi a favore del difensore costituito che si dichiara antistatario. per parte resistete Controparte_2
respingere il ricorso per i motivi sopra esposti.
Vinte le spese da liquidarsi secondo la tariffa vigente per gli avvocati, con riduzione del 20% degli onorari di avvocato così come previsto dall'art. 152 bis, disp. att., c.p.c.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il ricorrente adiva il Tribunale di Ivrea allegando che aveva Parte_1 lavorato alle dipendenze del convenuto, in qualità di docente, sulla base CP_1 dei seguenti contratti a termine:
i. contratto a.s. 2017/18 dal 25/09/2017 al 30/06/2018 per n.18 ore settimanali di lezione su posto di Sostegno minorati psicofisici presso l'IIS R. BO di
NO (Cod. Mecc. TOIS04800L)
ii. contratto a.s. 2018/19 dal 02/10/2018 al 30/06/2019 per n.18 ore settimanali di lezione su posto di Sostegno minorati psicofisici presso l'IIS R. BO di
NO (Cod. Mecc. TOIS04800L)
iii. contratto a.s. 2019/20 dal 12/09/2019 al 30/06/2020 per n.18 ore settimanali di lezione su posto di Sostegno minorati psicofisici presso l'IIS R. BO di
NO (Cod. Mecc. TOIS04800L)
iv. contratto a.s. 2020/21 dal 16/09/2020 al 30/06/2021 per n.18 ore settimanali di lezione su posto di Sostegno minorati psicofisici presso l'IIS R. BO di
NO (Cod. Mecc. TOIS04800L)
v. contratto a.s. 2021/22 dal 03/09/2021 al 31/08/2022 per n.18 ore settimanali di lezione per l'insegnamento di B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche presso l'IIS A. Moro di LO SE (Cod. Mecc.
TOIS00400V)
Pag. 2 a 8 vi. contratto a.s. 2022/23 dal 02/09/2022 al 30/06/2023 per n.18 ore settimanali di lezione su posto di Sostegno minorati psicofisici presso l'IIS A. Moro - LO
SE (Cod. Mecc. TOIS00400V)
vii. contratto a.s. 2023/24 dal 01/09/2023 al 31/08/2024 per n.18 ore settimanali di lezione per l'insegnamento di B017 – Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche presso l'IIS A. Moro di LO SE (Cod. Mecc.
TOIS00400V)
viii. contratto a.s. 2024/25 dal 03/09/2024 al 30/06/2025 per n.18 ore settimanali di lezione su posto di Sostegno minorati psicofisici presso l'IIS 25 Aprile- FA di RG (Cod. Mec. TOIS02600Q)
Lamentava, quindi, l'illegittima reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato e chiedeva la condanna del convenuto a indennizzo compreso CP_1 tra 4 e 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
2. Il convenuto si opponeva alla domanda della ricorrente. CP_1
*
3. Nel sistema delineato dalla l. 107/2015, posto rimedio alla precarietà di un ampio contingente di docenti impiegati da anni – in contrasto con la clausola 5 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE – in forza di contratti di supplenza a tempo determinato mediante un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato
(cfr. art. 1 comma 95 e ss.), la ingiustificata reiterazione dei contratti a termine con modalità contrastanti con il diritto dell'Unione europea non avrebbe più dovuto realizzarsi: alla regolare indizione, con cadenza triennale, di concorsi nazionali su base regionale per la copertura dei posti vacanti e disponibili, si affiancava il disposto dell'art. 1, c. 131, l. 107/2015 secondo cui “a decorrere dal 1/9/2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche se non continuativi”; il comma 132 dell'art. 1 aveva introdotto inoltre nello stato di previsione del un fondo per i pagamenti in CP_4 esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili.
4. La disposizione del comma 131 sopra riportato, peraltro, è stata abrogata dall'art. 4bis d.l. 87/2018 conv. l. 96/2018 (c.d. Decreto dignità).
