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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/04/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 15.4.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 1400 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025
vertente
TRA
nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Francesco Iannaccone, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Avellino, alla piazza Perugini n. 4;
Ricorrente
E
1 -, in Controparte_1
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lelio
Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi
n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente OGGETTO: Opposizione ad avviso di accertamento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.3.2025 proponeva opposizione Parte_1
avverso l'avviso di addebito n. 400 2024 00060603 81 000, notificatole il
23.1.2025, con il quale l le aveva chiesto il pagamento della somma di € CP_1
3.639,43 a titolo di omessa contribuzione nella gestione “Commercianti” per il periodo 1/2023 - 9/2023.
A sostegno dell'opposizione la deduceva l'insussistenza dei Pt_1
presupposti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione nella prefata gestione,
asserendo che, pur avendo ricoperto, in maniera del tutto “fittizia”, la carica di amministratrice dalla 2C GOLD s.r.l., era stata, in realtà, una dipendente della stessa ed aveva reso le sue prestazioni lavorative “in posizione di piena subordinazione alla sig.ra ed al sig. , suoi effettivi datori di Per_1 Pt_2
lavoro.
Rimarcava, in proposito, che la sua prospettazione aveva trovato significativo
2 avallo nella decisione adottata dal giudice del lavoro del Tribunale di Salerno,
il quale, con la sentenza n. 2292/2021, passata in giudicato, aveva accertato e dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la 2C
Gold s.r.l.
La adiva, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine Pt_1
di sentir “annullare” l'impugnato avviso di addebito, con conseguente declaratoria di non debenza della somma portata dallo stesso e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 5.3.2025 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava di aver proceduto allo sgravio della somma rivendicata con l'atto impositivo de quo e al conseguente annullamento dello stesso, come poteva evincersi dalla documentazione versata in atti.
Chiedeva, quindi, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma del solo procuratore dell' , decideva la controversia dando comunicazione, per Controparte_2
via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione
3 della materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall' con CP_1
l'avviso di addebito oggetto di disamina e, conseguentemente, all'opposizione proposta da con il ricorso introduttivo della lite. Parte_1
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis,
Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271;
Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, va precisato che l ha proceduto CP_1
“all'annullamento dell'addebito” (cfr. la documentazione allegata al fascicolo telematico dell ). Controparte_2
4 E' di tutta evidenza, quindi, che, nelle more del giudizio, è venuto meno ogni interesse delle parti alla prosecuzione dello stesso, avendo l dato corso CP_1
allo sgravio della somma portata dall'impugnato atto impositivo.
Per le ragioni esposte, deve dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall previdenziale con il provvedimento CP_2
oggetto di disamina, nonché all'opposizione proposta dalla con il ricorso Pt_1
depositato il 3.3.2025.
Quanto, da ultimo, al regolamento delle spese del giudizio, ritiene il giudicante che le stesse debbano essere interamente compensate tra le parti, in considerazione del comportamento serbato dall , il quale ha CP_1
tempestivamente provveduto all'annullamento in autotutela dell'avviso di addebito summenzionato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1400 del ruolo generale lavoro dell'anno
2025, promosso da contro l Parte_1 Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla pretesa azionata dall' con l'impugnato avviso di addebito, notificato in data 23.1.2025, e, CP_1
conseguentemente, all'opposizione proposta dalla con il ricorso Pt_1
depositato il 3.3.2025;
5 2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Salerno, 15.4.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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