5. L'art. 29, comma 2, d.lgs. 81/2015 (così come in precedenza il d.lgs. 368/2001) esclude espressamente i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente e ATA per il conferimento delle supplenze dalla applicazione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato posti dal capo III del medesimo decreto legislativo.
Pag. 3 a 8 6. A fianco del nuovo sistema di reclutamento del personale scolastico delineato dal d.lgs. 59/2017 (il cui art. 17 detta la disciplina transitoria per le immissioni in ruolo in attesa della completa attuazione del nuovo regime), resta quindi la previsione di copertura delle cattedre effettivamente vacanti e disponibili mediante l'assegnazione di supplenze ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. 124/1999 senza limiti espressi di durata;
la disposizione tuttavia va interpretata nella sola lettura consentita – per quanto riguarda la possibilità di reiterare l'assegnazione di supplenze – a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 187/2016, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 1, l. 124/1999 nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.
7. È sufficiente in questa sede richiamare – per quanto riguarda i concetti di illegittima reiterazione dei contratti a termine e di ragioni obiettive che possano giustificarla – la corposa giurisprudenza della CGUE in merito all'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, compendiata e sintetizzata nella pronuncia della
Corte Costituzionale sopra richiamata: in estrema sintesi, la non conformità della normativa nazionale al diritto dell'Unione consegue al fatto che la normativa, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.
8. In merito alla configurabilità dell'abuso, deve richiamarsi l'interpretazione nomofilattica compiuta dalla Corte di Cassazione con le sentenze del 7/11/2016 (cfr., tra le altre, la n. 22552), che ha limitato la considerazione alle sole supplenze su organico di diritto, prese in esame dalla Corte di Giustizia e dalla Corte
Costituzionale, salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze su organico di fatto e delle supplenze temporanee, vi sia stato un uso improprio e distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico (desumibile, ad esempio, dal susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra). Ciò con la precisazione per cui si deve «presumere l'insussistenza di un abuso, in caso di conferimento di supplenze su organico di fatto, in difetto della dimostrazione di un uso improprio o distorto del potere di macrorganizzazione delegato dal legislatore al Ministero in ordine alla ricognizione dei posti e delle concrete esigenze del servizio» (Cass. lav.,
7 novembre 2016, n. 22554, in motivazione punto 128).
9. L'illecito è stato ritenuto rilevante, in assenza di disposizioni di legge che espressamente individuassero il tempo in cui il rinnovo dei contratti a termine potesse integrare la illegittima ed abusiva reiterazione delle assunzioni a termine, con riferimento al parametro del termine triennale previsto – anche a seguito della l.
Pag. 4 a 8 107/2015, che ha riformato l'art. 400 d.lgs. 297/1994 – per l'indizione delle procedure concorsuali per i docenti.
10. Ebbene, nella specie, risulta sia dai contratti depositati (doc. 1 ricorrente) che Cont dallo stesso stato matricolare depositato dal che parte ricorrente abbia stipulato quattro contratti fino al termine delle attività didattiche (30.6) per la stessa cattedra
(sostegno psico-fisico) e presso lo stesso istituto scolastico (IIS R. Zerbioni di NO;
cfr. contratti indicati al par. 1 punti i.-iv.), risultando i contratti di fatto impiegati per ottenere la copertura di posti vacanti e disponibili. Inoltre, parte ricorrente ha concluso contratti fino al 31.8 negli aa.ss. 2021/2022 e 2023/2024 (cfr. contratti indicati al par. 1 punti v. e vii.).
10.1. Non possono essere, invece, presi in considerazione i contratti fino al 30.6 conclusi negli aa.ss. 2022/2023 e 2024/2025 (cfr. contratti indicati al par. 1 punti vi. e viii.) in quanto parte ricorrente non allegato in fatto alcun elemento concreto idoneo a superare la presunzione di insussistenza dell'abuso per tale tipologia di contratto. In difetto di siffatta allegazione, l'ordine di esibizione richiesto risulta inammissibile in quanto esplorativo e la prova orale richiesta non può essere ammessa in quanto vertente su valutazioni giuridiche e non su circostanze di fatto.
11. Per tutto quanto sinora esposto, pertanto, possono ritenersi integrati, nella specie, i requisiti della fattispecie di abusiva reiterazione dei contratti a termine, limitatamente ai contratti di cui al par. 10.
12. Quanto alle conseguenze di tale condotta abusiva del convenuto, CP_1 ritiene questo giudice debba trovare applicazione il disposto dell'art. 12 d.l. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024, convertito, con modificazioni, nella l. 166/2024, il quale ha apportato modifiche all'articolo 36 d.lgs. 165/2001 in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Procedura d'infrazione n. 2014/4231.
Il decreto-legge è intervenuto sulla norma a seguito della procedura d'infrazione n. 2014/4231, con la quale l'Unione europea ha ritenuto non corretto il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, che vieta la discriminazione dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato. Secondo la Commissione europea, la normativa nazionale non preveniva, né sanzionava in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per i lavoratori del settore privato e pubblico.
Al fine di agevolare la chiusura della procedura di infrazione, è stato, dunque, adottato il D.L. sopra citato, il quale all'art. 12 ha previsto che all'articolo 36, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce
Pag. 5 a 8 un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto”.
La norma non è stata modificata dalla legge di conversione e neppure con detta legge è stata prevista una disciplina di diritto transitorio.
Peraltro, ritiene questo giudice che la norma in esame, entrata in vigore il 17.9.2024, debba trovare immediata applicazione anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma diretta a porre rimedio ad una situazione che è stata ritenuta dalla Commissione europea contraria alla direttiva 1999/70/CE ed il cui perdurare comporterebbe il procrastinarsi di una situazione di mancato recepimento da parte dell'Italia della direttiva citata, con il rischio concreto di ulteriori sanzioni a carico del Paese.
Tale orientamento è confermato anche dalla condivisibile giurisprudenza del
Tribunale di NO, come affermato nella sent. n. 3232/24, pubblicata il 5.12.2024, che qui si cita ex art. 118 disp.att.:
“A parere di questa giudice, infatti, quand'anche si ritenga che il nuovo testo dell'art. 36 comma 5 non è applicabile nei casi in cui – come in quello oggetto della presente decisione - l'ultimo rapporto di lavoro integrativo dell'abuso dedotto in giudizio sia terminato anteriormente alla sua entrata in vigore, il criterio di liquidazione ivi indicato va comunque immediatamente utilizzato dal giudice. 32. La ragione di tale affermazione si fonda sulle seguenti considerazioni. 33. La giurisprudenza ha individuato l'interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 che consente di individuare comunque nell'ordinamento nazionale – nonostante esso escluda in ambito pubblico la possibilità di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato prevista nel settore privato e subordini il risarcimento ad una rigorosa prova del danno da parte del danneggiato - la reazione effettiva e dissuasiva richiesta dal diritto eurounitario per garantire la prevenzione dell'abuso nell'interpretazione che, ferma la possibilità del lavoratore di fornire la prova di un maggior danno, individua un'indennità in relazione alla quale questi è esonerato dall'onere di provare il danno. 34. Ricercando una “fattispecie omogenea, sistematicamente coerente e strettamente contigua” a cui agganciare questa interpretazione adeguatrice, la sentenza n. 5072/2016 delle Sezioni Unite ha individuato il riferimento normativo più adeguato nell'art. 32 comma 5 della legge n. 183/2010, laddove prevedeva un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. 35. Il riferimento è poi stato sostituito dall'art. 28 del d.lvo n. 81/2015 che ne ha preso il posto nell'ordinamento, laddove prevede un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
36. Attualmente, tuttavia, tale riferimento normativo non può più ritenersi idoneo a garantire una interpretazione costituzionalmente adeguata dell'art. 36 comma 5 nel testo anteriore al 17 settembre 2024. 37. Il fatto che la Commissione Europea abbia comunque
Pag. 6 a 8 portato avanti la procedura di infrazione n. 2014/4231 anche sotto il profilo dell'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato, infatti, impone di ritenere che l'esonero dalla prova del danno per un ammontare compreso tra 2,5 e 12 mensilità non costituisce una tutela del lavoratore contro l'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel lavoro pubblico contrattualizzato sufficientemente effettiva e dissuasiva ai sensi della clausola 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE. 38. Ne è significativa conferma il fatto che il legislatore italiano, prendendone atto, sia intervenuto con urgenza per individuare direttamente nuovi e più ampi confini per l'indennità in relazione alla quale opera l'esonero del lavoratore dall'onere di provare il danno. 39. La giurisprudenza non può che prendere atto di tale contrarietà al diritto eurounitario della tutela sinora apprestata e adeguarvisi nell'ambito della propria attività di liquidazione del danno da abusiva reiterazione. 40. La conclusione risulta obbligata anche in ordine alla direzione in cui deve avvenire l'adeguamento. 41. Nell'evidenziare la presa d'atto da parte dell'ordinamento dell'inadeguatezza del criterio di liquidazione del danno da abusiva reiterazione finora utilizzato dalla giurisprudenza e la volontà di porvi rimedio con urgenza, infatti, la modifica dell'art. 36 comma 5 offre alla giurisprudenza stessa che ritenga di non poterne fare ancora diretta applicazione un nuovo ambito normativo più che mai omogeneo, sistematicamente coerente e strettamente contiguo a cui fare comunque riferimento.”
12.1. Per tutto quanto sopra esposto, deve trovare applicazione, nella specie, la disciplina di cui all'art. 12 d.l. 131/2024, entrato in vigore il 17.9.2024 e convertito, con modificazioni, in l. 166/2024.
Nella specie, pertanto, alla luce della norma di legge richiamata ed al fine di quantificare il risarcimento del danno appare opportuno valorizzare il numero di contratti a tempo determinato reiterati nel tempo (6) e la loro durata complessiva effettiva.
L'ammontare del risarcimento deve dunque essere calcolato riconoscendo, per il periodo successivo ai primi 36 mesi, una somma che va da un minimo di 4 mensilità ad un massimo di 24 mensilità.
In particolare, viene riconosciuto in questa sede un risarcimento pari a 6,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r., in ragione del fatto che la durata complessiva dei contratti a termine successivi rispetto al superamento del limite dei 36 mesi è pari, sostanzialmente, a 26 mesi (ossia, riconoscimento di 4 mensilità per i primi 12 mesi oltre il limite dei 36 mesi, di una mensilità per i successivi 12 mesi e di 0,5 mensilità per il periodo restante).
Dal giorno della maturazione del diritto spettano altresì al ricorrente gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza fra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in aderenza all'art. 16, comma 6, l. 312/1991 e art. 22, comma 36, l. 724/1994 (norme che non consentono il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titolo di differenze retributive).
Pag. 7 a 8 13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014 – scaglione € 5.200-26.000, tabella cause di lavoro omesso il compenso per la fase istruttoria non effettivamente svolta – nella misura dei minimi, tenuto conto del numero e della natura seriale delle questioni affrontate, da distarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale di Ivrea, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna il , in persona del Controparte_2
pro tempore, al pagamento in favore di di CP_6 Parte_1 somma corrispondente a 6,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r. in godimento alla data del deposito del ricorso (9.2.2025), oltre accessori di legge, a titolo di indennità per illegittima reiterazione dei contratti a termine;
2) condanna il , in persona del Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di delle CP_7 Parte_1 spese di lite, liquidate in complessivi € 2.109,00, oltre rimborso forfettario
15%, Cpa e Iva di legge, contributo unificato se versato, e successive occorrende, da distrarsi in favore dell'Avv. Domenico Naso dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Ivrea il 23.5.2025
Il Giudice
Andrea Ghio
Pag. 8 a 8